16.2022.44
Proprietà per piani: contributi per spese comuni - esigenze di motivazione del reclamo
8 novembre 2022Italiano4 min
2020 il
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.44
Lugano
8 novembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 3 novembre 2022 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 13 ottobre 2022 dal
Giudice di pace del circolo di Caneggio
nella causa CM.2022.7 (proprietà per
piani: contributi
per spese comuni) promossa con istanza del 2 settembre 2022
dalla
Condominio
__________
recte: Comunione dei comproprietari
del
“Condominio CO 1”,
(rappresentata
dall'__________, ),
Ritenuto
in fatto: che con
decisione del 13 ottobre 2022 il Giudice di pace del Circolo di Caneggio,
decidendo come autorità di conciliazione in virtù dell'art. 212 CPC, ha accolto
un'istanza introdotta il 2 settembre 2022 dal “Condominio __________” (recte:
Comunione dei comproprietari del Condominio RE 1) condannando RE 1 al pagamento
di fr. 1772.40 oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2021 a titolo di
contributi condominiali scaduti per gli anni 2019 e 2020, rigettando in via
definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________7
dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e ponendo le spese processuali
di fr. 180.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 90.–;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 3 novembre 2022 in cui dichiara di opporsi al giudizio
impugnato “dal momento che ho già abbondantemente spiegato per iscritto e
oralmente [al Giudice di pace] le mie motivazioni”;
che l'atto
non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace come
autorità di conciliazione in virtù dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta al più presto il 14 ottobre 2022, sicché il
reclamo in esame, introdotto il 3 novembre 2022, è tempestivo;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b);
che
la reclamante si oppone al giudizio in questione dichiarando di avere “già abbondantemente spiegato per iscritto e oralmente [al Giudice di
pace] le sue motivazioni”, ma non esprime
alcuna critica nei confronti della decisione impugnata;
che
ciò non basta per motivare un reclamo, l'interessata dovendo spiegare perché
nel condannarla a versare alla controparte fr. 1772.40
oltre interessi a titolo di contributi condominiali scaduti per gli anni 2019 e
Fatti
2020 il
primo giudice avrebbe arbitrariamente accertato i fatti ed erroneamente
applicato il diritto senza per di più tenere conto delle sue contestazioni;
che
in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una
parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata;
che
Considerandi
manifestamente irricevibile, il reclamo sfugge
perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in
composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la
reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
, .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.