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Decisione

16.2022.50

Proprietà per piani: nomina dell'amministratore - reclamo divenuto privo di oggetto

3 agosto 2023Italiano12 min

RFD di __________, sezione di __________, sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”),

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.50

Lugano

3 agosto 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo (“appello”) del 25 ottobre 2022 presentato da

RE

1

(patrocinata

dagli PA 1, )

contro

la decisione emessa il 14 ottobre 2022 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2022.4265 (proprietà per piani: nomina

dell'amministratore) da lei promossa con istanza del 9 settembre 2022 nei

confronti della

CO

1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n. __________

RFD di __________, sezione di __________, sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”),

composta di 4 unità (dalla n__________0 alla n. __________3). L'amministrazione del condominio è

stata affidata alla comproprietaria

M__________ __________ fino all'8 marzo 2022. All'assemblea

generale ordinaria del 1° giugno 2022, tenutasi alla presenza di tutti i comproprietari, è stata

discussa – tra l'altro – la nomina dell'amministratore (oggetto n. 15

all'ordine del giorno). Dopo la presentazione di due proposte da parte di RE 1, a quel momento unica titolare dell'unità n. __________1 (pari

a 295/1000 del fondo base), i comproprietari hanno concluso che “la decisione potrà essere

presa per via circolare”. Un tentativo di conciliazione introdotto da RE 1 volto

all'annullamento, tra l'altro, della citata delibera assembleare, non ha

sortito alcuna intesa di modo che il Segretario assessore della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, ha rilasciato, il 23 agosto 2022, all'istante

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.324). Non consta che RE 1 abbia introdotto l'azione

di merito.

B. Il 9 settembre 2022 AP 1 si è rivolta al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere la designazione di un

amministratore “per il periodo

di nomina di un anno dall'entrata in carica e almeno fino alla fine del

rispettivo anno contabile dopo essere entrato in funzione”. All'udienza del 13 ottobre 2022, indetta per il

contraddittorio, la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” ha

segnalato che salvo l'istante tutti gli altri comproprietari avevano incaricato

la O__________ GmbH di __________ quale amministratrice

donde la mancanza d'interesse dell'istante. In replica l'istante ha

contestato tale conclusione, la nomina in questione non essendo valida perché “la

decisione non è stata presa dall'assemblea dei comproprietari”. In duplica la

convenuta ha ribadito la validità della decisione. In calce al verbale il Pretore ha indicato “che deciderà”.

C. Statuendo

con decisione del 14 ottobre 2022, il Pretore

ha accolto l'istanza nominando la O__________ GmbH amministratrice della

proprietà per piani “per il periodo di nomina di un anno e fino alla fine del

rispettivo anno contabile dalla crescita in giudicato della presente decisione”

per l'importo forfettario annuale di fr. 3000.–, precisandone inoltre le

funzioni. Le spese processuali di fr. 200.– sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata RE 1 ha presentato, il 25 ottobre 2022, un appello in cui chiede

di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per una

nuova decisione o quanto meno di riformarla e di designare un altro

amministratore. Con

decisione dell'8 novembre 2022 la prima Camera civile del Tribunale

d′appello ha accertato che il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 10 000.– stabilita dall'art. 308 cpv. 2 CPC e ha trasmesso il

memoriale a questa Camera per competenza (inc. 11.2022.154). Nelle sue

osservazioni del 13 gennaio 2022 la Comunione dei comproprietari del

“Condominio CO 1” ha proposto di dichiarare irricevibile il rimedio giuridico o

quanto meno di respingerlo. Con replica e

duplica spontanee del 20 gennaio 2023 e del 2 febbraio 2023 le parti hanno

reiterato le loro rispettive posizioni.

E. Nel

frattempo, il 5 dicembre 2022, la Comunione dei comproprietari del “Condominio CO

1” ha riferito a questa Camera che a un'assemblea generale straordinaria del 30

novembre precedente tutti i comproprietari, salvo RE 1, avevano approvato la

proposta di ratificare e confermare la nomina quale nuova amministratrice della

O__________ GmbH (oggetto n. 1 all'ordine del giorno). Il 23 giugno 2023

la medesima parte ha comunicato che all'assemblea

generale ordinaria del 29

marzo 2023 i comproprietari, all'unanimità, hanno dato scarico all'amministratrice

(oggetto n. 4 all'ordine del giorno) e hanno confermato il mandato alla O__________ GmbH per tutto l'anno 2024 (oggetto n.

8 all'ordine del giorno), ritenendo di

conseguenza che la reclamante non avesse più alcun interesse al

giudizio. Il 27 giugno 2023 RE 1 ha chiesto di escludere dagli atti tale comunicazione.

In successive lettere del 3, 5 e 24 luglio 2023, le parti hanno riaffermato i

loro punti di vista.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1”

sostiene che a seguito della nomina all'assemblea generale ordinaria del 29

marzo 2023 della O__________ GmbH quale amministratrice della proprietà per

piani fino al termine del 2024, RE 1 non ha più alcun interesse al reclamo.

Quest'ultima rileva come l'allegazione della tenuta dell'assemblea sia irrita, poiché

contraria all'art. 229 CPC (recte: 326 cpv. 1 CPC), e assevera che il

suo interesse attuale e concreto al reclamo consiste nella questione di sapere

se la O_________ GmbH fosse o meno

legittimata ad assumere il mandato di amministratrice in virtù della legge

cantonale sui fiduciari.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha accertato che “allo stato attuale” la

proprietà per piani era priva di amministrazione e che dal 1 º giugno 2022 ad

oggi (14 ottobre 2022) “l'assemblea non pare essere riuscita ancora a nominare validamente

un nuovo amministratore”. Il primo giudice, visto che l'istante non ha proposto

alcun amministratore né ha sollevato preclusione alcuna di merito sulla O__________

GmbH, “limitandosi a contestare che la nomina fosse formalmente avvenuta in

modo valido”, ha preso atto che la maggioranza dei comproprietari “sembrerebbe

orientata ad incaricare quale amministratore esterno la O__________ GmbH”. In definitiva

egli ha nominato quest'ultima quale amministratrice. La reclamante chiede in estrema sintesi di annullare il

giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore affinché nomini un altro

amministratore, la O__________ GmbH non potendo

svolgere l'attività di amministratrice nel Canton Ticino.

3.

Il giudice esamina d'ufficio in ogni

stadio di causa se sono dati i presupposti processuali, a cominciare

dall'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (art. 59 cpv. 2

lett. a combinato con l'art. 60 CPC). Degno di protezione è un interesse

concreto e attuale, giuridico o di fatto, all'emanazione del giudizio.

Trattandosi di una procedura d'impugnazione, l'interesse degno di protezione

consiste nell'evitare al ricorrente un pregiudizio economico, ideale, materiale

o di altra natura che la decisione impugnata è suscettibile di arrecargli. Se

l'interesse degno di protezione viene meno dopo la litispendenza, cioè in corso

di procedura, la causa diviene caduca e va stralciata dal ruolo (art. 242

CPC). L'interesse degno di protezione può decadere anche in sede di appello o

di reclamo (I CCA, sentenza inc. 11.2021.77 del 24 settembre 2021

consid. 1 e 2 con rinvii).

a) Nel

caso in esame, come si è detto, all'assemblea

generale ordinaria del 29 marzo 2023 la O__________ GmbH è stata designata

all'unanimità, compresa quindi anche RE 1, quale amministratrice della

proprietà per piani fino al termine del 2024. La reclamante non contesta di per

sé tale circostanza, ma ritiene che in sede di reclamo non si possano addurre

fatti successivi alla decisione. Il che è solo in parte vero. Certo, per l'art.

326.

cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non

sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione

di nuovi mezzi di prova. La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di

stabilire che il regime dell'art. 326 cpv. 1 CPC deve essere calibrato su

quello dell'art. 99 cpv. 1 LTF al fine di evitare che la presentazione di nuovi

fatti e prove sia soggetta a una

regolamentazione più severa dinanzi all'autorità cantonale rispetto a

quella federale (CCR, inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020 consid. 2a con rinvio a DTF 145 III 422 consid. 5.2 pag.

428). Nel solco di tale orientamento, sono pertanto ammissibili nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova che rendono senza oggetto il rimedio giuridico

(DTF 137 III 614 consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale

5A_679/2022 del 25 aprile 2023 consid. 2.2).

Ne segue che le allegazioni della convenuta e la produzione dei nuovi documenti

sono ricevibili.

b) Premesso

ciò, non può essere revocato in dubbio che con la designazione all'unanimità di un amministratore della proprietà per

piani, e segnatamente della O__________ GmbH, l'interesse pratico e

attuale del reclamo, che deve sussistere anche al momento la decisione di

seconda istanza (III CCA, sentenza inc. 13 2021.25 del 22 luglio 2021 consid.

2.1

con riferimenti) è venuto meno. Non è dato di vedere quale interesse degno

di protezione vi sia nel accertare se l'amministratrice potesse o meno esercitare

tale funzione nel Cantone Ticino allorquando la reclamante stessa ha approvato la

designazione di quella medesima società a fungere da amministratrice della proprietà

per piani.

Né, in concreto, sussistono i presupposti

per un giudizio “a posteriori” sulla decisione del Pretore. Un rimedio

giuridico privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale

federa­le – se la questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in

ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di

fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del

pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da

impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte

dell'autorità di ricorso (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con riferimenti; v. anche

RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Tali condizioni sono cumulative. Nella

fattispecie estremi del genere non si ravvisano.

c) Relativamente

alla nullità della sentenza del Pretore, estremi del genere si ravvisano soltanto

qualora l'errore che intacca la decisione sia particolarmente grave, manifesto

(o almeno facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscerlo nullo non sia di

grave nocumento per la certezza del diritto. In linea di principio, quali

motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di

procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli

errori riguardanti il contenuto della decisione provocano solo raramente la

nullità dell'atto (DTF 146 I 184 consid. 7.6; 145 III 438 consid. 4). Tali ipotesi non sono dimostrate né

ravvisabili nella fattispecie. Che poi la designazione di un amministratore di

una proprietà per piani sprovvisto di un'autorizzazione cantonale non sia ammissibile non significa ancora che tale

vizio sia al punto grave da giustificare la nullità della decisione del

Pretore. Quanto alla nullità di una risoluzione assembleare designante un

amministratore sprovvisto dell'autorizzazione cantonale, la questione esula dal

caso in esame, fermo restando che nulle sono solo risoluzioni di una gravità

qualificata, adottate in spregio di norme fondamentali, di forma o di sostanza,

che toccano l'essenza stessa della proprietà per piani o che tutelano il

pubblico, in specie i creditori, oppure quelle che hanno un contenuto immorale

o impossibile, o ancora quelle che violano senza motivo diritti della

personalità (DTF 143 III 541 consid. 4.2.1 con riferimenti; più di recente:

sentenza 5A_972/2020 del 5 ottobre 2021 consid. 7.2.3.3). Sapere se in un caso specifico si ravvisi

nullità o mera annullabilità dipende dalle particolarità concrete; nel dubbio,

l'annullabilità prevale sulla nullità già per questioni di sicurezza giuridica

(DTF 143 III 543 consid. 4.2.4; analogamente: RtiD II-2022 pag. 629 n. 9c).

d) In

definitiva, visto quanto precede, non ha più senso decidere se la sentenza

impugnata vada annullata e gli atti ritornati al Pretore affinché designi un

altro amministratore. E siccome il reclamo è divenuto senza oggetto, la

procedura davanti a questa Camera va stralciata

dai ruoli (art. 242 CPC;).

4.

Rimane da statuire sulle spese giudiziarie dello

stralcio, che in una causa diventata senza oggetto vanno stabilite “secondo

equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende perciò dalle

circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia

provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito

della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il

procedimento senza oggetto (DTF 142 V 568

consid. 8.2 con riferimenti; RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c; analogamente:

CCR, sentenza inc. 16.2022.15 del 23 agosto 2022 consid. 5c). In concreto lo stralcio della procedura dal

ruolo si riconduce in ogni modo al fatto che RE 1 ha aderito alla designazione della O__________ GmbH quale amministratrice della proprietà

per piani, nonostante pretendesse

che la società non potesse esercitare la sua funzione nel Cantone Ticino. La

caducità della lite non si deve dunque a circostanze fortuite che

giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile

esito della lite, bensì al comportamento omissivo dell'istante, la quale va

chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. La tassa di

giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del

fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). La Comunione dei comproprietari del “Condominio CO 1”, che ha presentato osservazioni per il tramite di

un legale, ha diritto a

un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata

dal ruolo.

2. Le spese processuali ridotte di fr. 250.– sono poste a

carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il

valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle

controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.