16.2023.26
Contratto di lavoro: licenziamento - proroga del periodo di disdetta per malattia del lavoratore - salario durante il termine prorogato di disdetta
3 settembre 2024Italiano18 min
lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 aprile successivo. La lavoratrice
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.26
Lugano,
3 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 20 luglio 2023 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'PA 1)
contro
la decisione emessa il 26 giugno 2023 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno
nella causa SE.2023.1 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 26 giugno 2023 dalla
CO 1
,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con contratto di
lavoro del 26 aprile 2021 la società immobiliare RE 1
ha assunto, dal mese di novembre 2021 e a tempo indeterminato, A__________
come consulente di vendita d'immobili per uno
stipendio di fr. 5500.– mensili lordi oltre al riconoscimento di commissioni
sui contratti di compravendita da lei conclusi. Il 9 marzo 2022 la datrice di
lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 aprile successivo. La lavoratrice
è stata inabile al lavoro per malattia dal 14 al 21 marzo 2022 e dall'11 al 30
aprile 2022. Il 5 maggio 2022 la CO 1, alla quale A__________ si era
annunciata, ha comunicato all'assicurata che, a seguito della
protrazione dovuta alla sua incapacità lavorativa per malattia, il termine di
disdetta sarebbe giunto a scadenza il 31 maggio seguente e l'ha così invitata a contattare la datrice di lavoro per il
proseguimento dell'attività lavorativa fino a quella data. Il 9 maggio
2022 la lavoratrice ha inviato così un'e-mail alla datrice di lavoro,
offrendosi di lavorare fino a fine maggio. La RE 1
non ha reagito.
B. La
CO 1, che ha versato ad A__________ fr. 3736.55 netti quali indennità di
disoccupazione per il mese di maggio 2022, ha chiesto il 13 giugno 2022 alla RE
1 il pagamento di tale importo. Questa non ha dato seguito alla richiesta sostenendo
di nulla dovere alla dipendente per il mese in questione, la medesima avendole
confermato che il suo ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il 30 aprile.
C. Con istanza del 26
ottobre 2022 la CO 1, agendo in virtù della
cessione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI, si è rivolta al
Giudice di pace del circolo di Locarno, chiedendo la convocazione della RE 1 a un tentativo di conciliazione volto
a ottenere il pagamento di fr. 3736.55 netti. All'udienza del 15 novembre 2022, indetta per la conciliazione, le parti non
hanno raggiunto un accordo di modo che il Giudice di pace ha rilasciato il 12 dicembre 2022 all'istante
l'autorizzazione ad agire (inc.
CM.2022.51).
D. Con petizione del 10 gennaio 2023
la CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 2717.40 netti
quali indennità di
disoccupazione erogate ad A__________ dal 10 al 31
maggio 2022. Nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2023 la RE 1 ha proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 16 febbraio 2023, ribadendo la sua
domanda. Altrettando ha fatto la convenuta in una duplica dell'8 marzo 2023. Alle
prime arringhe del 28 marzo 2023 la convenuta ha offerto prove. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nei loro memoriali del 15 e del 16 maggio 2023 esse hanno
confermato le rispettive posizioni.
E. Statuendo con decisione del 26 giugno 2023 il Giudice di
pace ha accolto la petizione e ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 2717.40. Le spese processuali di
complessivi fr. 350.– sono state poste a carico Stato. Non sono
state assegnate indennità.
F. Contro la sentenza appena
citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20
luglio 2023 in cui chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2023
la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura
semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con
un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è
pervenuta al patrocinatore della convenuta il 27 giugno 2023. Depositato
il 20 luglio 2023, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore;
spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo
conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio
contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo
manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le
critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione
esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella
dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento
dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la
decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre
dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di
giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Alle osservazioni al reclamo, la CO 1
allega l'intero suo incarto concernente la propria assicurata. Nella procedura
di reclamo, tranne eccezioni estranee al caso in esame (art. 326 cpv. 2
CPC), non è ammessa la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1
CPC). In concreto, salvo i documenti che
sono già stati presentati al Giudice di pace e che fanno quindi parte del
fascicolo processuale trasmesso d'ufficio a questa Camera, tutti gli altri
documenti,
presentati per la prima
volta in questa sede, sono nuovi e di conseguenza irricevibili.
4.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha
innanzitutto ricordato che per l'art. 336c cpv. 2 CO l'incapacità
lavorativa sorta durante un preavviso di disdetta dà luogo alla sospensione
del termine di disdetta e che salvo nel caso in cui alla fine dell'impedimento
il lavoratore non abbia ripreso il lavoro per colpa propria e si trovi
dunque in mora, il datore di lavoro deve versare il salario fino alla scadenza
del termine prorogato di disdetta. Ciò premesso, egli ha stabilito che,
contrariamente alla tesi della convenuta, nelle
comunicazioni elettroniche del 12 e il 18 aprile 2022 A__________ non ha rescisso il contratto di lavoro
per il 30 aprile 2022, ma si è limitata a
esprimere la convinzione, “invero errata”, secondo cui il rapporto di lavoro
sarebbe terminato alla data indicata nella lettera di licenziamento del 9 marzo
2022.
Spiegato poi che l'art. 336c CO è
una disposizione di natura imperativa per il lavoratore e che pertanto A__________ Corrente non
avrebbe nemmeno potuto rinunciare ai crediti risultanti da questa norma, il
primo giudice ha accertato che da parte della medesima non vi è mai stata una rinuncia cosciente ai suoi diritti
poiché la lavoratrice è venuta a conoscenza del posticipo della scadenza del
termine di disdetta al 31 maggio 2022 a
seguito dell'incapacità lavorativa soltanto da una comunicazione della CO
1.
del 5 maggio 2022 mentre la datrice di
lavoro, benché ne fosse a conoscenza, non si è “premunita (come sarebbe stato
suo obbligo di fare) di renderla attenta dei suoi diritti”. Il Giudice di pace ha respinto altresì l'obiezione
della convenuta secondo cui ad A__________ non sarebbe dovuto alcun salario per il mese di maggio perché si
sarebbe offerta di riprendere a lavorare tardivamente e senza presentarsi sul
posto di lavoro, argomentando che la lavoratrice ha comunicato la sua
disponibilità a lavorare fino al 31 maggio 2022, il lunedì 9 maggio 2022 cioè
“il prima possibile, considerati i due giorni festivi precedenti”. Tanto più
che, egli ha soggiunto, un'offerta di riprendere il lavoro non è subordinata a
una forma particolare ragione per cui la “chiara” comunicazione inviata il 9
maggio 2022 dalla dipendente era sufficiente.
E per il primo giudice, nel rifiutare l'offerta della lavoratrice, la RE 1 si
è trovata in mora nell'accettazione del lavoro onde l'obbligo di pagare il
salario alla lavoratrice per il periodo dal 10 al 31 maggio 2022. Ciò posto,
il primo giudice ha stabilito che avendo per questo lasso di tempo corrisposto
delle indennità di disoccupazione per fr. 2717.40 ad A__________, l'attrice, che è surrogata all'assicurata
nei suoi diritti, può pretendere il pagamento di questo importo dalla
convenuta. Donde, in definitiva, l'accoglimento della petizione.
5.
Nel
reclamo la RE 1 ribadisce che per il mese di maggio 2022 nessun salario era
dovuto ad A__________ poiché costei, nonostante la protrazione del termine di disdetta
dovuta al periodo d'incapacità lavorativa, ha voluto anticipare la fine del
contratto per il 30 aprile 2022, così come risulta dalle sue due e-mail del 12
e 18 aprile 2022.
a) Nel primo anno di servizio, dopo il tempo di
prova, il lavoratore può essere licenziato per la fine di un mese con preavviso
di un mese (art. 335c cpv. 1 CO). Secondo l'art. 336c CO
il lavoratore che è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua
colpa, beneficia di un periodo di protezione, che è di 30 giorni nel primo anno
di servizio, nel corso del quale non può essere licenziato in via ordinaria
(art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La
disdetta data dal datore di lavoro durante un tale periodo di protezione è
nulla; se, invece, essa è data prima, il termine di disdetta che non sia ancora
giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a
decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO).
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come ad
esempio la fine di un mese, che non coincide con la scadenza del termine prorogato
di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo
(art. 336c cpv. 3 CO). Il decorso del termine di disdetta è sospeso
soltanto se il periodo di protezione sorge durante il preavviso di disdetta
propriamente detto, il quale si calcola a ritroso a partire dalla scadenza
del contratto (DTF 134 III
354.
consid. 2 e 3; sentenza del Tribunale federale 4A_310/2019 del
10.
giugno 2020 consid. 6.2; v. anche CCR sentenza 16.2015.34 del 16 settembre
2015.
consid. 4a; Perrenoud in: Commentaire
Romand, Code des obligations I, 3ª edizione, n. 69 ad art. 336c).
Per l'art. 362 cpv. 1
CO, all'art. 336c CO non può essere derogato a svantaggio del
lavoratore mediante accordo, contratto
normale o contratto collettivo di lavoro (Perrenoud, op. cit., n. 3 ad art. 336c).
Giusta l'art. 341 cpv.1 CO il
lavoratore non può rinunciare validamente ai crediti risultanti da
disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il
rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di
questa disposizione comporta la nullità della rinuncia. Questa norma, che vieta
la rinuncia unilaterale del lavoratore, non impedisce alle parti di
interrompere in qualsiasi momento di comune accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con tale
espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in
particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO (sentenza
del Tribunale federale 8C_176/2022 del 21 settembre 2022 consid.
5.1.1; v. anche CCR sentenza inc. 16.2015.39 del 16 maggio 2017 consid. 6a con
riferimenti).
b) Nella fattispecie, è indiscusso che nel
licenziare il 9 marzo 2022 A__________
per il 30 aprile 2022, la RE 1 ha rispettato il termine di preavviso di un mese
previsto per il primo anno di servizio (art. 335c cpv. 1 CO). È altresì incontestato
che la lavoratrice è stata inabile al lavoro per malattia dal 14 al 21 marzo 2022 e dall'11 al 30 aprile 2022. Considerato
che A__________
ha beneficiato di un periodo di protezione di 30 giorni (art. 336c cpv.
1.
lett. b CO), nemmeno è controverso che la scadenza del termine di disdetta si
è protratta fino al 31 maggio 2022 (art. 336c
cpv.
3.
CO).
c)
Relativamente al contenuto delle due
e-mail del 12 aprile 2022 (doc. 2) e 18 aprile 2022 (allegato alla deposizione
di S__________ del 4 maggio 2023), è vero che la lavoratrice ha
confermato alla datrice di lavoro che per lei l'ultimo giorno di lavoro sarebbe
stato il 30 aprile 2022. Per il Giudice di pace, con tali comunicazioni la
lavoratrice intendeva semplicemente confermare la disdetta trasmessale il 9
marzo 2022 e non notificarne una nuova. La reclamante contesta tale conclusione
ma si limita per finire a contrapporle una sua interpretazione senza tuttavia
dimostrare che quella del primo giudice sia arbitraria, ovvero insostenibile. In
nessuna delle due comunicazioni traspare in effetti la volontà della
lavoratrice di porre fine al contratto per propri motivi, limitandosi a
ribadire che “come da contratto l'ultimo giorno di lavoro è il 30 aprile”. Per
dimostrare l'arbitrio la reclamante avrebbe dovuto sostanziare maggiormente la
sua tesi. Nelle circostanze descritte, la conclusione del primo giudice
secondo cui il contratto di lavoro non è terminato, come sostenuto dalla
reclamante, il 30 aprile 2022 ma alla fine del mese seguente, resiste alla
critica.
6.
La RE 1 rimprovera poi al Giudice
di pace di avere omesso di considerare che per avere diritto al salario durante
la durata prolungata del rapporto di lavoro a seguito della sospensione del
decorso del termine di disdetta secondo l'art. 336c CO, terminato l'impedimento
al lavoro, il lavoratore ha l'obbligo di ripresentarsi sul posto di lavoro o
comunque di offrire la sua prestazione, non spettando al datore di lavoro
quello di informarlo in tale senso. A suo parere, per il mese di maggio 2022 nessun salario era dovuto alla
lavoratrice, anche perché la sua offerta di riprendere il lavoro, avvenuta il
9.
maggio 2022, era tardiva. Essa ritiene
altresì che l'accertamento del primo giudice secondo cui prima di ricevere la
lettera inviatale il 5 maggio 2022 dalla CO 1ne, A__________ non conoscesse
i suoi diritti sia manifestamente errato, poiché non trova alcun riscontro nel
fascicolo processuale. La reclamante contesta inoltre la conseguenza che da
questo accertamento ne ha tratto il primo giudice, ovvero che la dipendente
sarebbe stata in grado di comunicarle la propria disponibilità a lavorare sino
al 31 maggio 2022 soltanto dopo la ricezione della citata lettera, asserendo
che non censurare questa conclusione “significherebbe ammettere che l'applicazione
di una norma possa essere elusa invocando la sua ignoranza”. Essa critica il
Giudice di pace per avere accertato arbitrariamente, basandosi su congetture,
che sapesse della sospensione del termine di disdetta dovuta all'art. 336c
cpv. 2 CO e abbia sottaciuto di informare la lavoratrice. Soggiunge che, ad
ogni modo, il primo giudice non avrebbe dovuto rimproverarle di non avere
avvisato la lavoratrice, non essendo un suo compito quello di informarla.
a) Secondo la giurisprudenza, il
fatto che un contratto di lavoro sia stato disdetto in via ordinaria e in
seguito il relativo termine di disdetta sia stato sospeso ai sensi dell'art.
336c cpv. 2 CO non modifica i diritti e gli obblighi delle parti. Il
lavoratore deve fornire la sua prestazione dal momento che ha recuperato la sua
capacità al lavoro e in tal caso il datore di lavoro rimane tenuto a pagare il
salario. Se non esegue la sua prestazione lavorativa senza essere impedito da
un motivo riconosciuto, il lavoratore è in mora (art. 102 segg. CO) e in tal
caso il datore di lavoro può rifiutarsi di pagare il salario (art. 82 CO). A
sua volta, anche il datore di lavoro può trovarsi in una situazione di mora. Se
impedisce colposamente l'esecuzione del lavoro oppure si trova in mora nell'accettazione
per altri motivi, il datore di lavoro deve pagare il salario senza che il
lavoratore debba ancora fornire la sua prestazione (art. 324 cpv. 1 CO). La
mora del datore di lavoro presuppone di principio che il lavoratore abbia
offerto i suoi servizi. Il lavoratore non può però essere rimproverato per non
aver offerto i suoi servizi laddove il datore di lavoro l'ha esonerato dall'obbligo
di lavorare fino alla scadenza del termine di disdetta o laddove il datore
di lavoro non avrebbe palesemente accettato la prestazione lavorativa offerta (DTF 135 III 349 consid. 4.2;
sentenza del Tribunale federale 4A_195/2022 del
19.
aprile 2023 consid. 5.3 v. anche II CCA sentenza inc. 12.2021.150
del 21 marzo 2022 consid. 13). In
linea di principio, il lavoratore non può invocare l'ignoranza della legge per
giustificare la mancata offerta di servizi né il datore di lavoro ha l'obbligo
di informarlo dei suoi diritti in
materia di tutela contro il licenziamento. Nondimeno, in virtù del principio di
buona fede, questo dovere incombe al datore di lavoro se egli si rende conto o
avrebbe dovuto rendersi conto che il proprio dipendente era in errore e a causa di ciò subirebbe un danno (Perrenoud, op. cit., n. 76 ad art. 336c).
b)
Ora, a ragione, la
reclamante sostiene che il diritto al salario durante il termine di disdetta
prorogato resta tuttavia vincolato alla tempestiva e inequivocabile offerta di
riprendere il lavoro da parte del lavoratore “pena la sua decadenza (cfr. II CCA sentenza inc. 12.2007.116
del 29 febbraio 2022 consid. 5 con rinvii). Ed è ciò che in concreto è successo, l'attrice avendo
limitato la pretesa per tenere conto del fatto che nei primi nove giorni di
maggio A__________ non si era offerta di lavorare. Per il periodo successivo, la reclamante
disconosce tuttavia che la mancata offerta di riprendere il lavoro fa decadere
il diritto al salario ma non fa subentrare, come si è detto in precedenza
(sopra consid. a), una modifica dei diritti e degli obblighi delle parti. Detto
altrimenti, se al termine del
periodo di inabilità lavorativa il dipendente non riprende il lavoro per colpa
propria e si trova in mora, egli perde bensì il diritto al salario per il
periodo di inattività ma, per ciò solo, il contratto non decade ma continua a
esplicare gli effetti fino al termine del medesimo.
Premesso
ciò, il fatto che soltanto il
9.
maggio 2022 la lavoratrice si è offerta di riprendere il lavoro le
ha fatto perdere il diritto di rivendicare il salario per i primi nove giorni.
E non avendo formulato alcuna pretesa al riguardo, non occorre chiedersi se la datrice
di lavoro si fosse resa conto o avrebbe
dovuto rendersi conto dell'errore in cui era incorsa la sua dipendente
riguardo alla data di scadenza del contratto di lavoro e se in virtù del
principio di buona fede essa fosse tenuta a informarla. Per il periodo
successivo, in mancanza di disdetta del contratto di lavoro, i diritti e gli obblighi contrattuali
persistevano di modo che la lavoratrice non ha perso
il diritto di percepire il salario fino al termine della validità contrattuale.
Non dando pertanto seguito all'offerta della dipendente, la reclamante si è
trovata in mora e non poteva così rifiutarsi di versare il salario. Nelle circostanze descritte, la conclusione
del Giudice di pace non può ritenersi errata. Ne segue che, in ultima analisi,
il reclamo vede la sua sorte segnata.
7.
La procedura nelle azioni derivanti
da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC).
Quanto alle ripetibili chieste dall'attrice, non se ne giustifica l'attribuzione
già per il fatto che l'interessata si è difesa da sé, senza far capo a un
patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.