16.2022.39
Azione di disconoscimento del debito - termine d'inoltro - onere della prova
24 novembre 2023Italiano22 min
luglio 2020 CO 1 e RE 1, insegnante di canto e musica, hanno concluso un contratto avente per oggetto
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.39
Lugano
24 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 settembre 2022 presentato da
RE
1 Riazzino
contro
la decisione emessa il 6 settembre 2022
dal Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0001-2022-o (disconoscimento di debito)
promossa nei suoi confronti con petizione del 26 aprile 2022
da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 1°
luglio 2020 CO 1 e RE 1, insegnante di canto e musica, hanno concluso un contratto avente per oggetto
un “pacchetto di 10 lezioni di 45 minuti fr. 550.– totali” da
pagarsi “entro la prima lezione” e delle “lezioni individuali singole di 45
minuti fr. 60.– cadauna”. Il 3 luglio 2020 l'allievo ha versato all'insegnante fr. 550.– per le dieci lezioni, che si sono
svolte dal 1° luglio al 18 settembre
2020. Da allora le versioni delle parti divergono. Secondo RE 1, dopo le prime
dieci lezioni tenutesi in parte a G__________ presso la sua abitazione e in
parte a C__________ in un locale di CO 1 adibito a studio musicale, si sono
svolte ulteriori sedici lezioni tra il 22 settembre 2020 e il 27
marzo 2021, per un costo complessivo di fr. 960.– (fr. 60.– x 16), e in
cambio della sua disponibilità a tenere le lezioni nel locale dell'allievo, quest'ultimo
le ha concesso di usarlo anche per dare
lezioni ad altri allievi. Secondo CO 1, per contro, le lezioni
impartitegli sono state unicamente dieci, tutte svoltesi a C__________ e dopo
il 18 settembre 2020 l'insegnante ha dato
lezioni nel proprio locale soltanto ad altri allievi.
B. Su
richiesta di CO 1, intenzionato a
incidere e promuovere delle canzoni da lui scritte, RE 1 gli ha fornito
consulenza in materia di promozione musicale e di diritti d'autore mettendolo altresì
in contatto con musicisti e produttori discografici. I due hanno collaborato,
inoltre, alla creazione di due canzoni, poi registrate alla SUISA, la prima intitolata “B__________”
incisa il 12 dicembre 2020 e la seconda con il titolo “N__________”
incisa
il 1° aprile 2021. Per queste canzoni, RE 1 si è occupata dell'arrangiamento dei cori e della
pre-produzione della musica, così come dei cori in studio di registrazione.
C. Il 30 settembre 2021 CO 1 ha fatto notificare a RE
1 il precetto esecutivo n. __________3 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno per
l'incasso di fr. 26 500.– oltre a
interessi e spese indicando quale causale: “Spese di affitto del mio locale da
ottobre 2020 a maggio 2021 di fr. 8500.–. Risarcimento per aver intrapreso una
campagna diffamatoria sui social e sui miei contatti privati causandomi danni
psicologici. Indennizzo per fr. 14 000.–.
Spese da me sostenute per le due canzoni “B__________” e “N__________”
registrate presso la SUISA sia dal sottoscritto che dalla Sig. ra RE 1 fr.
1500.– registrazione presso la casa discografica __________ di L__________ fr. 1500.–
per il video”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Con
sentenza del 5 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di RE 1 volto ad accertare la nullità
della domanda d'esecuzione e del precetto esecutivo (inc. 15.2021.108). A
seguito di reciproche querele penali, a un'udienza di conciliazione dell'11
febbraio 2022 davanti al Ministero pubblico, RE 1 e CO 1 si sono accordati sul
ritiro della citata esecuzione e delle querele penali.
D. Nel frattempo, il 6
ottobre 2021, RE 1 ha trasmesso a CO 1 una
fattura per le sue prestazioni di insegnante e musicista di complessivi
fr. 4990.– (fr. 960.– per sedici lezioni, fr. 1540.– per la canzone “B__________”, fr.
1370.– per la canzone “N__________”, fr. 120.– per “consulenze
SUISA” e fr. 1000.–
per “diverse consulenze”). Non
ottenendone il pagamento, il 21 dicembre 2021 essa gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________7
dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere fr. 4990.– e
fr. 500.– più interessi su ambedue gli importi del 6% dal 6 ottobre 2021, indicando quali cause dei crediti “Fattura prestazioni
da insegnante e musicista del 06.10.2021” e “spese di mora”, al quale l'escusso
ha interposto opposizione. Adito il 31 gennaio 2022 da RE 1, con decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del
circolo di Sant'Antonino ha rigettato in
via provvisoria per fr. 4990.– oltre interessi al 6% dal 6 ottobre 2021
l'opposizione interposta da CO 1 al citato PE. Le spese processuali di
fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto (inc. 0005-2022-s). La decisione non è stata oggetto di reclamo.
E. Con petizione del 26 aprile 2022 CO 1 ha
convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace, postulando il disconoscimento del debito e la conferma dell'opposizione
al predetto PE. Al dibattimento del 21 giugno 2022 l'attore ha mantenuto
la sua domanda mentre la posizione della convenuta non è stata verbalizzata.
Statuendo il 28 giugno 2022 il Giudice di pace ha accolto la petizione, senza
prelevare spese processuali. Adita con un reclamo del 18 luglio 2022 da RE 1,
con decisione del 28 luglio 2022 questa Camera ha annullato la decisione appena
citata e rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio (inc.
16.2022.24). Con sentenza del 6 settembre 2022
il Giudice di pace ha accolto la petizione e posto le spese processuali di fr. 300.–
a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 100.– di
ripetibili.
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30
settembre 2022 in cui chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata, di dichiararla irricevibile.
Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2022
CO 1 ha sostanzialmente avversato il reclamo. In una replica spontanea del 24
ottobre 2022 la reclamante ha ribadito la sua posizione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali
con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 10 settembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.910479.00001435,
agli atti). Introdotto il 30 settembre 2020 il reclamo è di conseguenza
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF
144.
III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, ricordati gli aspetti procedurali e la
ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di disconoscimento del debito,
ha qualificato il contratto del 1° luglio
2020.
come mandato retto dagli art. 394 e segg. CO. Ciò premesso, egli ha
accertato che il contratto prevede “unicamente il numero di lezioni già
regolarmente pagate”, ma non “altre prestazioni e ulteriori retribuzioni, che
non sono ravvisabili nemmeno nel resto della documentazione prodotta”. A suo
parere, il “calendario scolastico” non dimostra che l'attore avrebbe beneficiato
di altre prestazioni e neppure i “documenti elettronici” prodotti da RE 1 possono
essere considerati delle prove, perché “dagli stessi non è possibile stabilire
quali prestazioni sono state richieste e accettate né per quali retribuzioni”. In
tali circostanze, il Giudice di pace ha accolto l'azione di disconoscimento di
debito, la convenuta non avendo provato la fondatezza del suo credito verso l'attore.
4.
La reclamante rileva anzitutto che dopo
l'annullamento della decisione del 28 giugno 2022, il Giudice di pace ha emesso
una nuova decisione il 6 settembre 2022 senza attendere che questa Camera gli
ritornasse il relativo incarto. A suo avviso, quindi, il primo giudice ha
statuito “senza documentazione e si capisce quanto poco abbia approfondito la
questione”. Ora, è vero che la cancelleria di questa Camera ha ritornato gli
atti al Giudice di pace il 29 settembre 2022
e che pertanto, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, il
primo giudice non era in possesso del fascicolo processuale. Il che desta
qualche perplessità. Resta il fatto che la doglianza è fine a sé stessa, la
reclamante non chiedendo, in particolare, di annullare la decisione e di
rinviare gli atti al Giudice di
pace per un nuovo giudizio. Al riguardo non giova attardarsi.
5.
RE 1 eccepisce in
secondo luogo la tardività dell'azione di disconoscimento di debito. A suo
avviso, ignorandosi il momento della notificazione della decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione a CO 1, non vi è la prova del fatto che egli abbia
promosso tempestivamente la petizione, non datata ma sulla quale figura il
timbro di ricezione della Giudicatura di pace del 26 aprile 2022.
a) L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso,
entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura
ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.
Il termine comincia a decorrere qualora la
decisione di rigetto dell'opposizione non sia stata impugnata con reclamo o se lo sia stata ma al reclamo non
sia stato accordato l'effetto sospensivo, già dal giorno successivo a quello in
cui la decisione è stata notificata al debitore (Vock, SchKG Kurzkommentar, 2ª edizione, n.
11.
ad art. 83; Abbet, La
mainlevée de l'opposition, Berna 2022, n. 27 ad art. 83 LEF). Spetta all'inviante provare
il rispetto del termine, e segnatamente la tempestività dell'invio della
petizione al tribunale.
b) Nel caso in esame, CO 1 ha sostenuto
che la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione gli era stata
notificata il 7 aprile 2022 (petizione, pag. 1) sicché, per lui, il noto termine
sarebbe scaduto il 27 aprile 2022. Interpellato da questa Camera, il Giudice di pace ha indicato invece che da suoi accertamenti presso la Posta Svizzera la
notifica è avvenuta il 6 aprile 2022 (scritto del 23 giugno 2023) di modo che il termine sarebbe scaduto il 26
aprile 2022. Ora, la data esatta della notificazione della decisione di rigetto
dell'opposizione a CO 1 può rimanere indecisa giacché il Giudice di pace ha
attestato, mediante il timbro apposto sulla petizione, di avere ricevuto l'atto
il 26 aprile 2022, ultimo giorno del termine utile nell'ipotesi
più sfavorevole all'attore. Ne segue che l'azione deve essere considerata tempestiva.
6.
La reclamante sostiene poi che dalla
decisione impugnata non si capiscono i motivi che hanno convinto il Giudice di
pace ad accogliere l'azione di disconoscimento di debito, “cambiando di fatto
radicalmente idea sul suo credito di fr. 4990.– che egli aveva riconosciuto
invece nella decisione di rigetto dell'opposizione e che ora ritiene
inesistente”. Rimprovera al primo giudice di non avere accertato che il
contratto del 1° aprile 2020 e i “documenti elettronici”, ossia i messaggi Whatsapp
da lei scambiati con l'attore, dimostrano il suo credito, tanto più che nella decisione di rigetto tale documentazione era stata
ritenuta alla stregua di un riconoscimento di debito per l'intero importo
di fr. 4990.–. Per di
più, soggiunge la reclamante, nella decisione del 28 giugno 2022, poi
annullata, il Giudice di pace aveva indicato che per fondare la pretesa del creditore
è sufficiente un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore mentre
spetta al debitore provare che il riconoscimento di debito poggia su una causa
inesistente, nulla, invalida, simulata o perenta, ciò CO 1 non ha dimostrato.
a) Giovi
preliminarmente ricordare che la procedura di rigetto provvisorio (come la
procedura di rigetto definitivo) dell'opposizione è una procedura basata su
prove documentali, il cui scopo non è di constatare l'esistenza del credito
posto in esecuzione, ma l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1 con rinvii). Il
giudice accerta unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore
procedente, la sua natura formale, e attribuisce allo stesso forza esecutiva se
l'escusso non rende immediatamente verosimili le eccezioni liberatorie (DTF 145
III 163 consid. 5.1). Al giudice del rigetto dell'opposizione non compete
statuire su questioni delicate di diritto sostanziale o per la cui soluzione il
potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo
essendo riservata al giudice di merito (sentenza del Tribunale federale
5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3).
L'azione di
disconoscimento del debito prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF è, per contro,
un'azione di accertamento negativo di diritto materiale tendente
all'accertamento dell'inesistenza o dell'inesigibilità della pretesa posta in
esecuzione (DTF 149 III 273 consid. 4.3.1). Questa azione si caratterizza
dalla trasposizione dei ruoli delle parti, nel senso che il creditore ha il
ruolo di convenuto e il debitore quello di attore. L'onere della prova rimane di
principio invariato e compete al creditore convenuto dimostrare che il credito
è sorto (DTF 149 III 25 consid. 4.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2020.18 del
12.
maggio 2021 consid. 6). Con la produzione di un
riconoscimento di debito il creditore provoca un'inversione dell'onere della
prova e deve unicamente provare il realizzarsi delle condizioni che risultano
in tale atto, ma non anche la causa del suo credito. Quando il riconoscimento
di debito è formalmente causale, il debitore che intende far disconoscere il
suo debito può semplicemente adoperarsi a contestare la validità del riconoscimento
di debito medesimo, prevalendosi segnatamente di un vizio di volontà, o può
dimostrare che la causa da questo indicata non è valida, perché ad esempio il
rapporto giuridico su cui si fonda non esiste, è nullo (art. 19 e 20 CO),
invalidato o simulato (art. 18 cpv. 1 CO); egli può in maniera generale
prevalersi di tutte le obiezioni ed eccezioni dirette contro il debito
riconosciuto, tra le quali l'inesecuzione di un contratto o la sua cattiva esecuzione (sentenza del
Tribunale federale 4A_651/2020 del 19 agosto 2022 consid. 3 con
rinvii; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.51 del 12 marzo 2020 consid.
5).
b) Premesso
ciò, nella fattispecie, la reclamante lamenta il mancato riconoscimento del suo
credito di fr. 960.– (fr. 60.– x 16) per le seguenti sedici lezioni (cfr.
fattura del 6 ottobre 2021):
1)
22.09.2020
2)
28.09.2020
3)
01.10.2020
4)
17.10.2020
5)
01.11.2020
6)
09.11.2020
7)
12.11.2020
8)
14.11.2020
9)
18.11.2020
10)
15.01.2021
11)
01.02.2020
[recte
2021]
12)
13.02.2020
[recte
2021]
13)
20.02.2020
[recte
2021]
14)
27.02.2020
[recte
2021]
15)
04.03.2020
[recte
2021]
16)
27.03.2020
[recte
2021]
Per dimostrare la propria
pretesa RE 1 ha presentato il noto contratto del 1° luglio 2020 e una serie di messaggi elettronici (doc. 2).
Ora, il contratto costituisce sì un riconoscimento di debito ma solo per
le 10 lezioni svolte fino al 18 settembre 2020, prestazioni per altro già
onorate e che esulano dalla procedura esecutiva da lei promossa. Per le altre
lezioni e per le consulenze varie il contratto in questione nulla prevede se non
il costo delle lezioni. Ne segue che nel caso in esame non si è prodotto alcun sovvertimento
dell'onere probatorio e spettava ancora a RE 1, convenuta e creditrice, dimostrare la sua pretesa.
c) Relativamente alla prova delle ulteriori lezioni
di canto, davanti al Giudice di pace RE 1 ha prodotto, come si è detto, una
ventina di pagine con copia delle istantanee dello schermo del suo cellulare (screenshot)
di scambi di messaggi WhatsApp con CO 1 (doc. 2). Nel reclamo RE 1 fa valere tuttavia
unicamente i seguenti messaggi, senza che occorra pertanto esaminare il resto
della documentazione prodotta.
1°
RE 1: “Facciamo lezione alle 13
ok?”
CO 1: “OK.”
2° RE
1: “Domani ore 19.30
lezione?”
CO 1: “Sì.”
3° RE
1: “Ciao CO 1 tutto bene? Domani sono lì per le lezioni se vuoi
possiamo fare alle 13.00 […].”
CO
1: “Sì, ciao. Sì, va bene.”
4° RE
1: “Per la lezione va bene
allora ci vediamo alle 19.30? Mi
confermi?”
CO 1: “Sì.”
5° RE
1: “Ciao hai studiato? Se
vuoi domani alle 19.15 posso farti lezione.”
CO
1: “Ciao sì va bene ok. Ho acceso le serpentine.”
RE
1: “No veramente? Quindi non
mi porto una stufa? ”
6°
RE 1: “Ok domani solo lì già
dalle 9.15 poi ti faccio lezione alle 13 ok?”
CO
1: “Ok, così accendo i riscaldamenti.”
RE
1: “Merci”.
7° RE
1: “Quanto un pezzo è bello
non c'è altro da dire… ci vediamo sabato alle 13.00 ho solo 45 minuti perché
purtroppo sono al TG dalle 14.00. Ciao.”
CO
1: “Ok, va bene.”
8° RE
1: “Allora lezione 9.45 a
presto.”
CO
1: “Jess.”
d) Per assurgere a prova delle pretese di RE 1, deve esserci
almeno una certa corrispondenza tra le date delle lezioni menzionate nella
fattura del 6 ottobre 2021 e quella degli scambi di messaggi, così come tra il
loro contenuto e la prestazione fatturata, ovvero le lezioni di canto.
Ora, in relazione al primo
scambio di messaggi del 23 gennaio 2021, la fattura nemmeno riporta una lezione
in quel giorno di modo che esso non può essere considerato una prova
dell'allegazione. Identica conclusione
vale per il terzo scambio del 30 ottobre 2020 (doc. 2, pag. 9) e per il sesto
scambio del 22 gennaio 2021 (doc. 2, pag. 18), la fattura non menzionando
lezioni né il 31 ottobre 2020 né il 23 gennaio 2021.
Il secondo scambio
risale al 27 settembre 2020 sicché
dandosi un appuntamento per il giorno successivo, esso costituisce una prova dello
svolgimento di una lezione in quel giorno. Nella
misura in cui il quarto scambio non menziona la data (doc. 2, pag.
10), non si può ritenere che esso si riferisca a una delle sedici lezioni avversate
da CO 1. Per quel che è del quinto scambio di messaggi è vero
che anch'esso non indica una data (doc. 2, pag. 17). Se non che, visto l'accenno all'accensione delle serpentine, la lezione
non può essere stata fissata per un giorno estivo, stagione in cui si sono
svolte le prime dieci lezioni. Inoltre, di un incontro all'orario
indicato (le 19.15) è fatta menzione anche nel messaggio successivo del 15
gennaio 2021 (doc. 2, pag. 18). Considerati nel loro insieme, questi messaggi
costituiscono la prova della lezione del 15
gennaio 2021. Analoga conclusione vale per l'ottavo scambio di messaggi laddove
pur mancando la data esso precede conversazioni avvenute il 27 marzo 2021 (doc. 2, pag. 21), la lezione di quel
giorno risulta pertanto dimostrata. Infine, il settimo scambio di
messaggi, oltre a non riportare alcuna data nemmeno indica il motivo dell'incontro tra le parti. Visto quanto precede, dalla
documentazione prodotta dalla convenuta risultano dimostrate tre lezioni
impartire a CO 1, donde un credito di RE 1 per fr. 180.–.
7.
La reclamante si duole inoltre
del mancato riconoscimento del suo credito di complessivi fr. 4030.–, così
composto (cfr. fattura del 6 ottobre 2021):
01.11.2020
composizione
e pre-produzione
B__________
fr.
1000.–
25.11.2020
in studio per
discussione basi 2 ore
B__________
fr.
120.–
25.11.2020
trasferta da G__________
a L__________
B__________
fr.
50.–
12.12.2020
assistenza
alla registrazione 2 ore
B__________
fr.
120.–
12.12.2020
prestazione
da corista
B__________
fr.
200.–
12.12.2020
trasferta da G__________
a L__________
B__________
fr.
50.–
03.01.2021
composizione e pre-produzione
N__________
fr.
1000.–
01.04.2021
registrazione in studio 2 ore
N__________
fr.
120.–
01.04.2021
prestazione da corista
N__________
fr.
200.–
12.12.2020
trasferta da G__________ a L__________
N__________
fr.
50.–
28.04.2021
consulenza SUISA
fr.
60.–
08.03.2021
consulenza SUISA
fr.
60.–
2020/2021
diverse consulenze
fr.
1000.–
Al
riguardo essa ribadisce che CO
1.
non aveva contestato le ore di lavoro e il costo indicati nella fattura,
limitandosi egli a sostenere che essendo contitolari dei diritti d'autore delle
due canzoni (“B__________” e “N__________”) lei sarebbe obbligata a condividere
con lui i costi delle composizioni, “regalando il suo tempo, il suo lavoro e il
suo denaro (trasferte)”. La reclamante
sostiene altresì che l'attore, che “si è autoprodotto canzoni, video, servizi
fotografici, musicisti, tecnici”, ha pagato tutti tranne lei, benché l'abbia
“ingaggiata per seguire l'interpretazione e l'intonazione in fase di
registrazione in studio, in quanto musicista per preparare le basi di
pre-produzione, come arrangiatore per arrangiare le voci dei cori e come
corista per cantarli”. Rileva infine di avere “dato alla controparte
informazioni utili nel campo della musica, di averlo presentato a
professionisti del settore con cui egli attualmente lavora, know-how che non è
dovuto, tanto meno gratuitamente”.
a) Nella fattispecie, RE 1, che pretende il pagamento delle
sue prestazioni svolte nell'ambito di un mandato, oltre a dover provare le prestazioni da
lei eseguite, doveva dimostrarne il carattere oneroso, ovvero che le parti
avessero pattuito una mercede (art. 8 CC). In realtà, la remunerazione è oggi la
regola quando l'attività o il servizio sono forniti a titolo professionale. In
tal caso incombe pertanto al mandante dimostrare la gratuità dei servizi resi
dalla controparte (Werro in:
Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 40 ad art. 394; v.
anche CCR sentenza inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 5).
b) CO
1.
sostiene di non essere debitore dell'importo di fr. 4030.– pretesi
dalla controparte poiché entrambi hanno collaborato alla composizione dei due
brani musicali “mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo
(comprensivo delle presenze in studio di registrazione, delle consulenze, delle
trasferte, ecc.)”. Egli fa valere in sostanza che le parti erano legate da un
rapporto di società semplice, nel senso che esse si sono riunite per conseguire
con forze, o mezzi comuni, uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). Ora, oltre al
fatto che CO 1 ha pagato i costi di produzione dei brani, dagli atti si evince
che entrambi sono registrati alla società di gestione dei diritti d'autore SUISA
come compositori e/o parolieri così come che essi si sono ripartiti, in una
certa proporzione, i diritti d'autore. In tali circostanze la reale volontà
delle parti appare quella di perseguire uno scopo comune (l'allestimento di due
canzoni) con una partecipazione di entrambi agli eventuali benefici. L'esistenza
di un interesse comune a cui entrambe le parti hanno contribuito permette così
di ravvisare l'esistenza di una società semplice e non di un mero
mandato di consulenza. Ne segue che spettava ancora a RE 1 dimostrare l'onerosità delle sue prestazioni.
Nulla è tuttavia stato addotto. Al riguardo, il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.
8.
La
reclamante contesta infine l'assegnazione a CO 1 di fr. 100.– per ripetibili,
sostenendo che nella decisione di rigetto dell'opposizione nella quale è
risultata vittoriosa, pur avendole chieste, il Giudice di pace nulla le aveva
assegnato e che una tale indennità può essere riconosciuta soltanto a chi fa capo a un rappresentante professionale
e non a chi agisce da solo.
Ora, è vero che le ripetibili possono essere riconosciute solo alla parte che
ricorre all'assistenza di un rappresentante professionale. Per l'art. 95 cpv. 3
lett. c CPC a una parte non rappresentata professionalmente in giudizio può
essere assegnata un'indennità d'inconvenienza ma unicamente solo in casi
motivati, per esempio qualora la stesura dell'istanza abbia cagionato
particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite
di guadagno. Nella fattispecie, CO 1, il quale ha agito in giudizio per sé stesso, non ha mai preteso né
tantomeno reso verosimile di avere dovuto sopportare, a causa del procedimento
introdotto, costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno. In
siffatte circostanze, non soccorrono i presupposti per l'assegnazione di
un simile indennizzo. Su questo punto il reclamo merita dunque
accoglimento.
9.
Visto quanto precede e soccorrendo le
premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire sulla
causa. In definitiva la decisione impugnata va
riformata nel senso che il credito di RE 1 nei confronti di CO 1 va disconosciuto fino a concorrenza
di fr. 180.–.
10.
Le spese
processuali dell'odierna decisione seguirebbero la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Tenuto conto l'esigua vittoria della
reclamante, si giustifica di
addebitare costi ridotti a carico di quest'ultima e di rinunciare a
prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di CO 1. Non si pone problema di
indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura delle
osservazioni non avendo richiesto particolare impegno. Quanto agli oneri processuali
di primo grado, l'esigua vittoria in questa sede non ha rilevante influenza
sulla pressoché totale soccombenza della convenuta di modo che la ripartizione
decisa dal primo giudice può rimanere invariata.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso
che l'importo di cui al precetto esecutivo n. __________7 dell'Ufficio di
esecuzione di Bellinzona è disconosciuto fino
a concorrenza di fr. 180.–. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE n. __________7
dell'UE di Bellinzona è mantenuta per fr. 4810.– oltre interessi al
6% dal 6 ottobre 2021.
2. Le spese processuali di
fr. 250.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta. Non
si assegnano indennità.
II. Le spese processuali del reclamo, ridotte a fr. 550.–, sono
poste a carico della reclamante.
III. Notificazione a:
–
Riazzino;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.