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Decisione

16.2023.22

Contratto di locazione: simulazione - diritto di essere sentiti in merito a questioni giuridiche sulle quali il giudice intende fondare la decisione, la cui presa in linea di conto non può essere ragionevolmente prevista

16 aprile 2024Italiano19 min

CO 2 sono comproprietari, in ragione di metà ciascuno, delle particelle n. 7__________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.22

Lugano,

16 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 17 maggio 2023 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'PA 1)

contro la decisione emessa l'11 aprile 2023 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SE.2022.17 (contratto di locazione) promossa

con petizione del 17 gennaio 2022 nei confronti di

CO 1 e

CO 2

(patrocinati

dall'PA 2),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 e

CO 2 sono comproprietari, in ragione di metà ciascuno, delle particelle n. 7__________

(sottoposta al regime della proprietà per piani), n. 13__________ e n. 14__________

RFD di __________, situate nel nucleo di quel quartiere. Il

7 aprile 2017 essi hanno concesso ad RE 1, proprietario dall'estate del 2016 della particella n. 77__________ RFD situata anch'essa nel nucleo di __________,

un diritto di compera di un anno sulla particella n. 7__________. Contestualmente essi hanno pattuito la seguente

convenzione:

“Premesso

che:

A. RE

1 è proprietario del fondo 77__________ RFD __________, su cui è edificato un

immobile attualmente privo di parcheggi e/o autorimesse.

B.

CO 1 e CO 2 sono comproprietari in

ragione di ½ ciascuno di tutti i fogli PPP di cui al fondo base part. 7__________

RFD di __________. Tra le parti comuni della PPP vi sono tre parcheggi

esterni, attribuiti in uso a degli appartamenti, così come risulta dalla

tabella di assegnazione in uso riservato di parti comuni e planimetria allegata

(allegato 1).

C.

CO 1 e CO 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo part. 13__________

RFD di __________.

D.

Con separato atto pubblico del 7 aprile 2017, RE 1 è diventato beneficiario di

un diritto di compera della durata di un anno sul fondo part. 7__________ RFD

di __________ di CO 1 e CO 2.

E.

RE 1 intende presentare una domanda di costruzione per l'edificazione di un'autorimessa

sul suo fondo part. 77__________ RFD di __________. Nel caso non fosse

concessa, egli intende presentarne una sul fondo part. 14__________ RFD di __________,

di proprietà di CO 2 e CO 1. In merito ai posti auto, la domanda di costruzione

dovrà attenersi alle indicazioni espresse in via consultiva dall'Autorità

comunale competente.

Tutto

ciò premesso, le parti stabiliscono quanto segue:

1. CO 2 e CO 1 si impegnano con la firma della

presente convenzione a dare il loro consenso ad RE 1 in modo che egli possa

inoltrare la domanda di costruzione per un'autorimessa da realizzare sul fondo

part. 14__________ RFD di __________, alle condizioni di cui alle premesse.

2.

Nel caso in cui la licenza edilizia presentata nelle forme e nei modi di cui

sopra non dovesse essere concessa in via definitiva né sul fondo part. 777 né

sul fondo part. 14__________ RFD di __________, CO 2 e CO 1 si impegnano a

concedere in locazione ad RE 1 tre parcheggi indicati come segue:

- due

parcheggi sulla superficie indicata con le lettere a e b nella

planimetria di cui all'allegato 1, riguardanti il fondo costituito in proprietà

per piani;

-

un parcheggio sul fondo particella n. 13__________ RFD di __________ sulla

superficie indicata con la lettera d nella planimetria di cui all'allegato

2.

Le

parti sottoscrivono in data odierna un contratto di locazione sull'apposito

modulo CATEF. La locazione diventerà efficace ed avrà inizio unicamente nel

caso in cui la licenza edilizia per la costruzione delle autorimesse come ai

punti precedenti dovesse essere negata in via definitiva.

Il

contratto di locazione così pattuito fra le parti verrà anche nei confronti di

eventuali terzi acquirenti delle unità di PPP costituite sul fondo base part. 7__________

RFD di __________. CO 1i e CO 2 si impegnano a comunicare a terzi l'esistenza

della presente convenzione come anche l'esistenza del contratto di locazione

riguardante i tre parcheggi.

Le

parti si impegnano a chiedere l'annotazione del contratto di locazione a

registro fondiario ai sensi dell'art. 261b CO sui fogli della PPP 1 e 3

e sul fondo part. 13__________ RFD di __________ non appena le condizioni per

la loro efficacia si saranno realizzate. L'annotazione a registro fondiario

verrà fatta a cura delle parti sull'apposito modulo cantonale ed avrà la durata

di 99 anni, dall'inizio della locazione.

3. (…)

Il contratto

di locazione prevede per i tre parcheggi una pigione annua di fr. 100.–.

B. Il 21 gennaio 2018 RE 1 ha introdotto al Comune di

__________ una domanda di costruzione per realizzare sulla particella n. 77__________

un'autorimessa sotterranea. Preso atto che il progetto ha suscitato l'opposizione

da parte di quattro vicini e dell'Ufficio cantonale dei beni culturali, il 12

giugno 2018 il proprietario ha ritirato la richiesta. Così interpellato da RE 1,

il Municipio di __________ ha dichiarato il 6 settembre 2021 che l'edificazione

di un'autorimessa privata o di posteggi sulle particelle n. 77__________ e n.

14__________ non era realizzabile poiché in contrasto con le norme vigenti. Nel

frattempo, dal 21 gennaio 2021, la società D__________, di cui RE 1 è

amministratore unico, è diventata proprietaria della particella n. 77__________.

C. Il 28 settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di convocare CO 1 e CO 2 a un tentativo di conciliazione inteso

ad accertare che “il contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 7

aprile 2017 è divenuto efficace”, di

obbligare i convenuti a “mettere a sua disposizione i parcheggi oggetto del

contratto” e di ordinare “l'iscrizione a RF del contratto di locazione di cui

al doc. 4 con una durata di 99 anni”. Con decisione del 30 settembre 2021 il

Segretario assessore ha dichiarato l'istanza irricevibile, la stessa dovendo

essere introdotta al

competente Uf­ficio di conciliazione in materia di locazione (inc. CM.2021.505). Il 4 ottobre 2021 RE 1

ha quindi presentato la medesima istanza all'Ufficio

di conciliazione in materia di locazione

di Lugano Ovest, il quale all'udienza di conciliazione del 9 novembre 2021, constatata

l'assenza dei convenuti e la conseguente impos­sibi­lità di conciliare le

parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire, poi rettificata il 13 gennaio 2022 riguardo al termine entro cui

promuovere l'azione di merito (inc. 129/2021-Ov).

D. Con

petizione del 17 gennaio 2022 RE 1 ha convenuto

CO 1 e CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle loro osservazioni del 7

marzo 2022 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, eccependo la

carenza di legittimazione attiva dell'attore e invocando la nullità della

convenzione e del contratto di locazione perché contemplavano una condizione

sospensiva di impossibile realizzazione. Alle prime arringhe

del 14 marzo 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Non essendoci ulteriori prove da

assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali, confermando le rispettive

domande. Statuendo con decisione dell'11 aprile

2023

il Pretore ha

respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 1000.– a carico

dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 2000.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2023

in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Pretore

per una nuova decisione. Nelle loro osservazioni del 30 giugno 2033 CO 1 e CO 2 concludono per la

reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dai Pretori con la

procedura semplificata sono impugna­bili con reclamo entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. In concreto, tale presupposto è

dato, il primo giudice avendo fissato il valore litigioso in fr. 9900.–, cifra che le parti non contestano e che

non appare d'acchito inverosimile, don­de la competenza di questa Camera

(art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza

impugnata è pervenuta alla patrocinatrice

dell'attore il 17 aprile 2023. Introdotto il 17 maggio 2023, ultimo

giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ammissibile.

2.

Il

2.

ottobre 2023

il reclamante ha prodotto due risoluzioni con cui il

Municipio di __________ ha negato la licenza edilizia per la realizzazione di

un'autorimessa sulle particelle n. 77__________ e 14__________ RFD di __________. In

una procedura di reclamo, tuttavia, la produzione di nuovi mezzi di prova non è

ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) ed eccezioni a tale principio non ricorrono

in concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). I documenti in questione non sono pertanto

ricevibili ai fini del giudizio.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata, il Pretore ha considerato che la controversia riguarda

il rilascio dell'autorizzazione a procedere con l'annotazione a Registro

fondiario del contratto di locazione, valutandone in via

preliminare l'efficacia e che, contrariamente all'assunto dei convenuti, “il trasferimento di proprietà del fondo “indirettamente” beneficiato dal diritto personale in capo ad RE 1 non è un elemento

che interferisce sulla legittimità del conduttore di ottenere, nel principio, l'annotazione

del contratto di locazione”. Se poi –

ha soggiunto il primo giudice – ricorrano i presupposti per dar seguito a tale

richiesta, così come se siano adempiute le condizioni per l'efficacia del

contratto di locazione e se l'accordo perfezionato possa configurarsi come

tale, sono altre questioni.

Svolte poi alcune considerazioni concernenti la

nozione di simulazione dedotta dall'art. 18 cpv. 1 CO, il

Pretore ha stabilito che il contratto di locazione

sottoscritto il 7 aprile 2017 dalle parti è nullo essendo un atto simulato. Il

primo giudice ha dedotto che la reale volontà delle parti non fosse quella di concludere una locazione, negozio giudico oneroso

(art. 253 CO), dal fatto che le parti hanno pattuito un corrispettivo pari a circa fr. 2.77 mensili per

ciascun parcheggio. A suo avviso “l'irrisorietà

del corrispettivo, riferito alla durata contrattuale concordata nonché al

pregio dei parcheggi posizionati nel nucleo assimila […] l'accordo stilato a un

comodato”, negozio giuridico tuttavia il quale,

diversamente dalla locazione (art. 959 cpv. 1 CC, art. 261b CC), non può

essere oggetto di annotazione a Registro fondiario. Secondo il primo giudice,

“a nulla giova l'evidenza che, in concreto, l'accordo sull'uso dei parcheggi

nasca in relazione a un'operazione di più ampio respiro, a margine della quale

l'attore ha acquistato la particella n. 77__________ come pure ha

costituito un diritto di compera di durata annuale sul fondo n. 7__________ RFD

di __________. Se e quanto ciò abbia inciso sulla definizione del corrispettivo

non è un argomento che le parti hanno tematizzato o comunque affrontato”.

Il

Pretore ha ricercato quindi quale fosse il contratto dissimulato, ossia

quello autentico voluto dalle parti. Riferendosi alle considerazioni espresse nella

sentenza del 14 marzo 2008 dal Tribunale federale riguardante

un caso analogo alla fattispecie discussa (sentenza 4A_364/2007

consid. 5 in fine), egli è giunto alla conclusione che la volontà delle parti,

considerato che la finalità del loro patto era quella di “concedere l'utilizzo a titolo personale, libero da restrizioni nonché

cedibile di tre stalli”, fosse “semmai orientata alla costituzione di servitù

prediali”, “istituto che ben si presta a tutelare l'uso illimitato di stalli” e per il quale è ammessa “l'ipotesi di gratuità”.

Sennonché, – ha proseguito il Pretore – “vuoi per la modifica legislativa in vigore dal 1° gennaio 2012 per la

quale la costituzione di una servitù prediale è subordinata alla forma

autentica, vuoi per le altre conclusioni riprese nella già citata

giurisprudenza, anche il contratto dissimulato si rivela comunque inefficace”. In siffatte circostanze, – ha concluso

il Pretore – la petizione dev'essere respinta senza che occorra analizzare gli

argomenti sollevati dai convenuti.

5.

Nel reclamo RE 1 lamenta anzitutto una violazione del suo diritto

di essere sentito rilevando che quantunque le parti avessero sempre qualificato

l'accordo sottoscritto il 7 aprile 2017 quale contratto di locazione e che

questa qualifica giuridica non era mai stata messa in discussione dai convenuti

né dalle autorità di conciliazione che si sono occupate della vertenza, il

Pretore ha qualificato l'accordo alla stregua di un contratto di comodato e ha fondato

la propria decisione su una motivazione “sorprendente”. Egli rimprovera pertanto

al primo giudice di non averlo informato della sua intenzione di applicare alla

fattispecie le norme sul comodato (art. 305 segg. CO) privandolo così della facoltà

di prendere posizione in merito alla qualifica giuridica dell'accordo, così

come della possibilità “di allegare e dimostrare che il corrispettivo fissato

nella convenzione andava esaminato alla luce dell'operazione immobiliare che lo

ha portato ad acquistare il fondo 77__________ RFD __________ e a costituire un

diritto di compera sul fondo 7__________ RFD __________, operazione nell'ambito

della quale è stata discussa e conclusa la convenzione in parola e che

rappresentava uno degli elementi degli accordi sottoscritti”. Il reclamante si

duole, inoltre, di un diniego di giustizia, perché, a suo avviso, indipendentemente

dalla qualifica giuridica di comodato, il Pretore era tenuto a pronunciarsi anche

sulla sua domanda volta a ordinare ai convenuti la messa a disposizione dei tre

parcheggi.

6.

Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto

all'accertamento dei fatti. In principio, secondo l'adagio iura novit curia,

il tribunale valuta liberamente la portata giuridica dei fatti e non è

vincolato dagli argomenti giuridici delle parti, potendo statuire anche sulla

base di regole di diritto diverse da quelle da loro invocate. Il giudice applica

dunque d'ufficio il diritto, senza dover previamente interpellare le parti o

attirare la loro attenzione sull'esistenza di determinate problematiche

giuridiche o sul ragionamento che intende seguire. Il diritto di essere sentito

non si riferisce di massima al prospettato giudizio. L'autorità non è quindi

tenuta a sottoporre in anticipo alle parti il ragionamento che essa intende

porre a fondamento della sua decisione affinché presentino le loro osservazioni

al riguardo. Le parti devono tuttavia essere sentite sulle questioni di diritto

se l'autorità vuole fondarsi su delle disposizioni legali la cui pertinenza non

poteva essere ragionevolmente prevista e di cui le parti non potevano

sospettare la rilevanza (sentenza del Tribunale federale 5A_645/2022 del 5

luglio 2023 consid. 3.1.1 con rinvio a DTF 145 I 171 consid. 4.1).

Il diritto di essere sentito ha natura formale la sua

lesione comporta l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dal­le

possibilità di successo nel merito (DTF 144 IV 304 consid. 2.8.1 con rinvii).

Tuttavia, tale diritto non è fine a sé stesso nel senso che il suo

esercizio deve permettere di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un

giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di

partecipare alla procedura. Di conseguenza, se non è ravvisabile l'influenza

che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla

procedura, non sussiste un interesse per l'annullamento della decisione (DTF

143.

IV 386 consid. 1.4.1). In questa prospettiva,

la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata quando la parte

lesa ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode di un pieno potere di controllo in fatto e in

diritto (DTF 145 I 174 consid. 4.4 con rinvii). Se la violazione riguarda una

questione giuridica, questa Camera può porre rimedio alla violazione,

disponendo di pieno potere cognitivo (art. 320 lett. a CPC; sopra consid. 2)

7.

La

qualifica giuridica di un contratto si fonda sul contenuto dello stesso (DTF

144.

III 48 consid. 3.3). Il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune

volontà delle parti (interpretazione soggettiva). Se il giudice non riesce a

determinare tale volontà – per mancanza di prove o perché quest'ultime non

sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà

espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere

all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà

oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona

fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà

dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul principio

dell'affidamento (DTF 147 III 155 consid.

5.1

con rinvii). Una volta stabilita la volontà delle parti, il giudice può

procedere alla qualifica giuridica delle loro pattuizioni (sentenza del

Tribunale federale 4A_93/2022

del 3 gennaio 2024 consid. 3.1). Ora, la qualifica giuridica di un

contratto è una questione di diritto (DTF 131 III 219 consid. 3; più di

recente: sentenza del Tribunale federale 4A_277/2023 del 16 gennaio 2024

consid. 5.5.3). Il giudice applica il diritto d'ufficio (art. 57 CPC) e determina

liberamente, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, la

natura del contratto secondo la sua configurazione oggettiva senza essere

vincolato dalla qualifica, anche concordante, datagli dalle parti, da

espressioni o da denominazioni inesatte che le parti possono aver usato per

errore o per nascondere la vera natura

dell'accordo (“falsa demonstratio non nocet”: art. 18 cpv. 1 CO; sentenza

del Tribunale federale 4A_93/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 3.1 con

rinvio).

8.

Nella

fattispecie con il reclamante si conviene che le parti hanno sempre

qualificato l'accordo da loro sottoscritto il 7 aprile 2017 quale contratto di

locazione, che in prima sede i convenuti non hanno rimesso in discussione tale

qualifica giuridica, e che nessuna delle autorità di conciliazione adite (il Segretario

assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 e l'Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest) hanno sollevato

dubbi in merito. In tali circostanze, proprio perché

nessuna delle parti aveva mai contestato di avere concluso il 7 aprile 2017 un

contratto di locazione né i convenuti avevano preteso che questo contratto

fosse simulato, l'attore poteva legittimamente supporre che la qualifica

giuridica dell'accordo non fosse litigiosa. Ritenendo il contratto simulato e

qualificandolo come “contratto di servitù”, e non di comodato come crede il

reclamante, il Pretore avrebbe dovuto dare alle parti la possibilità di

esprimersi in proposito salvo violare il loro diritto di essere sentito.

Nel

caso in esame, la violazione del diritto di essere sentito non può essere

sanata in questa sede poiché la lite non riguarda unicamente una questione

giuridica. Premesso che in applicazione dell'art. 18 CO vi è simulazione quando

le parti concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti

giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare

l'apparenza di un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro e che

una simulazione non è sottoposta ad alcuna forma e può essere dedotta da atti

concludenti (DTF 112 II 337 consid. 4b), sapere se le parti avessero la volontà

(reale) di simulare un accordo significa stabilire la loro volontà interna al

momento della conclusione del contratto, il che è una questione di fatto

(sentenza del Tribunale federale 4A_96/2023 del 23 maggio 2023 consid,

3.2

con rinvii). E in concreto, pur rimproverando alle parti di non avere “tematizzato

o comunque affrontato in questa sede” le circostanze che hanno portato all'operazione immobiliare

riferita all'acquisto delle particelle n. 7__________ e 77__________, e di

conseguenza alla sottoscrizione del contratto di locazione, non avendo il

Pretore informato preventivamente le parti della sua intenzione di non

qualificare di locazione il contratto in esame, egli ha negato alle parti la

possibilità di allegare (o contestare) nuove circostanze, rispettivamente di

indicare nuovi mezzi di prova di rilievo ai fini del giudizio. In circostanze siffatte,

il primo giudice ha disatteso il diritto di essere sentito dell'attore. Ne

segue che su questo punto il reclamo si rivela fondato e il giudizio impugnato

deve essere annullato. Gli atti vanno quindi ritornati al Pretore affinché

statuisca nuovamente dopo aver concesso alle parti la possibilità di esercitare

il loro diritto di essere sentito.

9.

Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno proposto di respingere

il reclamo rifonderanno al reclamante, che si è avvalso di un patrocinatore, un'equa

indennità per ripetibili. Sulle

spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà nuovamente quando

emanerà la futura decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

sentenza impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore per un nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dal

reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, che rifonderanno ad RE 1, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 1200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in

tal caso dall'art. 115

LTF.