16.2022.6
Contratto di mutuo: azione d'accertamento del credito vs rigetto provvisorio dell'opposizione
12 gennaio 2023Italiano16 min
B. Il 1° settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Balerna chiedendo di
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.6
Lugano
12 gennaio 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° marzo 2022 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 7 febbraio 2022 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa SE21-009 (mutuo) da lui promossa con petizione del 4 ottobre 2021
nei confronti di
CO
1
(
PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 9 luglio 2021 RE
1 ha fatto
notificare all'ex moglie CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio
esecuzione di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1600.– più
interessi al 2% dal 31 ottobre 2020 indicando quale motivo del credito
“prestito per deposito affitto”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Il 1° settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Balerna chiedendo di
convocare CO 1 a
un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1600.– così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il
Giudice di pace ha rilasciato
a RE 1, il 17 settembre 2021, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali
di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CM.21-038).
C. Il 4 ottobre 2021 RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per
ottenere quanto postulato in
sede conciliativa, salvo gli
interessi di mora. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2021 CO 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 27 gennaio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Non essendoci ulteriori prove da
assumere, il primo giudice ha preannunciato l'emanazione della decisione.
D. Statuendo con decisione del 7 febbraio 2022 il Giudice di pace ha
respinto l'istanza, ponendo le spese processuali, di complessivi fr.
180.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 240.–
per ripetibili.
E. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2022 in cui chiede, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare
gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Con decreto del
7 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo.
Nelle sue
osservazioni del 28 aprile 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con
un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–
sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è
pervenuta all'attore l'8 febbraio 2022. Introdotto il 1° marzo 2022, il reclamo
in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha riassunto anzitutto la tesi
dell'attore, il quale sostiene di aver prestato alla convenuta, il 20 agosto
2020, fr. 1600.– per la “garanzia d'affitto”, senza che questa abbia poi dato seguito
alla promessa di restituirgli tale importo entro la fine del mese di ottobre
2020.
Egli, dopo avere evocato il tenore dell'art. 82 LEF, ha rilevato che la
lettera del 25 febbraio 2021 con cui la convenuta ha comunicato all'attore di
non essere in grado di restituirgli i soldi essendo al momento senza lavoro ma
di sperare di riuscire a restituirglieli il prima possibile, non può essere
considerato un valido contratto di prestito e quindi un riconoscimento di
debito “dato che non vi è l'indicazione delle generalità del creditore,
dell'ammontare del prestito e di eventuali condizioni di rimborso”. A suo
parere, anche la richiesta dell'attore di tenere conto di vari messaggi SMS
scambiati tra lui e la convenuta “non è da considerare in quanto gli stessi non
hanno alcuna valenza giuridica, per i motivi indicati sopra”. Ciò posto, il
Giudice di pace ha respinto l'istanza.
4.
Il
reclamante lamenta il fatto che nonostante egli abbia introdotto una causa di
merito volta alla condanna della convenuta
alla restituzione dell'importo mutuatole di fr. 1600.– con conseguente richiesta
di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo
fatto intimare alla medesima, il Giudice di pace ha trattato la causa alla
stregua di un'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione in applicazione
dell'art. 82 LEF, retta dalla procedura sommaria. Così facendo, il primo
giudice è giunto all'errata conclusione che per accogliere le sue domande era
necessario un riconoscimento di debito.
a) Nella
fattispecie è indubbio che, previo l'obbligatorio tentativo di conciliazione
(art. 197 CPC), RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace un'azione volta
alla condanna della convenuta a una prestazione, ovvero al pagamento di una
somma di denaro (in concreto fr. 1600.–). Si tratta di un'azione condannatoria
prevista dall'art. 84 CPC retta, a dipendenza del valore, dalla procedura
ordinaria o da quella semplificata. La richiesta dell'attore di ottenere anche
il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla ricorrente al precetto
esecutivo fattole notificare dal medesimo, costituisce una conclusione
accessoria rispetto a quella principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_722/2019
del 4 maggio 2020 consid. 1.2 in: SJ 2020 pag. 343; analogamente: CCR sentenza
inc. 16.2020.21 del 17 giugno 2021 consid. 8). Così quand'anche l'azione condannatoria sia assortita dalla
richiesta di rigetto dell'opposizione sollevata dal convenuto, tale azione non va confusa con una procedura di
rigetto dell'opposizione, retta dalla legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento (LEF).
b) Restando
in ambito esecutivo, la LEF prevede diverse modalità che possono portare alla
rimozione dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo: da un lato mediante
la procedura ordinaria o amministrativa, ovvero con un'azione d'accertamento
del credito (art. 79 LEF), dall'altro mediante la procedura di rigetto definitivo o provvisorio (art. 80 e segg. LEF; DTF
148.
III 33 consid. 2.2). L'azione d'accertamento del credito è un'azione
ordinaria di diritto materiale (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 79) mediante la quale
anche il creditore escutente che non dispone di un titolo di rigetto
dell'opposizione o la cui richiesta di rigetto dell'opposizione è stata
respinta, può fare valere la sua pretesa. Nonostante il nome, l'azione mira a
giungere a una decisione condannatoria che statuisca definitivamente sull'esistenza
del credito posto in esecuzione (Abbet in:
La mainlevée de l'opposition, Berna 2017, n. 1 ad art. 79 LEF). Oltre alla
condanna al pagamento, la decisione dispiega effetti di diritto esecutivo nella
misura in cui permette di eliminare l'opposizione (Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 79 LEF).
La
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione prevista dall'art. 82 LEF
è invece una procedura sommaria documentale, il cui scopo non è di
accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, ma l'esistenza di un
titolo esecutivo per cui il giudice verifica solo la forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non ren-da
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC). La decisione di rigetto provvisorio ha unicamente effetti di diritto esecutivo
e non riveste forza di cosa giudicata (res iudicata) circa l'esistenza
del credito (CCR sentenza inc. 16.2021.37
del
31.
agosto 2022 consid. 6a con
riferimenti).
Premesso ciò, la procedura di rigetto –
provvisorio o definitivo – dell'opposizione è un incidente dell'esecuzione. La
decisione che concede o rifiuta il rigetto dell'opposizione ha come unico tema
quello di stabilire se la procedura esecutiva possa continuare o se il
creditore sia invece obbligato ad adire una via giudiziaria ordinaria. La
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è quindi un passo intermedio
della procedura esecutiva, nell'ambito della quale al giudice è attribuito il
solo compito di accertare prima facie l'efficacia di un
determinato titolo esecutivo invocato dal creditore escutente, ma è anche un passo
intermedio (facoltativo, peraltro) verso l'azione di merito: il creditore
risultato soccombente nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
dovrà seguire la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF) mentre il
debitore la cui opposizione è stata rigettata in via provvisoria introdurrà, se
lo riterrà, l'azione di disconoscimento del debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF (CCR
sentenza inc. 16.2021.37 del 31 agosto 2022 consid. 6b con riferimenti).
c) Nel
caso in esame, la motivazione addotta dal Giudice di pace denota una certa confusione.
Da un lato egli ha richiamato l'art. 82 LEF, norma che indica le condizioni per
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, e ha menzionato articoli dell'Ordinanza
sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento riferiti alla tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito
di una procedura sommaria di esecuzione. Dall'altro ha richiamato l'art. 243 CPC,
che regge la procedura semplificata e ha indicato nei rimedi giuridici il
termine di 30 giorni per presentare reclamo. Sia come sia, nel merito, il primo
giudice ha respinto la petizione dopo avere accertato l'assenza di un valido
riconoscimento di debito, ovvero una manifestazione di volontà in cui il
debitore dichiara al creditore di essere cosciente
che un'obbligazione giuridica determinata lo vincola nei confronti di lui. Se
non che, come si è detto, RE 1 dopo avere presentato un'istanza di
conciliazione ha introdotto una petizione volta alla condanna della convenuta
al pagamento di fr. 1600.– e non una mera istanza di rigetto
dell'opposizione (sopra consid. a).
d) Visto quanto precede, a ragione il reclamante
fa valere che il primo giudice doveva previamente esaminare l'esistenza del
credito da lui vantato statuendo così sulla sua pretesa pecuniaria e solo in un
secondo tempo pronunciare il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
da CO 1 al precetto esecutivo. Ne segue che il reclamo, avendo evidenziato
un'errata applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, dev'essere accolto
con conseguente annullamento della decisione impugnata. Soccorrendo tuttavia le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC, questa Camera può statuire essa stessa nel merito.
5.
RE 1 sostiene di avere prestato il 20 agosto 2020
fr. 1600.– alla convenuta, la
quale si era poi obbligata a restituirgli questa somma entro la fine del mese
di ottobre 2020 (petizione, pag. 3). La convenuta, dal canto suo, ha avversato
la pretesa rilevando che fra lei e l'istante non vi erano stati accordi sulla restituzione
dell'importo prestato per una determinata data e che “in assenza della prova di
un obbligo di restituzione e tenendo conto dell'intercorsa relazione
sentimentale […], si deve ritenere che il denaro le sia stato consegnato a
titolo di donazione” (osservazioni, pag. 1 e 2).
a) ll mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a
trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose
fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e
quantità (art. 312 CO). Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita
entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi
della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane
dalla prima richiesta (art. 318 CO). La
restituzione di un mutuo presuppone l'adempimento di due condizioni: la consegna
del mutuo al mutuatario e l'obbligo di restituzione previsto per quest'ultimo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1; più di recente:
sentenza 4A_181/2020 del 30 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii). L'obbligo di restituzione è l'elemento distintivo che
contraddistingue il contratto di mutuo rispetto alla donazione (art. 239 CO). Incombe
al mutuante la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo (DTF 144 III 93
consid. 5.1.1).
b) Nella
fattispecie, va stabilito anzitutto se le parti
hanno stipulato un contratto di mutuo, come pretende l'attore, o di donazione,
come sostenuto dalla convenuta. Non avendo pattuito alcunché in forma scritta,
occorre accertare la loro reale volontà o perlomeno valutare se essa sia deducibile
dalle circostanze. Ora, è incontestato che fino al 2018 le parti erano sposate
e che il 20 agosto 2020 l'attore ha versato alla convenuta fr. 1600.– affinché impiegasse l'importo come “garanzia d'affitto”. Per
quel che concerne la prova dell'esistenza di un accordo in merito al rimborso
di tale somma, l'attore ha prodotto degli scambi di SMS tra lui e la
convenuta del 14 e 15 settembre 2020 (doc. B, pag. 2), una lettera della
convenuta del 25 febbraio 2021 (doc. B, pag. 1) e una lettera del 12 luglio
2021.
inviata dalla convenuta all'Ufficio esecuzione di Mendrisio (doc. doc. C,
pag. 3).
Da
tali documenti risulta che il 14 settembre 2020 l'attore ha sollecitato la
restituzione del prestito per il 25 ottobre 2020 (“Per il 25 ottobre ce la
fai?”; doc. B, pag. 2) e che la convenuta gli ha assicurato la restituzione
entro quella data (“Non
preoccuparti che il 25.10 avrai i tuoi soldi”; doc. B,
pag. 2). Solo il 25 febbraio 2021 la convenuta ha informato l'attore di non
essere in grado di restituirgli la somma in questione promettendogli tuttavia di
sdebitarsi non appena le fosse stato possibile (“mi spiace ma al momento non
sono purtroppo in grado di ridarti i soldi che mi hai gentilmente prestato, e
chiesto di restituirti. Mi spiace tanto, ma al momento non sto lavorando, e non
ho la possibilità di restituirteli subito, ma appena potrò te li ridarò, spero
di riuscire il primo possibile”; doc. B, pag. 1). Il 12 luglio successivo essa
ha poi scritto all'Ufficio esecuzione di Mendrisio sostenendo che secondo gli
accordi presi con l'ex marito la restituzione di fr. 1600.– avrebbe dovuto avvenire
soltanto quando ne avrebbe avuto le possibilità (“faccio opposizione al precetto esecutivo […] L'importo di
fr. 1600.– mi è stato prestato dal mio ex marito senza accordi sulla
restituzione dello stesso. L'accordo era semplicemente che non appena avrei
avuto la possibilità, li avrei restituiti, [...] Mi oppongo perché ho
intenzione di onorare la restituzione del prestito al più presto ma non ci sono
mai stati accordi né orali né scritti su una data entro la quale avrei dovuto
restituirli”; doc. C, pag. 3).
c) Ora,
è vero che solo la lettera del 25 febbraio 2021 riporta la firma di CO 1. Se
non che, in prima sede, l'interessata non ha negato di essere l'autrice degli
altri documenti né ha contestato che i soldi cui essa ha fatto riferimento corrispondevano
alla somma oggetto della vertenza. In tali circostanze non vi sono ragioni per
non ammettere la loro piena efficacia probatoria e ritenere che la reale
volontà della convenuta fosse quella di obbligarsi a restituire all'attore
l'importo prestatole. Pertanto, dandosi una concorde volontà delle parti
riguardo all'obbligo di restituzione, il loro accordo va qualificato
giuridicamente quale contratto di mutuo (art. 312 e segg. CO). Quanto alla data
di restituzione, il fatto che nel suo SMS del 15 settembre 2020 la convenuta
abbia scritto all'attore che gli avrebbe restituito i soldi per il 25 ottobre
2020.
è un elemento che avvalora la tesi dell'attore secondo cui la restituzione
dovesse avvenire entro il 31 ottobre 2020. Ma anche se si considerasse che le
parti non abbiano pattuito un termine per la restituzione del mutuo, in
applicazione dell'art. 318 CO il credito dell'attore risulterebbe comunque
esigibile al più tardi il 27 ottobre 2020, vale a dire sei settimane dalla
prima richiesta di restituzione avvenuta il 14 settembre 2020. Di conseguenza,
essendo la restituzione del mutuo esigibile, la pretesa dell'attore volta al
pagamento deve essere accolta. Essendo poi realizzate le condizioni
dell'esigibilità del credito al momento dell'emissione del precetto esecutivo e
dell'identità tra la pretesa posta in esecuzione e il credito, anche la sua
richiesta di rigetto dell'opposizione risulta essere fondata. In definitiva, la
decisione impugnata va riformata nel senso che l'istanza deve essere accolta.
6.
Le spese
processuali di entrambe le sedi seguono la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone proble-ma di
ripetibili o indennità di inconvenienza per entrambi i gradi di giudizio, RE 1
non essendosi avvalso del patrocinio di un legale e la stesura dei suoi
memoriali non avendo verosimilmente causato spese di rilievo
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è accolta. Di conseguenza:
1.1 CO 1 è condannata
a pagare a RE 1 fr. 1600.–.
1.2
L'opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio d'esecuzione di
Mendrisio è rigettata in via definitiva per fr. 1600.–.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di notifica tramite la polizia di
fr. 30.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta.
II. Le
spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a
carico di CO 1.
III. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.