16.2023.23
Esecuzione di decisioni: multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento
18 aprile 2024Italiano11 min
sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.– per ogni
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.23
Lugano,
18 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 24 maggio 2023 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 15 maggio 2023 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SO.2023.716 (esecuzione di decisioni: multa disciplinare)
promossa nei suoi confronti con istanza del 9 febbraio 2023 da
CO 2 e CO 1
(patrocinati dall'PA 1),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decisione del 7
ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 ha ordinato a RE 1,
proprietaria della particella n. __________5 RFD di __________, di rimuovere,
entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, le
piante di falso Gelsomino e gli arbusti posti a una distanza inferiore a 50 cm
dal confine con la particella n. __________4 RFD di __________ appartenente,
in ragione di un mezzo ciascuno, a CO 2 e CO 1. L'ordine è stato impartito
sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.– per ogni
giorno di inadempimento. Gli
istanti sono stati inoltre autorizzati all'adempimento sostitutivo a spese
della convenuta. Tale decisione è passata in giudicato. Invitata il 15 dicembre
2022 a rimuovere le piante, il 10 gennaio 2023 RE 1 ha comunicato ai vicini di
avere adempiuto all'ordine pronunciato dal Pretore, tagliando i fusti delle
piante e versato un apposito prodotto per rimuovere anche i tronchetti e le
radici.
B. Il 9 febbraio 2023 CO
2 e CO 1 si sono rivolti nuovamente al Pretore lamentando il mancato rispetto
dell'ingiunzione da parte di RE 1, chiedendo di infliggere la multa disciplinare
comminata nella decisione del 7 ottobre 2022 e di essere autorizzati all'adempimento
sostitutivo. Nelle sue osservazioni del
15 marzo 2023 la convenuta ha sostanzialmente indicato di avere adempiuto
all'ingiunzione pretorile. In una replica del 29 marzo 2023 gli istanti hanno
contestato la completa estirpazione delle piante, la parte aerea delle medesime
sostenuta da una pergola non essendo stata eliminata completamente. In una duplica
dell'11 aprile 2023 la convenuta ribadito la sua posizione.
C. Statuendo con
decisione del 15 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha
irrogato a RE 1 una multa disciplinare di fr. 200.– al giorno dal 15 al 31 dicembre 2022. Le spese
processuali di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere agli istanti fr. 700.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l'istanza. Non sono state chieste osservazioni a CO 2 e
CO 1. Il 30 giugno 2023 la
reclamante ha prodotto uno scritto della ditta
G__________.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo
l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3
LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC).
Contro le decisioni del giudice dell'esecuzione è dato unicamente reclamo (art. 309 lett.
a CPC) da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10
giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata
alla convenuta il 20 maggio 2023 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00250316,
agli atti). Datato 24 maggio
2023.
ma impostato il 26 successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio),
il reclamo in esame è dunque tempestivo.
2.
Nella procedura di reclamo,
salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, i documenti
prodotti dal reclamante soltanto in questa sede e non davanti al primo giudice
(delle foto concernenti il taglio dei gelsomini (doc. B), lo scritto del 22
maggio 2023 della ditta F__________ (doc. C) e quello del 20 giugno 2023 della
ditta G__________ sono pertanto irricevibili.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte
della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del
suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367.
consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2
con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata, il Pretore ha innanzitutto dichiarato priva d'oggetto la richiesta
di adempimento sostitutivo formulata dagli istanti, la decisione del 7
ottobre 2022 permettendo già la rimozione delle piante a spese della convenuta.
Quanto alla multa disciplinare di fr. 200.– per ogni giorno d'inadempimento
dell'ordine di rimozione delle piante, il Pretore dopo avere rammentato che la
convenuta avrebbe dovuto procedere all'eliminazione delle piante alla scadenza “dei
30.
giorni dal passaggio in giudicato della decisione”, ha accertato che il
passaggio in giudicato avvenuto il 15 novembre 2022 e che pertanto la
violazione è cominciata al più presto il 15 dicembre 2022. Egli ha appurato che
solo all'inizio di gennaio 2023 la convenuta aveva provveduto a fare tagliare le
piante, lasciando nel terreno la parte inferiore delle stesse avvelenandone le
radici, le quali sono poi state rimosse il 24 febbraio seguente. Per il primo
giudice, considerato il valore economico in gioco, così come il fatto che “la
parte più importante dell'esecuzione è avvenuta in una data imprecisata agli inizi
di gennaio 2023 e presumendo la buona fede della convenuta nel credere, così
facendo, di avere adempiuto alla sentenza” si giustifica limitare la multa disciplinare
al periodo dal 15 dicembre al 31 dicembre 2022.
5.
Davanti al giudice
dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far valere solo vizi
inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare il carattere
esecutivo della sentenza. Per quanto
concerne il merito, essa può opporre unicamente che dopo la comunicazione
della sentenza si sono verificate circostanze suscettibili di ostare
all'esecuzione, essendo intervenuto l'adempimento (o l'impossibilità oggettiva
di adempimento: Droese in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 341), la concessione di una
dilazione oppure la prescrizione o la perenzione (sentenza del Tribunale
federale 4A_432/2019 del 13 dicembre 2019
consid. 3.3.2 in RSPC 2020 pag. 250; RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c), fermo restando che l'adempimento della
prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti (art. 341
cpv. 3 CPC) e che l'onere della prova incombe alla “parte soccombente”.
Quanto
alla commisurazione di una multa disciplinare, essa deve rispettare il principio di proporzionalità ed essere
giustificato alla luce della violazione concretamente in esame e dello scopo
che si prefigge (che non è semplicemente quello di punire una trasgressione, ma
anche quello di assicurare l’effettiva esecuzione della decisione). Dal punto
di vista della proporzionalità, occorre tenere in considerazione, oltre
all'elemento della colpa, anche la portata della violazione: ad esempio, la
multa comminata va ridotta quando l'obbligato ha rispettato in gran parte
l'ordine e l'ha violato soltanto per negligenza limitatamente a un aspetto mino-re
DTF 142 III 598 consid. 6.2; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, n. 18 ad art. 343).
6.
Nel reclamo RE 1 non
contesta l'accertamento del Pretore secondo cui la rimozione delle piante decisa
con la sentenza del 7 ottobre 2022 doveva
avvenire prima del 15 dicembre 2022 né tantomeno di avere eseguito
all'ordine impartitole dopo questa data, avendo provveduto agli inizi di
gennaio 2023 a fare tagliare gli arbusti e a versare un apposito prodotto per
favorire la decomposizione dei ceppi e delle radici, per poi il 24 febbraio
successivo fare estirpare pure gli apparati radicali rimasti nel terreno. Essa ritiene
tuttavia che il Pretore non dovesse infliggerle nessuna multa disciplinare poiché
in buona fede pensava che il termine per l'adempimento fosse sospeso dalle
ferie giudiziali natalizie e scadesse quindi agli inizi del mese di gennaio 2023, che l'intervento eseguito
a inizio gennaio 2023 fosse sufficiente per soddisfare all'ordine di rimozione
e che a causa “delle difficoltà del lavoro da eseguire, delle condizioni
metereologiche avverse, del terreno gelato, delle festività natalizie e del
periodo meno adatto ad intervenire sulle piante, il tempo concessole per
adempiere all'ordine di rimozione delle piante era insufficiente. Se non
che le giustificazioni fatte valere dalla reclamante non sono state presentare
al primo giudice ma sono state addotte per la prima volta in questa sede.
Nuove, esse si rivelano di conseguenza inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC:
sopra consid. 2).
Ad ogni modo, contrariamente
all'assunto della reclamante, le ferie giudiziarie di Natale sono iniziate il 18 dicembre 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ovvero
dopo la scadenza del termine d'adempimento del 14 dicembre precedente. Quanto al fatto di aver
creduto che l'intervento eseguito a inizio gennaio 2023 fosse sufficiente per
soddisfare all'ordine di rimozione delle piante e ciò perché, prima di trovare
una ditta che ha proposto di rimuovere le radici con l'aiuto di una pala
meccanica di piccole dimensioni, le altre ditte di giardinaggio le avevano
detto che, non potendo procedere alla rimozione dei rampicanti con pala e
piccone a causa del terreno gelato e della larghezza di soli 20 cm della
striscia di giardino dove erano posti, l'unica soluzione fattibile era quella
di tagliare i tronchi e di '“avvelenare il midollo dei fusti e le radici”, nella
commisurazione della multa il Pretore ha già tenuto conto del fatto che, quantunque
la completa estirpazione degli arbusti sia avvenuta il 24 febbraio 2023, la
parte più importante della rimozione degli stessi è avvenuta agli inizi di
gennaio 2023 e della convinzione della convenuta di avere ossequiato
all'ordine. Infine, relativamente alla brevità del termine d'adempimento, l'interessata non
pretende di avere chiesto una proroga del medesimo, che pacificamente sarebbe scaduto
nel periodo invernale.
7.
Per il resto, la reclamante ritiene che la
multa disciplinare inflittale dal Pretore è sproporzionata, ma non spiega
perché la sanzione di fr. 200.– giornalieri calcolata sull'arco di 17
giorni, onde una sanzione di fr. 3400.– non rispetterebbe il principio
della proporzionalità. Il primo giudice, come si è detto, ha commisurato
l'entità della multa tenendo conto delle circostanze specifiche, segnatamente
del valore economico in gioco, della parziale rimozione delle piante e in
sostanza della contenuta gravità dell'inadempimento. In definitiva, l'apprezzamento del Pretore
non denota eccesso né abuso. Se
ne conclude in ultima analisi che il reclamo vede la sua sorte segnata e può
essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
8.
Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, CO 2 e CO
1.
non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nelle misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.