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Decisione

16.2022.41

Rapporti di vicinato: siepi vive e piantagioni - restituzione del termine per presentare reclamo

24 agosto 2023Italiano16 min

addossati al muro di confine, così come di piante a distanza insufficiente dal confine.

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.41

Lugano

24 agosto 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 ottobre 2022 presentato da

RE

2 e ,

contro

la decisione emessa il 5 settembre 2022

dal Giudice di pace del circolo di Agno

nella causa 01/2020/o (rapporti di vicinato) promossa nei loro confronti con petizione

del 21 ottobre 2022 da

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

così come sull'istanza di

medesima data con cui RE 2 e RE 1 chiedono

la restituzione del termine per presentare reclamo contro la stessa;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 è proprietaria

della particella n. __________3 RFD di __________ che è continua alla

particella n. __________4 RFD di __________, appartenente a RE 2o e RE 1 in

ragione di metà ciascuno. I due fondi sono divisi da un muro in cemento

sormontato da una rete metallica. Almeno dalla fine degli anni novanta, tra i

vicini sono sorti problemi dovuti alla presenza di manufatti e oggetti

addossati al muro di confine, così come di piante a distanza insufficiente dal confine.

B. Il 22 maggio 2018 CO

1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo

di Agno per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere da RE 2 e RE 1 la potatura

della siepe posta sulla particella n. __________4 a confine con il proprio

fondo, o quanto meno il versamento di fr. 2000.– “per le spese da sostenere per

l'intervento da parte mia”. Dopo avere tenuto l'udienza di conciliazione il 3

ottobre 2018, il Giudice di pace ha esperito un sopralluogo, il 27 settembre

2019, durante il quale le parti hanno trovato un accordo secondo cui “la parte convenuta

provvederà a installare una tela/rete di separazione sul proprio fondo a confine

con la rete metallica presente sul terreno CO 1… che non potrà superare

l'altezza della rete metallica … Se tale soluzione provvisoria non dovesse

funzionare, la parte attrice potrà richiedere l'autorizzazione ad agire”. Il 2

luglio 2020 CO 1 ha comunicato al

Giudice di pace che l'accordo non era stato rispettato dai vicini, ragione per

cui il 7 luglio seguente all'istante è

stata rilasciata l'autorizzazione ad agire.

Non sono state riscosse spese (inc. 16/2018/t).

C. Con petizione del 21

ottobre 2020 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace affinché, in via

principale, ordinasse a RE 2 e RE 1 di eseguire “la potatura necessaria a

ripristinare lo statu quo ante e a voler regolare l'altezza delle piante

in modo significativo. Inoltre, i signori RE 2 sono condannati ad inserire una

rete di protezione nel rispetto dell'altezza massima prevista normativamente, a

confine con la rete metallica già presente sul fondo della signora CO 1”. In via subordinata l'attrice ha rivendicato il versamento di fr. 2000.– “affinché

possa interpellare un giardiniere che possa potare i rami sporgenti sulla sua proprietà ed esegua i lavori richiesti

nel rispetto della legalità”. In una lettera del 13 novembre 2020 i

convenuti hanno formulato la loro opposizione.

D. Alle prime arringhe

del 25 gennaio 2021 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. L'attrice ha

chiesto di assumere una perizia sull'altezza delle piante poste sul fondo dei

convenuti e sulla loro distanza dal confine,

che è stata rilasciata il 7 dicembre 2021 dall'arch. __________ A__________.

L'istruttoria è stata chiusa il 2 marzo 2022 e alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25

marzo 2022 l'attrice ha confermato le sue domande chiedendo inoltre la

rimozione di tutte le piante poste a

distanza insufficiente dal confine. In una lettera del 16 maggio 2022,

considerata tardiva dal Giudice di pace, i convenuti hanno chiesto di “far

allontanare” una palma posta sulla proprietà della vicina.

E. Statuendo con

decisione del 5 settembre 2022 il Giudice di pace ha ordinato

a RE 2 e RE 1 di provvedere, entro 30 giorni dal

passaggio in giudicato della sentenza, a rimuove o allontanare,

conformemente alle distanze prescritte, nove palme, un fico, un kiwi, sette

allori, una camelia, due rose, un gelsomino, sette ibischi e cinque laurocerasi, così come di potare ed effettuare la

manutenzione annuale di cinque laurocerasi e di un ibisco, avvertendoli che l'inesecuzione dell'ordine avrebbe dato

titolo all'attrice di chiedere loro fr. 2000.– per il costo dell'intervento di

un giardiniere. Le spese processuali di complessivi fr. 3670.– (compresi fr. 3420.–

per la perizia), sono state poste a carico dell'attrice in ragione di un

ottavo e per il resto a carico dei convenuti,

tenuti a rifondere all'attrice fr. 300.– per ripetibili ridotte.

F. Il

9 ottobre 2022 RE 2 e RE 1 hanno fatto pervenire a questa Camera una

richiesta di restituzione del termine per appellare, sostenendo di essere

impossibilitati per ragioni mediche di “occuparci del ricorso” allegando un documento

“incompleto e non nelle formulazioni giuridiche richieste” che essi chiedono di

trattare quale reclamo qualora la loro domanda di restituzione non fosse

accolta. L'atto non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace con la procedura semplificata in una controversia

patrimoniale con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– è impugnabile a

questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) mediante reclamo entro 30 giorni dalla

notificazione (art 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata

notificata ai convenuti il 9 settembre 2022 (vedi tracciamento dell'invio

n. 98.41.910461.00002431, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il

termine d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica 9 ottobre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in

virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 10 ottobre 2022 il termine

per presentare reclamo è rispettato.

2.

Come si è detto, RE 2 e RE

1.

chiedono a questa Camera di

concedere loro una nuova scadenza per presentare reclamo contro la decisione del Giudice di pace, adducendo

di essere impediti a rispettare il termine di 30 giorni “per ragioni serie di

salute indipendenti dalla loro volontà”.

a) Ora, per l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato

un termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo

se la parte rende verosimile di non aver colpa nell'inosservanza o di averne

solo in lieve mi­sura. La disposizione si applica anche ai termini di reclamo e

d'appello, fermo restando che solo un termine scaduto può essere restituito (sentenza del Tribunale federale

5A_280/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 3.1.1 in: RSPC 2020 pag. 535; v. anche

sentenza 5A_262/2022 del 3 agosto 2022 consid. 3.1.2 in: RSPC 2023 pag. 176).

In concreto, la richiesta è stata presentata l'ultimo giorno prima della scadenza

del termine di reclamo. Non essendo il termine ancora scaduto, una restituzione

in applicazione dell'art. 148 cpv. 1 CPC non entra in linea di conto, ma tutt'al

più si sarebbe potuto ipotizzare una proroga (Tappy

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 144).

Se non che, per l'art. 144 cpv. 1 CPC i termini stabiliti dalla legge, come

quello di 30 giorni per introdurre un reclamo (art. 321 cpv. CPC), non possono

essere prorogati (Hoffmann-Nowotny/ Brunner

in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 144).

b) La situazione non muterebbe neppure se si esaminasse

la richiesta come domanda di restituzione del termine per reclamare. Un

impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o

soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini. Configura impossibilità soggettiva

ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di

occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una

malattia improvvisa di una certa gravità che non consenta a una parte di

attivarsi nei termini o di incaricare un rappresentante o un sostituto. Tuttavia

solo la malattia che si verifica alla scadenza del termine per l'impugnazione e

che impedisce alla parte di difendere i propri interessi da sola o di avvalersi

tempestivamente dei servizi di un terzo, costituisce un impedimento non colposo

(sentenza del Tribunale federale 4A_164/2023 del 23 maggio 2023 consid.

3.1; RtiD

I-2017 pag. 694 consid.

4a con riferimenti). Premesso che l'incapacità attestata da un medico ancora

non implica per forza che la malattia o l'infortunio abbia reso impossibile

l'esecuzione dell'atto processuale, nel caso in esame è verosimile che RE 1 non potesse gestire personalmente

questioni amministrative. Non consta tuttavia che non potesse delegarle al

marito, i cui problemi di salute non risultano pregiudicare la redazione di un memoriale

scritto, o a un terzo.

c) Né

si ravvisano estremi per fissare alla parte un termine per sanare carenze

formali del rimedio giuridico in applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Posto

che la motivazione di un reclamo è una condizione di ricevibilità (art. 321 cpv.

1.

CPC), che deve essere esaminata d'ufficio (art. 60 CPC), essa deve essere presentata

prima della scadenza del termine per introdurre il rimedio giuridico poiché

tale termine non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1 CPC). Trattandosi di un

obbligo legale, un ricorrente, anche se privo di formazione giuridica, non ha quindi

diritto alla concessione di un termine supplementare per completare o

migliorare una motivazione inadeguata (sentenza del Tribunale federale

5A_730/2021 del 9 febbraio 2022 consid.

3.3.2

con riferimenti; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 3 ad art. 144).

3.

Resta

da esaminare se il “documento” allegato all'istanza e “incompleto e non nelle

formulazioni giuridiche richieste” che RE 2 e RE 1 chiedono di trattare quale

reclamo qualora la loro domanda di restituzione non fosse accolta sia

ricevibile. Ora, oltre alla motivazione, un reclamo, quantunque sia un rimedio

cassatorio, deve contenere chiare richieste di giudizio affinché l'autorità giudiziaria

superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio

nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2022.12 del 3

maggio 2022 consid. 3 con rinvii). Nel caso specifico il memoriale in esame non

contiene alcuna conclusione, ma dalla

sua, seppur scarna, motivazione, letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge

senza ombra di dubbio che i reclamanti vogliono ottenere la reiezione

della petizione e l'allontanamento di piante poste sul fondo della vicina. Premesso

ciò, il reclamo, per quanto si riesce a capire, può essere vagliato nel

merito.

4.

I reclamanti, in estrema

sintesi, sostengono che le loro piante “regolari, sempre piantate a distanza regolamentare

tra il 1996 e il 1998”, non hanno mai invaso il terreno della vicina e sono

state da loro regolarmente potate. Essi rilevano come sul fondo della vicina è

posta una palma “che invade ancora adesso il nostro fondo” e lamentano inoltre

che la stessa abbia provocato loro vari danni, penetrando nel loro giardino e danneggiando

un supporto per una rosa. Essi, infine, contestano, per vari motivi, l'imparzialità

del perito e le risultanze peritali.

5.

In concreto, il Giudice

di pace ha già riassunto

le norme cantonali che regolano la distanza dei

vari generi di piante dal confine. Al riguardo basti ricordare che qualora

siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante a una distanza

inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno tollerarle – senza

indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art.

160.

prima frase LAC). Chi chiede la rimozione di alberi piantati o lasciati

crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare di

avere “fatto opposizione”, al cui proposito la legge non prescrive alcuna forma

particolare. Chi vanta, da parte sua, il diritto di mantenere alberi piantati o

lasciati crescere in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare

che tali alberi si trovano lì da almeno dieci anni. Trattandosi di alberi

attecchiti spontaneamente, è sufficiente a tal fine far accertare l'età

dell'albero. Trattandosi invece di alberi piantati per mano dell'uomo, tale

accertamento non basta necessariamente, poiché l'albero può essere stato messo

a dimora quando aveva già una certa età (RtiD II-2015 pag. 779 n. 1c

consid. 5b; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2022.4 del 17 luglio 2022

consid. 3a e 3b).

a) Intanto

giovi rilevare che le contestazioni sulla persona del perito e sulle risultanze

peritali andavano sollevate davanti al primo giudice al momento della nomina,

la prima, e al momento della ricezione del referto, la seconda. Posto che l'art.

51.

cpv. 1 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 183 cpv. 2 CPC, prevede un

termine di 10 giorni dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza del

motivo di ricusazione, gli interessati non possono prevalersi in seconda sede

di un eventuale motivo di ricusa non addotto in primo grado per escludere una

perizia a loro sfavorevole. Che gli accertamenti del perito non aggradi­no

ai reclamanti non basta per indiziare un referto parziale o inattendibile. Per di

più, le parti possono esigere la ricusazione di un perito la cui situazione o

comportamento sono di natura tale da

far nascere dubbi sulla sua imparzialità, fermo restando che le impressioni

soggettive di una parte non sono decisive. In concreto, i reclamanti non

adducono circostanze che un'apparenza oggettiva della prevenzione e

facciano temere un'attività parziale. Né il referto denota incoerenze o fraintendimenti palesi, oppure lacune o

contraddizioni riconoscibili già a un primo esame che permetterebbero al

giudice di scostarsi dalla perizia (DTF 142 IV

53.

consid. 2.1.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2020.70

del 7 aprile 2022 consid. 8c). Non sussistono quindi le

condizioni per distanziarsi dal referto peritale.

b) Premesso

ciò, relativamente alla distanza delle piante dal confine, i reclamanti si

limitano a sostenerne la regolarità, ma con le misurazioni accertate dal primo

giudice sulla scorta delle risultanze peritali non si confrontano, né accennano

a errori. Poco importa, ai fini delle distanze, che i rami o le radici non

invadano il terreno vicino. Al proposito non vi son ragioni per scostarsi dagli

accertamenti del Giudice di pace.

c) Quanto

alla tolleranza decennale, il Giudice di pace ha accertato che il 10 luglio

2001.

l'attrice aveva espresso la sua opposizione per la messa a dimora di

cinque cipressi e che il 27 agosto 2001 essa aveva chiesto la rimozione dell'edera,

delle rose rampicanti, le spine, delle piante da siepe e della mimosa vicino al

muro di confine. Per quel che è delle altre piante, l'opposizione può essere

fatta risalire all'istanza di conciliazione del 22 maggio 2018. Come si è

detto, in tal caso, incombeva ai convenuti dimostrare che tali alberi si trovano

lì da almeno dieci anni. In realtà essi si sono limitati a invocare la prescrizione

decennale e a rilevano di non avere più messo a dimora piante dopo il 1998 mentre

altri arbusti sono cresciuti spontaneamente. A prescindere dal fatto che le norme

sulle piantagioni contemplate nella Legge di applicazione e complemento del

Codice civile svizzero (art. 155 segg. LAC) si applicano ai tutti gli alberi (piantati

o cresciuti spontaneamente), nulla conforta la tesi dei reclamanti. Non di

disconosce che il perito avrebbe potuto determinare l'età delle piante ma i

convenuti non hanno chiesto tale accertamento nemmeno dopo avere ricevuto il

referto dell'arch. Aeberli. Certo, essi non hanno formazione giuridica, non

erano patrocinati da un avvocato e non risultano avere particolari esperienze

in campo giudiziario. Nondimeno, chi sceglie di difendersi da sé, soprattutto in una causa civile,

deve informarsi sui passi da compiere e non agire unicamente in base alle

proprie convinzioni personali, salvo assumere il rischio di compiere sbagli. Sotto

questo profilo i reclamanti vanno rimessi alle loro responsabilità.

d) Per

quel che riguarda la richiesta di allontanare una palma posta sul fondo

dell'attrice e di risarcimento dei danni dovuti al comportamento della vicina, è

possibile che davanti al primo giudice se ne sia accennato. Resta il fatto che,

dal profilo processuale, i convenuti avrebbero dovuto formalizzare la richiesta

e cifrare la pretesa pecuniaria, agendo in via riconvenzionale. La domanda

riconvenzionale è un'azione promossa dal convenuto contro l'attore in un

procedimento in corso. Non si tratta di un mezzo di difesa, ma di una vera e

propria azione che persegue uno scopo proprio (DTF 142 III 716 consid. 4.2). La

domanda riconvenzionale presuppone quindi che il convenuto contesti la

fondatezza della richiesta formulata nell'azione principale e ne chieda quindi

il rigetto, formulando poi da parte sua una domanda nei confronti dell'attore.

In mancanza di formali domande di giudizio, al Giudice di pace non può essere

mosso il rimprovero di non avere statuito al riguardo.

e) In

merito alla potatura della siepe è possibile che i reclamanti l'abbiano

eseguita in esito alla conciliazione chiesta dalla vicina. Resta il fatto che il proprietario del fondo

contermine può esigere il rispetto dell'altezza prevista dalla Legge di applicazione e complemento del Codice civile

svizzero (art. 140 LAC) o dalle norme di attuazione del piano regolatore

anche senza dover dimostrare un pregiudizio concreto. E il diritto alla

manutenzione di una siepe (taglio e rimonda annui: art. 140 cpv. 1 LAC) è

imprescrittibile (I CCA sentenza inc. 11.2016.114 dell'8 agosto 2018 consid, 8b

con rinvio a Roos, Pflanzen im Nachbarrecht, Zurigo 2002, pag. 224

seg.). Ne segue che, in definitiva, né l'ordine di arretramento

delle piante né quello di potatura impartiti dal Giudice di pace risultano criticabili. Onde

l'inconsistenza del reclamo, che può essere deciso da questa Camera in

composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

6.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i

reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'attrice

non essendo stata chiamata a compiere atti processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza di restituzione

del termine per presentare reclamo è respinta.

2. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

3. Non si prelevano spese

processuali.

4. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.