16.2023.22
Contratto di locazione: simulazione - diritto di essere sentiti in merito a questioni giuridiche sulle quali il giudice intende fondare la decisione, la cui presa in linea di conto non può essere ragionevolmente prevista
16 aprile 2024Italiano19 min
CO 2 sono comproprietari, in ragione di metà ciascuno, delle particelle n. 7__________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.22
Lugano,
16 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 maggio 2023 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'PA 1)
contro la decisione emessa l'11 aprile 2023 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SE.2022.17 (contratto di locazione) promossa
con petizione del 17 gennaio 2022 nei confronti di
CO 1 e
CO 2
(patrocinati
dall'PA 2),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 e
CO 2 sono comproprietari, in ragione di metà ciascuno, delle particelle n. 7__________
(sottoposta al regime della proprietà per piani), n. 13__________ e n. 14__________
RFD di __________, situate nel nucleo di quel quartiere. Il
7 aprile 2017 essi hanno concesso ad RE 1, proprietario dall'estate del 2016 della particella n. 77__________ RFD situata anch'essa nel nucleo di __________,
un diritto di compera di un anno sulla particella n. 7__________. Contestualmente essi hanno pattuito la seguente
convenzione:
“Premesso
che:
A. RE
1 è proprietario del fondo 77__________ RFD __________, su cui è edificato un
immobile attualmente privo di parcheggi e/o autorimesse.
B.
CO 1 e CO 2 sono comproprietari in
ragione di ½ ciascuno di tutti i fogli PPP di cui al fondo base part. 7__________
RFD di __________. Tra le parti comuni della PPP vi sono tre parcheggi
esterni, attribuiti in uso a degli appartamenti, così come risulta dalla
tabella di assegnazione in uso riservato di parti comuni e planimetria allegata
(allegato 1).
C.
CO 1 e CO 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo part. 13__________
RFD di __________.
D.
Con separato atto pubblico del 7 aprile 2017, RE 1 è diventato beneficiario di
un diritto di compera della durata di un anno sul fondo part. 7__________ RFD
di __________ di CO 1 e CO 2.
E.
RE 1 intende presentare una domanda di costruzione per l'edificazione di un'autorimessa
sul suo fondo part. 77__________ RFD di __________. Nel caso non fosse
concessa, egli intende presentarne una sul fondo part. 14__________ RFD di __________,
di proprietà di CO 2 e CO 1. In merito ai posti auto, la domanda di costruzione
dovrà attenersi alle indicazioni espresse in via consultiva dall'Autorità
comunale competente.
Tutto
ciò premesso, le parti stabiliscono quanto segue:
1. CO 2 e CO 1 si impegnano con la firma della
presente convenzione a dare il loro consenso ad RE 1 in modo che egli possa
inoltrare la domanda di costruzione per un'autorimessa da realizzare sul fondo
part. 14__________ RFD di __________, alle condizioni di cui alle premesse.
2.
Nel caso in cui la licenza edilizia presentata nelle forme e nei modi di cui
sopra non dovesse essere concessa in via definitiva né sul fondo part. 777 né
sul fondo part. 14__________ RFD di __________, CO 2 e CO 1 si impegnano a
concedere in locazione ad RE 1 tre parcheggi indicati come segue:
- due
parcheggi sulla superficie indicata con le lettere a e b nella
planimetria di cui all'allegato 1, riguardanti il fondo costituito in proprietà
per piani;
-
un parcheggio sul fondo particella n. 13__________ RFD di __________ sulla
superficie indicata con la lettera d nella planimetria di cui all'allegato
2.
Le
parti sottoscrivono in data odierna un contratto di locazione sull'apposito
modulo CATEF. La locazione diventerà efficace ed avrà inizio unicamente nel
caso in cui la licenza edilizia per la costruzione delle autorimesse come ai
punti precedenti dovesse essere negata in via definitiva.
Il
contratto di locazione così pattuito fra le parti verrà anche nei confronti di
eventuali terzi acquirenti delle unità di PPP costituite sul fondo base part. 7__________
RFD di __________. CO 1i e CO 2 si impegnano a comunicare a terzi l'esistenza
della presente convenzione come anche l'esistenza del contratto di locazione
riguardante i tre parcheggi.
Le
parti si impegnano a chiedere l'annotazione del contratto di locazione a
registro fondiario ai sensi dell'art. 261b CO sui fogli della PPP 1 e 3
e sul fondo part. 13__________ RFD di __________ non appena le condizioni per
la loro efficacia si saranno realizzate. L'annotazione a registro fondiario
verrà fatta a cura delle parti sull'apposito modulo cantonale ed avrà la durata
di 99 anni, dall'inizio della locazione.
3. (…)
Il contratto
di locazione prevede per i tre parcheggi una pigione annua di fr. 100.–.
B. Il 21 gennaio 2018 RE 1 ha introdotto al Comune di
__________ una domanda di costruzione per realizzare sulla particella n. 77__________
un'autorimessa sotterranea. Preso atto che il progetto ha suscitato l'opposizione
da parte di quattro vicini e dell'Ufficio cantonale dei beni culturali, il 12
giugno 2018 il proprietario ha ritirato la richiesta. Così interpellato da RE 1,
il Municipio di __________ ha dichiarato il 6 settembre 2021 che l'edificazione
di un'autorimessa privata o di posteggi sulle particelle n. 77__________ e n.
14__________ non era realizzabile poiché in contrasto con le norme vigenti. Nel
frattempo, dal 21 gennaio 2021, la società D__________, di cui RE 1 è
amministratore unico, è diventata proprietaria della particella n. 77__________.
C. Il 28 settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di convocare CO 1 e CO 2 a un tentativo di conciliazione inteso
ad accertare che “il contratto di locazione sottoscritto tra le parti il 7
aprile 2017 è divenuto efficace”, di
obbligare i convenuti a “mettere a sua disposizione i parcheggi oggetto del
contratto” e di ordinare “l'iscrizione a RF del contratto di locazione di cui
al doc. 4 con una durata di 99 anni”. Con decisione del 30 settembre 2021 il
Segretario assessore ha dichiarato l'istanza irricevibile, la stessa dovendo
essere introdotta al
competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione (inc. CM.2021.505). Il 4 ottobre 2021 RE 1
ha quindi presentato la medesima istanza all'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione
di Lugano Ovest, il quale all'udienza di conciliazione del 9 novembre 2021, constatata
l'assenza dei convenuti e la conseguente impossibilità di conciliare le
parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire, poi rettificata il 13 gennaio 2022 riguardo al termine entro cui
promuovere l'azione di merito (inc. 129/2021-Ov).
D. Con
petizione del 17 gennaio 2022 RE 1 ha convenuto
CO 1 e CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle loro osservazioni del 7
marzo 2022 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, eccependo la
carenza di legittimazione attiva dell'attore e invocando la nullità della
convenzione e del contratto di locazione perché contemplavano una condizione
sospensiva di impossibile realizzazione. Alle prime arringhe
del 14 marzo 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Non essendoci ulteriori prove da
assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali, confermando le rispettive
domande. Statuendo con decisione dell'11 aprile
2023
il Pretore ha
respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 1000.– a carico
dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 2000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2023
in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Pretore
per una nuova decisione. Nelle loro osservazioni del 30 giugno 2033 CO 1 e CO 2 concludono per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dai Pretori con la
procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. In concreto, tale presupposto è
dato, il primo giudice avendo fissato il valore litigioso in fr. 9900.–, cifra che le parti non contestano e che
non appare d'acchito inverosimile, donde la competenza di questa Camera
(art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza
impugnata è pervenuta alla patrocinatrice
dell'attore il 17 aprile 2023. Introdotto il 17 maggio 2023, ultimo
giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ammissibile.
2.
Il
2.
ottobre 2023
il reclamante ha prodotto due risoluzioni con cui il
Municipio di __________ ha negato la licenza edilizia per la realizzazione di
un'autorimessa sulle particelle n. 77__________ e 14__________ RFD di __________. In
una procedura di reclamo, tuttavia, la produzione di nuovi mezzi di prova non è
ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) ed eccezioni a tale principio non ricorrono
in concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). I documenti in questione non sono pertanto
ricevibili ai fini del giudizio.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata, il Pretore ha considerato che la controversia riguarda
il rilascio dell'autorizzazione a procedere con l'annotazione a Registro
fondiario del contratto di locazione, valutandone in via
preliminare l'efficacia e che, contrariamente all'assunto dei convenuti, “il trasferimento di proprietà del fondo “indirettamente” beneficiato dal diritto personale in capo ad RE 1 non è un elemento
che interferisce sulla legittimità del conduttore di ottenere, nel principio, l'annotazione
del contratto di locazione”. Se poi –
ha soggiunto il primo giudice – ricorrano i presupposti per dar seguito a tale
richiesta, così come se siano adempiute le condizioni per l'efficacia del
contratto di locazione e se l'accordo perfezionato possa configurarsi come
tale, sono altre questioni.
Svolte poi alcune considerazioni concernenti la
nozione di simulazione dedotta dall'art. 18 cpv. 1 CO, il
Pretore ha stabilito che il contratto di locazione
sottoscritto il 7 aprile 2017 dalle parti è nullo essendo un atto simulato. Il
primo giudice ha dedotto che la reale volontà delle parti non fosse quella di concludere una locazione, negozio giudico oneroso
(art. 253 CO), dal fatto che le parti hanno pattuito un corrispettivo pari a circa fr. 2.77 mensili per
ciascun parcheggio. A suo avviso “l'irrisorietà
del corrispettivo, riferito alla durata contrattuale concordata nonché al
pregio dei parcheggi posizionati nel nucleo assimila […] l'accordo stilato a un
comodato”, negozio giuridico tuttavia il quale,
diversamente dalla locazione (art. 959 cpv. 1 CC, art. 261b CC), non può
essere oggetto di annotazione a Registro fondiario. Secondo il primo giudice,
“a nulla giova l'evidenza che, in concreto, l'accordo sull'uso dei parcheggi
nasca in relazione a un'operazione di più ampio respiro, a margine della quale
l'attore ha acquistato la particella n. 77__________ come pure ha
costituito un diritto di compera di durata annuale sul fondo n. 7__________ RFD
di __________. Se e quanto ciò abbia inciso sulla definizione del corrispettivo
non è un argomento che le parti hanno tematizzato o comunque affrontato”.
Il
Pretore ha ricercato quindi quale fosse il contratto dissimulato, ossia
quello autentico voluto dalle parti. Riferendosi alle considerazioni espresse nella
sentenza del 14 marzo 2008 dal Tribunale federale riguardante
un caso analogo alla fattispecie discussa (sentenza 4A_364/2007
consid. 5 in fine), egli è giunto alla conclusione che la volontà delle parti,
considerato che la finalità del loro patto era quella di “concedere l'utilizzo a titolo personale, libero da restrizioni nonché
cedibile di tre stalli”, fosse “semmai orientata alla costituzione di servitù
prediali”, “istituto che ben si presta a tutelare l'uso illimitato di stalli” e per il quale è ammessa “l'ipotesi di gratuità”.
Sennonché, – ha proseguito il Pretore – “vuoi per la modifica legislativa in vigore dal 1° gennaio 2012 per la
quale la costituzione di una servitù prediale è subordinata alla forma
autentica, vuoi per le altre conclusioni riprese nella già citata
giurisprudenza, anche il contratto dissimulato si rivela comunque inefficace”. In siffatte circostanze, – ha concluso
il Pretore – la petizione dev'essere respinta senza che occorra analizzare gli
argomenti sollevati dai convenuti.
5.
Nel reclamo RE 1 lamenta anzitutto una violazione del suo diritto
di essere sentito rilevando che quantunque le parti avessero sempre qualificato
l'accordo sottoscritto il 7 aprile 2017 quale contratto di locazione e che
questa qualifica giuridica non era mai stata messa in discussione dai convenuti
né dalle autorità di conciliazione che si sono occupate della vertenza, il
Pretore ha qualificato l'accordo alla stregua di un contratto di comodato e ha fondato
la propria decisione su una motivazione “sorprendente”. Egli rimprovera pertanto
al primo giudice di non averlo informato della sua intenzione di applicare alla
fattispecie le norme sul comodato (art. 305 segg. CO) privandolo così della facoltà
di prendere posizione in merito alla qualifica giuridica dell'accordo, così
come della possibilità “di allegare e dimostrare che il corrispettivo fissato
nella convenzione andava esaminato alla luce dell'operazione immobiliare che lo
ha portato ad acquistare il fondo 77__________ RFD __________ e a costituire un
diritto di compera sul fondo 7__________ RFD __________, operazione nell'ambito
della quale è stata discussa e conclusa la convenzione in parola e che
rappresentava uno degli elementi degli accordi sottoscritti”. Il reclamante si
duole, inoltre, di un diniego di giustizia, perché, a suo avviso, indipendentemente
dalla qualifica giuridica di comodato, il Pretore era tenuto a pronunciarsi anche
sulla sua domanda volta a ordinare ai convenuti la messa a disposizione dei tre
parcheggi.
6.
Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto
all'accertamento dei fatti. In principio, secondo l'adagio iura novit curia,
il tribunale valuta liberamente la portata giuridica dei fatti e non è
vincolato dagli argomenti giuridici delle parti, potendo statuire anche sulla
base di regole di diritto diverse da quelle da loro invocate. Il giudice applica
dunque d'ufficio il diritto, senza dover previamente interpellare le parti o
attirare la loro attenzione sull'esistenza di determinate problematiche
giuridiche o sul ragionamento che intende seguire. Il diritto di essere sentito
non si riferisce di massima al prospettato giudizio. L'autorità non è quindi
tenuta a sottoporre in anticipo alle parti il ragionamento che essa intende
porre a fondamento della sua decisione affinché presentino le loro osservazioni
al riguardo. Le parti devono tuttavia essere sentite sulle questioni di diritto
se l'autorità vuole fondarsi su delle disposizioni legali la cui pertinenza non
poteva essere ragionevolmente prevista e di cui le parti non potevano
sospettare la rilevanza (sentenza del Tribunale federale 5A_645/2022 del 5
luglio 2023 consid. 3.1.1 con rinvio a DTF 145 I 171 consid. 4.1).
Il diritto di essere sentito ha natura formale la sua
lesione comporta l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle
possibilità di successo nel merito (DTF 144 IV 304 consid. 2.8.1 con rinvii).
Tuttavia, tale diritto non è fine a sé stesso nel senso che il suo
esercizio deve permettere di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un
giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di
partecipare alla procedura. Di conseguenza, se non è ravvisabile l'influenza
che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla
procedura, non sussiste un interesse per l'annullamento della decisione (DTF
143.
IV 386 consid. 1.4.1). In questa prospettiva,
la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata quando la parte
lesa ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode di un pieno potere di controllo in fatto e in
diritto (DTF 145 I 174 consid. 4.4 con rinvii). Se la violazione riguarda una
questione giuridica, questa Camera può porre rimedio alla violazione,
disponendo di pieno potere cognitivo (art. 320 lett. a CPC; sopra consid. 2)
7.
La
qualifica giuridica di un contratto si fonda sul contenuto dello stesso (DTF
144.
III 48 consid. 3.3). Il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune
volontà delle parti (interpretazione soggettiva). Se il giudice non riesce a
determinare tale volontà – per mancanza di prove o perché quest'ultime non
sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà
espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere
all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà
oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona
fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà
dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul principio
dell'affidamento (DTF 147 III 155 consid.
5.1
con rinvii). Una volta stabilita la volontà delle parti, il giudice può
procedere alla qualifica giuridica delle loro pattuizioni (sentenza del
Tribunale federale 4A_93/2022
del 3 gennaio 2024 consid. 3.1). Ora, la qualifica giuridica di un
contratto è una questione di diritto (DTF 131 III 219 consid. 3; più di
recente: sentenza del Tribunale federale 4A_277/2023 del 16 gennaio 2024
consid. 5.5.3). Il giudice applica il diritto d'ufficio (art. 57 CPC) e determina
liberamente, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, la
natura del contratto secondo la sua configurazione oggettiva senza essere
vincolato dalla qualifica, anche concordante, datagli dalle parti, da
espressioni o da denominazioni inesatte che le parti possono aver usato per
errore o per nascondere la vera natura
dell'accordo (“falsa demonstratio non nocet”: art. 18 cpv. 1 CO; sentenza
del Tribunale federale 4A_93/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 3.1 con
rinvio).
8.
Nella
fattispecie con il reclamante si conviene che le parti hanno sempre
qualificato l'accordo da loro sottoscritto il 7 aprile 2017 quale contratto di
locazione, che in prima sede i convenuti non hanno rimesso in discussione tale
qualifica giuridica, e che nessuna delle autorità di conciliazione adite (il Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 e l'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest) hanno sollevato
dubbi in merito. In tali circostanze, proprio perché
nessuna delle parti aveva mai contestato di avere concluso il 7 aprile 2017 un
contratto di locazione né i convenuti avevano preteso che questo contratto
fosse simulato, l'attore poteva legittimamente supporre che la qualifica
giuridica dell'accordo non fosse litigiosa. Ritenendo il contratto simulato e
qualificandolo come “contratto di servitù”, e non di comodato come crede il
reclamante, il Pretore avrebbe dovuto dare alle parti la possibilità di
esprimersi in proposito salvo violare il loro diritto di essere sentito.
Nel
caso in esame, la violazione del diritto di essere sentito non può essere
sanata in questa sede poiché la lite non riguarda unicamente una questione
giuridica. Premesso che in applicazione dell'art. 18 CO vi è simulazione quando
le parti concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti
giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare
l'apparenza di un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro e che
una simulazione non è sottoposta ad alcuna forma e può essere dedotta da atti
concludenti (DTF 112 II 337 consid. 4b), sapere se le parti avessero la volontà
(reale) di simulare un accordo significa stabilire la loro volontà interna al
momento della conclusione del contratto, il che è una questione di fatto
(sentenza del Tribunale federale 4A_96/2023 del 23 maggio 2023 consid,
3.2
con rinvii). E in concreto, pur rimproverando alle parti di non avere “tematizzato
o comunque affrontato in questa sede” le circostanze che hanno portato all'operazione immobiliare
riferita all'acquisto delle particelle n. 7__________ e 77__________, e di
conseguenza alla sottoscrizione del contratto di locazione, non avendo il
Pretore informato preventivamente le parti della sua intenzione di non
qualificare di locazione il contratto in esame, egli ha negato alle parti la
possibilità di allegare (o contestare) nuove circostanze, rispettivamente di
indicare nuovi mezzi di prova di rilievo ai fini del giudizio. In circostanze siffatte,
il primo giudice ha disatteso il diritto di essere sentito dell'attore. Ne
segue che su questo punto il reclamo si rivela fondato e il giudizio impugnato
deve essere annullato. Gli atti vanno quindi ritornati al Pretore affinché
statuisca nuovamente dopo aver concesso alle parti la possibilità di esercitare
il loro diritto di essere sentito.
9.
Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno proposto di respingere
il reclamo rifonderanno al reclamante, che si è avvalso di un patrocinatore, un'equa
indennità per ripetibili. Sulle
spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà nuovamente quando
emanerà la futura decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
sentenza impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore per un nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dal
reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, che rifonderanno ad RE 1, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 1200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in
tal caso dall'art. 115
LTF.