16.2022.5
Contratto d'appalto: mercede a corpo
20 aprile 2023Italiano18 min
di una condotta dell'evacuazione delle acque luride della particella n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.5
Lugano
20 aprile 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 14 febbraio 2022 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 20 gennaio 2022 dal
Giudice di pace del circolo di Taverne
nella causa 0003-2019-o (contratto d'appalto) promossa con petizione del 7 giugno 2019 nei
confronti di
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. In seguito alla rottura
di una condotta dell'evacuazione delle acque luride della particella n. __________
RFD di __________, appartenente a CO 1, __________ G__________, locataria dello
stabile e madre della proprietaria, si è
rivolta a RE 1, a quel momento socio, con __________ C__________, della società
in nome collettivo I__________ per la
riparazione. Il 17 novembre 2017 l'appaltatore ha allestito il seguente preventivo:
Oggetto: Schiacciamento tubo
acque luride
Scavo
a corpo per tubo schiacciato. Riattazione tubo schiacciato.
Riempimento
scavo e ripristino cantiere.
Tempo
previsto 8 ore, fr. 1300.–.
Effettuato
lo scavo, il 10 febbraio 2018 RE 1 ha inviato a CO 1 il seguente “rendiconto
dei lavori”:
Oggetto: Schiacciamento tubo
acque luride, casa in via __________, __________
7.02
Rimozione piode esistenti. Rimozione lastre di beton, demolizione beton scala e
beton piode con martello pneumatico. Rimozione piante più scavo. Operai 2, ore
lavorate 16.
8.02
Continuazione scavo. Riordino materiale più copertura giardino.
Demolizione
pietre formato grande con martello pneumatico. Puntellamento sottoscala, messa
in sicurezza cantiere.
Operai
2, ore lavorate 18.
9.02
Continuazione scavo, pulizia tubi, riordino materiale.
Messa
in sicurezza cantiere.
Operai
2, ore lavorate 12.
Totale
ore lavorate 46 a fr. 75.– fr. 3450.–
Martello
pneumatico ore 5 a fr. 20.– fr. 100.–
Materiale
edile compreso protezione giardino con nailon fr. 100.–
Totale
lavori più materiale fr.
3650.–
Importo
IVA fr. 281.05
Totale
fr.
3931.–
Il medesimo giorno
l'appaltatore ha inviato inoltre a CO 1 un preventivo dei costi per la “continuazione
dei lavori” di fr. 4189.– (IVA inclusa) e uno per dei “lavori di miglioria”
di fr. 9822.25 (IVA inclusa).
Il 27 febbraio 2018 l'I__________ è stata sciolta e cancellata dal registro di
commercio mentre l'attività è stata portata avanti da RE 1 con la ditta
individuale I__________ di RE 1.
B.
Il
9 maggio 2018 __________ G__________ e CO 1 hanno scritto a RE 1 lamentandosi della sospensione dei
lavori e diffidandolo a riprenderli entro un termine di dieci giorni lavorativi, decorso il quale avrebbero rinunciato
alla prestazione e assegnato “i lavori a terzi con tutti i costi supplementari
a suo carico”. Il 22 maggio 2018 RE 1 ha comunicato loro che i lavori sarebbero
stati eseguiti “solo dopo la corresponsione dell'importo ancora scoperto pari a
fr. 3931.–”. Nel mese di giugno 2018 CO 1 ha poi incaricato la ditta E__________
di __________ di terminare i lavori. Per le sue prestazioni essa ha chiesto il
pagamento di una mercede di fr. 5889.95.
C. Il 25 settembre 2018 RE
1 si è rivolto al Giudice di
pace del circolo di Taverne per un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 inteso a ottenere il
pagamento di fr. 3931.– oltre interessi al 5%
dal 10 febbraio 2018. All'udienza di conciliazione del 21 marzo 2019 il Giudice
di pace ha constatato l'impossibilità di conciliare le parti e ha rilasciato
all'istante, quello stesso giorno, l'autorizzazione ad agire ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 200.– (inc. 64-2018-t).
D. Con
petizione del 7 giugno 2019 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice
di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue
osservazioni del 1° luglio 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione sollevando in particolare la carenza di legittimazione
passiva e ponendo in compensazione fr. 5889.95 per il danno subito “a seguito
delle infiltrazioni d'acqua dovute all'abbandono del cantiere e dello scavo”.
In una replica del 13 agosto 2019 l'attore ha mantenuto il suo punto di
vista. Duplicando il 4 settembre 2019 la convenuta ha
proposto una volta di più di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 19
settembre 2019 le parti hanno riaffermato le
rispettive posizioni e hanno
notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 16 settembre 2021 e le parti
hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei
loro allegati del 22 e 25 ottobre 2021 esse hanno ribadito le loro domande.
E. Statuendo con decisione del 20 gennaio
2022 il Giudice di pace ha respinto la
petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 470.–, oltre alle spese della conciliazione di fr.
250.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 800.– per ripetibili.
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14
febbraio 2022 in cui chiede di annullare la
sentenza impugnata e riformarla nel senso di accogliere la petizione.
Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2022 CO 1 conclude per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro
trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore dell'attore il 21 gennaio 2022 (tracciamento
dell'invio n. 98.41.__________, agli atti). Introdotto il 14 febbraio
2022.
il reclamo in esame è pertanto è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, dopo avere anzitutto ammesso la legittimazione
passiva di CO 1, ha stabilito, sulla base di un'interpretazione oggettiva del
preventivo del 17 novembre 2017, che le
parti avevano pattuito una mercede a corpo nel senso dell'art. 373 cpv.
1.
CO e che pertanto la committente poteva
ritenere che per i lavori elencati nel citato preventivo avrebbe dovuto
corrispondere un prezzo fisso di fr. 1300.–, quantunque
l'imprenditore avesse avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto previsto.
Il primo giudice ha quindi accertato che l'attore non aveva addotto circostanze
straordinarie e imprevedibili nel senso dell'art. 373 cpv. 2 CO che avrebbero
giustificato una mercede supplementare, “ragione per cui è necessario attenersi
al preventivo a corpo” di fr. 1300.–. Per il Giudice di pace, poi, data la
pattuizione di una mercede a corpo, l'attore, i cui operai hanno eseguito
“unicamente il primo lavoro previsto dal preventivo ossia lo scavo”, avrebbe
dovuto allegare e dimostrare non “le ore effettive lavorate dai suoi
dipendenti, bensì […] il prezzo pattuito a corpo unicamente per lo scavo, vale
a dire per l'unica delle tre prestazioni previste da egli effettivamente
effettuata”. In altre parole, a suo parere, la ditta appaltatrice avrebbe
dovuto precisare a quanto ammontava la prestazione di scavo nel suo preventivo a
corpo di fr. 1300.–. Secondo il primo giudice, visto che l'attore non ha
“estrapolato dal preventivo a corpo la parte relativa al solo scavo, non è
possibile […] quantificare il valore di quanto effettuato”. Ciò posto, egli ha
respinto la petizione.
4.
Il reclamante
assevera che il preventivo iniziale del 17 novembre 2017, di fr. 1300.–, è
stato “superato e sostituito dal rendiconto” del 10 febbraio 2018 pari a fr.
3931.– concernente i lavori effettivamente realizzati. Egli sostiene che dopo
aver iniziato i lavori concordati sul fondo della convenuta ha compreso che le
8.
ore di lavoro ipotizzate nel preventivo iniziale “non erano affatto
sufficienti poiché erano presenti maggiori danni rispetto a quelli
originariamente individuati”. Di conseguenza ha avvisato la controparte della
necessità di eseguire ulteriori interventi rispetto a quelli preventivati “per
i quali naturalmente vi sarebbero stati costi maggiori” di modo che __________
G__________ lo ha autorizzato a nome della figlia a eseguire questi “maggiori
lavori”. A suo dire, il primo giudice non ha tenuto conto di determinate
risultanze istruttorie, in particolare la deposizione di __________ C__________,
che gli avrebbero permesso di stabilire che la reale e concorde volontà delle
parti verteva, oltre che sui lavori iniziali di cui al preventivo del 17
novembre 2017, sui maggiori lavori poi riassunti nel rendiconto del 10 febbraio
2018.
Per il reclamante, inoltre, il fatto
che la proprietaria abbia sottoscritto in segno di accettazione la
liquidazione del sinistro propostale dalla sua assicurazione l'11 maggio 2018,
nella quale “si fa espresso rinvio al rendiconto del 10.02.2018 e all'importo
in esso riportato”, conferma che ha concordato con lui “i maggiori lavori
eseguiti rispetto a quelli inizialmente indicati nel preventivo del 2017” e ha
accettato “l'importo del rendiconto del 10 febbraio 2018”.
5.
Nella fattispecie è indiscusso che le parti sono legate da
un contratto di appalto. L'appalto, retto dagli art. 363 segg. CO, è il
contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere un'opera
promessa, mentre l'altra parte (committente o appaltante) si obbliga a pagare un compenso, detto mercede. L'appaltatore è tenuto così a svolgere ogni attività
necessaria alla realizzazione dell'opera riportata nel contratto, secondo le
modalità pattuite e la regola dell'arte. Quella dell'appaltatore è quindi
un'obbligazione di risultato, in quanto il pieno adempimento coincide solo con
la completa realizzazione dell'opera (Gauch, Der Werkvertrag, 6ª
edizione, pag. 3 n. 6 segg.; Zindel/ Schott, Basler Kommentar OR I, 7ª edizione n. 12 ad art. 373).
Relativamente
al compenso dovuto dal committente, il contratto d'appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è stabilita
preventivamente o che lo è solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede
a corpo è quella fissata in anticipo dalle parti per l'esecuzione dell'intera
opera, sicché, salvo circostanze straordinarie (art. 373 cpv. 2 CO), sono
esclusi aumenti a favore dell'appaltatore, il quale sopporta quindi il rischio del prezzo (CCR, sentenza inc. 16.2021.25 dell'8 febbraio 2022 consid.
5a). In difetto di
particolari pattuizioni o in
caso di dubbio, la mercede è determinata secondo il valore del lavoro e le
spese dell'appaltatore (“prezzi effettivi”, art. 374 CO) e in tal caso il
rischio del prezzo è posto a carico del committente. Anche qualora la mercede sia
fissata solo in via approssimativa
(art. 374 CO), il compenso dell'appaltatore va determinato in base ai costi effettivi. Tuttavia se la mercede sorpassa
eccessivamente il preventivo approssimativo (“computo approssimativo”) senza
l'annuenza del committente, questi, oltre a potere recedere dal contratto (art.
375.
cpv. 1 CO), può chiederne una proporzionata diminuzione qualora si tratti
di edifici costruiti sul suolo del committente (art. 375 cpv. 2 CO; CCR, sentenza inc. 16.2021.25 dell'8 febbraio 2022 consid.
5b).
6.
Nel caso
in esame, non è contestato che RE 1 si sia obbligato a riparare una condotta
fognaria danneggiata posta sulla particella n. __________ RFD di __________,
appartenente a CO 1. Quanto alla mercede, il reclamante pretende che in corso
d'opera vi sia stata una modifica del “preventivo iniziale” ma non revoca in
dubbio l'accertamento del Giudice di pace per il quale il 17 novembre 2017 le parti avevano pattuito per “lo scavo,
la riparazione del tubo e la chiusura dello scavo”, una mercede a corpo di
fr. 1300.–. Tale accertamento è vincolante per questa Camera.
a)
Ora, come si è detto, se la mercede dell'opera fu preventivamente
determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma
e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e
maggiori spese di quanto aveva previsto (art. 373 cpv. 1 CO). Per contro, il
committente deve pagare la mercede intera anche se il compimento dell'opera
abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato
previsto (art. 373 cpv. 3 CO). La mercede a corpo stabilisce quindi un limite
minimo e massimo alla remunerazione dell'appaltatore (sentenza del Tribunale
federale 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid.
4.1). Il
carattere vincolante della mercede a corpo non è però assoluto (sentenza del
Tribunale federale 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 4.2). Una prima eccezione è prevista dall'art. 373
cpv. 2 CO, norma secondo cui
“qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere
previste o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al
momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente
criterio un aumento del prezzo o la
risoluzione del contratto”. Non imputabili al
comportamento dell'appaltatore, le “circostanze straordinarie” devono esplicare
effetti tali sul contratto da non potersi pretendere in buona fede il rispetto
del prezzo pattuito (DTF 113 II 516 consid. 3b; sentenza del
Tribunale federale 4A_605/2020 del 24 marzo 2021 consid. 4.2.2). Una seconda eccezione si realizza se vi è
modifica vera e propria del contratto. Il prezzo fisso stabilito dalle parti è
in effetti unicamente determinante per l'opera originariamente progettata,
senza modifiche qualitative o quantitative. Le modifiche di ordinazione danno
luogo a un aumento del prezzo in caso di prestazioni supplementari dell'appaltatore. Poiché è l'appaltatore a voler
dedurre un diritto a una mercede supplementare, spetta a lui dimostrare
l'esistenza di eventuali circostanze straordinarie ai sensi dell'art. 373 cpv.
2.
CO o di un'eventuale modifica di ordinazione e delle conseguenti spese
supplementari (Chaix in: Commentaire
romand, Code des obligations I, 3ª edizione, n. 36 e 37 ad art. 373; sentenza del Tribunale federale 4A_35/2021 del 15 novembre 2022 consid. 3.1.1 con rinvii).
b) In concreto, con la petizione l'attore ha rivendicato fr.
3931.–, limitandosi ad allegare di avere eseguito dei lavori sulla proprietà
della convenuta “per un totale di 46 ore lavorative oltre all'utilizzo di un
martello pneumatico per 5 ore, ultimando gli stessi in data 10.02.2018” e
rinviando per i dettagli al rendiconto del 10 febbraio 2018 (doc. B). A fronte della contestazione sollevata dalla convenuta nelle
osservazioni secondo cui la loro relazione contrattuale era basata sul
preventivo del 17 novembre 2017, nella replica l'attore ha asserito che “dopo
aver eseguito i primi interventi come da preventivo del 17.11.2017, non avendo
rinvenuto il punto di rottura del tubo acque luride, concordò con la signora __________
G__________, che diede il proprio esplicito e verbale consenso anche per la
figlia e proprietaria del fondo, di proseguire i lavori al fine di individuare
il problema e portare a termine l'incarico ricevuto” (replica, pag. 2).
c) Ora, che la committente, o la di lei
rappresentante, abbia autorizzato l'esecuzione dei lavori successivi è più che
verosimile, l'interesse di lei a ottenere la riparazione del danno alla condotta
di smaltimento delle acque luride essendo lampante. Se non che, sulla base di
tali affermazioni, la conclusione del primo giudice, secondo la quale non si era
in presenza di una modifica dell'ordinazione, rientrando la prestazione supplementare
dovuta alla ricerca del punto di rottura della condotta nel contratto
originario, non può ritenersi arbitraria, ovvero insostenibile e contraria alle
risultanze istruttorie.
Anzi,
dalla deposizione di __________ C__________ risulta che i lavori “inizialmente
sembravano di poco conto”, che in corso d'opera si erano riscontrati “maggiori
danni rispetto a quelli inizialmente individuati rispetto alle schiacciature”, che
il lavoro, era stato
eseguito manualmente e che “man mano i lavori proseguivano si presentavano dei
massi di grandi dimensioni” al punto da necessitare l'utilizzo di un martello
pneumatico (deposizione del 19 novembre 2020, verbali pag. 2). Se non che, la necessità di
impiegare più tempo per dissotterrare il tubo da riparare in quanto questo
presentava danni maggiori rispetto a quanto ipotizzato o la presenza di
massi nel terreno non possono essere considerate, nel caso concreto, circostanze
straordinarie che non potevano essere ragionevolmente previste da un
imprenditore competente e diligente. La sottovalutazione dell'impegno e del
tempo necessario per l'esecuzione dell'opera non rientra pacificamente nella nozione
di “circostanze straordinarie”.
In sostanza da un appaltatore ci si deve aspettare che prima della conclusione
del contratto assuma tutte le informazioni utili e necessarie per fissare il
prezzo a corpo. E l'analisi del terreno su cui egli deve poi operare
costituisce senz'altro uno degli elementi da approfondire (Gauch, op. cit., pag. 517 n. 1086; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 373), alla stessa stregua del punto di rottura di una
condotta. Né l'appaltatore pretende
di essersi al riguardo fondato su precise indicazioni fornite dalla
committente. Né queste circostanze erano state escluse dalle previsioni ammesse dalle
parti. Non avendo l'attore
dimostrato, come gli incombeva, una modifica dell'ordinazione, egli ha diritto
unicamente alla mercede a corpo pattuita con la committente. Sotto questo
profilo, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
7.
Relativamente
al conteggio allestito l'11 maggio 2018 dalla G__________ di liquidazione del
sinistro di complessivi fr. 5573.95 poi accettato dalla convenuta, contrariamente
a quanto pretende il reclamante, l'importo di fr. 4000.– indicatovi costituisce
un “indennizzo per spese di apertura e chiusura nel punto di rottura” e non vi
è dunque alcun “espresso rinvio” ai lavori indicati nel suo rendiconto del 10
febbraio 2018 di fr. 3931.–. Non si disconosce che l'ispettrice della compagnia
assicurativa abbia accennato al citato rendiconto per calcolare la liquidazione
(deposizione di __________ M__________ del 16 settembre 2021, verbali pag. 4).
Ciò non significa tuttavia che la convenuta, nell'accettare tale liquidazione,
abbia anche riconosciuto la pretesa dell'attore. Come si è detto, non essendo
stata recata la prova di una modifica dell'ordinazione, contestata in giudizio,
l'appaltatore ha diritto unicamente alla mercede a corpo pattuita con la committente. Al riguardo il
reclamo cade nel
vuoto.
8.
Il
Giudice di pace, pur riconoscendo che l'attore ha eseguito lo scavo indicato
nel preventivo del 17 novembre 2017 ha tuttavia respinto integralmente la
petizione ritenendo di non potere “quantificare il valore di quanto effettuato”
per tale prestazione poiché l'attore non ha “estrapolato dal preventivo a corpo
la parte relativa al solo scavo”. Con questa motivazione il reclamante
neppure si confronta, non pretendendo di avere esposto elementi
conoscitivi di sorta che permettessero al Giudice di pace di determinare la
mercede. Né questi possono, per avventura, desumersi dagli atti. In circostanze siffatte il reclamo, largamente
appellatorio, non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice e deve pertanto essere
respinto.
9.
Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 450.– sono poste a carico del reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.