16.2022.4
Rapporti di vicinato: distanze minime di piante di alto fusto - notificazioni giudiziarie
17 luglio 2022Italiano13 min
RFD di __________. RE 1 è proprietaria della vicina particella n. __________1. Tra i due fondi, edificati, corre la
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.4
Lugano
17 luglio 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 14 febbraio 2022 presentato da
RE
1
contro la decisione emessa il 1° dicembre 2021 dal Giudice di
pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 55-C-21-Co (rapporti di vicinato) promossa
nei sui confronti con istanza dell'11 ottobre 2021 da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 è proprietario della particella n. __________7
RFD di __________. RE 1 è proprietaria della vicina particella n. __________1. Tra i due fondi, edificati, corre la
particella n. __________ (strada comunale Via G__________). Lungo il confine con questa strada, a
ridosso di una rete metallica di recinzione del giardino della particella n. __________1,
crescono varie robinie, che almeno dal 20 novembre 2017 CO 1 ne ha chiesto
l'allontanamento. Il
13 luglio 2021 CO 1 ha reiterato
l'invito, nuovamente senza esito.
B. L'8
ottobre 2021 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a ottenere l'allontanamento di tutte le piante d'alto
fusto cresciute a una distanza
inferiore a 8 m dal confine della sua proprietà, il tutto con la
comminatoria dell'azione penale dell'art. 292 CP e di una multa di fr.
100.– per ogni giorno di inadempimento, oltre all'autorizzazione a potere
provvedere direttamente a spese della convenuta in caso di
inadempienza. Il Giudice di pace ha citato le parti, l'11 ottobre 2021, all'udienza di
conciliazione del 27 ottobre successivo. Il plico raccomandato contenente la
citata ordinanza e l'istanza, spedito alla convenuta all'indirizzo del suo
domicilio di via A__________ __________ __________, è ritornato il 22
ottobre 2021 alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”.
Quel giorno stesso il Giudice di pace ha poi incaricato la Polizia comunale di __________
di provvedere alla notificazione degli atti alla convenuta. Il 27 ottobre 2021
il Giudice di pace ha comunicato all'istante il rinvio del tentativo di
conciliazione poiché gli atti non erano ancora stati notificati alla convenuta.
Il 29 ottobre 2021 la polizia ha ritornato gli atti al Giudice
di pace, non essendo riuscita a rintracciare la convenuta. Il 5 novembre 2021
il Giudice di pace ha nuovamente citato le parti all'udienza di conciliazione del
25 novembre 2021. La notificazione della citazione alla convenuta è stata fatta
nelle vie edittali mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone
Ticino dell'__________ novembre 2021. L'udienza di conciliazione si è tenuta
alla presenza del solo istante, il quale ha chiesto l'emanazione di una
decisione in applicazione dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2021 il
Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha ordinato a RE 1, sotto comminatoria dell'azione
penale dell'art. 292 CP e di una multa di fr. 100.– per ogni giorno
di inadempimento, di allontanare
entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione tutte le piante d'alto
fusto presenti sul suo fondo, cresciute o piantate entro la distanza di 8 m dal giardino del fondo
dell'attore. Contestualmente egli ha autorizzato l'istante, in caso di
inottemperanza, a estirpare le piante a spese della convenuta. Le spese processuali di fr. 250.–,
comprensive dei costi dell'intimazione tramite polizia e della pubblicazione
nelle vie edittali, sono state poste a carico della convenuta.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 14 febbraio 2022 in cui chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di accogliere le
sue domande riconvenzionali, segnatamente l'ordine all'istante di “accettare
i suoi alberi e di smetterla di tagliarne i rami”, la condanna dell'istante a
versarle un risarcimento danni per “le numerose volte in cui, negli ultimi 13 anni, ha
tagliato le sue piante, le ha proferito insulti per la questione del taglio
delle piante, così come per la violazione del suo domicilio e la sua privacy,
per danneggiamenti della sua immagine, per il blocco dell'entrata della sua
abitazione e per il tempo perso e le spese causate per tutte le telefonate, le
lettere, raccomandate, ricorsi, chiamate, all'avvocato P__________”. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione
a CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). In concreto, la decisione impugnata
è stata intimata alla convenuta mercoledì 1° dicembre 2021 e l'avviso di
ricevimento è stato depositato nella sua cassetta delle lettere il giorno
successivo. Scaduto il termine di giacenza il 9 dicembre 2021, il plico
raccomandato è ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non
ritirato” (cfr. tracciamento degli invii n. 98.__________ agli atti). Il termine di reclamo, iniziato
a decorrere l'indomani (art. 142 cpv. 1CPC) e rimasto sospeso durante
le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, art. 145
cpv. 1 lett. c CPC), è giunto a scadenza il 24 gennaio 2022. Presentato il 15
febbraio 2022, il rimedio sarebbe manifestamente tardivo.
Se non che, il 18 gennaio
2022, il Giudice di pace ha incaricato la Polizia comunale di __________ di
notificare la decisione, la quale è stata consegnata l'indomani all'avv. __________
P__________ (cfr. attestazione di consegna del 19 gennaio 2022, agli atti).
Nella misura in cui la trasmissione dell'atto non reca alcuna particolare
indicazione, ci si può chiedere se, in siffatte
circostanze, non sia iniziato a decorrere un nuovo termine di impugnazione
(sulla questione: sentenza del Tribunale federale 4A_53/2019 del 14 maggio 2019
consid. 4.4.1, pubblicato in: RSPC 2019 pag. 338). La questione può rimanere
indecisa, giacché foss'anche tempestivo, il reclamo è destinato all'insuccesso.
2.
La reclamante
rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non averle notificato la citazione
all'udienza di conciliazione all'indirizzo dell'avv. __________ P__________,
presso cui ha un recapito postale. RE 1 sostiene di avere comunicato il suo
indirizzo di recapito da più di quattro anni all'Ufficio del controllo abitanti
del proprio comune di domicilio e che anche la Polizia comunale ne è a
conoscenza, tant'è che la decisione impugnata è stata notificata al citato
avvocato.
a) Giusta
l'art. 133 lett. a CPC la citazione deve contenere segnatamente il nome e
l'indirizzo della persona citata. La citazione dev'essere indirizzata al
domicilio della persona fisica da citare o, in sua mancanza, nel luogo della
sua dimora abituale (art. 11 CPC). Se la persona interessata indica un altro
indirizzo al giudice, gli atti le vanno notificati a tale indirizzo,
indipendentemente dal suo domicilio legale. Una persona che cambia di domicilio
o di luogo di dimora nel corso del procedimento, è tenuta ad informare il
giudice; in caso contrario, il giudice può continuare a inviarle gli atti al
medesimo indirizzo (Bohnet in:
Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione,
n. 9 ad art. 133). Le disposizioni sulla citazione sono completate da
quelle sulle notificazioni giudiziaria (art. 136 segg. CPC). Qualora – come nel
caso concreto – il plico raccomandato contenente una citazione ritorni al
mittente con la menzione “non ritirato” e, trattandosi del primo atto della procedura
di conciliazione, non si applichi la finzione dell'art. 138 cpv.
3.
lett. a CPC, l'autorità di conciliazione deve procedere a una nuova
notificazione “in altro modo”, ad esempio tramite polizia (CCR sentenza inc.
16.2017.40
del 17 luglio 2019 consid. 1f con
rinvii).
b) La notificazione è invece fatta mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio nelle tre ipotesi enumerate esaustivamente all'art. 141 cpv. 1 CPC,
ovvero: se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere
individuato nemmeno con debite, ragionevoli
ricerche (lett. a); se una notificazione è impossibile o dovesse
comportare difficoltà straordinarie (lett. b); oppure ancora se una
parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera
nonostante l'invito rivoltole dal giudice (lett. c). La notifica nelle vie
edittali che non adempie i requisiti stabiliti dall'art. 141 CPC è priva
di effetti (Gschwend in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.
10.
ad art. 141; Trezzini, op.
cit., n. 7 ad art. 141).
c) Premesso
che, nella fattispecie, nemmeno la reclamante pretende che l'istante e il
Giudice di pace dovessero essere a conoscenza di un recapito diverso da quello
del suo domicilio, il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di
conciliazione spedito l'11 ottobre 2021 all'indirizzo di via A__________ __________
__________ (domicilio della convenuta) è ritornato il 22 ottobre 2021 alla
Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato” (cfr. tracciamento
degli invii, n. 98.__________ agli atti). Trattandosi del primo atto di causa
senza che l'interessata dovesse aspettarsi una notificazione, la finzione di
notificazione prevista dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non
entrava in linea di conto. Ciò posto, il 22 ottobre 2021 il Giudice di pace ha così incaricato la Polizia comunale
di __________ di notificare gli atti
alla convenuta. Preso atto che nemmeno la forza pubblica era riuscita a
rintracciare la convenuta, pur avendo “provveduto ad effettuare i necessari accertamenti”, egli
ha proceduto alla notifica degli atti per via edittale mediante pubblicazione sul Foglio
Ufficiale del Cantone Ticino n. __________ del__________ novembre 2021. Che già
prima del mese di ottobre 2021 RE 1 avesse informato l'Ufficio del controllo
abitanti di __________ di avere un recapito postale presso l'avv. __________ P__________
è una mera asserzione della reclamante sprovvista di ogni riscontro. Dandosi pertanto
una corretta notificazione per le vie edittali, si genera una presunzione,
irrefragabile, per la quale il destinatario è reputato essere a conoscenza
degli atti (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 141; Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 141; Gschwend, op.
cit., n. 9 ad art. 141).
3.
Nel merito RE 1
ritiene che l'istanza debba essere respinta perché al momento in cui ha
acquistato la particella n. __________1, il 28 gennaio 2009, le robinie erano già
presenti sul fondo. A suo avviso il termine decennale previsto dall'art. 160
LAC per poterne chiedere la rimozione è quindi decorso.
a) L'art.
155.
LAC vieta di piantare o di lasciare crescere alberi d'alto fusto non
fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da
abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi
coltivi. Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante
a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno
tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di
dieci anni (art. 160 prima frase LAC). Ai fini delle distanze la robinia (robinia pseudoacacia)
è un
albero d'alto fusto (Jacomella/Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137).
b) Chi chiede la rimozione di alberi piantati o
lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve
dimostrare di avere “fatto opposizione”, al cui proposito la legge non
prescrive alcuna forma particolare (Rep. 1979 pag. 297). Chi vanta, da parte
sua, il diritto di mantenere alberi piantati o lasciati crescere in violazione
delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare che tali alberi si
trovano lì da almeno dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c consid. 5a
con richiami). Trattandosi di alberi attecchiti spontaneamente, è sufficiente
a tal fine far accertare l'età dell'albero. Trattandosi invece di alberi
piantati per mano dell'uomo, tale accertamento non basta
necessariamente, poiché l'albero può essere stato messo a dimora quando aveva
già una certa età (RtiD II-2015 pag. 779 n. 1c consid. 5b).
c) Nel caso in esame, la reclamante non
contesta che le robinie cresciute spontaneamente a ridosso della strada
comunale si trovino a una distanza inferiore a 8 m rispetto al giardino
dell'istante ma ritiene che la decorrenza decennale impedisca alla controparte
di chiederne la rimozione. Ora, dagli atti risulta che il 20 novembre 2017 CO 1 ha chiesto alla vicina di rimuovere le robinie
in questione (doc. B).
Valida opposizione,
incombeva pertanto alla convenuta, la quale eccepisce
la tardività della richiesta di rimozione, dimostrare che le robinie a distanza
insufficiente dal confine si trovano sul posto da oltre dieci anni. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. RE 1 si
limita ad asserire che le piante erano già presenti al momento dell'acquisto
della particella __________1, avvenuto il 28 gennaio 2009. Ma tale
asserzione non significa – né tantomeno dimostra – che esse fossero attecchite
spontaneamente prima del 20 novembre 2007. Ne segue che la decisione del Giudice di pace, che ha accolto la
richiesta di rimuovere tutte le piante d'alto fusto (ovvero
pacificamente solo le robinie cresciute lungo il confine del fondo della
convenuta con la strada comunale via G__________), resiste alla critica. Quanto alla richiesta di risarcimento dei
danni, per altro indeterminata, fatte valere da RE 1, essa essendo formulata
per la prima volta in questa sede e quindi non essendo stata sottoposta al Giudice di pace è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). In tali circostanze il
reclamo vede la sua sorte segnata.
4.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato
oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.