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Decisione

16.2023.12

Motivazione di una decisione

8 marzo 2023Italiano9 min

circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.12

Lugano

8 marzo 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 28 febbraio 2023 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 21 febbraio 2023

dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.120 promossa con istanza del 27 dicembre 2022 dalla

CO 1

(rappresentata

da A__________ ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

27 dicembre 2022 CO 1, società attiva nel trasporto di persone in particolare

con elicotteri, si è rivolta al Giudice di pace del

circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il

pagamento di fr. 1922.20 “inerente il rinnovo della sua licenza di elicottero”.

All'udienza di conciliazione del 25 gennaio

2023 le parti, “dopo discussione non raggiungono un accordo”. Statuendo

con decisione del 21 febbraio 2023 il

Giudice di pa­ce ha

accolto l'istanza, obbligando

RE 1 a versare all'istante fr. 1922.20 entro

la fine di marzo 2023. Le spese processuali di

fr. 120.– sono state poste a carico del convenuto.

B. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 28 febbraio

2023 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato. Il memoriale non è stato oggetto di

notificazione alla CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi

dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro

trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv.

1.

CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto al più presto il 22 febbraio 2022. Introdotto

il 28 febbraio 2023 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Il Giudice di pace richiamata la fattura emessa

dall'istante ma non saldata dal convenuto, accennato a un pagamento del

convenuto di una fattura emessa in precedenza dall'istante, rilevato come

l'istante “non riusciva e non riesce a comprendere il motivo per cui la

precedente fattura fosse stata regolarmente saldata mentre l'ultima diveniva

poi, per poterla recuperare, motivo di lite davanti al Giudice” e preso atto che

l'istante per la “vicinanza con la parte convenuta,… non ha voluto emettere un

precetto esecutivo, questo anche per il rispetto nella persona del signor RE 1”,

ha accolto l'istanza.

a) Il reclamante

riassunta la vicenda e addotta la sua versione

dei fatti, rimprovera sostanzialmente alla controparte di non averlo

informato su determinate condizioni del rinnovo della licenza volo e delle

condizioni di noleggio di un certo elicottero. Egli si oppone alla pretesa

avversaria o chiede di pagare la fattura solo se “mi verrà data la possibilità

di noleggiare l'elicottero…. senza safety pilot come concordato prima del check

annuale e come sempre fatto”. Se non che, tutto quanto segue non risulta essere

stato fatto valere davanti al Giudice di pace, o meglio nulla di tutto ciò risulta

dal verbale d'udienza. Tutte le allegazioni sarebbero di conseguenza

inammissibili, in sede di reclamo non essendo data la possibilità di addurre

per la prima volta nuovi fatti (art. 326 cpv. 1 CPC). In realtà il giudizio non si esaurisce in questi termini, come si vedrà in appresso.

b) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni

decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che

discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a

determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche

essere breve e conci­sa. Essenziale è che permet­ta di capire perché egli ha

statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa

valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,

la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423

consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli

argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette

di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su

questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24

del 15 novembre 2021 consid. 5a).

c) Nella

fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a richiamare la fattura

emessa dall'istante ma non saldata dal convenuto, accennare al pagamento da parte

del convenuto di una precedente fattura emessa dall'istante e a rilevare che

l'istante “non riusciva e non riesce a comprendere il motivo per cui la

precedente fattura fosse stata regolarmente saldata mentre l'ultima diveniva

poi, per poterla recuperare, motivo di lite davanti al Giudice”. Essa tuttavia

non consente minimamente di capire perché egli abbia accolto l'istanza. Oltre a

difettare di un'esposizione dei fatti, non vi è alcun accenno ai motivi addotti

dall'attrice che giustificherebbero l'accoglimento dell'azione. In sintesi, il

primo giudice non ha proceduto ad alcuna sussunzione giuridica.

d) In

tali circostanze, senza una sufficiente motivazione, il reclamante non vi si

può confrontare e prendere posizione con cognizione di causa, tant'è che nel

reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora in primo grado. Né

questa Camera è in grado di sindacare le critiche dell'interessato. Non motivata a sufficienza, affinché la giurisdizione di

secondo grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo

giurisdizionale, la decisione deve così essere annullata. Non essendogli

impartite indicazioni vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a conferma­re

la decisione impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con

la motivazione che riterrà di addurre.

3.

La

sentenza impone infine una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura

memoria, al Giudice di pace quanto segue:

a)

Intanto

sulla richiesta dell'attrice di giudicare in

applicazione dell'art. 212 CPC, questa Camera ha già avuto modo di precisare che se tale presupposto dovrebbe di

principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta

possa essere a conoscenza di una possibilità del genere, una richiesta di

decisione può anche essere formulata in ogni tempo, segnatamente

all'udienza (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari riferimenti; v.

anche Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione,

n. 2 ad art. 212). Se formulata all'udienza, la richiesta di decisione deve tuttavia

figurare sul verbale.

b) L'autorità

di conciliazione, se accetta la richiesta di giudicare la controversia in

applicazione dell'art.

212.

CPC deve

dapprima chiudere a verbale la procedura di conciliazione e

successivamente aprire formalmente una procedura decisionale. In tale

procedu­ra, cui si applicano le disposizioni relative alla procedura sem­plificata,

va così tenuto un verbale, che deve conte­ne­re di principio gli elementi

essenziali del processo che non fi­gurino già in atti scritti e segnatamente le

conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le

indicazioni concernen­ti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art.

235.

cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la pro­cedura

sia orale significa unicamente che non è previsto uno scambio di allegati

scritti. Per di più, il verbale nella procedura decisionale è indispensabile in

caso di impugna­zione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere,

infatti, qua­li sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi

di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili

conclusioni, allegazioni e mez­zi di pro­va nuovi. Questi principi sono stati diffusamente

e ripetutamente illustrati da questa Camera (RtiD II­-2020 n. 27c pag. 908 con rinvii).

c) Infine

la richiesta dell'attrice di giudicare in applicazione dell'art. 212 CPC

non obbliga in ogni caso l'autorità di conciliazione a prendere una decisione,

disponendo essa di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito

o meno alla richiesta di giudizio. Essa non è pertanto obbligata a emanare una

decisione di merito anche se ha aperto formalmente un procedimento ai sensi

dell'art. 212 cpv. 1 CPC e ha fatto istruire le parti in questo contesto (DTF

147.

III 444 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR, sentenza 16.2022.26 del 9

settembre 2022 consid. 3d, nota al Giudice di pace).

4.

Le

particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo –

eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo

invitare CO 1 a formulare osservazioni su

doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in

grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è detto – a

impartire al Giudice di pace indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo

giudizio.

5.

Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non

prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione al reclamante di indennità

d'inconvenienza.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei

considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.