16.2022.40
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: contumacia - espulsione del conduttore in seguito dell'avverarsi della condizione risolutiva cui era sottoposto il contratto di locazione
3 marzo 2023Italiano21 min
000.– (novantamila), come segue: fr. 20 000.– (ventimila), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.40
Lugano
3 marzo 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 7 ottobre 2022 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 23 settembre
2022 dal Pretore del
Distretto di Blenio nella causa SO.2022.98 (tutela giurisdizionale
nei
casi manifesti) promossa con istanza del 18 luglio 2022
nei confronti di
CO
1 ora
(patrocinato
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 ed E__________
hanno sottoscritto il 24 luglio e il 28 settembre 2015 un “accordo transattivo”
dell'11 giugno 2015 che prevedeva:
1. E__________
si impegna a versare a CO 1 l'importo una tantum ed onnicomprensivo di fr. 90
000.– (novantamila), come segue: fr. 20 000.– (ventimila), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo,
mentre i restanti fr. 70 000.– (settantamila) in rate mensili consecutive di
fr. 1000.– (mille) cadauna entro il
giorno 25 di ogni mese – la prima volta entro il 15 ottobre 2015 – sino a
concorrenza dell'intero importo.
2. E__________ si impegna a garantire a CO 1 il
diritto di abitare vita natural durante nell'appartamento di 2 locali e mezzo,
al 4° piano, interno 17, dello stabile denominato “__________” ad __________,
proprietà della RE 1, __________, di cui E__________ è azionista unico. Il
canone di locazione ammonta a fr. 1.– (uno) al mese e il presente rapporto di
locazione sarà annotato a registro fondiario a cura del signor E__________.
3. Le parti si
impegnano a mantenere, l'una nei confronti dell'altra (e dei rispettivi
famigliari), un atteggiamento corretto e rispettoso, astenendosi in particolare
da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o professionale.
3.1 Nel caso di comprovata violazione
dell'obbligo di cui al punto 3 da parte di AO 1, gli obblighi di cui ai punti 1
(versamento finanziario) e 2 (messa a disposizione dell'appartamento) vengono
immediatamente e definitivamente a cadere.
4. (…)
5. (…)
6. (…)
E__________ nulla ha
versato né ha fatto annotare il
contratto di locazione nel registro fondiario. Anzi, il 9 novembre 2015 egli ha rimproverato a
CO 1 di avere violato la clausola n. 3 dell'“accordo transattivo” e gli ha
comunicato di considerare decaduti gli obblighi da lui assunti nella clausola
n. 2. Dal canto suo, CO 1 ha
continuato ad abitare nell'appartamento senza versare ad RE 1 nessun canone di
locazione.
B. Con sentenza del 16 dicembre 2020 il Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona ha respinto una
petizione
introdotta il 25 aprile 2016 da
CO 1 volta a ottenere l'iscrizione nel registro fondiario di un diritto di
abitazione vita natural durante sulla proprietà
per piani n. 5__________ RFD di __________, così come un'azione riconvenzionale presentata da E__________ e
dalla RE 1 intesa all'accertamento della nullità del noto accordo per
incapacità di discernimento dell'attore o al suo annullamento per vizio di volontà e lesione rispettivamente la
sua decadenza a causa della violazione della clausola n. 3 da parte di CO 1 e all'espulsione del medesimo dall'immobile (inc. OR.2016.14). Adita il 1° febbraio
2021 da E__________ e dalla RE 1 con decisione del 3 dicembre 2021 la seconda Camera
civile del Tribunale d'appello ha parzialmente
riformato il giudizio impugnato dichiarando l'azione riconvenzionale
irricevibile (inc. 12.2021.27). Il Tribunale federale ha respinto un
ricorso in materia civile presentato il 31 gennaio 2022 da E__________ e dalla RE
1 con sentenza 4A_49/2022 del 14 settembre 2022.
C. Nel frattempo, il 18
settembre 2019, il Ministero pubblico ha emanato un decreto d'accusa nei
confronti di CO 1 con una proposta di pena pecuniaria di sette aliquote
giornaliere da fr. 30.– l'una e a una multa
di fr. 100.– per ingiuria nei confronti di E__________ (inc. DA 4549/ 2019). Un'opposizione di CO 1 è stata stralciata
dal ruolo con decisione dell'11 dicembre 2020 del Giudice della Pretura penale
(inc. 81.2019.494). Il 25 maggio 2021 il Pretore del Distretto di Blenio
ha dichiarato inammissibile un'istanza del 19 gennaio 2021 a tutela giurisdizionale nei
casi manifesti introdotta da E__________ e dalla RE 1 per ottenere
l'accertamento della decadenza dell'“accordo transattivo” a causa della
violazione della relativa clausola n. 3 da parte di CO 1 e l'espulsione del
medesimo dall'immobile (inc. SO.2021.13). Con
decisione del 27 aprile 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha
respinto un'istanza dell'8 febbraio 2021 di CO
1 volta all'annotazione provvisoria nel registro fondiario di una restrizione
della facoltà di disporre e del suo diritto di locazione vita natural durante
sulla proprietà per piani n. 5__________ RFD di __________ (inc. CA.2021.4).
D. Il
18 luglio 2022 l'RE 1 ha nuovamente adito il Pretore del Distretto di Blenio con
un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché ordinasse a CO 1
di lasciare immediatamente la nota proprietà per piani, “siccome l'obbligo
posto a suo carico di cui "alla convenzione/accordo transattivo del 24/28
settembre 2015" (clausola 2), è definitivamente decaduto in applicazione
della clausola risolutiva n. 3.1 della
medesima e quindi in ragione della definitiva condanna penale di CO 1 per il
reato di ingiuria ai danni di E__________”. Chiamato a presentare osservazioni scritte, il convenuto è
rimasto silente. Statuendo con decisione del 23 settembre 2022 il Pretore non è
entrato nel merito dell'istanza, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a
carico dell'istante.
E. Contro la decisione
appena citata l'RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre
2022 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso
di accogliere l'istanza. Nelle sue osservazioni 9 dicembre 2022 CO 1 conclude
per la reiezione del reclamo e insta per il
beneficio del gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 23 dicembre 2023
la reclamante ribadisce il proprio punto di vista. Il resistente non ha
duplicato.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro
10.
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che il valore litigioso non raggiungesse almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 319 lett. a CPC). In concreto, il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr.
2400.– donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla
patrocinatrice dell'istante il 27 settembre 2022 (cfr. traccia dell'invio
n. 98.__________ agli atti). Presentato il 7 ottobre successivo (timbro postale
sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Alle osservazioni al reclamo CO 1 allega tutta una
serie di documenti (da 1 a 12) e postula il richiamo degli incarti
SE.2021.3 e SO.2021.13 della Pretura del Distretto di Blenio e l'ispezione a
registro fondiario. Dal canto suo, alla sua replica spontanea la reclamante produce
la decisione del 12 ottobre 2022 emessa dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello (doc. D). Ora, nella procedura di reclamo, tranne
eccezioni estranee al caso in esame (art. 326 cpv. 2 CPC), non è ammessa
la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). In concreto, salvo i documenti che fanno parte
del fascicolo processuale trasmesso a questa Camera, e le decisioni del 3
dicembre 2021 (doc. 5) e del 14 settembre 2022 (doc. 10) notorie per questa
Camera, tutti gli altri documenti e
richieste di prove non sono stati presentati, rispettivamente formulate, al
primo giudice donde la loro inammissibilità in questa sede.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio
non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata il Pretore, richiamate le condizioni per ottenere una tutela
giurisdizionale ai sensi dell'art. 257 CPC e accertato che i fatti allegati
dall'istante sono rimasti incontestati, ha ritenuto che le offese
rivolte dal convenuto a E__________ possono dirsi comprovate, ragione per cui “la prima delle due condizioni di
ricevibilità dell'istanza è soddisfatta”. A suo avviso, tuttavia, rispetto a quanto allegato dall'istante il quadro giuridico del caso in
esame necessita di maggiore disamina “non risultando per forza di cose determinanti – per quanto possano apparire condivisibili – le considerazioni della
Pretura bellinzonese” espresse nella decisione del 27 aprile 2022. Per il primo
giudice, visto che nel sottoscrivere il noto accordo transattivo le
parti avevano pattuito “un contratto di locazione “suggerito già
dalle espressioni “canone di locazione” e “rapporto di locazione”, l'espulsione
del convenuto dall'appartamento necessita di una valida disdetta del contratto ai sensi dell'art. 266l CO. Se non che,
egli ha constatato, l'istante non ha intimato al convenuto una valida
disdetta ragione per cui manca l'atto “che avrebbe potuto consentire di dare
seguito alla richiesta di ordinarne l'espulsione”. Quanto all'argomentazione
dell'istante, per il quale gli obblighi indicati alla clausola n. 2 del noto accordo
sarebbero venuti meno automaticamente per la violazione della clausola n. 3 da
parte del convenuto, il Pretore l'ha considerata priva di rilievo. A suo
parere, infatti, a CO 1 dev'essere garantito il diritto di potere contestare la
realizzazione dell'ipotesi prevista alla clausola n. 3.1, ciò che presuppone
che egli riceva un atto impugnabile, ovvero una disdetta ai sensi dell'art. 266l
CO. In mancanza di una situazione giuridica univoca, per il Pretore non sussiste
quindi il secondo presupposto richiesto per l'ottenimento della tutela
giurisdizionale, donde la non entrata nel merito dell'istanza.
5.
Nel reclamo, RE 1 rimprovera al Pretore di
avere erroneamente ritenuto che la situazione
giuridica non sia chiara (come esige l'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC) e non consenta una tutela giurisdizionale in procedura
sommaria. Essa ritiene che quand'anche il noto accordo transattivo sia
valido, ciò che essa contesta, alla luce dei comportamenti di CO 1 la
condizione risolutiva prevista alla clausola n. 3.1 si è verificata almeno il
19.
gennaio 2017, ovvero al momento della
prima ingiuria all'origine della condanna penale. Di conseguenza, essa
soggiunge, gli obblighi previsti alle clausole n. 1 e 2 sono diventati ipso
iure inefficaci ragione per cui CO 1 non può prevalersi dell'accordo per restare
nell'immobile. La reclamante rimprovera altresì al Pretore di avere ritenuto
che “la ormai definitivamente decaduta convenzione sarebbe divenuta un
contratto di locazione” giacché essa non ha mai
voluto stipulare un tale contratto, tantomeno per una pigione di fr. 1.–. Per
di più, essa assevera, nemmeno CO 1 si è mai considerato legato con lei
da un tale contratto, tant'è che non ha mai versato nulla, né la pigione di fr. 1100.–
mensile prevista nel 2011 né la cifra simbolica di fr. 1.– al mese indicata nel
noto “accordo transattivo”. A suo avviso, il convenuto si è già visto garantire
il diritto di contestare la
realizzazione della clausola n. 3.1 poiché ha “già ricevuto un atto impugnabile,
o meglio la decisione del 27 aprile 2022 del Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona”, nella quale è stato sancito
appunto il concretizzarsi di questa clausola e la conseguente decadenza del suo
obbligo di messa a disposizione
dell'immobile. Essa reputa infine che il primo giudice deve rispettare tale decisione e pronunciare
l'espulsione di CO 1 dal suo immobile giacché la sua permanenza “è senza
titolo, né base contrattuale e pertanto illegale”.
6.
Il
giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura
sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è
chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente
comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere
accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve recare la prova
piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art.
254.
cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e
concludenti che non possono essere risolte subito e che possono far vacillare
il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 144 III 464 consid. 3.1 con rinvii; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2021.36 dell'11
ottobre 2021 consid. 3a).
Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art.
257.
cpv. 1 lett. b CPC inoltre se, sulla base di dottrina e giurisprudenza
invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione
della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica
non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate
su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una
norma richiede l'emanazione di una decisione d'apprezzamento o di equità che
tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 464 consid. 3.1
con rinvii; analogamente: CCR, sentenza
inc. 16.2021.36 dell'11 ottobre 2021 consid. 3a).
7.
In concreto, CO 1, che si è rifiutato di ritirare
l'istanza della RE 1 notificagli dal Pretore tramite la Polizia cantonale, non ha
presentato osservazioni ed è così rimasto contumace. Ciò ha comportato, oltre
al fatto che il Pretore ha giudicato in base agli atti, che i fatti addotti
dall'istante sono rimasti incontestati ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 lett. a
CPC (DTF 144 III 465 consid. 3.2.1; v. anche Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.
2, 2ª edizione, n. 27 ad art. 257). Provato è pertanto che l'istante è titolare
della proprietà per piani n. 5__________ RFD di __________, che il noto
accordo transattivo del 24 luglio/28 settembre 2015 oltre a prevedere la messa
a disposizione di CO 1 di quell'appartamento dietro pagamento di un
corrispettivo simbolico (n. 2), soggiace a una condizione risolutiva, ovvero
l'obbligo per le parti di mantenere l'una nei confronti dell'altra (e dei
rispettivi famigliari) un atteggiamento corretto e rispettoso, CO 1 astenendosi
in particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la
reputazione personale e/o professionale di E__________ (n. 3 e 3.1), e che con
decreto d'accusa del 18 settembre 2019, passato in giudicato, CO 1 è stato
dichiarato colpevole di ingiuria nei confronti di E__________, amministratore
unico dell'RE 1.
8.
Quanto
alla qualifica giuridica dell'accordo 24 luglio/28 settembre 2015, contrariamente all'opinione della reclamante, essa deve
ritenersi assodata ove appena si pensi che come già accertato dalla
seconda Camera civile (sentenza inc. 12.2021.27 del 3 dicembre 2021 consid. 5)
e dal Tribunale federale (sentenza 4A_49/2022
del 14 settembre 2022 consid. 4.3.2.1),
nella misura in cui CO 1 aveva la possibilità di usufruire di uno specifico
appartamento dietro pagamento di un corrispettivo, quantunque simbolico, l'accordo
contiene un contratto di locazione che rappresenta finanche “la parte
preponderante” dell'intesa. Ora, l'accordo in
questione soggiace a una condizione risolutiva (art. 154 CO), ovvero la sua inefficacia
in caso di violazione dell'obbligo imposto al “locatario” di astenersi da “ogni
e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o
professionale” del “locatore” (clausola n. 3). Ciò posto, che un'ingiuria leda
la personalità del destinatario non può seriamente essere revocato in dubbio. E
con la condanna penale di CO 1, circostanza oggettivamente constatabile,
l'evento incerto (la lesione della reputazione di E__________) si è
concretizzato. Ne segue che, conformemente agli accordi tra le parti, la messa
a disposizione dell'appartamento è venuta “immediatamente e definitivamente a
cadere” (clausola 3.1; art. 154 cpv. 1 CO).
Premesso
ciò, un contratto la cui fine soggiace a una condizione risolutiva dipendente
da un evento futuro e incerto, come in concreto, deve essere considerato a
tempo determinato (DTF 121 III 264 consid. 5a; più di recente: sentenza 4A_423/2013
del 13 novembre 2013 consid. 5.1; analogamente: II CCA sentenza inc.
12.96.00104
del 24 luglio 1996 consid. 1 e 2; Cahier de Bail 2003 pag. 90; Mietgerichtes
und der Schlichtungsbehörde des Bezirkes Zürich inc. MD170008-L
del 29 agosto 2018 consid. 2.2 in: Zürcher Mietrechtspraxis 2018 n. 10; v.
anche Müller, Présentation
systématique des contrats les plus importants en pratique, Berna 2021 pag. 283 n. 1262; Bohnet/Dietschy-Martenet
in: Bohnet/Carron/Montini
[curatori], Droit du bail à loyer et
à ferme - Commentaire pratique, 2ª edizione, n. 16 ad
art. 255 CO con riferimenti; Lachat/Bohnet
in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 255).
Pertanto, esso, conformemente alle
norme generali sulle obbligazioni condizionali, viene automaticamente meno con
l'avverarsi della condizione, senza che sia
necessaria una disdetta (art. 266 cpv. 1 CO). Ciò rende nel contempo inapplicabili
i disposti degli art. 271 e 271a CO sulla contestazione delle disdette (DTF
121.
III 264 consid. 5a; più di recente:
sentenza 4A_423/2013 del 13 novembre 2013 consid. 5.1 con rinvii; v. anche Bohnet/Dietschy-Martenet, op.
cit., n. 16 ad art. 255 CO). Non si disconosce che
per una parte della dottrina contratti del genere devono essere considerati a
tempo indeterminato (per una panoramica: Lachat, Le bail à loyer, edizione 2019,
pag. 794 seg. n. 3.3.3 seg. con rinvio alle note n. 41 e 42). Resta il fatto
che simile orientamento non risulta
essere stato avallato finora da sentenze del Tribunale federale. Ne segue che,
sotto questo profilo, nel caso in esame la situazione giuridica è “chiara” oltre che in base a una giurisprudenza
consolidata anche secondo la dottrina maggioritaria.
9.
Quanto
alla posizione del convenuto, egli avrebbe potuto sollevare obiezioni ed
eccezioni sostanziate e concludenti, al punto da non poter essere scartate
immediatamente ed essere idonee a insinuare seri dubbi nel giudice. In realtà,
come si è detto, egli è rimasto contumace
davanti al Pretore ragione per cui tutte le allegazioni formulate con le
osservazioni al reclamo sono nuove e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1
CPC). Sia come sia, che il fondo sia pignorato e che nel registro fondiario sia
annotata una restrizione della facoltà di disporre non modifica la titolarità
della proprietà del fondo ma comporta il divieto al debitore di disporre
dell'oggetto pignorato (trasferimento, costituzione o modifica di diritti reali
limitati) senza l'autorizzazione dell'ufficiale dell'ufficio di esecuzione (art.
96.
e 101 LEF). Il debitore mantiene così la capacità civile attiva e fino alla vendita
rimane proprietario del bene (sentenza del Tribunale federale 5A_360/2018 del 4
dicembre 2018 consid. 3.4.3.1). Tuttora iscritta come titolare della proprietà
per piani n. 5__________
RFD di __________ come si evince anche dal sistema d'informazione fondiaria del
Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD II-2011 pag.
760.
n. 42c) sulla legittimazione attiva dell'RE 1 non occorre dilungarsi.
In merito all'abuso di diritto, che deve
essere manifesto, sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare
se si sia in presenza di tale abuso, traendo ispirazione dalle diverse
categorie evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Il problema è che sulla
base dei fatti accertati dal Pretore (sopra consid. 7) estremi del genere non
si ravvisano, le nuove allegazioni di CO 1 sul contegno di E__________ non
potendo essere considerate. Ad ogni modo su quest'ultimo si può fors'anche
discutere, il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento previsto suscitando
forti perplessità. Se non che, per tacere del fatto che nulla impediva a CO 1,
debitamente patrocinato, di agire giudizialmente nei confronti del debitore,
l'inadempienza della controparte non lo esonerava dall'impegno che si era assunto
contrattualmente. Sapere poi se l'accordo è decaduto con effetti ex nunc o
ex tunc esula dal presente giudizio. Quanto al diritto del convenuto di
contestare la realizzazione della condizione risolutiva, l'interessato avrebbe
potuto addurre tutte le sue obiezioni ed eccezioni nella presente procedura. Vista la sua
contumacia, egli può solo essere rimesso alle sue responsabilità. Nelle
circostanze descritte, sussistono dunque i presupposti dell'art. 257 cpv. 1 CPC
per una tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
10.
Se ne conclude che
il reclamo merita accoglimento e siccome la causa è matura per il giudizio,
questa Camera può statuire essa medesima sull'istanza della RE 1, modificando
la decisione del Pretore (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Ora, nella misura in
cui chiede di accertare formalmente la decadenza del noto accordo in
applicazione della condizione risolutiva, la reclamante non può essere seguita.
Per ordinare l'espulsione, l'esame della validità della risoluzione del noto
accordo va eseguita dal giudice a titolo pregiudiziale, senza che occorra
riportarlo nel dispositivo della decisione. Per il resto, va ordinata l'espulsione del convenuto dall'immobile
appartenente all'istante.
11.
Le spese processuali di entrambe le sedi
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, assistita da un
patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. In mancanza di adeguata quantificazione
non si giustifica per contro di assegnare ripetibili di prima sede.
12.
Quanto
alla richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 con le osservazioni al
reclamo, essa può trovare accoglimento. Intanto l'indigenza di lui, al beneficio di
prestazioni complementari e con esecuzioni in corso per oltre fr. 5 000 000.–,
appare evidente (art. 117 lett. a
CPC). La resistenza al reclamo poteva inoltre dirsi legittima (art. 117 lett. b
CPC) ove appena si pensi che il primo giudice non era entrato nel merito dell'istanza.
Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio,
l'interessato ha presentato una nota professionale di complessivi fr. 2540.–,
di cui fr. 2160.– di onorario corrispondenti a 12 ore a fr. 180.– l'una. In
realtà, tale dispendio appare eccessivo ove si pensi che il legale è intervenuto
in un procedimento a lui noto senza avvedersi che vista la contumacia del
convenuto le allegazioni del memoriale erano sostanzialmente irricevibili. Per
far valere adeguatamente le sue ragioni sarebbe bastato perciò un breve esposto
che a un legale solerte e speditivo avrebbe richiesto qualche ora di lavoro (retribuita
fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del noto regolamento). Aggiunte le spese
fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), va riconosciuta così al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 700.–
(arrotondati).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è accolta nel senso che è fatto ordine
a CO 1 di liberare la proprietà per piani n. 5__________ RFD di __________ completamente
sgomberata, riconsegnando le chiavi all'istante, entro dieci giorni dal
passaggio in giudicato della presente decisione.
In caso
di disubbidienza all'ordine, trascorsi 10 giorni dal passaggio in giudicato
della presente decisione, la RE 1 potrà avvalersi delle forze di polizia per
porre in esecuzione la presente decisione.
2. Le spese
processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del
convenuto. Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dalla
reclamante, sono poste a carico di CO 1, e per lui a carico dello Stato. CO 1 rifonderà
alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
III. CO 1 è ammesso al gratuito
patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà
per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 700.–.
IV. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di
Blenio;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 12 e dispositivo
n. II e III).
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.