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Decisione

16.2023.10

Rapporti di vicinato (diritto di riposizione): provvedimenti cautelari

4 gennaio 2024Italiano9 min

constatato il parziale crollo del fabbricato agricolo delle vicine, hanno sollecitato

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.10

Lugano

4 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 10 febbraio 2023 presentato da

RE 1 e RE 2

(patrocinate

dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 26 gennaio 2023 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3

nella causa CA.2018.468 (rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari) promossa

con istanza del 5 dicembre 2018 nei confronti di

CO 1 e CO 2

(patrocinati

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1 e la figlia RE

2 sono comproprietarie, un mezzo ciascuna, della particella n. __________ RFD

di __________ sulla quale sorge, tra

l'altro, una stalla in disuso situata a confine con la particella n. __________

appartenente, per metà ciascuno, a CO 1 ed CO 2. Nei primi mesi del 2018 i

coniugi F____ e la Divisione edilizia privata della Città di __________,

constatato il parziale crollo del fabbricato agricolo delle vicine, hanno sollecitato

queste ultime a mettere in sicurezza la struttura. Così incaricato da RE 1 e RE

2 in un rapporto del 15 novembre 2018 l'ing. __________ M__________ ha indicato

gli interventi necessari per securizzare la situazione, ciò che è poi stato autorizzato dall'autorità comunale. Per l'esecuzione dei lavori, RE 1 e RE 2

hanno installato delle impalcature lungo tutto il perimetro dell'immobile, salvo

il lato a confine con la particella n. __________, i coniugi CO 1 avendo negato il

consenso alla posa.

B. Il 5 dicembre 2018 RE 1 e RE 2 hanno adito

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché obbligasse – già in

via supercautelare e cautelare – CO 1 ed CO 1 a accordare loro un diritto

di riposizione su una striscia di terreno larga 60 cm e lunga 8 m a confine

con la loro proprietà al fine

di posare un ponteggio attorno al loro

immobile per circa cinque settimane. Esse hanno offerto altresì un'indennità di fr. 60.– mensili. All'udienza

del 6 dicembre 2018, indetta per la discussione cautelare (inc. CA.2018.469

e inc. CA.2018.468), i convenuti hanno avversato le richieste cautelari, postulando,

in caso di accoglimento, una garanzia di

almeno fr. 30 000.–. Le parti si sono poi accordate

sull'esecuzione di un sopralluogo alla presenza di specialisti da loro

incaricati al fine di verificare la necessità del risanamento nelle modalità prospettate

dalle istanti.

La procedura cautelare è poi rimasta sospesa fino

all'11 gennaio 2019, quando i convenuti hanno comunicato al Pretore di avere presentato

un ricorso al Consiglio di Stato contro la licenza edilizia rilasciata alle vicine

per eseguire i lavori di riparazione. Nelle loro osservazioni del 15 gennaio

2019 le istanti hanno confermato di avere potuto eseguire i lavori al tetto senza

la posa di un ponteggio sul fondo dei convenuti ma di necessitare di

un'impalcatura sul fondo contiguo, per una durata di cinque giorni lavorativi,

per risanare la facciata. La procedura è rimasta una volta di più sospesa fino al

22 marzo 2022 quando il Pretore ha interpellato le parti sul proseguo della

lite. L'8 aprile 2022 le istanti hanno ribadito la richiesta cautelare mentre

i convenuti hanno nuovamente chiesto, il 20 aprile 2022, di respingere

l'istanza o, quanto meno di sospendere la procedura cautelare in attesa della

decisione del Tribunale amministrativo sul ricorso interposto dalle istanti.

C. Statuendo con decisione

del 26 gennaio 2023 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le spese

processuali di fr. 500.– sono state poste in solido a carico delle istanti, tenute

a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per

ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE

2 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2023 in cui chiedono

di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per un

nuovo giudizio. Nelle loro osservazione dell'8 marzo 2023 CO 1 ed CO 2 chiedono di dichiarare il reclamo irricevibile.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari, trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili con reclamo entro

10.

giorni dalla notificazione, sempre che si tratti di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art.

321.

cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha indicato il valore

litigioso in “inferiore a fr. 10 000.–”,

stima che non le parti non discutono e che non appare inverosimile, donde la

competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Introdotto entro il

termine d'impugnazione, il reclamo in esame è quindi ricevibile.

2.

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunti i criteri che

disciplinano il diritto di riposizione previsto dall'art. 119 LAC e i

presupposti dei provvedimenti cautelari secondo l'art. 261 cpv. 1 CPC, ha accertato

che in

corso di procedura le istanti hanno potuto riparare il tetto senza la necessità

di posare un ponteggio sul fondo dei

convenuti. A suo parere, pertanto, il diritto di riposizione richiesto dalle

istanti permetterebbe loro soltanto di eseguire il risanamento dell'intonaco

della parete occidentale dell'immobile, intervento per il quale tuttavia non

sussiste né l'urgenza né il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile in attesa dell'esito della causa di merito

tanto più che esse non dispongono di una valida licenza edilizia. Inoltre, egli ha soggiunto, le istanti medesime hanno

ammesso che non vi fosse “più alcuna urgenza dal punto di vista della statica

dell'edificio e che il diritto di riposizione sarà da esercitarsi al momento in

cui si vorranno e potranno ultimare le sistemazioni delle facciate”. Per il

primo giudice, infine, l'assenza del requisito dell'urgenza è palese vista

“la passività tenuta nella procedura dalle istanti nel periodo gennaio

2019/aprile 2022, in cui sono rimaste silenti” salvo poi sollecitare l'emanazione

del provvedimento cautelare soltanto dopo essere state interpellate in merito

all'interesse attuale e pratico della procedura. Donde, in definitiva, la reiezione

dell'istanza cautelare.

3.

Le

reclamanti sostengono che la decisione impugnata è “macroscopicamente sbagliata

…costituisce un diniego di giustizia” e va annullata con rinvio degli atti al

Pretore per un nuovo giudizio. Esse rimproverano al primo giudice di avere

respinto “un'istanza di diritto di riposizione palesemente giustificata sul

piano dei fatti” avendo stabilito che “non sarebbe dato il requisito

dell'urgenza e che quindi la domanda di provvedimenti cautelari e

supercautelari sarebbe superata dato che vi sarebbe stato il tempo di

introdurre una causa di merito, senza accorgersi che l'istanza […] già contiene

anche il petitum di merito e che quindi andava esaminata (e

inevitabilmente accolta) nel merito”.

a) Una

tale domanda non è di facile comprensione ove appena si pensi che non è dato di

capire in che cosa consista il diniego di giustizia né perché il decreto

impugnato andrebbe annullato con rinvio degli atti per una nuova decisione. Ad

ogni modo, è pacifico che il Pretore, quantunque abbia denominato la decisione

quale “sentenza”, abbia statuito in via cautelare, così come avevano chiesto RE

1.

e RE 2 nella loro istanza del 5 dicembre

2018.

(domanda n. 2). E con un reclamo possono essere censurati l'applicazione

errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). In concreto, sui motivi che hanno

indotto il Pretore a respingere la richiesta cautelare, sostanzialmente per

l'assenza del presupposto dell'urgenza, le reclamanti non si confrontano

minimamente. Sotto questo profilo il reclamo si rivela irricevibile.

b) Non si disconosce che l'istanza del 5 dicembre

2018.

contiene altresì una richiesta di merito (domanda n. 3). Nel caso

in esame, tuttavia, come si è visto il Pretore ha manifestamente statuito solo in via cautelare. Non ricorrono

dunque gli estremi per un diniego di giustizia, il quale si ravvisa ove

un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è

stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192

consid. 3.1). Il tutto senza dimenticare che la procedura decisionale è

preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di

conciliazione (art. 197 CPC) e che l'azione promossa dalle istanti non rientra

nelle eccezioni dell'art. 198 CPC. È vero che una parte può chiedere

provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa, ma è altrettanto

vero che una richiesta di provvedimenti cautelari prima della pendenza della

causa non deve tradursi in una scelta di comodo contando sul fatto che in caso

di accoglimento dell'istanza il giudice fisserà un termine entro cui promuovere l'azione di merito (art. 263 CPC), ciò

che permetterà di evitare il tentativo di conciliazione (art. 198 lett. h CPC;

RtiD II 2023 pag. 707 n. 33c). Ad ogni modo, per tacere del fatto che in

concreto, l'istanza cautelare è stata respinta, il Pretore non si è ancora

determinato sul destino dell'azione di merito. Una contestazione al riguardo si

rivela pertanto prematura. In definitiva, il reclamo si rivela manifestamente inammissibile

e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b

cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

4.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Le reclamanti rifonderanno alle

controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal di

loro legale per esprimersi nel memoriale di replica (una decina di righe).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste in solido a carico delle reclamanti, le quali rifonderanno alla

controparte, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.