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Decisione

16.2022.47

Irricevibilità di un reclamo presentato contro un'autorizzazione ad agire

14 novembre 2022Italiano5 min

per costante giurisprudenza, un'autorizzazione ad agire non costituisce una decisione impugnabile (DTF 141 III

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.47

Lugano

14 novembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

vicepresidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo (“appello”) del 9 novembre 2022 presentato da

RE

1

contro

l'autorizzazione ad agire rilasciata il 3 novembre 2022 dal Giudice di pace

del circolo di Balerna nella procedura di conciliazione CM.2022.33 (mandato)

promossa nei suoi confronti con istanza del 27 settembre 2022 dall'

avv.

CO 1 ,

ritenuto

in fatto: che con istanza del 27 settembre 2022 l'avv. CO 1 si è

rivolto al Giudice di pace del

circolo di Balerna, chiedendo di convocare RE 1 a un

tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 3302.80 più

interessi al 5% dal 20 giugno 2022 a saldo di sue prestazioni legali, così come

il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________68 dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio;

che

all'udienza di conciliazione del 28 ottobre 2022 le parti non sono giunte a

un'intesa e il Giudice di pace ha così verbalizzato la mancata conciliazione e

la sua intenzione di rilasciare all'attore l'autorizzazione ad agire;

che un reclamo (“appello”) introdotto da RE 1 il 2 novembre

2022 contro il verbale d'udienza di conciliazione è stato dichiarato

irricevibile da questa Camera con decisione dell'8 novembre 2022 (inc. 16.2022.46);

che,

nel frattempo, il 3 novembre 2022, il Giudice di pace ha rilasciato all'attore l'autorizzazione ad agire,

addossandogli le spese processuali di fr. 250.–;

che contro la predetta autorizzazione ad agire RE

1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 9 novembre 2022, dolendosi

sostanzialmente della mancata presa in considerazione delle sue obiezioni alla

pretesa avversaria e chiedendo di respingere

l'istanza, così come di obbligare l'avv. CO 1 a ritirare l'esecuzione, il tutto

senza addebito di spese o interessi;

che la controparte non è stata chiamata a

presentare osservazioni;

e considerando

in diritto: che

la procedura decisionale è

preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di

conciliazione (art. 197 CPC);

che

se le parti giungono a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizzare la

transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata le quali hanno

l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 208 cpv. 1 e 2 CPC)

mentre se non giungono a un'intesa, verbalizza questo fatto e rilascia

all'attore l'autorizzazione ad agire la

quale gli permette di inoltrare la causa entro tre mesi dalla notificazione

(art. 209 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 CPC);

che, nel

caso in esame, il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso, sicché il Giudice di pace ha

rilasciato all'avv. CO 1 l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 cpv.

Fatti

1 CPC;

che

per costante giurisprudenza, un'autorizzazione ad agire non costituisce una decisione impugnabile (DTF 141 III

163 consid. 2.1; 140 III 229 consid.

2.1; sentenza

5A_359/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I 2013 n. 43c

pag. 814; CCR,

sentenze inc. 16.2022.22 del 25 luglio 2022, inc. 16.2018.43 del 10 settembre 2018 e inc.

16.2018.35 del 2 agosto 2018);

che,

in tali circostanze, il reclamo (impropriamente denominato “appello”)

Considerandi

del 9 novembre 2022 di RE 1 contro l'autorizzazione ad agire rilasciata dal

Giudice di pace è irricevibile;

che irricevibile è altresì la

domanda volta

a obbligare l'avv. CO 1 a “fare i passi necessari per chiudere e cancellare il

precetto in essere”, già solo

perché in sede di reclamo non sono ammesse nuove

conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

in definitiva, il rimedio giuridico, manifestamente inammissibile, può essere deciso

da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso specifico inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, mentre non si pone problema di ripetibili alla

controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000.– franchi (o almeno 15 000.– franchi nelle

controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.