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Decisione

16.2023.28

Reclamo in materia di spese giudiziarie

29 agosto 2023Italiano5 min

2022 corrispondenti al salario del mese di giugno del 2022. Nelle sue osservazioni del 30 marzo 2023 la RE 1,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.28

Lugano

29 agosto 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 4 agosto 2023 presentato dalla

RE 1

(già

patrocinata dall'avv. __________, Lugano)

contro

la decisione emessa il 31 luglio 2023 dal

Giudice di pace del circolo di Arbedo-Castione nella causa SO.2023.24 (lavoro) promossa nei suoi confronti con

istanza del 13 marzo 2023 da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 13 marzo 2023 CO

1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Arbedo-Castione

per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta dalla ditta RE 1 al

precetto esecutivo n. 3378259 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona fattole

notificare per l'incasso di fr. 2000.– più interessi al 5% dal 1° giugno

2022 corrispondenti al salario del mese di giugno del 2022. Nelle sue osservazioni del 30 marzo 2023 la RE 1,

patrocinata da un'avvocata, ha proposto di respingere l'istanza “non corredata

da nessun titolo di rigetto” protestando spese e ripetibili. Tali richiesta sono state ribadite il 24 aprile 2023.

Il 12 giugno 2023 l'istante, preso atto del pagamento di fr. 1649.50 da parte

della convenuta, ha comunicato al Giudice di pace di “interrompere la mia

domanda di rigetto dell'opposizione e di terminare la pratica”.

B. Con decreto del 31 luglio 2023 il Giudice di pace

ha stralciato la procedura dal ruolo.

Le spese processuali di fr. 80.– sono state poste a carico dell'istante. Non

sono state assegnate ripetibili.

C. Contro il dispositivo sulle spese

giudiziarie appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4

agosto 2023 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel

senso di riconoscerle un'indennità per ripetibili. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Introdotto meno di una

settimana dalla notificazione della decisione impugnata, il reclamo, datato 4

agosto 2023 ma impostato il 7 agosto successivo, è pacificamente tempestivo.

2.

Nel decreto di

stralcio il Giudice di pace, preso atto della volontà dell'istante di “concludere

la pratica”, ha ritenuto la procedura priva d'oggetto e l'ha quindi stralciata

dal ruolo. Quanto alle spese giudiziarie, egli si è limitato a riscuotere la

tassa di giustizia di fr. 80.– senza assegnare ripetibili. La reclamante

sostiene che l'istante, desistente, è risultato soccombente onde l'obbligo per

quest'ultimo di versarle un'indennità per ripetibili.

3.

Nel caso in esame, è

pacifico che, nonostante la dicitura sul frontespizio della decisione (“vista

l'istanza di conciliazione”), il Giudice di pace non ha statuito come autorità

di conciliazione. Premesso ciò, ci si può invero

chiedere se

la lite, piuttosto che per la perdita dell'oggetto (art. 242

CPC), non sia terminata per desistenza dell'istante (art. 241 cpv. 1 CPC). E in

tal caso con la reclamante si conviene che la

desistenza, ovvero la dichiarazione

con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,

equivale a soccombenza, onde

l'obbligo per chi ritira un rimedio

giuridico di assumere il pagamento delle spese giudiziarie dovute

all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC).

Se

non che, per essere ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre

cifrate, anche in materia di spese e ripetibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid 7). Una richiesta

indeterminata per ripetibili è ammissibile in primo grado, ma non più in sede

di ricorso (I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021 consid.

11). E in mancanza di conclusioni in tal senso non sussistono i requisiti per

statuire sull'entità dell'indennizzo. Né dalla motivazione del reclamo si

desume come debba essere riformata la decisione impugnata. Carente di motivazione, il rimedio

giuridico, che può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica

(art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG), va dichiarato inammissibile.

4.

Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non riscuotere spese processuali. Non

si pone problema di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il

reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Arbedo-Castione.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.