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Decisione

16.2022.40

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: contumacia - espulsione del conduttore in seguito dell'avverarsi della condizione risolutiva cui era sottoposto il contratto di locazione

3 marzo 2023Italiano21 min

000.– (novantamila), come segue: fr. 20 000.– (ventimila), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.40

Lugano

3 marzo 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 7 ottobre 2022 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 23 settembre

2022 dal Pretore del

Distretto di Blenio nella causa SO.2022.98 (tutela giurisdizionale

nei

casi manifesti) promossa con istanza del 18 luglio 2022

nei confronti di

CO

1 ora

(patrocinato

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 ed E__________

hanno sottoscritto il 24 luglio e il 28 settembre 2015 un “accordo transattivo”

dell'11 giugno 2015 che prevedeva:

1. E__________

si impegna a versare a CO 1 l'importo una tantum ed onnicomprensivo di fr. 90

000.– (novantamila), come segue: fr. 20 000.– (ventimila), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo,

mentre i restanti fr. 70 000.– (settantamila) in rate mensili consecutive di

fr. 1000.– (mille) cadauna entro il

giorno 25 di ogni mese – la prima volta entro il 15 ottobre 2015 – sino a

concorrenza dell'intero importo.

2. E__________ si impegna a garantire a CO 1 il

diritto di abitare vita natural durante nell'appartamento di 2 locali e mezzo,

al 4° piano, interno 17, dello stabile denominato “__________” ad __________,

proprietà della RE 1, __________, di cui E__________ è azionista unico. Il

canone di locazione ammonta a fr. 1.– (uno) al mese e il presente rapporto di

locazione sarà annotato a registro fondiario a cura del signor E__________.

3. Le parti si

impegnano a mantenere, l'una nei confronti dell'altra (e dei rispettivi

famigliari), un atteggiamento corretto e rispettoso, astenendosi in particolare

da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o professionale.

3.1 Nel caso di comprovata violazione

dell'obbligo di cui al punto 3 da parte di AO 1, gli obblighi di cui ai punti 1

(versamento finanziario) e 2 (messa a disposizione dell'appartamento) vengono

immediatamente e definitivamente a cadere.

4. (…)

5. (…)

6. (…)

E__________ nulla ha

versato né ha fatto annotare il

contratto di locazione nel registro fondiario. Anzi, il 9 novembre 2015 egli ha rimproverato a

CO 1 di avere violato la clausola n. 3 dell'“accordo transattivo” e gli ha

comunicato di considerare decaduti gli obblighi da lui assunti nella clausola

n. 2. Dal canto suo, CO 1 ha

continuato ad abitare nell'appartamento senza versare ad RE 1 nessun canone di

locazione.

B. Con sentenza del 16 dicembre 2020 il Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona ha respinto una

petizione

introdotta il 25 aprile 2016 da

CO 1 volta a ottenere l'iscrizione nel registro fondiario di un diritto di

abitazione vita natural durante sulla proprietà

per piani n. 5__________ RFD di __________, così come un'azione riconvenzionale presentata da E__________ e

dalla RE 1 intesa all'accertamento della nullità del noto accordo per

incapacità di discernimento dell'attore o al suo annullamento per vizio di volontà e lesione rispettivamente la

sua decadenza a causa della violazione della clausola n. 3 da parte di CO 1 e all'espulsione del medesimo dall'immobile (inc. OR.2016.14). Adita il 1° febbraio

2021 da E__________ e dalla RE 1 con decisione del 3 dicembre 2021 la seconda Camera

civile del Tribunale d'appello ha parzialmente

riformato il giudizio impugnato dichiarando l'azione riconvenzionale

irricevibile (inc. 12.2021.27). Il Tribunale federale ha respinto un

ricorso in materia civile presentato il 31 gennaio 2022 da E__________ e dalla RE

1 con sentenza 4A_49/2022 del 14 settembre 2022.

C. Nel frattempo, il 18

settembre 2019, il Ministero pubblico ha emanato un decreto d'accusa nei

confronti di CO 1 con una proposta di pena pecuniaria di sette aliquote

giornaliere da fr. 30.– l'una e a una multa

di fr. 100.– per ingiuria nei confronti di E__________ (inc. DA 4549/ 2019). Un'opposizione di CO 1 è stata stralciata

dal ruolo con decisione dell'11 dicembre 2020 del Giudice della Pretura penale

(inc. 81.2019.494). Il 25 maggio 2021 il Pretore del Distretto di Blenio

ha dichiarato inammissibile un'istanza del 19 gennaio 2021 a tutela giurisdizionale nei

casi manifesti introdotta da E__________ e dalla RE 1 per ottenere

l'accertamento della decadenza dell'“accordo transattivo” a causa della

violazione della relativa clausola n. 3 da parte di CO 1 e l'espulsione del

medesimo dall'immobile (inc. SO.2021.13). Con

decisione del 27 aprile 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha

respinto un'istanza dell'8 febbraio 2021 di CO

1 volta all'annotazione provvisoria nel registro fondiario di una restrizione

della facoltà di disporre e del suo diritto di locazione vita natural durante

sulla proprietà per piani n. 5__________ RFD di __________ (inc. CA.2021.4).

D. Il

18 luglio 2022 l'RE 1 ha nuovamente adito il Pretore del Distretto di Blenio con

un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché ordinasse a CO 1

di lasciare immediatamente la nota proprietà per piani, “siccome l'obbligo

posto a suo carico di cui "alla convenzione/accordo transattivo del 24/28

settembre 2015" (clausola 2), è definitivamente decaduto in applicazione

della clausola risolutiva n. 3.1 della

medesima e quindi in ragione della definitiva condanna penale di CO 1 per il

reato di ingiuria ai danni di E__________”. Chiamato a presentare osservazioni scritte, il convenuto è

rimasto silente. Statuendo con decisione del 23 settembre 2022 il Pretore non è

entrato nel merito dell'istanza, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a

carico dell'istante.

E. Contro la decisione

appena citata l'RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre

2022 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso

di accogliere l'istanza. Nelle sue osservazioni 9 dicembre 2022 CO 1 conclude

per la reiezione del reclamo e insta per il

beneficio del gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 23 dicembre 2023

la reclamante ribadisce il proprio punto di vista. Il resistente non ha

duplicato.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro

10.

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che il valore litigioso non raggiungesse almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 319 lett. a CPC). In concreto, il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr.

2400.– donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla

patrocinatrice dell'istante il 27 settembre 2022 (cfr. traccia dell'invio

n. 98.__________ agli atti). Presentato il 7 ottobre successivo (timbro postale

sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2.

Alle osservazioni al reclamo CO 1 allega tutta una

serie di documenti (da 1 a 12) e postula il richiamo degli incarti

SE.2021.3 e SO.2021.13 della Pretura del Distretto di Blenio e l'ispezione a

registro fondiario. Dal canto suo, alla sua replica spontanea la reclamante produce

la decisione del 12 ottobre 2022 emessa dalla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello (doc. D). Ora, nella procedura di reclamo, tranne

eccezioni estranee al caso in esame (art. 326 cpv. 2 CPC), non è ammessa

la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). In concreto, salvo i documenti che fanno parte

del fascicolo processuale trasmesso a questa Camera, e le decisioni del 3

dicembre 2021 (doc. 5) e del 14 settembre 2022 (doc. 10) notorie per questa

Camera, tutti gli altri documenti e

richieste di prove non sono stati presentati, rispettivamente formulate, al

primo giudice donde la loro inammissibilità in questa sede.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio

non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in

aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di

un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con

il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata il Pretore, richiamate le condizioni per ottenere una tutela

giurisdizionale ai sensi dell'art. 257 CPC e accertato che i fatti allegati

dall'istante sono rimasti incontestati, ha ritenuto che le offese

rivolte dal convenuto a E__________ possono dirsi comprovate, ragione per cui “la prima delle due condizioni di

ricevibilità dell'istanza è soddisfatta”. A suo avviso, tuttavia, rispetto a quanto allegato dall'istante il quadro giuridico del caso in

esame necessita di maggiore disamina “non risultando per forza di cose determinanti – per quanto possano apparire condivisibili – le considerazioni della

Pretura bellinzonese” espresse nella decisione del 27 aprile 2022. Per il primo

giudice, visto che nel sottoscrivere il noto accordo transattivo le

parti avevano pattuito “un contratto di locazione “suggerito già

dalle espressioni “canone di locazione” e “rapporto di locazione”, l'espulsione

del convenuto dall'appartamento necessita di una valida disdetta del contratto ai sensi dell'art. 266l CO. Se non che,

egli ha constatato, l'istante non ha intimato al convenuto una valida

disdetta ragione per cui manca l'atto “che avrebbe potuto consentire di dare

seguito alla richiesta di ordinarne l'espulsione”. Quanto all'argomentazione

dell'istante, per il quale gli obblighi indicati alla clausola n. 2 del noto accordo

sarebbero venuti meno automaticamente per la violazione della clausola n. 3 da

parte del convenuto, il Pretore l'ha considerata priva di rilievo. A suo

parere, infatti, a CO 1 dev'essere garantito il diritto di potere contestare la

realizzazione dell'ipotesi prevista alla clausola n. 3.1, ciò che presuppone

che egli riceva un atto impugnabile, ovvero una disdetta ai sensi dell'art. 266l

CO. In mancanza di una situazione giuridica univoca, per il Pretore non sussiste

quindi il secondo presupposto richiesto per l'ottenimento della tutela

giurisdizionale, donde la non entrata nel merito dell'istanza.

5.

Nel reclamo, RE 1 rimprovera al Pretore di

avere erroneamente ritenuto che la situazione

giuridica non sia chiara (come esige l'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC) e non consenta una tutela giurisdizionale in procedura

sommaria. Essa ritiene che quand'anche il noto accordo transattivo sia

valido, ciò che essa contesta, alla luce dei comportamenti di CO 1 la

condizione risolutiva prevista alla clausola n. 3.1 si è verificata almeno il

19.

gennaio 2017, ovvero al momento della

prima ingiuria all'origine della condanna penale. Di conseguenza, essa

soggiunge, gli obblighi previsti alle clausole n. 1 e 2 sono diventati ipso

iure inefficaci ragione per cui CO 1 non può prevalersi dell'accordo per restare

nell'immobile. La reclamante rimprovera altresì al Pretore di avere ritenuto

che “la ormai definitivamente decaduta convenzione sarebbe divenuta un

contratto di locazione” giacché essa non ha mai

voluto stipulare un tale contratto, tantomeno per una pigione di fr. 1.–. Per

di più, essa assevera, nemmeno CO 1 si è mai considerato legato con lei

da un tale contratto, tant'è che non ha mai versato nulla, né la pigione di fr. 1100.–

mensile prevista nel 2011 né la cifra simbolica di fr. 1.– al mese indicata nel

noto “accordo transattivo”. A suo avviso, il convenuto si è già visto garantire

il diritto di contestare la

realizzazione della clausola n. 3.1 poiché ha “già ricevuto un atto impugnabile,

o meglio la decisione del 27 aprile 2022 del Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona”, nella quale è stato sancito

appunto il concretizzarsi di questa clausola e la conseguente decadenza del suo

obbligo di messa a disposizione

dell'immobile. Essa reputa infine che il primo giudice deve rispettare tale decisione e pronunciare

l'espulsione di CO 1 dal suo immobile giacché la sua permanenza “è senza

titolo, né base contrattuale e pertanto illegale”.

6.

Il

giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura

sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamen­te

comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è

chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente

comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere

accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve recare la prova

piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art.

254.

cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e

concludenti che non possono essere risolte subito e che possono far vacillare

il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 144 III 464 consid. 3.1 con rinvii; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2021.36 dell'11

ottobre 2021 consid. 3a).

Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art.

257.

cpv. 1 lett. b CPC inoltre se, sulla base di dottrina e giurispru­denza

invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione

della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica

non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate

su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una

norma richiede l'emanazione di una decisione d'apprezzamento o di equità che

tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 464 consid. 3.1

con rinvii; analogamente: CCR, sentenza

inc. 16.2021.36 dell'11 ottobre 2021 consid. 3a).

7.

In concreto, CO 1, che si è rifiutato di ritirare

l'istanza della RE 1 notificagli dal Pretore tramite la Polizia cantonale, non ha

presentato osservazioni ed è così rimasto contumace. Ciò ha comportato, oltre

al fatto che il Pretore ha giudicato in base agli atti, che i fatti addotti

dall'istante sono rimasti incontestati ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 lett. a

CPC (DTF 144 III 465 consid. 3.2.1; v. anche Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.

2, 2ª edizione, n. 27 ad art. 257). Provato è pertanto che l'istante è titolare

della proprietà per piani n. 5__________ RFD di __________, che il noto

accordo transattivo del 24 luglio/28 settembre 2015 oltre a prevedere la messa

a disposizione di CO 1 di quell'appartamento dietro pagamento di un

corrispettivo simbolico (n. 2), soggiace a una condizione risolutiva, ovvero

l'obbligo per le parti di mantenere l'una nei confronti dell'altra (e dei

rispettivi famigliari) un atteggiamento corretto e rispettoso, CO 1 astenendosi

in particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la

reputazione personale e/o professionale di E__________ (n. 3 e 3.1), e che con

decreto d'accusa del 18 settembre 2019, passato in giudicato, CO 1 è stato

dichiarato colpevole di ingiuria nei confronti di E__________, amministratore

unico dell'RE 1.

8.

Quanto

alla qualifica giuridica dell'accordo 24 luglio/28 settembre 2015, contrariamente all'opinione della reclamante, essa deve

ritenersi assodata ove appena si pensi che come già accertato dalla

seconda Camera civile (sentenza inc. 12.2021.27 del 3 dicembre 2021 consid. 5)

e dal Tribunale federale (sentenza 4A_49/2022

del 14 settembre 2022 consid. 4.3.2.1),

nella misura in cui CO 1 aveva la possibilità di usufruire di uno specifico

appartamento dietro pagamento di un corrispettivo, quantunque simbolico, l'accordo

contiene un contratto di locazione che rappresenta finanche “la parte

preponderante” dell'intesa. Ora, l'accordo in

questione soggiace a una condizione risolutiva (art. 154 CO), ovvero la sua inefficacia

in caso di violazione dell'obbligo imposto al “locatario” di astenersi da “ogni

e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o

professionale” del “locatore” (clausola n. 3). Ciò posto, che un'ingiuria leda

la personalità del destinatario non può seriamente essere revocato in dubbio. E

con la condanna penale di CO 1, circostanza oggettivamente constatabile,

l'evento incerto (la lesione della reputazione di E__________) si è

concretizzato. Ne segue che, conformemente agli accordi tra le parti, la messa

a disposizione dell'appartamento è venuta “immediatamente e definitivamente a

cadere” (clausola 3.1; art. 154 cpv. 1 CO).

Premesso

ciò, un contratto la cui fine soggiace a una condizione risolutiva dipendente

da un evento futuro e incerto, come in concreto, deve essere considerato a

tempo determinato (DTF 121 III 264 consid. 5a; più di recente: sentenza 4A_423/2013

del 13 novembre 2013 consid. 5.1; analogamente: II CCA sentenza inc.

12.96.00104

del 24 luglio 1996 consid. 1 e 2; Cahier de Bail 2003 pag. 90; Mietgerichtes

und der Schlichtungsbehörde des Bezirkes Zürich inc. MD170008-L

del 29 agosto 2018 consid. 2.2 in: Zürcher Mietrechtspraxis 2018 n. 10; v.

anche Müller, Présentation

systématique des contrats les plus importants en pratique, Berna 2021 pag. 283 n. 1262; Bohnet/Dietschy-Martenet

in: Bohnet/Carron/Montini

[curatori], Droit du bail à loyer et

à fer­me - Commentaire pratique, 2ª edizione, n. 16 ad

art. 255 CO con riferimenti; Lachat/Bohnet

in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 255).

Pertanto, esso, conformemente alle

norme generali sulle obbligazioni condizionali, viene automaticamente meno con

l'avverarsi della condizione, senza che sia

necessaria una disdetta (art. 266 cpv. 1 CO). Ciò rende nel contempo inapplicabili

i disposti degli art. 271 e 271a CO sulla contestazione delle disdette (DTF

121.

III 264 consid. 5a; più di recente:

sentenza 4A_423/2013 del 13 novembre 2013 consid. 5.1 con rinvii; v. anche Bohnet/Dietschy-Martenet, op.

cit., n. 16 ad art. 255 CO). Non si disconosce che

per una parte della dottrina contratti del genere devono essere considerati a

tempo indeterminato (per una panoramica: Lachat, Le bail à loyer, edizione 2019,

pag. 794 seg. n. 3.3.3 seg. con rinvio alle note n. 41 e 42). Resta il fatto

che simile orientamento non risulta

essere stato avallato finora da sentenze del Tribunale federale. Ne segue che,

sotto questo profilo, nel caso in esame la situazione giuridica è “chiara” oltre che in base a una giurispru­denza

consolidata anche secondo la dottrina maggioritaria.

9.

Quanto

alla posizione del convenuto, egli avrebbe potuto sollevare obiezioni ed

eccezioni sostanzia­te e concludenti, al punto da non poter essere scartate

immediatamente ed essere idonee a insinua­re seri dubbi nel giudice. In realtà,

come si è detto, egli è rimasto contumace

davanti al Pretore ragione per cui tutte le allegazioni formulate con le

osservazioni al reclamo sono nuove e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1

CPC). Sia come sia, che il fondo sia pignorato e che nel registro fondiario sia

annotata una restrizione della facoltà di disporre non modifica la titolarità

della proprietà del fondo ma comporta il divieto al debitore di disporre

dell'oggetto pignorato (trasferimento, costituzione o modifica di diritti reali

limitati) senza l'autorizzazione dell'ufficiale dell'ufficio di esecuzione (art.

96.

e 101 LEF). Il debitore mantiene così la capacità civile attiva e fino alla vendita

rimane proprietario del bene (sentenza del Tribunale federale 5A_360/2018 del 4

dicembre 2018 consid. 3.4.3.1). Tuttora iscritta come titolare della proprietà

per piani n. 5__________

RFD di __________ come si evince anche dal sistema d'informazione fondiaria del

Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD II-2011 pag.

760.

n. 42c) sulla legittimazione attiva dell'RE 1 non occorre dilungarsi.

In merito all'abuso di diritto, che deve

essere manifesto, sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare

se si sia in presenza di tale abuso, traendo ispirazione dalle diverse

categorie evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Il problema è che sulla

base dei fatti accertati dal Pretore (sopra consid. 7) estremi del genere non

si ravvisano, le nuove allegazioni di CO 1 sul contegno di E__________ non

potendo essere considerate. Ad ogni modo su quest'ultimo si può fors'anche

discutere, il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento previsto suscitando

forti perplessità. Se non che, per tacere del fatto che nulla impediva a CO 1,

debitamente patrocinato, di agire giudizialmente nei confronti del debitore,

l'inadempienza della controparte non lo esonerava dall'impegno che si era assunto

contrattualmente. Sapere poi se l'accordo è decaduto con effetti ex nunc o

ex tunc esula dal presente giudizio. Quanto al diritto del convenuto di

contestare la realizzazione della condizione risolutiva, l'interessato avrebbe

potuto addurre tutte le sue obiezioni ed eccezioni nella presente procedura. Vista la sua

contumacia, egli può solo essere rimesso alle sue responsabilità. Nelle

circostanze descritte, sussistono dunque i presupposti dell'art. 257 cpv. 1 CPC

per una tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

10.

Se ne conclude che

il reclamo merita accoglimento e siccome la causa è matura per il giudizio,

questa Camera può statuire essa medesima sull'istanza della RE 1, modificando

la decisione del Pretore (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Ora, nella misura in

cui chiede di accertare formalmente la decadenza del noto accordo in

applicazione della condizione risolutiva, la reclamante non può essere seguita.

Per ordinare l'espulsione, l'esame della validità della risoluzione del noto

accordo va eseguita dal giudice a titolo pregiudiziale, senza che occorra

riportarlo nel dispositivo della decisione. Per il resto, va ordinata l'espulsione del convenuto dall'immobile

appartenente all'istante.

11.

Le spese processuali di entrambe le sedi

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, assistita da un

patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. In mancanza di adeguata quantificazione

non si giustifica per contro di assegnare ripetibili di prima sede.

12.

Quanto

alla richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 con le osservazioni al

reclamo, essa può trovare accoglimento. Intanto l'indigenza di lui, al beneficio di

prestazioni complementari e con esecuzioni in corso per oltre fr. 5 000 000.–,

appare evidente (art. 117 lett. a

CPC). La resistenza al reclamo poteva inoltre dirsi legittima (art. 117 lett. b

CPC) ove appena si pensi che il primo giudice non era entrato nel merito dell'istanza.

Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio,

l'interessato ha presentato una nota professionale di complessivi fr. 2540.–,

di cui fr. 2160.– di onorario corrispondenti a 12 ore a fr. 180.– l'una. In

realtà, tale dispendio appare eccessivo ove si pensi che il legale è intervenuto

in un procedimento a lui noto senza avvedersi che vista la contumacia del

convenuto le allegazioni del memoriale erano sostanzialmente irricevibili. Per

far valere adeguatamente le sue ragioni sarebbe bastato perciò un breve esposto

che a un legale solerte e speditivo avrebbe richiesto qualche ora di lavoro (retribuita

fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del noto regolamento). Aggiunte le spese

fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), va riconosciuta così al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 700.–

(arrotondati).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza è accolta nel senso che è fatto ordine

a CO 1 di liberare la proprietà per piani n. 5__________ RFD di __________ completamente

sgomberata, riconsegnando le chiavi all'istante, entro dieci giorni dal

passaggio in giudicato della presente decisione.

In caso

di disubbidienza all'ordine, trascorsi 10 giorni dal passaggio in giudicato

della presente decisione, la RE 1 potrà avvalersi delle forze di polizia per

porre in esecuzione la presente decisio­ne.

2. Le spese

processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del

convenuto. Non si assegnano ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dalla

reclamante, sono poste a carico di CO 1, e per lui a carico dello Stato. CO 1 rifonderà

alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

III. CO 1 è ammesso al gratuito

patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà

per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 700.–.

IV. Notificazione a:

;

.

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di

Blenio;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 12 e dispositivo

n. II e III).

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.