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Decisione

16.2022.45

Espulsione del conduttore: reclamo tardivo

8 novembre 2022Italiano5 min

ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato a RE 1 di liberare un appartamento situato a Bellinzona

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.45

Lugano

8 novembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2022 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 10 ottobre 2022 dal

Pretore del Distretto di Bellinzona

nella causa SO.2022.1009 promossa con istanza del 1° settembre 2022

da

CO 1 e

CO 2

(rappresentati dalla RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 10

ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato a RE 1 di liberare un appartamento situato a Bellinzona

appartenente a CO 1 e CO 2. Le spese

processuali di fr. 130.– sono state poste a carico del convenuto tenuto a

rifondere alla controparte un'indennità di fr. 20.–.

B. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insor­to a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre

2022 in cui chiede “una sospensione dello sfratto per 30 giorni”. L'atto non è

stato oggetto di intimazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in

materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC),

come quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, con

reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che,

ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata sia inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett.

a CPC ). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo

fissato il valore litigioso in fr. 8880.–. Occorre esaminare la tempestività

del rimedio giuridico.

2.

La notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è

preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di

invio postale raccomandato

non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a

condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).

Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il

tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro

della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta

delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1; più di recente:

sentenza 4A_280/2021 del 25 marzo 2022 consid. 4.1.1). Poco importa

che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (I CCA,

sentenza inc. 11.2022.124 del 1° settembre 2022 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata spedita al convenuto lunedì 10

ottobre 2022 e l'avviso di ricevimento è stato

depositato nella cassetta delle lettere

di quest'ultimo l'indomani (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è

scaduto quindi martedì 18 ottobre 2022. Ne deriva che in concreto il termine

per interporre reclamo contro decisione citata citato, di cui il convenuto

doveva manifestamente attendersi la notificazione essendosi già tenute varie

udienze, ha iniziato a decorrere l'indomani del settimo giorno successivo al

tentativo di consegna infruttuoso ed è così scaduto venerdì 28 ottobre 2022. Il

reclamo in esame, seppur datato 28 ottobre 2022, è stato tuttavia consegnato

alla Posta solo il 5 novembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) e si

rivela quindi tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC).

4.

Non

si disconosce che il convenuto sostiene di avere ricevuto la sentenza il 24

ottobre 2022. Foss'anche valida questa seconda notificazione in applicazione

del principio dell'affidamento (art. 52 CPC), il termine per introdurre reclamo

sarebbe così scaduto giovedì 3 novembre 2022. Ora per essere tempestivo, l'atto

deve essere consegnato alla posta svizzera, all'indirizzo del tribunale, il più

tardi l'ultimo giorno del termine. Se non che, come si è visto, il reclamo è

stato impostato il 5 novembre 2022 ragione per cui si rivela ad ogni modo

tardivo. Manifestamente irricevibile, il reclamo sfugge perciò a qualsiasi

disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.

48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

5.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il

principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso

specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo

agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.