16.2023.14
Compravendita: pagamento del prezzo
14 marzo 2024Italiano17 min
venduto dei libri alla società RE 1, di cui __________ F__________ è amministratore unico. Riguardo al numero e al
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.14
Lugano,
14 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 3 marzo 2023 presentato dalla
RE
1
(rappresentata
dall'amministratore unico __________ F__________ )
contro
la decisione emessa il 25 gennaio 2023 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SE.2022.1 (compravendita) promossa nei suoi confronti con
petizione del 1° marzo 2022 da
CO
1
(patrocinato
dall' PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 CO 1 ha
venduto dei libri alla società RE 1, di cui __________ F__________ è amministratore unico. Riguardo al numero e al
prezzo della merce le parti divergono: per il venditore si trattava di 1514
tomi al prezzo di complessivi fr. 24
000.– mentre invece per la compratrice i volumi sarebbero stati 1300 per un
prezzo complessivo di fr. 19 300.–. Il 29 ottobre 2020 il venditore
ha invitato l'acquirente a versargli, entro
dieci giorni, il saldo di fr. 3300.–. Non avendo ottenuto quanto chiesto, CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per fr. 3300.– oltre interessi al
5% dall'8 novembre 2020, indicando quale
motivo del credito “vendita 1514 tomi 08.11.2019”, al quale l'escussa ha
interposto opposizione.
B. Con istanza del 21 dicembre 2021 CO 1 si è rivolto al
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest
chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione
volto a ottenere il pagamento di fr. 3300.– oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2020, così come il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo. Constatata
all'udienza di conciliazione del 19 gennaio 2022 l'impossibilità di conciliare
le parti, il Giudice di pace ha
rilasciato il 21 gennaio 2022 l'autorizzazione
ad agire all'istante. La tassa di
giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell'istante (inc.
67/C/21/Co).
C. Con
petizione del 25 febbraio 2022 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al
medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. A
sostegno della pretesa egli ha prodotto un “foglio ricapitolativo” (doc. B),
sottoscritto dall'amministratore unico della convenuta, da cui risulta la
consegna alla controparte tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 di 1514
volumi, il versamento di acconti al 15 ottobre 2019 di complessivi fr. 14 000.– e un “rimanente” in proprio favore di fr. 10
000.–, così come cinque ricevute di pagamento attestanti il versamento, tra l'8
novembre 2019 e il 23 aprile 2020, di ulteriori acconti per complessivi
fr. 6700.–. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2022 la convenuta ha proposto
di respingere la petizione, sostenendo che essa
aveva acquistato 1300 volumi al
prezzo di fr. 19 300.–, da lei interamente
pagato, come risulta da una
ricevuta di pagamento del 9 dicembre 2019 (doc. 3). In una replica del 12 aprile 2022 l'attore
ha asserito che la ricevuta di pagamento presentata dalla convenuta non era una
ricevuta a saldo ma un “ricapitolativo” degli acconti
versatigli. Duplicando il 16 agosto 2022 la convenuta ha
contestato la valenza probatoria del “foglio ricapitolativo” (doc. B),
sostenendo che la consonante iniziale del termine “rimanente” era stata scritta
“sopra e quindi successivamente al segno che secondo l'attore sarebbe la firma del suo amministratore unico” e ha soggiunto che in ogni caso, come dimostrano le otto ricevute di
pagamento da lei prodotte “l'importo rivendicato dall'attore sia sbagliato”. Al dibattimento dell'11 gennaio 2023, il Giudice
di pace ha tentato, senza successo, di conciliare le parti. Il verbale
d'udienza non riporta altro.
D. Statuendo
con decisione del 25 gennaio 2023 il Giudice di pace ha accolto la petizione
nel senso che ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 3300.– oltre
interessi al 5% dal 3 dicembre 2020 e ha rigettato in via definitiva
l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Le spese processuali
di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere
all'attore fr. 200.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del
3 marzo 2023 in cui chiede di annullare
la sentenza impugnata e di riformarla nel senso di respingere la petizione.
Nelle sue osservazioni del 22 gennaio 2024 CO 1 conclude per la reiezione
del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il valore litigioso ammonta a fr. 3300.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla
convenuta il 1° febbraio 2023 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98__________,
agli atti). Introdotto il 3 marzo 2023 (cfr. timbro postale sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144
III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha
considerato che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) allestito
dall'attore e sottoscritto da __________ F__________,
in cui è indicato che nel periodo tra il 12 giugno 2019 e il 15 ottobre
2019.
è avvenuta la consegna di 1514 tomi, sono stati versati acconti per fr. 14 000.– e il “rimanente al 15.10.2019” da pagare
era di fr. 10 000.–, dimostra che le
parti avevano concluso dei contratti di compravendita aventi per oggetto un totale di 1514 libri per un prezzo complessivo
di fr. 24 000.–. Egli ha
ritenuto inoltre che le cinque ricevute di pagamento prodotte dall'attore provavano
che successivamente al 15 ottobre 2019 la convenuta aveva versato ulteriori
acconti per fr. 6700.–. In circostanze siffatte, per il primo giudice sul
prezzo di fr. 24 000.– la convenuta aveva versato
all'attore acconti per complessivi fr. 20 700.–
con un saldo in favore di quest'ultimo di fr. 3300.–.
Donde in definitiva l'accoglimento della petizione.
4.
La reclamante lamenta
innanzitutto la mancata assunzione della testimonianza di __________ M__________,
da lei offerta, e quella di F__________ K__________, offerta dall'attore, senza
che il Giudice di pace abbia motivato il diniego. Essa si
duole quindi della violazione del suo diritto di essere sentito, il
quale garantisce – in particolare – il
diritto alla prova. Ogni parte ha il diritto, per accertare un fatto
rilevante controverso, di fare assumere le prove adeguate proposte regolarmente
e tempestivamente secondo la legge
processuale applicabile (cfr. anche art. 152 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale
federale 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid.
4.3.1). In linea di massima è in
occasione del dibattimento che avviene la notifica definitiva delle prove preannunciate negli
allegati preliminari (art. 228 cpv. 1 CPC applicabile alla procedura semplificata
per rinvio dall'art. 219 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2019.9 del 4 maggio 2020
consid. 4 con rinvii).
In concreto, è vero che l'attore
ha chiesto di sentire __________ M__________ per riferire “sul come sono andate
le cose essendo titolare del laboratorio di B__________ dove si sono svolti
praticamente i fatti più salienti della vendita dei libri” (replica, pag. 3)
mentre la convenuta, ha chiesto di sentire __________ K__________
per riferire che “differentemente da quanto sostiene l'attore, i fatti salienti
non si sono svolti a B__________, bensì o a __________ o presso gli uffici di RE
1” (duplica, pag. 2). Dal verbale d'udienza dell'11 gennaio 2023 non risulta
che le parti abbiano definitivamente offerto le prove da loro preannunciate nei
loro allegati scritti. Né la reclamante pretende
che il primo giudice abbia omesso di verbalizzare la sua posizione. In tali circostanze il Giudice di pace poteva legittimamente dedurre dal comportamento processuale
delle parti un'implicita rinuncia alle prove e quindi l'inutilità di statuire
sulle stesse come pure di motivare il diniego (nel medesimo senso CCR sentenza
inc. 16.2019.9 del 4 maggio 2020 consid. 4 con rinvii). Si aggiunga, ad ogni modo, che non è
dato di vedere quali elementi di rilievo
ai fini del giudizio avrebbe
apportato la testimonianza offerta ove
appena si pensi che il luogo dove
si sono svolti “i fatti salienti” non è determinante.
5.
La
reclamante ribadisce che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) non è un contratto
e che lo stesso non prova nulla perché contiene delle
“scritte apposte in tempi diversi e con calligrafie diverse e penne diverse”. A
suo dire, tale documento, non permette in alcun modo di concludere “che il segno che la
controparte dice essere la firma di __________ F__________ possa essere
considerata come un segno di accettazione”. Inoltre, essa soggiunge, la
scritta in calce “Rimanente il 15.10.2019 Fr. 10 000.–” è stata apposta in
un momento successivo alla firma mentre “l'anno è stato modificato da 2010 a 2019”. La convenuta sostiene, ad ogni modo, che
la compravendita verteva sull'acquisto di 1300 volumi per un prezzo di complessivi
fr. 19 300.– da lei interamente pagato così come risulta dalla ricevuta “a
saldo” del 9 dicembre 2019 (doc. 3), non considerata dal Giudice di pace.
a) Ora, che
il “foglio ricapitolativo” (doc. B) non sia un contratto scritto è vero. La
reclamante disconosce tuttavia che la conclusione di contratti di compravendita
di cose mobili (art. 187 CO e segg.)
non soggiace ad alcuna forma particolare
(art. 11 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 73 n. 518 e 519) e può
avvenire anche oralmente o per atti concludenti. Precisato ciò, senza cadere
nell'arbitrio, il Giudice di pace poteva ritenere il documento in questione,
nel quale l'attore ha tenuto traccia delle date di consegna di libri e di
versamento degli acconti, la “comprova dell'accordo” tra le parti. Che poi tra
le parti sia sorto un contratto di compravendita di libri risulta dalle stesse
ammissioni della convenuta in relazione alla ricevuta di pagamento del 9 dicembre
2019.
da cui risulta che essa aveva versato all'attore complessivi fr. 19 300.– per “1300 volumi d'arte” (doc. 3). Un'altra
questione è di sapere se la conclusione del primo giudice, per il quale il “foglio ricapitolativo” (doc. B) costituisce
anche la prova della pretesa dell'attore, ovvero che a quel momento vi era un saldo
in favore di lui di fr. 14 000.–,
sia insostenibile.
b) Per
quel che concerne la contestazione sollevata
dalla convenuta in merito all'autenticità del “foglio ricapitolativo” e di conseguenza della sua valenza probatoria, giovi
ricordare che, per principio,
l'autenticità di un documento pubblico o privato si presume (DTF 143 III 460
consid. 3.5; analogamente: RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche CCR
sentenza inc. 16.2015.26 dell'11 settembre 2017 consid. 6b). Contestarla non basta, a meno di riuscire
a destare seri dubbi, sostanziando concreti sospetti di falsificazione,
manipolazione o alterazione del contenuto o delle firme. Sussistendo
presupposti del genere incombe poi a chi si vale del documento dimostrare
l'autenticità dell'atto, e a tal fine tutti i mezzi di prova sono ammissibili (I
CCA sentenza inc. 11.2020.105 del 17 maggio 2021 consid. 6a).
c) Nel
caso in esame, con la petizione l'attore ha indicato
che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) era stato
sottoscritto dall'amministratore unico della convenuta (pag. 2). Quest'ultima,
nelle osservazioni, ha asserito che tale documento non prova nulla e rilevato
che esso era stato allestito dall'attore in “momenti successivi (basta leggere
le varie date, i vari colori, i differenti spessori delle penne utilizzate e le
diverse calligrafie riportate su quel foglio)” e che “la data in calce al
foglio (quella del 15.10.2019) sia stata pure quella modificata a posteriori
(il “9” del 2019 è infatti l'unica cifra in blu di quella data)” (pag. 2). Replicando
l'attore ha evidenziato che “il visto apposto dalla convenuta, peraltro mai
contestato, risulta una conferma di quanto versato e quanto ancora da versare,
la qual cosa si configura in un contratto di vendita per 1514 libri ad un
prezzo di fr. 24 000.–”. (pag. 2). In duplica la convenuta
ha infine rilevato che il documento era “stato compilato in momenti diversi
(uso di penne, colori e calligrafie diverse) e soprattutto come la “R”di
“Rimanente” era stata apposta in un momento successivo (quella “R” è infatti
apposta sopra) rispetto al segno che l'attore dice essere la firma del suo
amministratore unico”, soggiungendo che l'attore vi aveva apposto “a posteriori
delle modifiche in alcun modo condivise con lei” (pag. 2).
d) Visto
quanto precede, nella misura in cui la convenuta non ha negato che il documento sia stato firmato da __________ F__________, suo
amministratore unico, non si pongono problemi di autenticità in senso stretto,
ovvero sulla questione di sapere se il documento emani dalla persona che esso
designa. Un'altra questione è l'esattezza materiale, ovvero la correttezza dei fatti
che riporta. Al proposito, non si può ritenere che l'interessata abbia
soddisfatto il suo obbligo di motivare la contestazione. Essa si è per finire
limitata a eccepire discrepanze cromatiche e grafiche, ma ciò non basta per insinuare
un serio dubbio sulla manomissione del documento. Contrariamente all'assunto della reclamante, “a occhio nudo” non
è possibile distinguere se la lettera “R” di “Rimanente” sia
apposta sopra o sotto la parte finale del segno apposto da __________ F__________,
ovvero se la frase sia stata scritta prima o dopo la firma dall'amministratore
unico della convenuta. E a fronte di una contestazione generica, la conclusione
del Giudice di pace, per il quale il documento in esame dimostra che le parti avevano concluso un contratto
di compravendita avente per oggetto un totale di 1514 libri per un prezzo complessivo
di fr. 24 000.– (fr. 14 000.– + fr. 10 000.–), sfugge alla critica.
e)
Relativamente alla
ricevuta del 9 dicembre 2019 (doc. 3), da tale documento risulta che a quella
data la convenuta aveva pagato complessivi fr. 19 300.– per 1300 volumi. Ora, se da una parte, tale documento
non può ritenersi una ricevuta a saldo giacché dopo il 9 dicembre 2019 la
convenuta ha versato ulteriori acconti per fr. 2700.– (l'11.12.2019 fr. 2000.–
e il 23.4. 2020 fr. 700.–) senza spiegarne le ragioni, dall'altra parte non vi
è alcuna prova, come sostenuto dall'attore (cfr. replica 12 aprile 2022, pag. 3),
che la somma indicata sia errata. Ne segue in definitiva che la RE 1 ha versato
acconti per un totale di fr. 22 000.– (fr.
19.
300.– + fr. 2700.–) e che, considerando il
prezzo pattuito di fr. 24 000.–,
essa risultava essere ancora debitrice di fr. 2000.–, anziché fr. 3300.–
rivendicati in causa. Entro questi limiti il reclamo merita così accoglimento.
Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può
statuire essa medesima sulla lite. Visto quanto precede la decisione impugnata
va riformata nel senso che la petizione va accolta limitatamente a fr. 2000.–. Gli interessi di mora decorrono
dal 3 dicembre 2020, data di per sé non contestata dalla reclamante.
6.
La reclamante si
duole infine del fatto che il Giudice di pace ha rigettato in via definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo fattole notificare dalla controparte senza
spendere una parola sulla sua contestazione secondo cui non vi è identità fra il credito di fr. 3300.– indicato nel
precetto esecutivo, ossia “vendita 1514 tomi 08.11.2019” e quello fatto
valere in causa, ritenuto che il numero di libri indicato nel precetto
esecutivo non risulta da nessun contratto e il primo giudice avrebbe dovuto accertare
che dalla ricevuta del 9 dicembre 2019 (doc. 3) da lei prodotta risulta che ha
acquistato “1300 volumi d'arte” per un prezzo di fr. 19 300.– da lei
interamente pagato. Se non che, il credito di fr. 3300.– fatto valere in causa
quale saldo del prezzo compravendita, quantunque nella petizione l'attore abbia
affermato che la compravendita è avvenuta tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 e non l'8 novembre 2019, è indubbiamente
il medesimo rispetto a quello indicato nel precetto esecutivo. Nella misura in
cui l'attore ha introdotto un'azione di riconoscimento di debito
(art. 79 cpv. 1 LEF), il Giudice di pace, dopo avere accertato
l'esistenza del credito, poteva quindi pronunciare il rigetto definitivo
dell'opposizione al precetto esecutivo. Ne segue che su questo punto il reclamo
non può trovare ascolto, fermo restando che l'opposizione va rigettata limitatamente
a fr. 2000.–.
7.
Le
spese processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La
convenuta rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità
per ripetibili ridotte commisurata alla stringatezza delle
osservazioni (di due pagine, compresi il frontespizio e le richieste di
giudizio). L'esito del giudizio
impone una modifica del dispositivo sugli oneri processuali
di primo grado che sono suddivisi tra le parti secondo la rispettiva soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così
riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta nel senso che la RE 1 è condannata a versare a
CO 1 fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2020.
L'opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2000.– oltre interessi al
5% dal 3 dicembre 2020. Per il resto
l'istanza è respinta.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, da anticipare dall'attore,
sono poste per un terzo a carico di quest'ultimo e per due terzi a carico della
convenuta.
La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 100.– per ripetibili ridotte.
II. Le
spese del reclamo di fr. 400.– sono poste per due terzi a carico della
reclamante e per un terzo a carico di CO 1, al quale la RE 1 rifonderà fr.
350.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.