16.2023.18
Contratto di lavoro: rimborso al lavoratore delle spese di formazione
16 aprile 2024Italiano19 min
tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 2018 CO 1 quale “consulente assicurativo”. Il rapporto contrattuale, regolato dal contratto di lavoro
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.18
Lugano,
16 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 maggio 2023 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'PA 1)
contro
la decisione emessa il 14 marzo 2023 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2022.4 (lavoro) da lui promossa con petizione dell'11 gennaio 2022 nei
confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'PA 2),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 17 luglio 2018 RE 1, titolare della
ditta individuale A__________, in veste di “agente generale” ha assunto, a
tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 2018 CO 1 quale “consulente assicurativo”. Il rapporto contrattuale, regolato dal contratto di lavoro
per i consulenti assicurativi del servizio esterno, dall'appendice al contratto
di lavoro, dal regolamento di liquidazione dei compensi, dall'accordo per la
formazione di consulenti assicurativi del servizio esterno e dall'accordo di
cauzione, è
stato disdetto il 2 marzo 2020 dal collaboratore
ed è terminato il 31 marzo successivo.
B. Il
2 aprile 2020 CO 1 ha chiesto a RE 1 di versargli entro il 6 aprile seguente l'intero
stipendio del mese di marzo, dolendosi che dal suo ultimo salario fosse stata
effettuata una trattenuta “per (presunta) compensazione con un credito da
rimborso di costi di formazione”.
Il 27 aprile 2020 RE 1 ha spiegato all'ex
dipendente di avere trattenuto dal salario fr. 404.10 a parziale rimborso
di un proprio credito nei suoi confronti per la restituzione delle spese di
formazione di fr. 12 000.– e gli ha chiesto di
versare il saldo di fr. 11 595.90. Il 23 aprile 2021 RE 1 ha riconosciuto di dovere a CO 1 fr. 3615.35 quale rimborso del saldo di un conto cauzione così
come fr. 3326.30 a titolo di provvigioni
e indennità di malattia per un totale di fr. 6942.65 e ha fatto valere
ancora un credito di fr. 4653.25 sollecitandone il pagamento. Invano.
C. Il 13 settembre 2021 RE
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per un tentativo di
conciliazione nei confronti di CO 1 volto a ottenere il pagamento di fr. 4653.25
oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2021. All'udienza di conciliazione del 13 ottobre 2021 il Giudice di
pace, constatata l'impossibilità di conciliare le
parti, ha rilasciato seduta stante all'istante l'autorizzazione ad agire,
ponendo a suo carico le spese di fr. 300.– (inc. C 32/2021).
D. Con petizione dell'11 gennaio 2022 RE 1 ha adito
il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 14 febbraio
2022 PA 1 ha proposto di
respingere la petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto che l'attore fosse condannato a versargli fr. 6942.65
oltre interessi del 5% dal 7 aprile 2020. Il 15 febbraio 2022 il
Giudice di pace, preso atto del valore litigioso della domanda riconvenzionale
eccedeva la sua competenza, ha trasmesso gli atti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord.
E. Con
replica e risposta riconvenzionale del 18 marzo 2022 RE 1 ha ribadito le sue
domande e ha instato per il rigetto della riconvenzione. In una duplica e
replica riconvenzionale del 20 aprile 2022 PA 1 ha confermato il proprio punto
di vista. Con duplica riconvenzionale del 18 maggio 2022 RE 1 ha riaffermato la
sua posizione. All'udienza del 21 giugno 2022, indetta per le prime arringhe,
le parti hanno mantenuto le loro
richieste e notificato prove. L'istruttoria è terminata il 13
dicembre 2022 e alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del
23 dicembre 2022 e del 30 gennaio 2023 esse hanno ribadito le rispettive
domande.
F. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023 il
Pretore ha respinto la petizione e ha
accolto la domanda riconvenzionale, obbligando RE 1 a versare a PA 1 fr. 6942.65 oltre
interessi del 5% dal 7 aprile 2020. Non sono state prelevate spese processuali
ma l'attore è stato tenuto a rifondere al convenuto fr. 700.– per ripetibili
dell'azione principale e fr. 1000.– per ripetibili dell'azione riconvenzionale.
G. Contro la decisione appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2023, in cui chiede,
previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale.
Con
decreto del 10 maggio 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2023 PA
1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.–
sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il valore litigioso determinante ai
fini dell'impugnabilità ammonta a fr. 6942.65 (art. 94 cpv. 1 CPC), donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett.
d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta il 15 marzo 2023 al patrocinatore dell'attore (cfr. tracciamento
dell'invio n. 98.41.912373.00213559, agli atti). Iniziato a decorrere
l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 2 aprile al 16 aprile 2023 incluso (art. 145 cpv. 1
lett. a CPC) e sarebbe scaduto sabato 29 aprile 2023, salvo
prorogarsi al martedì seguente, il 1° maggio 2023 essendo un giorno festivo (art. 142 cpv. 3 CPC e art.
1.
della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone
Ticino: RL 843.200). Introdotto il 2 maggio 2023 (cfr. timbro sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore ha accertato innanzitutto che dal 1° ottobre 2018 al 31
marzo 2020 tra le parti vigeva il “contratto di lavoro per i consulenti
assicurativi del servizio esterno”, qualificabile quale contratto d'impiego del
commesso viaggiatore, regolato dagli art.
347.
segg. CO e, a titolo completivo, dalle norme generali sul contratto di
lavoro (art. 319 segg. CO, per rinvio dell'art. 355 CO). Il primo
giudice, appurato che il debito dell'attore nei confronti del convenuto di fr.
6942.65
non fosse controverso, come non lo era il fatto che i costi di
formazione del convenuto assunti dall'attore al netto della trattenuta di fr. 404.10
già operata da quest'ultimo ammontassero a fr. 11 595.90, ha ritenuto che litigiosa era unicamente la
questione di sapere se, in virtù dell'art. 327a CO, i costi della
formazione dovessero essere sopportati dal datore di lavoro oppure dal
lavoratore.
Riassunte le posizioni
delle parti, il primo giudice ha accertato che il convenuto aveva frequentato sia
un corso per apprendere i prodotti
assicurativi di A__________ che un corso volto al conseguimento del
certificato di formazione AFA. Il Pretore, constatato che l'attore medesimo ha
ammesso la partecipazione del dipendente a tali corsi “come da suo impegno contrattuale”,
ha ritenuto che trattandosi di corsi frequentati su ordine del datore di lavoro
“già per questo motivo, i costi sono imperativamente a carico di quest'ultimo”.
Inoltre, egli ha soggiunto, entrambi i corsi erano stati necessari al collaboratore
per svolgere la specifica attività lavorativa. A suo parere, provenendo il
convenuto dalla compagnia __________, attiva notoriamente solo nel ramo
assicurativo della protezione giuridica, “con l'arrivo in A__________, attiva
in tutti i rami assicurativi, è evidente la necessità di acquisire le nuove
conoscenze necessarie per esercitare presso il nuovo datore di lavoro […]. Da
qui la necessità di frequentare i corsi tesi a familiarizzare con la nuova
realtà di A__________ e i suoi prodotti assicurativi”. Per il Pretore “di
medesima natura il corso finalizzato all'ottenimento del certificato di
formazione AFA”. Egli ha infatti accertato che l'attore stesso aveva sostenuto “trattarsi
di una formazione necessaria per ottenere la certificazione AFA, qualificazione
necessaria per svolgere l’attività di intermediario assicurativo”. Il Pretore
non ha disconosciuto che il convenuto aveva ottenuto nel 2006 l'iscrizione nel
registro FINMA degli intermediari assicurativi (per effetto dell'obbligo di
iscrizione introdotto dalla LSA entrata in vigore il 1° gennaio 2006), ma ha
ritenuto che tale iscrizione non era avvenuta a fronte del superamento di un
esame che forniva le qualifiche professionali necessarie “ma solo in virtù di
una norma transitoria che permetteva di ottenere l'iscrizione a chi il 1° gennaio 2006 (…) vantava un'esperienza
lavorativa di almeno 5 anni nel campo dell'intermediazione assicurativa
(OS-FINMA, art. 6 disposizioni transitorie”. Per il primo giudice,
quindi, il convenuto aveva potuto ottenere l'iscrizione “in
virtù della sua attività in __________, che però come detto era limitata al
ramo dell'assicurazione giuridica. Quindi, indipendentemente dalla sua
iscrizione o meno nel registro FINMA, per il convenuto anche questa formazione
era necessaria per familiarizzare con il nuovo lavoro in A__________.” Il
Pretore ha concluso che “trattandosi di costi di formazione indispensabili,
essi sono imperativamente a carico del datore di lavoro, indipendentemente da
accordi contrari ai quali va disconosciuta ogni efficacia”. Non sussistendo il
credito di fr. 11 595.90
invocato dall'attore, la petizione è stata respinta e la domanda
riconvenzionale accolta.
4.
Il reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato
in maniera manifestamente errata che ambedue i tipi di corsi seguiti dal
dipendente fossero necessari per l'impiego e di avere ritenuto, di conseguenza,
che il costo dei due corsi costituiscono delle spese rese necessarie dall'esecuzione
del lavoro in virtù dell'art. 327a cpv. 1 CO. A suo avviso, contrariamente
agli accertamenti operati dal primo giudice, il corso volto a ottenere il
certificato AFA, l'unico di cui ha chiesto il rimborso in applicazione della
clausola n. 11 dell'accordo per la formazione, non è stato frequentato dal
convenuto su suo ordine ma era “una condizione discussa, pattuita e concordata”
con il dipendente medesimo e inoltre, esso non aveva valenza di formazione
introduttiva, bensì di perfezionamento. Egli ribadisce che il collaboratore non
si era iscritto al corso su suo ordine, rilevando che il testo della clausola
n. 2 dell'accordo per la formazione, secondo cui “nel periodo 01.08.2018 – 31.07.2020” CO 1 “prenderà
prevedibilmente parte alle attività di formazione per la qualifica di
consulente con l'obiettivo della riuscita dell'esame AFA”, “esplicita come
questo fosse un intendimento delle parti e non un'imposizione”. Contesta
altresì di avere addotto che la
certificazione AFA fosse “necessaria per svolgere l'attività di intermediario
assicurativo”, asserendo che nemmeno il primo giudice ha indicato da dove
avrebbe ricavato tale allegazione. Il reclamante, infine, richiama una
decisione in cui un tribunale ginevrino ha ritenuto che il corso volto a
ottenere il “brevet fédéral en assurance” è una formazione volta al
perfezionamento professionale, i cui costi non vanno in principio a carico del
datore di lavoro in applicazione dell'art. 327a cpv. 1 CO.
5.
a)
L'art. 327a cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro
deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione
del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di
sussistenza. Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo
può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come
diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra
tutte le spese necessarie (cpv. 2). È nullo ogni accordo, per il quale il
lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie (cpv.
3).
Tra
le spese necessarie per l'esecuzione del lavoro che devono essere sopportate
dal datore di lavoro rientrano quelle per la formazione eseguita su ordine del datore
di lavoro rispettivamente quelli per la formazione necessaria al dipendente per
familiarizzare con il proprio lavoro, quindi per svolgere la specifica attività
lavorativa (Streiff/von Kaenel/ Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7ª edizione, n. 7 ad 327a CO; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 8
seg. ad art. 327a CO; Witzig
in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer,
Droit du travail, 4ª edizione, pag. 307).
I
costi della formazione volta al perfezionamento professionale (formazione continua) vanno di principio sostenuti dal
lavoratore, salvo che il datore di lavoro l'abbia ordinata o salvo diverso
accordo tra le parti. Ove tali costi siano, per accordo contrattuale, assunti dal datore di lavoro, questi
può riservarsi il diritto di chiederne il rimborso al dipendente a condizione
che l'accordo di rimborso sia stato concluso tra le parti prima dell'inizio
della formazione, che in esso siano indicati chiaramente l'ammontare del costo e i termini del rimborso e che non rappresenti un
intralcio sproporzionato alla libertà personale del collaboratore atta ad
impedirgli per un periodo eccessivo la disdetta del contratto a causa delle conseguenze finanziarie che un simile suo atto potrebbe comportare per lui stante
il suo dovere di rifusione dei costi di formazione (II CCA, sentenze inc. 12.2022.119 del 16 febbraio 2023
consid. 7.2; Trezzini, op. cit.,
n. 9 -11 ad art. 327a CO; Witzig,
op. cit., n. 11 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer,
op. cit., pag. 307).
b) Nel caso in esame, relativamente alla formazione, il “contratto
di lavoro per i consulenti assicurativi del servizio esterno” concluso
il 17 luglio 2018 dalle parti contiene in particolare le seguenti clausole
(doc. C):
10.
10.1
Obbligo di raggiungimento di un'elevata
qualificazione professionale
Ai fini del raggiungimento di un'elevata competenza professionale, il
consulente assicurativo è tenuto a frequentare i corsi di formazione
organizzati dall'agente generale e da A__________. […]
32.
Certificazione AFA
ll consulente è tenuto a conseguire la
certificazione AFA entro 3 anni dall'entrata nel servizio esterno di A__________,
a meno che non disponga di una formazione equivalente o di grado più elevato.
Il regolamento sulle indennità stabilisce chi e in che misura sostiene i
costi.
L'“accordo per la formazione dei consulenti assicurativi del servizio esterno”, sottoscritto dalle parti il medesimo giorno, prevede invece in
particolare quanto segue (doc. C):
2.
Nel periodo 01.08.2018 – 31.07.2020
Signor CO 1 prenderà prevedibilmente parte alle attività di formazione per la
qualifica di consulente con l'obiettivo della riuscita conclusione dell'esame
AFA (= intermediario d'assicurazioni AFA). La formazione comprende i moduli
previsti da A__________ e il corso propedeutico AFA della durata di una
settimana.
3.
Signor CO 1 accetta di
frequentare le attività didattiche previste con
l'obiettivo della riuscita conclusione dell'esame.
6.
L'agente generale si fa carico dei costi diretti
della formazione al 100% (tassa d'esame compresa), nonché delle spese di
vitto e alloggio.
9.
L'importo massimo previsto
nell'accordo di rimborso è di fr. 12 000.–. […]
11.
Qualora il rapporto di lavoro si risolva per
dimissioni del consulente o licenziamento del datore di lavoro o per
risoluzione consensuale prima che siano trascorsi 2 anni dal termine della
formazione, il consulente è tenuto a rimborsare l'importo di cui al punto 9
del presente accordo nella misura di 1/24 per ogni mese che manca tra la fine
del rapporto di lavoro e la scadenza del termine di vincolo.
6.
Nella
fattispecie,
non è controverso il fatto che CO 1 ha seguito il corso in vista
dell'ottenimento del certificato AFA. Ora, fino al 31 dicembre 2023 nel
registro degli intermediari assicurativi tenuto dalla FINMA, autorità di
vigilanza indipendente sul mercato finanziario svizzero, dovevano
obbligatoriamente iscriversi gli intermediari assicurativi non vincolati,
ovvero non impiegati da una compagnia di assicurazioni, mentre per quelli
vincolati l'iscrizione era facoltativa (art. 42 e 43 della Legge federale sulla
sorveglianza delle imprese di assicurazione in vigore fino al 31 dicembre 2023:
RS 961.01). Per l'iscrizione nel registro occorreva, in particolare, la prova
di disporre delle “qualifiche professionali sufficienti” (art. 44 cpv. 1 lett.
a v. LSA), l'intermediario assicurativo attestandole con il superamento di un
esame o presentando un certificato di pari valore (art. 184 cpv. 1
dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione in vigore fino
al 31 dicembre 2023: RS 961.011). In virtù di una disposizione transitoria l'intermediario
assicurativo che il 1° gennaio 2006 vantava nel campo dell'intermediazione assicurativa
almeno cinque anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione principale
o almeno otto anni d'esperienza professionale a titolo d’occupazione accessoria
possedeva le qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 184 OS. Dal 1°
gennaio 2024, gli intermediari assicurativi vincolati, ovvero coloro che
lavorano per conto di una compagnia assicurativa, non possono più iscriversi
nel registro (art. 42 LSA).
Nel caso in esame,
indipendentemente dalla questione di sapere se il corso sia stato ordinato dal
datore di lavoro o vi sia stato un accordo contrattuale, è indubbio che chi esercita
come intermediario assicurativo, vincolato o non vincolato, deve disporre delle
capacità e delle conoscenze necessarie per tale attività (art. 43 cpv. 1 LSA). Il
certificato di formazione di “intermediario/a assicurativo/a AFA”, costituisce,
come costituiva allora, un titolo riconosciuto dalla FINMA come requisito
necessario per esercitare l'attività di intermediario assicurativo (doc. J). Imposta
dalla legge in quanto attesta le necessarie conoscenze professionali del
settore assicurativo, una formazione del genere rientra senz'altro tra le spese
necessarie per svolgere la specifica attività professionale. Del resto, per A__________,
“il conseguimento di questo diploma è obbligatorio per tutti i consulenti
assicurativi” (deposizione di P__________ del 27 settembre 2022, verbali pag.
2; cfr. anche la clausola n. 32 del contratto di lavoro per i consulenti
assicurativi del servizio esterno: doc. C). Quanto alla decisione emessa dalla Chambre des prud'hommes de la
Cour de justice del
Cantone di Ginevra, in quel caso i costi si riferivano a un corso volto al conseguimento del titolo
di perito in assicurazione con attestato professionale federale (“spécialiste en
assurance avec brevet”), che costituisce,
indubbiamente un perfezionamento professionale rispetto all'intermediario assicurativo.
Non si disconosce
che CO 1, di per sé, non necessitava del certificato AFA per poter svolgere
l'attività di intermediario assicurativo, beneficiando egli di una sanatoria
che gli permetteva di essere iscritto nel registro. E al riguardo è sostenibile
ritenere che con la partecipazione al corso per ottenere il certificato in
questione la capacità professionale del collaboratore è senz'altro migliorata.
Resta il fatto che, vista la pregressa esperienza lavorativa per la __________
assicurazioni, il suo campo di attività era limitato alla protezione giuridica
allorquando per l'attore l'interessato avrebbe dovuto occuparsi di tutti i rami
assicurativi (deposizione di O__________ del 13 dicembre 2022, verbali pag. 4).
Il noto corso era quindi volto non tanto per familiarizzare con i prodotti assicurativi
offerti dall'attore, per i quali bastava la formazione interna, ma all'acquisizione
delle conoscenze di base necessarie per svolgere l'attività di intermediario
assicurativo nei diversi rami assicurativi. Quale standard minimo di tale
conoscenza, la formazione non era svolta solo nell'interesse del lavoratore ma
si imponeva anche per l'esecuzione del lavoro svolto per __________. Del resto,
a prescindere dalle conoscenze professionali del collaboratore, per A__________,
come si è detto, il conseguimento di questo diploma era obbligatorio per tutti
i consulenti assicurativi. Ne segue che la conclusione del Pretore, per il
quale i costi del corso rimangono a carico del datore di lavoro, non può
definirsi arbitraria, ovvero insostenibile.
7.
In definitiva, il reclamo, che
non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere
respinto. La procedura nelle azioni
derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata
nella fattispecie. Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.