16.2022.48
Proprietà per piani: contestazioni di delibere assembleari
24 marzo 2023Italiano7 min
di un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000) del fondo di base
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.48 (II)
Lugano
24 marzo 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 18 novembre 2022 presentato da
RE 2
RE 1
contro
la decisione emessa il 20 ottobre 2022 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.79 (contestazioni di delibere
assembleari) promossa con istanza dell'11 agosto 2022
nei confronti della
CO
1
(rappresentata
dalla RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
istanza dell'11 agosto 2022 RE 1, comproprietaria con il marito RE 2 in ragione
di un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000) del fondo di base
particella n. 345 RFD di __________ (“Residenza
__________”), ha convenuto la Comunione dei comproprietari della “della particella n. 345 RFD di __________” per
un tentativo di conciliazione davanti al Giudice di pace del
circolo di Lugano Ovest perché fossero annullate le delibere votate
all'assemblea dei comproprietari del 5 luglio 2022, indicando un valore
litigioso di complessivi fr. 4178.20 (fr. 2089.10, fr. 1118.25 [amministrazione
ordinaria e straordinaria fr. 13 419.–:12], fr. 400.– aumento fondo di rinnovamento e fr. 570.85 “prolungamento zona manovra”). Con decisione del 20 ottobre 2022 il Giudice di pace supplente ha
respinto l'istanza per “carenza di
competenza”.
B. Contro
la decisione appena citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un
reclamo del 18 novembre 2022 in cui chiedono, in particolare, di annullare la
decisione impugnata. La richiesta di
gratuito patrocinio (nella forma dell'esenzione dal pagamento di spese
giudiziarie) contestuale al reclamo è stata
respinta da questa Camera con decisione del 5 dicembre 2022. Con sentenza
5A_18/2023 del 7 febbraio 2023 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile
un ricorso di RE 2 contro la decisione cantonale.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di
conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO 3ª edizione, n. 10 ad art. 212).
Nella fattispecie, la decisione impugnata
è pervenuta a RE 1 il 26 ottobre 2022, sicché il reclamo in esame,
datato 18 novembre 2022 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro
postale sulla busta d'invio), è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione
le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale
o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
3.
Il
primo giudice ha negato la sua competenza funzionale dopo avere accertato, in
sintesi, che tra le richieste di giudizio formulate nell'istanza vi era anche
la destituzione dell'amministratore della proprietà per piani “il cui valore
capitalizzato delle sue prestazioni supera abbondantemente l'importo massimo
per il quale è competente il Giudice di pace”.
4.
Relativamente
al reclamo introdotto personalmente da RE 2, si pone anzitutto il problema
della sua capacità processuale. L'esercizio dei diritti civili in ambito
giudiziario del reclamante è stato in effetti limitato in via definitiva
mediante l'istituzione di una curatela di
rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore: quale curatore è stato nominato l'avv. __________
(sentenza del Tribunale federale 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022). Poco
importa che RE 2 ne avrebbe chiesto la destituzione giacché fino a decisione
contraria il curatore mantiene le sue prerogative. Il reclamo all'esame andrebbe
pertanto trasmesso al curatore per ratifica, ma in concreto ci si può esimere
da tale formalità poiché, come si vedrà in appresso, la sorte del rimedio è
segnata.
5.
Relativamente
alla composizione della Corte giudicante e sulle generiche critiche relative a
non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici, i motivi per
cui tale obiezioni non entrano in linea di conto sono noti ai reclamanti (da ultimo: CCR sentenza inc. 16.2019.40 del 6 ottobre
2020.
consid. 7). Senza la presentazione di nuovi elementi, su tali
tematiche non occorre pertanto dilungarsi.
6.
I
reclamanti, oltre a formulare tutta una serie di pretese che esulano
manifestamente le competenze di questa Camera (richieste di risarcimento per
vari titoli nei confronti di vari soggetti, esame della responsabilità del
Giudice di pace, sollecito al Consiglio di Stato di decidere la ricusa
straordinaria del Tribunale d'appello), chiedono l'annullamento di un'altra
decisione del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest del 17 novembre 2021
in materia di anticipazione delle spese, la quale trattandosi di una disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), esula
anch'essa dalla competenza di questa Camera (III CCA sentenza inc. 13.2021.105
del 18 gennaio 2022 consid. 1).
7.
Quanto alla decisione impugnata, i reclamanti rilevano in estrema sintesi
che il valore litigioso della revoca dell'amministratore corrisponde a fr.
1118.25
corrispondenti alla frazione
riferita alla loro quota di comproprietà. A torto. Intanto il valore
litigioso di una contestazione di delibere
assembleari è quello che
l'annullamento delle
risoluzioni comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo
all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti
(RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c; più di recente I CCA sentenza inc. 11.2020.153 del 26 agosto 2022 consid. 1). Più
specificamente, dandosi
destituzione di un amministratore, il valore consiste nell'ammontare della
retribuzione annua dell'amministratore,
capitalizzata secondo l'art. 92 cpv. 2 CPC (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 51 n. 6). Premesso ciò, nel
caso in esame, il valore litigioso della sola contestazione relativa alla
revoca dell'amministratore, la cui remunerazione per ammissione dei reclamanti
medesimi ammonta a fr. 13 419.–, supera manifestamente la soglia
di fr. 5000.– che delimita la competenza del Giudice di pace (art. 31 lett. c
LOG).
I reclamanti
disconoscono che l'autorità
di conciliazione manifestamente
incompetente non può rilasciare l'autorizzazione ad agire ma deve dichiarare l'istanza di conciliazione irricevibile (DTF 146 III 53 consid. 4.2; RtiD II-2015 pag. 860;
analogamente CCR, sentenza inc. 16.2022.1 del 3 febbraio 2023 consid. 6a). Se ne conclude che nel
caso in rassegna la decisione del Giudice di pace di declinare la sua
competenza resiste alla critica. Ne segue che il reclamo è destinato all'insuccesso e può deve essere
deciso nella composizione di un giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
8.
Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema
di indennità, la convenuta non essendo stata chiamata a formulare osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 200.– sono poste, in solido, a carico di RE 2 e RE 1.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.