16.2023.2
Domanda riconvenzionale: valore litigioso eccedente i limiti di valore della competenza per materia del giudice adito
27 marzo 2023Italiano10 min
consulenza e l'intermediazione in contratti di assicurazione, ha assunto RE 1 come gestore con un grado d'occupazione al 40%.
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.2
Lugano
27 marzo 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 gennaio 2023 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 17 novembre 2022
dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 69-C-21-PE (lavoro) promossa con petizione del 20 agosto 2021 dalla
CO
1
(rappresentata
da RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 5 ottobre 2016 la
società CO 1, attiva nel settore della
consulenza e l'intermediazione in contratti di assicurazione, ha assunto RE 1 come gestore con un grado d'occupazione al 40%.
Il contratto prevedeva un salario di fr. 2600.– mensili lordi e la
conferma dell'aumento della percentuale lavorativa all'80% dal 1° gennaio 2019,
con una retribuzione di fr. 5200.– mensili
lordi. Il 30 aprile 2019 il contratto è stato risolto di comune accordo.
Il 12 luglio 2020 la CO 1 ha trasmesso all'ex dipendente un conteggio degli
stipendi 2018/2019 dal quale risultava una differenza “tra gli importi dovuti e
quelli versati” di fr. 4510.90 in suo favore, chiedendone il pagamento. Invano.
Il 18 agosto 2020 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4510.90 più
interessi al 5% dal 17 agosto quale “conguagli conteggi stipendi 2018/2019-rimborso
versamenti in eccedenza”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il 21 febbraio 2021 CO
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un
tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 4510.90 più
interessi al 5% dal 17 agosto 2020 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al citato PE. All'udienza di conciliazione del 24 marzo 2021 il Giudice di pace, preso
atto della mancata conciliazione, ha formulato una proposta di giudizio. Constatato
che il convenuto non ha accettato la proposta, il 6 maggio 2021 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione
ad agire. Le spese
processuali di fr. 220.– sono state poste a carico dell'istante (inc.
16-C-21-Co).
C. Con petizione del 20 agosto 2021 CO 1 ha
convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue
osservazioni del 22 ottobre 2021 il convenuto ha proposto di respingere la
petizione e, in via riconvenzionale, ha
chiesto il pagamento di fr. 9210.05 più interessi del 5% dal 30 aprile 2019 per
il mancato pagamento di prestazioni lavorative svolte per l'attrice. Il 28
ottobre 2021 il Giudice di pace ha declinato la sua competenza a trattare
l'azione riconvenzionale. Con replica del 10 gennaio 2022 l'attrice ha
confermato la sua pretesa e ha eccepito la competenza materiale del Giudice di pace
a trattare la domanda riconvenzionale. Il
convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 12 maggio 2022 le
parti “non hanno trovato un accordo” di modo che il Giudice di pace ha
preannunciato la sua intenzione di decidere.
D. Statuendo con decisione del 17 novembre 2022 il Giudice
di pace ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare
all'attrice 4510.90 più interessi al 5% dal 17 agosto 2020 e pronunciando il
rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE. Quanto all'azione riconvenzionale
il Giudice di pace “non l'ha accettata in quanto l'importo richiesto esulava
dalla competenza di questo Giudice”. Le spese processuali di fr. 250.– sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 200.–.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 gennaio 2023
in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Giudice
di pace “per procedura rispettosa della legge”, o quanto meno di riformarla nel
senso di respingere la petizione e di accogliere la sua domanda
riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 CO 1 conclude per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 25
novembre 2022. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è
rimasto poi sospeso dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 in virtù dell'art.
145.
cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto il 10 gennaio 2023. Introdotto il 9 gennaio
2023, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Il Giudice di pace,
ricordato che dal 17 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 tra le parti vigeva un
contratto di lavoro, ha accertato che in quel lasso di tempo al dipendente erano
stati complessivamente versati fr. 27 700.–
“in attesa di allestire i corretti conteggi mensili con le dovute trattenute in
busta paga, ovviamente soggetti a conguaglio previsto per la fine del primo
semestre”. Se non che, ha soggiunto il primo giudice, il conguaglio definitivo
degli importi versati con quelli effettivamente dovuti al dipendente “mostra un
indiscutibile credito di fr. 4510.90 a favore di CO 1 (valore di causa)”. In
tali condizioni egli ha accolto la petizione. Quanto all'azione
riconvenzionale, egli ha solo alluso al fatto che il 25 ottobre 2021 erano
state introdotte “osservazioni di parte convenuta con domanda riconvenzionale
non accettata dal Giudice in quanto l'importo richiesto esulava dalla
competenza del Giudice di pace (fr. 9210.05)”.
3.
RE 1, riassunta la vicenda con la propria
versione dei fatti, e lamentate alcune violazioni procedurali da parte
del primo giudice (mancata concessione di una proroga per presentare una
duplica e mancata possibilità di offrire prove alle prime arringhe), rimprovera
al Giudice di pace di avere erroneamente rifiutato la sua azione
riconvenzionale. Egli fa valere che dandosi le premesse dell'art. 224 CPC il
primo giudice avrebbe dovuto trasmettere l'intera causa alla Pretura di Lugano.
L'attrice, nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 rileva che la decisione
del primo giudice di non esaminare la decisione è “cresciuta in giudicato” e
che comunque l'azione riconvenzionale non sarebbe proponibile poiché riferibile
a “presunte pretese non riconducibili all'azione principale”.
a) In
concreto, è indubbio che con la risposta del 22 ottobre 2021 il convenuto
ha contrapposto alla petizione, con un valore di causa di fr. 4510.90, una
domanda riconvenzionale di fr. 9210.05 “per il mancato pagamento di prestazioni
lavorative svolte per l'attrice”. È indubbio altresì che la competenza del
Giudice di pace è limitata alle controversie patrimoniali fino a un valore
litigioso di fr. 5000.– (art. 31 lett. c LOG). Premesso ciò, per l'art. 224
cpv. 2 CPC se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la
competenza per materia del giudice adito, questi rimette l'azione principale e
la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.
b) Ora, è vero che il Giudice di pace ha indicato, nella
disposizione ordinatoria processuale del 28 ottobre 2021 di non poter
considerare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in quanto la
pretesa di fr. 9210.05 era “ben superiore a quanto di sua competenza (Giudice
di pace un massimo di fr. 5000.–)”. Se non che, la decisione di un Giudice di non entrare nel merito di
una riconvenzione è finale, poiché limitatamente a tale azione pone termine al
processo (RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c; I CCA sentenza inc. 11.2021.109 del 3
settembre 2021 consid. 1). Detto altrimenti, il Giudice di pace, adito con una domanda
riconvenzionale che rispetta la forma prescritta dall'ordinamento processuale civile svizzero, se intendeva
dichiararla
irricevibile avrebbe dovuto emanare una decisione formale con l'indicazione dei
rimedi giuridici. È vero che il convenuto nulla ha eccepito, ma egli, non assistito
da un legale, non poteva ragionevolmente credere di dovere impugnare un atto
giudiziario sprovvisto di una qualsiasi indicazione dei mezzi di impugnazione.
Non si può pertanto dire che, come rileva l'opponente, sulla riconvenzione vi
sia una decisione passata in giudicato. In circostanze siffatte, la decisione
impugnata andrebbe annullata già per questo motivo e gli atti ritornati al primo
giudice affinché emani una decisione formale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC
sulla domanda riconvenzionale.
c) Nel caso in esame, ci
si può tuttavia esimere da tale rinvio giacché se all'azione è contrapposta una
riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due
pretese. Così, dandosi una pretesa in via riconvenzionale di fr. 9210.05,
il Giudice di pace avrebbe dovuto, applicando l'art. 224 cpv. 2 CPC, constatare
la sua incompetenza per valore e rimettere d'ufficio l'azione principale con la
domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore. Ciò
conduce a un'attrazione di competenza in favore di quest'ultimo Tribunale (Heinzmann/Herrmann-Heiniger in: CPC,
Petit commentaire, Basilea 2021 n. 28 ad art. 224). Il Giudice di pace non
avrebbe dovuto ad ogni modo emanare una decisione d'irricevibilità (Tappy in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 21 ad art. 224).
d) Per di
più, contrariamente a quanto sembra addurre l'opponente, i presupposti della domanda riconvenzionale (pendenza
dell'azione principale, identità delle parti e medesima procedura:
Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione,
n. 17 ad art. 224) sono senz'altro dati
nel caso in esame. Quanto al nesso materiale (connessione), esso non costituisce
un presupposto se non quando la domanda riconvenzionale si aggancia
al foro dell'azione principale (art. 14 cpv. 1 CPC; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 224; v. anche
CCR sentenza inc, 16.2016.68 del 21 gennaio 2019 consid. 4b).
E in concreto le due azioni erano proponibili davanti al medesimo Giudice di
pace. Ne segue che il reclamo si rivela in definitiva fondato. Ciò posto, non
resta che annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti al Giudice di pace
affinché li trasmetta al Pretore del Distretto di Lugano.
4.
Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non riscuotere spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione al reclamante di indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice
di pace affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di
Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno
15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinato
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.