16.2022.43
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare riguardante le spese dell'impianto di riscaldamento condominiale
12 ottobre 2023Italiano14 min
sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di 22 unità (dalla n. __________75
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.43
Lugano
12 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 20 ottobre 2022 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 7 ottobre 2022 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2021.327 (proprietà per piani:
contestazione di delibera assembleare) da lui promossa con petizione dell'8 ottobre 2021 nei
confronti della
CO 1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n. __________ RFD di __________
sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di 22 unità (dalla n. __________75
alla n. 18396). RE 1, proprietario dell'unità n. __________94 (39/1000),
avente diritto esclusivo sull'appartamento n. 20 (di 75 m²)
e sul vano accessorio n. 20A (di 43 m²), ha installato nel 2005 un sistema di
riscaldamento elettrico indipendente nel suo appartamento, scollegandosi dall'impianto
comune a nafta. All'assemblea ordinaria dell'11 settembre 2020 i comproprietari
hanno discusso, tra l'altro, la richiesta di RE 1 volta “all'esonero dai costi
di riscaldamento a causa della sostituzione dei radiatori nell'appartamento n. 19
[recte 20] (PPP __________94) con un sistema individuale e indipendente
dalla distribuzione condominiale”. La proposta è stata respinta a maggioranza (922
millesimi contrari e 78 millesimi a favore).
B. Il 9 ottobre 2020 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione volto a ottenere l'annullamento della risoluzione assembleare. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore
ha rilasciato all'istante il 10 settembre 2021 l'autorizzazione ad agire. Le
spese processuali di
fr.
300.– sono state poste a carico dell'istante, riservata una diversa
ripartizione nel merito (inc. CM.2020.555).
C. Il 7 ottobre 2021 RE
1 ha convenuto la CO 1 davanti al
Pretore della medesima Pretura per ottenere quanto postulato in sede
conciliativa. Nelle sue osservazioni del 18
novembre 2021 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle
prime arringhe del 21 febbraio 2022 le parti hanno riaffermato le loro domande
e hanno notificato prove. Terminata l'istruzione l'11 aprile 2022, al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte del 23 giugno e dell'11 luglio 2022 in cui hanno ribadito le rispettive posizioni.
D. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2022 il Pretore
ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 900.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 1800.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 con cui chiede di riformare la
decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione. Chiamato a precisare
il valore litigioso il Pretore l'ha indicato, il 17 novembre 2022, in fr. 9000.–.
Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2023 CO 1 ha proposto di respingere il
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta” è inferiore a fr. 10 000.–
(art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 1 CPC). In
concreto, il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr. 9000.–, stima
che le parti non contestano e che a prima vista non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
dell'attore il 10 ottobre 2022 (cfr. tracciamento degli invii postali agli atti n. 98.41.912373.00183866,
agli atti). Introdotto il 20 ottobre 2022
il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione
urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2
con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha accertato innanzitutto la legittimazione
dell'attore a contestare la risoluzione assembleare e la tempestività
dell'azione. Premesso ciò egli, dopo
avere esposto le norme (art. 712h cpv. 1 e cpv. 3 CC) e i principi che
disciplinano la ripartizione delle spese e oneri comuni nella proprietà per
piani, ha considerato che l'attore, al quale
attualmente sono addebitati i costi del riscaldamento comune proporzionalmente al valore
della sua quota (art. 712h cpv. 1 CC), ha deciso autonomamente di staccare la sua unità dall'impianto
di riscaldamento condominiale e di dotarlo
di un sistema indipendente.
A suo parere, con
tale decisione l'“assenza di
utilità dell'impianto condominiale è frutto di una sua decisione unilaterale e
si tratta dunque di un'assenza soggettiva dell'utilità della parte comune, non
di un'assenza oggettiva” come richiede l'applicazione dell'art. 712h
cpv. 3 CC. Il primo giudice ha inoltre constatato che l'attore utilizza comunque parte dell'impianto
condominiale “ad esempio per l'erogazione dell'acqua calda e per il
riscaldamento degli spazi comuni”. In tali circostanze, egli ha concluso, non
sussistono i requisiti necessari per un'applicazione dell'art. 712h cpv.
3.
CC, donde la
reiezione della petizione.
4.
Il reclamante lamenta anzitutto un'insufficiente
motivazione della decisione,
in quanto a suo avviso “mancano quel minimo di analisi giuridica che ci si
attende da un tribunale, confrontandosi con la dottrina e la giurisprudenza
menzionate dalle parti”. Rimprovera al Pretore di avere aderito alle
argomentazioni della controparte senza avere discusso minimamente “le tesi di
diritto esposte in dettaglio nelle sue conclusioni”, segnatamente si duole di
non avere tenuto conto del parallelo da lui fatto con il precedente pubblicato
in DTF 112 II 312.
a) Le
esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il destinatario della decisione, come ogni interessato,
deve quindi poter comprendere la medesima (DTF 145 III 326 consid. 6.1) e
l'autorità di ricorso adita deve poter esercitare pienamente il suo controllo.
Per adempiere tale esigenza è sufficiente che il giudice men-zioni almeno
brevemente i motivi che l'hanno indotto a decidere in un determinato modo. Non
gli incombe di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure
addotte dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti.
Essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati
accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 147 IV 252 consid. 2.4;
sentenza del Tribunale federale 4A_463/2021 del 20 giugno 2023 consid. 3.3.1).
Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto
che in un altro su questioni determinanti, una motivazione non è sufficiente
(RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.12
del 18 settembre 2023 consid. 4). Sapere se una motivazione sia convincente è
una questione distinta dal diritto a una decisione motivata; se le ragioni che
hanno guidato il giudice possono essere individuate, il diritto a una decisione
motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (sentenza del Tribunale
federale 4A_145/2021 del 27
ottobre 2021 consid. 4.1; analogamente: CCR
sentenza inc. 16.2020.24 del 15 novembre 2021 consid. 5a).
b) In concreto, il Pretore, dopo
avere ripercorso i fatti, ha rammentato le norme e i principi applicabili in materia di ripartizione delle spese e oneri comuni nella proprietà
per piani, corredando il suo esposto con citazioni di dottrina e di giurisprudenza,
compresa quella menzionata dall'attore. Egli, esaminata la tesi dell'attore, ha illustrato le ragioni della mancata applicazione
dell'art. 712h cpv. 3 CC, evidenziando come l'assenza d'utilità
oggettiva dell'impianto non fosse data, l'attore avendo unilateralmente deciso di
staccare i radiatori del suo appartamento e continuando a usare l'impianto
condominiale per altri servizi. La motivazione permette senz'altro di capire per quali
ragioni il primo giudice ha respinto la petizione tant'è che la reclamante ha
impugnato la decisione in modo articolato. Il fatto che egli non la condivida non significa che la decisione sia
insufficientemente motivata. Al riguardo non occorre pertanto
dilungarsi.
5.
RE
1.
rimprovera al Pretore un'errata applicazione dell'art. 712h cpv. 3 CC
poiché non ha tenuto conto della dottrina e della giurisprudenza da lui menzionate
nelle sue conclusioni. Egli contesta la conclusione del primo giudice, per il
quale l'assenza di utilità dell'impianto
di riscaldamento condominiale non sarebbe oggettiva. Ribadisce, inoltre, che secondo un calcolo da lui fatto allestire egli
dovrebbe pagare al massimo il 36.5% di oneri comuni calcolati in base alla
sua quota.
a) Le
condizioni per annullare una
delibera assembleare sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti
ricordare che la
comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non
spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali
o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea
incorre nell'annullamento, di conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge
formali o sostanziali, disattenda principi giuridici generali (come il divieto
dell'abuso di diritto o dell'eccesso di potere, il precetto della parità di
trattamento o la protezione della personalità) oppure disposizioni
convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (l'atto costitutivo, il
regolamento per l'amministrazione e l'uso, il regolamento della casa, il
regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Risoluzioni
inadeguate, insoddisfacenti, inopportune o finanche inique sfuggono all'annullamento, giacché non tocca al giudice sostituirsi in simili
casi alla volontà della comunione dei comproprietari (RtiD II-2015 pag.
810.
consid. 5 con rinvii; più recentemente: I CCA sentenza inc. 11.2020.153 del
26.
agosto 2022 consid. 3 e CCR sentenza inc. 16.2019.36 del 14 maggio 2020
consid. 4).
b) Secondo l'art. 712h cpv.
1.
CC i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese di
amministrazione comuni proporzionalmente al valore delle loro quote. Ciò
vale, segnatamente, per le riparazioni e le rinnovazioni di parti comuni dell'edificio,
delle opere e impianti comuni (art. 712h cpv. 2 n. 1 CC). Ove si tratta nondimeno di parti dell'edificio, di
opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni
comproprietari, ne deve tenere conto nella ripartizione delle spese (art. 712h cpv. 3
CC). L'art. 712h cpv. 1 CC è una norma di carattere dispositivo, nel
senso che una diversa chiave di riparto può risultare dall'atto costitutivo
della proprietà per piani, dal regolamento per l'uso e l'amministrazione del
condominio (art. 712g cpv. 3 CC) o da una risoluzione dell'assemblea
(art. 712m cpv. 1 n. 4 CC), tuttavia, anche una chiave di riparto
diversa da tale norma deve rispettare il principio di diritto imperativo
previsto dall'art. 712h cpv. (sentenza
del Tribunale federale 5A_100/2020 del 15 agosto 2023 consid. 3.1;
analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2016.38 del 27 dicembre 2017 consid. 6c con rinvii). Una
delibera assembleare che viola quest'ultima disposizione è pertanto nulla (sentenza del
Tribunale federale 5A_972/2020 del 5 ottobre 2021 consid. 6.1 con rinvii).
L'art. 712h cpv. 3 CC va interpretato
restrittivamente e presuppone che, dal profilo oggettivo e concreto, l'opera o
l'impianto non servano o servano solo minimamente a un singolo comproprietario,
senza tenere conto dei suoi bisogni soggettivi o di una sua rinuncia volontaria
all'utilizzo (DTF 117 II 255 consid. 6b; 112 II 315 consid. 3b; più di
recente: sentenza
del Tribunale federale 5D_24/2020 del 15 agosto 2023 consid. 3.1; v. anche Rep. 1997 pag. 161
consid. 8; I CCA sentenza inc. 11.2014.15 dell'11 maggio 2016 consid. 10).
L'inutilità oggettiva non dipende né dalla volontà né dalla situazione
contingente del proprietario. Detto disposto di legge non è dunque applicabile
nell'ipotesi in cui un proprietario non utilizza, volontariamente, una parte
comune dell'immobile messa a sua disposizione (Wermelinger,
La propriété par étages, 4ª
edizione, n. 99 ad
art. 712h CC;
Gäumann/Bösch in: Basler
Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 9 ad art. 712h).
c) Nel caso in esame, è incontestato che per riscaldare il
suo appartamento l'attore ha installato un proprio impianto elettrico e si è scollegato
dal sistema di riscaldamento comune. Se non che, per tacere del fatto che
l'interessato non
contesta di avere creato egli medesimo lo stato di inutilità oggettiva, egli non nega che l'impianto di riscaldamento condominiale
continui a servirgli per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento del vano accessorio.
Al riguardo, il parallelo con la sentenza pubblicata in DTF 122 II 312 non può
essere condiviso già per il fatto che in quel precedente il comproprietario non traeva alcun
beneficio dall'impianto di ventilazione del palazzo, dal quale era scollegato. Ciò
che non è il caso in concreto, come si è visto poc'anzi. Alla luce di quanto precede nemmeno si può dire che
l'impianto comune serva all'attore solo in minima parte, il reclamante stesso
ammettendo che il 35 % dei costi di riscaldamento sono riconducibili alla
produzione dell'acqua calda e a parti comuni (replica del 21 febbraio 2022,
verbali pag. 1) e che del restante 65% di puro riscaldamento il 36.5% è
riconducibile al vano accessorio (doc. G). Nella misura in cui i comproprietari
hanno negato all'attore un esonero totale delle spese comuni, la conclusione del Pretore, per il quale non vi è
stata una violazione dell'art. 712h cpv. 3 CC, resiste nel
risultato alla critica. Che altri ordinamenti giuridici o giurisprudenze estere
prevedano diversamente è possibile, ma ciò non è di rilievo ai fini del
presente giudizio.
d) Quanto
a un esonero parziale dei costi comuni, ci si può chiedere se la trattanda all'ordine
del giorno sottoposta ai comproprietari e discussa all'assemblea dell'11
settembre 2020 contemplasse anche tale possibilità. Sta di fatto che se un
esonero parziale può entrare in linea di conto (Wermelin-ger, op. cit., n. 116 ad art. 712h CC),
esso presuppone pur sempre che siano date le condizioni dell'art. 712h cpv.
3.
CC, ciò che non è il caso in concreto. Del resto, una modifica della chiave
di riparto delle spese comuni presuppone una proposta concreta da sottoporre
all'assemblea dei comproprietari, ciò che non è stato il caso nella fattispecie
ma che sembra essere avvenuto successivamente (deposizione di __________ S__________
dell'11 aprile 2022, verbali pag. 3). In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato manifesti
errori nell'accertamento dei fatti o errori nell'applicazione del diritto da
parte del primo giudice, dev'essere respinto.
6.
Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha
formulato osservazioni per tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
950.– sono poste a carico del reclamante, il quale rifonderà alla resistente
fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.