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Decisione

16.2023.24

Mandato: remunerazione

17 giugno 2024Italiano13 min

la contabilità 2021, così da poterla sottoporre alla G__________, come pure a “terminare

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.24

Lugano,

17 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 26 giugno 2023 presentato dalla

RE 1

(rappresentata

dal suo gerente A __________)

contro

la decisione emessa il 12 giugno 2023 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SE.2022.8 (mandato) promossa con petizione del 1° settembre 2022

dalla

CO 1

(rappresentata

dal suo socio e gerente M__________ ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dal

2017 la società RE 1, che gestisce appartamenti di uno stabile situato a Lugano

su incarico della società G__________, ha affidato tutte le mansioni di

contabilità alla società CO 1 dietro versamento

di un onorario annuo, da pagarsi con rate trimestrali, pari a un terzo di

quello dovutole dalla G__________ per l'intero mandato, quest'ultimo calcolato

in base a una percentuale del reddito locativo generato dall'immobile.

B. Il 24 novembre 2021 la CO 1 ha rescisso il mandato

di contabilità per la fine del mese di dicembre 2021. Il 6 dicembre 2021

la RE 1 ne ha preso atto e l'ha invitata ad allestire

la contabilità 2021, così da poterla sottoporre alla G__________, come pure a “terminare

tutti i conteggi spese accessorie dal 2018 fino all'anno 2020”. In

occasione di uno scambio di corrispondenza elettronica del 20 dicembre 2021 la RE 1 ha poi chiesto alla mandataria di

inviarle il “conteggio” necessario per l'allestimento della propria nota

d'onorario finale per il 2021 in modo da poterla inviare alla G__________ e si

è obbligata a onorare la nota finale che la CO

1 avrebbe emesso se non l'avesse contestata entro 60 giorni. Lo stesso 20

dicembre 2021 la CO 1 ha completato

il lavoro di “chiusura contabile” e ha trasmesso alla mandante il “conteggio”

per potere allestire la nota d'onorario finale per il 2021 da inviare alla G__________, da cui risultava che

quest'ultima doveva pagare alla RE 1 fr. 5409.59 (totale onorario di fr.

21 136.97 ./. totale acconti di fr. 15 727.28). Il 19

gennaio 2022 la CO 1 ha inviato alla RE 1 la propria nota d'onorario di

fr. 1803.23 (1/3 di fr. 5409.59) e il

successivo 1° aprile 2022 ne ha sollecitato il pagamento, evidenziando

che il termine di 60 giorni concordato per eventuali contestazioni fosse

trascorso. Invano.

C. Con precetti esecutivi n. __________45, n.

__________58 e n. __________55 emessi il 13 maggio 2022 dal­l'Ufficio d’esecuzione di Lugano la CO 1

ha escusso rispettivamente la CO 1, il suo gerente __________ A__________ e la sua

socia __________ A__________ per

ottenere l'incasso di fr. 1803.23 oltre interessi al 7% dal 19 gennaio

2022, indicando quale motivo del credito “nota d'onorario del 19.1.2022

per contabilità locativa amministrazione G__________ fattura finale anno 2021 -

chiusura”. Gli escussi

hanno interposto opposizione alle rispettive esecuzioni. Il 18 maggio 2022

la RE 1 ha comunicato alla CO 1 di essersi accorta di un errore nella nota

d'onorario relativa ai “conteggi 2017” di fr. 2915.46, da lei pagata, chiedendo

alla mandataria di rimborsarle fr. 1128.03. oltre a fr. 500.– per i

costi di verifica della nota d'onorario, per complessivi fr. 1628.03. Nonostante

un sollecito di pagamento, la CO 1 nulla ha pagato.

D. Il 13 giugno 2022 la CO 1 si è rivolta

al Giudice di

pace del circolo di Lugano Ovest, chiedendo di convocare la RE 1 a

un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1803.23 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022 così come il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________45.

Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice di pace ha

rilasciato all'istante, il 28 luglio 2022, l'autorizzazione ad agire e

ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 120.– (inc. CM.2022.58).

E. Il

1° settembre 2022

la CO 1 ha adito il

medesimo Giudice di pace per

ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 20

settembre 2022 la CO 1 ha proposto, in via principale, di

respingere la petizione e, in via subordinata, di accoglierla limitatamente al pagamento

di fr. 1803.23. L'attrice ha replicato il 27 ottobre 2022, ribadendo le sue

domande. Altrettanto ha fatto la convenuta in una duplica del 30 dicembre 2022 in cui ha altresì chiesto

di condannare l'attrice “al ritiro della sua pretesa e all'annullamento di

tutti i PE”. Alle prime arringhe del 1°

febbraio 2023 le parti hanno mantenuto

le loro posizioni. Nessuna

istruttoria è stata esperita.

F. Statuendo con decisione del 12 giugno 2023 il Giudice di

pace, in accoglimento della petizione, ha

obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 1803.23 oltre interessi del 5%

dal 1° marzo 2022 e ha rigettato in via definitiva per tale importo

l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Il primo giudice ha obbligato

l'attrice a consegnare alla convenuta “immediatamente la documentazione, gli

atti contabili ed incarti ancora in suo possesso, ciò a totale chiusura della

collaborazione tra le parti”. Le spese processuali di fr. 200.– sono state

poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di

fr. 200.–.

G. Contro la sentenza appena

citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del

26 giugno 2023 in cui chiede

in via principale di

annullare il giudizio impugnato e di

riformarlo nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di

accogliere la petizione limitatamente a fr. 175.20 (pretesa dell'attrice di fr.

1803.23 ./. suo credito di fr. 1628.03) e in via ancor più subordinata di

rinviare gli atti al primo giudice per una nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2023

la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi

di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro

trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 13 giugno 2023. Introdotto il

26.

giugno 2023 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo

esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto

altrimenti, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 145 II 41

consid. 5.1 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il

Giudice di pace ha preso atto innanzitutto che le parti si accusano vicendevolmente

di inadempienze contrattuali: l'attrice, visto il grave ritardo nel pagamento

delle sue note

d'onorario ha rescisso il mandato di contabilità,

mentre la convenuta rimprovera alla controparte trascuratezza nella

gestione contabile e disorganizzazione del suo studio fiduciario. Pur dando atto che l'attrice non ha provveduto a

riconsegnare a fine mandato gli atti contabili alla mandante, il primo giudice ha

accolto la petizione, poiché la nota d'onorario di fr. 1803.23 emessa il

19.

gennaio 2022 dall'attrice non era stata contestata dalla convenuta entro il

termine di “60 giorni concordati per la contestazione della fattura”.

4.

La reclamante critica il Giudice di

pace per avere ritenuto come approvata la nota d'onorario del 19 gennaio 2022 per

mancata contestazione entro 60 giorni, allorquando per legge non esiste un

termine per sollevare eventuali contestazioni riguardanti una fattura, le quali

possono essere mosse in ogni momento “anche soltanto nell'ambito di una

procedura giudiziale intesa ad ottenere il pagamento”.

Ad ogni modo, essa sostiene di avere, contrariamente all'accertamento

manifestamente errato operato dal primo giudice, contestato la nota

professionale con lettere ed e-mail del 6 dicembre 2021, 30 marzo, 17 maggio e

6.

luglio 2022. La convenuta rimprovera alla controparte di non avere eseguito

il mandato con la necessaria diligenza e fedeltà, ciò che ha comportato dei

reclami da parte della G__________, di avere commesso errori che hanno causato

perdite finanziarie per almeno fr. 1628.03

e di non avere consegnato alla fine del mandato “gli incarti e i lavori di

chiusura”. A suo parere il Giudice di pace ha violato le norme del contratto di

mandato poiché pur avendo accertato un “(parziale) inadempimento” dei compiti affidati

alla CO 1, ha riconosciuto a quest'ultima l'intero onorario di fr. 1803.23. Per

la reclamante, le carenze evidenziate nello svolgimento del mandato, giustificano

pertanto una riduzione dell'onorario di almeno fr. 1628.03. In tali circostanze,

essa epiloga, la petizione avrebbe dovuto essere respinta o tutt'al più accolta

limitatamente a fr. 175.20 (fr. 1803.23 ./. fr. 1628.03).

a) Il mandatario che procede in

causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere

di provare l'esistenza del mandato – nella fattispecie pacifica –, così come la

congruità della sua pretesa (art. 8 CC). Egli deve quindi dimostrare di avere

fornito le prestazioni pattuite e spiegare perché una retribuzione gli è

dovuta, rispettivamente perché può pretendere la retribuzione pattuita nel

contratto (CCR sentenza inc. 16.2019.31 del 18 settembre 2020 consid. 4a). Il mandatario è responsabile verso

il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art.

398.

cpv. 2 CO). Qualora violi

i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, egli non risponde solo del danno che

causa, ma può pure vedersi ridotta la mercede. Se il risultato della carente

esecuzione del mandato è del tutto inutilizzabile per il mandante, quest'ultimo

non deve alcuna mercede al mandatario. Il diritto del mandante alla riparazione del danno e il diritto a una riduzione della

retribuzione del mandatario sono cumulabili (sentenza del Tribunale federale

4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 6 con numerosi rinvii).

b) L'invio di fatture non comporta alcun

obbligo di reazione da parte di chi le riceve e non significa accettazione

tacita a norma dell'art. 6 CO. In linea di principio, dunque, la mancata

contestazione di una nota d'onorario non comporta quindi l'ammissione del

preteso credito. Chi riceve una fattura ha la facoltà di contestarla

successivamente, anche solo nel corso di una procedura giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015

del 22 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvio a DTF 112 II 502 consid. 3a; v.

anche CCR sentenza inc. 16.2020.4 del 10 dicembre 2020 consid. 5; Rep. 1988 pag. 273). Premesso ciò, in virtù del principio di libertà

contrattuale, le parti possono liberamente decidere che una nota professionale sarà

considerata come accettata se non saranno sollevate contestazioni entro un

determinato termine.

c) Nella fattispecie, dagli atti risulta che dopo

l'emissione della nota d'onorario, tra le parti vi è stato uno scambio di

corrispondenza elettronica in esito al quale la RE 1 ha “garantito” il

pagamento della nota d'onorario se la medesima non fosse stata contestata con

“motivazione e nuovo importo corretto” entro 60 giorni (doc. D). Sulla scorta

di tale risultanze, il Giudice di pace ha accertato che nessuna contestazione

della nota era avvenuta “entro 60 giorni” come concordato, donde in sostanza,

la realizzazione della condizione riferita alla garanzia di pagamento della

nota da parte della mandante. Con tale accertamento, la reclamante

non si

confronta neppure di scorcio, non pretendendo, né tantomeno dimostrando,

di non avere garantito il pagamento della nota professionale del 19 gennaio

2022.

dopo la decorrenza del termine di 60 giorni per contestarla. Certo, essa sostiene

invero di avere contestato la nota d'onorario con lettera del 6 dicembre 2021

(doc. 25). Se non che, per tacere del fatto che la missiva è finanche precedente

l'emissione della nota, in quella comunicazione la mandante prende atto della

cessazione del mandato e invita la mandataria a concludere con professionalità

la pratica, senza alcun accenno all'onorario della medesima. Quanto alle altre

lettere del 30 marzo 2022 (doc. 29), del 17 maggio 2022 (doc. 26) e del 6

luglio 2022 (doc. 27), esse sono invece successive al termine concordato per sollevare

eventuali contestazioni senza, peraltro, contenere specifiche critiche. In

siffatte circostanze, l’accertamento del Giudice di pace secondo cui

la nota d'onorario di fr. 1803.23 dell'attrice non è stata contestata

dalla convenuta entro il termine di “60 giorni concordati per la contestazione”

resiste alla critica.

d) Quanto

alla richiesta di ridurre l'onorario, la reclamante ricorda di avere fatto

valere, in prima sede, che l'attrice non le ha rimborsato l'importo di fr. 1628.03

chiestole il 18 maggio 2022. Ci si può invero chiedere se davanti al Giudice di

pace la convenuta abbia validamente formulato un'eccezione di compensazione,

fermo restando che essa può scaturire dalle circostanze qualora siano evidenti il

credito compensante e quello compensato (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_539/2021 del 21 febbraio

2021.

consid. 5.3.5 con rinvio). Ad ogni

modo, anche se il debitore può opporre in compensazione un suo credito

contestato, per decidere se in tal caso la compensazione sia possibile il

giudice deve comunque statuire sull'esistenza del credito invocato (DTF 136 III

626.

consid. 4.2.3). Spetta dunque al debitore dimostrare non solo il suo

diritto a far valere la compensazione, ma anche l'esigibilità e l'importo della

contro pretesa (CCR inc. 16.2018.46 del 17 ottobre 2019 consid. 5c con rinvii).

Nel caso in esame, la RE 1 ha presentato un conteggio e la fattura del 18 maggio

2022.

(doc. 34 e 35). A fronte della contestazione dell'attrice, tuttavia, ciò non

è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un credito, nessuna prova essendo

stata addotta. Ne segue che anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge alla

critica.

5.

In definitiva, il reclamo, che

non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in

cui è ricevibile dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza,

la CO 1 non avendo motivato la richiesta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità

d'inconvenienza.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.