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Decisione

16.2023.16

Rapporti di vicinato: azione negatoria e servitù di condotta necessaria

16 luglio 2024Italiano22 min

A. Con sentenza del 6 ottobre 1977 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto all'allora proprietario della

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Incarto n.

16.2023.16

Lugano,

16 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 24 aprile 2023 presentato da

RE 1 e RE 2

(patrocinati dall'PA 1)

contro

la decisione emessa il 3 marzo 2023 dal

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2020.18 (vicinato: azione negatoria e servitù di

condotta necessaria) da loro promossa con petizione del 12 marzo 2020 nei

confronti di

CO

1

(patrocinato

dall'PA 2),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 6 ottobre 1977 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto all'allora proprietario della

particella n. __________ RFP, oggi n. __________3 RFD di __________, in

applicazione dell'art. 691 CC il diritto, dietro pagamento di un'indennità

di fr. 500.–, di posare e mantenere nella adiacente particella n. __________

RFP, ora n. __________2 RFD, una con­dotta

sotterranea destinata all'allacciamento del fondo di sua proprietà alla fogna­tura

comunale secondo il tracciato (indicato in rosso) figurante nella planimetria

annessa al referto del 30 aprile 1976 dal perito giudiziario ing. __________ F__________,

come possibilità A.

La

condotta non è stata iscritta come servitù nel registro fondiario.

B. Nel novembre del 1987 RE 1 e RE 2 sono diventati

proprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della particella n. __________2

mentre dall'aprile del 2015 la particella n. __________3 appartiene a CO 1. Il 9 febbraio 2018 RE 1 e RE 2 hanno ingiunto

a CO 1 di cessare l'uso del loro fondo per l'evacuazione

delle acque luride e piovane della sua proprietà, invitandolo a realizzare un

allacciamento alla rete comunale attraverso il suo fondo. La richiesta è rimasta senza esito.

C. Il 7 agosto 2018 RE 1 e RE 2 si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Bel­linzona,

chieden­do di convocare CO 1 per

un tentativo di conciliazio­ne volto a ottene­re – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – il

divieto di utilizzare la cana­lizzazione presente nel loro fondo per il

deflusso delle acque provenienti dalla sua particella, così come l'autorizzazione

a chiudere immediatamente la condotta. Preso atto che malgrado l'allestimento

di una perizia allo scopo di verificare lo stato e l'uso delle canalizzazioni rilasciata

il 13 maggio 2019 dall'ing. __________ M__________ le parti non avevano trovato

un accordo, il Segretario assessore

ha rilasciato, il 19 novembre 2019, agli istanti l'autorizzazione ad agire. Non

sono state prelevate spese proces­suali (CM.2018.111).

D. Con petizione del 12 marzo 2020 RE 1 e RE 2 hanno adito

il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto postulato in

sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2020 CO 1 ha proposto di

respingere la peti­zione e postulato, in via riconvenzionale, l'iscrizione

di una servitù di condotta a fa­vore del suo fondo e a carico della particella

n. __________2, da esercitare secondo il trac­ciato già esistente e mediante

il versamento di un indennizzo da determinarsi.

Con replica e risposta

riconvenzionale dell'11 settembre 2020 gli attori

hanno ribadito le loro

domande e proposto il rigetto della riconvenzione. In duplica e replica

riconven­zionale del 6 ottobre 2020 il convenuto ha riaffermato le sue domande.

Mediante duplica riconvenzione del 4 novembre 2020 gli attori hanno mantenuto il

loro punto di vista. Alle prime arringhe

del 25 gennaio 2021 le parti hanno notificato pro­ve. L'i­struttoria è

stata chiusa il 6 aprile 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato

limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 4 e del 5 novembre

2021 esse hanno ribadito le loro posizioni.

E. Statuendo

con decisione del 3 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la peti­zione e,

in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha ordinato all'Ufficiale del

Registro fondiario di Bellinzona di iscrivere una servitù di condotta secondo

il trac­ciato già esistente, ovvero secondo il tracciato riconosciuto per

sentenza del 6 otto­bre 1977 o meglio secondo la planimetria estratta dalla

perizia dell'ing. __________ M__________, allegata alla decisione quale sua

parte integrante. Non è stata riconosciuta al­cuna indennità agli attori mentre

tutti i costi relativi all'iscrizione della servitù sono stati posti a carico del

convenuto. Le spese processuali di complessivi fr. 1800.– sono state poste

in solido a carico degli attori, tenuti a rifondere, sempre con vincolo di

solidarietà, al convenuto fr. 3000.– per ripetibili.

F.

Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Ca­mera

con un reclamo del 24 aprile 2023 in

cui chiedono di riformare la sentenza im­pugnata

nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzio­nale.

Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2023 CO 1 conclude per il rigetto del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono

impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha stabilito il valore litigioso in fr.

6125.– donde la competenza di questa Camera.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è per­venuta

al patrocinatore degli attori l'8 marzo 2023. Iniziato a decorrere l'indomani,

il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 2 al 16 aprile 2023 (art. 145 cpv.

1.

lett. a CPC) e sarebbe scaduto sabato

22.

aprile 2023, salvo prorogarsi al lunedì

succes­sivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 24 aprile 2023,

ultimo giorno utile, il reclamo in esame, è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'auto­rità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'er­rata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdi­zione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto con­cer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare

esporre le critiche in maniera chiara e circostan­ziata, accompagnandole con un'argomentazione

esaustiva. La definizio­ne di “mani­festamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezza­mento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criti­care semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

pro­pria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valuta­zione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata,

il Pretore aggiunto, accertato che l'allacciamento alla fognatura comunale

della particella n. __________3 avviene

tramite una condotta interrata che attraversa la particella n. __________2, ha constatato

che questa canalizzazione, realiz­zata in esito alla sentenza del 6 ottobre

1977, non è iscritta come servitù nel registro

fondiario né è riconoscibile esteriormente. In siffatte circostanze, per

il primo giudice, la condotta non può essere opposta agli attori poiché l'acquisto del fondo risale al 1987

e costoro, compratori in buona fede, sono protetti dal principio della pubblica

fede del registro fondiario.

Il

Pretore aggiunto, per ovvie ragioni d'opportunità, ha esaminato anzitutto l'azione

riconvenzionale, appurando, in base alla

perizia rilasciata il 13 maggio 2019 dall'ing. __________ M__________, che l'allacciamento alla rete

fognaria comunale della particella n. __________3 può avvenire sia

attraverso il fondo degli attori (variante A: corrispondente a quella attuale) sia

attraverso quello del convenuto (varianti B

e C). Egli ha così rile­vato che, sia

per tale perito che per quello intervenuto nella precedente procedura

giudiziaria, l'attuale situazione “che vede la canalizzazione

attraversare la particella n. __________2” è quella economicamente più

attualizzabile. Egli ha poi

rimproverato agli at­tori di non avere dimostrato che “nella loro

proprietà minacciano di verificarsi o hanno luogo concrete molestie derivanti

dalla condotta” né tantomeno che “la condotta possa ostacolare lo spostamento

del muro del garage”. Anzi,

egli ha soggiunto, dall'i­struttoria è bensì emerso che la canalizzazione

“esiste dalla fine degli anni '70 senza aver mai recato alcun pregiudizio”,

tanto più che per i periti la posa di una condotta nella particella n. __________2

non ha influssi sulle possibilità edificatorie del fondo e “ad oggi non

esistono possibilità edificatorie sulla porzione di terreno interessata”.

Posto che gli attori si oppongono all'iscrizione

di una servitù poiché l'allacciamento alla rete fognaria comunale può essere

eseguito in altro modo, il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto si

trova in uno “stato di necessità” a seguito “della ponderazione degli interessi

delle parti, e non solo sulle possibilità edificatorie e i costi di

realizzazione”. Per il primo giudice, la condotta che corre lungo il confine della particella n. __________2,

oltre a non cagionare danno o pregiudizio particolare a que­sto fondo in

termini di minor valore, permette un collegamento “tecnicamente cor­retto”

della particella n. __________3 alla rete fognaria pubblica, senza la necessità

di appor­tare modifiche e quindi senza spese eccessive, mentre “fuori dal fondo

degli attori” la realizzazione di una condotta non è possibile a costi

ragionevoli. In simili condi­zioni, a suo avviso l'opposizione degli

attori è infondata e l'interesse

del convenuto al riconoscimento di un

diritto di condotta necessario secondo il tracciato della cana­lizzazione già

esistente prevale su quello dei vicini.

Quanto all'indennità prevista dall'art.

691.

CC, il primo giudice ha innanzitutto rite­nuto che il convenuto ha

ossequiato al proprio obbligo di offrire un indennizzo

propo­nendo dapprima di stabilire un importo simbolico, per poi negare tale

indennità vista l'assenza di un qualsivoglia pregiudizio. Premesso ciò,

il Pretore aggiunto ha consi­derato sulla scorta delle risultanze peritali che “la posa della condotta non ha recato

danno al fondo serviente né tantomeno un minor valore di quest'ultimo” e “dato

che il risarcimento deve essere commisurato al danno effettivo subito, trattandosi

di una condotta già esistente ed in uso da 40 anni alla quale non è necessario

apportare alcuna modifica (oltre ad essere già stata oggetto di un'indennità

per il precedente proprietario)”, ha ritenuto che non fosse dovuto alcun

indennizzo. Donde l'accogli­mento

della domanda riconvenzionale e la conseguente reiezione della

petizione.

4.

Riassunta la cronistica della fattispecie ed

evidenziato di avere acquistato la parti­cella n. __________2 senza alcun

aggravio in favore della n. __________3, i reclamanti contestano che nel

caso specifico siano dati i presupposti per applicare l'art. 691 cpv. 1 CC e

quindi l'obbligo per loro di tollerare la condotta del vicino. Essi ribadiscono

che quest'ultimo non versa in uno “stato di necessità” poiché egli può

allacciarsi alla rete fognaria comunale servendosi del suo fondo e senza quindi

dovere necessariamente servirsi del loro. I reclamanti rimproverano al Pretore

aggiunto di aver tenuto conto unica­mente dei costi che il vicino “dovrebbe

sopportare nel caso si optasse per le varianti B e C”, tralasciando di

considerare i costi del rifacimento della canalizzazione liti­giosa da loro

assunti, così come il fatto che gli allacciamenti alternativi non avreb­bero

nessun impatto sulle possibilità di utilizzo del fondo del vicino. A loro

avviso, per equità, il primo giudice avrebbe dovuto pretendere che il convenuto

allacciasse il suo fondo alla rete fognaria secondo la variante B, opzione la

quale, a differenza della variante C, non comporterebbe né interventi invasivi

sulla sua proprietà né co­sti eccessivi.

5.

In concreto, è incontestato che

alla fattispecie si applichi la versione dell'art. 691 CC in

vigore fino al 31 dicembre 2011, l'impianto essendo stato posato

pacifi­camente prima di tale data. In virtù dell'art. 691 cpv. 3 vCC, le

condotte che il pro­prietario era tenuto a tollerare erano iscritte nel

registro fondiario a richiesta dell'in­teressato e a sue spese. Per giurisprudenza cantonale, in

assenza di iscrizione nel registro fondiario – come nel caso in esame – il diritto di condotta non era

opponi­bile all'acquirente in buona fede del fondo ser­viente. Dandosi pertanto una con­dotta

interrata e non ravvisandosi elementi che la indiziassero, l'art. 973 CC proteg­geva l'acquirente del fondo serviente che in

buona fede non poteva immaginare l'e­sistenza della tubatura (cfr. RtiD II-2018

pag. 735 consid. 9a con riferimenti). Il pro­prietario del fondo dominante

doveva così far valere nei confronti dell'acquirente in buona fede del fondo

serviente una servitù legale di condotta necessaria, a condi­zione tuttavia di

adempiere i requisiti dell'art. 691 cpv. 1 CC, segnatamente dimo­strare di non

poter eseguire l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in al­tro

modo solo a spese eccessive (“stato di necessità”). Egli non doveva avere a di­sposizione, in altri

termini, soluzioni alternative, tecniche o giuridiche se non a costi

sproporzionati (RtiD I-2004 pag. 498 n. 17c).

6.

Nella fattispecie è indubbio che la particella n. __________3 possa essere allacciata alla

rete fognaria comunale con una condotta che attraversa il fondo medesimo senza

ser­virsi quindi del fondo contiguo, gli esperti avendo prospettato in tal

senso due va­rianti (B e C). Se non che, come si è detto, l'obbligo del

proprietario di tollerare con­dutture altrui non è dato solo se l'allacciamento

non può essere eseguito altrimenti ma anche se può esserlo con spese eccessive

(art. 691 cpv. 1 CC). Ora, per giudi­care

se i costi di esecuzione della condotta siano “eccessivi” non è determinante il

valore dell'opera in sé. Il cosiddetto “stato di necessità” dipende dalla

questione di sapere se tali costi siano sproporzionati rispetto alla minore

entità dell'aggravio che il proprietario del fondo gravato della condotta è

chiamato a tollerare. Occorre – in altri termini – paragonare lo

svantaggio che comporta la costituzione della servitù per il proprietario

tenuto a sopportare l'esistenza della condotta sul suo fondo e il beneficio che

deriva al proprietario del fondo vicino. Il che impone di ponderare i

contrapposti interessi delle parti nel caso specifico, valutando se l'una debba

essere tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul proprio fondo o se

appaia più equo pretendere che l'altra ripieghi su una soluzione diversa. A tal

fine il giudice dispone di un certo margine d'apprezzamento (DTF 136 III

271.

consid. 5.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_62/2023 del

17.

aprile 2023 consid. 3; v. anche RtiD I-2019 n. 14c pag. 534 consid. 8d).

a) Nel

caso di specie, il Pretore aggiunto ha ritenuto l'interesse del convenuto pre­ponderante

alla luce dei costi di esecuzione dei tre allacciamenti ipotizzabili (fr. 10 000.– per la

variante A, fr. 25 000.– per la variante B e un importo “ben” supe­riore a fr. 30 000.– per

variante C). Se non che, contrariamente a quanto sosten­gono i reclamanti, il

primo giudice ha altresì considerato che gli attori non hanno dimostrato l'esistenza

di particolari danni o pregiudizi causati dalla presenza di una condotta sul

loro fondo, l'impossibilità di amplia-re il garage non essendo dovuta alla

tubazione ma all'impossibilità edificatoria sulla porzione di fondo in­teressata

dalla conduttura. E con questa argomentazione i reclamanti non si confrontano

nemmeno di scorcio, limitandosi a

sostenere per la prima volta, e dunque in maniera inammissibile (art. 326 cpv.

1.

CPC), che la presenza della canalizzazione

comporta per il loro fondo “una chiara svalutazione”. Ne segue che non soccorrono le

condizioni per scostarsi dal­l'apprezzamento del Pretore aggiunto.

b)

Ad ogni modo, poco importa che per i reclamanti l'attuale

canalizzazione non sia quella realizzata dal precedente proprietario della

particella n. __________3 in esecuzione della sentenza del 6 ottobre 1977 ma una

rifatta a loro spese nel 1987 nell'am­bito dei lavori di ristrutturazione del

loro immobile. In applicazione dell'art. 691 CC, il proprietario del fondo

serviente dove tollerare sia la costruzione di una nuova conduttura ma anche l'utilizzo

di una condotta già esistente (Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 248 n. 2684).

c) È

possibile, peraltro, che la realizzazione di un allacciamento secondo le va­rianti B e C non limiterebbe “la possibilità di utilizzo del fondo” del convenuto. Resta il fatto che nella nota

sentenza del 6 ottobre 1977 il Pretore aveva accer­tato, fondandosi sulle

dichiarazioni dell'allora perito giudiziario ing. __________ F__________, che la variante B “a parte il suo maggior costo, presenta altri

inconvenienti che non possono essere ignorati quali le maggiori difficoltà

tecniche, una lunghezza quasi doppia delle tubazioni da interrare, la posa di

pozzetti supplementari, un importante scavo in roccia compatta con impiego di

esplosivi” per poi soggiun­gere che “la realizzazione di tale variante potrebbe rivelarsi

problematica “dato che […] le fondamenta della casa dell'attore sono

assai pericolanti" (doc. 2: sen­tenza del 6 ottobre 1977 pag. 3 e 4). Non

consta, né i reclamanti sostengono, che ad oggi tali inconvenienti siano superati.

Quanto alla variante C, per l'ing. __________ M__________, questa opzione, che

comporterebbe “la posa di una condotta attraverso la cucina dello

stabile esistente … avrebbe costi

decisamente supe­riori, dovendo intervenire in modo invasivo nella costruzione,

demolendo rivesti­menti ceramici, pavimentazioni, eventuali impianti interrati,

ecc.”. In circostanze siffatte, la ponderazione dei contrapposti

interessi potrà anche apparire opina­bile, ma non si rileva arbitraria, ovvero manifestamente

insostenibile. Al propo­sito la decisione impugnata resiste alla critica.

7.

RE

1.

e RE 2 ritengono che il Pretore

aggiunto avrebbe dovuto respingere l'azione

riconvenzionale poiché contrariamente a quanto da lui appurato, il conve­nuto

non ha proposto alcuna indennità, come richiede invece l'art. 691 cpv. 1 CC.

Anzi, il vicino ancora nel memoriale conclusivo ha sempre sostenuto che nessun

indennizzo sarebbe dovuto.

Ora, che chi rivendica una servitù di

condotta necessaria debba offrire il risarcimento del danno, rispettivamente

chiedere di determinarlo, non incombendo al proprietario del fondo serviente formulare

richieste di indennità, è vero (RtiD I-2004 pag. 498 consid. 4 con

rinvii). Nel caso

in esame, tuttavia, il convenuto non ha omesso qual­siasi conclusione riguardo

all'indennità. Egli ha dapprima sostenuto che, non su­bendo il fondo servente “alcun

pregiudizio dell'esistenza della condotta …l'inden­nizzo non può quindi che

essere meramente simbolico” e ha chiesto al Pretore ag­giunto di determinare un

equo importo”, che tenga conto del fatto che “la condotta esiste da oltre 30

anni, che per decenni l'utilizzazione è stata effettuata senza conte­stazione

alcuna grazie ad una sentenza cresciuta in giudicato nella quale un inden­nizzo

è già stato assegnato, che il suo uso mai è stato contestato e che serve pure

ai convenuti in riconvenzionale” (risposta con domanda riconvenzionale del 7

luglio 2020, pag. 8). In un secondo tempo, l'interessato ha asserito che, per

le particolarità della fattispecie, il riconoscimento di un'indennità agli

attori non si giustifica (conclu­sioni del 4 novembre 2021, pag. 6). In simili

condizioni, l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui il richiedente non

ha trascurato la questione dell'indennità ma ha semplicemente chiesto di non

doverne versare alcuna non risulta essere errato. Anche al proposito il reclamo

è destinato all'insuccesso.

8.

I reclamanti

contestano l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui la condotta in esame

non reca alcun danno alla loro proprietà e che pertanto non sarebbe loro dovuta

nessuna indennità. A loro avviso, per determinare l'indennizzo il primo giu­dice

non poteva ritenere sufficienti le perizie agli atti ma avrebbe dovuto

interpellare d'ufficio un perito. Essi fanno valere inoltre che la condotta,

oltre a svalutare il loro fondo, genera costi di manutenzione e d'uso che

devono essere contemplati nella nozione di danno.

a) V'è

da chiedersi se la prima censura, sollevata per la prima volta in sede di re­clamo,

sia ricevibile tanto più che gli attori avevano loro

stessi offerto una perizia sui pregiudizi subìti dal loro fondo, ammessa dal primo

giudice (verbale del 25 gennaio 2021 pag. 2), salvo poi rinunciarvi. Ad ogni

modo, è vero che per l'art. 183 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può ordinare

d'ufficio una perizia. Se non che, nella misura in cui è chiesta come prova, e

non solo quale mezzo per chia­rire i fatti, in una causa retta dal principio dispositivo la perizia

può essere ordi­nata solo su richiesta delle

parti (sentenza del Tribunale

federale 5A_910/2021 dell'8

marzo 2023 consid. 3.1.1). Né i reclamanti spiegano

perché le conclusioni dell'ing. __________ F__________ non sarebbero più

attuali e in particolare laddove per l'e­sperto “la condotta che è sotterranea non

influisce sulle possibilità edificatorie dato che le stesse non esistono sulla porzione di terreno interessata … ed essa non

determina minor valore al fondo stesso” (quesito n. 6 pag. 3 e 4). Per altro,

il Pretore aggiunto ha elencato le norme del piano regolatore che vietano gli

inter­venti prospettati dagli attori, senza che costoro ne censurino

l'erroneità. In siffatte circostanze, l'accertamento del primo giudice non

appare quindi insostenibile.

b) Quanto ai costi di manutenzione della condotta, i reclamanti, per quanto è dato di

capire, equivocano. Il proprietario

chiamato a tollerare una condotta necessaria nel proprio fondo ha diritto

all'integrale risarcimento dei danni che ne risultano e a tal fine fanno stato per

analogia le regole sul calcolo dell'indennità secondo il di­ritto

espropriativo, comprendente anche i pregiudizi inerenti alla costruzione, al­l'uso

e alla manutenzione della condotta (I CCA sentenza inc. 11.2016.74 del 30

maggio 2018 consid. 9d con riferimenti;

v. anche Göksu in: Handkommentar

zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ª edizione, n. 6 ad art. 691 CC). La manu­tenzione dell'infrastruttura come tale segue

i precetti dell'art. 741 CC. Ciò che il Pretore aggiunto ha stabilito ponendo a

carico del proprietario del fondo domi­nante i relativi costi della

manutenzione.

Un'altra

questione è quella di sapere se al convenuto possano essere addebi­tate le

spese sostenute nel 1988 dagli attori per la “sostituzione” della condotta che

serve al solo vicino. Ora, che tali costi possano rientrare nella nozione di

danno da risarcire è possibile. Ed è vero che spetta a chi postula una servitù

di condotta offrire il risarcimento del danno, rispettivamente chiedere di

determi­narlo, il proprietario del fondo serviente non dovendo formulare

richieste di in­dennità (RtiD I-2004 pag. 498 consid. 4 con rinvii). Resta il

fatto che a fronte dell'allegazione del convenuto secondo cui l'indennizzo

tendeva allo zero e alla contestazione di lui circa il rinnovamento della

canalizzazione da parte degli at­tori, spettava pur sempre a questi ultimi

dimostrare quest'ultima allegazione. Agli atti non vi è tuttavia alcun

riscontro oggettivo, ciò che non è l'interrogatorio dei due attori. Ne segue

che il reclamo è una volta di più destinato all'insuccesso.

9.

Nelle domande di giudizio, RE 1 e RE 2 chiedono

anche la riforma del dispositivo sulle spese

e ripetibili di primo grado protestando “tasse, spese e ripeti­bili”. Tale

domanda, non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accogli­mento

del reclamo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si

rivelerebbe così senza oggetto. Nelle motivazioni del rimedio giudico,

tuttavia, essi fanno valere che, di regola, in tutte le cause vertenti

su servitù legali valgono per analogia, in ma­teria di spese giudiziarie,

i principi applicabili al diritto espropriativo ragione per cui anche se chi

postula la servitù di condotta necessaria è vittorioso deve sopportare tutte le

spese giudiziarie. In realtà, gli interessati disconoscono che con decisione

del 14 marzo 2017 (pubblicata in DTF 143 III 261) il Tribunale federale ha

ritenuto che la prassi cantonale secondo cui, in analogia con i principi

applicabili in materia espropriativa, quand'anche il convenuto soccombesse in

un'azione tenden­te a otte­nere un accesso necessario, spese e ripetibili

andavano di regola a carico dell'atto­re, fosse contraria al diritto federale.

Esso ha così stabilito che, pur nelle cause ver­tenti sulla concessione di un

accesso necessario (ispirate al diritto espropriativo), le spese giudiziarie

vanno poste di regola a carico del soccombente, come prevede l'art. 106 cpv. 1

CPC. Eccezioni fondate sul­l'art. 107 CPC, ovvero sull'equità, de­vono

giustificarsi alla luce di “circostanze particolari”. “In presen­za di più

tracciati praticabili” quali accessi necessari – ha proseguito il Tribunale

federale – “un'oppo­sizione apparirà legittima e potrà condurre a una

ripartizione delle spese per metà, ripetibili compensate”.

Inversamen­te – esso ha precisato – “un'opposizione a oltranza e/o una

richiesta spropositata di indennizzo saranno ulteriori motivi di messa delle spese e delle ripetibili a carico della

parte convenuta soccombente”. L'applicazione del­l'art. 107 CPC è

possibile peraltro soltanto per il giudizio di primo gra­do. In se­condo grado continua a valere senza eccezioni

il precetto della soccombenza (DTF 143 III 270/271 consid. 4.2.6; v. anche I CCA

inc. 11.2018.130 del 30 dicembre 2021 consid. 26).

Premesso ciò, nel caso in esame, vista la loro

integrale soccombenza, i reclamanti non spiegano perché il Pretore aggiunto, nel

porre a loro carico tutte le spese giudi­ziarie, abbia ecceduto o abusato del

suo potere di apprezzamento. Né adducono motivi d'equità che avrebbero dovuto

indurre il primo giudice a scostarsi dai principi di ripartizione previsti

dall'art. 106 CPC.

10.

Visto quanto precede il reclamo, che

non ha evidenziato nessun

errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da

parte del primo giudice, deve essere

respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). I reclamanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha

presentato osserva­zioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

700.– sono poste solidalmente a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia con­cerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.