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Decisione

16.2023.23

Esecuzione di decisioni: multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento

18 aprile 2024Italiano11 min

sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.– per ogni

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.23

Lugano,

18 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 24 maggio 2023 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 15 maggio 2023 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SO.2023.716 (esecuzione di decisioni: multa disciplinare)

promossa nei suoi confronti con istanza del 9 febbraio 2023 da

CO 2 e CO 1

(patrocinati dall'PA 1),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decisione del 7

ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 ha ordinato a RE 1,

proprietaria della particella n. __________5 RFD di __________, di rimuovere,

entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, le

piante di falso Gelsomino e gli arbusti posti a una distanza inferiore a 50 cm

dal confine con la particella n. __________4 RFD di __________ appartenente,

in ragione di un mezzo ciascuno, a CO 2 e CO 1. L'ordine è stato impartito

sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.– per ogni

giorno di inadempimento. Gli

istanti sono stati inoltre autorizzati all'adempimento sostitutivo a spese

della convenuta. Tale decisione è passata in giudicato. Invitata il 15 dicembre

2022 a rimuovere le piante, il 10 gennaio 2023 RE 1 ha comunicato ai vicini di

avere adempiuto all'ordine pronunciato dal Pretore, tagliando i fusti delle

piante e versato un apposito prodotto per rimuovere anche i tronchetti e le

radici.

B. Il 9 febbraio 2023 CO

2 e CO 1 si sono rivolti nuovamente al Pretore lamentando il mancato rispetto

dell'ingiunzione da parte di RE 1, chiedendo di infliggere la multa disciplinare

comminata nella decisione del 7 ottobre 2022 e di essere autorizzati all'adempimento

sostitutivo. Nelle sue osservazioni del

15 marzo 2023 la convenuta ha sostanzialmente indicato di avere adempiuto

all'ingiunzione pretorile. In una replica del 29 marzo 2023 gli istanti hanno

contestato la completa estirpazione delle piante, la parte aerea delle medesime

sostenuta da una pergola non essendo stata eliminata completamente. In una duplica

dell'11 aprile 2023 la convenuta ribadito la sua posizione.

C. Statuendo con

decisione del 15 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha

irrogato a RE 1 una multa disciplinare di fr. 200.– al giorno dal 15 al 31 dicembre 2022. Le spese

processuali di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a

rifondere agli istanti fr. 700.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è

insor­ta a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere l'istanza. Non sono state chieste osservazioni a CO 2 e

CO 1. Il 30 giugno 2023 la

reclamante ha prodotto uno scritto della ditta

G__________.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo

l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3

LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC).

Contro le decisioni del giudice dell'esecuzione è dato unicamente reclamo (art. 309 lett.

a CPC) da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10

giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata

alla convenuta il 20 maggio 2023 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00250316,

agli atti). Datato 24 maggio

2023.

ma impostato il 26 successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio),

il reclamo in esame è dunque tempestivo.

2.

Nella procedura di reclamo,

salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né

nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, i documenti

prodotti dal reclamante soltanto in questa sede e non davanti al primo giudice

(delle foto concernenti il taglio dei gelsomini (doc. B), lo scritto del 22

maggio 2023 della ditta F__________ (doc. C) e quello del 20 giugno 2023 della

ditta G__________ sono pertanto irricevibili.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte

della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del

suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2

con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata, il Pretore ha innanzitutto dichiarato priva d'oggetto la richiesta

di adempimento sostitutivo formulata dagli istanti, la decisione del 7

ottobre 2022 permettendo già la rimozione delle piante a spese della convenuta.

Quanto alla multa disciplinare di fr. 200.– per ogni giorno d'inadempimento

dell'ordine di rimozione delle piante, il Pretore dopo avere rammentato che la

convenuta avrebbe dovuto procedere all'eliminazione delle piante alla scadenza “dei

30.

giorni dal passaggio in giudicato della decisione”, ha accertato che il

passaggio in giudicato avvenuto il 15 novembre 2022 e che pertanto la

violazione è cominciata al più presto il 15 dicembre 2022. Egli ha appurato che

solo all'inizio di gennaio 2023 la convenuta aveva provveduto a fare tagliare le

piante, lasciando nel terreno la parte inferiore delle stesse avvelenandone le

radici, le quali sono poi state rimosse il 24 febbraio seguente. Per il primo

giudice, considerato il valore economico in gioco, così come il fatto che “la

parte più importante dell'esecuzione è avvenuta in una data imprecisata agli inizi

di gennaio 2023 e presumendo la buona fede della convenuta nel credere, così

facendo, di avere adempiuto alla sentenza” si giustifica limitare la multa disciplinare

al periodo dal 15 dicembre al 31 dicembre 2022.

5.

Davanti al giudice

del­l'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far valere solo vizi

inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare il carattere

esecutivo della sentenza. Per quanto

concerne il merito, essa può opporre unicamente che dopo la comunicazione

della sentenza si sono verificate circostanze suscettibili di ostare

all'esecuzione, essendo intervenuto l'adempimento (o l'impossibilità oggettiva

di adempimento: Droese in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 341), la concessione di una

dilazione oppure la prescrizione o la perenzione (sentenza del Tribunale

federale 4A_432/2019 del 13 dicembre 2019

consid. 3.3.2 in RSPC 2020 pag. 250; RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c), fermo restando che l'adempimento della

prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti (art. 341

cpv. 3 CPC) e che l'onere della prova incombe alla “parte soccombente”.

Quanto

alla commisurazione di una multa disciplinare, essa deve rispettare il principio di proporzionalità ed essere

giustificato alla luce della violazione concretamente in esame e dello scopo

che si prefigge (che non è semplicemente quello di punire una trasgressione, ma

anche quello di assicurare l’effettiva esecuzione della decisione). Dal punto

di vista della proporzionalità, occorre tenere in considerazione, oltre

all'elemento della colpa, anche la portata della violazione: ad esempio, la

multa comminata va ridotta quando l'obbligato ha rispettato in gran parte

l'ordine e l'ha violato soltanto per negligenza limitatamente a un aspetto mino-re

DTF 142 III 598 consid. 6.2; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

2ª edizione, n. 18 ad art. 343).

6.

Nel reclamo RE 1 non

contesta l'accertamento del Pretore secondo cui la rimozione delle piante decisa

con la sentenza del 7 ottobre 2022 doveva

avvenire prima del 15 dicembre 2022 né tantomeno di avere eseguito

all'ordine impartitole dopo questa data, avendo provveduto agli inizi di

gennaio 2023 a fare tagliare gli arbusti e a versare un apposito prodotto per

favorire la decomposizione dei ceppi e delle radici, per poi il 24 febbraio

successivo fare estirpare pure gli apparati radicali rimasti nel terreno. Essa ritiene

tuttavia che il Pretore non dovesse infliggerle nessuna multa disciplinare poiché

in buona fede pensava che il termine per l'adempimento fosse sospeso dalle

ferie giudiziali natalizie e scadesse quindi agli inizi del mese di gennaio 2023, che l'intervento eseguito

a inizio gennaio 2023 fosse sufficiente per soddisfare all'ordine di rimozione

e che a causa “delle difficoltà del lavoro da eseguire, delle condizioni

metereologiche avverse, del terreno gelato, delle festività natalizie e del

periodo meno adatto ad intervenire sulle piante, il tempo concessole per

adempiere all'ordine di rimozione delle piante era insufficiente. Se non

che le giustificazioni fatte valere dalla reclamante non sono state presentare

al primo giudice ma sono state addotte per la prima volta in questa sede.

Nuove, esse si rivelano di conseguenza inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC:

sopra consid. 2).

Ad ogni modo, contrariamente

all'assunto della reclamante, le ferie giudiziarie di Natale sono iniziate il 18 dicembre 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ovvero

dopo la scadenza del termine d'adempimento del 14 dicembre precedente. Quanto al fatto di aver

creduto che l'intervento eseguito a inizio gennaio 2023 fosse sufficiente per

soddisfare all'ordine di rimozione delle piante e ciò perché, prima di trovare

una ditta che ha proposto di rimuovere le radici con l'aiuto di una pala

meccanica di piccole dimensioni, le altre ditte di giardinaggio le avevano

detto che, non potendo procedere alla rimozione dei rampicanti con pala e

piccone a causa del terreno gelato e della larghezza di soli 20 cm della

striscia di giardino dove erano posti, l'unica soluzione fattibile era quella

di tagliare i tronchi e di '“avvelenare il midollo dei fusti e le radici”, nella

commisurazione della multa il Pretore ha già tenuto conto del fatto che, quantunque

la completa estirpazione degli arbusti sia avvenuta il 24 febbraio 2023, la

parte più importante della rimozione degli stessi è avvenuta agli inizi di

gennaio 2023 e della convinzione della convenuta di avere ossequiato

all'ordine. Infine, relativamente alla brevità del termine d'adempimento, l'interessata non

pretende di avere chiesto una proroga del medesimo, che pacificamente sarebbe scaduto

nel periodo invernale.

7.

Per il resto, la reclamante ritiene che la

multa disciplinare inflittale dal Pretore è sproporzionata, ma non spiega

perché la sanzione di fr. 200.– giornalieri calcolata sull'arco di 17

giorni, onde una sanzione di fr. 3400.– non rispetterebbe il principio

della proporzionalità. Il primo giudice, come si è detto, ha commisurato

l'entità della multa tenendo conto delle circostanze specifiche, segnatamente

del valore economico in gioco, della parziale rimozione delle piante e in

sostanza della contenuta gravità dell'inadempimento. In definitiva, l'apprezzamento del Pretore

non denota eccesso né abuso. Se

ne conclude in ultima analisi che il reclamo vede la sua sorte segnata e può

essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b

cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

8.

Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, CO 2 e CO

1.

non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nelle misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.