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Decisione

16.2023.2

Domanda riconvenzionale: valore litigioso eccedente i limiti di valore della competenza per materia del giudice adito

27 marzo 2023Italiano10 min

consulenza e l'intermediazione in contratti di assicurazione, ha assunto RE 1 come gestore con un grado d'occupazione al 40%.

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.2

Lugano

27 marzo 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 gennaio 2023 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 17 novembre 2022

dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 69-C-21-PE (lavoro) promossa con petizione del 20 agosto 2021 dalla

CO

1

(rappresentata

da RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 5 ottobre 2016 la

società CO 1, attiva nel settore della

consulenza e l'intermediazione in contratti di assicurazione, ha assunto RE 1 come gestore con un grado d'occupazione al 40%.

Il contratto preve­deva un salario di fr. 2600.– mensili lordi e la

conferma dell'aumento della percentuale lavorativa all'80% dal 1° gennaio 2019,

con una retribuzione di fr. 5200.– mensili

lordi. Il 30 aprile 2019 il contratto è stato risolto di comune accordo.

Il 12 luglio 2020 la CO 1 ha trasmesso all'ex dipendente un conteggio degli

stipendi 2018/2019 dal quale risultava una differenza “tra gli importi dovuti e

quelli versati” di fr. 4510.90 in suo favore, chiedendone il pagamento. Invano.

Il 18 agosto 2020 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4510.90 più

interessi al 5% dal 17 agosto quale “conguagli conteggi stipendi 2018/2019-rimborso

versamenti in eccedenza”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Il 21 febbraio 2021 CO

1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano

Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un

tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 4510.90 più

interessi al 5% dal 17 agosto 2020 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta al citato PE. All'udienza di conciliazione del 24 marzo 2021 il Giudice di pace, preso

atto della mancata conciliazione, ha formulato una proposta di giudizio. Constatato

che il convenuto non ha accettato la proposta, il 6 maggio 2021 il Giudice di pa­ce ha rilasciato all'istante l'autorizzazione

ad agire. Le spese

processuali di fr. 220.– sono state poste a carico dell'istante (inc.

16-C-21-Co).

C. Con petizione del 20 agosto 2021 CO 1 ha

convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue

osservazioni del 22 ottobre 2021 il convenuto ha proposto di respingere la

petizione e, in via riconvenzionale, ha

chiesto il pagamento di fr. 9210.05 più interessi del 5% dal 30 aprile 2019 per

il mancato pagamento di prestazioni lavorative svolte per l'attrice. Il 28

ottobre 2021 il Giudice di pace ha declinato la sua competenza a trattare

l'azione riconvenzionale. Con replica del 10 gennaio 2022 l'attrice ha

confermato la sua pretesa e ha eccepito la competenza materiale del Giudice di pace

a trattare la domanda riconvenzionale. Il

convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 12 maggio 2022 le

parti “non hanno trovato un accordo” di modo che il Giudice di pace ha

preannunciato la sua intenzione di decidere.

D. Statuendo con decisione del 17 novembre 2022 il Giudice

di pace ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare

all'attrice 4510.90 più interessi al 5% dal 17 agosto 2020 e pronunciando il

rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE. Quanto all'azione riconvenzionale

il Giudice di pace “non l'ha accettata in quanto l'importo richiesto esulava

dalla competenza di questo Giudice”. Le spese processuali di fr. 250.– sono state

poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 200.–.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 gennaio 2023

in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Giudice

di pace “per procedura rispettosa della legge”, o quanto meno di riformarla nel

senso di respingere la petizione e di accogliere la sua domanda

riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 CO 1 conclude per la

reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 25

novembre 2022. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è

rimasto poi sospeso dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 in virtù dell'art.

145.

cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto il 10 gennaio 2023. Introdotto il 9 gennaio

2023, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Il Giudice di pace,

ricordato che dal 17 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 tra le parti vigeva un

contratto di lavoro, ha accertato che in quel lasso di tempo al dipendente erano

stati complessivamente versati fr. 27 700.–

“in attesa di allestire i corretti conteggi mensili con le dovute trattenute in

busta paga, ovviamente soggetti a conguaglio previsto per la fine del primo

semestre”. Se non che, ha soggiunto il primo giudice, il conguaglio definitivo

degli importi versati con quelli effettivamente dovuti al dipendente “mostra un

indiscutibile credito di fr. 4510.90 a favore di CO 1 (valore di causa)”. In

tali condizioni egli ha accolto la petizione. Quanto all'azione

riconvenzionale, egli ha solo alluso al fatto che il 25 ottobre 2021 erano

state introdotte “osservazioni di parte convenuta con domanda riconvenzionale

non accettata dal Giudice in quanto l'importo richiesto esulava dalla

competenza del Giudice di pace (fr. 9210.05)”.

3.

RE 1, riassunta la vicenda con la propria

versione dei fatti, e lamentate alcune violazioni procedurali da parte

del primo giudice (mancata concessione di una proroga per presentare una

duplica e mancata possibilità di offrire prove alle prime arringhe), rimprovera

al Giudice di pace di avere erroneamente rifiutato la sua azione

riconvenzionale. Egli fa valere che dandosi le premesse dell'art. 224 CPC il

primo giudice avrebbe dovuto trasmettere l'intera causa alla Pretura di Lugano.

L'attrice, nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 rileva che la decisione

del primo giudice di non esaminare la decisione è “cresciuta in giudicato” e

che comunque l'azione riconvenzionale non sarebbe proponibile poiché riferibile

a “presunte pretese non riconducibili all'azione principale”.

a) In

concreto, è indubbio che con la risposta del 22 ottobre 2021 il convenuto

ha contrapposto alla petizione, con un valore di causa di fr. 4510.90, una

domanda riconvenzionale di fr. 9210.05 “per il mancato pagamento di prestazioni

lavorative svolte per l'attrice”. È indubbio altresì che la competenza del

Giudice di pace è limitata alle controversie patrimoniali fino a un valore

litigioso di fr. 5000.– (art. 31 lett. c LOG). Premesso ciò, per l'art. 224

cpv. 2 CPC se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la

competenza per materia del giudice adito, questi rimette l'azione principale e

la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.

b) Ora, è vero che il Giudice di pace ha indicato, nella

disposizione ordinatoria processuale del 28 ottobre 2021 di non poter

considerare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in quanto la

pretesa di fr. 9210.05 era “ben superiore a quanto di sua competenza (Giudice

di pace un massimo di fr. 5000.–)”. Se non che, la decisione di un Giudice di non entrare nel merito di

una riconvenzione è finale, poiché limitatamente a tale azione pone termi­ne al

processo (RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c; I CCA sentenza inc. 11.2021.109 del 3

settembre 2021 consid. 1). Detto altrimenti, il Giudice di pace, adito con una domanda

riconvenzionale che rispetta la forma prescritta dall'ordinamento processuale civile svizzero, se intendeva

dichiararla

irricevibile avrebbe dovuto emanare una decisione formale con l'indicazione dei

rimedi giuridici. È vero che il convenuto nulla ha eccepito, ma egli, non assistito

da un legale, non poteva ragionevolmente credere di dovere impugnare un atto

giudiziario sprovvisto di una qualsiasi indicazione dei mezzi di impugnazione.

Non si può pertanto dire che, come rileva l'opponente, sulla riconvenzione vi

sia una decisione passata in giudicato. In circostanze siffatte, la decisione

impugnata andrebbe annullata già per questo motivo e gli atti ritornati al primo

giudice affinché emani una decisione formale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC

sulla domanda riconvenzionale.

c) Nel caso in esame, ci

si può tuttavia esimere da tale rinvio giacché se all'azione è contrapposta una

riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due

pretese. Così, dandosi una pretesa in via riconvenzionale di fr. 9210.05,

il Giudice di pace avrebbe dovuto, applicando l'art. 224 cpv. 2 CPC, constatare

la sua incompetenza per valore e rimettere d'ufficio l'azione principale con la

domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore. Ciò

conduce a un'attrazione di competenza in favore di quest'ultimo Tribunale (Heinzmann/Herrmann-Heiniger in: CPC,

Petit commentaire, Basilea 2021 n. 28 ad art. 224). Il Giudice di pace non

avrebbe dovuto ad ogni modo emanare una decisione d'irricevibilità (Tappy in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 21 ad art. 224).

d) Per di

più, contrariamente a quanto sembra addurre l'opponente, i presupposti della domanda riconvenzionale (pendenza

dell'azione principale, identità delle parti e medesima procedura:

Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione,

n. 17 ad art. 224) sono senz'altro dati

nel caso in esame. Quanto al nesso materiale (connessione), esso non costituisce

un presupposto se non quando la domanda riconvenzionale si aggancia

al foro dell'azione principale (art. 14 cpv. 1 CPC; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 224; v. anche

CCR sentenza inc, 16.2016.68 del 21 gennaio 2019 consid. 4b).

E in concreto le due azioni erano proponibili davanti al medesimo Giudice di

pace. Ne segue che il reclamo si rivela in definitiva fondato. Ciò posto, non

resta che annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti al Giudice di pace

affinché li trasmetta al Pretore del Distretto di Lugano.

4.

Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non riscuotere spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione al reclamante di indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice

di pace affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di

Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno

15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro

trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinato

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.