16.2022.46
Irricevibilità di un reclamo presentato contro un verbale d'udienza di conciliazione
8 novembre 2022Italiano5 min
141 III 163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.46
Lugano
8 novembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo (“appello”) del 2 novembre 2022 presentato da
RE
1
contro
il verbale d'udienza di conciliazione del 28
ottobre 2022 nella causa CM.2022.33 (mandato)
della Giudicatura di pace del circolo di Balerna promossa con istanza del 27 settembre 2022 dall'
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto: che
con istanza del 27 settembre 2022 l'avvocato CO 1 si è rivolto al Giudice
di pace del circolo di Balerna, chiedendo di
convocare RE 1 a un tentativo di
conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 3302.80 più interessi al 5%
dal 20 giugno 2022 a saldo di sue prestazioni legali, così come il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _________68
dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio;
che all'udienza di conciliazione del 28
ottobre 2022 il convenuto ha avversato le pretese dell'attore;
che una proposta transattiva
del Giudice di pace è stata rifiutata dall'attore;
che il Giudice di pace,
constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha comunicato loro che
avrebbe rilasciato l'autorizzazione ad agire all'attore al quale avrebbe anche addossato
le spese processuali di fr. 250.–;
che in un reclamo (“appello”) del
2 novembre 2022 RE 1 lamenta sostanzialmente la mancata presa in considerazione
delle sue obiezioni alla pretesa avversaria e chiede a questa Camera di
respingere l'istanza e di non addebitargli le spese processuali di fr. 250.–;
che l'atto non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto:
che, in concreto, il Giudice di pace, preso atto
della mancata conciliazione delle parti, ha preannunciato l'emanazione
Fatti
di un'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209
cpv. 1 CPC;
che il verbale dell'udienza
di conciliazione del 28 ottobre 2022 non
configura una decisione suscettiva di impugnazione, come non lo sarebbe
nemmeno un'autorizzazione ad agire (DTF
141 III 163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022
consid. 2.3.2; analogamente:
RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR sentenza inc. 16.2022.22 del 25 luglio 2022);
che
il convenuto parrebbe disconoscere gli effetti di un'autorizzazione ad agire,
la quale è rilasciata se le parti non giungono a un'intesa senza che l'autorità
di conciliazione abbia a pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle pretese
fatte valere dall'attore;
che
l'autorizzazione ad agire consente poi all'attore, in concreto l'avv. CO 1, di
promuovere causa nei confronti del convenuto entro tre mesi dal rilascio (art.
209 cpv. 3 CPC);
Considerandi
che nell'ambito di tale procedura (di merito) RE 1 potrà far valere tutte le sue
obiezioni e contestazioni, le quali allora sì dovranno poi essere di principio
discusse dal Giudice di pace;
che,
relativamente alle spese processuali della conciliazione, esse sono addossate
all'attore in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 207 cpv. 1
lett. c CPC), salvo poi essere ripartite in esito al giudizio di merito (art.
207.
cpv. 2 CPC);
che,
in ultima analisi, allo stato attuale delle cose, il convenuto non è tenuto a
versare alcunché alla controparte né ad assumersi spese della procedura di conciliazione;
che
il reclamo sfugge perciò a qualsiasi disamina e
può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che le spese del
giudizio odierno seguirebbero il
principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso
specifico inducono nondimeno a rinunciare a ogni prelievo, l'interessato non
risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza
l'ausilio di un legale;
che
non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.