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Decisione

16.2022.43

Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare riguardante le spese dell'impianto di riscaldamento condominiale

12 ottobre 2023Italiano14 min

sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di 22 unità (dalla n. __________75

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.43

Lugano

12 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 20 ottobre 2022 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 7 ottobre 2022 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2021.327 (proprietà per piani:

contestazione di delibera assembleare) da lui promossa con petizione dell'8 ottobre 2021 nei

confronti della

CO 1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n. __________ RFD di __________

sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di 22 unità (dalla n. __________75

alla n. 18396). RE 1, proprietario dell'unità n. __________94 (39/1000),

avente diritto esclusivo sull'appartamento n. 20 (di 75 m²)

e sul vano accessorio n. 20A (di 43 m²), ha installato nel 2005 un sistema di

riscaldamento elettrico indipendente nel suo appartamento, scollegandosi dall'impianto

comune a nafta. All'assemblea ordinaria dell'11 settembre 2020 i comproprietari

hanno discusso, tra l'altro, la richiesta di RE 1 volta “all'esonero dai costi

di riscaldamento a causa della sostituzione dei radiatori nell'appartamento n. 19

[recte 20] (PPP __________94) con un sistema individuale e indipendente

dalla distribuzione condominiale”. La proposta è stata respinta a maggioranza (922

millesimi contrari e 78 millesimi a favore).

B. Il 9 ottobre 2020 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione volto a ottenere l'annullamento della risoluzione assembleare. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore

ha rilasciato all'istante il 10 settembre 2021 l'autorizzazione ad agire. Le

spese processuali di

fr.

300.– sono state poste a carico dell'istante, riservata una diversa

ripartizione nel merito (inc. CM.2020.555).

C. Il 7 ottobre 2021 RE

1 ha convenuto la CO 1 davanti al

Pretore della medesima Pretura per ottenere quan­to postulato in sede

conciliativa. Nelle sue osservazioni del 18

novembre 2021 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle

prime arringhe del 21 febbraio 2022 le parti hanno riaffermato le loro domande

e hanno notificato prove. Terminata l'istruzione l'11 aprile 2022, al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte del 23 giugno e dell'11 luglio 2022 in cui hanno ribadito le rispettive posizioni.

D. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2022 il Pretore

ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 900.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a

rifondere alla convenuta fr. 1800.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 con cui chiede di riformare la

decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione. Chiamato a precisare

il valore litigioso il Pretore l'ha indicato, il 17 novembre 2022, in fr. 9000.–.

Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2023 CO 1 ha proposto di respingere il

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella

procedura semplificata sono impugna­bili, entro il termine di 30 giorni dalla

notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta” è inferiore a fr. 10 000.–

(art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 1 CPC). In

concreto, il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr. 9000.–, stima

che le parti non contestano e che a prima vista non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

dell'attore il 10 ottobre 2022 (cfr. tracciamento degli invii po­stali agli atti n. 98.41.912373.00183866,

agli atti). Introdotto il 20 ottobre 2022

il reclamo in esame è per­tanto

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione

urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2

con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha accertato innanzitutto la legittimazione

dell'attore a contestare la risoluzione assembleare e la tempestività

dell'azione. Premesso ciò egli, dopo

avere esposto le norme (art. 712h cpv. 1 e cpv. 3 CC) e i principi che

disciplinano la ripartizione delle spese e oneri comuni nella proprietà per

piani, ha considerato che l'attore, al quale

attualmente sono addebitati i costi del riscaldamento comune proporzionalmente al valore

della sua quota (art. 712h cpv. 1 CC), ha deciso autonomamente di staccare la sua unità dall'impianto

di riscaldamento condominiale e di dotarlo

di un sistema indipendente.

A suo parere, con

tale decisione l'“assenza di

utilità dell'impianto condominiale è frutto di una sua decisione unilaterale e

si tratta dunque di un'assenza soggettiva dell'utilità della parte comune, non

di un'assenza oggettiva” come richiede l'applicazione dell'art. 712h

cpv. 3 CC. Il primo giudice ha inoltre constatato che l'attore utilizza comunque parte dell'impianto

condominiale “ad esempio per l'erogazione dell'acqua calda e per il

riscaldamento degli spazi comuni”. In tali circostanze, egli ha concluso, non

sussistono i requisiti necessari per un'applicazione dell'art. 712h cpv.

3.

CC, donde la

reiezione della petizione.

4.

Il reclamante lamenta anzitutto un'insufficiente

motivazione della decisione,

in quanto a suo avviso “mancano quel minimo di analisi giuridica che ci si

attende da un tribunale, confrontandosi con la dottrina e la giurisprudenza

menzionate dalle parti”. Rimprovera al Pretore di avere aderito alle

argomentazioni della controparte senza avere discusso minimamente “le tesi di

diritto esposte in dettaglio nelle sue conclusioni”, segnatamente si duole di

non avere tenuto conto del parallelo da lui fatto con il precedente pubblicato

in DTF 112 II 312.

a) Le

esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il destinatario della decisione, come ogni interessato,

deve quindi poter comprendere la medesima (DTF 145 III 326 consid. 6.1) e

l'autorità di ricorso adita deve poter esercitare pienamente il suo controllo.

Per adempiere tale esigenza è sufficiente che il giudice men-zioni almeno

brevemente i motivi che l'hanno indotto a decidere in un determinato modo. Non

gli incombe di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure

addotte dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti.

Essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati

accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 147 IV 252 consid. 2.4;

sentenza del Tribunale federale 4A_463/2021 del 20 giugno 2023 consid. 3.3.1).

Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto

che in un altro su questioni determinanti, una motivazione non è sufficiente

(RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.12

del 18 settembre 2023 consid. 4). Sapere se una motivazione sia convincente è

una questione distinta dal diritto a una decisione motivata; se le ragioni che

hanno guidato il giudice possono essere individuate, il diritto a una decisione

motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (sentenza del Tribu­nale

fe­de­rale 4A_145/2021 del 27

ottobre 2021 consid. 4.1; analogamente: CCR

sentenza inc. 16.2020.24 del 15 novembre 2021 consid. 5a).

b) In concreto, il Pretore, dopo

avere ripercorso i fatti, ha rammentato le norme e i principi applicabili in materia di ripartizione delle spese e oneri comuni nella proprietà

per piani, corredando il suo esposto con citazioni di dottrina e di giurisprudenza,

compresa quella menzionata dall'attore. Egli, esaminata la tesi dell'attore, ha illustrato le ragioni della mancata applicazione

dell'art. 712h cpv. 3 CC, evidenziando come l'assenza d'utilità

oggettiva dell'impianto non fosse data, l'attore avendo unilateralmente deciso di

staccare i radiatori del suo appartamento e continuando a usare l'impianto

condominiale per altri servizi. La motivazione permette senz'altro di capire per quali

ragioni il primo giudice ha respinto la petizione tant'è che la reclamante ha

impugnato la decisione in modo articolato. Il fatto che egli non la condivida non significa che la decisione sia

insufficientemente motivata. Al riguardo non occorre pertanto

dilungarsi.

5.

RE

1.

rimprovera al Pretore un'errata applicazione dell'art. 712h cpv. 3 CC

poiché non ha tenuto conto della dottrina e della giurisprudenza da lui menzionate

nelle sue conclusioni. Egli contesta la conclusione del primo giudice, per il

quale l'assenza di utilità dell'impianto

di riscaldamento condominiale non sarebbe oggettiva. Ribadisce, inoltre, che secondo un calcolo da lui fatto allestire egli

dovrebbe pagare al massimo il 36.5% di oneri comuni calcolati in base alla

sua quota.

a) Le

condizioni per annullare una

delibera assembleare sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti

ricordare che la

comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non

spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali

o regolamentari. Una risoluzione del­l'assemblea

incorre nell'annullamento, di conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge

formali o sostanziali, disattenda principi giuridici generali (come il divieto

dell'abuso di diritto o dell'eccesso di potere, il precetto della parità di

trattamento o la protezione della personalità) oppure disposizioni

convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (l'atto costituti­vo, il

regolamento per l'amministrazione e l'uso, il regolamento della casa, il

regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Risoluzioni

inadeguate, insoddisfacenti, inop­portune o finanche inique sfuggono all'annullamento, giacché non tocca al giudice sostituirsi in simili

casi alla volontà della comunione dei comproprietari (RtiD II-2015 pag.

810.

consid. 5 con rinvii; più recentemente: I CCA sentenza inc. 11.2020.153 del

26.

agosto 2022 consid. 3 e CCR sentenza inc. 16.2019.36 del 14 maggio 2020

consid. 4).

b) Secondo l'art. 712h cpv.

1.

CC i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese di

amministrazione co­muni propor­zionalmente al valore delle loro quote. Ciò

vale, segnatamente, per le riparazioni e le rinnovazioni di parti comuni del­l'edificio,

delle opere e impianti comuni (art. 712h cpv. 2 n. 1 CC). Ove si tratta nondimeno di parti dell'edificio, di

opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni

comproprietari, ne deve tenere conto nella ripartizione delle spese (art. 712h cpv. 3

CC). L'art. 712h cpv. 1 CC è una norma di carattere dispositivo, nel

senso che una diversa chiave di riparto può risultare dall'atto costitutivo

della proprietà per piani, dal regolamento per l'uso e l'amministrazione del

condominio (art. 712g cpv. 3 CC) o da una risoluzione del­l'assemblea

(art. 712m cpv. 1 n. 4 CC), tuttavia, anche una chiave di riparto

diversa da tale norma deve rispettare il principio di diritto imperativo

previsto dall'art. 712h cpv. (sentenza

del Tribunale federale 5A_100/2020 del 15 agosto 2023 consid. 3.1;

analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2016.38 del 27 dicembre 2017 consid. 6c con rinvii). Una

delibera assembleare che viola quest'ultima disposizione è pertanto nulla (sentenza del

Tribunale federale 5A_972/2020 del 5 ottobre 2021 consid. 6.1 con rinvii).

L'art. 712h cpv. 3 CC va interpretato

restrittivamente e presuppone che, dal profilo oggettivo e concreto, l'opera o

l'impianto non servano o servano solo minimamente a un singolo comproprietario,

senza tenere conto dei suoi bisogni soggettivi o di una sua rinuncia volontaria

all'utilizzo (DTF 117 II 255 consid. 6b; 112 II 315 consid. 3b; più di

recente: sentenza

del Tribunale federale 5D_24/2020 del 15 agosto 2023 consid. 3.1; v. anche Rep. 1997 pag. 161

consid. 8; I CCA sentenza inc. 11.2014.15 dell'11 maggio 2016 consid. 10).

L'inutilità oggettiva non dipende né dalla volontà né dalla situazione

contingente del proprietario. Detto disposto di legge non è dunque applicabile

nell'ipotesi in cui un proprietario non utilizza, volontariamente, una parte

comune dell'immobile messa a sua disposizione (Wermelinger,

La propriété par étages, 4ª

edizione, n. 99 ad

art. 712h CC;

Gäumann/Bösch in: Basler

Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 9 ad art. 712h).

c) Nel caso in esame, è incontestato che per riscaldare il

suo appartamento l'attore ha installato un proprio impianto elettrico e si è scollegato

dal sistema di riscaldamento comune. Se non che, per tacere del fatto che

l'interessato non

contesta di avere creato egli medesimo lo stato di inutilità oggettiva, egli non nega che l'impianto di riscaldamento condominiale

continui a servirgli per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento del vano accessorio.

Al riguardo, il parallelo con la sentenza pubblicata in DTF 122 II 312 non può

essere condiviso già per il fatto che in quel precedente il comproprietario non traeva alcun

beneficio dall'impianto di ventilazione del palazzo, dal quale era scollegato. Ciò

che non è il caso in concreto, come si è visto poc'anzi. Alla luce di quanto precede nemmeno si può dire che

l'impianto comune serva all'attore solo in minima parte, il reclamante stesso

ammettendo che il 35 % dei costi di riscaldamento sono riconducibili alla

produzione dell'acqua calda e a parti comuni (replica del 21 febbraio 2022,

verbali pag. 1) e che del restante 65% di puro riscaldamento il 36.5% è

riconducibile al vano accessorio (doc. G). Nella misura in cui i comproprietari

hanno negato all'attore un esonero totale delle spese comuni, la conclusione del Pretore, per il quale non vi è

stata una violazione dell'art. 712h cpv. 3 CC, resiste nel

risultato alla critica. Che altri ordinamenti giuridici o giurisprudenze estere

prevedano diversamente è possibile, ma ciò non è di rilievo ai fini del

presente giudizio.

d) Quanto

a un esonero parziale dei costi comuni, ci si può chiedere se la trattanda all'ordine

del giorno sottoposta ai comproprietari e discussa all'assemblea dell'11

settembre 2020 contemplasse anche tale possibilità. Sta di fatto che se un

esonero parziale può entrare in linea di conto (Wermelin-ger, op. cit., n. 116 ad art. 712h CC),

esso presuppone pur sempre che siano date le condizioni dell'art. 712h cpv.

3.

CC, ciò che non è il caso in concreto. Del resto, una modifica della chiave

di riparto delle spese comuni presuppone una proposta concreta da sottoporre

all'assemblea dei comproprietari, ciò che non è stato il caso nella fattispecie

ma che sembra essere avvenuto successivamente (deposizione di __________ S__________

dell'11 aprile 2022, verbali pag. 3). In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato manifesti

errori nell'accertamento dei fatti o errori nell'applicazione del diritto da

parte del primo giudice, dev'essere respinto.

6.

Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha

formulato osservazioni per tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

950.– sono poste a carico del reclamante, il quale rifonderà alla resistente

fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.