16.2022.37
Contratto di lavoro - inammissibilità di una mutazione dell'azione proposta in sede di reclamo
19 settembre 2023Italiano11 min
di lavoro, assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.37
16.2022.38
Lugano
19 settembre 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 29 settembre 2022 (inc. 16.2022.37) presentato da
RE
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1, )
contro
la decisione emessa il 29 agosto 2022 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno
nella causa SE.2021.6 (contratto di lavoro) da lui promossa con petizione del
14 ottobre 2021 nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc.
16.2022.38),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 23 aprile 2021 RE 1 ha concluso con la
società CO 1, che gestisce il ristorante O__________ a __________, un contratto
di lavoro, assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera, in virtù del quale è stato assunto come “capo servizio di sala”
per un salario fisso lordo di fr. 4156.45 per tredici mensilità. Il contratto,
di durata indeterminata e con un orario settimanale medio di 43.5 ore,
prevedeva un periodo di prova di tre mesi nel corso del quale era possibile
disdirlo in qualsiasi momento con preavviso di tre giorni. Il 19 maggio 2021
il lavoratore è stato licenziato per il 22 maggio successivo.
B. Il 1° giugno 2021 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una
tabella “Controllo dell'orario di lavoro CCNL” dal quale risultava che dal 9
maggio al 22 maggio 2022 (quattordici giorni) questi aveva lavorato dieci
giorni per complessive 78.45 ore (8.43 ore/giorno x 10 giorni), beneficiato di
quattro giorni di riposo e uno di vacanza chiedendogli di segnalarle eventuali
errori. Contestualmente ha emesso il conteggio salariale del mese di maggio
2021 nel quale ha riconosciuto al lavoratore un salario lordo di fr. 2933.35
(fr. 2707.70 più fr. 225.65 per la tredicesima), pari a fr. 2384.15 netti.
Dopo avere riconosciuto le risultanze della tabella inviatagli, il 28 giugno 2021
RE 1 ha chiesto alla CO 1 il pagamento di fr. 1425.70 lordi corrispondenti a 53
ore straordinarie a fr. 26.90 l'una, così come il rimborso di
fr. 400.–, pari all'1% dell'incasso, che la datrice di lavoro gli aveva chiesto
di riversarle e che avrebbe dovuto essere ridistribuito sotto forma di mancia
al personale. Il 19 luglio 2021 RE 1 ha rinnovato le richieste. Senza esito.
C. Il 6 settembre 2021 RE
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendogli di
convocare la CO 1 per un tentativo di conciliazione volto a
ottenere il pagamento di fr. 2713.– lordi (fr. 2200.– per 80 ore supplementari retribuire a fr. 27.50 l'una (125%
di fr. 22.–), di fr. 513.– per 23.3 ore di “riposo, vacanza e festivi” da
retribuire a fr. 22.– l'una e di fr. 400.– oltre interessi del 5%
dal 6 settembre 2021. Preso atto dell'impossibilità di conciliare le
parti, l'11 ottobre 2021 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2021.48).
D. Con petizione 14 ottobre 2021 RE 1 ha adito il
medesimo Giudice di pace per ottenere,
previa concessione del gratuito patrocinio, il pagamento di fr. 2452.15 netti (fr. 2713.– lordi ./. fr. 260.87 di
deduzioni) e di fr. 400.– oltre interessi del 5% dal 6 settembre 2021.
Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2021 la CO 1 ha proposto di
respingere la petizione. Con replica del 6 dicembre 2021 e duplica del 12
gennaio 2022 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Il 27
gennaio 2022 il Giudice di pace ha ammesso
l'attore al beneficio del gratuito patrocinio.
Alle prime arringhe del 29 marzo 2022 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria
si è chiusa il 29 aprile 2022 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali,
limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 15 e 30 giugno 2022 esse
hanno mantenuto le loro domande.
E. Statuendo con decisione del 29 agosto 2022 il Giudice di
pace ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 400.– sono state
poste a carico dello Stato. L'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta
fr. 600.– di ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 29 settembre 2022, per ottenere, previa
concessione del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel
senso di condannare la convenuta a versargli “fr. 956.55 (+ 5% di interessi dal
6 settembre 2021), oltre tredicesima, al netto degli oneri sociali”, quale
salario per la settimana dal 3 al 9 maggio 2021. Il reclamo non è
stato notificato alla CO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata
in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono
impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore
dell'attore al più presto il 30 agosto 2022. Introdotto il 20 settembre
2022.
il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato.
3.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, dopo avere escluso che le pretese dell'attore fossero
abusive quantunque questi avesse in un primo tempo approvato il conteggio delle
ore trasmessogli il 1° giugno 2021, ha negato il pagamento di fr. 2200.– per
le 80 ore supplementari ritenendo che la convenuta aveva ottemperato all'obbligo di registrare
l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 21 n. 2 CCNL mentre l'attore, cui spettava
l'onere della prova relativo alle ore supplementari da lui prestate, oltre a
non avere mai segnalato la necessità di un tempo di lavoro maggiore rispetto a quello
pattuito, non aveva dimostrato di avere svolto più ore rispetto a quelle
previste dal contratto, essendosi limitato “a far riferimento al quantitativo
delle ore straordinarie esposte nella
tabella oraria da lui allestita” e nemmeno aveva provato che il rapporto di
lavoro fosse iniziato una settimana prima rispetto alla data del 10 maggio 2021
indicata nel contratto. Il
primo giudice ha pure respinto la pretesa di fr. 513.– per 2.68 giorni
(pari a 23.3 ore) di riposo, vacanze, festivi non goduti, perché “le ore di
riposo, di vacanza e festivi riconosciute dalla convenuta e contemplate nella
tabella controllo orario di lavoro CCNL e calcolate sui 14 giorni di lavoro
sono conformi alle disposizioni del CCNL (art. 16, 17 e 18 CCNL)”. Il Giudice
di pace ha considerato altresì infondata la pretesa di fr. 400.– “relativa a
quanto da lui versato alla convenuta in contanti, di tasca propria, pari all'1%
dell'incasso che avrebbero dovuto essere ridistribuiti sotto forma di mance al
personale”, perché l'attore, oltre a rivendicare un importo indicativo, non ha
prodotto alcuna prova del versamento di tale somma. Donde in definitiva la reiezione della petizione.
4.
Nel reclamo, RE 1 non rivendica più il pagamento
di fr. 2452.15 netti (fr. 2713.– lordi) per le 80 ore supplementari
accumulate nei venti giorni di durata del lavoro dal 3 al 22 maggio 2021 e per le
23.3
ore di festivi e vacanza, né la restituzione di fr. 400.– quale rimborso
delle mance. Il reclamante ritiene per contro arbitrario l'accertamento del
Giudice di pace secondo cui il rapporto di lavoro è durato tredici giorni, dal
10.
al 22 maggio 2021, sostenendo che in realtà egli ha iniziato a lavorare già
il 3 maggio 2021 di modo che il rapporto di lavoro è durato venti giorni. Egli sostiene
pertanto di non avere percepito il salario della settimana dal 3 al 9 maggio
2021.
e chiede quindi di condannare la convenuta a versagli fr. 956.55 calcolati
“in considerazione del fatto che un mese ha 4.34 settimane e che il salario
lordo mensile è di fr. 4156.45” oltre tredicesima, al netto degli oneri
sociali.
a) Ora,
che una parte possa limitare o ridurre le sue richiesta di giudizio anche in
sede di reclamo è indubbio (Jeandin in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a edizione, n. 2 ad art. 326). Nella procedura di reclamo non sono tuttavia ammesse
né nuove conclusioni, né l'allegazione di fatti nuovi o la produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, nel caso in esame, come si
è detto, davanti al Giudice di pace RE 1 ha sempre e solo preteso il pagamento di 80 ore straordinarie
e dell'indennità per 23.3 ore per festivi e vacanza, mentre in seconda sede la
sua pretesa si riferisce al mancato pagamento del salario normale per la
settimana dal 3 al 9 maggio 2021. Egli ha così rinunciato alle domande
originarie e ne ha formulata una nuova fondata su fatti nuovi modificando il fondamento fattuale e di
conseguenza quello giuridico. Trattandosi di una mutazione dell'azione, inammissibile
in sede di reclamo (Sutter-Somm/Seiler
in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art. 326; Heinzmann/Clément in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 7 ad
art. 227), quest’ultimo va dichiarato d'acchito irricevibile.
b) Si
aggiunga, ad ogni modo,
che quantunque per la CO 1 il rapporto di lavoro sia durato tredici giorni (dal 10 al 22 maggio 2021) senza
che il lavoratore abbia accumulato ore supplementari, essa ha versato a
quest'ultimo un salario lordo di
fr. 2707.70 più fr. 225.65 per
la tredicesima (doc. E). Tale retribuzione corrisponde sostanzialmente a quella
dovuta per una durata contrattuale di venti
giorni calcolata
conformemente agli art.
8.
cpv. 2 e 12 cpv. 2 CCNL (fr. 4156.45
./. 30 giorni x 20 giorni = fr. 2770.97; fr. 4156.45 ./. 12 mesi ./.
30.
giorni x 20 giorni = fr. 230.80:
cfr. Commentario relativo al CCNL Il contratto collettivo di lavoro
dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera: Bene per tutti. Stato
1° gennaio 2017, 2a edizione 2021, pag. 16, 17 e 30). Ne segue che all'atto pratico al lavoratore è stato
versato il salario per tutto il lasso di tempo che egli pretende di avere
prestato per la convenuta. In circostanze del genere la sua rivendicazione non può
trovare ascolto.
5.
La procedura nelle azioni derivanti
da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c
CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate
nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone neppure il problema di attribuire
delle ripetibili, la convenuta non essendo stata chiamata a presentare
osservazioni. Riguardo al gratuito patrocinio postulato dal reclamante in
questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure il richiedente
versi verosimilmente in gravi ristrettezze, il reclamo appariva fin dall'inizio
senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da
non essere stato notificato per osservazioni alla controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano oneri
processuali.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.