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Decisione

16.2022.46

Irricevibilità di un reclamo presentato contro un verbale d'udienza di conciliazione

8 novembre 2022Italiano5 min

141 III 163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.46

Lugano

8 novembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo (“appello”) del 2 novembre 2022 presentato da

RE

1

contro

il verbale d'udienza di conciliazione del 28

ottobre 2022 nella causa CM.2022.33 (mandato)

della Giudicatura di pace del circolo di Balerna promossa con istanza del 27 settembre 2022 dall'

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto: che

con istanza del 27 settembre 2022 l'avvocato CO 1 si è rivolto al Giudice

di pace del circolo di Balerna, chiedendo di

convocare RE 1 a un tentativo di

conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 3302.80 più interessi al 5%

dal 20 giugno 2022 a saldo di sue prestazioni legali, così come il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _________68

dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio;

che all'udienza di conciliazione del 28

ottobre 2022 il convenuto ha avversato le pretese dell'attore;

che una proposta transattiva

del Giudice di pace è stata rifiutata dall'attore;

che il Giudice di pace,

constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha comunicato loro che

avrebbe rilasciato l'autorizzazione ad agire all'attore al quale avrebbe anche addossato

le spese processuali di fr. 250.–;

che in un reclamo (“appello”) del

2 novembre 2022 RE 1 lamenta sostanzialmente la mancata presa in considerazione

delle sue obiezioni alla pretesa avversaria e chiede a questa Camera di

respingere l'istanza e di non addebitargli le spese processuali di fr. 250.–;

che l'atto non è stato

notificato alla controparte per osservazioni;

e considerando

in diritto:

che, in concreto, il Giudice di pace, preso atto

della mancata conciliazione delle parti, ha preannunciato l'emanazione

Fatti

di un'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209

cpv. 1 CPC;

che il verbale dell'udienza

di conciliazione del 28 ottobre 2022 non

configura una decisione suscettiva di impugnazione, come non lo sarebbe

nemmeno un'autorizzazione ad agire (DTF

141 III 163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022

consid. 2.3.2; analogamente:

RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR sentenza inc. 16.2022.22 del 25 luglio 2022);

che

il convenuto parrebbe disconoscere gli effetti di un'autorizzazione ad agire,

la quale è rilasciata se le parti non giungono a un'intesa senza che l'autorità

di conciliazione abbia a pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle pretese

fatte valere dall'attore;

che

l'autorizzazione ad agire consente poi all'attore, in concreto l'avv. CO 1, di

promuovere causa nei confronti del convenuto entro tre mesi dal rilascio (art.

209 cpv. 3 CPC);

Considerandi

che nell'ambito di tale procedura (di merito) RE 1 potrà far valere tutte le sue

obiezioni e contestazioni, le quali allora sì dovranno poi essere di principio

discusse dal Giudice di pace;

che,

relativamente alle spese processuali della conciliazione, esse sono addossate

all'attore in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 207 cpv. 1

lett. c CPC), salvo poi essere ripartite in esito al giudizio di merito (art.

207.

cpv. 2 CPC);

che,

in ultima analisi, allo stato attuale delle cose, il convenuto non è tenuto a

versare alcunché alla controparte né ad assumersi spese della procedura di conciliazione;

che

il reclamo sfugge perciò a qualsiasi disamina e

può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b

cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che le spese del

giudizio odierno seguirebbero il

principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso

specifico inducono nondimeno a rinunciare a ogni prelievo, l'interessato non

risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza

l'ausilio di un legale;

che

non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.