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Decisione

16.2022.9

Contratto di leasing: onere di allegazione e onere di contestazione - perizia privata

8 marzo 2023Italiano23 min

fornita dal Garage __________ di __________. Il contratto prevedeva il pagamento di

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.9

16.2022.10

Lugano

8 marzo 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 23 marzo 2022 (inc. 16.2022.9) presentato da

RE

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 16 febbraio 2022

dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2018.65 (contratto di leasing) promossa

con petizione del 5 ottobre 2018

da

CO 1

(patrocinata

dagli avvocati PA 2 ),

e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc.

16.2022.10);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 4 marzo 2011 CO 1

e RE 1 hanno stipulato un contratto di leasing, della durata di 48 mesi, avente

per oggetto l'automobile d'occasione Volvo S60 2.0 T Summum, con 7500 km,

fornita dal Garage __________ di __________. Il contratto prevedeva il pagamento di

fr. 5656.90 (IVA inclusa) al ritiro del veicolo, di successive 47 rate

mensili di fr. 656.90 (IVA inclusa) l'una, un chilometraggio incluso di 10 000 km l'anno e un supplemento di fr. 0.37

per ogni chilometro di maggiore percorrenza. Le condizioni generali allegate al contratto

prevedevano inoltre la possibilità

per la società di leasing di disdire il contratto senza preavviso in

caso di ritardo nel pagamento di oltre tre rate con immediata restituzione del veicolo da parte dell'assuntore del leasing (clausole 14.1 e 14.4), la

redazione al momento della riconsegna di un verbale

sullo stato del veicolo e sul chilometraggio, il cui contenuto, se non

contestato entro dieci giorni, sarebbe stato considerato accettato dall'assuntore

e la designazione di un esperto in caso di contestazioni del verbale, il cui

referto sarebbe stato vincolante per le parti (clausola 16.4).

B. Verso la fine dell'anno

2013 le rate scadute del leasing non pagate si sono accumulate, ciò che ha

portato il 16 dicembre 2013 CO 1 a

disdire per mora il contratto con effetto immediato e a chiedere ad RE 1 la

restituzione del veicolo al Garage __________. La riconsegna è avvenuta la sera

del 24 dicembre 2013, quando l'autorimessa era già chiusa. Il 14 gennaio 2014,

la società di leasing, dopo avere fatto allestire da S__________ di __________ una

relazione sullo stato del veicolo e del chilometraggio, ha chiesto ad RE 1 di

pagarle complessivi fr. 17 106.50 (fr. 4899.–

per le rate del leasing scoperte, fr. 8086.45 per le spese di ripristino del

veicolo e fr. 4131.05 per il costo dei chilometri supplementari [11 165 km

x 0.37 fr./km]). Non ottenendo quanto chiesto, il 27

maggio 2014 CO 1 ha fatto notificare ad RE 1 il precetto esecutivo

n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di

Riviera per l'incasso di 1) fr. 17 106.50

e di 2) fr. 103.– indicando quale titolo di credito “1)

conteggio finale del 14.01.2014, No. contratto 04-83-311485” e “2) spese”, al

quale l'escusso ha interposto opposizione.

C. Con

istanza del 14 novembre 2014, promossa nella procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, RE 1 si è rivolta al Pretore del

Distretto di Riviera per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di complessivi

fr. 17 106.50 così come il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo.

Statuendo con decisione del 21 aprile 2017

il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, condannando il convenuto a

pagare all'istante fr. 4899.– e rigettando in via definitiva l'opposizione

interposta al citato precetto esecutivo limitatamente a questo importo. Per il

resto, l'istanza è stata da lui dichiarata irricevibile (inc. SO.2014.344).

D. Il

26 maggio 2017 CO 1 si è rivolta

al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, per un tentativo di conciliazione nei confronti di

RE 1 inteso a ottenere il pagamento di complessivi fr. 12 207.50 (fr. 8076.45 + fr. 4131.05)

oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2014, fr. 103.30 per spese esecutive e

fr. 19.– per quelle di notifica tramite

polizia, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta al citato precetto esecutivo limitatamente a tale importo oltre

interessi al 5% dal 27 maggio 2014 e spese. Il 23

luglio 2018, dopo una sospensione della procedura per trattative, il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e il Segretario assessore ha

rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.102).

E. Con petizione del 5 ottobre 2018 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti

al Pretore del Distretto di Bellinzona per

ottenere complessivi fr. 8007.–, le spese di rimessa in stato della

vettura andando ricondotte a fr. 3806.71. Nelle sue osservazioni del 9

gennaio 2019 RE 1 ha proposto di respingere la petizione instando per il beneficio

del gratuito patrocinio. Con

decisione dell'11 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha accordato al convenuto

il beneficio richiesto “ritenuto che egli parteciperà ai costi legali con il

versamento allo Stato di rate mensili di fr. 100.– ciascuna”. Alle prime arringhe

del 26 marzo 2019 le parti hanno riaffermato le loro posizioni e hanno

notificato pro­ve. L'istruttoria è terminata il 1° luglio 2020 e alle arringhe

finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 31

agosto 2020, in cui hanno confermato le

loro rispettive domande di giudizio.

F. Statuendo con decisione del 16 febbraio 2022 il Pretore

aggiunto ha parzialmente accolto la petizione nel senso che il convenuto è

stato obbligato a versare all'attrice fr. 7937.75 più interessi al 5% dal 24 maggio 2014, oltre a

fr. 103.30 e a fr. 19.– mentre l'opposizione al noto precetto

esecutivo è stata rigettata in via definitiva limitatamente a tali importi. Le

spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto

a rifondere all'attrice fr. 1600.– di ripetibili.

G. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2022 per ottenere, previa

concessione dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, la riforma

del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 29

marzo 2020 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto

sospensivo. Il memoriale non è stato notificato

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.–

sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore del convenuto il 21 febbraio 2022 (traccia dell'invio n.

__________, agli atti). Introdotto

il 23 marzo 2022 (traccia dell'invio

n. __________), ultimo

giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza

di un contratto di leasing tra le parti, le cui condizioni generali prevedevano

in particolare la stesura, al momento della riconsegna, di un verbale sullo stato del veicolo e sul

chilometraggio così come la redazione, in caso di contestazioni, di una perizia

vincolante da parte di un esperto designato

dalla società di leasing. Egli ha poi ritenuto il convenuto “malvenuto nel rimproverare all'attrice il mancato

allestimento di un verbale e la redazione di una perizia in mancanza di

contestazioni da parte sua”, poiché la

riconsegna del veicolo era avvenuta la sera del 24 dicembre 2013, fuori degli

orari di apertura del garage onde l'impossibilità per quest'ultimo di redigere

il rapporto. A suo parere, pertanto, “per analogia ci si ritrova in una

situazione di ‛contestazione del verbale' ragione per cui il convenuto

“non può confutare la validità formale della perizia fatta eseguire dall'attrice”,

così come “la responsabilità per i danni accertati”. Per il primo giudice, il

convenuto “sottraendo la riconsegna della vettura al necessario contradittorio

con conseguente allestimento del verbale, si è assunto la responsabilità per il

rischio di danni eventualmente presenti sulla vettura al momento della sua

effettiva presa in consegna da parte del Garage __________”. Egli ha considerato inoltre che l'istruttoria non

aveva permesso di accertare “né che le modalità di riconsegna fuori

orario e senza allestimento di un verbale erano state autorizzate da qualcuno

in rappresentanza dell'attrice, né che indipendentemente da ciò, la vettura era

completamente in ordine al momento della riconsegna”. Il Pretore aggiunto,

constatato infine che il convenuto non aveva contestato i danni alla vettura e

il chilometraggio indicati dal perito, ha accolto la petizione per complessivi fr. 7937.75 (fr. 3806.70 + fr. 4131.05),

più interessi al 5% dal 27 maggio 2014, fr. 103.30 di spese esecutive e fr.

19.– per le spese di intimazione del precetto esecutivo tramite la polizia.

Limitatamente a questo importo, egli ha così rigettato

in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo

n. __________42 dell'Ufficio d'esecuzione di Biasca.

4.

Il

reclamante ribadisce che contrariamente a quanto indicato nelle condizioni

generali del contratto, il referto del 13 gennaio 2014, su cui CO 1

fonda la sua pretesa, non è stato preceduto da un verbale di riconsegna del veicolo di modo che esso “non

è altro che una semplice perizia di

parte, priva di valore probatorio”. Relativamente alla responsabilità del

mancato allestimento del verbale di riconsegna, RE 1 fa valere che la restituzione

del veicolo fuori orario di apertura era stata concordata espressamente con la

controparte e con il garage medesimo così come risulta dalla testimonianza di suo

figlio S__________, non considerata dal Pretore aggiunto. A suo avviso,

inoltre, l'attrice avrebbe in ogni caso potuto convocarlo per procedere alla stesura

del verbale, così da garantire una verifica del veicolo in contradditorio. Per

il convenuto, dunque, la responsabilità della mancata stesura del verbale di

riconsegna è dell'attrice, la quale ha poi trasportato altrove il veicolo, impedendogli

di confutare la validità del referto fatto allestire dalla società di leasing. Egli

conferma infine di avere riconsegnato il veicolo in perfetto stato e di non

avere percorso più chilometri rispetto a quelli previsti contrattualmente, così

come dimostrato dall'istruttoria.

a) Le condizioni generali del contratto prevedono

quanto segue (doc. B):

14.1

Nel caso di un'immediata risoluzione senza preavviso del contratto

conformemente alle precedenti disposizioni di cui all'art. 14, il contraente

del leasing deve restituire immediatamente il veicolo alla società di leasing o

al fornitore; si applicano le disposizioni dell'art. 16 …

16.4

All'atto della restituzione del veicolo, la società di

leasing o il fornitore redige un verbale scritto sullo stato del veicolo e il

chilometraggio al momento della riconsegna. Se entro dieci giorni dalla

redazione del verbale il contraente del leasing non presenta obiezione scritta

alla società di leasing, egli accetta

quanto contenuto nel verbale. In caso di ricorso contro gli accertamenti del verbale, viene nominato un esperto indicato dalla

società di leasing, quale per esempio un ufficio di controllo ACS/TCS/ASEAI,

il cui verbale di collaudo viene dichiarato vincolante sia per la società di

leasing che per il contraente del leasing per le necessarie riparazioni, i

danni alla carrozzeria e alla vernice che non sono imputabili alla normale

usura o che sono necessari per ripristinare la sicurezza del veicolo. Ciò

comprende i costi di eventuali interventi di assistenza oltre che una quota di

partecipazione proporzionale, legata al chilometraggio, del contraente del

leasing ai costi degli interventi di assistenza successivi, che si rendono

necessari in conformità agli intervalli di assistenza prescritti dal

produttore. Parimenti il contraente del leasing risponde in caso di un

eventuale deprezzamento del veicolo oggetto del leasing.

b) Relativamente alle modalità di riconsegna del veicolo,

nella disdetta del 16 dicembre 2013 è indicato che il contraente del leasing

avrebbe dovuto depositare immediatamente il veicolo presso il Garage __________

a __________ (doc. C 2° foglio). In realtà è incontestato che la riconsegna sia

avvenuta il 24 dicembre dopo la chiusura del garage (deposizioni di M__________ G__________ del 4 giugno 2019,

verbali pag. 5, di S__________ C__________ del 12 dicembre 2019, verbali

pag. 9 e di M__________ S__________ del 10 marzo 2020, verbali pag. 13). Se

tale modalità di riconsegna fosse o meno stata concordata tra l'assuntore del

leasing e il fornitore dell'auto può rimanere irrisolto, giacché determinante risulta

essere la conseguenza della mancanza di un verbale di riconsegna. Al proposito,

se è vero che non è stato possibile redigere il verbale al momento della

riconsegna del veicolo avvenuta fuori orario, è altrettanto vero che il giorno

dopo, o il primo giorno feriale, il garage avrebbe potuto constatare lo stato

del veicolo, anche senza contradditorio, e trasmettere le risultanze al cliente,

non fosse altro per comunicare tempestivamente l'esistenza di eventuali danni.

Per contro, come risulta dalle deposizioni di D__________ N__________ e M__________

S__________, il giorno dopo la riconsegna l'automobile è stata trasportata

altrove. Ad ogni modo, posto che con ogni evidenza la società di leasing e il

fornitore mai avrebbero accettato un mezzo danneggiato, non è dato di vedere

quale interesse avrebbe avuto l'assuntore del leasing a riconsegnare il veicolo

fuori orario per sottrarsi alla verifica dello stato.

Sia

come sia, per finire il reclamante non mette in discussione la motivazione del

Pretore aggiunto per il quale in mancanza di un verbale di riconsegna ci si

ritrova “per analogia in una situazione di contestazione del verbale”. Il che

non risulta arbitrario ove appena si pensi che alla luce dei danni fatti valere

dalla società di leasing e della posizione espressa dell'assuntore, una perizia

sullo stato del veicolo si sarebbe in tutti i casi resa necessaria. Sulla

valenza di tale referto si ritornerà in appresso.

5.

Il

reclamante ribadisce che il referto della S__________ di __________ prodotto

dall'attrice a sostegno della propria pretesa costituisce una perizia di parte,

sprovvista di qualsiasi valenza probatoria. In realtà occorre distinguere. Che

una perizia privata non costituisca un mezzo di prova nel senso dell'art. 168

cpv. 1 CPC ma vada assimilata a un'allegazione di parte è indubbio (DTF 141 III

433; più di recente: sentenza 5A_926/2021 del 19 maggio 2022 consid. 4.1.2.3). Così,

se è debitamente contestata, essa deve essere provata. Per contro ove la

controparte non la contesti puntualmente essa può essere presa in considerazione

(DTF 141 III 436 consid. 6.2; II CCA, sentenza inc. 12.2019.32 del 12 giugno

2020.

consid. 10).

a) Ora, quando, come nella fattispecie, è

applicabile la massima dispositiva incombe alle parti, e non al giudice,

raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti su cui

fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i relativi mezzi di

prova (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv. 1 CPC) e contestare i fatti

allegati dalla controparte (onere di contestazione). Giusta l'art. 150 cpv. 1

CPC il giudice deve unicamente amministrare prove sui fatti pertinenti e

contestati (DTF 144 III 519 consid. 5.1).

In

virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2

CPC i fatti devono essere di principio allegati nella petizione,

rispettivamente nella risposta per i fatti che vanno allegati dal convenuto.

Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica se viene ordinato

un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel

verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta

l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1). I fatti pertinenti

allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le

allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare

chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il

giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e nella

risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati

dalle parti per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di

applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Le

esigenze poste al contenuto delle allegazioni e alla loro precisione dipendono,

da un lato, dal diritto materiale e cioè dai fatti costitutivi della norma

invocata e, dall'altro, da come si è determinata la controparte. In un primo

stadio la parte attrice deve enunciare i fatti che giustificano la sua pretesa

in modo sufficientemente preciso da permettere alla parte convenuta di indicare

quali di essi contesta e perfino già presentare le sue controprove; in un

secondo tempo, se la controparte ha contestato dei fatti, la parte attrice è

costretta a esporre in modo più dettagliato il contenuto dell'allegazione di

ogni fatto contestato, in modo tale da consentire al giudice di assumere le

prove necessarie a chiarire la fattispecie e di applicare la regola di diritto

materiale al caso concreto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Diversi elementi

di fatto distinti, come differenti posizioni di un danno, devono essere

presentati in modo separato per permettere alla parte convenuta di determinarsi

chiaramente. L'attore può anche limitarsi ad indicare nella petizione il

montante totale di una fattura che ha prodotto e rinviare per i dettagli a

questa. In tal caso occorre esaminare se la parte convenuta e il tribunale

ottengono così tutte le informazioni che necessitano, ragione per cui

riprendere in dettaglio la fattura nell'allegato non avrebbe senso, o se invece

il rinvio è insufficiente, perché le informazioni che risultano dal documento

non sono chiare e complete o perché queste vi devono essere ricercate. Non

basta in effetti che il documento prodotto le contenga sotto una forma o

un'altra. Il loro accesso dev'essere agevole e non deve sussistere alcun

margine di interpretazione. Il rinvio contenuto nella memoria deve designare

specificatamente il documento e permettere di capire chiaramente quale sua

parte va considerata allegata. Un accesso agevole è unicamente garantito se il

documento è esplicito (“selbsterklärend”) e contiene le informazioni

necessarie. Se ciò non si verifica, il rinvio può solo essere considerato

sufficiente se il documento viene concretizzato e commentato nell'allegato

medesimo in modo tale che le informazioni diventano comprensibili senza

difficoltà e senza dovere essere interpretate o ricercate (DTF 144 III 519

consid. 5.2.1.2, con rinvii; più di recente: sentenza 4A_161/2021 del 27

settembre 2022 consid. 3.1).

L'onere

di allegazione e quello di contestazione sono fra loro speculari, ovvero che il

grado di precisione e approfondimento delle allegazioni dell'attore influisce

sulle esigenze più o meno elevate della relativa contestazione, e viceversa (sentenza

del Tribunale federale 4A_36/2021 del 1° novembre 2021, consid. 5.1.2). La

contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere

alla controparte di capire quali siano le allegazioni contestate e

conseguentemente i fatti da provare. Più le allegazioni dei fatti sono

dettagliate, più la parte deve specificare concretamente quali sono i singoli

fatti che contesta (DTF 141 III 433 consid. 2.6). Contestazioni in blocco non

bastano (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). Ciò che è

richiesto è una chiara dichiarazione che metta in discussione la veridicità di

un'affermazione di parte avversa specifica e concreta (DTF 141 III 433 consid.

2.6). Una contestazione sufficiente consente alla parte su cui grava l'onere di

allegazione di individuare quali affermazioni devono essere ulteriormente

sostanziate e quali essa deve dimostrare. Per contro, la parte non gravata dall'onere

della prova non è generalmente obbligata a spiegare perché un'affermazione

contestata è errata. L'obbligo di motivare la contestazione non significa

quindi che le posizioni sulle quali la parte esentata dal fornire prove non ha

potuto sollevare alcuna obiezione concreta debbano essere considerate

accettate, poiché questo equivarrebbe a un'inversione dell'onere dell'asserzione

e della prova (II CCA, sentenza inc. 12.2021.181 del 31 agosto 2022, consid.

11.1

con rinvii).

b) In

concreto, con la petizione l'attrice ha rivendicato l'importo di fr. 8007.–

rinviando per l'essenziale alla “perizia” della S__________ di __________

(doc. I). Tale documento riporta con dovizia di particolari lo stato del

veicolo, i danni e il chilometraggio, oltre a una serie di fotografie. Ancorché

redatto in tedesco, esso contiene le

necessarie informazioni che permettono di capire chiaramente quali fossero i

danni fatti valere dall'attrice e da lei rivendicati. Il rinvio si rivelava

pertanto esplicito e non lasciava spazio a interpretazioni. In circostanze

siffatte è indubbio che l'attrice avesse correttamente fatto fronte al suo

onere di allegazione.

c) Visto

quanto precede, la contestazione del convenuto del referto doveva essere

sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attrice di capire quali

fossero le allegazioni contestate e

conseguentemente i fatti da provare. Se non che, l'interessato si è

sostanzialmente limitato a rilevare il mancato rispetto delle formalità di confezione

della perizia previste contrattualmente e di conseguenza della sua vincolabilità.

Sui danni riportati egli non ha mosso alcuna contestazione, rilevando unicamente

che “la vettura era stata da poco tinteggiata da parte di una carrozzeria” e

che il veicolo era stato “soggetto ad alcuni lavori di riparazione”. Si tratta tuttavia

di contestazioni globali e generiche che non permettono di capire quali danni fatti

valere dall'attrice non sarebbero effettivamente tali. Il solo fatto che

durante un certo lasso di tempo il veicolo sarebbe potuto essere utilizzato da

altri è, per altro, un'affermazione per nulla circostanziata. Ne segue che, in mancanza

di contestazioni sufficientemente concrete e precise nella risposta, i danni

fatti valere e il loro ammontare dovevano reputarsi come non controversi e dunque

non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC).

d) Ad ogni modo, nemmeno l'istruttoria ha permesso di

confutare le allegazioni dell'attrice. Da un canto S__________ C__________,

le cui dichiarazioni vanno valutate con prudenza e circospezione in quanto

figlio del convenuto, ha affermato che “l'auto era in ordine” come

confermatogli pochi giorni prima della consegna da D__________ N__________,

dipendente del Garage __________, e che non fosse possibile malgrado l'oscurità

al momento della riconsegna, “che io non mi sia accorto di eventuali danni”

(deposizione del 12 dicembre 2019, verbali pag. 9 e e10). M__________ G__________,

che ha accompagnato S__________ C__________ alla riconsegna del veicolo, dal

canto suo ha riferito che “la macchina era messa bene e relativamente nuova;

non ricordo danni o difetti. Per quanto ho visto io era ben tenuta”. Visionate

le fotografie allegate dall'attrice, egli ha poi dichiarato di non ricordare la

presenza dei danni evidenziati, “potevano esserci o potevano anche non esserci

al momento della riconsegna, non lo ricordo” e ciò nemmeno nei giorni precedenti

“alla luce del sole” (deposizione del 4 giugno 2019, verbali pag. 5 e 6). Se

non che, per tacere del fatto che D__________ N__________, pure sentito quale

testimone, non ha confermato quanto dichiarato da S__________ C__________, tali

dichiarazioni, vaghe e generiche, non permettono nemmeno a livello di verosimiglianza

di ritenere che al momento della riconsegna la vettura fosse in perfetto stato,

ovvero senza alcun danno. La valutazione delle prove da parte del Pretore

aggiunto non può dirsi così manifestamente insostenibile o in palese contrasto con gli atti di

modo che i fatti da lui accertati non possono definirsi manifestamente errati.

e) Analoga

conclusione vale per quanto concerne il chilometraggio indicato nel noto

referto. Certo RE 1, ha dichiarato che “sicuramente non avevo percorso km in più

rispetto a quelli contrattualmente previsti […] in quel periodo ero già infortunato

[…] quindi io guidavo veramente poco l'auto” (interrogatorio del 1° luglio

2020, verbali pag. 16). Resta il fatto che questa dichiarazione, oltre a essere

generica, non basta a insinuare dubbi, men che meno considerevoli, sulla

precisa indicazione fornita dal tachimetro del veicolo riconsegnato. Posto che

il convenuto nemmeno aveva puntualmente contestato l'indicazione contenuta nel

noto referto del 13 gennaio 2018, gli accertamenti del Pretore aggiunto non

possono ritenersi arbitrari. In circostanze siffatte la conclusione del primo

giudice resiste dunque alla critica. Senza dimenticare che il reclamante non ha

speso nemmeno una parola per contrastare l'argomentazione aggiuntiva del primo giudice secondo cui

il fatto il convenuto abbia versato due rate di fr. 413.10 come previsto in un

accordo tra le parti, quantunque non firmato, nel quale l'assuntore del leasing

ammetteva di dovere alla società di leasing complessivi fr. 4131.05 per i chilometri

percorsi in eccesso pagabili in 10 rate mensili, costituiva un indizio supplementare

sul buon fondamento della pretesa dell'attrice. Ne segue, in definitiva, che il reclamo vede

la sua sorte segnata.

6.

Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma date le condizioni

economiche verosimilmente difficili in cui il reclamante si trova, si

giustifica di moderare sensibilmente la tassa di giustizia. Non si pone invece

problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata chiamata a presentare

osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da RE 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto.

Seppure il richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, il reclamo,

largamente appellatorio, appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo

(nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato per

osservazioni alla controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico di RE 1.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

– avvocati

e , .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,

entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.