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Decisione

16.2022.39

Azione di disconoscimento del debito - termine d'inoltro - onere della prova

24 novembre 2023Italiano22 min

luglio 2020 CO 1 e RE 1, insegnante di canto e musica, hanno concluso un contratto avente per oggetto

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.39

Lugano

24 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 30 settembre 2022 presentato da

RE

1 Riazzino

contro

la decisione emessa il 6 settembre 2022

dal Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0001-2022-o (disconoscimento di debito)

promossa nei suoi confronti con petizione del 26 aprile 2022

da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 1°

luglio 2020 CO 1 e RE 1, insegnante di canto e musica, hanno concluso un contratto avente per oggetto

un “pacchetto di 10 lezioni di 45 minuti fr. 550.– totali” da

pagarsi “entro la prima lezione” e delle “lezioni individuali singole di 45

minuti fr. 60.– cadauna”. Il 3 luglio 2020 l'allievo ha versato all'insegnante fr. 550.– per le dieci lezioni, che si sono

svolte dal 1° luglio al 18 settembre

2020. Da allora le versioni delle parti divergono. Secondo RE 1, dopo le prime

dieci lezioni tenutesi in parte a G__________ presso la sua abitazione e in

parte a C__________ in un locale di CO 1 adibito a studio musicale, si sono

svolte ulteriori sedici lezioni tra il 22 settembre 2020 e il 27

marzo 2021, per un costo complessivo di fr. 960.– (fr. 60.– x 16), e in

cambio della sua disponibilità a tenere le lezioni nel locale dell'allievo, quest'ultimo

le ha concesso di usarlo anche per dare

lezioni ad altri allievi. Secondo CO 1, per contro, le lezioni

impartitegli sono state unicamente dieci, tutte svoltesi a C__________ e dopo

il 18 settembre 2020 l'insegnante ha dato

lezioni nel proprio locale soltanto ad altri allievi.

B. Su

richiesta di CO 1, intenzionato a

incidere e promuovere delle canzoni da lui scritte, RE 1 gli ha fornito

consulenza in materia di promozione musicale e di diritti d'autore mettendolo altresì

in contatto con musicisti e produttori discografici. I due hanno collaborato,

inoltre, alla creazione di due canzoni, poi registrate alla SUISA, la prima intitolata “B__________”

incisa il 12 dicembre 2020 e la seconda con il titolo “N__________”

incisa

il 1° aprile 2021. Per queste canzoni, RE 1 si è occupata dell'arrangiamento dei cori e della

pre-produzione della musica, così come dei cori in studio di registrazione.

C. Il 30 settembre 2021 CO 1 ha fatto notificare a RE

1 il precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno per

l'incasso di fr. 26 500.– oltre a

interessi e spese indicando quale causale: “Spese di affitto del mio locale da

ottobre 2020 a maggio 2021 di fr. 8500.–. Risarcimento per aver intrapreso una

campagna diffamatoria sui social e sui miei contatti privati causandomi danni

psicologici. Indennizzo per fr. 14 000.–.

Spese da me sostenute per le due canzoni “B__________” e “N__________”

registrate presso la SUISA sia dal sottoscritto che dalla Sig. ra RE 1 fr.

1500.– registrazione presso la casa discografica __________ di L__________ fr. 1500.–

per il video”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Con

sentenza del 5 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di RE 1 volto ad accertare la nullità

della domanda d'esecuzione e del precetto esecutivo (inc. 15.2021.108). A

seguito di reciproche querele penali, a un'udienza di conciliazione dell'11

febbraio 2022 davanti al Ministero pubblico, RE 1 e CO 1 si sono accordati sul

ritiro della citata esecuzione e delle querele penali.

D. Nel frattempo, il 6

ottobre 2021, RE 1 ha trasmesso a CO 1 una

fattura per le sue prestazioni di insegnante e musicista di complessivi

fr. 4990.– (fr. 960.– per sedici lezioni, fr. 1540.– per la canzone “B__________”, fr.

1370.– per la canzone “N__________”, fr. 120.– per “consulenze

SUISA” e fr. 1000.–

per “diverse consulenze”). Non

ottenendone il pagamento, il 21 dicembre 2021 essa gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________7

dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 4990.– e

fr. 500.– più interessi su ambedue gli importi del 6% dal 6 ottobre 2021, indicando quali cause dei crediti “Fattura prestazioni

da insegnante e musicista del 06.10.2021” e “spese di mora”, al quale l'escusso

ha interposto opposizione. Adito il 31 gennaio 2022 da RE 1, con decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del

circolo di Sant'Antonino ha rigettato in

via provvisoria per fr. 4990.– oltre interessi al 6% dal 6 ottobre 2021

l'opposizione interposta da CO 1 al citato PE. Le spese processuali di

fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto (inc. 0005-2022-s). La decisione non è stata oggetto di reclamo.

E. Con petizione del 26 aprile 2022 CO 1 ha

convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace, postulando il disconoscimento del debito e la conferma dell'opposizione

al predetto PE. Al dibattimento del 21 giugno 2022 l'attore ha mantenuto

la sua domanda mentre la posizione della convenuta non è stata verbalizzata.

Statuendo il 28 giugno 2022 il Giudice di pace ha accolto la petizione, senza

prelevare spese processuali. Adita con un reclamo del 18 luglio 2022 da RE 1,

con decisione del 28 luglio 2022 questa Camera ha annullato la decisione appena

citata e rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio (inc.

16.2022.24). Con sentenza del 6 settembre 2022

il Giudice di pace ha accolto la petizione e posto le spese processuali di fr. 300.–

a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 100.– di

ripetibili.

F. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30

settembre 2022 in cui chiede la

riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata, di dichiararla irricevibile.

Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2022

CO 1 ha sostanzialmente avversato il reclamo. In una replica spontanea del 24

ottobre 2022 la reclamante ha ribadito la sua posizione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali

con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 10 settembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.910479.00001435,

agli atti). Introdotto il 30 settembre 2020 il reclamo è di conseguenza

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF

144.

III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, ricordati gli aspetti procedurali e la

ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di disconoscimento del debito,

ha qualificato il contratto del 1° luglio

2020.

come mandato retto dagli art. 394 e segg. CO. Ciò premesso, egli ha

accertato che il contratto prevede “unicamente il numero di lezioni già

regolarmente pagate”, ma non “altre prestazioni e ulteriori retribuzioni, che

non sono ravvisabili nemmeno nel resto della documentazione prodotta”. A suo

parere, il “calendario scolastico” non dimostra che l'attore avrebbe beneficiato

di altre prestazioni e neppure i “documenti elettronici” prodotti da RE 1 possono

essere considerati delle prove, perché “dagli stessi non è possibile stabilire

quali prestazioni sono state richieste e accettate né per quali retribuzioni”. In

tali circostanze, il Giudice di pace ha accolto l'azione di disconoscimento di

debito, la convenuta non avendo provato la fondatezza del suo credito verso l'attore.

4.

La reclamante rileva anzitutto che dopo

l'annullamento della decisione del 28 giugno 2022, il Giudice di pace ha emesso

una nuova decisione il 6 settembre 2022 senza attendere che questa Camera gli

ritornasse il relativo incarto. A suo avviso, quindi, il primo giudice ha

statuito “senza documentazione e si capisce quanto poco abbia approfondito la

questione”. Ora, è vero che la cancelleria di questa Camera ha ritornato gli

atti al Giudice di pace il 29 settembre 2022

e che pertanto, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, il

primo giudice non era in possesso del fascicolo processuale. Il che desta

qualche perplessità. Resta il fatto che la doglianza è fine a sé stessa, la

reclamante non chiedendo, in particolare, di annullare la decisione e di

rinviare gli atti al Giudice di

pace per un nuovo giudizio. Al riguardo non giova attardarsi.

5.

RE 1 eccepisce in

secondo luogo la tardività dell'azione di disconoscimento di debito. A suo

avviso, ignorandosi il momento della notificazione della decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione a CO 1, non vi è la prova del fatto che egli abbia

promosso tempestivamente la petizione, non datata ma sulla quale figura il

timbro di ricezione della Giudicatura di pace del 26 aprile 2022.

a) L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso,

entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura

ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.

Il termine comincia a decorrere qualora la

decisione di rigetto dell'opposizione non sia stata impugnata con reclamo o se lo sia stata ma al reclamo non

sia stato accordato l'effetto sospensivo, già dal giorno successivo a quello in

cui la decisione è stata notificata al debitore (Vock, SchKG Kurzkommentar, 2ª edizione, n.

11.

ad art. 83; Abbet, La

main­le­vée de l'opposition, Berna 2022, n. 27 ad art. 83 LEF). Spetta all'inviante provare

il rispetto del termine, e segnatamente la tempestività dell'invio della

petizione al tribunale.

b) Nel caso in esame, CO 1 ha sostenuto

che la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione gli era stata

notificata il 7 aprile 2022 (petizione, pag. 1) sicché, per lui, il noto termine

sarebbe scaduto il 27 aprile 2022. Interpellato da questa Camera, il Giudice di pace ha indicato invece che da suoi accertamenti presso la Posta Svizzera la

notifica è avvenuta il 6 aprile 2022 (scritto del 23 giugno 2023) di modo che il termine sarebbe scaduto il 26

aprile 2022. Ora, la data esatta della notificazione della decisione di rigetto

dell'opposizione a CO 1 può rimanere indecisa giacché il Giudice di pace ha

attestato, mediante il timbro apposto sulla petizione, di avere ricevuto l'atto

il 26 aprile 2022, ultimo giorno del termine utile nell'ipotesi

più sfavorevole all'attore. Ne segue che l'azione deve essere considerata tempestiva.

6.

La reclamante sostiene poi che dalla

decisione impugnata non si capiscono i motivi che hanno convinto il Giudice di

pace ad accogliere l'azione di disconoscimento di debito, “cambiando di fatto

radicalmente idea sul suo credito di fr. 4990.– che egli aveva riconosciuto

invece nella decisione di rigetto dell'opposizione e che ora ritiene

inesistente”. Rimprovera al primo giudice di non avere accertato che il

contratto del 1° aprile 2020 e i “documenti elettronici”, ossia i messaggi Whatsapp

da lei scambiati con l'attore, dimostrano il suo credito, tanto più che nella decisione di rigetto tale documentazione era stata

ritenuta alla stregua di un riconoscimento di debito per l'intero importo

di fr. 4990.–. Per di

più, soggiunge la reclamante, nella decisione del 28 giugno 2022, poi

annullata, il Giudice di pace aveva indicato che per fondare la pretesa del creditore

è sufficiente un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore mentre

spetta al debitore provare che il riconoscimento di debito poggia su una causa

inesistente, nulla, invalida, simulata o perenta, ciò CO 1 non ha dimostrato.

a) Giovi

preliminarmente ricordare che la procedura di rigetto provvisorio (come la

procedura di rigetto definitivo) dell'opposizione è una procedura basata su

prove documentali, il cui scopo non è di constatare l'esistenza del credito

posto in esecuzione, ma l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1 con rinvii). Il

giudice accerta unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore

procedente, la sua natura formale, e attribuisce allo stesso forza esecutiva se

l'escusso non rende immediatamente verosimili le eccezioni liberatorie (DTF 145

III 163 consid. 5.1). Al giudice del rigetto dell'opposizione non compete

statuire su questioni delicate di diritto sostanziale o per la cui soluzione il

potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo

essendo riservata al giudice di merito (sentenza del Tribunale federale

5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3).

L'azione di

disconoscimento del debito prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF è, per contro,

un'azione di accertamento negativo di diritto materiale tendente

all'accertamento dell'inesistenza o dell'inesigibilità della pretesa posta in

esecuzione (DTF 149 III 273 consid. 4.3.1). Questa azione si caratterizza

dalla trasposizione dei ruoli delle parti, nel senso che il creditore ha il

ruolo di convenuto e il debitore quello di attore. L'onere della prova rimane di

principio invariato e compete al creditore convenuto dimostrare che il credito

è sorto (DTF 149 III 25 consid. 4.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2020.18 del

12.

maggio 2021 consid. 6). Con la produzione di un

riconoscimento di debito il creditore provoca un'inversione dell'onere della

prova e deve unicamente provare il realizzarsi delle condizioni che risultano

in tale atto, ma non anche la causa del suo credito. Quando il riconoscimento

di debito è formalmente causale, il debitore che intende far disconoscere il

suo debito può semplicemente adoperarsi a contestare la validità del riconoscimento

di debito medesimo, prevalendosi segnatamente di un vizio di volontà, o può

dimostrare che la causa da questo indicata non è valida, perché ad esempio il

rapporto giuridico su cui si fonda non esiste, è nullo (art. 19 e 20 CO),

invalidato o simulato (art. 18 cpv. 1 CO); egli può in maniera generale

prevalersi di tutte le obiezioni ed eccezioni dirette contro il debito

riconosciuto, tra le quali l'inesecuzione di un contratto o la sua cattiva esecuzione (sentenza del

Tribunale federale 4A_651/2020 del 19 agosto 2022 consid. 3 con

rinvii; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.51 del 12 marzo 2020 consid.

5).

b) Premesso

ciò, nella fattispecie, la reclamante lamenta il mancato riconoscimento del suo

credito di fr. 960.– (fr. 60.– x 16) per le seguenti sedici lezioni (cfr.

fattura del 6 ottobre 2021):

1)

22.09.2020

2)

28.09.2020

3)

01.10.2020

4)

17.10.2020

5)

01.11.2020

6)

09.11.2020

7)

12.11.2020

8)

14.11.2020

9)

18.11.2020

10)

15.01.2021

11)

01.02.2020

[recte

2021]

12)

13.02.2020

[recte

2021]

13)

20.02.2020

[recte

2021]

14)

27.02.2020

[recte

2021]

15)

04.03.2020

[recte

2021]

16)

27.03.2020

[recte

2021]

Per dimostrare la propria

pretesa RE 1 ha presentato il noto contratto del 1° luglio 2020 e una serie di messaggi elettronici (doc. 2).

Ora, il contratto costituisce sì un riconoscimento di debito ma solo per

le 10 lezioni svolte fino al 18 settembre 2020, prestazioni per altro già

onorate e che esulano dalla procedura esecutiva da lei promossa. Per le altre

lezioni e per le consulenze varie il contratto in questione nulla prevede se non

il costo delle lezioni. Ne segue che nel caso in esame non si è prodotto alcun sovvertimento

dell'onere probatorio e spettava ancora a RE 1, convenuta e creditrice, dimostrare la sua pretesa.

c) Relativamente alla prova delle ulteriori lezioni

di canto, davanti al Giudice di pace RE 1 ha prodotto, come si è detto, una

ventina di pagine con copia delle istantanee dello schermo del suo cellulare (screenshot)

di scambi di messaggi WhatsApp con CO 1 (doc. 2). Nel reclamo RE 1 fa valere tuttavia

unicamente i seguenti messaggi, senza che occorra pertanto esaminare il resto

della documentazione prodotta.

RE 1: “Facciamo lezione alle 13

ok?”

CO 1: “OK.”

2° RE

1: “Domani ore 19.30

lezione?”

CO 1: “Sì.”

3° RE

1: “Ciao CO 1 tutto bene? Domani sono lì per le lezioni se vuoi

possiamo fare alle 13.00 […].”

CO

1: “Sì, ciao. Sì, va bene.”

4° RE

1: “Per la lezione va bene

allora ci vediamo alle 19.30? Mi

confermi?”

CO 1: “Sì.”

5° RE

1: “Ciao hai studiato? Se

vuoi domani alle 19.15 posso farti lezione.”

CO

1: “Ciao sì va bene ok. Ho acceso le serpentine.”

RE

1: “No veramente? Quindi non

mi porto una stufa? ”

RE 1: “Ok domani solo lì già

dalle 9.15 poi ti faccio lezione alle 13 ok?”

CO

1: “Ok, così accendo i riscaldamenti.”

RE

1: “Merci”.

7° RE

1: “Quanto un pezzo è bello

non c'è altro da dire… ci vediamo sabato alle 13.00 ho solo 45 minuti perché

purtroppo sono al TG dalle 14.00. Ciao.”

CO

1: “Ok, va bene.”

8° RE

1: “Allora lezione 9.45 a

presto.”

CO

1: “Jess.”

d) Per assurgere a prova delle pretese di RE 1, deve esserci

almeno una certa corrispondenza tra le date delle lezioni menzionate nella

fattura del 6 ottobre 2021 e quella degli scambi di messaggi, così come tra il

loro contenuto e la prestazione fatturata, ovvero le lezioni di canto.

Ora, in relazione al primo

scambio di messaggi del 23 gennaio 2021, la fattura nemmeno riporta una lezione

in quel giorno di modo che esso non può essere considerato una prova

dell'allegazione. Identica conclusione

vale per il terzo scambio del 30 ottobre 2020 (doc. 2, pag. 9) e per il sesto

scambio del 22 gennaio 2021 (doc. 2, pag. 18), la fattura non menzionando

lezioni né il 31 ottobre 2020 né il 23 gennaio 2021.

Il secondo scambio

risale al 27 settembre 2020 sicché

dandosi un appuntamento per il giorno successivo, esso costituisce una prova dello

svolgimento di una lezione in quel giorno. Nella

misura in cui il quarto scambio non menziona la data (doc. 2, pag.

10), non si può ritenere che esso si riferisca a una delle sedici lezioni avversate

da CO 1. Per quel che è del quinto scambio di messaggi è vero

che anch'esso non indica una data (doc. 2, pag. 17). Se non che, visto l'accenno all'accensione delle serpentine, la lezione

non può essere stata fissata per un giorno estivo, stagione in cui si sono

svolte le prime dieci lezioni. Inoltre, di un incontro all'orario

indicato (le 19.15) è fatta menzione anche nel messaggio successivo del 15

gennaio 2021 (doc. 2, pag. 18). Considerati nel loro insieme, questi messaggi

costituiscono la prova della lezione del 15

gennaio 2021. Analoga conclusione vale per l'ottavo scambio di messaggi laddove

pur mancando la data esso precede conversazioni avvenute il 27 marzo 2021 (doc. 2, pag. 21), la lezione di quel

giorno risulta pertanto dimostrata. Infine, il settimo scambio di

messaggi, oltre a non riportare alcuna data nemmeno indica il motivo dell'incontro tra le parti. Visto quanto precede, dalla

documentazione prodotta dalla convenuta risultano dimostrate tre lezioni

impartire a CO 1, donde un credito di RE 1 per fr. 180.–.

7.

La reclamante si duole inoltre

del mancato riconoscimento del suo credito di complessivi fr. 4030.–, così

composto (cfr. fattura del 6 ottobre 2021):

01.11.2020

composizione

e pre-produzione

B__________

fr.

1000.–

25.11.2020

in studio per

discussione basi 2 ore

B__________

fr.

120.–

25.11.2020

trasferta da G__________

a L__________

B__________

fr.

50.–

12.12.2020

assistenza

alla registrazione 2 ore

B__________

fr.

120.–

12.12.2020

prestazione

da corista

B__________

fr.

200.–

12.12.2020

trasferta da G__________

a L__________

B__________

fr.

50.–

03.01.2021

composizione e pre-produzione

N__________

fr.

1000.–

01.04.2021

registrazione in studio 2 ore

N__________

fr.

120.–

01.04.2021

prestazione da corista

N__________

fr.

200.–

12.12.2020

trasferta da G__________ a L__________

N__________

fr.

50.–

28.04.2021

consulenza SUISA

fr.

60.–

08.03.2021

consulenza SUISA

fr.

60.–

2020/2021

diverse consulenze

fr.

1000.–

Al

riguardo essa ribadisce che CO

1.

non aveva contestato le ore di lavoro e il costo indicati nella fattura,

limitandosi egli a sostenere che essendo contitolari dei diritti d'autore delle

due canzoni (“B__________” e “N__________”) lei sarebbe obbligata a condividere

con lui i costi delle composizioni, “regalando il suo tempo, il suo lavoro e il

suo denaro (trasferte)”. La reclamante

sostiene altresì che l'attore, che “si è autoprodotto canzoni, video, servizi

fotografici, musicisti, tecnici”, ha pagato tutti tranne lei, benché l'abbia

“ingaggiata per seguire l'interpretazione e l'intonazione in fase di

registrazione in studio, in quanto musicista per preparare le basi di

pre-produzione, come arrangiatore per arrangiare le voci dei cori e come

corista per cantarli”. Rileva infine di avere “dato alla controparte

informazioni utili nel campo della musica, di averlo presentato a

professionisti del settore con cui egli attualmente lavora, know-how che non è

dovuto, tanto meno gratuitamente”.

a) Nella fattispecie, RE 1, che pretende il pagamento delle

sue prestazioni svolte nell'ambito di un mandato, oltre a dover provare le prestazioni da

lei eseguite, doveva dimostrarne il carattere oneroso, ovvero che le parti

avessero pattuito una mercede (art. 8 CC). In realtà, la remunerazione è oggi la

regola quando l'attività o il servizio sono forniti a titolo professionale. In

tal caso incombe pertanto al mandante dimostrare la gratuità dei servizi resi

dalla controparte (Werro in:

Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 40 ad art. 394; v.

anche CCR sentenza inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 5).

b) CO

1.

sostiene di non essere debitore dell'importo di fr. 4030.– pretesi

dalla controparte poiché entrambi hanno collaborato alla composizione dei due

brani musicali “mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo

(comprensivo delle presenze in studio di registrazione, delle consulenze, delle

trasferte, ecc.)”. Egli fa valere in sostanza che le parti erano legate da un

rapporto di società semplice, nel senso che esse si sono riunite per conseguire

con forze, o mezzi comuni, uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). Ora, oltre al

fatto che CO 1 ha pagato i costi di produzione dei brani, dagli atti si evince

che entrambi sono registrati alla società di gestione dei diritti d'autore SUISA

come compositori e/o parolieri così come che essi si sono ripartiti, in una

certa proporzione, i diritti d'autore. In tali circostanze la reale volontà

delle parti appare quella di perseguire uno scopo comune (l'allestimento di due

canzoni) con una partecipazione di entrambi agli eventuali benefici. L'esistenza

di un interesse comune a cui entrambe le parti hanno contribuito permette così

di ravvisare l'esistenza di una società semplice e non di un mero

mandato di consulenza. Ne segue che spettava ancora a RE 1 dimostrare l'onerosità delle sue prestazioni.

Nulla è tuttavia stato addotto. Al riguardo, il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.

8.

La

reclamante contesta infine l'assegnazione a CO 1 di fr. 100.– per ripetibili,

sostenendo che nella decisione di rigetto dell'opposizione nella quale è

risultata vittoriosa, pur avendole chieste, il Giudice di pace nulla le aveva

assegnato e che una tale indennità può essere riconosciuta soltanto a chi fa capo a un rappresentante professionale

e non a chi agisce da solo.

Ora, è vero che le ripetibili possono essere riconosciute solo alla parte che

ricorre all'assistenza di un rappresentante professionale. Per l'art. 95 cpv. 3

lett. c CPC a una parte non rappresentata professionalmente in giudizio può

essere assegnata un'indennità d'inconvenienza ma unicamente solo in casi

motivati, per esempio qualora la stesura dell'istanza abbia cagionato

particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite

di guadagno. Nella fattispecie, CO 1, il quale ha agito in giudizio per sé stesso, non ha mai preteso né

tantomeno reso verosimile di avere dovuto sopportare, a causa del procedimento

introdotto, costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno. In

siffatte circostanze, non soccorrono i presupposti per l'assegnazione di

un simile indennizzo. Su questo punto il reclamo merita dunque

accoglimento.

9.

Visto quanto precede e soccorrendo le

premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire sulla

causa. In definitiva la decisione impugnata va

riformata nel senso che il credito di RE 1 nei confronti di CO 1 va disconosciuto fino a concorrenza

di fr. 180.–.

10.

Le spe­se

processuali dell'odierna decisione seguirebbero la vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Tenuto conto l'esigua vittoria della

reclamante, si giustifica di

addebitare costi ridotti a carico di quest'ultima e di rinunciare a

prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di CO 1. Non si pone problema di

indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura delle

osservazioni non avendo richiesto particolare impegno. Quanto agli oneri processuali

di primo grado, l'esigua vittoria in questa sede non ha rilevante influenza

sulla pressoché totale soccombenza della convenuta di modo che la ripartizione

decisa dal primo giudice può rimanere invariata.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così

riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso

che l'importo di cui al precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di

esecuzione di Bellinzona è disconosciuto fino

a concorrenza di fr. 180.–. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE n. __________7

dell'UE di Bellinzona è mantenuta per fr. 4810.– oltre interessi al

6% dal 6 ottobre 2021.

2. Le spese processuali di

fr. 250.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta. Non

si assegnano indennità.

II. Le spese processuali del reclamo, ridotte a fr. 550.–, sono

poste a carico della reclamante.

III. Notificazione a:

Riazzino;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.