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Decisione

16.2023.11

Fornitura di vetri difettosi, tempestiva notifica dei difetti, ricusa e risarcimento danni

2 maggio 2023Italiano15 min

discussioni, le parti si sono accordate per la sostituzione di tutti i 51 vetri,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.11

Lugano

2 maggio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire sul reclamo 23 dicembre 2022 presentato dalla

RE 1 ()

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 12 dicembre 2022 dal Pretore aggiunto del Distretto

di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2020.30

(appalto) da lei promossa con petizione 21 gennaio 2020 nei confronti della

CO

1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 28 settembre 2018

la RE 1 ha fornito alla CO 1 una partita di vetri (fattura n. 1628/18), in

parte destinati a un cantiere situato a __________ (69 vetri, al prezzo di €

7488.60) e in parte per un cantiere a __________ (51 vetri, al prezzo di €

7455.60). Questi ultimi vetri sono stati montati sui parapetti nell'ottobre

2018, ma sono risultati difettosi e non hanno superato il collaudo. La CO 1 ha

conseguentemente chiesto alla fornitrice di apportare dei correttivi, che

tuttavia non sono stati risolutivi. Avendo anche il secondo collaudo costatato

la permanenza di difetti ai vetri, la CO 1 li ha quindi ricusati. Dopo

discussioni, le parti si sono accordate per la sostituzione di tutti i 51 vetri,

ma la CO 1, che non si è ritenuta soddisfatta neppure della nuova fornitura (in

quanto ancora difettosa e inutilizzabile), l'ha rifiutata e ha annunciato alla

controparte che si sarebbe rivolta a un'altra ditta come pure che avrebbe

mantenuto in sospeso la fattura n. 1628/18 a parziale copertura dei danni da

lei subiti.

B. Il 19 giugno 2019 la RE

1 si è rivolta al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per

un tentativo di conciliazione nei confronti della

RE 1 inteso a ottenere il pagamento di € 7488.60 oltre interessi del 5%

dal 28 settembre 2018 corrispondente al prezzo della fornitura dei vetri per il

cantiere di __________, mai oggetto di contestazioni. Accertata

l'impossibilità di conciliare le parti, il 21 ottobre 2019 il Segretario

assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione

ad agire ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.–, riservata una diversa ripartizione con il

giudizio di merito (inc. CM.2019.445).

C. Con petizione 21 gennaio 2020 la RE 1 ha convenuto la CO

1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere quanto

postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 13 marzo 2020 la

convenuta ha proposto di respingere la petizione, non contestando il credito

della controparte ma ponendolo in compensazione con un proprio credito di fr.

16 862.86 a titolo di risarcimento dei

danni subiti a causa della difettosità della fornitura di vetri destinata al cantiere

di __________ e facendo valere in via riconvenzionale il residuo, pari a fr.

8353.10 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2018.

D. Con replica e

risposta riconvenzionale 5 maggio 2020 la RE 1 si è riconfermata nella propria

domanda e si è opposta all'azione riconvenzionale, contestando l'esistenza dei

difetti, la sua responsabilità e il nesso causale fra questa e i presunti

danni, sollevando inoltre la tardività e genericità della loro notifica (che

avrebbe comportato l'accettazione della merce da parte della CO 1). Con duplica

e replica riconvenzionale 8 giugno 2020 la CO 1 si è riconfermata nelle proprie

tesi, avversando quelle dell'attrice. Lo stesso ha fatto la RE 1 con duplica

riconvenzionale 9 luglio 2020. Alle prime arringhe del 23 settembre 2020 le

parti hanno riaffermato le loro posizioni e hanno notificato prove.

E. Nel corso dell'istruttoria,

con ordinanza del 15 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha deciso di limitare la

procedura all'esame dei presupposti a fondamento della pretesa di risarcimento

della CO 1, in particolare al fine di valutare se la perizia richiesta da quest'ultima

sulla quantificazione dei danni fosse o meno necessaria. Invitate a presentare

conclusioni su tale aspetto, nei loro memoriali del 7 e 9 dicembre 2021 le parti

hanno reiterato le loro domande.

F. Statuendo con

decisione “processuale” del 12 dicembre 2022 il Pretore aggiunto ha, da una

parte, accertato la sussistenza dei presupposti per la pretesa di risarcimento

danni della CO 1 e respinto l'eccezione di perenzione sollevata dalla RE 1

(dispositivo n. 1) e ha posto le spese processuali, di complessivi fr. 1000.–,

a carico di quest'ultima tenuta a rifondere alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili (dispositivo n. 2). Dall'altra, ha respinto la prova peritale

richiesta dalla CO 1 sull'ammontare e sulla congruità delle poste di danno,

siccome vertente su fatti non controversi e pertanto non necessaria (dispositivo

n. 3).

G. Contro i dispositivi

n. 1 e 2 della decisione appena citata la RE 1 è insorta al Tribunale d'appello

con un reclamo del 23 dicembre 2022, postulandone la riforma nel senso di accertare

la mancanza dei presupposti dell'azione riconvenzionale. Con decisione del 20

febbraio 2023 la Seconda Camera civile, alla quale il rimedio era stato

iscritto ai ruoli, l'ha trasmesso a questa Camera per competenza (inc. 12.2022.177).

H. Nelle sue

osservazioni 27 marzo 2023 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni incidentali

(art. 237 CPC) emanate nella procedura semplificata in controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera mediante reclamo (art.

308.

cpv. 2 e 319 lett. a CPC), entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso della procedura,

determinante ai fini dell'impugnabilità, ammonta a fr. 8353.10 (art. 94 cpv. 1

CPC; v. anche DTF 102 II 397 consid. 1a), donde la competenza di questa Camera

per trattare il reclamo in esame. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il

13.

dicembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00132068, agli atti).

Introdotto il 23 dicembre 2022, il reclamo è pertanto ricevibile, così come

sono tempestive le osservazioni 27 marzo 2023.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, dopo aver accertato la propria competenza e l'applicabilità

del diritto svizzero, ha rilevato che il contratto in esame presenta prevalenti

elementi della compravendita (art. 184 seg. CO) più che dell'appalto (art. 367

seg. CO) ma che la distinzione nel caso concreto non è determinante, dal

momento che entrambi i tipi di contratto, così come la Convenzione delle

Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11

aprile 1980 (Convenzione di Vienna, art. 38 seg.), regolano in maniera analoga

la garanzia per i difetti. Il primo giudice ha inoltre osservato che anche l'azione

di risarcimento dei danni derivanti da difetti della cosa compravenduta

soggiace, come l'azione redibitoria o estimatoria, agli obblighi di verifica e

avviso di cui all'art. 201 CO. Ciò premesso, egli ha evidenziato che secondo le

risultanze istruttorie, molti dei 51 vetri oggetto della prima fornitura erano

difettosi, che tali difetti erano stati rilevati sul cantiere al momento del

disimballaggio della merce e che malgrado la tardività della notifica da parte

della CO 1 la RE 1 aveva rinunciato a prevalersene, ammettendone per atti

concludenti l'esistenza, procedendo dapprima al tentativo di riparazione (ri-

molatura delle lastre) e

poi alla sostituzione integrale. Quanto alla seconda fornitura, il Pretore

aggiunto ha accertato che questa presentava bensì gli stessi difetti della

prima ma che la CO 1 li aveva notificati tempestivamente esercitando il diritto

alla ricusa, tant'è che RE 1 si è ripresa i vetri senza chiederne il pagamento.

Il primo giudice ha pertanto concluso che i presupposti per l'azione di

risarcimento sono adempiuti e che con la decisione finale resterà da esaminare

l'eventuale danno e il suo rapporto di causalità con i difetti.

4.

La reclamante

osserva anzitutto che secondo quanto risulta dal primo collaudo, non tutti i

vetri forniti al cantiere di __________ erano problematici e che i difetti erano

di natura soggettiva (teste M__________) e non ricadevano necessariamente nella

sua responsabilità, potendo essere insorti anche nella fase di montaggio. Inoltre,

a suo avviso, il secondo collaudo attesterebbe che il suo intervento di riparazione

ha risolto i problemi, ragione per cui la mancata accettazione dei vetri da

parte della CO 1 sarebbe inspiegabile. Essa rileva altresì di non aver mai

rinunciato a prevalersi della tardività della notifica dei difetti e

conseguentemente a eccepire la perenzione della pretesa avversa, tanto più che la

CO 1 non avrebbe mai dimostrato la suddetta rinuncia, la sostituzione integrale

dei vetri (non tutti difettosi e nel frattempo già accettati, montati e

riparati) essendo avvenuta soltanto quale gesto commerciale a salvaguardia dei

buoni rapporti fra le parti. Per quanto riguarda la seconda fornitura, la

reclamante sostiene che l'insoddisfazione della controparte sarebbe

riconducibile all'assenza di una qualità (la ri-molatura sull'intero perimetro

dei vetri) che neppure era stata promessa. Essa ribadisce infine che la convenuta

non ha comprovato l'esistenza dei danni mediante giustificativi né il nesso

causale fra questi e la fornitura dei vetri.

5.

Sul tema della

difettosità della prima fornitura, la reclamante non spiega perché il fatto che

alcuni vetri fossero eventualmente esenti da difetti dovrebbe influenzare l'esito

della decisione incidentale e in quale misura. Comunque sia, essa non contesta

che i difetti interessavano molti vetri e si confronta solo con uno dei testi

citati dal primo giudice (M__________), trascurando tutti gli altri. Posto che

un difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale e risiedere

nell'incapacità totale o parziale dell'opera all'assolvimento della propria

funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente estetica,

laddove dell'opera è altresì determinante l'aspetto esteriore (CCR sentenza

inc. 16.2021.47 del 23 dicembre 2022 consid. 5 con riferimenti), M__________ ha

comunque confermato che “tutta la fornitura presentava dei bordi e degli angoli

brutti da vedere ossia spigolosi anziché levigati” (deposizione del 24 marzo

2021, verbale pag. 4). Più in generale, l'istruttoria ha confermato che i vetri

avevano tutti, o per la maggior parte, bordi irregolari, carenti smussature e

rifiniture e talvolta anche scheggiature, disallineamenti o difetti nella

pellicola in PVB (deposizioni di P__________, M__________, __________ C__________

e S__________, interrogatori di __________ C__________ e D__________). La

reclamante non si confronta poi con l'accertamento pretorile secondo cui tali

difetti erano presenti già al momento del disimballaggio (ovvero prima del

montaggio, v. teste P__________). Inoltre,

contrariamente a quanto essa pretende, il rapporto del secondo collaudo (doc.

3) non conferma che il suo intervento di riparazione aveva risolto i problemi

riscontrati, bensì attesta che tutti i vetri risultavano ancora difettosi e che

si trattava di difetti di fabbricazione. Di più, svariate dichiarazioni agli

atti riferiscono che, dopo l'intervento, la situazione era peggiorata, nel

senso che alcuni difetti si erano addirittura accentuati (testi S__________,

verbale del 28 gennaio 2021, pag. 4, P__________, verbale del 24 marzo 2021, pag.

1-2 e M__________, verbale del 24 marzo 2021, pag. 4; interrogatorio di D__________,

verbale del 9 dicembre 2020, pag. 2).

Per quanto concerne

la seconda fornitura, la censura della reclamante relativa alle qualità promesse/non

promesse dei vetri (molatura) è oltremodo generica e priva di qualsivoglia riferimento

alle prove agli atti. La medesima inoltre non si confronta con le prove indicate

dal primo giudice (teste P__________, interrogatorio di D__________, doc. H e

doc. 5), attestanti che le parti avevano concordato la sostituzione dei vetri sulla

base di un campione messo a disposizione dalla RE 1 e approvato dalla

committenza e che i nuovi vetri consegnati (e mai montati) non corrispondevano

al campione e presentavano i medesimi difetti di quelli precedenti. D'altronde,

la necessità di ri-molatura dei vetri era già stata confermata in occasione

della prima fornitura, tant'è che la RE 1 vi aveva provveduto in occasione del

suo tentativo di riparazione. In sintesi, su questi aspetti il Pretore aggiunto

non ha né accertato i fatti in maniera manifestamente erronea, né ha violato il

diritto.

6.

Quanto alla notifica

dei difetti, secondo costante dottrina e giurisprudenza il venditore e l'appaltatore

possono rinunciare a prevalersi della sua tardività. Questa rinuncia può essere

espressa o tacita. È per esempio questo il caso qualora essi, pur a conoscenza

dell'avviso tardivo, ritirino senza riserve l'opera o la merce compravenduta,

la sostituiscano, intraprendano incondizionatamente e gratuitamente lavori di

rifacimento o riparazione o riconoscano la violazione contrattuale o l'obbligo

di eliminare il difetto. Non è invece sufficiente che prendano conoscenza della

notifica senza segnalarne la tardività o propongano delle trattative. Le

circostanze concrete devono permettere di dedurre chiaramente una rinuncia

tacita: l'onere della prova al riguardo spetta al committente/acquirente (per

la compravendita: v. sentenze del Tribunale federale 4A_493/2020 del 4 gennaio

2021.

consid. 5.3, 4A_617/2012 del 26 marzo 2013 consid. 3.2.1; per l'appalto:

v. sentenze del Tribunale federale 4A_603/2021 del 31 gennaio 2023 consid. 3.3,

4A_256/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.2.2).

Ora, anche su

questo punto il reclamo non permette di sovvertire la decisione di prima sede e

accertare la perenzione dei diritti di garanzia della CO 1. La tardività della

notifica dei difetti riferita alla prima fornitura è difatti superata dai

tentativi di riparazione effettuati dalla RE 1 e dalla successiva sostituzione

integrale dei vetri, ritenuto che quest'ultima non risulta avere mai, in quel

periodo, sollevato delle riserve in proposito oppure opposto alla controparte

le questioni della tardività o della perenzione, e si limita a riproporre in

questa sede una sua visione soggettiva della fattispecie. La medesima poi non

mette in discussione la tempestività della notifica dei difetti riferita alla

seconda fornitura, né contesta di avere ritirato l'intera partita di vetri a

seguito della dichiarazione di ricusa della controparte e di non averne più

preteso il pagamento.

7.

Da ultimo, nemmeno l'accenno

della reclamante all'accertamento e all'ammontare dei danni subiti dalla CO 1 e

alla causalità può esserle d'aiuto. La prima tematica non è difatti stata

affrontata dal Pretore aggiunto nella decisione incidentale bensì unicamente (e

in misura limitata) in quella ordinatoria, contenente considerazioni che non

sono state oggetto di censura. Inoltre, sul nesso causale fra questi danni e la

fornitura difettosa dei vetri da parte della RE 1 il primo giudice non si è

ancora espresso. Ne deriva che entrambe le questioni non meritano ulteriore approfondimento.

8.

Visto quanto precede

il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve

essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni

per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 1000.– sono poste a carico dalla reclamante, che rifonderà alla

controparte fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30'000 franchi (o almeno 15'000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). In presenza di una

decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la

stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.