16.2022.45
Espulsione del conduttore: reclamo tardivo
8 novembre 2022Italiano5 min
ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato a RE 1 di liberare un appartamento situato a Bellinzona
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.45
Lugano
8 novembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2022 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 10 ottobre 2022 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona
nella causa SO.2022.1009 promossa con istanza del 1° settembre 2022
da
CO 1 e
CO 2
(rappresentati dalla RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 10
ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato a RE 1 di liberare un appartamento situato a Bellinzona
appartenente a CO 1 e CO 2. Le spese
processuali di fr. 130.– sono state poste a carico del convenuto tenuto a
rifondere alla controparte un'indennità di fr. 20.–.
B. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre
2022 in cui chiede “una sospensione dello sfratto per 30 giorni”. L'atto non è
stato oggetto di intimazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in
materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC),
come quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, con
reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che,
ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata sia inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett.
a CPC ). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo
fissato il valore litigioso in fr. 8880.–. Occorre esaminare la tempestività
del rimedio giuridico.
2.
La notificazione di citazioni, ordinanze e
decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro
ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è
preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di
invio postale raccomandato
non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a
condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il
tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro
della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta
delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1; più di recente:
sentenza 4A_280/2021 del 25 marzo 2022 consid. 4.1.1). Poco importa
che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (I CCA,
sentenza inc. 11.2022.124 del 1° settembre 2022 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata spedita al convenuto lunedì 10
ottobre 2022 e l'avviso di ricevimento è stato
depositato nella cassetta delle lettere
di quest'ultimo l'indomani (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è
scaduto quindi martedì 18 ottobre 2022. Ne deriva che in concreto il termine
per interporre reclamo contro decisione citata citato, di cui il convenuto
doveva manifestamente attendersi la notificazione essendosi già tenute varie
udienze, ha iniziato a decorrere l'indomani del settimo giorno successivo al
tentativo di consegna infruttuoso ed è così scaduto venerdì 28 ottobre 2022. Il
reclamo in esame, seppur datato 28 ottobre 2022, è stato tuttavia consegnato
alla Posta solo il 5 novembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) e si
rivela quindi tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC).
4.
Non
si disconosce che il convenuto sostiene di avere ricevuto la sentenza il 24
ottobre 2022. Foss'anche valida questa seconda notificazione in applicazione
del principio dell'affidamento (art. 52 CPC), il termine per introdurre reclamo
sarebbe così scaduto giovedì 3 novembre 2022. Ora per essere tempestivo, l'atto
deve essere consegnato alla posta svizzera, all'indirizzo del tribunale, il più
tardi l'ultimo giorno del termine. Se non che, come si è visto, il reclamo è
stato impostato il 5 novembre 2022 ragione per cui si rivela ad ogni modo
tardivo. Manifestamente irricevibile, il reclamo sfugge perciò a qualsiasi
disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.
48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
5.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il
principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso
specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo
agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.