16.2023.11
Fornitura di vetri difettosi, tempestiva notifica dei difetti, ricusa e risarcimento danni
2 maggio 2023Italiano15 min
discussioni, le parti si sono accordate per la sostituzione di tutti i 51 vetri,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.11
Lugano
2 maggio 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire sul reclamo 23 dicembre 2022 presentato dalla
RE 1 ()
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 12 dicembre 2022 dal Pretore aggiunto del Distretto
di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2020.30
(appalto) da lei promossa con petizione 21 gennaio 2020 nei confronti della
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 28 settembre 2018
la RE 1 ha fornito alla CO 1 una partita di vetri (fattura n. 1628/18), in
parte destinati a un cantiere situato a __________ (69 vetri, al prezzo di €
7488.60) e in parte per un cantiere a __________ (51 vetri, al prezzo di €
7455.60). Questi ultimi vetri sono stati montati sui parapetti nell'ottobre
2018, ma sono risultati difettosi e non hanno superato il collaudo. La CO 1 ha
conseguentemente chiesto alla fornitrice di apportare dei correttivi, che
tuttavia non sono stati risolutivi. Avendo anche il secondo collaudo costatato
la permanenza di difetti ai vetri, la CO 1 li ha quindi ricusati. Dopo
discussioni, le parti si sono accordate per la sostituzione di tutti i 51 vetri,
ma la CO 1, che non si è ritenuta soddisfatta neppure della nuova fornitura (in
quanto ancora difettosa e inutilizzabile), l'ha rifiutata e ha annunciato alla
controparte che si sarebbe rivolta a un'altra ditta come pure che avrebbe
mantenuto in sospeso la fattura n. 1628/18 a parziale copertura dei danni da
lei subiti.
B. Il 19 giugno 2019 la RE
1 si è rivolta al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per
un tentativo di conciliazione nei confronti della
RE 1 inteso a ottenere il pagamento di € 7488.60 oltre interessi del 5%
dal 28 settembre 2018 corrispondente al prezzo della fornitura dei vetri per il
cantiere di __________, mai oggetto di contestazioni. Accertata
l'impossibilità di conciliare le parti, il 21 ottobre 2019 il Segretario
assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione
ad agire ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.–, riservata una diversa ripartizione con il
giudizio di merito (inc. CM.2019.445).
C. Con petizione 21 gennaio 2020 la RE 1 ha convenuto la CO
1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere quanto
postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 13 marzo 2020 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione, non contestando il credito
della controparte ma ponendolo in compensazione con un proprio credito di fr.
16 862.86 a titolo di risarcimento dei
danni subiti a causa della difettosità della fornitura di vetri destinata al cantiere
di __________ e facendo valere in via riconvenzionale il residuo, pari a fr.
8353.10 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2018.
D. Con replica e
risposta riconvenzionale 5 maggio 2020 la RE 1 si è riconfermata nella propria
domanda e si è opposta all'azione riconvenzionale, contestando l'esistenza dei
difetti, la sua responsabilità e il nesso causale fra questa e i presunti
danni, sollevando inoltre la tardività e genericità della loro notifica (che
avrebbe comportato l'accettazione della merce da parte della CO 1). Con duplica
e replica riconvenzionale 8 giugno 2020 la CO 1 si è riconfermata nelle proprie
tesi, avversando quelle dell'attrice. Lo stesso ha fatto la RE 1 con duplica
riconvenzionale 9 luglio 2020. Alle prime arringhe del 23 settembre 2020 le
parti hanno riaffermato le loro posizioni e hanno notificato prove.
E. Nel corso dell'istruttoria,
con ordinanza del 15 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha deciso di limitare la
procedura all'esame dei presupposti a fondamento della pretesa di risarcimento
della CO 1, in particolare al fine di valutare se la perizia richiesta da quest'ultima
sulla quantificazione dei danni fosse o meno necessaria. Invitate a presentare
conclusioni su tale aspetto, nei loro memoriali del 7 e 9 dicembre 2021 le parti
hanno reiterato le loro domande.
F. Statuendo con
decisione “processuale” del 12 dicembre 2022 il Pretore aggiunto ha, da una
parte, accertato la sussistenza dei presupposti per la pretesa di risarcimento
danni della CO 1 e respinto l'eccezione di perenzione sollevata dalla RE 1
(dispositivo n. 1) e ha posto le spese processuali, di complessivi fr. 1000.–,
a carico di quest'ultima tenuta a rifondere alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili (dispositivo n. 2). Dall'altra, ha respinto la prova peritale
richiesta dalla CO 1 sull'ammontare e sulla congruità delle poste di danno,
siccome vertente su fatti non controversi e pertanto non necessaria (dispositivo
n. 3).
G. Contro i dispositivi
n. 1 e 2 della decisione appena citata la RE 1 è insorta al Tribunale d'appello
con un reclamo del 23 dicembre 2022, postulandone la riforma nel senso di accertare
la mancanza dei presupposti dell'azione riconvenzionale. Con decisione del 20
febbraio 2023 la Seconda Camera civile, alla quale il rimedio era stato
iscritto ai ruoli, l'ha trasmesso a questa Camera per competenza (inc. 12.2022.177).
H. Nelle sue
osservazioni 27 marzo 2023 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni incidentali
(art. 237 CPC) emanate nella procedura semplificata in controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera mediante reclamo (art.
308.
cpv. 2 e 319 lett. a CPC), entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso della procedura,
determinante ai fini dell'impugnabilità, ammonta a fr. 8353.10 (art. 94 cpv. 1
CPC; v. anche DTF 102 II 397 consid. 1a), donde la competenza di questa Camera
per trattare il reclamo in esame. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il
13.
dicembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00132068, agli atti).
Introdotto il 23 dicembre 2022, il reclamo è pertanto ricevibile, così come
sono tempestive le osservazioni 27 marzo 2023.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, dopo aver accertato la propria competenza e l'applicabilità
del diritto svizzero, ha rilevato che il contratto in esame presenta prevalenti
elementi della compravendita (art. 184 seg. CO) più che dell'appalto (art. 367
seg. CO) ma che la distinzione nel caso concreto non è determinante, dal
momento che entrambi i tipi di contratto, così come la Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11
aprile 1980 (Convenzione di Vienna, art. 38 seg.), regolano in maniera analoga
la garanzia per i difetti. Il primo giudice ha inoltre osservato che anche l'azione
di risarcimento dei danni derivanti da difetti della cosa compravenduta
soggiace, come l'azione redibitoria o estimatoria, agli obblighi di verifica e
avviso di cui all'art. 201 CO. Ciò premesso, egli ha evidenziato che secondo le
risultanze istruttorie, molti dei 51 vetri oggetto della prima fornitura erano
difettosi, che tali difetti erano stati rilevati sul cantiere al momento del
disimballaggio della merce e che malgrado la tardività della notifica da parte
della CO 1 la RE 1 aveva rinunciato a prevalersene, ammettendone per atti
concludenti l'esistenza, procedendo dapprima al tentativo di riparazione (ri-
molatura delle lastre) e
poi alla sostituzione integrale. Quanto alla seconda fornitura, il Pretore
aggiunto ha accertato che questa presentava bensì gli stessi difetti della
prima ma che la CO 1 li aveva notificati tempestivamente esercitando il diritto
alla ricusa, tant'è che RE 1 si è ripresa i vetri senza chiederne il pagamento.
Il primo giudice ha pertanto concluso che i presupposti per l'azione di
risarcimento sono adempiuti e che con la decisione finale resterà da esaminare
l'eventuale danno e il suo rapporto di causalità con i difetti.
4.
La reclamante
osserva anzitutto che secondo quanto risulta dal primo collaudo, non tutti i
vetri forniti al cantiere di __________ erano problematici e che i difetti erano
di natura soggettiva (teste M__________) e non ricadevano necessariamente nella
sua responsabilità, potendo essere insorti anche nella fase di montaggio. Inoltre,
a suo avviso, il secondo collaudo attesterebbe che il suo intervento di riparazione
ha risolto i problemi, ragione per cui la mancata accettazione dei vetri da
parte della CO 1 sarebbe inspiegabile. Essa rileva altresì di non aver mai
rinunciato a prevalersi della tardività della notifica dei difetti e
conseguentemente a eccepire la perenzione della pretesa avversa, tanto più che la
CO 1 non avrebbe mai dimostrato la suddetta rinuncia, la sostituzione integrale
dei vetri (non tutti difettosi e nel frattempo già accettati, montati e
riparati) essendo avvenuta soltanto quale gesto commerciale a salvaguardia dei
buoni rapporti fra le parti. Per quanto riguarda la seconda fornitura, la
reclamante sostiene che l'insoddisfazione della controparte sarebbe
riconducibile all'assenza di una qualità (la ri-molatura sull'intero perimetro
dei vetri) che neppure era stata promessa. Essa ribadisce infine che la convenuta
non ha comprovato l'esistenza dei danni mediante giustificativi né il nesso
causale fra questi e la fornitura dei vetri.
5.
Sul tema della
difettosità della prima fornitura, la reclamante non spiega perché il fatto che
alcuni vetri fossero eventualmente esenti da difetti dovrebbe influenzare l'esito
della decisione incidentale e in quale misura. Comunque sia, essa non contesta
che i difetti interessavano molti vetri e si confronta solo con uno dei testi
citati dal primo giudice (M__________), trascurando tutti gli altri. Posto che
un difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale e risiedere
nell'incapacità totale o parziale dell'opera all'assolvimento della propria
funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente estetica,
laddove dell'opera è altresì determinante l'aspetto esteriore (CCR sentenza
inc. 16.2021.47 del 23 dicembre 2022 consid. 5 con riferimenti), M__________ ha
comunque confermato che “tutta la fornitura presentava dei bordi e degli angoli
brutti da vedere ossia spigolosi anziché levigati” (deposizione del 24 marzo
2021, verbale pag. 4). Più in generale, l'istruttoria ha confermato che i vetri
avevano tutti, o per la maggior parte, bordi irregolari, carenti smussature e
rifiniture e talvolta anche scheggiature, disallineamenti o difetti nella
pellicola in PVB (deposizioni di P__________, M__________, __________ C__________
e S__________, interrogatori di __________ C__________ e D__________). La
reclamante non si confronta poi con l'accertamento pretorile secondo cui tali
difetti erano presenti già al momento del disimballaggio (ovvero prima del
montaggio, v. teste P__________). Inoltre,
contrariamente a quanto essa pretende, il rapporto del secondo collaudo (doc.
3) non conferma che il suo intervento di riparazione aveva risolto i problemi
riscontrati, bensì attesta che tutti i vetri risultavano ancora difettosi e che
si trattava di difetti di fabbricazione. Di più, svariate dichiarazioni agli
atti riferiscono che, dopo l'intervento, la situazione era peggiorata, nel
senso che alcuni difetti si erano addirittura accentuati (testi S__________,
verbale del 28 gennaio 2021, pag. 4, P__________, verbale del 24 marzo 2021, pag.
1-2 e M__________, verbale del 24 marzo 2021, pag. 4; interrogatorio di D__________,
verbale del 9 dicembre 2020, pag. 2).
Per quanto concerne
la seconda fornitura, la censura della reclamante relativa alle qualità promesse/non
promesse dei vetri (molatura) è oltremodo generica e priva di qualsivoglia riferimento
alle prove agli atti. La medesima inoltre non si confronta con le prove indicate
dal primo giudice (teste P__________, interrogatorio di D__________, doc. H e
doc. 5), attestanti che le parti avevano concordato la sostituzione dei vetri sulla
base di un campione messo a disposizione dalla RE 1 e approvato dalla
committenza e che i nuovi vetri consegnati (e mai montati) non corrispondevano
al campione e presentavano i medesimi difetti di quelli precedenti. D'altronde,
la necessità di ri-molatura dei vetri era già stata confermata in occasione
della prima fornitura, tant'è che la RE 1 vi aveva provveduto in occasione del
suo tentativo di riparazione. In sintesi, su questi aspetti il Pretore aggiunto
non ha né accertato i fatti in maniera manifestamente erronea, né ha violato il
diritto.
6.
Quanto alla notifica
dei difetti, secondo costante dottrina e giurisprudenza il venditore e l'appaltatore
possono rinunciare a prevalersi della sua tardività. Questa rinuncia può essere
espressa o tacita. È per esempio questo il caso qualora essi, pur a conoscenza
dell'avviso tardivo, ritirino senza riserve l'opera o la merce compravenduta,
la sostituiscano, intraprendano incondizionatamente e gratuitamente lavori di
rifacimento o riparazione o riconoscano la violazione contrattuale o l'obbligo
di eliminare il difetto. Non è invece sufficiente che prendano conoscenza della
notifica senza segnalarne la tardività o propongano delle trattative. Le
circostanze concrete devono permettere di dedurre chiaramente una rinuncia
tacita: l'onere della prova al riguardo spetta al committente/acquirente (per
la compravendita: v. sentenze del Tribunale federale 4A_493/2020 del 4 gennaio
2021.
consid. 5.3, 4A_617/2012 del 26 marzo 2013 consid. 3.2.1; per l'appalto:
v. sentenze del Tribunale federale 4A_603/2021 del 31 gennaio 2023 consid. 3.3,
4A_256/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.2.2).
Ora, anche su
questo punto il reclamo non permette di sovvertire la decisione di prima sede e
accertare la perenzione dei diritti di garanzia della CO 1. La tardività della
notifica dei difetti riferita alla prima fornitura è difatti superata dai
tentativi di riparazione effettuati dalla RE 1 e dalla successiva sostituzione
integrale dei vetri, ritenuto che quest'ultima non risulta avere mai, in quel
periodo, sollevato delle riserve in proposito oppure opposto alla controparte
le questioni della tardività o della perenzione, e si limita a riproporre in
questa sede una sua visione soggettiva della fattispecie. La medesima poi non
mette in discussione la tempestività della notifica dei difetti riferita alla
seconda fornitura, né contesta di avere ritirato l'intera partita di vetri a
seguito della dichiarazione di ricusa della controparte e di non averne più
preteso il pagamento.
7.
Da ultimo, nemmeno l'accenno
della reclamante all'accertamento e all'ammontare dei danni subiti dalla CO 1 e
alla causalità può esserle d'aiuto. La prima tematica non è difatti stata
affrontata dal Pretore aggiunto nella decisione incidentale bensì unicamente (e
in misura limitata) in quella ordinatoria, contenente considerazioni che non
sono state oggetto di censura. Inoltre, sul nesso causale fra questi danni e la
fornitura difettosa dei vetri da parte della RE 1 il primo giudice non si è
ancora espresso. Ne deriva che entrambe le questioni non meritano ulteriore approfondimento.
8.
Visto quanto precede
il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve
essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni
per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste a carico dalla reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso
di almeno 30'000 franchi (o almeno 15'000 franchi nelle controversie in materia
di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). In presenza di una
decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la
stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.