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Decisione

16.2023.14

Compravendita: pagamento del prezzo

14 marzo 2024Italiano17 min

venduto dei libri alla società RE 1, di cui __________ F__________ è amministratore unico. Riguardo al numero e al

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.14

Lugano,

14 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 3 marzo 2023 presentato dalla

RE

1

(rappresentata

dall'amministratore unico __________ F__________ )

contro

la decisione emessa il 25 gennaio 2023 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SE.2022.1 (compravendita) promossa nei suoi confronti con

petizione del 1° marzo 2022 da

CO

1

(patrocinato

dall' PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 CO 1 ha

venduto dei libri alla società RE 1, di cui __________ F__________ è amministratore unico. Riguardo al numero e al

prezzo della merce le parti divergono: per il venditore si trattava di 1514

tomi al prezzo di complessivi fr. 24

000.– mentre invece per la compratrice i volumi sarebbero stati 1300 per un

prezzo complessivo di fr. 19 300.–. Il 29 ottobre 2020 il venditore

ha invitato l'acquirente a versargli, entro

dieci giorni, il saldo di fr. 3300.–. Non avendo ottenuto quanto chiesto, CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione di Lugano per fr. 3300.– oltre interessi al

5% dall'8 novembre 2020, indicando quale

motivo del credito “vendita 1514 tomi 08.11.2019”, al quale l'escussa ha

interposto opposizione.

B. Con istanza del 21 dicembre 2021 CO 1 si è rivolto al

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest

chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione

volto a ottenere il pagamento di fr. 3300.– oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2020, così come il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto

esecutivo. Constatata

all'udienza di conciliazione del 19 gennaio 2022 l'impossibilità di conciliare

le parti, il Giudice di pace ha

rilasciato il 21 gennaio 2022 l'autorizzazione

ad agire all'istante. La tassa di

giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell'istante (inc.

67/C/21/Co).

C. Con

petizione del 25 febbraio 2022 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al

medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. A

sostegno della pretesa egli ha prodotto un “foglio ricapitolativo” (doc. B),

sottoscritto dall'amministratore unico della convenuta, da cui risulta la

consegna alla controparte tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 di 1514

volumi, il versamento di acconti al 15 ottobre 2019 di complessivi fr. 14 000.– e un “rimanente” in proprio favore di fr. 10

000.–, così come cinque ricevute di pagamento attestanti il versamento, tra l'8

novembre 2019 e il 23 aprile 2020, di ulteriori acconti per complessivi

fr. 6700.–. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2022 la convenuta ha proposto

di respingere la petizione, sostenendo che essa

aveva acquistato 1300 volumi al

prezzo di fr. 19 300.–, da lei interamente

pagato, come risulta da una

ricevuta di pagamento del 9 dicembre 2019 (doc. 3). In una replica del 12 aprile 2022 l'attore

ha asserito che la ricevuta di pagamento presentata dalla convenuta non era una

ricevuta a saldo ma un “ricapitolativo” degli acconti

versatigli. Duplicando il 16 agosto 2022 la convenuta ha

contestato la valenza probatoria del “foglio ricapitolativo” (doc. B),

sostenendo che la consonante iniziale del termine “rimanente” era stata scritta

“sopra e quindi successivamente al segno che secondo l'attore sarebbe la firma del suo amministratore unico” e ha soggiunto che in ogni caso, come dimostrano le otto ricevute di

pagamento da lei prodotte “l'importo rivendicato dall'attore sia sbagliato”. Al dibattimento dell'11 gennaio 2023, il Giudice

di pace ha tentato, senza successo, di conciliare le parti. Il verbale

d'udienza non riporta altro.

D. Statuendo

con decisione del 25 gennaio 2023 il Giudice di pace ha accolto la petizione

nel senso che ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 3300.– oltre

interessi al 5% dal 3 dicembre 2020 e ha rigettato in via definitiva

l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Le spese processuali

di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere

all'attore fr. 200.– per ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del

3 marzo 2023 in cui chiede di annullare

la sentenza impugnata e di riformarla nel senso di respingere la petizione.

Nelle sue osservazioni del 22 gennaio 2024 CO 1 conclude per la reiezione

del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il valore litigioso ammonta a fr. 3300.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla

convenuta il 1° febbraio 2023 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98__________,

agli atti). Introdotto il 3 marzo 2023 (cfr. timbro postale sulla busta

d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144

III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha

considerato che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) allestito

dall'attore e sottoscritto da __________ F__________,

in cui è indicato che nel periodo tra il 12 giugno 2019 e il 15 ottobre

2019.

è avvenuta la consegna di 1514 tomi, sono stati versati acconti per fr. 14 000.– e il “rimanente al 15.10.2019” da pagare

era di fr. 10 000.–, dimostra che le

parti avevano concluso dei contratti di compravendita aventi per oggetto un totale di 1514 libri per un prezzo complessivo

di fr. 24 000.–. Egli ha

ritenuto inoltre che le cinque ricevute di pagamento prodotte dall'attore provavano

che successivamente al 15 ottobre 2019 la convenuta aveva versato ulteriori

acconti per fr. 6700.–. In circostanze siffatte, per il primo giudice sul

prezzo di fr. 24 000.– la convenuta aveva versato

all'attore acconti per complessivi fr. 20 700.–

con un saldo in favore di quest'ultimo di fr. 3300.–.

Donde in definitiva l'accoglimento della petizione.

4.

La reclamante lamenta

innanzitutto la mancata assunzione della testimonianza di __________ M__________,

da lei offerta, e quella di F__________ K__________, offerta dall'attore, senza

che il Giudice di pace abbia motivato il diniego. Essa si

duole quindi della violazione del suo diritto di essere sentito, il

quale garantisce – in particolare – il

diritto alla prova. Ogni parte ha il diritto, per accertare un fatto

rilevante controverso, di fare assumere le prove adeguate proposte regolarmente

e tempestivamente secondo la legge

processuale applicabile (cfr. anche art. 152 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale

federale 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid.

4.3.1). In linea di massima è in

occasione del dibattimento che avviene la notifica definitiva delle prove preannunciate negli

allegati preliminari (art. 228 cpv. 1 CPC applicabile alla procedura semplificata

per rinvio dall'art. 219 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2019.9 del 4 maggio 2020

consid. 4 con rinvii).

In concreto, è vero che l'attore

ha chiesto di sentire __________ M__________ per riferire “sul come sono andate

le cose essendo titolare del laboratorio di B__________ dove si sono svolti

praticamente i fatti più salienti della vendita dei libri” (replica, pag. 3)

mentre la convenuta, ha chiesto di sentire __________ K__________

per riferire che “differentemente da quanto sostiene l'attore, i fatti salienti

non si sono svolti a B__________, bensì o a __________ o presso gli uffici di RE

1” (duplica, pag. 2). Dal verbale d'udienza dell'11 gennaio 2023 non risulta

che le parti abbiano definitivamente offerto le prove da loro preannunciate nei

loro allegati scritti. Né la reclamante pretende

che il primo giudice abbia omesso di verbalizzare la sua posizione. In tali circostanze il Giudice di pace poteva legittimamente dedurre dal comportamento processuale

delle parti un'implicita rinuncia alle prove e quindi l'inutilità di statuire

sulle stesse come pure di motivare il diniego (nel medesimo senso CCR sentenza

inc. 16.2019.9 del 4 maggio 2020 consid. 4 con rinvii). Si aggiunga, ad ogni modo, che non è

dato di vedere quali elementi di rilievo

ai fini del giudizio avrebbe

apportato la testimonianza offerta ove

appena si pensi che il luogo dove

si sono svolti “i fatti salienti” non è determinante.

5.

La

reclamante ribadisce che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) non è un contratto

e che lo stesso non prova nulla perché contiene delle

“scritte apposte in tempi diversi e con calligrafie diverse e penne diverse”. A

suo dire, tale documento, non permette in alcun modo di concludere “che il segno che la

controparte dice essere la firma di __________ F__________ possa essere

considerata come un segno di accettazione”. Inoltre, essa soggiunge, la

scritta in calce “Rimanente il 15.10.2019 Fr. 10 000.–” è stata apposta in

un momento successivo alla firma mentre “l'anno è stato modificato da 2010 a 2019”. La convenuta sostiene, ad ogni modo, che

la compravendita verteva sull'acquisto di 1300 volumi per un prez­zo di complessivi

fr. 19 300.– da lei interamente pagato così come risulta dalla ricevuta “a

saldo” del 9 dicembre 2019 (doc. 3), non considerata dal Giudice di pace.

a) Ora, che

il “foglio ricapitolativo” (doc. B) non sia un contratto scritto è vero. La

reclamante disconosce tuttavia che la conclusione di contratti di compravendita

di cose mobili (art. 187 CO e segg.)

non soggiace ad alcuna forma particolare

(art. 11 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 73 n. 518 e 519) e può

avvenire anche oralmente o per atti concludenti. Precisato ciò, senza cadere

nell'arbitrio, il Giudice di pace poteva ritenere il documento in questione,

nel quale l'attore ha tenuto traccia delle date di consegna di libri e di

versamento degli acconti, la “comprova dell'accordo” tra le parti. Che poi tra

le parti sia sorto un contratto di compravendita di libri risulta dalle stesse

ammissioni della convenuta in relazione alla ricevuta di pagamento del 9 dicembre

2019.

da cui risulta che essa aveva versato all'attore complessivi fr. 19 300.– per “1300 volumi d'arte” (doc. 3). Un'altra

questione è di sapere se la conclusione del primo giudice, per il quale il “foglio ricapitolativo” (doc. B) costituisce

anche la prova della pretesa dell'attore, ovvero che a quel momento vi era un saldo

in favore di lui di fr. 14 000.–,

sia insostenibile.

b) Per

quel che concerne la contestazione sollevata

dalla convenuta in merito all'autenticità del “foglio ricapitolativo” e di conseguenza della sua valenza probatoria, giovi

ricordare che, per principio,

l'autenticità di un documento pubblico o privato si presume (DTF 143 III 460

consid. 3.5; analogamente: RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche CCR

sentenza inc. 16.2015.26 dell'11 settembre 2017 consid. 6b). Contestarla non basta, a meno di riuscire

a destare seri dubbi, sostanziando concreti sospetti di falsificazione,

manipolazione o alterazione del contenuto o delle firme. Sussistendo

presupposti del genere incombe poi a chi si vale del documento dimostrare

l'autenticità dell'atto, e a tal fine tutti i mezzi di prova sono ammissibili (I

CCA sentenza inc. 11.2020.105 del 17 maggio 2021 consid. 6a).

c) Nel

caso in esame, con la petizione l'attore ha indicato

che il “foglio ricapitolativo” (doc. B) era stato

sottoscritto dall'amministratore unico della convenuta (pag. 2). Quest'ultima,

nelle osservazioni, ha asserito che tale documento non prova nulla e rilevato

che esso era stato allestito dall'attore in “momenti successivi (basta leggere

le varie date, i vari colori, i differenti spessori delle penne utilizzate e le

diverse calligrafie riportate su quel foglio)” e che “la data in calce al

foglio (quella del 15.10.2019) sia stata pure quella modificata a posteriori

(il “9” del 2019 è infatti l'unica cifra in blu di quella data)” (pag. 2). Replicando

l'attore ha evidenziato che “il visto apposto dalla convenuta, peraltro mai

contestato, risulta una conferma di quanto versato e quanto ancora da versare,

la qual cosa si configura in un contratto di vendita per 1514 libri ad un

prezzo di fr. 24 000.–”. (pag. 2). In duplica la convenuta

ha infine rilevato che il documento era “stato compilato in momenti diversi

(uso di penne, colori e calligrafie diverse) e soprattutto come la “R”di

“Rimanente” era stata apposta in un momento successivo (quella “R” è infatti

apposta sopra) rispetto al segno che l'attore dice essere la firma del suo

amministratore unico”, soggiungendo che l'attore vi aveva apposto “a posteriori

delle modifiche in alcun modo condivise con lei” (pag. 2).

d) Visto

quanto precede, nella misura in cui la convenuta non ha negato che il documento sia stato firmato da __________ F__________, suo

amministratore unico, non si pongono problemi di autenticità in senso stretto,

ovvero sulla questione di sapere se il documento emani dalla persona che esso

designa. Un'altra questione è l'esattezza materiale, ovvero la correttezza dei fatti

che riporta. Al proposito, non si può ritenere che l'interessata abbia

soddisfatto il suo obbligo di motivare la contestazione. Essa si è per finire

limitata a eccepire discrepanze cromatiche e grafiche, ma ciò non basta per insinuare

un serio dubbio sulla manomissione del documento. Contrariamente all'assunto della reclamante, “a occhio nudo” non

è possibile distinguere se la lettera “R” di “Rimanente” sia

apposta sopra o sotto la parte finale del segno apposto da __________ F__________,

ovvero se la frase sia stata scritta prima o dopo la firma dall'amministratore

unico della convenuta. E a fronte di una contestazione generica, la conclusione

del Giudice di pace, per il quale il documento in esame dimostra che le parti avevano concluso un contratto

di compravendita avente per oggetto un totale di 1514 libri per un prezzo complessivo

di fr. 24 000.– (fr. 14 000.– + fr. 10 000.–), sfugge alla critica.

e)

Relativamente alla

ricevuta del 9 dicembre 2019 (doc. 3), da tale documento risulta che a quella

data la convenuta aveva pagato complessivi fr. 19 300.– per 1300 volumi. Ora, se da una parte, tale documento

non può ritenersi una ricevuta a saldo giacché dopo il 9 dicembre 2019 la

convenuta ha versato ulteriori acconti per fr. 2700.– (l'11.12.2019 fr. 2000.–

e il 23.4. 2020 fr. 700.–) senza spiegarne le ragioni, dall'altra parte non vi

è alcuna prova, come sostenuto dall'attore (cfr. replica 12 aprile 2022, pag. 3),

che la somma indicata sia errata. Ne segue in definitiva che la RE 1 ha versato

acconti per un totale di fr. 22 000.– (fr.

19.

300.– + fr. 2700.–) e che, considerando il

prezzo pattuito di fr. 24 000.–,

essa risultava essere ancora debitrice di fr. 2000.–, anziché fr. 3300.–

rivendicati in causa. Entro questi limiti il reclamo merita così accoglimento.

Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può

statuire essa medesima sulla lite. Visto quanto precede la decisione impugnata

va riformata nel senso che la petizione va accolta limitatamente a fr. 2000.–. Gli interessi di mora decorrono

dal 3 dicembre 2020, data di per sé non contestata dalla reclamante.

6.

La reclamante si

duole infine del fatto che il Giudice di pace ha rigettato in via definitiva

l'opposizione al precetto esecutivo fattole notificare dalla controparte senza

spendere una parola sulla sua contestazione secondo cui non vi è identità fra il credito di fr. 3300.– indicato nel

precetto esecutivo, ossia “vendita 1514 tomi 08.11.2019” e quello fatto

valere in causa, ritenuto che il numero di libri indicato nel precetto

esecutivo non risulta da nessun contratto e il primo giudice avrebbe dovuto accertare

che dalla ricevuta del 9 dicembre 2019 (doc. 3) da lei prodotta risulta che ha

acquistato “1300 volumi d'arte” per un prezzo di fr. 19 300.– da lei

interamente pagato. Se non che, il credito di fr. 3300.– fatto valere in causa

quale saldo del prezzo compravendita, quantunque nella petizione l'attore abbia

affermato che la compravendita è avvenuta tra il 12 giugno e il 15 ottobre 2019 e non l'8 novembre 2019, è indubbiamente

il medesimo rispetto a quello indicato nel precetto esecutivo. Nella misura in

cui l'attore ha introdotto un'azione di riconoscimento di debito

(art. 79 cpv. 1 LEF), il Giudice di pace, dopo avere accertato

l'esistenza del credito, poteva quindi pronunciare il rigetto definitivo

dell'opposizione al precetto esecutivo. Ne segue che su questo punto il reclamo

non può trovare ascolto, fermo restando che l'opposizione va rigettata limitatamente

a fr. 2000.–.

7.

Le

spese processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La

convenuta rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità

per ripetibili ridotte commisurata alla stringatezza delle

osservazioni (di due pagine, compresi il frontespizio e le richieste di

giudizio). L'esito del giudizio

impone una modifica del dispositivo sugli oneri processuali

di primo grado che sono suddivisi tra le parti secondo la rispettiva soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così

riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta nel senso che la RE 1 è condannata a versare a

CO 1 fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2020.

L'opposizione

al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2000.– oltre interessi al

5% dal 3 dicembre 2020. Per il resto

l'istanza è respinta.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, da anticipare dall'attore,

sono poste per un terzo a carico di quest'ultimo e per due terzi a carico della

convenuta.

La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 100.– per ripetibili ridotte.

II. Le

spese del reclamo di fr. 400.– sono poste per due terzi a carico della

reclamante e per un terzo a carico di CO 1, al quale la RE 1 rifonderà fr.

350.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.