16.2023.28
Reclamo in materia di spese giudiziarie
29 agosto 2023Italiano5 min
2022 corrispondenti al salario del mese di giugno del 2022. Nelle sue osservazioni del 30 marzo 2023 la RE 1,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.28
Lugano
29 agosto 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 agosto 2023 presentato dalla
RE 1
(già
patrocinata dall'avv. __________, Lugano)
contro
la decisione emessa il 31 luglio 2023 dal
Giudice di pace del circolo di Arbedo-Castione nella causa SO.2023.24 (lavoro) promossa nei suoi confronti con
istanza del 13 marzo 2023 da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 13 marzo 2023 CO
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Arbedo-Castione
per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta dalla ditta RE 1 al
precetto esecutivo n. 3378259 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona fattole
notificare per l'incasso di fr. 2000.– più interessi al 5% dal 1° giugno
2022 corrispondenti al salario del mese di giugno del 2022. Nelle sue osservazioni del 30 marzo 2023 la RE 1,
patrocinata da un'avvocata, ha proposto di respingere l'istanza “non corredata
da nessun titolo di rigetto” protestando spese e ripetibili. Tali richiesta sono state ribadite il 24 aprile 2023.
Il 12 giugno 2023 l'istante, preso atto del pagamento di fr. 1649.50 da parte
della convenuta, ha comunicato al Giudice di pace di “interrompere la mia
domanda di rigetto dell'opposizione e di terminare la pratica”.
B. Con decreto del 31 luglio 2023 il Giudice di pace
ha stralciato la procedura dal ruolo.
Le spese processuali di fr. 80.– sono state poste a carico dell'istante. Non
sono state assegnate ripetibili.
C. Contro il dispositivo sulle spese
giudiziarie appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4
agosto 2023 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel
senso di riconoscerle un'indennità per ripetibili. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Introdotto meno di una
settimana dalla notificazione della decisione impugnata, il reclamo, datato 4
agosto 2023 ma impostato il 7 agosto successivo, è pacificamente tempestivo.
2.
Nel decreto di
stralcio il Giudice di pace, preso atto della volontà dell'istante di “concludere
la pratica”, ha ritenuto la procedura priva d'oggetto e l'ha quindi stralciata
dal ruolo. Quanto alle spese giudiziarie, egli si è limitato a riscuotere la
tassa di giustizia di fr. 80.– senza assegnare ripetibili. La reclamante
sostiene che l'istante, desistente, è risultato soccombente onde l'obbligo per
quest'ultimo di versarle un'indennità per ripetibili.
3.
Nel caso in esame, è
pacifico che, nonostante la dicitura sul frontespizio della decisione (“vista
l'istanza di conciliazione”), il Giudice di pace non ha statuito come autorità
di conciliazione. Premesso ciò, ci si può invero
chiedere se
la lite, piuttosto che per la perdita dell'oggetto (art. 242
CPC), non sia terminata per desistenza dell'istante (art. 241 cpv. 1 CPC). E in
tal caso con la reclamante si conviene che la
desistenza, ovvero la dichiarazione
con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,
equivale a soccombenza, onde
l'obbligo per chi ritira un rimedio
giuridico di assumere il pagamento delle spese giudiziarie dovute
all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC).
Se
non che, per essere ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre
cifrate, anche in materia di spese e ripetibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell'8 marzo 2023 consid 7). Una richiesta
indeterminata per ripetibili è ammissibile in primo grado, ma non più in sede
di ricorso (I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021 consid.
11). E in mancanza di conclusioni in tal senso non sussistono i requisiti per
statuire sull'entità dell'indennizzo. Né dalla motivazione del reclamo si
desume come debba essere riformata la decisione impugnata. Carente di motivazione, il rimedio
giuridico, che può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica
(art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG), va dichiarato inammissibile.
4.
Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non riscuotere spese processuali. Non
si pone problema di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il
reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Arbedo-Castione.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.