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Decisione

16.2023.27

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: carta di credito

9 agosto 2023Italiano7 min

27 marzo 2019 CO 1 ha rilasciato alla ditta RE 1, e a J__________ quale debitore

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.27

Lugano

9 agosto 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 26 luglio 2023 presentato dalla

RE 1

(rappresentata

dal dott. iur. H__________, )

contro

la decisione emessa il 13 luglio 2023 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SO.2023.203 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: carta

di credito) promossa con istanza del 15 febbraio 2023

dalla

CO 1

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

27 marzo 2019 CO 1 ha rilasciato alla ditta RE 1, e a J__________ quale debitore

solidale, la carta di credito aziendale “__________ n. __________334. Il 17 gennaio 2022 l'istituto bancario ha

trasmesso ai titolari della carta un conteggio dal quale risultava un saldo a

proprio favore di fr. 4102.20 già compresi gli interessi di fr. 144.38. Il

2 febbraio seguente CO 1tale importo entro 10 giorni. Preso atto che

nulla era stato versato, il 2 marzo 2022 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1

il precetto esecutivo n. __________80

dell'Ufficio di esecuzione di Buchs (AG) per fr. 3957.82 più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022,

cui l'escussa ha interposto opposizione.

B. Il

15 febbraio 2023 CO 1 ha

adito il Giudice di pace

del circolo di Lugano Ovest

con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché condannasse la

RE 1 a versarle fr. 4102.–

più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022 su fr. 3957.82, e pronunciasse il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE. Invitata a presentare

osservazioni scritte, la convenuta ha proposto l'11 aprile 2023 di respingere l'istanza contestando

in particolare la competenza territoriale del giudice adito e la mancanza di un

riconoscimento di debito. Con replica del 26 aprile 2023 e duplica dell'11

luglio 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

C. Statuendo con decisione del 13 luglio 2023 il Giudice di

pace ha accolto l'istanza, condannando la

convenuta a versare all'istante fr. 4102.– più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022 su

fr. 3957.82 e rigettando in via

definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Le

spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico della convenuta,

tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 220.–.

D. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2023 in cui chiede di annullare il

giudizio impugnato. L'atto

non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC) sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria,

entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che il valore litigioso non raggiungesse

almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 319

lett. a CPC). In concreto tale valore ammonta a fr. 4102.20, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d

n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del ricorso, nella

fattispecie la sentenza impugnata è giunta al rappresentante della convenuta il

17.

luglio 2023 (traccia degli invii n. 98.41.910455.00018798, agli atti).

Introdotto il 26 luglio 2023, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2.

La

reclamante chiede, in estrema sintesi, di annullare la decisione per difetto di

competenza decisionale del giudice adito “sia dal punto di vista funzionale

come giudice di pace, sia dal punto di vista della somma delle competenze”. Al

proposito, rileva che dopo avere preso atto che l'istanza era stata indirizzata

al Giudice di pace, essa poteva “fare affidamento sul fatto che il giudice di

pace … condurrà una procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 197 CPC”, Se

non che, essa soggiunge, il primo giudice si è pronunciato sul merito della

causa in applicazione dell'art. 257 CPC, senza tenere alcuna udienza di

conciliazione e senza considerare che la sua competenza decisionale è limitata

controversie con un valore litigioso inferiore a fr. 2000.–. Tali

argomentazioni non possono essere condivise.

a) Dagli

atti risulta che l'istante ha adito il Giudice di pace con un'azione creditoria

promossa secondo la procedura sommaria dell'art.

257.

CPC (tutela giurisdizionale nei casi

manifesti), così come risulta chiaramente dal richiamo di tale norma sia sulla prima pagina dell'istanza che nella seconda

pagina. Tale procedura costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente

disponibile e ha lo scopo di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via

giudiziaria particolarmente semplice e rapida (I CCA, sentenza inc. 11.2021.79 del

24.

maggio 2022 consid. 4 con riferimenti). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura

sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257

cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett.

b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in

procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv.

3.

CPC).

b) Contrariamente

a quanto sembra credere la reclamante, dandosi un'azione promossa nella

procedura sommaria, come quella in esame (art.

248.

lett. b CPC), la procedura di conciliazione non ha luogo (art. 198 lett. a

CPC; Infanger in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 e 15 ad art. 198; Peter in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n.

4.

ad art. 198; Gloor/ Umbricht Lukas

in: Oberhammer/Domej/Haas

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2-3

ad art. 198). Né può dirsi

che la convenuta possa essere stata fuorviata dall'agire dell'autorià. Alla sua

richiesta di chiarire se il procedimento in esame fosse una procedura di

rigetto dell'opposizione o una procedura di conciliazione (lettera del 16 marzo

2023) il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine per presentare

osservazioni scritte menzionando espressamente l'art. 257 CPC (ordinanza del 20

marzo 2023).

c) Nelle

circostanze descritte, il Giudice di

pace non è quindi stato adito come autorità di conciliazione ragione per cui la

sua facoltà decisionale non era limitata a giudicare controversie patrimoniali

fino a un valore litigioso di fr. 2000.– come prevede l'art. 212 CPC, ma poteva

giudicare anche quelle fino a un valore litigioso a fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett.

c della Legge sull'organizzazione giudiziaria: RL 177.100). E dandosi come in

concreto un valore di causa di fr. 4102.20 la competenza decisionale del

Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest a giudicare l'azione creditoria

promossa secondo la procedura sommaria dell'art. 257 CPC era senz'altro data. Considerato

che per il resto la reclamante non revoca in dubbio la sussistenza dei

presupposti per far capo all'art. 257 cpv. 1 CPC il reclamo, infondato, vede la

sua sorte segnata.

3.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili o indennità per inconvenienza, l'attrice non essendo

stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.