Lexipedia

Decisione

16.2022.4

Rapporti di vicinato: distanze minime di piante di alto fusto - notificazioni giudiziarie

17 luglio 2022Italiano13 min

RFD di __________. RE 1 è proprietaria della vicina particella n. __________1. Tra i due fondi, edificati, corre la

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.4

Lugano

17 luglio 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 14 febbraio 2022 presentato da

RE

1

contro la decisione emessa il 1° dicembre 2021 dal Giudice di

pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 55-C-21-Co (rapporti di vicinato) promossa

nei sui confronti con istanza dell'11 ottobre 2021 da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 è proprietario della particella n. __________7

RFD di __________. RE 1 è proprietaria della vicina particella n. __________1. Tra i due fondi, edificati, corre la

particella n. __________ (strada comunale Via G__________). Lungo il confine con questa strada, a

ridosso di una rete metallica di recinzione del giardino della particella n. __________1,

crescono varie robinie, che almeno dal 20 novembre 2017 CO 1 ne ha chiesto

l'allontanamento. Il

13 luglio 2021 CO 1 ha reiterato

l'invito, nuovamente senza esito.

B. L'8

ottobre 2021 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a ottenere l'allontanamento di tutte le piante d'alto

fusto cresciute a una distanza

inferiore a 8 m dal confine della sua proprietà, il tutto con la

comminatoria dell'azione penale dell'art. 292 CP e di una multa di fr.

100.– per ogni giorno di inadempimento, oltre all'autorizzazione a potere

provvedere direttamente a spese della convenuta in caso di

inadempienza. Il Giudice di pace ha citato le parti, l'11 ottobre 2021, all'udienza di

conciliazione del 27 ottobre successivo. Il plico raccomandato contenente la

citata ordinanza e l'istanza, spedito alla convenuta all'indirizzo del suo

domicilio di via A__________ __________ __________, è ritornato il 22

ottobre 2021 alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”.

Quel giorno stesso il Giudice di pace ha poi incaricato la Polizia comunale di __________

di provvedere alla notificazione degli atti alla convenuta. Il 27 ottobre 2021

il Giudice di pace ha comunicato all'istante il rinvio del tentativo di

conciliazione poiché gli atti non erano ancora stati notificati alla convenuta.

Il 29 ottobre 2021 la polizia ha ritornato gli atti al Giudice

di pace, non essendo riuscita a rintracciare la convenuta. Il 5 novembre 2021

il Giudice di pace ha nuovamente citato le parti all'udienza di conciliazione del

25 novembre 2021. La notificazione della citazione alla convenuta è stata fatta

nelle vie edittali mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone

Ticino dell'__________ novembre 2021. L'udienza di conciliazione si è tenuta

alla presenza del solo istante, il quale ha chiesto l'emanazione di una

decisione in applicazione dell'art. 212 CPC.

C. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2021 il

Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha ordinato a RE 1, sotto comminatoria dell'azione

penale dell'art. 292 CP e di una multa di fr. 100.– per ogni giorno

di inadempimento, di allontanare

entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione tutte le piante d'alto

fusto presenti sul suo fondo, cresciute o piantate entro la distanza di 8 m dal giardino del fondo

dell'attore. Contestualmente egli ha autorizzato l'istante, in caso di

inottemperanza, a estirpare le piante a spese della convenuta. Le spese processuali di fr. 250.–,

comprensive dei costi dell'intimazione tramite polizia e della pubblicazione

nelle vie edittali, sono state poste a carico della convenuta.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 14 febbraio 2022 in cui chiede di riformare il

giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di accogliere le

sue domande riconvenzionali, segnatamente l'ordine all'istante di “accettare

i suoi alberi e di smetterla di tagliarne i rami”, la condanna dell'istante a

versarle un risarcimento danni per “le numerose volte in cui, negli ultimi 13 anni, ha

tagliato le sue piante, le ha proferito insulti per la questione del taglio

delle piante, così come per la violazione del suo domicilio e la sua privacy,

per danneggiamenti della sua immagine, per il blocco dell'entrata della sua

abitazione e per il tempo perso e le spese causate per tutte le telefonate, le

lettere, raccomandate, ricorsi, chiamate, all'avvocato P__________”. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione

a CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). In concreto, la decisione impugnata

è stata intimata alla convenuta mercoledì 1° dicembre 2021 e l'avviso di

ricevimento è stato depositato nella sua cassetta delle lettere il giorno

successivo. Scaduto il termine di giacenza il 9 dicembre 2021, il plico

raccomandato è ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non

ritirato” (cfr. tracciamento degli invii n. 98.__________ agli atti). Il termine di reclamo, iniziato

a decorrere l'indomani (art. 142 cpv. 1CPC) e rimasto sospeso durante

le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, art. 145

cpv. 1 lett. c CPC), è giunto a scadenza il 24 gennaio 2022. Presentato il 15

febbraio 2022, il rimedio sarebbe manifestamente tardivo.

Se non che, il 18 gennaio

2022, il Giudice di pace ha incaricato la Polizia comunale di __________ di

notificare la decisione, la quale è stata consegnata l'indomani all'avv. __________

P__________ (cfr. attestazione di consegna del 19 gennaio 2022, agli atti).

Nella misura in cui la trasmissione dell'atto non reca alcuna particolare

indicazione, ci si può chiedere se, in siffatte

circostanze, non sia iniziato a decorrere un nuovo termine di impugnazione

(sulla questione: sentenza del Tribunale federale 4A_53/2019 del 14 maggio 2019

consid. 4.4.1, pubblicato in: RSPC 2019 pag. 338). La questione può rimanere

indecisa, giacché foss'anche tempestivo, il reclamo è destinato all'insuccesso.

2.

La reclamante

rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non averle notificato la citazione

all'udienza di conciliazione all'indirizzo dell'avv. __________ P__________,

presso cui ha un recapito postale. RE 1 sostiene di avere comunicato il suo

indirizzo di recapito da più di quattro anni all'Ufficio del controllo abitanti

del proprio comune di domicilio e che anche la Polizia comunale ne è a

conoscenza, tant'è che la decisione impugnata è stata notificata al citato

avvocato.

a) Giusta

l'art. 133 lett. a CPC la citazione deve contenere segnatamente il nome e

l'indirizzo della persona citata. La citazione dev'essere indirizzata al

domicilio della persona fisica da citare o, in sua mancanza, nel luogo della

sua dimora abituale (art. 11 CPC). Se la persona interessata indica un altro

indirizzo al giudice, gli atti le vanno notificati a tale indirizzo,

indipendentemente dal suo domicilio legale. Una persona che cambia di domicilio

o di luogo di dimora nel corso del procedimento, è tenuta ad informare il

giudice; in caso contrario, il giudice può continuare a inviarle gli atti al

medesimo indirizzo (Bohnet in:

Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione,

n. 9 ad art. 133). Le disposizioni sulla citazione sono completate da

quelle sulle notificazioni giudiziaria (art. 136 segg. CPC). Qualora – come nel

caso concreto – il plico raccomandato contenente una citazione ritorni al

mittente con la menzione “non ritirato” e, trattandosi del primo atto della procedura

di conciliazione, non si applichi la finzione dell'art. 138 cpv.

3.

lett. a CPC, l'autorità di conciliazione deve procedere a una nuova

notificazione “in altro modo”, ad esempio tramite polizia (CCR sentenza inc.

16.2017.40

del 17 luglio 2019 consid. 1f con

rinvii).

b) La notificazione è invece fatta mediante

pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio nelle tre ipotesi enumerate esaustivamente all'art. 141 cpv. 1 CPC,

ovvero: se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere

individuato nemmeno con debite, ragionevoli

ricerche (lett. a); se una notificazione è impossibile o dovesse

comportare difficoltà straordinarie (lett. b); oppure ancora se una

parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera

nonostante l'invito rivoltole dal giudice (lett. c). La notifica nelle vie

edittali che non adempie i requisiti stabiliti dall'art. 141 CPC è priva

di effetti (Gschwend in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.

10.

ad art. 141; Trezzini, op.

cit., n. 7 ad art. 141).

c) Premesso

che, nella fattispecie, nemmeno la reclamante pretende che l'istante e il

Giudice di pace dovessero essere a conoscenza di un recapito diverso da quello

del suo domicilio, il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di

conciliazione spedito l'11 ottobre 2021 all'indirizzo di via A__________ __________

__________ (domicilio della convenuta) è ritornato il 22 ottobre 2021 alla

Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato” (cfr. tracciamento

degli invii, n. 98.__________ agli atti). Trattandosi del primo atto di causa

senza che l'interessata dovesse aspettarsi una notificazione, la finzione di

notificazione prevista dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non

entrava in linea di conto. Ciò posto, il 22 ottobre 2021 il Giudice di pace ha così incaricato la Polizia comunale

di __________ di notificare gli atti

alla convenuta. Preso atto che nemmeno la forza pubblica era riuscita a

rintracciare la convenuta, pur avendo “provveduto ad effettuare i necessari accertamenti”, egli

ha proceduto alla notifica degli atti per via edittale mediante pubblicazione sul Foglio

Ufficiale del Cantone Ticino n. __________ del__________ novembre 2021. Che già

prima del mese di ottobre 2021 RE 1 avesse informato l'Ufficio del controllo

abitanti di __________ di avere un recapito postale presso l'avv. __________ P__________

è una mera asserzione della reclamante sprovvista di ogni riscontro. Dandosi pertanto

una corretta notificazione per le vie edittali, si genera una presunzione,

irrefragabile, per la quale il destinatario è reputato essere a conoscenza

degli atti (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 141; Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 141; Gschwend, op.

cit., n. 9 ad art. 141).

3.

Nel merito RE 1

ritiene che l'istanza debba essere respinta perché al momento in cui ha

acquistato la particella n. __________1, il 28 gennaio 2009, le robinie erano già

presenti sul fondo. A suo avviso il termine decennale previsto dall'art. 160

LAC per poterne chiedere la rimozione è quindi decorso.

a) L'art.

155.

LAC vieta di piantare o di lasciare crescere alberi d'alto fusto non

fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da

abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi

coltivi. Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante

a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondi­meno

tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di

dieci anni (art. 160 prima frase LAC). Ai fini delle distanze la robinia (robinia pseudoacacia)

è un

albero d'alto fusto (Jacomella/Lucchini,

I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137).

b) Chi chiede la rimozione di alberi piantati o

lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve

dimostrare di avere “fatto op­posizione”, al cui proposito la legge non

prescrive alcuna forma particolare (Rep. 1979 pag. 297). Chi vanta, da parte

sua, il diritto di mantenere alberi piantati o lasciati crescere in violazione

delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare che tali alberi si

trovano lì da almeno dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c consid. 5a

con richia­mi). Trattandosi di alberi attecchiti spontaneamente, è sufficiente

a tal fine far accertare l'età dell'albero. Trattandosi invece di alberi

piantati per mano dell'uomo, tale accertamento non basta

necessariamente, poiché l'albero può essere stato messo a dimora quando aveva

già una certa età (RtiD II-2015 pag. 779 n. 1c consid. 5b).

c) Nel caso in esame, la reclamante non

contesta che le robinie cresciute spontaneamente a ridosso della strada

comunale si trovino a una distanza inferiore a 8 m rispetto al giardino

dell'istante ma ritiene che la decorrenza decennale impedisca alla controparte

di chiederne la rimozione. Ora, dagli atti risulta che il 20 novembre 2017 CO 1 ha chiesto alla vicina di rimuovere le robinie

in questione (doc. B).

Valida opposizione,

incombeva pertanto alla convenuta, la quale eccepisce

la tardività della richiesta di rimozione, dimostrare che le robinie a distanza

insufficiente dal confine si trovano sul posto da oltre dieci anni. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. RE 1 si

limita ad asserire che le piante erano già presenti al momento dell'acquisto

della particella __________1, avvenuto il 28 gennaio 2009. Ma tale

asserzione non significa – né tantomeno dimostra – che esse fossero attecchite

spontaneamente prima del 20 novembre 2007. Ne segue che la decisione del Giudice di pace, che ha accolto la

richiesta di rimuovere tutte le piante d'alto fusto (ovvero

pacificamente solo le robinie cresciute lungo il confine del fondo della

convenuta con la strada comunale via G__________), resiste alla critica. Quanto alla richiesta di risarcimento dei

danni, per altro indeterminata, fatte valere da RE 1, essa essendo formulata

per la prima volta in questa sede e quindi non essendo stata sottoposta al Giudice di pace è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). In tali circostanze il

reclamo vede la sua sorte segnata.

4.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato

oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.