16.2023.12
Motivazione di una decisione
8 marzo 2023Italiano9 min
circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.12
Lugano
8 marzo 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 febbraio 2023 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 21 febbraio 2023
dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.120 promossa con istanza del 27 dicembre 2022 dalla
CO 1
(rappresentata
da A__________ ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
27 dicembre 2022 CO 1, società attiva nel trasporto di persone in particolare
con elicotteri, si è rivolta al Giudice di pace del
circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il
pagamento di fr. 1922.20 “inerente il rinnovo della sua licenza di elicottero”.
All'udienza di conciliazione del 25 gennaio
2023 le parti, “dopo discussione non raggiungono un accordo”. Statuendo
con decisione del 21 febbraio 2023 il
Giudice di pace ha
accolto l'istanza, obbligando
RE 1 a versare all'istante fr. 1922.20 entro
la fine di marzo 2023. Le spese processuali di
fr. 120.– sono state poste a carico del convenuto.
B. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 28 febbraio
2023 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato. Il memoriale non è stato oggetto di
notificazione alla CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi
dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv.
1.
CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto al più presto il 22 febbraio 2022. Introdotto
il 28 febbraio 2023 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Il Giudice di pace richiamata la fattura emessa
dall'istante ma non saldata dal convenuto, accennato a un pagamento del
convenuto di una fattura emessa in precedenza dall'istante, rilevato come
l'istante “non riusciva e non riesce a comprendere il motivo per cui la
precedente fattura fosse stata regolarmente saldata mentre l'ultima diveniva
poi, per poterla recuperare, motivo di lite davanti al Giudice” e preso atto che
l'istante per la “vicinanza con la parte convenuta,… non ha voluto emettere un
precetto esecutivo, questo anche per il rispetto nella persona del signor RE 1”,
ha accolto l'istanza.
a) Il reclamante
riassunta la vicenda e addotta la sua versione
dei fatti, rimprovera sostanzialmente alla controparte di non averlo
informato su determinate condizioni del rinnovo della licenza volo e delle
condizioni di noleggio di un certo elicottero. Egli si oppone alla pretesa
avversaria o chiede di pagare la fattura solo se “mi verrà data la possibilità
di noleggiare l'elicottero…. senza safety pilot come concordato prima del check
annuale e come sempre fatto”. Se non che, tutto quanto segue non risulta essere
stato fatto valere davanti al Giudice di pace, o meglio nulla di tutto ciò risulta
dal verbale d'udienza. Tutte le allegazioni sarebbero di conseguenza
inammissibili, in sede di reclamo non essendo data la possibilità di addurre
per la prima volta nuovi fatti (art. 326 cpv. 1 CPC). In realtà il giudizio non si esaurisce in questi termini, come si vedrà in appresso.
b) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni
decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che
discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a
determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche
essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha
statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423
consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli
argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette
di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su
questioni determinanti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24
del 15 novembre 2021 consid. 5a).
c) Nella
fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a richiamare la fattura
emessa dall'istante ma non saldata dal convenuto, accennare al pagamento da parte
del convenuto di una precedente fattura emessa dall'istante e a rilevare che
l'istante “non riusciva e non riesce a comprendere il motivo per cui la
precedente fattura fosse stata regolarmente saldata mentre l'ultima diveniva
poi, per poterla recuperare, motivo di lite davanti al Giudice”. Essa tuttavia
non consente minimamente di capire perché egli abbia accolto l'istanza. Oltre a
difettare di un'esposizione dei fatti, non vi è alcun accenno ai motivi addotti
dall'attrice che giustificherebbero l'accoglimento dell'azione. In sintesi, il
primo giudice non ha proceduto ad alcuna sussunzione giuridica.
d) In
tali circostanze, senza una sufficiente motivazione, il reclamante non vi si
può confrontare e prendere posizione con cognizione di causa, tant'è che nel
reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora in primo grado. Né
questa Camera è in grado di sindacare le critiche dell'interessato. Non motivata a sufficienza, affinché la giurisdizione di
secondo grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo
giurisdizionale, la decisione deve così essere annullata. Non essendogli
impartite indicazioni vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a confermare
la decisione impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con
la motivazione che riterrà di addurre.
3.
La
sentenza impone infine una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura
memoria, al Giudice di pace quanto segue:
a)
Intanto
sulla richiesta dell'attrice di giudicare in
applicazione dell'art. 212 CPC, questa Camera ha già avuto modo di precisare che se tale presupposto dovrebbe di
principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta
possa essere a conoscenza di una possibilità del genere, una richiesta di
decisione può anche essere formulata in ogni tempo, segnatamente
all'udienza (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari riferimenti; v.
anche Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione,
n. 2 ad art. 212). Se formulata all'udienza, la richiesta di decisione deve tuttavia
figurare sul verbale.
b) L'autorità
di conciliazione, se accetta la richiesta di giudicare la controversia in
applicazione dell'art.
212.
CPC deve
dapprima chiudere a verbale la procedura di conciliazione e
successivamente aprire formalmente una procedura decisionale. In tale
procedura, cui si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata,
va così tenuto un verbale, che deve contenere di principio gli elementi
essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le
conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le
indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art.
235.
cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura
sia orale significa unicamente che non è previsto uno scambio di allegati
scritti. Per di più, il verbale nella procedura decisionale è indispensabile in
caso di impugnazione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere,
infatti, quali sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi
di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili
conclusioni, allegazioni e mezzi di prova nuovi. Questi principi sono stati diffusamente
e ripetutamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2020 n. 27c pag. 908 con rinvii).
c) Infine
la richiesta dell'attrice di giudicare in applicazione dell'art. 212 CPC
non obbliga in ogni caso l'autorità di conciliazione a prendere una decisione,
disponendo essa di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito
o meno alla richiesta di giudizio. Essa non è pertanto obbligata a emanare una
decisione di merito anche se ha aperto formalmente un procedimento ai sensi
dell'art. 212 cpv. 1 CPC e ha fatto istruire le parti in questo contesto (DTF
147.
III 444 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR, sentenza 16.2022.26 del 9
settembre 2022 consid. 3d, nota al Giudice di pace).
4.
Le
particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo –
eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo
invitare CO 1 a formulare osservazioni su
doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in
grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è detto – a
impartire al Giudice di pace indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo
giudizio.
5.
Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non
prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione al reclamante di indennità
d'inconvenienza.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.