16.2023.24
Mandato: remunerazione
17 giugno 2024Italiano13 min
la contabilità 2021, così da poterla sottoporre alla G__________, come pure a “terminare
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.24
Lugano,
17 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 giugno 2023 presentato dalla
RE 1
(rappresentata
dal suo gerente A __________)
contro
la decisione emessa il 12 giugno 2023 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SE.2022.8 (mandato) promossa con petizione del 1° settembre 2022
dalla
CO 1
(rappresentata
dal suo socio e gerente M__________ ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Dal
2017 la società RE 1, che gestisce appartamenti di uno stabile situato a Lugano
su incarico della società G__________, ha affidato tutte le mansioni di
contabilità alla società CO 1 dietro versamento
di un onorario annuo, da pagarsi con rate trimestrali, pari a un terzo di
quello dovutole dalla G__________ per l'intero mandato, quest'ultimo calcolato
in base a una percentuale del reddito locativo generato dall'immobile.
B. Il 24 novembre 2021 la CO 1 ha rescisso il mandato
di contabilità per la fine del mese di dicembre 2021. Il 6 dicembre 2021
la RE 1 ne ha preso atto e l'ha invitata ad allestire
la contabilità 2021, così da poterla sottoporre alla G__________, come pure a “terminare
tutti i conteggi spese accessorie dal 2018 fino all'anno 2020”. In
occasione di uno scambio di corrispondenza elettronica del 20 dicembre 2021 la RE 1 ha poi chiesto alla mandataria di
inviarle il “conteggio” necessario per l'allestimento della propria nota
d'onorario finale per il 2021 in modo da poterla inviare alla G__________ e si
è obbligata a onorare la nota finale che la CO
1 avrebbe emesso se non l'avesse contestata entro 60 giorni. Lo stesso 20
dicembre 2021 la CO 1 ha completato
il lavoro di “chiusura contabile” e ha trasmesso alla mandante il “conteggio”
per potere allestire la nota d'onorario finale per il 2021 da inviare alla G__________, da cui risultava che
quest'ultima doveva pagare alla RE 1 fr. 5409.59 (totale onorario di fr.
21 136.97 ./. totale acconti di fr. 15 727.28). Il 19
gennaio 2022 la CO 1 ha inviato alla RE 1 la propria nota d'onorario di
fr. 1803.23 (1/3 di fr. 5409.59) e il
successivo 1° aprile 2022 ne ha sollecitato il pagamento, evidenziando
che il termine di 60 giorni concordato per eventuali contestazioni fosse
trascorso. Invano.
C. Con precetti esecutivi n. __________45, n.
__________58 e n. __________55 emessi il 13 maggio 2022 dall'Ufficio d’esecuzione di Lugano la CO 1
ha escusso rispettivamente la CO 1, il suo gerente __________ A__________ e la sua
socia __________ A__________ per
ottenere l'incasso di fr. 1803.23 oltre interessi al 7% dal 19 gennaio
2022, indicando quale motivo del credito “nota d'onorario del 19.1.2022
per contabilità locativa amministrazione G__________ fattura finale anno 2021 -
chiusura”. Gli escussi
hanno interposto opposizione alle rispettive esecuzioni. Il 18 maggio 2022
la RE 1 ha comunicato alla CO 1 di essersi accorta di un errore nella nota
d'onorario relativa ai “conteggi 2017” di fr. 2915.46, da lei pagata, chiedendo
alla mandataria di rimborsarle fr. 1128.03. oltre a fr. 500.– per i
costi di verifica della nota d'onorario, per complessivi fr. 1628.03. Nonostante
un sollecito di pagamento, la CO 1 nulla ha pagato.
D. Il 13 giugno 2022 la CO 1 si è rivolta
al Giudice di
pace del circolo di Lugano Ovest, chiedendo di convocare la RE 1 a
un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1803.23 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022 così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________45.
Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice di pace ha
rilasciato all'istante, il 28 luglio 2022, l'autorizzazione ad agire e
ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 120.– (inc. CM.2022.58).
E. Il
1° settembre 2022
la CO 1 ha adito il
medesimo Giudice di pace per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 20
settembre 2022 la CO 1 ha proposto, in via principale, di
respingere la petizione e, in via subordinata, di accoglierla limitatamente al pagamento
di fr. 1803.23. L'attrice ha replicato il 27 ottobre 2022, ribadendo le sue
domande. Altrettanto ha fatto la convenuta in una duplica del 30 dicembre 2022 in cui ha altresì chiesto
di condannare l'attrice “al ritiro della sua pretesa e all'annullamento di
tutti i PE”. Alle prime arringhe del 1°
febbraio 2023 le parti hanno mantenuto
le loro posizioni. Nessuna
istruttoria è stata esperita.
F. Statuendo con decisione del 12 giugno 2023 il Giudice di
pace, in accoglimento della petizione, ha
obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 1803.23 oltre interessi del 5%
dal 1° marzo 2022 e ha rigettato in via definitiva per tale importo
l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Il primo giudice ha obbligato
l'attrice a consegnare alla convenuta “immediatamente la documentazione, gli
atti contabili ed incarti ancora in suo possesso, ciò a totale chiusura della
collaborazione tra le parti”. Le spese processuali di fr. 200.– sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di
fr. 200.–.
G. Contro la sentenza appena
citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del
26 giugno 2023 in cui chiede
in via principale di
annullare il giudizio impugnato e di
riformarlo nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 175.20 (pretesa dell'attrice di fr.
1803.23 ./. suo credito di fr. 1628.03) e in via ancor più subordinata di
rinviare gli atti al primo giudice per una nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2023
la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro
trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 13 giugno 2023. Introdotto il
26.
giugno 2023 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo
esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto
altrimenti, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 145 II 41
consid. 5.1 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il
Giudice di pace ha preso atto innanzitutto che le parti si accusano vicendevolmente
di inadempienze contrattuali: l'attrice, visto il grave ritardo nel pagamento
delle sue note
d'onorario ha rescisso il mandato di contabilità,
mentre la convenuta rimprovera alla controparte trascuratezza nella
gestione contabile e disorganizzazione del suo studio fiduciario. Pur dando atto che l'attrice non ha provveduto a
riconsegnare a fine mandato gli atti contabili alla mandante, il primo giudice ha
accolto la petizione, poiché la nota d'onorario di fr. 1803.23 emessa il
19.
gennaio 2022 dall'attrice non era stata contestata dalla convenuta entro il
termine di “60 giorni concordati per la contestazione della fattura”.
4.
La reclamante critica il Giudice di
pace per avere ritenuto come approvata la nota d'onorario del 19 gennaio 2022 per
mancata contestazione entro 60 giorni, allorquando per legge non esiste un
termine per sollevare eventuali contestazioni riguardanti una fattura, le quali
possono essere mosse in ogni momento “anche soltanto nell'ambito di una
procedura giudiziale intesa ad ottenere il pagamento”.
Ad ogni modo, essa sostiene di avere, contrariamente all'accertamento
manifestamente errato operato dal primo giudice, contestato la nota
professionale con lettere ed e-mail del 6 dicembre 2021, 30 marzo, 17 maggio e
6.
luglio 2022. La convenuta rimprovera alla controparte di non avere eseguito
il mandato con la necessaria diligenza e fedeltà, ciò che ha comportato dei
reclami da parte della G__________, di avere commesso errori che hanno causato
perdite finanziarie per almeno fr. 1628.03
e di non avere consegnato alla fine del mandato “gli incarti e i lavori di
chiusura”. A suo parere il Giudice di pace ha violato le norme del contratto di
mandato poiché pur avendo accertato un “(parziale) inadempimento” dei compiti affidati
alla CO 1, ha riconosciuto a quest'ultima l'intero onorario di fr. 1803.23. Per
la reclamante, le carenze evidenziate nello svolgimento del mandato, giustificano
pertanto una riduzione dell'onorario di almeno fr. 1628.03. In tali circostanze,
essa epiloga, la petizione avrebbe dovuto essere respinta o tutt'al più accolta
limitatamente a fr. 175.20 (fr. 1803.23 ./. fr. 1628.03).
a) Il mandatario che procede in
causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere
di provare l'esistenza del mandato – nella fattispecie pacifica –, così come la
congruità della sua pretesa (art. 8 CC). Egli deve quindi dimostrare di avere
fornito le prestazioni pattuite e spiegare perché una retribuzione gli è
dovuta, rispettivamente perché può pretendere la retribuzione pattuita nel
contratto (CCR sentenza inc. 16.2019.31 del 18 settembre 2020 consid. 4a). Il mandatario è responsabile verso
il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art.
398.
cpv. 2 CO). Qualora violi
i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, egli non risponde solo del danno che
causa, ma può pure vedersi ridotta la mercede. Se il risultato della carente
esecuzione del mandato è del tutto inutilizzabile per il mandante, quest'ultimo
non deve alcuna mercede al mandatario. Il diritto del mandante alla riparazione del danno e il diritto a una riduzione della
retribuzione del mandatario sono cumulabili (sentenza del Tribunale federale
4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 6 con numerosi rinvii).
b) L'invio di fatture non comporta alcun
obbligo di reazione da parte di chi le riceve e non significa accettazione
tacita a norma dell'art. 6 CO. In linea di principio, dunque, la mancata
contestazione di una nota d'onorario non comporta quindi l'ammissione del
preteso credito. Chi riceve una fattura ha la facoltà di contestarla
successivamente, anche solo nel corso di una procedura giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015
del 22 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvio a DTF 112 II 502 consid. 3a; v.
anche CCR sentenza inc. 16.2020.4 del 10 dicembre 2020 consid. 5; Rep. 1988 pag. 273). Premesso ciò, in virtù del principio di libertà
contrattuale, le parti possono liberamente decidere che una nota professionale sarà
considerata come accettata se non saranno sollevate contestazioni entro un
determinato termine.
c) Nella fattispecie, dagli atti risulta che dopo
l'emissione della nota d'onorario, tra le parti vi è stato uno scambio di
corrispondenza elettronica in esito al quale la RE 1 ha “garantito” il
pagamento della nota d'onorario se la medesima non fosse stata contestata con
“motivazione e nuovo importo corretto” entro 60 giorni (doc. D). Sulla scorta
di tale risultanze, il Giudice di pace ha accertato che nessuna contestazione
della nota era avvenuta “entro 60 giorni” come concordato, donde in sostanza,
la realizzazione della condizione riferita alla garanzia di pagamento della
nota da parte della mandante. Con tale accertamento, la reclamante
non si
confronta neppure di scorcio, non pretendendo, né tantomeno dimostrando,
di non avere garantito il pagamento della nota professionale del 19 gennaio
2022.
dopo la decorrenza del termine di 60 giorni per contestarla. Certo, essa sostiene
invero di avere contestato la nota d'onorario con lettera del 6 dicembre 2021
(doc. 25). Se non che, per tacere del fatto che la missiva è finanche precedente
l'emissione della nota, in quella comunicazione la mandante prende atto della
cessazione del mandato e invita la mandataria a concludere con professionalità
la pratica, senza alcun accenno all'onorario della medesima. Quanto alle altre
lettere del 30 marzo 2022 (doc. 29), del 17 maggio 2022 (doc. 26) e del 6
luglio 2022 (doc. 27), esse sono invece successive al termine concordato per sollevare
eventuali contestazioni senza, peraltro, contenere specifiche critiche. In
siffatte circostanze, l’accertamento del Giudice di pace secondo cui
la nota d'onorario di fr. 1803.23 dell'attrice non è stata contestata
dalla convenuta entro il termine di “60 giorni concordati per la contestazione”
resiste alla critica.
d) Quanto
alla richiesta di ridurre l'onorario, la reclamante ricorda di avere fatto
valere, in prima sede, che l'attrice non le ha rimborsato l'importo di fr. 1628.03
chiestole il 18 maggio 2022. Ci si può invero chiedere se davanti al Giudice di
pace la convenuta abbia validamente formulato un'eccezione di compensazione,
fermo restando che essa può scaturire dalle circostanze qualora siano evidenti il
credito compensante e quello compensato (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_539/2021 del 21 febbraio
2021.
consid. 5.3.5 con rinvio). Ad ogni
modo, anche se il debitore può opporre in compensazione un suo credito
contestato, per decidere se in tal caso la compensazione sia possibile il
giudice deve comunque statuire sull'esistenza del credito invocato (DTF 136 III
626.
consid. 4.2.3). Spetta dunque al debitore dimostrare non solo il suo
diritto a far valere la compensazione, ma anche l'esigibilità e l'importo della
contro pretesa (CCR inc. 16.2018.46 del 17 ottobre 2019 consid. 5c con rinvii).
Nel caso in esame, la RE 1 ha presentato un conteggio e la fattura del 18 maggio
2022.
(doc. 34 e 35). A fronte della contestazione dell'attrice, tuttavia, ciò non
è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un credito, nessuna prova essendo
stata addotta. Ne segue che anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge alla
critica.
5.
In definitiva, il reclamo, che
non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in
cui è ricevibile dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza,
la CO 1 non avendo motivato la richiesta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità
d'inconvenienza.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.