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Decisione

16.2022.44

Proprietà per piani: contributi per spese comuni - esigenze di motivazione del reclamo

8 novembre 2022Italiano4 min

2020 il

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.44

Lugano

8 novembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 3 novembre 2022 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 13 ottobre 2022 dal

Giudice di pace del circolo di Caneggio

nella causa CM.2022.7 (proprietà per

piani: contributi

per spese comuni) promossa con istanza del 2 settembre 2022

dalla

Condominio

__________

recte: Comunione dei comproprietari

del

“Condominio CO 1”,

(rappresentata

dall'__________, ),

Ritenuto

in fatto: che con

decisione del 13 ottobre 2022 il Giudice di pace del Circolo di Caneggio,

decidendo come autorità di conciliazione in virtù dell'art. 212 CPC, ha accolto

un'istanza introdotta il 2 settembre 2022 dal “Condominio __________” (recte:

Comunione dei comproprietari del Condominio RE 1) condannando RE 1 al pagamento

di fr. 1772.40 oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2021 a titolo di

contributi condominiali scaduti per gli anni 2019 e 2020, rigettando in via

definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________7

dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e ponendo le spese processuali

di fr. 180.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte

un'indennità di fr. 90.–;

che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 3 novembre 2022 in cui dichiara di opporsi al giudizio

impugnato “dal momento che ho già abbondantemente spiegato per iscritto e

oralmente [al Giudice di pace] le mie motivazioni”;

che l'atto

non è stato notificato alla controparte;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace come

autorità di conciliazione in virtù dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza

motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212);

che nella

fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta al più presto il 14 ottobre 2022, sicché il

reclamo in esame, introdotto il 3 novembre 2022, è tempestivo;

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b);

che

la reclamante si oppone al giudizio in questione dichiarando di avere “già abbondantemente spiegato per iscritto e oralmente [al Giudice di

pace] le sue motivazioni”, ma non esprime

alcuna critica nei confronti della decisione impugnata;

che

ciò non basta per motivare un reclamo, l'interessata doven­do spiegare perché

nel condannarla a versare alla controparte fr. 1772.40

oltre interessi a titolo di contributi condominiali scaduti per gli anni 2019 e

Fatti

2020 il

primo giudice avrebbe arbitrariamente accertato i fatti ed erroneamente

applicato il diritto senza per di più tenere conto delle sue contestazioni;

che

in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una

parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e

giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata;

che

Considerandi

manifestamente irricevibile, il reclamo sfugge

perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in

composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la

reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa

senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

, .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.