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Decisione

16.2022.48

Proprietà per piani: contestazioni di delibere assembleari

24 marzo 2023Italiano7 min

di un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000) del fondo di base

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.48 (II)

Lugano

24 marzo 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo 18 novembre 2022 presentato da

RE 2

RE 1

contro

la decisione emessa il 20 ottobre 2022 dal

Giudice di pace supplente del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.79 (contestazioni di delibere

assembleari) promossa con istanza dell'11 agosto 2022

nei confronti della

CO

1

(rappresentata

dalla RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

istanza dell'11 agosto 2022 RE 1, comproprietaria con il marito RE 2 in ragione

di un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000) del fondo di base

particella n. 345 RFD di __________ (“Residenza

__________”), ha convenuto la Comunione dei comproprietari della “della particella n. 345 RFD di __________” per

un tentativo di conciliazione davanti al Giudice di pace del

circolo di Lugano Ovest perché fossero annullate le delibere votate

all'assemblea dei comproprietari del 5 luglio 2022, indicando un valore

litigioso di complessivi fr. 4178.20 (fr. 2089.10, fr. 1118.25 [amministrazione

ordinaria e straordinaria fr. 13 419.–:12], fr. 400.– aumento fondo di rinnovamento e fr. 570.85 “prolungamento zona manovra”). Con decisione del 20 ottobre 2022 il Giudice di pace supplente ha

respinto l'istanza per “carenza di

competenza”.

B. Contro

la decisione appena citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un

reclamo del 18 novembre 2022 in cui chiedono, in particolare, di annullare la

decisione impugnata. La richiesta di

gratuito patrocinio (nella forma dell'esenzione dal pagamento di spese

giudiziarie) contestuale al reclamo è stata

respinta da questa Camera con decisione del 5 dicembre 2022. Con sentenza

5A_18/2023 del 7 febbraio 2023 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile

un ricorso di RE 2 contro la decisione cantonale.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di

conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza

motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO 3ª edizione, n. 10 ad art. 212).

Nella fattispecie, la decisione impugnata

è pervenuta a RE 1 il 26 ottobre 2022, sicché il reclamo in esame,

datato 18 novembre 2022 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro

postale sulla busta d'invio), è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione

le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale

o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,

in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con

rinvii).

3.

Il

primo giudice ha negato la sua competenza funzionale dopo avere accertato, in

sintesi, che tra le richieste di giudizio formulate nell'istanza vi era anche

la destituzione dell'amministratore della proprietà per piani “il cui valore

capitalizzato delle sue prestazioni supera abbondantemente l'importo massimo

per il quale è competente il Giudice di pace”.

4.

Relativamente

al reclamo introdotto personalmente da RE 2, si pone anzitutto il problema

della sua capacità processuale. L'esercizio dei diritti civili in ambito

giudiziario del reclamante è stato in effetti limitato in via definitiva

mediante l'istituzione di una curatela di

rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore: quale curatore è stato nominato l'avv. __________

(sentenza del Tribunale federale 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022). Poco

importa che RE 2 ne avrebbe chiesto la destituzione giacché fino a decisione

contraria il curatore mantiene le sue prerogative. Il reclamo all'esame andrebbe

pertanto trasmesso al curatore per ratifica, ma in concreto ci si può esimere

da tale formalità poiché, come si vedrà in appresso, la sorte del rimedio è

segnata.

5.

Relativamente

alla composizione della Corte giudicante e sulle generiche critiche relative a

non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici, i motivi per

cui tale obiezioni non entrano in linea di conto sono noti ai reclamanti (da ultimo: CCR sentenza inc. 16.2019.40 del 6 ottobre

2020.

consid. 7). Senza la presentazione di nuovi elementi, su tali

tematiche non occorre pertanto dilungarsi.

6.

I

reclamanti, oltre a formulare tutta una serie di pretese che esulano

manifestamente le competenze di questa Camera (richieste di risarcimento per

vari titoli nei confronti di vari soggetti, esame della responsabilità del

Giudice di pace, sollecito al Consiglio di Stato di decidere la ricusa

straordinaria del Tribunale d'appello), chiedono l'annullamento di un'altra

decisione del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest del 17 novembre 2021

in materia di anticipazione delle spese, la quale trattandosi di una disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), esula

anch'essa dalla competenza di questa Camera (III CCA sentenza inc. 13.2021.105

del 18 gennaio 2022 consid. 1).

7.

Quanto alla decisione impugnata, i reclamanti rilevano in estrema sintesi

che il valore litigioso della revoca dell'amministratore corrisponde a fr.

1118.25

corrispondenti alla frazione

riferita alla loro quota di comproprietà. A torto. Intanto il valore

litigioso di una contestazione di delibere

assembleari è quello che

l'annullamento delle

risoluzioni comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo

all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti

(RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c; più di recente I CCA sentenza inc. 11.2020.153 del 26 agosto 2022 consid. 1). Più

specificamente, dandosi

destituzione di un amministratore, il valore consiste nell'ammontare della

retribuzione annua dell'amministratore,

capitalizzata secondo l'art. 92 cpv. 2 CPC (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 51 n. 6). Premesso ciò, nel

caso in esame, il valore litigioso della sola contestazione relativa alla

revoca dell'amministratore, la cui remunerazione per ammissione dei reclamanti

medesimi ammonta a fr. 13 419.–, supera manifestamente la soglia

di fr. 5000.– che delimita la competenza del Giudice di pace (art. 31 lett. c

LOG).

I reclamanti

disconoscono che l'autorità

di conciliazione manifestamente

incompetente non può rilasciare l'autorizzazione ad agire ma deve dichiarare l'istanza di conciliazione irricevibile (DTF 146 III 53 consid. 4.2; RtiD II-2015 pag. 860;

analogamente CCR, sentenza inc. 16.2022.1 del 3 febbraio 2023 consid. 6a). Se ne conclude che nel

caso in rassegna la decisione del Giudice di pace di declinare la sua

competenza resiste alla critica. Ne segue che il reclamo è destinato all'insuccesso e può deve essere

deciso nella composizione di un giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

8.

Le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema

di indennità, la convenuta non essendo stata chiamata a formulare osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 200.– sono poste, in solido, a carico di RE 2 e RE 1.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.