16.2023.10
Rapporti di vicinato (diritto di riposizione): provvedimenti cautelari
4 gennaio 2024Italiano9 min
constatato il parziale crollo del fabbricato agricolo delle vicine, hanno sollecitato
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.10
Lugano
4 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 10 febbraio 2023 presentato da
RE 1 e RE 2
(patrocinate
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 26 gennaio 2023 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3
nella causa CA.2018.468 (rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari) promossa
con istanza del 5 dicembre 2018 nei confronti di
CO 1 e CO 2
(patrocinati
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1 e la figlia RE
2 sono comproprietarie, un mezzo ciascuna, della particella n. __________ RFD
di __________ sulla quale sorge, tra
l'altro, una stalla in disuso situata a confine con la particella n. __________
appartenente, per metà ciascuno, a CO 1 ed CO 2. Nei primi mesi del 2018 i
coniugi F____ e la Divisione edilizia privata della Città di __________,
constatato il parziale crollo del fabbricato agricolo delle vicine, hanno sollecitato
queste ultime a mettere in sicurezza la struttura. Così incaricato da RE 1 e RE
2 in un rapporto del 15 novembre 2018 l'ing. __________ M__________ ha indicato
gli interventi necessari per securizzare la situazione, ciò che è poi stato autorizzato dall'autorità comunale. Per l'esecuzione dei lavori, RE 1 e RE 2
hanno installato delle impalcature lungo tutto il perimetro dell'immobile, salvo
il lato a confine con la particella n. __________, i coniugi CO 1 avendo negato il
consenso alla posa.
B. Il 5 dicembre 2018 RE 1 e RE 2 hanno adito
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché obbligasse – già in
via supercautelare e cautelare – CO 1 ed CO 1 a accordare loro un diritto
di riposizione su una striscia di terreno larga 60 cm e lunga 8 m a confine
con la loro proprietà al fine
di posare un ponteggio attorno al loro
immobile per circa cinque settimane. Esse hanno offerto altresì un'indennità di fr. 60.– mensili. All'udienza
del 6 dicembre 2018, indetta per la discussione cautelare (inc. CA.2018.469
e inc. CA.2018.468), i convenuti hanno avversato le richieste cautelari, postulando,
in caso di accoglimento, una garanzia di
almeno fr. 30 000.–. Le parti si sono poi accordate
sull'esecuzione di un sopralluogo alla presenza di specialisti da loro
incaricati al fine di verificare la necessità del risanamento nelle modalità prospettate
dalle istanti.
La procedura cautelare è poi rimasta sospesa fino
all'11 gennaio 2019, quando i convenuti hanno comunicato al Pretore di avere presentato
un ricorso al Consiglio di Stato contro la licenza edilizia rilasciata alle vicine
per eseguire i lavori di riparazione. Nelle loro osservazioni del 15 gennaio
2019 le istanti hanno confermato di avere potuto eseguire i lavori al tetto senza
la posa di un ponteggio sul fondo dei convenuti ma di necessitare di
un'impalcatura sul fondo contiguo, per una durata di cinque giorni lavorativi,
per risanare la facciata. La procedura è rimasta una volta di più sospesa fino al
22 marzo 2022 quando il Pretore ha interpellato le parti sul proseguo della
lite. L'8 aprile 2022 le istanti hanno ribadito la richiesta cautelare mentre
i convenuti hanno nuovamente chiesto, il 20 aprile 2022, di respingere
l'istanza o, quanto meno di sospendere la procedura cautelare in attesa della
decisione del Tribunale amministrativo sul ricorso interposto dalle istanti.
C. Statuendo con decisione
del 26 gennaio 2023 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le spese
processuali di fr. 500.– sono state poste in solido a carico delle istanti, tenute
a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per
ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE
2 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2023 in cui chiedono
di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per un
nuovo giudizio. Nelle loro osservazione dell'8 marzo 2023 CO 1 ed CO 2 chiedono di dichiarare il reclamo irricevibile.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari, trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili con reclamo entro
10.
giorni dalla notificazione, sempre che si tratti di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art.
321.
cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha indicato il valore
litigioso in “inferiore a fr. 10 000.–”,
stima che non le parti non discutono e che non appare inverosimile, donde la
competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Introdotto entro il
termine d'impugnazione, il reclamo in esame è quindi ricevibile.
2.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunti i criteri che
disciplinano il diritto di riposizione previsto dall'art. 119 LAC e i
presupposti dei provvedimenti cautelari secondo l'art. 261 cpv. 1 CPC, ha accertato
che in
corso di procedura le istanti hanno potuto riparare il tetto senza la necessità
di posare un ponteggio sul fondo dei
convenuti. A suo parere, pertanto, il diritto di riposizione richiesto dalle
istanti permetterebbe loro soltanto di eseguire il risanamento dell'intonaco
della parete occidentale dell'immobile, intervento per il quale tuttavia non
sussiste né l'urgenza né il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile in attesa dell'esito della causa di merito
tanto più che esse non dispongono di una valida licenza edilizia. Inoltre, egli ha soggiunto, le istanti medesime hanno
ammesso che non vi fosse “più alcuna urgenza dal punto di vista della statica
dell'edificio e che il diritto di riposizione sarà da esercitarsi al momento in
cui si vorranno e potranno ultimare le sistemazioni delle facciate”. Per il
primo giudice, infine, l'assenza del requisito dell'urgenza è palese vista
“la passività tenuta nella procedura dalle istanti nel periodo gennaio
2019/aprile 2022, in cui sono rimaste silenti” salvo poi sollecitare l'emanazione
del provvedimento cautelare soltanto dopo essere state interpellate in merito
all'interesse attuale e pratico della procedura. Donde, in definitiva, la reiezione
dell'istanza cautelare.
3.
Le
reclamanti sostengono che la decisione impugnata è “macroscopicamente sbagliata
…costituisce un diniego di giustizia” e va annullata con rinvio degli atti al
Pretore per un nuovo giudizio. Esse rimproverano al primo giudice di avere
respinto “un'istanza di diritto di riposizione palesemente giustificata sul
piano dei fatti” avendo stabilito che “non sarebbe dato il requisito
dell'urgenza e che quindi la domanda di provvedimenti cautelari e
supercautelari sarebbe superata dato che vi sarebbe stato il tempo di
introdurre una causa di merito, senza accorgersi che l'istanza […] già contiene
anche il petitum di merito e che quindi andava esaminata (e
inevitabilmente accolta) nel merito”.
a) Una
tale domanda non è di facile comprensione ove appena si pensi che non è dato di
capire in che cosa consista il diniego di giustizia né perché il decreto
impugnato andrebbe annullato con rinvio degli atti per una nuova decisione. Ad
ogni modo, è pacifico che il Pretore, quantunque abbia denominato la decisione
quale “sentenza”, abbia statuito in via cautelare, così come avevano chiesto RE
1.
e RE 2 nella loro istanza del 5 dicembre
2018.
(domanda n. 2). E con un reclamo possono essere censurati l'applicazione
errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). In concreto, sui motivi che hanno
indotto il Pretore a respingere la richiesta cautelare, sostanzialmente per
l'assenza del presupposto dell'urgenza, le reclamanti non si confrontano
minimamente. Sotto questo profilo il reclamo si rivela irricevibile.
b) Non si disconosce che l'istanza del 5 dicembre
2018.
contiene altresì una richiesta di merito (domanda n. 3). Nel caso
in esame, tuttavia, come si è visto il Pretore ha manifestamente statuito solo in via cautelare. Non ricorrono
dunque gli estremi per un diniego di giustizia, il quale si ravvisa ove
un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è
stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192
consid. 3.1). Il tutto senza dimenticare che la procedura decisionale è
preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di
conciliazione (art. 197 CPC) e che l'azione promossa dalle istanti non rientra
nelle eccezioni dell'art. 198 CPC. È vero che una parte può chiedere
provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa, ma è altrettanto
vero che una richiesta di provvedimenti cautelari prima della pendenza della
causa non deve tradursi in una scelta di comodo contando sul fatto che in caso
di accoglimento dell'istanza il giudice fisserà un termine entro cui promuovere l'azione di merito (art. 263 CPC), ciò
che permetterà di evitare il tentativo di conciliazione (art. 198 lett. h CPC;
RtiD II 2023 pag. 707 n. 33c). Ad ogni modo, per tacere del fatto che in
concreto, l'istanza cautelare è stata respinta, il Pretore non si è ancora
determinato sul destino dell'azione di merito. Una contestazione al riguardo si
rivela pertanto prematura. In definitiva, il reclamo si rivela manifestamente inammissibile
e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
4.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). Le reclamanti rifonderanno alle
controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal di
loro legale per esprimersi nel memoriale di replica (una decina di righe).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste in solido a carico delle reclamanti, le quali rifonderanno alla
controparte, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.