Lexipedia

Decisione

16.2023.13

Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari- esigenze di motivazione del reclamo

22 maggio 2023Italiano8 min

della proprietà per piani n. __________ (pari a 27/1000) del fondo base particella n. __________ RFD di __________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.13

Lugano

22 maggio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 21 marzo 2023 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 14 febbraio 2023

dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.73 (proprietà per piani: contestazione di risoluzioni

assembleari) da lei promossa con istanza del 24 luglio 2022 nei confronti della

CO 1

(rappresentata

da , Lugano);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1 è titolare

della proprietà per piani n. __________ (pari a 27/1000) del fondo base particella n. __________ RFD di __________

(“Condominio __________ C”).

L'amministratrice del condominio è la CO 1 di cui P__________ G__________ è

direttore. L'assemblea ordinaria dei comproprietari per il 2020 si è tenuta il 7

settembre 2021. Su richiesta di una decina di comproprietari l'amministratrice

ha convocato un'assemblea

straordinaria dei comproprietari per il 24 maggio 2022 inviando un ordine del

giorno in cui si prevedeva “verbale dell'assemblea condominiale del 07.09.2021”

(oggetto n. 2), “future votazioni da ripristinare come dal 2003-2020 con

inclusi i millesimi dei posti auto” (oggetto n. 3) e “disdetta del man­dato di am­ministrazione”

(oggetto n. 4). All'assemblea i comproprietari hanno discusso varie tematiche

relative alla tenuta del verbale assembleare (mancata trascrizione di tutti gli

interventi, modifica dell'esito delle votazioni, modalità di votazione,

indicazione dei nominativi dei votanti…), hanno respinto la richiesta di tenere conto nelle votazioni dei millesimi dei

posti auto, così come la revoca del mandato dell'amministratrice. RE 1

ha abbandonato la riunione nel corso della discussione sull'oggetto n. 3.

B. Con istanza del 24

luglio 2022 RE 1 ha convenuto la CO 1 per

un tentativo di conciliazione davanti al Giudice di pace del circolo

di Paradiso contestando il verbale dell'assemblea straordinaria del 24 maggio

2022 e chiedendo che “l'assemblea del 7 settembre 2021 sia

invalidata o che vengano sistemati i punti che abbiamo sempre contestato … che

sia cancellato il fondo di rinnovamento aggiuntivo di fr. 50 000.–, che vengano date

spiegazioni precise riguardo alla votazione dove era necessaria la maggioranza

qualificata, che vengano tolte le spese dell'ingegnere C__________ o siano

messi a carico di chi ha richiesto il suo intervento …, che vengano

ripristinati i danni fatti dall'ing. C__________ e che sia mandata una lettera a

tutti i comproprietari di scuse alla mia persona per avere affermato falsità,

con una richiesta di danni per diffamazione”. Contestualmente

essa ha chiesto che “la pratica fosse

passata alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano, dove ha sede la CO 1” in quanto “P__________ G__________ è persona direttamente interessata, è il

giudice di pace supplente di Paradiso”.

C. Il 7

agosto 2022 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso “in considerazione della posizione del signor Ghezzi, giudice supplente,” ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest,

comunicando tale decisione all'istante il 4 settembre 2022. Statuendo il 14

febbraio 2023 il Giudice di pace ha respinto l'istanza “per carenza di

competenza” senza riscuotere spese.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2023 in

cui chiede, in particolare, “di passare la pratica a un Giudice di pace che sia

in grado di gestire la situazione” o quanto meno di concederle “la possibilità

di sporgere una querela/denuncia per diffamazione nei confronti di P__________

G__________ nonostante siano trascorsi più di tre mesi”. L'atto non è stato

oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Nella decisione impugnata

il Giudice di pace, quale autorità

di conciliazione, ha

negato la sua competenza funzionale, accertando che

il “valore capitalizzato della prestazione dell'amministratore del condominio supera

abbondantemente l'importo massimo per il quale è competente il Giudice di

pace”. Egli ha pertanto respinto d'acchito l'istanza e deciso, nei considerandi

di “rimandare l'istanza alla Pretura di Lugano”.

2.

La

reclamante, in sintesi, chiede di “passare la pratica a un Giudice di

pace che sia in grado di gestire la situazione” o quanto meno di concederle “la

possibilità di sporgere una querela/denuncia per diffamazione nei confronti di

P__________ G__________ nonostante siano trascorsi più di tre mesi”. Entrambe le richieste non possono essere accolte.

a) Preliminarmente

giovi rammentare che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b) da parte, con ogni evidenza,

dell'autorità di primo grado (giurisdizione inferiore). Un reclamante deve perciò

spiegare perché il pri­mo giudice

sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta

nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio

(sentenza del Tribunale federale 4A_462/2022 del 6 marzo

2023.

consid. 5.1.1). In

concreto, perché sarebbe errata la motivazione del Giudice di pace di declinare

la sua competenza per ragioni di valore la reclamante nemmeno pretende, anzi

nemmeno vi allude. Con tutta la comprensione che si deve a una parte non

patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i

presupposti per giudicare il reclamo in esame.

b) Ad

ogni modo, relativamente alla prima domanda di giudizio evocata poc'anzi, l'art.

327.

cpv. 3 CPC prevede che in caso di accoglimento di un reclamo l'autorità

giudiziaria superiore può o statuire essa stessa

sulla lite (effetto riformatorio: lett. b) o annullare il giudizio

impugnato e rinviare la causa alla giurisdizione inferiore (effetto cassatorio:

lett. a). Nella fattispecie, quindi, questa Camera potrebbe unicamente

annullare la decisione del Giudice di pace, il quale in esito al rinvio dovreb-be

poi esperire il tentativo di conciliazione. In nessun caso questa Camera è

abilitata a sostituire un giudice di pace nel compito di tentare di conciliare

le parti e la sua ricusazione, ammessa per i motivi elencati all'art. 47 CPC,

rientra nelle competenze del Pretore della sede della giurisdizione territoriale

in cui opera il giudice di pace ricusato (art. 37 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria). Il Tribunale di appello, tutt'al più, è competente per statuire

sul reclamo introdotto contro la decisione del Pretore che ha giudicato sulla

ricusazione. Quanto alla seconda domanda di giudizio, la competenza per

restituire un termine in materia penale non spetta, con ogni evidenza, a un

giudice civile.

c) Non si

disconosce che per tutta una serie di motivi la procedura si sia protratta per

un lasso di tempo inabituale per non dire inammissibile. Resta il fatto che ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta

nei modi e nei tempi previsti dalla legge, essa commette un diniego di

giustizia (DTF 144 II 192 consid. 3.1). E una remora del genere può essere fatta

valere con un reclamo per denegata giustizia (art. 321 cpv. 4 CPC). In

concreto, per tacere del fatto che un simile rimedio non è stato introdotto, si

volesse ammettere una violazione del principio di celerità, l'interessata non

potrebbe ad ogni modo ottenere come riparazione l'ammissibilità della sua

istanza di conciliazione. Al riguardo non occorre dilungarsi.

3.

Si

aggiunga, a futura memoria, che un'azione di contestazione di delibere

assembleari non va promossa contro l'amministratore della proprietà per piani

ma contro la comunione dei comproprietari (CCR

sentenza inc. 16.2021.2 del 25 gennaio 2021 consid. 4 con rinvii). Inoltre, contrariamente

a quanto crede la reclamante, un'azione del genere non compete al solo Giudice

di pace del luogo di situazione dell'immobile, ma la competenza dipende dal

valore litigioso. E in caso di una contestazione di delibere assembleari il

valore litigioso è quello che

l'annullamento delle risoluzioni comporterebbe per l'insieme dei

comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la

sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c; più di recente

I

CCA sentenza inc. 11.2020.153 del 26 agosto

2022.

consid. 1). Più specificamente, dandosi destituzione

di un amministratore, il valore consiste nell'ammontare della retribuzione

annua dell'amministratore, capitalizzata secondo l'art. 92 cpv. 2 CPC (CCR

sentenza inc. 16.2022.48 (II) del 24 marzo 2023 consid. 7 con rinvio).

4.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo

sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f). Non si pone problema di ripetibili, la

convenuta non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

, .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.