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Decisione

16.2023.18

Contratto di lavoro: rimborso al lavoratore delle spese di formazione

16 aprile 2024Italiano19 min

tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 2018 CO 1 quale “consulente assicurativo”. Il rapporto contrattuale, regolato dal contratto di lavoro

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.18

Lugano,

16 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 2 maggio 2023 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'PA 1)

contro

la decisione emessa il 14 marzo 2023 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2022.4 (lavoro) da lui promossa con petizione dell'11 gennaio 2022 nei

confronti di

CO

1

(patrocinato

dall'PA 2),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 17 luglio 2018 RE 1, titolare della

ditta individuale A__________, in veste di “agente generale” ha assunto, a

tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 2018 CO 1 quale “consulente assicurativo”. Il rapporto contrattuale, regolato dal contratto di lavoro

per i consulenti assicurativi del servizio esterno, dall'appendice al contratto

di lavoro, dal regolamento di liquidazione dei compensi, dall'accordo per la

formazione di consulenti assicurativi del servizio esterno e dall'accordo di

cauzione, è

stato disdetto il 2 marzo 2020 dal collaboratore

ed è terminato il 31 marzo successivo.

B. Il

2 aprile 2020 CO 1 ha chiesto a RE 1 di versargli entro il 6 aprile seguente l'intero

stipendio del mese di marzo, dolendosi che dal suo ultimo salario fosse stata

effettuata una trattenuta “per (presunta) compensazione con un credito da

rimborso di costi di formazione”.

Il 27 aprile 2020 RE 1 ha spiegato all'ex

dipendente di avere trattenuto dal salario fr. 404.10 a parziale rimborso

di un proprio credito nei suoi confronti per la restituzione delle spese di

formazione di fr. 12 000.– e gli ha chiesto di

versare il saldo di fr. 11 595.90. Il 23 aprile 2021 RE 1 ha riconosciuto di dovere a CO 1 fr. 3615.35 quale rimborso del saldo di un conto cauzione così

come fr. 3326.30 a titolo di provvigioni

e indennità di malattia per un totale di fr. 6942.65 e ha fatto valere

ancora un credito di fr. 4653.25 sollecitandone il pagamento. Invano.

C. Il 13 settembre 2021 RE

1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per un tentativo di

conciliazione nei confronti di CO 1 volto a ottenere il pagamento di fr. 4653.25

oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2021. All'udienza di conciliazione del 13 ottobre 2021 il Giudice di

pace, constatata l'impos­sibi­lità di conciliare le

parti, ha rilasciato seduta stante all'istante l'autorizzazio­ne ad agire,

ponendo a suo carico le spese di fr. 300.– (inc. C 32/2021).

D. Con petizione dell'11 gennaio 2022 RE 1 ha adito

il medesimo Giudice di pace per ottenere quan­to postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 14 febbraio

2022 PA 1 ha proposto di

respingere la petizione e in via

riconvenzionale ha chiesto che l'attore fosse condannato a versargli fr. 6942.65

oltre interessi del 5% dal 7 aprile 2020. Il 15 febbraio 2022 il

Giudice di pace, preso atto del valore litigioso della domanda riconvenzionale

eccedeva la sua competenza, ha trasmesso gli atti al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord.

E. Con

replica e risposta riconvenzionale del 18 marzo 2022 RE 1 ha ribadito le sue

domande e ha instato per il rigetto della riconvenzione. In una duplica e

replica riconvenzionale del 20 aprile 2022 PA 1 ha confermato il proprio punto

di vista. Con duplica riconvenzionale del 18 maggio 2022 RE 1 ha riaffermato la

sua posizione. All'udienza del 21 giugno 2022, indetta per le prime arringhe,

le parti hanno mantenuto le loro

richieste e notificato prove. L'istruttoria è terminata il 13

dicembre 2022 e alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del

23 dicembre 2022 e del 30 gennaio 2023 esse hanno ribadito le rispettive

domande.

F. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023 il

Pretore ha respinto la petizione e ha

accolto la domanda riconvenzionale, obbligando RE 1 a versare a PA 1 fr. 6942.65 oltre

interessi del 5% dal 7 aprile 2020. Non sono state prelevate spese processuali

ma l'attore è stato tenuto a rifondere al convenuto fr. 700.– per ripetibili

dell'azione principale e fr. 1000.– per ripetibili dell'azione riconvenzionale.

G. Contro la decisione appena citata RE 1 è

insorto a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2023, in cui chiede,

previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impugnato

nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale.

Con

decreto del 10 maggio 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2023 PA

1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.–

sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il valore litigioso determinante ai

fini dell'impugnabilità ammonta a fr. 6942.65 (art. 94 cpv. 1 CPC), donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett.

d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta il 15 marzo 2023 al patrocinatore dell'attore (cfr. tracciamento

dell'invio n. 98.41.912373.00213559, agli atti). Iniziato a decorrere

l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 2 aprile al 16 aprile 2023 incluso (art. 145 cpv. 1

lett. a CPC) e sarebbe scaduto sabato 29 aprile 2023, salvo

prorogarsi al martedì seguente, il 1° maggio 2023 essendo un giorno festivo (art. 142 cpv. 3 CPC e art.

1.

della legge canto­nale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone

Ticino: RL 843.200). Introdotto il 2 maggio 2023 (cfr. timbro sulla busta

d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore ha accertato innanzitutto che dal 1° ottobre 2018 al 31

marzo 2020 tra le parti vigeva il “contratto di lavoro per i consulenti

assicurativi del servizio esterno”, qualificabile quale contratto d'impiego del

commesso viaggiatore, regolato dagli art.

347.

segg. CO e, a titolo completivo, dalle norme generali sul contratto di

lavoro (art. 319 segg. CO, per rinvio dell'art. 355 CO). Il primo

giudice, appurato che il debito dell'attore nei confronti del convenuto di fr.

6942.65

non fosse controverso, come non lo era il fatto che i costi di

formazione del convenuto assunti dall'attore al netto della trattenuta di fr. 404.10

già operata da quest'ultimo ammontassero a fr. 11 595.90, ha ritenuto che litigiosa era unicamente la

questione di sapere se, in virtù dell'art. 327a CO, i costi della

formazione dovessero essere sopportati dal datore di lavoro oppure dal

lavoratore.

Riassunte le posizioni

delle parti, il primo giudice ha accertato che il convenuto aveva frequentato sia

un corso per apprendere i prodotti

assicurativi di A__________ che un corso volto al conseguimento del

certificato di formazione AFA. Il Pretore, constatato che l'attore medesimo ha

ammesso la partecipazione del dipendente a tali corsi “come da suo impegno contrattuale”,

ha ritenuto che trattandosi di corsi frequentati su ordine del datore di lavoro

“già per questo motivo, i costi sono imperativamente a carico di quest'ultimo”.

Inoltre, egli ha soggiunto, entrambi i corsi erano stati necessari al collaboratore

per svolgere la specifica attività lavorativa. A suo parere, provenendo il

convenuto dalla compagnia __________, attiva notoriamente solo nel ramo

assicurativo della protezione giuridica, “con l'arrivo in A__________, attiva

in tutti i rami assicurativi, è evidente la necessità di acquisire le nuove

conoscenze necessarie per esercitare presso il nuovo datore di lavoro […]. Da

qui la necessità di frequentare i corsi tesi a familiarizzare con la nuova

realtà di A__________ e i suoi prodotti assicurativi”. Per il Pretore “di

medesima natura il corso finalizzato all'ottenimento del certificato di

formazione AFA”. Egli ha infatti accertato che l'attore stesso aveva sostenuto “trattarsi

di una formazione necessaria per ottenere la certificazione AFA, qualificazione

necessaria per svolgere l’attività di intermediario assicurativo”. Il Pretore

non ha disconosciuto che il convenuto aveva ottenuto nel 2006 l'iscrizione nel

registro FINMA degli intermediari assicurativi (per effetto dell'obbligo di

iscrizione introdotto dalla LSA entrata in vigore il 1° gennaio 2006), ma ha

ritenuto che tale iscrizione non era avvenuta a fronte del superamento di un

esame che forniva le qualifiche professionali necessarie “ma solo in virtù di

una norma transitoria che permetteva di ottenere l'iscrizione a chi il 1° gennaio 2006 (…) vantava un'esperienza

lavorativa di almeno 5 anni nel campo dell'intermediazione assicurativa

(OS-FINMA, art. 6 disposizioni transitorie”. Per il primo giudice,

quindi, il convenuto aveva potuto ottenere l'iscrizione “in

virtù della sua attività in __________, che però come detto era limitata al

ramo dell'assicurazione giuridica. Quindi, indipendentemente dalla sua

iscrizione o meno nel registro FINMA, per il convenuto anche questa formazione

era necessaria per familiarizzare con il nuovo lavoro in A__________.” Il

Pretore ha concluso che “trattandosi di costi di formazione indispensabili,

essi sono imperativamente a carico del datore di lavoro, indipendentemente da

accordi contrari ai quali va disconosciuta ogni efficacia”. Non sussistendo il

credito di fr. 11 595.90

invocato dall'attore, la petizione è stata respinta e la domanda

riconvenzionale accolta.

4.

Il reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato

in maniera manifestamente errata che ambedue i tipi di corsi seguiti dal

dipendente fossero necessari per l'impiego e di avere ritenuto, di conseguenza,

che il costo dei due corsi costituiscono delle spese rese necessarie dall'esecuzione

del lavoro in virtù dell'art. 327a cpv. 1 CO. A suo avviso, contrariamente

agli accertamenti operati dal primo giudice, il corso volto a ottenere il

certificato AFA, l'unico di cui ha chiesto il rimborso in applicazione della

clausola n. 11 dell'accordo per la formazione, non è stato frequentato dal

convenuto su suo ordine ma era “una condizione discussa, pattuita e concordata”

con il dipendente medesimo e inoltre, esso non aveva valenza di formazione

introduttiva, bensì di perfezionamento. Egli ribadisce che il collaboratore non

si era iscritto al corso su suo ordine, rilevando che il testo della clausola

n. 2 dell'accordo per la formazione, secondo cui “nel periodo 01.08.2018 – 31.07.2020” CO 1 “prenderà

prevedibilmente parte alle attività di formazione per la qualifica di

consulente con l'obiettivo della riuscita dell'esame AFA”, “esplicita come

questo fosse un intendimento delle parti e non un'imposizione”. Contesta

altresì di avere addotto che la

certificazione AFA fosse “necessaria per svolgere l'attività di intermediario

assicurativo”, asserendo che nemmeno il primo giudice ha indicato da dove

avrebbe ricavato tale allegazione. Il reclamante, infine, richiama una

decisione in cui un tribunale ginevrino ha ritenuto che il corso volto a

ottenere il “brevet fédéral en assurance” è una formazione volta al

perfezionamento professionale, i cui costi non vanno in principio a carico del

datore di lavoro in applicazione dell'art. 327a cpv. 1 CO.

5.

a)

L'art. 327a cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro

deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione

del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di

sussistenza. Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo

può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come

diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra

tutte le spese necessarie (cpv. 2). È nullo ogni accordo, per il quale il

lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie (cpv.

3).

Tra

le spese necessarie per l'esecuzione del lavoro che devono essere sopportate

dal datore di lavoro rientrano quelle per la formazione eseguita su ordine del datore

di lavoro rispettivamente quelli per la formazione necessaria al dipendente per

familiarizzare con il proprio lavoro, quindi per svolgere la specifica attività

lavorativa (Streiff/von Kaenel/ Rudolph,

Arbeitsvertrag, 7ª edizione, n. 7 ad 327a CO; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 8

seg. ad art. 327a CO; Witzig

in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer,

Droit du travail, 4ª edizione, pag. 307).

I

costi della formazione volta al perfezionamento professionale (formazione continua) vanno di principio sostenuti dal

lavoratore, salvo che il datore di lavoro l'abbia ordinata o salvo diverso

accordo tra le parti. Ove tali costi siano, per accordo contrattuale, assunti dal datore di lavoro, questi

può riservarsi il diritto di chiederne il rimborso al dipendente a condizione

che l'accordo di rimborso sia stato concluso tra le parti prima dell'inizio

della formazione, che in esso siano indicati chiaramente l'ammontare del costo e i termini del rimborso e che non rappresenti un

intralcio sproporzionato alla libertà personale del collaboratore atta ad

impedirgli per un periodo eccessivo la disdetta del contratto a causa delle conseguenze finanziarie che un simile suo atto potrebbe comportare per lui stante

il suo dovere di rifusione dei costi di formazione (II CCA, sentenze inc. 12.2022.119 del 16 febbraio 2023

consid. 7.2; Trezzini, op. cit.,

n. 9 -11 ad art. 327a CO; Witzig,

op. cit., n. 11 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer,

op. cit., pag. 307).

b) Nel caso in esame, relativamente alla formazione, il “contratto

di lavoro per i consulenti assicurativi del servizio esterno” concluso

il 17 luglio 2018 dalle parti contiene in particolare le seguenti clausole

(doc. C):

10.

10.1

Obbligo di raggiungimento di un'elevata

qualificazione professionale

Ai fini del raggiungimento di un'elevata competenza professionale, il

consulente assicurativo è tenuto a frequentare i corsi di formazione

organizzati dall'agente generale e da A__________. […]

32.

Certificazione AFA

ll consulente è tenuto a conseguire la

certificazione AFA entro 3 anni dall'entrata nel servizio esterno di A__________,

a meno che non disponga di una formazione equivalente o di grado più elevato.

Il regolamento sulle indennità stabilisce chi e in che misura sostiene i

costi.

L'“accordo per la formazione dei consulenti assicurativi del servizio esterno”, sottoscritto dalle parti il medesimo giorno, prevede invece in

particolare quanto segue (doc. C):

2.

Nel periodo 01.08.2018 – 31.07.2020

Signor CO 1 prenderà prevedibilmente parte alle attività di formazione per la

qualifica di consulente con l'obiettivo della riuscita conclusione dell'esame

AFA (= intermediario d'assicurazioni AFA). La formazione comprende i moduli

previsti da A__________ e il corso propedeutico AFA della durata di una

settimana.

3.

Signor CO 1 accetta di

frequentare le attività didattiche previste con

l'obiettivo della riuscita conclusione dell'esame.

6.

L'agente generale si fa carico dei costi diretti

della formazione al 100% (tassa d'esame compresa), nonché delle spese di

vitto e alloggio.

9.

L'importo massimo previsto

nell'accordo di rimborso è di fr. 12 000.–. […]

11.

Qualora il rapporto di lavoro si risolva per

dimissioni del consulente o licenziamento del datore di lavoro o per

risoluzione consensuale prima che siano trascorsi 2 anni dal termine della

formazione, il consulente è tenuto a rimborsare l'importo di cui al punto 9

del presente accordo nella misura di 1/24 per ogni mese che manca tra la fine

del rapporto di lavoro e la scadenza del termine di vincolo.

6.

Nella

fattispecie,

non è controverso il fatto che CO 1 ha seguito il corso in vista

dell'ottenimento del certificato AFA. Ora, fino al 31 dicembre 2023 nel

registro degli intermediari assicurativi tenuto dalla FINMA, autorità di

vigilanza indipendente sul mercato finanziario svizzero, dovevano

obbligatoriamente iscriversi gli intermediari assicurativi non vincolati,

ovvero non impiegati da una compagnia di assicurazioni, mentre per quelli

vincolati l'iscrizione era facoltativa (art. 42 e 43 della Legge federale sulla

sorveglianza delle imprese di assicurazione in vigore fino al 31 dicembre 2023:

RS 961.01). Per l'iscrizione nel registro occorreva, in particolare, la prova

di disporre delle “qualifiche professionali sufficienti” (art. 44 cpv. 1 lett.

a v. LSA), l'intermediario assicurativo attestandole con il superamento di un

esame o presentando un certificato di pari valore (art. 184 cpv. 1

dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione in vigore fino

al 31 dicembre 2023: RS 961.011). In virtù di una disposizione transitoria l'intermediario

assicurativo che il 1° gennaio 2006 vantava nel campo dell'intermediazione assicurativa

almeno cinque anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione principale

o almeno otto anni d'esperienza professionale a titolo d’occupazione accessoria

possedeva le qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 184 OS. Dal 1°

gennaio 2024, gli intermediari assicurativi vincolati, ovvero coloro che

lavorano per conto di una compagnia assicurativa, non possono più iscriversi

nel registro (art. 42 LSA).

Nel caso in esame,

indipendentemente dalla questione di sapere se il corso sia stato ordinato dal

datore di lavoro o vi sia stato un accordo contrattuale, è indubbio che chi esercita

come intermediario assicurativo, vincolato o non vincolato, deve disporre delle

capacità e delle conoscenze necessarie per tale attività (art. 43 cpv. 1 LSA). Il

certificato di formazione di “intermediario/a assicurativo/a AFA”, costituisce,

come costituiva allora, un titolo riconosciuto dalla FINMA come requisito

necessario per esercitare l'attività di intermediario assicurativo (doc. J). Imposta

dalla legge in quanto attesta le necessarie conoscenze professionali del

settore assicurativo, una formazione del genere rientra senz'altro tra le spese

necessarie per svolgere la specifica attività professionale. Del resto, per A__________,

“il conseguimento di questo diploma è obbligatorio per tutti i consulenti

assicurativi” (deposizione di P__________ del 27 settembre 2022, verbali pag.

2; cfr. anche la clausola n. 32 del contratto di lavoro per i consulenti

assicurativi del servizio esterno: doc. C). Quanto alla decisione emessa dalla Chambre des prud'hommes de la

Cour de justice del

Cantone di Ginevra, in quel caso i costi si riferivano a un corso volto al conseguimento del titolo

di perito in assicurazione con attestato professionale federale (“spécialiste en

assurance avec brevet”), che costituisce,

indubbiamente un perfezionamento professionale rispetto all'intermediario assicurativo.

Non si disconosce

che CO 1, di per sé, non necessitava del certificato AFA per poter svolgere

l'attività di intermediario assicurativo, beneficiando egli di una sanatoria

che gli permetteva di essere iscritto nel registro. E al riguardo è sostenibile

ritenere che con la partecipazione al corso per ottenere il certificato in

questione la capacità professionale del collaboratore è senz'altro migliorata.

Resta il fatto che, vista la pregressa esperienza lavorativa per la __________

assicurazioni, il suo campo di attività era limitato alla protezione giuridica

allorquando per l'attore l'interessato avrebbe dovuto occuparsi di tutti i rami

assicurativi (deposizione di O__________ del 13 dicembre 2022, verbali pag. 4).

Il noto corso era quindi volto non tanto per familiarizzare con i prodotti assicurativi

offerti dall'attore, per i quali bastava la formazione interna, ma all'acquisizione

delle conoscenze di base necessarie per svolgere l'attività di intermediario

assicurativo nei diversi rami assicurativi. Quale standard minimo di tale

conoscenza, la formazione non era svolta solo nell'interesse del lavoratore ma

si imponeva anche per l'esecuzione del lavoro svolto per __________. Del resto,

a prescindere dalle conoscenze professionali del collaboratore, per A__________,

come si è detto, il conseguimento di questo diploma era obbligatorio per tutti

i consulenti assicurativi. Ne segue che la conclusione del Pretore, per il

quale i costi del corso rimangono a carico del datore di lavoro, non può

definirsi arbitraria, ovvero insostenibile.

7.

In definitiva, il reclamo, che

non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere

respinto. La procedura nelle azioni

derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata

nella fattispecie. Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.