16.2022.50
Proprietà per piani: nomina dell'amministratore - reclamo divenuto privo di oggetto
3 agosto 2023Italiano12 min
RFD di __________, sezione di __________, sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”),
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.50
Lugano
3 agosto 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo (“appello”) del 25 ottobre 2022 presentato da
RE
1
(patrocinata
dagli PA 1, )
contro
la decisione emessa il 14 ottobre 2022 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2022.4265 (proprietà per piani: nomina
dell'amministratore) da lei promossa con istanza del 9 settembre 2022 nei
confronti della
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n. __________
RFD di __________, sezione di __________, sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”),
composta di 4 unità (dalla n__________0 alla n. __________3). L'amministrazione del condominio è
stata affidata alla comproprietaria
M__________ __________ fino all'8 marzo 2022. All'assemblea
generale ordinaria del 1° giugno 2022, tenutasi alla presenza di tutti i comproprietari, è stata
discussa – tra l'altro – la nomina dell'amministratore (oggetto n. 15
all'ordine del giorno). Dopo la presentazione di due proposte da parte di RE 1, a quel momento unica titolare dell'unità n. __________1 (pari
a 295/1000 del fondo base), i comproprietari hanno concluso che “la decisione potrà essere
presa per via circolare”. Un tentativo di conciliazione introdotto da RE 1 volto
all'annullamento, tra l'altro, della citata delibera assembleare, non ha
sortito alcuna intesa di modo che il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, ha rilasciato, il 23 agosto 2022, all'istante
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.324). Non consta che RE 1 abbia introdotto l'azione
di merito.
B. Il 9 settembre 2022 AP 1 si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere la designazione di un
amministratore “per il periodo
di nomina di un anno dall'entrata in carica e almeno fino alla fine del
rispettivo anno contabile dopo essere entrato in funzione”. All'udienza del 13 ottobre 2022, indetta per il
contraddittorio, la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” ha
segnalato che salvo l'istante tutti gli altri comproprietari avevano incaricato
la O__________ GmbH di __________ quale amministratrice
donde la mancanza d'interesse dell'istante. In replica l'istante ha
contestato tale conclusione, la nomina in questione non essendo valida perché “la
decisione non è stata presa dall'assemblea dei comproprietari”. In duplica la
convenuta ha ribadito la validità della decisione. In calce al verbale il Pretore ha indicato “che deciderà”.
C. Statuendo
con decisione del 14 ottobre 2022, il Pretore
ha accolto l'istanza nominando la O__________ GmbH amministratrice della
proprietà per piani “per il periodo di nomina di un anno e fino alla fine del
rispettivo anno contabile dalla crescita in giudicato della presente decisione”
per l'importo forfettario annuale di fr. 3000.–, precisandone inoltre le
funzioni. Le spese processuali di fr. 200.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata RE 1 ha presentato, il 25 ottobre 2022, un appello in cui chiede
di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per una
nuova decisione o quanto meno di riformarla e di designare un altro
amministratore. Con
decisione dell'8 novembre 2022 la prima Camera civile del Tribunale
d′appello ha accertato che il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 10 000.– stabilita dall'art. 308 cpv. 2 CPC e ha trasmesso il
memoriale a questa Camera per competenza (inc. 11.2022.154). Nelle sue
osservazioni del 13 gennaio 2022 la Comunione dei comproprietari del
“Condominio CO 1” ha proposto di dichiarare irricevibile il rimedio giuridico o
quanto meno di respingerlo. Con replica e
duplica spontanee del 20 gennaio 2023 e del 2 febbraio 2023 le parti hanno
reiterato le loro rispettive posizioni.
E. Nel
frattempo, il 5 dicembre 2022, la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO
1” ha riferito a questa Camera che a un'assemblea generale straordinaria del 30
novembre precedente tutti i comproprietari, salvo RE 1, avevano approvato la
proposta di ratificare e confermare la nomina quale nuova amministratrice della
O__________ GmbH (oggetto n. 1 all'ordine del giorno). Il 23 giugno 2023
la medesima parte ha comunicato che all'assemblea
generale ordinaria del 29
marzo 2023 i comproprietari, all'unanimità, hanno dato scarico all'amministratrice
(oggetto n. 4 all'ordine del giorno) e hanno confermato il mandato alla O__________ GmbH per tutto l'anno 2024 (oggetto n.
8 all'ordine del giorno), ritenendo di
conseguenza che la reclamante non avesse più alcun interesse al
giudizio. Il 27 giugno 2023 RE 1 ha chiesto di escludere dagli atti tale comunicazione.
In successive lettere del 3, 5 e 24 luglio 2023, le parti hanno riaffermato i
loro punti di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1”
sostiene che a seguito della nomina all'assemblea generale ordinaria del 29
marzo 2023 della O__________ GmbH quale amministratrice della proprietà per
piani fino al termine del 2024, RE 1 non ha più alcun interesse al reclamo.
Quest'ultima rileva come l'allegazione della tenuta dell'assemblea sia irrita, poiché
contraria all'art. 229 CPC (recte: 326 cpv. 1 CPC), e assevera che il
suo interesse attuale e concreto al reclamo consiste nella questione di sapere
se la O_________ GmbH fosse o meno
legittimata ad assumere il mandato di amministratrice in virtù della legge
cantonale sui fiduciari.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha accertato che “allo stato attuale” la
proprietà per piani era priva di amministrazione e che dal 1 º giugno 2022 ad
oggi (14 ottobre 2022) “l'assemblea non pare essere riuscita ancora a nominare validamente
un nuovo amministratore”. Il primo giudice, visto che l'istante non ha proposto
alcun amministratore né ha sollevato preclusione alcuna di merito sulla O__________
GmbH, “limitandosi a contestare che la nomina fosse formalmente avvenuta in
modo valido”, ha preso atto che la maggioranza dei comproprietari “sembrerebbe
orientata ad incaricare quale amministratore esterno la O__________ GmbH”. In definitiva
egli ha nominato quest'ultima quale amministratrice. La reclamante chiede in estrema sintesi di annullare il
giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore affinché nomini un altro
amministratore, la O__________ GmbH non potendo
svolgere l'attività di amministratrice nel Canton Ticino.
3.
Il giudice esamina d'ufficio in ogni
stadio di causa se sono dati i presupposti processuali, a cominciare
dall'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (art. 59 cpv. 2
lett. a combinato con l'art. 60 CPC). Degno di protezione è un interesse
concreto e attuale, giuridico o di fatto, all'emanazione del giudizio.
Trattandosi di una procedura d'impugnazione, l'interesse degno di protezione
consiste nell'evitare al ricorrente un pregiudizio economico, ideale, materiale
o di altra natura che la decisione impugnata è suscettibile di arrecargli. Se
l'interesse degno di protezione viene meno dopo la litispendenza, cioè in corso
di procedura, la causa diviene caduca e va stralciata dal ruolo (art. 242
CPC). L'interesse degno di protezione può decadere anche in sede di appello o
di reclamo (I CCA, sentenza inc. 11.2021.77 del 24 settembre 2021
consid. 1 e 2 con rinvii).
a) Nel
caso in esame, come si è detto, all'assemblea
generale ordinaria del 29 marzo 2023 la O__________ GmbH è stata designata
all'unanimità, compresa quindi anche RE 1, quale amministratrice della
proprietà per piani fino al termine del 2024. La reclamante non contesta di per
sé tale circostanza, ma ritiene che in sede di reclamo non si possano addurre
fatti successivi alla decisione. Il che è solo in parte vero. Certo, per l'art.
326.
cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non
sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione
di nuovi mezzi di prova. La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di
stabilire che il regime dell'art. 326 cpv. 1 CPC deve essere calibrato su
quello dell'art. 99 cpv. 1 LTF al fine di evitare che la presentazione di nuovi
fatti e prove sia soggetta a una
regolamentazione più severa dinanzi all'autorità cantonale rispetto a
quella federale (CCR, inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020 consid. 2a con rinvio a DTF 145 III 422 consid. 5.2 pag.
428). Nel solco di tale orientamento, sono pertanto ammissibili nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova che rendono senza oggetto il rimedio giuridico
(DTF 137 III 614 consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale
5A_679/2022 del 25 aprile 2023 consid. 2.2).
Ne segue che le allegazioni della convenuta e la produzione dei nuovi documenti
sono ricevibili.
b) Premesso
ciò, non può essere revocato in dubbio che con la designazione all'unanimità di un amministratore della proprietà per
piani, e segnatamente della O__________ GmbH, l'interesse pratico e
attuale del reclamo, che deve sussistere anche al momento la decisione di
seconda istanza (III CCA, sentenza inc. 13 2021.25 del 22 luglio 2021 consid.
2.1
con riferimenti) è venuto meno. Non è dato di vedere quale interesse degno
di protezione vi sia nel accertare se l'amministratrice potesse o meno esercitare
tale funzione nel Cantone Ticino allorquando la reclamante stessa ha approvato la
designazione di quella medesima società a fungere da amministratrice della proprietà
per piani.
Né, in concreto, sussistono i presupposti
per un giudizio “a posteriori” sulla decisione del Pretore. Un rimedio
giuridico privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale
federale – se la questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in
ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di
fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del
pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da
impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte
dell'autorità di ricorso (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con riferimenti; v. anche
RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Tali condizioni sono cumulative. Nella
fattispecie estremi del genere non si ravvisano.
c) Relativamente
alla nullità della sentenza del Pretore, estremi del genere si ravvisano soltanto
qualora l'errore che intacca la decisione sia particolarmente grave, manifesto
(o almeno facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscerlo nullo non sia di
grave nocumento per la certezza del diritto. In linea di principio, quali
motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di
procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli
errori riguardanti il contenuto della decisione provocano solo raramente la
nullità dell'atto (DTF 146 I 184 consid. 7.6; 145 III 438 consid. 4). Tali ipotesi non sono dimostrate né
ravvisabili nella fattispecie. Che poi la designazione di un amministratore di
una proprietà per piani sprovvisto di un'autorizzazione cantonale non sia ammissibile non significa ancora che tale
vizio sia al punto grave da giustificare la nullità della decisione del
Pretore. Quanto alla nullità di una risoluzione assembleare designante un
amministratore sprovvisto dell'autorizzazione cantonale, la questione esula dal
caso in esame, fermo restando che nulle sono solo risoluzioni di una gravità
qualificata, adottate in spregio di norme fondamentali, di forma o di sostanza,
che toccano l'essenza stessa della proprietà per piani o che tutelano il
pubblico, in specie i creditori, oppure quelle che hanno un contenuto immorale
o impossibile, o ancora quelle che violano senza motivo diritti della
personalità (DTF 143 III 541 consid. 4.2.1 con riferimenti; più di recente:
sentenza 5A_972/2020 del 5 ottobre 2021 consid. 7.2.3.3). Sapere se in un caso specifico si ravvisi
nullità o mera annullabilità dipende dalle particolarità concrete; nel dubbio,
l'annullabilità prevale sulla nullità già per questioni di sicurezza giuridica
(DTF 143 III 543 consid. 4.2.4; analogamente: RtiD II-2022 pag. 629 n. 9c).
d) In
definitiva, visto quanto precede, non ha più senso decidere se la sentenza
impugnata vada annullata e gli atti ritornati al Pretore affinché designi un
altro amministratore. E siccome il reclamo è divenuto senza oggetto, la
procedura davanti a questa Camera va stralciata
dai ruoli (art. 242 CPC;).
4.
Rimane da statuire sulle spese giudiziarie dello
stralcio, che in una causa diventata senza oggetto vanno stabilite “secondo
equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende perciò dalle
circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia
provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito
della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il
procedimento senza oggetto (DTF 142 V 568
consid. 8.2 con riferimenti; RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c; analogamente:
CCR, sentenza inc. 16.2022.15 del 23 agosto 2022 consid. 5c). In concreto lo stralcio della procedura dal
ruolo si riconduce in ogni modo al fatto che RE 1 ha aderito alla designazione della O__________ GmbH quale amministratrice della proprietà
per piani, nonostante pretendesse
che la società non potesse esercitare la sua funzione nel Cantone Ticino. La
caducità della lite non si deve dunque a circostanze fortuite che
giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile
esito della lite, bensì al comportamento omissivo dell'istante, la quale va
chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. La tassa di
giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del
fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). La Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1”, che ha presentato osservazioni per il tramite di
un legale, ha diritto a
un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata
dal ruolo.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 250.– sono poste a
carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il
valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle
controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.