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Decisione

16.2022.37

Contratto di lavoro - inammissibilità di una mutazione dell'azione proposta in sede di reclamo

19 settembre 2023Italiano11 min

di lavoro, assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.37

16.2022.38

Lugano

19 settembre 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo 29 settembre 2022 (inc. 16.2022.37) presentato da

RE

1

(ora

patrocinato dall'avv. PA 1, )

contro

la decisione emessa il 29 agosto 2022 dal

Giudice di pace del circolo di Locarno

nella causa SE.2021.6 (contratto di lavoro) da lui promossa con petizione del

14 ottobre 2021 nei confronti della

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc.

16.2022.38),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 23 aprile 2021 RE 1 ha concluso con la

società CO 1, che gestisce il ristorante O__________ a __________, un contratto

di lavoro, assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria

alberghiera, in virtù del quale è stato assunto come “capo servizio di sala”

per un salario fisso lordo di fr. 4156.45 per tredici mensilità. Il contratto,

di durata indeterminata e con un orario settimanale medio di 43.5 ore,

prevedeva un periodo di prova di tre mesi nel corso del quale era possibile

disdirlo in qualsiasi momento con preavviso di tre giorni. Il 19 mag­gio 2021

il lavoratore è stato licenziato per il 22 maggio successivo.

B. Il 1° giugno 2021 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una

tabella “Controllo dell'orario di lavoro CCNL” dal quale risultava che dal 9

maggio al 22 maggio 2022 (quattordici giorni) questi aveva lavorato dieci

giorni per complessive 78.45 ore (8.43 ore/giorno x 10 giorni), beneficiato di

quattro giorni di riposo e uno di vacanza chiedendogli di segnalarle eventuali

errori. Contestualmente ha emesso il conteggio salariale del mese di maggio

2021 nel quale ha riconosciuto al lavoratore un salario lordo di fr. 2933.35

(fr. 2707.70 più fr. 225.65 per la tredicesima), pari a fr. 2384.15 netti.

Dopo avere riconosciuto le risultanze della tabella inviatagli, il 28 giugno 2021

RE 1 ha chiesto alla CO 1 il pagamento di fr. 1425.70 lordi corrispondenti a 53

ore straordinarie a fr. 26.90 l'una, così come il rimborso di

fr. 400.–, pari all'1% dell'incasso, che la datrice di lavoro gli aveva chiesto

di riversarle e che avreb­be dovuto essere ridistribuito sotto forma di mancia

al personale. Il 19 luglio 2021 RE 1 ha rinnovato le richieste. Senza esito.

C. Il 6 settembre 2021 RE

1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendogli di

convocare la CO 1 per un tentativo di conciliazione volto a

ottenere il pagamento di fr. 2713.– lordi (fr. 2200.– per 80 ore supplementari retribuire a fr. 27.50 l'una (125%

di fr. 22.–), di fr. 513.– per 23.3 ore di “riposo, vacanza e festivi” da

retribuire a fr. 22.– l'una e di fr. 400.– oltre interessi del 5%

dal 6 settembre 2021. Preso atto dell'impos­sibi­lità di conciliare le

parti, l'11 ottobre 2021 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante

l'autorizzazio­ne ad agire (inc. CM.2021.48).

D. Con petizione 14 ottobre 2021 RE 1 ha adito il

medesimo Giudice di pace per ottenere,

previa concessione del gratuito patrocinio, il pagamento di fr. 2452.15 netti (fr. 2713.– lordi ./. fr. 260.87 di

deduzioni) e di fr. 400.– oltre interessi del 5% dal 6 settembre 2021.

Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2021 la CO 1 ha proposto di

respingere la petizione. Con replica del 6 dicembre 2021 e duplica del 12

gennaio 2022 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Il 27

gennaio 2022 il Giudice di pace ha ammesso

l'attore al beneficio del gratuito patrocinio.

Alle prime arringhe del 29 marzo 2022 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria

si è chiusa il 29 aprile 2022 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali,

limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 15 e 30 giugno 2022 esse

hanno mantenuto le loro domande.

E. Statuen­do con decisione del 29 agosto 2022 il Giudice di

pace ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 400.– sono state

poste a carico dello Stato. L'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta

fr. 600.– di ripetibili.

F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 29 settembre 2022, per ottenere, previa

concessione del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel

senso di condannare la convenuta a versargli “fr. 956.55 (+ 5% di interessi dal

6 settembre 2021), oltre tredicesima, al netto degli oneri sociali”, quale

salario per la settimana dal 3 al 9 maggio 2021. Il reclamo non è

stato notificato alla CO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata

in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono

impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore

dell'attore al più presto il 30 agosto 2022. Introdotto il 20 settembre

2022.

il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato.

3.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace, dopo avere escluso che le pretese dell'attore fossero

abusive quantunque questi avesse in un primo tempo approvato il conteggio delle

ore trasmessogli il 1° giugno 2021, ha negato il pagamento di fr. 2200.– per

le 80 ore supplementari ritenendo che la convenuta aveva ottemperato all'obbligo di registrare

l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 21 n. 2 CCNL mentre l'attore, cui spettava

l'onere della prova relativo alle ore supplementari da lui prestate, oltre a

non avere mai segnalato la necessità di un tempo di lavoro maggiore rispetto a quello

pattuito, non aveva dimostrato di avere svolto più ore rispetto a quelle

previste dal contratto, essendosi limitato “a far riferimento al quantitativo

delle ore straordinarie esposte nella

tabella oraria da lui allestita” e nemmeno aveva provato che il rapporto di

lavoro fosse iniziato una settimana prima rispetto alla data del 10 maggio 2021

indicata nel contratto. Il

primo giudice ha pure respinto la pretesa di fr. 513.– per 2.68 giorni

(pari a 23.3 ore) di riposo, vacanze, festivi non goduti, perché “le ore di

riposo, di vacanza e festivi riconosciute dalla convenuta e contemplate nella

tabella controllo orario di lavoro CCNL e calcolate sui 14 giorni di lavoro

sono conformi alle disposizioni del CCNL (art. 16, 17 e 18 CCNL)”. Il Giudice

di pace ha considerato altresì infondata la pretesa di fr. 400.– “relativa a

quanto da lui versato alla convenuta in contanti, di tasca propria, pari all'1%

dell'incasso che avrebbero dovuto essere ridistribuiti sotto forma di mance al

personale”, perché l'attore, oltre a rivendicare un importo indicativo, non ha

prodotto alcuna prova del versamento di tale somma. Donde in definitiva la reiezione della petizione.

4.

Nel reclamo, RE 1 non rivendica più il pagamento

di fr. 2452.15 netti (fr. 2713.– lordi) per le 80 ore supplementari

accumulate nei venti giorni di durata del lavoro dal 3 al 22 maggio 2021 e per le

23.3

ore di festivi e vacanza, né la restituzione di fr. 400.– quale rimborso

delle mance. Il reclamante ritiene per contro arbitrario l'accertamento del

Giudice di pace secondo cui il rapporto di lavoro è durato tredici giorni, dal

10.

al 22 maggio 2021, sostenendo che in realtà egli ha iniziato a lavorare già

il 3 maggio 2021 di modo che il rapporto di lavoro è durato venti giorni. Egli sostiene

pertanto di non avere percepito il salario della settimana dal 3 al 9 maggio

2021.

e chiede quindi di condannare la convenuta a versagli fr. 956.55 calcolati

“in considerazione del fatto che un mese ha 4.34 settimane e che il salario

lordo mensile è di fr. 4156.45” oltre tredicesima, al netto degli oneri

sociali.

a) Ora,

che una parte possa limitare o ridurre le sue richiesta di giudizio anche in

sede di reclamo è indubbio (Jeandin in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a edizione, n. 2 ad art. 326). Nella procedura di reclamo non sono tuttavia ammesse

né nuove conclusioni, né l'allegazione di fatti nuovi o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, nel caso in esame, come si

è detto, davanti al Giudice di pace RE 1 ha sempre e solo preteso il pagamento di 80 ore straordinarie

e dell'indennità per 23.3 ore per festivi e vacanza, mentre in seconda sede la

sua pretesa si riferisce al mancato pagamento del salario normale per la

settimana dal 3 al 9 maggio 2021. Egli ha così rinunciato alle domande

originarie e ne ha formulata una nuova fondata su fatti nuovi modificando il fondamento fattuale e di

conseguenza quello giuridico. Trattandosi di una mutazione dell'azione, inammissibile

in sede di reclamo (Sutter-Somm/Seiler

in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art. 326; Heinzmann/Clément in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 7 ad

art. 227), quest’ultimo va dichiarato d'acchito irricevibile.

b) Si

aggiunga, ad ogni modo,

che quantunque per la CO 1 il rapporto di lavoro sia durato tredici giorni (dal 10 al 22 maggio 2021) senza

che il lavoratore abbia accumulato ore supplementari, essa ha versato a

quest'ultimo un salario lordo di

fr. 2707.70 più fr. 225.65 per

la tredicesima (doc. E). Tale retribuzione corrisponde sostanzialmente a quella

dovuta per una durata contrattuale di venti

giorni calcolata

conformemente agli art.

8.

cpv. 2 e 12 cpv. 2 CCNL (fr. 4156.45

./. 30 giorni x 20 giorni = fr. 2770.97; fr. 4156.45 ./. 12 mesi ./.

30.

giorni x 20 giorni = fr. 230.80:

cfr. Commentario relativo al CCNL Il contratto collettivo di lavoro

dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera: Bene per tutti. Stato

1° gennaio 2017, 2a edizione 2021, pag. 16, 17 e 30). Ne segue che all'atto pratico al lavoratore è stato

versato il salario per tutto il lasso di tempo che egli pretende di avere

prestato per la convenuta. In circostanze del genere la sua rivendicazione non può

trovare ascolto.

5.

La procedura nelle azioni derivanti

da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c

CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate

nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone neppure il problema di attribuire

delle ripetibili, la convenuta non essendo stata chiamata a presentare

osservazioni. Riguardo al gratuito patrocinio postulato dal reclamante in

questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure il richiedente

versi verosimilmente in gravi ristrettezze, il reclamo appariva fin dall'inizio

senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da

non essere stato notificato per osservazioni alla controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano oneri

processuali.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.