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Decisione

16.2022.6

Contratto di mutuo: azione d'accertamento del credito vs rigetto provvisorio dell'opposizione

12 gennaio 2023Italiano16 min

B. Il 1° settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Balerna chiedendo di

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.6

Lugano

12 gennaio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 1° marzo 2022 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 7 febbraio 2022 dal Giudice di pace del circolo di

Balerna nella causa SE21-009 (mutuo) da lui promossa con petizione del 4 ottobre 2021

nei confronti di

CO

1

(

PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 9 luglio 2021 RE

1 ha fatto

notificare all'ex moglie CO 1 il precet­to esecutivo n. __________ dall'Ufficio

esecuzione di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1600.– più

interessi al 2% dal 31 ottobre 2020 indicando quale motivo del credito

“prestito per deposito affitto”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Il 1° settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Balerna chiedendo di

convocare CO 1 a

un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1600.– così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato

precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il

Giudice di pace ha rilasciato

a RE 1, il 17 settembre 2021, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali

di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CM.21-038).

C. Il 4 ottobre 2021 RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per

ottenere quanto postulato in

sede conciliativa, salvo gli

interessi di mora. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2021 CO 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 27 gennaio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Non essendoci ulteriori prove da

assumere, il primo giudice ha preannunciato l'emanazione della decisione.

D. Statuendo con decisione del 7 febbraio 2022 il Giudice di pace ha

respinto l'istanza, ponendo le spese processuali, di complessivi fr.

180.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 240.–

per ripetibili.

E. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2022 in cui chiede, previo

conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare

gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Con decreto del

7 mar­zo 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo.

Nelle sue

osservazioni del 28 aprile 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con

un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–

sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è

pervenuta all'attore l'8 febbraio 2022. Introdotto il 1° marzo 2022, il reclamo

in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,

in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con

rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha riassunto anzitutto la tesi

dell'attore, il quale sostiene di aver prestato alla convenuta, il 20 agosto

2020, fr. 1600.– per la “garanzia d'affitto”, senza che questa abbia poi dato seguito

alla promessa di restituirgli tale importo entro la fine del mese di ottobre

2020.

Egli, dopo avere evocato il tenore dell'art. 82 LEF, ha rilevato che la

lettera del 25 febbraio 2021 con cui la convenuta ha comunicato all'attore di

non essere in grado di restituirgli i soldi essendo al momento senza lavoro ma

di sperare di riuscire a restituirglieli il prima possibile, non può essere

considerato un valido contratto di prestito e quindi un riconoscimento di

debito “dato che non vi è l'indicazione delle generalità del creditore,

dell'ammontare del prestito e di eventuali condizioni di rimborso”. A suo

parere, anche la richiesta dell'attore di tenere conto di vari messaggi SMS

scambiati tra lui e la convenuta “non è da considerare in quanto gli stessi non

hanno alcuna valenza giuridica, per i motivi indicati sopra”. Ciò posto, il

Giudice di pace ha respinto l'istanza.

4.

Il

reclamante lamenta il fatto che nonostante egli abbia introdotto una causa di

merito volta alla condanna della convenuta

alla restituzione dell'importo mutuatole di fr. 1600.– con conseguente richiesta

di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo

fatto intimare alla medesima, il Giudice di pace ha trattato la causa alla

stregua di un'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione in applicazione

dell'art. 82 LEF, retta dalla procedura sommaria. Così facendo, il primo

giudice è giunto all'errata conclusione che per accogliere le sue domande era

necessario un riconoscimento di debito.

a) Nella

fattispecie è indubbio che, previo l'obbligatorio tentativo di conciliazione

(art. 197 CPC), RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace un'azione volta

alla condanna della convenuta a una prestazione, ovvero al pagamento di una

somma di denaro (in concreto fr. 1600.–). Si tratta di un'azione condannatoria

prevista dall'art. 84 CPC retta, a dipendenza del valore, dalla procedura

ordinaria o da quella semplificata. La richiesta dell'attore di ottenere anche

il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla ricorrente al precetto

esecutivo fattole notificare dal medesimo, costituisce una conclusione

accessoria rispetto a quella principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_722/2019

del 4 maggio 2020 consid. 1.2 in: SJ 2020 pag. 343; analogamente: CCR sentenza

inc. 16.2020.21 del 17 giugno 2021 consid. 8). Così quand'anche l'azione condannatoria sia assortita dalla

richiesta di rigetto dell'opposizione sollevata dal convenuto, tale azione non va confusa con una procedura di

rigetto dell'opposizione, retta dalla legge federale sulla esecuzione e

sul fallimento (LEF).

b) Restando

in ambito esecutivo, la LEF prevede diverse modalità che possono portare alla

rimozione dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo: da un lato mediante

la procedura ordinaria o amministrativa, ovvero con un'azione d'accertamento

del credito (art. 79 LEF), dall'altro mediante la procedura di rigetto definitivo o provvisorio (art. 80 e segg. LEF; DTF

148.

III 33 consid. 2.2). L'azione d'accertamento del credito è un'azione

ordinaria di diritto materiale (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 79) mediante la quale

anche il creditore escutente che non dispone di un titolo di rigetto

dell'opposizione o la cui richiesta di rigetto dell'opposizione è stata

respinta, può fare valere la sua pretesa. Nonostante il nome, l'azione mira a

giungere a una decisione condannatoria che statuisca definitivamente sull'esi­stenza

del credito posto in esecuzione (Abbet in:

La mainlevée de l'opposition, Berna 2017, n. 1 ad art. 79 LEF). Oltre alla

condanna al pagamento, la decisione dispiega effetti di diritto esecutivo nella

misura in cui permette di eliminare l'opposizione (Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 79 LEF).

La

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione prevista dall'art. 82 LEF

è invece una procedura sommaria documentale, il cui scopo non è di

accertare l'esi­stenza del credito posto in esecuzione, ma l'esistenza di un

titolo esecutivo per cui il giudice verifica solo la forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non ren-da

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC). La decisione di rigetto provvisorio ha unicamente effetti di diritto esecutivo

e non riveste forza di cosa giudicata (res iudicata) circa l'esistenza

del credito (CCR sentenza inc. 16.2021.37

del

31.

agosto 2022 consid. 6a con

riferimenti).

Premesso ciò, la procedura di rigetto –

provvisorio o definitivo – dell'opposizione è un incidente dell'esecuzione. La

decisione che concede o rifiuta il rigetto dell'opposizione ha come unico tema

quello di stabilire se la procedura esecutiva possa continuare o se il

creditore sia invece obbligato ad adire una via giudiziaria ordinaria. La

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è quindi un passo intermedio

della procedura esecutiva, nell'ambito della quale al giudice è attribuito il

solo compito di accertare prima facie l'efficacia di un

determinato titolo esecutivo invocato dal creditore escutente, ma è anche un passo

intermedio (facoltativo, peraltro) verso l'azione di merito: il creditore

risultato soccombente nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione

dovrà seguire la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF) mentre il

debitore la cui opposizione è stata rigettata in via provvisoria introdurrà, se

lo riterrà, l'azione di disconoscimento del debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF (CCR

sentenza inc. 16.2021.37 del 31 agosto 2022 consid. 6b con riferimenti).

c) Nel

caso in esame, la motivazione addotta dal Giudice di pace denota una certa confusione.

Da un lato egli ha richiamato l'art. 82 LEF, norma che indica le condizioni per

ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, e ha menzionato articoli dell'Ordinanza

sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e

sul fallimento riferiti alla tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito

di una procedura sommaria di esecuzione. Dall'altro ha richiamato l'art. 243 CPC,

che regge la procedura semplificata e ha indicato nei rimedi giuridici il

termine di 30 giorni per presentare reclamo. Sia come sia, nel merito, il primo

giudice ha respinto la petizione dopo avere accertato l'assenza di un valido

riconoscimento di debito, ovvero una manifestazione di volontà in cui il

debitore dichiara al creditore di essere cosciente

che un'obbligazione giuridica determinata lo vincola nei confronti di lui. Se

non che, come si è detto, RE 1 dopo avere presentato un'istanza di

conciliazione ha introdotto una petizione volta alla condanna della convenuta

al pagamento di fr. 1600.– e non una mera istanza di rigetto

dell'opposizione (sopra consid. a).

d) Visto quanto precede, a ragione il reclamante

fa valere che il primo giudice doveva previamente esaminare l'esistenza del

credito da lui vantato statuendo così sulla sua pretesa pecuniaria e solo in un

secondo tempo pronunciare il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

da CO 1 al precetto esecutivo. Ne segue che il reclamo, avendo evidenziato

un'errata applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, dev'essere accolto

con conseguente annullamento della decisione impugnata. Soccorrendo tuttavia le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC, questa Camera può statuire essa stessa nel merito.

5.

RE 1 sostiene di avere prestato il 20 agosto 2020

fr. 1600.– alla convenuta, la

quale si era poi obbligata a restituirgli questa somma entro la fine del mese

di ottobre 2020 (petizione, pag. 3). La convenuta, dal canto suo, ha avversato

la pretesa rilevando che fra lei e l'istante non vi erano stati accordi sulla restituzione

dell'importo prestato per una determinata data e che “in assenza della prova di

un obbligo di restituzione e tenendo conto dell'intercorsa relazione

sentimentale […], si deve ritenere che il denaro le sia stato consegnato a

titolo di donazione” (osservazioni, pag. 1 e 2).

a) ll mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a

trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose

fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e

quantità (art. 312 CO). Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita

entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi

della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane

dalla prima richiesta (art. 318 CO). La

restituzione di un mutuo presuppone l'adempimento di due condizioni: la consegna

del mutuo al mutuatario e l'obbligo di restituzione previsto per quest'ultimo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1; più di recente:

sentenza 4A_181/2020 del 30 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii). L'obbligo di restituzione è l'elemento distintivo che

contraddistingue il contratto di mutuo rispetto alla donazione (art. 239 CO). Incombe

al mutuante la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo (DTF 144 III 93

consid. 5.1.1).

b) Nella

fattispecie, va stabilito anzitutto se le parti

hanno stipulato un contratto di mutuo, come pretende l'attore, o di donazione,

come sostenuto dalla convenuta. Non avendo pattuito alcunché in forma scritta,

occorre accertare la loro reale volontà o perlomeno valutare se essa sia deducibile

dalle circostanze. Ora, è incontestato che fino al 2018 le parti erano sposate

e che il 20 agosto 2020 l'attore ha versato alla convenuta fr. 1600.– affinché impiegasse l'importo come “garanzia d'affitto”. Per

quel che concerne la prova dell'esistenza di un accordo in merito al rimborso

di tale somma, l'attore ha prodotto degli scambi di SMS tra lui e la

convenuta del 14 e 15 settembre 2020 (doc. B, pag. 2), una lettera della

convenuta del 25 febbraio 2021 (doc. B, pag. 1) e una lettera del 12 luglio

2021.

inviata dalla convenuta all'Ufficio esecuzione di Mendrisio (doc. doc. C,

pag. 3).

Da

tali documenti risulta che il 14 settembre 2020 l'attore ha sollecitato la

restituzione del prestito per il 25 ottobre 2020 (“Per il 25 ottobre ce la

fai?”; doc. B, pag. 2) e che la convenuta gli ha assicurato la restituzione

entro quella data (“Non

preoccuparti che il 25.10 avrai i tuoi soldi”; doc. B,

pag. 2). Solo il 25 febbraio 2021 la convenuta ha informato l'attore di non

essere in grado di restituirgli la somma in questione promettendogli tuttavia di

sdebitarsi non appena le fosse stato possibile (“mi spiace ma al momento non

sono purtroppo in grado di ridarti i soldi che mi hai gentilmente prestato, e

chiesto di restituirti. Mi spiace tanto, ma al momento non sto lavorando, e non

ho la possibilità di restituirteli subito, ma appena potrò te li ridarò, spero

di riuscire il primo possibile”; doc. B, pag. 1). Il 12 luglio successivo essa

ha poi scritto all'Ufficio esecuzione di Mendrisio sostenendo che secondo gli

accordi presi con l'ex marito la restituzione di fr. 1600.– avrebbe dovuto avvenire

soltanto quando ne avrebbe avuto le possibilità (“faccio opposizione al precetto esecutivo […] L'importo di

fr. 1600.– mi è stato prestato dal mio ex marito senza accordi sulla

restituzione dello stesso. L'accordo era semplicemente che non appena avrei

avuto la possibilità, li avrei restituiti, [...] Mi oppongo perché ho

intenzione di onorare la restituzione del prestito al più presto ma non ci sono

mai stati accordi né orali né scritti su una data entro la quale avrei dovuto

restituirli”; doc. C, pag. 3).

c) Ora,

è vero che solo la lettera del 25 febbraio 2021 riporta la firma di CO 1. Se

non che, in prima sede, l'interessata non ha negato di essere l'autrice degli

altri documenti né ha contestato che i soldi cui essa ha fatto riferimento corrispondevano

alla somma oggetto della vertenza. In tali circostanze non vi sono ragioni per

non ammettere la loro piena efficacia probatoria e ritenere che la reale

volontà della convenuta fosse quella di obbligarsi a restituire all'attore

l'importo prestatole. Pertanto, dandosi una concorde volontà delle parti

riguardo all'obbligo di restituzione, il loro accordo va qualificato

giuridicamente quale contratto di mutuo (art. 312 e segg. CO). Quanto alla data

di restituzione, il fatto che nel suo SMS del 15 settembre 2020 la convenuta

abbia scritto all'attore che gli avrebbe restituito i soldi per il 25 ottobre

2020.

è un elemento che avvalora la tesi dell'attore secondo cui la restituzione

dovesse avvenire entro il 31 ottobre 2020. Ma anche se si considerasse che le

parti non abbiano pattuito un termine per la restituzione del mutuo, in

applicazione dell'art. 318 CO il credito dell'attore risulterebbe comunque

esigibile al più tardi il 27 ottobre 2020, vale a dire sei settimane dalla

prima richiesta di restituzione avvenuta il 14 settembre 2020. Di conseguenza,

essendo la restituzione del mutuo esigibile, la pretesa dell'attore volta al

pagamento deve essere accolta. Essendo poi realizzate le condizioni

dell'esigibilità del credito al momento dell'emissione del precetto esecutivo e

dell'identità tra la pretesa posta in esecuzione e il credito, anche la sua

richiesta di rigetto dell'opposizione risulta essere fondata. In definitiva, la

decisione impugnata va riformata nel senso che l'istanza deve essere accolta.

6.

Le spe­se

processuali di entrambe le sedi seguono la vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone proble-ma di

ripetibili o indennità di inconvenienza per entrambi i gradi di giudizio, RE 1

non essendosi avvalso del patrocinio di un legale e la stesura dei suoi

memoriali non avendo verosimilmente causato spese di rilievo

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è accolta. Di conseguenza:

1.1 CO 1 è condannata

a pagare a RE 1 fr. 1600.–.

1.2

L'opposizione

al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio d'esecuzione di

Mendrisio è rigettata in via definitiva per fr. 1600.–.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di notifica tramite la polizia di

fr. 30.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta.

II. Le

spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a

carico di CO 1.

III. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.