16.2023.27
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: carta di credito
9 agosto 2023Italiano7 min
27 marzo 2019 CO 1 ha rilasciato alla ditta RE 1, e a J__________ quale debitore
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.27
Lugano
9 agosto 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 luglio 2023 presentato dalla
RE 1
(rappresentata
dal dott. iur. H__________, )
contro
la decisione emessa il 13 luglio 2023 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SO.2023.203 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: carta
di credito) promossa con istanza del 15 febbraio 2023
dalla
CO 1
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
27 marzo 2019 CO 1 ha rilasciato alla ditta RE 1, e a J__________ quale debitore
solidale, la carta di credito aziendale “__________ n. __________334. Il 17 gennaio 2022 l'istituto bancario ha
trasmesso ai titolari della carta un conteggio dal quale risultava un saldo a
proprio favore di fr. 4102.20 già compresi gli interessi di fr. 144.38. Il
2 febbraio seguente CO 1tale importo entro 10 giorni. Preso atto che
nulla era stato versato, il 2 marzo 2022 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1
il precetto esecutivo n. __________80
dell'Ufficio di esecuzione di Buchs (AG) per fr. 3957.82 più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022,
cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Il
15 febbraio 2023 CO 1 ha
adito il Giudice di pace
del circolo di Lugano Ovest
con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché condannasse la
RE 1 a versarle fr. 4102.–
più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022 su fr. 3957.82, e pronunciasse il
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE. Invitata a presentare
osservazioni scritte, la convenuta ha proposto l'11 aprile 2023 di respingere l'istanza contestando
in particolare la competenza territoriale del giudice adito e la mancanza di un
riconoscimento di debito. Con replica del 26 aprile 2023 e duplica dell'11
luglio 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
C. Statuendo con decisione del 13 luglio 2023 il Giudice di
pace ha accolto l'istanza, condannando la
convenuta a versare all'istante fr. 4102.– più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022 su
fr. 3957.82 e rigettando in via
definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Le
spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico della convenuta,
tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 220.–.
D. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2023 in cui chiede di annullare il
giudizio impugnato. L'atto
non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC) sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria,
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che il valore litigioso non raggiungesse
almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 319
lett. a CPC). In concreto tale valore ammonta a fr. 4102.20, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d
n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del ricorso, nella
fattispecie la sentenza impugnata è giunta al rappresentante della convenuta il
17.
luglio 2023 (traccia degli invii n. 98.41.910455.00018798, agli atti).
Introdotto il 26 luglio 2023, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
La
reclamante chiede, in estrema sintesi, di annullare la decisione per difetto di
competenza decisionale del giudice adito “sia dal punto di vista funzionale
come giudice di pace, sia dal punto di vista della somma delle competenze”. Al
proposito, rileva che dopo avere preso atto che l'istanza era stata indirizzata
al Giudice di pace, essa poteva “fare affidamento sul fatto che il giudice di
pace … condurrà una procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 197 CPC”, Se
non che, essa soggiunge, il primo giudice si è pronunciato sul merito della
causa in applicazione dell'art. 257 CPC, senza tenere alcuna udienza di
conciliazione e senza considerare che la sua competenza decisionale è limitata
controversie con un valore litigioso inferiore a fr. 2000.–. Tali
argomentazioni non possono essere condivise.
a) Dagli
atti risulta che l'istante ha adito il Giudice di pace con un'azione creditoria
promossa secondo la procedura sommaria dell'art.
257.
CPC (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti), così come risulta chiaramente dal richiamo di tale norma sia sulla prima pagina dell'istanza che nella seconda
pagina. Tale procedura costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente
disponibile e ha lo scopo di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via
giudiziaria particolarmente semplice e rapida (I CCA, sentenza inc. 11.2021.79 del
24.
maggio 2022 consid. 4 con riferimenti). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257
cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett.
b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in
procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv.
3.
CPC).
b) Contrariamente
a quanto sembra credere la reclamante, dandosi un'azione promossa nella
procedura sommaria, come quella in esame (art.
248.
lett. b CPC), la procedura di conciliazione non ha luogo (art. 198 lett. a
CPC; Infanger in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 e 15 ad art. 198; Peter in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n.
4.
ad art. 198; Gloor/ Umbricht Lukas
in: Oberhammer/Domej/Haas
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2-3
ad art. 198). Né può dirsi
che la convenuta possa essere stata fuorviata dall'agire dell'autorià. Alla sua
richiesta di chiarire se il procedimento in esame fosse una procedura di
rigetto dell'opposizione o una procedura di conciliazione (lettera del 16 marzo
2023) il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine per presentare
osservazioni scritte menzionando espressamente l'art. 257 CPC (ordinanza del 20
marzo 2023).
c) Nelle
circostanze descritte, il Giudice di
pace non è quindi stato adito come autorità di conciliazione ragione per cui la
sua facoltà decisionale non era limitata a giudicare controversie patrimoniali
fino a un valore litigioso di fr. 2000.– come prevede l'art. 212 CPC, ma poteva
giudicare anche quelle fino a un valore litigioso a fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett.
c della Legge sull'organizzazione giudiziaria: RL 177.100). E dandosi come in
concreto un valore di causa di fr. 4102.20 la competenza decisionale del
Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest a giudicare l'azione creditoria
promossa secondo la procedura sommaria dell'art. 257 CPC era senz'altro data. Considerato
che per il resto la reclamante non revoca in dubbio la sussistenza dei
presupposti per far capo all'art. 257 cpv. 1 CPC il reclamo, infondato, vede la
sua sorte segnata.
3.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili o indennità per inconvenienza, l'attrice non essendo
stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.