16.2023.16
Rapporti di vicinato: azione negatoria e servitù di condotta necessaria
16 luglio 2024Italiano22 min
A. Con sentenza del 6 ottobre 1977 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto all'allora proprietario della
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.16
Lugano,
16 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 24 aprile 2023 presentato da
RE 1 e RE 2
(patrocinati dall'PA 1)
contro
la decisione emessa il 3 marzo 2023 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2020.18 (vicinato: azione negatoria e servitù di
condotta necessaria) da loro promossa con petizione del 12 marzo 2020 nei
confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'PA 2),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 6 ottobre 1977 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto all'allora proprietario della
particella n. __________ RFP, oggi n. __________3 RFD di __________, in
applicazione dell'art. 691 CC il diritto, dietro pagamento di un'indennità
di fr. 500.–, di posare e mantenere nella adiacente particella n. __________
RFP, ora n. __________2 RFD, una condotta
sotterranea destinata all'allacciamento del fondo di sua proprietà alla fognatura
comunale secondo il tracciato (indicato in rosso) figurante nella planimetria
annessa al referto del 30 aprile 1976 dal perito giudiziario ing. __________ F__________,
come possibilità A.
La
condotta non è stata iscritta come servitù nel registro fondiario.
B. Nel novembre del 1987 RE 1 e RE 2 sono diventati
proprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della particella n. __________2
mentre dall'aprile del 2015 la particella n. __________3 appartiene a CO 1. Il 9 febbraio 2018 RE 1 e RE 2 hanno ingiunto
a CO 1 di cessare l'uso del loro fondo per l'evacuazione
delle acque luride e piovane della sua proprietà, invitandolo a realizzare un
allacciamento alla rete comunale attraverso il suo fondo. La richiesta è rimasta senza esito.
C. Il 7 agosto 2018 RE 1 e RE 2 si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Bellinzona,
chiedendo di convocare CO 1 per
un tentativo di conciliazione volto a ottenere – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – il
divieto di utilizzare la canalizzazione presente nel loro fondo per il
deflusso delle acque provenienti dalla sua particella, così come l'autorizzazione
a chiudere immediatamente la condotta. Preso atto che malgrado l'allestimento
di una perizia allo scopo di verificare lo stato e l'uso delle canalizzazioni rilasciata
il 13 maggio 2019 dall'ing. __________ M__________ le parti non avevano trovato
un accordo, il Segretario assessore
ha rilasciato, il 19 novembre 2019, agli istanti l'autorizzazione ad agire. Non
sono state prelevate spese processuali (CM.2018.111).
D. Con petizione del 12 marzo 2020 RE 1 e RE 2 hanno adito
il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto postulato in
sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2020 CO 1 ha proposto di
respingere la petizione e postulato, in via riconvenzionale, l'iscrizione
di una servitù di condotta a favore del suo fondo e a carico della particella
n. __________2, da esercitare secondo il tracciato già esistente e mediante
il versamento di un indennizzo da determinarsi.
Con replica e risposta
riconvenzionale dell'11 settembre 2020 gli attori
hanno ribadito le loro
domande e proposto il rigetto della riconvenzione. In duplica e replica
riconvenzionale del 6 ottobre 2020 il convenuto ha riaffermato le sue domande.
Mediante duplica riconvenzione del 4 novembre 2020 gli attori hanno mantenuto il
loro punto di vista. Alle prime arringhe
del 25 gennaio 2021 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è
stata chiusa il 6 aprile 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato
limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 4 e del 5 novembre
2021 esse hanno ribadito le loro posizioni.
E. Statuendo
con decisione del 3 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e,
in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha ordinato all'Ufficiale del
Registro fondiario di Bellinzona di iscrivere una servitù di condotta secondo
il tracciato già esistente, ovvero secondo il tracciato riconosciuto per
sentenza del 6 ottobre 1977 o meglio secondo la planimetria estratta dalla
perizia dell'ing. __________ M__________, allegata alla decisione quale sua
parte integrante. Non è stata riconosciuta alcuna indennità agli attori mentre
tutti i costi relativi all'iscrizione della servitù sono stati posti a carico del
convenuto. Le spese processuali di complessivi fr. 1800.– sono state poste
in solido a carico degli attori, tenuti a rifondere, sempre con vincolo di
solidarietà, al convenuto fr. 3000.– per ripetibili.
F.
Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera
con un reclamo del 24 aprile 2023 in
cui chiedono di riformare la sentenza impugnata
nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale.
Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2023 CO 1 conclude per il rigetto del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono
impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha stabilito il valore litigioso in fr.
6125.– donde la competenza di questa Camera.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta
al patrocinatore degli attori l'8 marzo 2023. Iniziato a decorrere l'indomani,
il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 2 al 16 aprile 2023 (art. 145 cpv.
1.
lett. a CPC) e sarebbe scaduto sabato
22.
aprile 2023, salvo prorogarsi al lunedì
successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 24 aprile 2023,
ultimo giorno utile, il reclamo in esame, è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione
esaustiva. La definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata,
il Pretore aggiunto, accertato che l'allacciamento alla fognatura comunale
della particella n. __________3 avviene
tramite una condotta interrata che attraversa la particella n. __________2, ha constatato
che questa canalizzazione, realizzata in esito alla sentenza del 6 ottobre
1977, non è iscritta come servitù nel registro
fondiario né è riconoscibile esteriormente. In siffatte circostanze, per
il primo giudice, la condotta non può essere opposta agli attori poiché l'acquisto del fondo risale al 1987
e costoro, compratori in buona fede, sono protetti dal principio della pubblica
fede del registro fondiario.
Il
Pretore aggiunto, per ovvie ragioni d'opportunità, ha esaminato anzitutto l'azione
riconvenzionale, appurando, in base alla
perizia rilasciata il 13 maggio 2019 dall'ing. __________ M__________, che l'allacciamento alla rete
fognaria comunale della particella n. __________3 può avvenire sia
attraverso il fondo degli attori (variante A: corrispondente a quella attuale) sia
attraverso quello del convenuto (varianti B
e C). Egli ha così rilevato che, sia
per tale perito che per quello intervenuto nella precedente procedura
giudiziaria, l'attuale situazione “che vede la canalizzazione
attraversare la particella n. __________2” è quella economicamente più
attualizzabile. Egli ha poi
rimproverato agli attori di non avere dimostrato che “nella loro
proprietà minacciano di verificarsi o hanno luogo concrete molestie derivanti
dalla condotta” né tantomeno che “la condotta possa ostacolare lo spostamento
del muro del garage”. Anzi,
egli ha soggiunto, dall'istruttoria è bensì emerso che la canalizzazione
“esiste dalla fine degli anni '70 senza aver mai recato alcun pregiudizio”,
tanto più che per i periti la posa di una condotta nella particella n. __________2
non ha influssi sulle possibilità edificatorie del fondo e “ad oggi non
esistono possibilità edificatorie sulla porzione di terreno interessata”.
Posto che gli attori si oppongono all'iscrizione
di una servitù poiché l'allacciamento alla rete fognaria comunale può essere
eseguito in altro modo, il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto si
trova in uno “stato di necessità” a seguito “della ponderazione degli interessi
delle parti, e non solo sulle possibilità edificatorie e i costi di
realizzazione”. Per il primo giudice, la condotta che corre lungo il confine della particella n. __________2,
oltre a non cagionare danno o pregiudizio particolare a questo fondo in
termini di minor valore, permette un collegamento “tecnicamente corretto”
della particella n. __________3 alla rete fognaria pubblica, senza la necessità
di apportare modifiche e quindi senza spese eccessive, mentre “fuori dal fondo
degli attori” la realizzazione di una condotta non è possibile a costi
ragionevoli. In simili condizioni, a suo avviso l'opposizione degli
attori è infondata e l'interesse
del convenuto al riconoscimento di un
diritto di condotta necessario secondo il tracciato della canalizzazione già
esistente prevale su quello dei vicini.
Quanto all'indennità prevista dall'art.
691.
CC, il primo giudice ha innanzitutto ritenuto che il convenuto ha
ossequiato al proprio obbligo di offrire un indennizzo
proponendo dapprima di stabilire un importo simbolico, per poi negare tale
indennità vista l'assenza di un qualsivoglia pregiudizio. Premesso ciò,
il Pretore aggiunto ha considerato sulla scorta delle risultanze peritali che “la posa della condotta non ha recato
danno al fondo serviente né tantomeno un minor valore di quest'ultimo” e “dato
che il risarcimento deve essere commisurato al danno effettivo subito, trattandosi
di una condotta già esistente ed in uso da 40 anni alla quale non è necessario
apportare alcuna modifica (oltre ad essere già stata oggetto di un'indennità
per il precedente proprietario)”, ha ritenuto che non fosse dovuto alcun
indennizzo. Donde l'accoglimento
della domanda riconvenzionale e la conseguente reiezione della
petizione.
4.
Riassunta la cronistica della fattispecie ed
evidenziato di avere acquistato la particella n. __________2 senza alcun
aggravio in favore della n. __________3, i reclamanti contestano che nel
caso specifico siano dati i presupposti per applicare l'art. 691 cpv. 1 CC e
quindi l'obbligo per loro di tollerare la condotta del vicino. Essi ribadiscono
che quest'ultimo non versa in uno “stato di necessità” poiché egli può
allacciarsi alla rete fognaria comunale servendosi del suo fondo e senza quindi
dovere necessariamente servirsi del loro. I reclamanti rimproverano al Pretore
aggiunto di aver tenuto conto unicamente dei costi che il vicino “dovrebbe
sopportare nel caso si optasse per le varianti B e C”, tralasciando di
considerare i costi del rifacimento della canalizzazione litigiosa da loro
assunti, così come il fatto che gli allacciamenti alternativi non avrebbero
nessun impatto sulle possibilità di utilizzo del fondo del vicino. A loro
avviso, per equità, il primo giudice avrebbe dovuto pretendere che il convenuto
allacciasse il suo fondo alla rete fognaria secondo la variante B, opzione la
quale, a differenza della variante C, non comporterebbe né interventi invasivi
sulla sua proprietà né costi eccessivi.
5.
In concreto, è incontestato che
alla fattispecie si applichi la versione dell'art. 691 CC in
vigore fino al 31 dicembre 2011, l'impianto essendo stato posato
pacificamente prima di tale data. In virtù dell'art. 691 cpv. 3 vCC, le
condotte che il proprietario era tenuto a tollerare erano iscritte nel
registro fondiario a richiesta dell'interessato e a sue spese. Per giurisprudenza cantonale, in
assenza di iscrizione nel registro fondiario – come nel caso in esame – il diritto di condotta non era
opponibile all'acquirente in buona fede del fondo serviente. Dandosi pertanto una condotta
interrata e non ravvisandosi elementi che la indiziassero, l'art. 973 CC proteggeva l'acquirente del fondo serviente che in
buona fede non poteva immaginare l'esistenza della tubatura (cfr. RtiD II-2018
pag. 735 consid. 9a con riferimenti). Il proprietario del fondo dominante
doveva così far valere nei confronti dell'acquirente in buona fede del fondo
serviente una servitù legale di condotta necessaria, a condizione tuttavia di
adempiere i requisiti dell'art. 691 cpv. 1 CC, segnatamente dimostrare di non
poter eseguire l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in altro
modo solo a spese eccessive (“stato di necessità”). Egli non doveva avere a disposizione, in altri
termini, soluzioni alternative, tecniche o giuridiche se non a costi
sproporzionati (RtiD I-2004 pag. 498 n. 17c).
6.
Nella fattispecie è indubbio che la particella n. __________3 possa essere allacciata alla
rete fognaria comunale con una condotta che attraversa il fondo medesimo senza
servirsi quindi del fondo contiguo, gli esperti avendo prospettato in tal
senso due varianti (B e C). Se non che, come si è detto, l'obbligo del
proprietario di tollerare condutture altrui non è dato solo se l'allacciamento
non può essere eseguito altrimenti ma anche se può esserlo con spese eccessive
(art. 691 cpv. 1 CC). Ora, per giudicare
se i costi di esecuzione della condotta siano “eccessivi” non è determinante il
valore dell'opera in sé. Il cosiddetto “stato di necessità” dipende dalla
questione di sapere se tali costi siano sproporzionati rispetto alla minore
entità dell'aggravio che il proprietario del fondo gravato della condotta è
chiamato a tollerare. Occorre – in altri termini – paragonare lo
svantaggio che comporta la costituzione della servitù per il proprietario
tenuto a sopportare l'esistenza della condotta sul suo fondo e il beneficio che
deriva al proprietario del fondo vicino. Il che impone di ponderare i
contrapposti interessi delle parti nel caso specifico, valutando se l'una debba
essere tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul proprio fondo o se
appaia più equo pretendere che l'altra ripieghi su una soluzione diversa. A tal
fine il giudice dispone di un certo margine d'apprezzamento (DTF 136 III
271.
consid. 5.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_62/2023 del
17.
aprile 2023 consid. 3; v. anche RtiD I-2019 n. 14c pag. 534 consid. 8d).
a) Nel
caso di specie, il Pretore aggiunto ha ritenuto l'interesse del convenuto preponderante
alla luce dei costi di esecuzione dei tre allacciamenti ipotizzabili (fr. 10 000.– per la
variante A, fr. 25 000.– per la variante B e un importo “ben” superiore a fr. 30 000.– per
variante C). Se non che, contrariamente a quanto sostengono i reclamanti, il
primo giudice ha altresì considerato che gli attori non hanno dimostrato l'esistenza
di particolari danni o pregiudizi causati dalla presenza di una condotta sul
loro fondo, l'impossibilità di amplia-re il garage non essendo dovuta alla
tubazione ma all'impossibilità edificatoria sulla porzione di fondo interessata
dalla conduttura. E con questa argomentazione i reclamanti non si confrontano
nemmeno di scorcio, limitandosi a
sostenere per la prima volta, e dunque in maniera inammissibile (art. 326 cpv.
1.
CPC), che la presenza della canalizzazione
comporta per il loro fondo “una chiara svalutazione”. Ne segue che non soccorrono le
condizioni per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore aggiunto.
b)
Ad ogni modo, poco importa che per i reclamanti l'attuale
canalizzazione non sia quella realizzata dal precedente proprietario della
particella n. __________3 in esecuzione della sentenza del 6 ottobre 1977 ma una
rifatta a loro spese nel 1987 nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del
loro immobile. In applicazione dell'art. 691 CC, il proprietario del fondo
serviente dove tollerare sia la costruzione di una nuova conduttura ma anche l'utilizzo
di una condotta già esistente (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 248 n. 2684).
c) È
possibile, peraltro, che la realizzazione di un allacciamento secondo le varianti B e C non limiterebbe “la possibilità di utilizzo del fondo” del convenuto. Resta il fatto che nella nota
sentenza del 6 ottobre 1977 il Pretore aveva accertato, fondandosi sulle
dichiarazioni dell'allora perito giudiziario ing. __________ F__________, che la variante B “a parte il suo maggior costo, presenta altri
inconvenienti che non possono essere ignorati quali le maggiori difficoltà
tecniche, una lunghezza quasi doppia delle tubazioni da interrare, la posa di
pozzetti supplementari, un importante scavo in roccia compatta con impiego di
esplosivi” per poi soggiungere che “la realizzazione di tale variante potrebbe rivelarsi
problematica “dato che […] le fondamenta della casa dell'attore sono
assai pericolanti" (doc. 2: sentenza del 6 ottobre 1977 pag. 3 e 4). Non
consta, né i reclamanti sostengono, che ad oggi tali inconvenienti siano superati.
Quanto alla variante C, per l'ing. __________ M__________, questa opzione, che
comporterebbe “la posa di una condotta attraverso la cucina dello
stabile esistente … avrebbe costi
decisamente superiori, dovendo intervenire in modo invasivo nella costruzione,
demolendo rivestimenti ceramici, pavimentazioni, eventuali impianti interrati,
ecc.”. In circostanze siffatte, la ponderazione dei contrapposti
interessi potrà anche apparire opinabile, ma non si rileva arbitraria, ovvero manifestamente
insostenibile. Al proposito la decisione impugnata resiste alla critica.
7.
RE
1.
e RE 2 ritengono che il Pretore
aggiunto avrebbe dovuto respingere l'azione
riconvenzionale poiché contrariamente a quanto da lui appurato, il convenuto
non ha proposto alcuna indennità, come richiede invece l'art. 691 cpv. 1 CC.
Anzi, il vicino ancora nel memoriale conclusivo ha sempre sostenuto che nessun
indennizzo sarebbe dovuto.
Ora, che chi rivendica una servitù di
condotta necessaria debba offrire il risarcimento del danno, rispettivamente
chiedere di determinarlo, non incombendo al proprietario del fondo serviente formulare
richieste di indennità, è vero (RtiD I-2004 pag. 498 consid. 4 con
rinvii). Nel caso
in esame, tuttavia, il convenuto non ha omesso qualsiasi conclusione riguardo
all'indennità. Egli ha dapprima sostenuto che, non subendo il fondo servente “alcun
pregiudizio dell'esistenza della condotta …l'indennizzo non può quindi che
essere meramente simbolico” e ha chiesto al Pretore aggiunto di determinare un
equo importo”, che tenga conto del fatto che “la condotta esiste da oltre 30
anni, che per decenni l'utilizzazione è stata effettuata senza contestazione
alcuna grazie ad una sentenza cresciuta in giudicato nella quale un indennizzo
è già stato assegnato, che il suo uso mai è stato contestato e che serve pure
ai convenuti in riconvenzionale” (risposta con domanda riconvenzionale del 7
luglio 2020, pag. 8). In un secondo tempo, l'interessato ha asserito che, per
le particolarità della fattispecie, il riconoscimento di un'indennità agli
attori non si giustifica (conclusioni del 4 novembre 2021, pag. 6). In simili
condizioni, l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui il richiedente non
ha trascurato la questione dell'indennità ma ha semplicemente chiesto di non
doverne versare alcuna non risulta essere errato. Anche al proposito il reclamo
è destinato all'insuccesso.
8.
I reclamanti
contestano l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui la condotta in esame
non reca alcun danno alla loro proprietà e che pertanto non sarebbe loro dovuta
nessuna indennità. A loro avviso, per determinare l'indennizzo il primo giudice
non poteva ritenere sufficienti le perizie agli atti ma avrebbe dovuto
interpellare d'ufficio un perito. Essi fanno valere inoltre che la condotta,
oltre a svalutare il loro fondo, genera costi di manutenzione e d'uso che
devono essere contemplati nella nozione di danno.
a) V'è
da chiedersi se la prima censura, sollevata per la prima volta in sede di reclamo,
sia ricevibile tanto più che gli attori avevano loro
stessi offerto una perizia sui pregiudizi subìti dal loro fondo, ammessa dal primo
giudice (verbale del 25 gennaio 2021 pag. 2), salvo poi rinunciarvi. Ad ogni
modo, è vero che per l'art. 183 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può ordinare
d'ufficio una perizia. Se non che, nella misura in cui è chiesta come prova, e
non solo quale mezzo per chiarire i fatti, in una causa retta dal principio dispositivo la perizia
può essere ordinata solo su richiesta delle
parti (sentenza del Tribunale
federale 5A_910/2021 dell'8
marzo 2023 consid. 3.1.1). Né i reclamanti spiegano
perché le conclusioni dell'ing. __________ F__________ non sarebbero più
attuali e in particolare laddove per l'esperto “la condotta che è sotterranea non
influisce sulle possibilità edificatorie dato che le stesse non esistono sulla porzione di terreno interessata … ed essa non
determina minor valore al fondo stesso” (quesito n. 6 pag. 3 e 4). Per altro,
il Pretore aggiunto ha elencato le norme del piano regolatore che vietano gli
interventi prospettati dagli attori, senza che costoro ne censurino
l'erroneità. In siffatte circostanze, l'accertamento del primo giudice non
appare quindi insostenibile.
b) Quanto ai costi di manutenzione della condotta, i reclamanti, per quanto è dato di
capire, equivocano. Il proprietario
chiamato a tollerare una condotta necessaria nel proprio fondo ha diritto
all'integrale risarcimento dei danni che ne risultano e a tal fine fanno stato per
analogia le regole sul calcolo dell'indennità secondo il diritto
espropriativo, comprendente anche i pregiudizi inerenti alla costruzione, all'uso
e alla manutenzione della condotta (I CCA sentenza inc. 11.2016.74 del 30
maggio 2018 consid. 9d con riferimenti;
v. anche Göksu in: Handkommentar
zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ª edizione, n. 6 ad art. 691 CC). La manutenzione dell'infrastruttura come tale segue
i precetti dell'art. 741 CC. Ciò che il Pretore aggiunto ha stabilito ponendo a
carico del proprietario del fondo dominante i relativi costi della
manutenzione.
Un'altra
questione è quella di sapere se al convenuto possano essere addebitate le
spese sostenute nel 1988 dagli attori per la “sostituzione” della condotta che
serve al solo vicino. Ora, che tali costi possano rientrare nella nozione di
danno da risarcire è possibile. Ed è vero che spetta a chi postula una servitù
di condotta offrire il risarcimento del danno, rispettivamente chiedere di
determinarlo, il proprietario del fondo serviente non dovendo formulare
richieste di indennità (RtiD I-2004 pag. 498 consid. 4 con rinvii). Resta il
fatto che a fronte dell'allegazione del convenuto secondo cui l'indennizzo
tendeva allo zero e alla contestazione di lui circa il rinnovamento della
canalizzazione da parte degli attori, spettava pur sempre a questi ultimi
dimostrare quest'ultima allegazione. Agli atti non vi è tuttavia alcun
riscontro oggettivo, ciò che non è l'interrogatorio dei due attori. Ne segue
che il reclamo è una volta di più destinato all'insuccesso.
9.
Nelle domande di giudizio, RE 1 e RE 2 chiedono
anche la riforma del dispositivo sulle spese
e ripetibili di primo grado protestando “tasse, spese e ripetibili”. Tale
domanda, non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento
del reclamo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si
rivelerebbe così senza oggetto. Nelle motivazioni del rimedio giudico,
tuttavia, essi fanno valere che, di regola, in tutte le cause vertenti
su servitù legali valgono per analogia, in materia di spese giudiziarie,
i principi applicabili al diritto espropriativo ragione per cui anche se chi
postula la servitù di condotta necessaria è vittorioso deve sopportare tutte le
spese giudiziarie. In realtà, gli interessati disconoscono che con decisione
del 14 marzo 2017 (pubblicata in DTF 143 III 261) il Tribunale federale ha
ritenuto che la prassi cantonale secondo cui, in analogia con i principi
applicabili in materia espropriativa, quand'anche il convenuto soccombesse in
un'azione tendente a ottenere un accesso necessario, spese e ripetibili
andavano di regola a carico dell'attore, fosse contraria al diritto federale.
Esso ha così stabilito che, pur nelle cause vertenti sulla concessione di un
accesso necessario (ispirate al diritto espropriativo), le spese giudiziarie
vanno poste di regola a carico del soccombente, come prevede l'art. 106 cpv. 1
CPC. Eccezioni fondate sull'art. 107 CPC, ovvero sull'equità, devono
giustificarsi alla luce di “circostanze particolari”. “In presenza di più
tracciati praticabili” quali accessi necessari – ha proseguito il Tribunale
federale – “un'opposizione apparirà legittima e potrà condurre a una
ripartizione delle spese per metà, ripetibili compensate”.
Inversamente – esso ha precisato – “un'opposizione a oltranza e/o una
richiesta spropositata di indennizzo saranno ulteriori motivi di messa delle spese e delle ripetibili a carico della
parte convenuta soccombente”. L'applicazione dell'art. 107 CPC è
possibile peraltro soltanto per il giudizio di primo grado. In secondo grado continua a valere senza eccezioni
il precetto della soccombenza (DTF 143 III 270/271 consid. 4.2.6; v. anche I CCA
inc. 11.2018.130 del 30 dicembre 2021 consid. 26).
Premesso ciò, nel caso in esame, vista la loro
integrale soccombenza, i reclamanti non spiegano perché il Pretore aggiunto, nel
porre a loro carico tutte le spese giudiziarie, abbia ecceduto o abusato del
suo potere di apprezzamento. Né adducono motivi d'equità che avrebbero dovuto
indurre il primo giudice a scostarsi dai principi di ripartizione previsti
dall'art. 106 CPC.
10.
Visto quanto precede il reclamo, che
non ha evidenziato nessun
errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da
parte del primo giudice, deve essere
respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). I reclamanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
700.– sono poste solidalmente a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.