16.2023.13
Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari- esigenze di motivazione del reclamo
22 maggio 2023Italiano8 min
della proprietà per piani n. __________ (pari a 27/1000) del fondo base particella n. __________ RFD di __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.13
Lugano
22 maggio 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 marzo 2023 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 14 febbraio 2023
dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.73 (proprietà per piani: contestazione di risoluzioni
assembleari) da lei promossa con istanza del 24 luglio 2022 nei confronti della
CO 1
(rappresentata
da , Lugano);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1 è titolare
della proprietà per piani n. __________ (pari a 27/1000) del fondo base particella n. __________ RFD di __________
(“Condominio __________ C”).
L'amministratrice del condominio è la CO 1 di cui P__________ G__________ è
direttore. L'assemblea ordinaria dei comproprietari per il 2020 si è tenuta il 7
settembre 2021. Su richiesta di una decina di comproprietari l'amministratrice
ha convocato un'assemblea
straordinaria dei comproprietari per il 24 maggio 2022 inviando un ordine del
giorno in cui si prevedeva “verbale dell'assemblea condominiale del 07.09.2021”
(oggetto n. 2), “future votazioni da ripristinare come dal 2003-2020 con
inclusi i millesimi dei posti auto” (oggetto n. 3) e “disdetta del mandato di amministrazione”
(oggetto n. 4). All'assemblea i comproprietari hanno discusso varie tematiche
relative alla tenuta del verbale assembleare (mancata trascrizione di tutti gli
interventi, modifica dell'esito delle votazioni, modalità di votazione,
indicazione dei nominativi dei votanti…), hanno respinto la richiesta di tenere conto nelle votazioni dei millesimi dei
posti auto, così come la revoca del mandato dell'amministratrice. RE 1
ha abbandonato la riunione nel corso della discussione sull'oggetto n. 3.
B. Con istanza del 24
luglio 2022 RE 1 ha convenuto la CO 1 per
un tentativo di conciliazione davanti al Giudice di pace del circolo
di Paradiso contestando il verbale dell'assemblea straordinaria del 24 maggio
2022 e chiedendo che “l'assemblea del 7 settembre 2021 sia
invalidata o che vengano sistemati i punti che abbiamo sempre contestato … che
sia cancellato il fondo di rinnovamento aggiuntivo di fr. 50 000.–, che vengano date
spiegazioni precise riguardo alla votazione dove era necessaria la maggioranza
qualificata, che vengano tolte le spese dell'ingegnere C__________ o siano
messi a carico di chi ha richiesto il suo intervento …, che vengano
ripristinati i danni fatti dall'ing. C__________ e che sia mandata una lettera a
tutti i comproprietari di scuse alla mia persona per avere affermato falsità,
con una richiesta di danni per diffamazione”. Contestualmente
essa ha chiesto che “la pratica fosse
passata alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano, dove ha sede la CO 1” in quanto “P__________ G__________ è persona direttamente interessata, è il
giudice di pace supplente di Paradiso”.
C. Il 7
agosto 2022 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso “in considerazione della posizione del signor Ghezzi, giudice supplente,” ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest,
comunicando tale decisione all'istante il 4 settembre 2022. Statuendo il 14
febbraio 2023 il Giudice di pace ha respinto l'istanza “per carenza di
competenza” senza riscuotere spese.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2023 in
cui chiede, in particolare, “di passare la pratica a un Giudice di pace che sia
in grado di gestire la situazione” o quanto meno di concederle “la possibilità
di sporgere una querela/denuncia per diffamazione nei confronti di P__________
G__________ nonostante siano trascorsi più di tre mesi”. L'atto non è stato
oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Nella decisione impugnata
il Giudice di pace, quale autorità
di conciliazione, ha
negato la sua competenza funzionale, accertando che
il “valore capitalizzato della prestazione dell'amministratore del condominio supera
abbondantemente l'importo massimo per il quale è competente il Giudice di
pace”. Egli ha pertanto respinto d'acchito l'istanza e deciso, nei considerandi
di “rimandare l'istanza alla Pretura di Lugano”.
2.
La
reclamante, in sintesi, chiede di “passare la pratica a un Giudice di
pace che sia in grado di gestire la situazione” o quanto meno di concederle “la
possibilità di sporgere una querela/denuncia per diffamazione nei confronti di
P__________ G__________ nonostante siano trascorsi più di tre mesi”. Entrambe le richieste non possono essere accolte.
a) Preliminarmente
giovi rammentare che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b) da parte, con ogni evidenza,
dell'autorità di primo grado (giurisdizione inferiore). Un reclamante deve perciò
spiegare perché il primo giudice
sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta
nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio
(sentenza del Tribunale federale 4A_462/2022 del 6 marzo
2023.
consid. 5.1.1). In
concreto, perché sarebbe errata la motivazione del Giudice di pace di declinare
la sua competenza per ragioni di valore la reclamante nemmeno pretende, anzi
nemmeno vi allude. Con tutta la comprensione che si deve a una parte non
patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i
presupposti per giudicare il reclamo in esame.
b) Ad
ogni modo, relativamente alla prima domanda di giudizio evocata poc'anzi, l'art.
327.
cpv. 3 CPC prevede che in caso di accoglimento di un reclamo l'autorità
giudiziaria superiore può o statuire essa stessa
sulla lite (effetto riformatorio: lett. b) o annullare il giudizio
impugnato e rinviare la causa alla giurisdizione inferiore (effetto cassatorio:
lett. a). Nella fattispecie, quindi, questa Camera potrebbe unicamente
annullare la decisione del Giudice di pace, il quale in esito al rinvio dovreb-be
poi esperire il tentativo di conciliazione. In nessun caso questa Camera è
abilitata a sostituire un giudice di pace nel compito di tentare di conciliare
le parti e la sua ricusazione, ammessa per i motivi elencati all'art. 47 CPC,
rientra nelle competenze del Pretore della sede della giurisdizione territoriale
in cui opera il giudice di pace ricusato (art. 37 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria). Il Tribunale di appello, tutt'al più, è competente per statuire
sul reclamo introdotto contro la decisione del Pretore che ha giudicato sulla
ricusazione. Quanto alla seconda domanda di giudizio, la competenza per
restituire un termine in materia penale non spetta, con ogni evidenza, a un
giudice civile.
c) Non si
disconosce che per tutta una serie di motivi la procedura si sia protratta per
un lasso di tempo inabituale per non dire inammissibile. Resta il fatto che ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta
nei modi e nei tempi previsti dalla legge, essa commette un diniego di
giustizia (DTF 144 II 192 consid. 3.1). E una remora del genere può essere fatta
valere con un reclamo per denegata giustizia (art. 321 cpv. 4 CPC). In
concreto, per tacere del fatto che un simile rimedio non è stato introdotto, si
volesse ammettere una violazione del principio di celerità, l'interessata non
potrebbe ad ogni modo ottenere come riparazione l'ammissibilità della sua
istanza di conciliazione. Al riguardo non occorre dilungarsi.
3.
Si
aggiunga, a futura memoria, che un'azione di contestazione di delibere
assembleari non va promossa contro l'amministratore della proprietà per piani
ma contro la comunione dei comproprietari (CCR
sentenza inc. 16.2021.2 del 25 gennaio 2021 consid. 4 con rinvii). Inoltre, contrariamente
a quanto crede la reclamante, un'azione del genere non compete al solo Giudice
di pace del luogo di situazione dell'immobile, ma la competenza dipende dal
valore litigioso. E in caso di una contestazione di delibere assembleari il
valore litigioso è quello che
l'annullamento delle risoluzioni comporterebbe per l'insieme dei
comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la
sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c; più di recente
I
CCA sentenza inc. 11.2020.153 del 26 agosto
2022.
consid. 1). Più specificamente, dandosi destituzione
di un amministratore, il valore consiste nell'ammontare della retribuzione
annua dell'amministratore, capitalizzata secondo l'art. 92 cpv. 2 CPC (CCR
sentenza inc. 16.2022.48 (II) del 24 marzo 2023 consid. 7 con rinvio).
4.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo
sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f). Non si pone problema di ripetibili, la
convenuta non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
, .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.