16.2023.29
Contratto di lavoro: applicabilità di un contratto collettivo di lavoro, salario minimo – massima inquisitoria sociale, onere di allegazione e di contestazione
10 settembre 2024Italiano30 min
ha assunto a tempo indeterminato, con inizio dal 1° settembre 2019, l'architetta
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.29
Lugano,
10 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 settembre 2023 presentato dallo
RE 1
(patrocinato
dall'PA 1)
contro la decisione emessa il 4 agosto 2023 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2022.124 (contratto lavoro) promossa
nei suoi confronti con petizione del 20 aprile 2022
dall'
CO
1
(rappresentata
dal RA 1),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 17 luglio 2019 lo RE 1, che gestisce uno studio di architettura,
ha assunto a tempo indeterminato, con inizio dal 1° settembre 2019, l'architetta
CO 1 per un grado d'occupazione del 60% e un
salario di fr. 2340.– mensili netti, al quale si aggiungeva un rimborso
spese forfettario di fr. 300.– mensili. Il contratto di lavoro prevedeva
che la dipendente lavorasse il lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 08.00
alle 12.00 e dalle 12.30 alle 17.00, per complessive 25.5 ore settimanali.
Nel corso del rapporto di lavoro la percentuale d'impiego della lavoratrice ha subìto frequenti modifiche,
variando tra il 60% e il 100%, a dipendenza delle necessità del datore di
lavoro. Il 19 agosto
2021 lo RE 1 ha disdetto il contratto
di lavoro per il 31 ottobre 2021.
B. Il
19 novembre 2021 CO 1 ha chiesto al datore di lavoro di versarle fr. 11 140.30 netti, sostenendo che nel 2020 non le era stato
pagato un salario proporzionato al suo effettivo grado di occupazione per una
differenza salariale complessiva di fr.
3612.25 mentre dall'inizio 2021, con l'applicabilità del contratto
collettivo di lavoro (CCL) per gli ingegneri, gli architetti e le professioni
affini decretato l'obbligatorietà generale, avrebbe dovuto essere collocata
nella classe salariale 7.3 e percepire una maggiore retribuzione per complessivi
fr. 7528.05 netti. La richiesta è rimasta senza esito.
C. Con istanza del 14 gennaio 2022 CO 1
si è rivolta al Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di convocare
lo RE 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento
di fr. 12
687.45 lordi più
interessi al 5% dal 19 novembre 2021,
corrispondenti alle differenze salariali tra il salario lordo riconosciutole e
quanto avrebbe dovuto esserle riconosciuto nel 2020 (fr. 4713.42) e nel 2021 (fr. 7974.05). Constatata l'impossibilità di conciliare
le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 21 febbraio 2022
all'istante l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese
processuali (inc. CM.2022.15).
D. Con petizione del 20
aprile 2022 CO 1 ha convenuto lo RE 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7974.23
lordi più interessi al 5% dal 19 novembre 2021 a “titolo di differenze salariali
ancora dovute”. Nelle
sue osservazioni del 24 giugno 2022 il convenuto ha proposto, in via
principale, di respingere la petizione in ordine, e in via subordinata, di
respingerla nel merito perché il
contratto di lavoro tra le parti non soggiaceva al CCL per gli ingegneri,
gli architetti e le professioni affini e in via ancor più subordinata,
qualora il CCL fosse stato ritenuto
applicabile, di respingerla, perché la
pretesa dell'attrice sarebbe estinta per compensazione. L'attrice ha replicato il 5 settembre
2022 e il convenuto ha duplicato il 15 settembre successivo, entrambi mantenendo le rispettive
posizioni. Alle prime arringhe del 7 dicembre 2022 le parti hanno ribadito
le loro domande e notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 23 aprile 2023, alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nei loro rispettivi memoriali del 28 giugno 2023 esse hanno riconfermato le
loro posizioni, il convenuto aumentando il suo credito posto in compensazione.
E. Statuendo con decisione del 4 agosto
2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel senso che il convenuto
è stato obbligato a versare all'attrice fr. 5674.– lordi più interessi al 5%
dal 19 novembre 2022. Non sono
state prelevate spese processuali mentre il convenuto è stato tenuto a
rifondere all'attrice un'indennità di rappresentanza di fr. 500.–.
F. Contro la decisione appena citata lo RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 6 settembre 2023 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di riformarla nel senso di respingere
integralmente la petizione. Nelle
sue osservazioni del 3 ottobre 2023 CO 1 conclude per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono
impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 7 agosto 2023 (cfr. tracciamento degli invii postali n.
98.41.912373.00199571, agli atti) durante
le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto 2023 incluso: art.
145.
cpv. 1 lett. b CPC). Cominciato a decorrere il 16 agosto 2023, il termine di reclamo
sarebbe scaduto così il 14 settembre 2023. Introdotto il 6 settembre 2023, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero
– da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente
lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere accertato
innanzitutto che “l'attrice adempie
i presupposti del CCL per gli ingegneri, architetti e le professioni affini,
dichiarato di obbligatorietà generale il 21 ottobre 2020” e che “secondo quel
CCL” il salario lordo dovutole ammontava a fr. 5230.77 lordi mensili, ha
constatato che tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2021 l'attrice ha percepito
un salario inferiore per una differenza di fr. 7974.23 lordi. Premesso
ciò, egli ha esaminato se la pretesa fatta
valere dall'attrice fosse estinta per compensazione con i crediti vantati
dal convenuto. Al riguardo, il primo
giudice, oltre a rimproverare alla ditta di non avere dimostrato una
violazione degli obblighi lavorativi da parte dell'impiegata, ha evidenziato il
fatto che l'aver sottaciuto le pretese dedotte in compensazione “fintanto che
durava il rapporto di lavoro […] è sicuramente indiziante della loro
pochezza”. Per il Pretore, le critiche alla dipendente per la cattiva qualità
del lavoro prestato sono contraddette con il contenuto del certificato di lavoro
in cui figura “che tutti i compiti assegnati all'attrice sono stati da lei
svolti con coscienza e diligenza” mentre per il minor numero di ore prestate la
lavoratrice non è mai stata oggetto di
un richiamo. Inoltre, a suo avviso, l'infondatezza delle richieste risarcitorie
del convenuto risulta altresì dall'accordo di cui al doc. M, sottoscritto anche
dal datore di lavoro, poiché se quest'ultimo “avesse avuto qualcosa da
pretendere dall'attrice, non lo avrebbe sottoscritto”. Per il primo giudice, inoltre,
tale accordo è rilevante anche in relazione alla pretesa relativa al pagamento
in denaro delle vacanze non godute, pari all'8.33%, che “va riconosciuto (e
del resto neppure è stato partitamente contestato dalla convenuta nei suoi
scritti introduttivi)”. Per quel che concerne,
invece, il rimborso spese forfettario di fr. 300.– mensili versato all'attrice
pari a complessivi fr. 3000.– nel 2021, il Pretore ha riconosciuto che questa
indennità corrispondeva solo per fr. 700.– a delle spese effettive avute dalla
lavoratrice mentre per la differenza di fr. 2300.– si trattava di un
salario camuffato. Donde il parziale accoglimento della petizione, nel
senso che il convenuto è stato condannato a paga-re all'attrice in totale fr.
5674.– lordi (fr. 7974.23 ./. fr. 2300.–) più interessi al 5% dal 19
novembre 2022.
4.
Il
reclamante lamenta innanzitutto una carente motivazione della decisione impugnata, rimproverando al Pretore
di avere ammesso l'applicabilità dal mese di gennaio 2021 del CCL per gli
ingegneri, architetti e professioni affini alla relazione di lavoro tra le
parti, senza tuttavia minimamente esaminare le argomentazioni da lui addotte a
sostegno dell'inapplicabilità dello stesso. Egli ribadisce che l'attrice non ha mai fatto valere l'applicabilità del CCL
durante il rapporto di lavoro, né in occasione della discussione riguardante i
giorni di vacanza rimanenti che l'ha portato a sottoscrivere l'accordo di cui
al doc. M, chiedendo il rispetto del salario minimo previsto da tale
convenzione soltanto dopo la fine del contratto di lavoro “quando ormai aveva ottenuto l'attestato di lavoro e tutto quanto
da lei preteso (vacanze non ancora
eseguite e la possibilità di lasciare anticipatamente il lavoro)”. A suo
avviso, tale comportamento dev'essere considerato un manifesto abuso di
diritto e contrario al principio della buona fede.
a) Le esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2
CPC applicabile alla procedura semplificata per rinvio dall'art. 219 CPC)
sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il destinatario della
decisione, come ogni interessato, deve quindi poterla comprendere e impugnare
con cognizione di causa (DTF 145 III 326 consid.
6.1) e l'autorità di ricorso adita deve potere esercitare pienamente il suo
controllo (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2021 del 20 giugno 2023 consid. 3.3.1 in RSPC 2024 pag. 52). Per
soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità esponga almeno
brevemente i motivi che l'hanno indotta a decidere in un determinato modo. Non le incombe di esporre e discutere
tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure addotte dalle parti, ma può invece
limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. L'essenziale è che la decisione indichi
chiaramente i fatti che sono stati accertati
e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 148 III 30 consid.
3.1
con rinvii). Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in
un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, la motivazione
non è sufficiente (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c). Sapere se una motivazione sia
convincente è una questione distinta dal diritto a una decisione motivata;
se le ragioni che hanno guidato il giudice possono essere individuate, il diritto
a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata
(sentenza del Tribunale federale 4A_193/2024 del 12 aprile 2024 consid. 6.2.1;
CCR sentenza inc. 16.2022.43 del 12 ottobre 2023 consid. 4a).
b) Nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto che dal
mese di gennaio 2021 il salario della dipendente dovesse essere almeno equivalente
al minimo previsto per la classe 7.3 del CCL per gli ingegneri, architetti
e professioni affini, perché tale contratto è stato dichiarato di obbligatorietà
generale. La motivazione sarà anche concisa, ma non è dato di vedere che cosa
il Pretore avrebbe dovuto ulteriormente spiegare visto che il 21 ottobre 2020
il Consiglio di Stato ha decretato l'obbligatorietà generale, per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023, di alcune disposizioni del CCL in esame,
tra cui quelle relative ai salari minimi. Dal momento che si possono
comprendere le ragioni che hanno indotto il giudice a decidere a favore dell'applicabilità
del CCL, il diritto di ottenere una decisione motivata è rispettato. La
censura di carenza di motivazione è dunque
infondata.
c) Si
aggiunga che nemmeno per ragioni di merito il contratto collettivo risulta
inapplicabile. Dandosi l'assoggettamento del rapporto di lavoro a un
contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale, accordi
tra le parti, in quanto derogano a disposizioni imperative del contratto
collettivo, sono nulli e sostituiti da queste ultime, salvo disposizioni più
favorevoli per i lavoratori (art. 357 cpv. 2 CO). Né il lavoratore può validamente rinunciare a crediti
risultanti da un contratto collettivo di lavoro (art. 341 cpv. 1 CO). In
tali circostanze, anche se la rivendicazione salariale dell'attrice è avvenuta
dopo la fine del contratto di lavoro, non si riscontrano gli estremi dell'abuso
(analogamente: CCR sentenza inc. 16.2020.10 del 21 dicembre 2020 consid. 5e).
5.
Il reclamante rimprovera al Pretore di non avere esaminato
la censura da lui sollevata nelle osservazioni secondo cui “qualora si fosse applicato il CCL [..], allora era
indispensabile procedere con un riconteggio a 360° che considerasse anche
l'aumento dei contributi sociali, le trattenute delle imposte alla fonte (IF) e
della cassa pensione (LPP), ciò che avrebbe limitato la pretesa attorea a soli
fr. 1735.60 [netti]”. Al proposito esso fa valere che l'attrice non ha contestato
né tale allegazione né il conteggio da lui allestito relativo alle trattenute
salariali (doc. 7). Che il Pretore non si sia espresso su tale argomentazione è
vero. Sta di fatto che, nella fattispecie, l'attrice ha rivendicato un importo
lordo, ciò che è ammissibile (CCR sentenza inc. 16.2018.4 del 27 agosto 2019 consid.
6.
con rinvii). E in tale caso, il giudice si fonda sull'importo lordo ed emana
la sua decisione, che costituisce un titolo di rigetto definitivo sempre che la
stessa precisi la deducibilità degli oneri sociali
e dell'eventuale imposta alla fonte (DTF 149 III 258). I relativi conteggi
andranno quindi effettuati in sede di pagamento effettivo. Ne segue che al
Pretore non può essere mosso alcun rimprovero per avere obbligato la ditta a pagare
un salario lordo.
6.
Lo RE 1 rimprovera al Pretore di avere accolto, ancorché
parzialmente, l'azione quantunque l'attrice non abbia adempiuto all'onere
dell'allegazione. Esso fa valere che nella petizione
la dipendente non ha esposto il calcolo da lei eseguito per giungere alla somma
richiesta di fr. 7974.23 lordi ma si è limitata a rinviare, in
maniera a suo avviso inammissibile, a un conteggio (doc. F), il quale è stato
peraltro da lui contestato.
a) Nel
caso in esame, trattandosi di una controversia in materia di lavoro con un
valore litigioso inferiore a fr. 30 000.–, il giudice
accerta i fatti d'ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC: massima
inquisitoria sociale). Ciò significa che, come nelle procedure ordinarie,
rette dal principio attitatorio, spetta alle parti raccogliere gli elementi
del processo. Il giudice le aiuta tuttavia con delle domande adeguate affinché
le allegazioni necessarie e i mezzi di prova corrispondenti siano
enumerati con precisione. Quando le parti sono patrocinate da un avvocato, il
giudice può far prova di riserbo come nella procedura ordinaria (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale federale
4A_64/2021 del 9 settembre 2021 consid. 4.2.3 pubblicata in: RSPC 2022 pag. 79; analogamente: CCR sentenza inc.
16.2019.64
del 10 novembre 2020 consid. 6 con rinvii).
Per quanto concerne l'allegazione di una fattura, o di
un conteggio, è possibile che l'attore alleghi nella sua petizione, rispettivamente
nella replica, il montante totale della stessa e rinvii per i dettagli al documento
prodotto. In un simile caso, occorre esaminare se la controparte e il
tribunale ottengono in tal modo le informazioni necessarie, così che l'esigenza
di riportare i dettagli della fattura nell'allegato di causa non avrebbe senso.
Il semplice rinvio al documento prodotto può essere insufficiente quando le
informazioni contenute nello stesso non sono chiare e complete ed esse devono
ancora esservi ricercate. Non basta che il documento contenga sotto l'una o
l'altra forma le suddette informazioni. Occorre che l'accesso alle informazioni
sia agevole e che non sussista alcun margine di interpretazione. Il rinvio
figurante nell'allegato di causa deve designare specificatamente il documento
in questione e permettere di comprendere chiaramente quale parte di esso è
considerata come allegata. L'accesso agevole è assicurato quando il
documento è esplicito e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il
caso, il rinvio può essere considerato sufficiente soltanto se il documento in
questione è concretizzato e commentato nell'allegato medesimo in maniera
tale da rendere facilmente comprensibili le informazioni, senza necessità di
interpretarle o di ricercarle (DTF 144 III 523 consid. 5.2.1.2 e rinvii; più di
recente: sentenza 4A_567/2024 del 14 maggio 2024 consid. 3.2.2; analogamente:
CCR sentenza inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020
consid. 7a).
b) Nella fattispecie,
l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 7974.24 lordi più interessi, a titolo di differenza salariale
tra quanto versatole tra gennaio e ottobre 2021 e quanto avrebbe dovuto
ricevere se le fosse stato correttamente versato il salario previsto per la
classe salariale 7.3 (Politecnico o equivalente, 3° anno) e ha rinviato per
il dettaglio al doc. F, il cui
contenuto è il seguente:
Dal
Al Salario al 100% % Salario dovuto Salario
ricevuto Differenza
01.01.2021
31.01.2021
> CHF 5230.77 x 100.00% = CHF 5230.77 - CHF 4300.00
= CHF 930.77
01.02.2021
28.02.2021
> CHF 5230.77 x 60.00% = CHF 3138.46 - CHF 2580.00
= CHF 558.56
01.03.2021
14.03.2021
> CHF 2362.28 x 60.00% = CHF 1417.37
- CHF 3051.60 = CHF 660.56
15.03.2021
31.03.2021
> CHF 2868.49 x 80.00% = CHF 2294.79
01.04.2021
30.04.2031
> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00
= CHF 744.62
01.05.2021
31.05.2021
> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00
= CHF 744.62
01.06.2021
30.06.2021
> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00
= CHF 744.62
01.07.2021
31.07.2021
> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00
= CHF 744.62
01.08.2021
31.08.2021
> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00
= CHF 744.62
01.09.2021
30.09.2021
> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00
= CHF 744.62
01.10.2021
31.10.2021
> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00
= CHF 744.62
01.01.2021
31.10.2021
> CHF 41373.70 x 8.33% = CHF 3446.43 - CHF 3834.30
= CHF 612.13
CHF 7974.23
Salvo
quanto si dirà in appresso (sotto consid. 7), il conteggio in esame può
ritenersi chiaro e completo poiché senza particolare sforzo permette di capire l'ammontare
del salario dovutole in funzione del grado d'occupazione, quello effettivamente percepito e quindi la differenza
rivendicata per i mesi da gennaio a ottobre 2021. Contrariamente all'opinione
del reclamante, il rinvio al documento in esame non necessitava di particolari
ricerche, né era suscettibile di interpretazioni, giacché esso contiene in modo
esplicito le informazioni riguardanti la pretesa di pagamento invocata
dall'attrice. Sotto questo profilo si può ammettere che l'attrice ha adempiuto
al suo onere di sostanziare l'allegazione.
c) Confrontato con tale conteggio, il
convenuto poteva conseguentemente sollevare contestazioni specifiche e
motivate nell'ambito dello scambio degli allegati. Se non che, esso si è
limitato a contestare il conteggio, facendo valere che questo “costituisce una
mera dichiarazione di parte, sprovvista di alcun valore probatorio” e che lo
stesso non è stato “neppure ripreso e riformulato nella petizione, ciò che
risulta essere inammissibile” (osservazioni, pag. 2). Si tratta tuttavia
di una contestazione generica e quindi insufficiente. Ne discende che il Pretore poteva
senza arbitrio considerare che gli importi indicati nel conteggio erano
rimasti incontroversi e come tali non necessitavano di essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC). Al riguardo il reclamo cade nel vuoto.
7.
Il reclamante rimprovera altresì al Pretore di avere riconosciuto all'attrice anche “l'ultima pretesa di cui al doc.
F”, ossia “il pagamento in denaro
delle vacanze non godute, pari appunto all'8.33%”, quantunque essa non
abbia mai rivendicato tale pretesa. Esso ritiene che l'8.33%, come le altre
cifre indicate nella colonna “%” della tabella di cui al doc. F, indicava una
percentuale lavorativa e assevera che se l'attrice avesse voluto fare valere
una pretesa riferita a vacanze maturate non godute avrebbe dovuto
esplicitarlo. A suo avviso, l'accoglimento della pretesa litigiosa risulta del
tutto insostenibile anche perché la lavoratrice, oltre ad avere sottoscritto
un accordo comprendente anche le ferie residue (doc. M), nella replica ha
confermato di avere effettuato interamente le vacanze maturate prima della
fine del contratto di lavoro.
In
concreto a ragione il reclamante obietta che nella petizione l'attrice non ha
fatto valere alcuna pretesa relativa a vacanze maturate non godute mentre il
Pretore le ha riconosciute in denaro “pari
appunto all'8.33%”. Ora, come si è visto in precedenza (sopra consid. 6b), il
conteggio esposto dall'attrice è il seguente:
01.01.2021
31.10.2021
> CHF 41373.70 x 8.33% = CHF 3446.43 - CHF 3834.30
= CHF 612.13
Che
la percentuale dell'8.33% costituisca la quota di tredicesima, come affermato
dall'attrice nelle osservazioni al reclamo, o quel-la applicabile all'indennità
le vacanze non godute come stabilito dal Pretore, non è a questo stadio del
ragionamento di rilievo. Dandosi possibili interpretazioni, il conteggio al
quale l'attrice ha rinviato non poteva più considerarsi esplicito (selbsterklärend).
Il rinvio, dal quale non si evincevano
chiaramente gli elementi che assurgevano ad allegazione di parte, non era pertanto
sufficiente. Poco importa che altre prove permettano di comprendere il calcolo e confermarlo poiché
non è ammissibile supplire a un'allegazione carente con uno o più mezzi di
prova. In altre parole, questi possono essere considerati unicamente se posti in correlazione a una sufficiente
allegazione (II CCA sentenza inc. 12.2023.110 dell'11 gennaio 2024
consid. 13 con rinvii). Ciò che non è il caso in concreto. In circostanze
siffatte l'attrice non ha assolto l'onere di sostanziare la sua pretesa, che
non andava pertanto riconosciuta. Su questo punto il reclamo si rivela dunque
fondato.
8.
La reclamante si duole poi del fatto che il Pretore ha
respinto tutte le eccezioni di compensazione da lui sollevate. A suo avviso
il primo giudice non ha considerato che tali
pretese non sono state contestate puntualmente dall'attrice e che pertanto, in
assenza di una contestazione sufficiente, andavano ritenute non controverse
e quindi ammesse.
a) Relativamente alle violazioni
degli obblighi lavorativi, di complessivi fr. 8 498.–, nelle
osservazioni scritte alla petizione, lo RE 1 ha sostenuto che la
lavoratrice aveva infranto i doveri fedeltà e di diligenza cagionandole un danno
“che ora è tenuta a rifondere” e che viene posto in compensazione alla pretesa avversaria.
Nello specifico esso ha addotto quanto segue:
a) l'attrice si è appropriata ed ha
utilizzato per scopi personali disegni
tecnici
allestiti dal datore di lavoro nel 2018, inviandoli alle signore M__________ il
1° novembre 2021. Non avendo chiesto ed ottenuto alcun consenso, tale agire
costituisce senza dubbio una gravissima violazione dei propri doveri nei
confronti del (ex) datore di lavoro (doc. 8);
b) nel
progetto A__________ l'attrice ha sbagliato i calcoli della pendenza della
rampa, ben
superiore al 30% indicato, risultando impraticabile, i lavori di sistemazione sono stati fatturati alla mia
mandante fr. 1700.– (doc. 9);
c) sempre sul
cantiere A__________, l'attrice ha comandato un miscelatore per la cucina
troppo alto, che impediva l'apertura della finestra. Il pezzo sostitutivo è
costato fr. 221.– (doc. 10);
d) nel
cantiere P__________ si osserva innanzitutto che l'attrice ha segnato 600 ore
di DL. Nonostante ciò il cantiere non è stato esente da problemi. Il primo problema
risiede nell'errata predisposizione degli allacciamenti di due radiatori
voluti dal cliente. Essi sono stati comandati di tipo misto, vale a dire con
allacciamento elettrico e acqua. Quest'ultimo allacciamento non è stato previsto nell'abitazione e la convenuta ha dovuto
comandare due nuovi radiatori al prezzo di € 2140.– (doc. 11),
equivalenti a fr. 2155.34 al cambio attuale (doc. 12), oltre a IVA, trasposto
e spese di sdoganamento, per complessivi fr. 3000.– complessivi;
e) sempre nel cantiere P__________ sono
state cambiate le pendenze della terrazza al 1° piano, da quelle originarie
che davano verso l'interno alle attuali rivolte all'esterno. L'attrice non si è
accorta che la terrazza del vicino scaricava nella medesima colonna, provocando
un blocco e il conseguente allagamento della proprietà confinante. Si è dovuto
risolvere il problema costruendo una nuova
canaletta al costo di fr. 1077.– (doc. 13);
f)
nello stesso cantiere è stata creata anche
una parete in cartongesso
adiacente
ad una parete esistente: l'isolazione necessaria non è stata posata, se non
limitatamente alle zone perimetrali (doc. 14). La DL, in capo all'attrice, non
poteva non accorgersi di tale mancanza. Il cliente ha già segnalato la
problematica che farà valere in sede di liquidazione, invocando un minor valore
dell'opera di fr. 2000.–;
g) ancora nel
cantiere P__________ non è stato posato un tubo per l'allacciamento dell'acqua
calda in lavanderia che era di competenza dell'attrice. Nel mese di febbraio
2022.
la ditta R__________ Sagl ha dovuto correggere la dimenticanza posando un
tubo esterno, non ancora fatturato. In fase di liquidazione si prospetta un
costo di almeno fr. 500.– (deposizione/testimonianze).
Che
il lavoro offerto dall'attrice sia stato impreciso, lacunoso e non all'altezza
del ruolo e del salario rivendicato nella petizione emerge anche dalla
lettura delle opposizioni a una domanda di costruzione fondata sui piani
allestiti dall'attrice (pag. 6 e 7).
b) Confrontata
con tali allegazioni, che indicavano chiaramente il fondamento delle varie pretese
e la quantificazione delle medesime, nella replica l'attrice si è limitata a
contestarle “fermamente in quanto infondate o tutt'al più tardive e quindi
prescritte”, per poi soggiungere che nessuna pretesa per risarcimento danni è
mai stata formulata dalla parte convenuta prima di compiere quegli atti (la
disdetta del contratto di lavoro, il resoconto residuo ferie, il pagamento
delle ultime spettanze salariali e il
rilascio del certificato di lavoro (pag. 3). Se non che, per quel
che è di fatti rimproverati alla lavoratrice, le poste del danno e il loro
ammontare, si trattava di una contestazione generica e globale che non permetteva di capire le ragioni della pretesa infondatezza. In
tali circostanze, in mancanza di contestazioni sufficientemente concrete
e precise, il Pretore non poteva ritenere che l'attrice avesse concretizzato
la sua contestazione e quindi ossequiato l'onere di sostanziare la contestazione. Ne segue che, su questo
punto, le violazioni contrattuali e il danno patito dal datore di lavoro dovevano reputarsi come non controverse e
dunque non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC).
c) L'esame
del reclamo non si esaurisce tuttavia in questi soli termini, poiché,
contrariamente all'assunto dal datore di lavoro, la seconda obiezione, relativa
alla “tardività” della rivendicazione, può ritenersi sufficiente. Nella misura
in cui l'attrice ha rilevato che il convenuto, mai prima della fine della
relazione aveva preteso alcunché o formulato riserve al riguardo, la
contestazione poteva ritenersi concreta e precisa. Premesso ciò, la legge non prevede termini entro i quali il datore di
lavoro deve far valere eventuali pretese di risarcimento danni nei confronti
del suo dipendente. In particolare il diritto federale non prevede norme
particolari sulla prescrizione di tali pretese, per cui vale il termine generale
di dieci anni per le violazioni contrattuali
(art. 127 CO). Tuttavia, ove il datore di lavoro ometta di far valere nei
confronti del lavoratore, prima della fine del rapporto di lavoro, pretese di
cui conosca l'entità o il fondamento, egli perde ogni diritto alle stesse (perenzione del credito del datore di lavoro
per risarcimento di danni: DTF 110 II
345.
consid. 2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_257/2019
del 6 novembre 2019 consid. 4.4.2). Una rinuncia del datore di
lavoro a chiedere un risarcimento danni può segnatamente essere ammessa se
il comportamento delle parti – interpretato secondo il principio dell'affidamento – permette nel caso concreto di dedurre
l'esistenza di un annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115
CO (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2022, n. 8 ad
art. 321e CO). In questo
contesto, la natura del contratto di lavoro esige che alla fine del
contratto il lavoratore possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a
rendergli note eventuali pretese nei suoi
confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine del
rapporto di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze, il
regolamento delle prestazioni di previdenza e l'allestimento di un certificato
di lavoro (CCC sentenza inc. 16.2002.60 del 15 aprile
2003, consid. 6 con rinvii; II CCA sentenza inc. 12.2019.93 dell'8 marzo 2021
consid. 13; v. anche Bohnet,
Actions civiles, vol. II: CO, 2ª edizione, § 34 n. 16).
d) Nel
caso di specie, non solo la lavoratrice ha ricevuto l'ultimo salario di
ottobre 2021 e il certificato di lavoro, ma le parti hanno finanche raggiunto
un accordo “in merito al saldo del salario” (doc. M), senza che il datore di
lavoro abbia formulato riserve. La pretesa risarcitoria di quest'ultimo deve
essere considerata così perenta. Non si disconosce che, fors'anche sorprendentemente,
la lavoratrice dopo essersi rivolta a un sindacato ha rivendicato la
differenza salariale oggetto della presente procedura. Se non che, in virtù
dell'art. 341 CO, durante il rapporto di lavoro
e nel mese successivo alla sua fine essa non
poteva tuttavia rinunciare a crediti derivanti dal rapporto di lavoro
risultanti da disposizioni imperative della legge o del CCL. La norma costituisce
una regola particolare per rapporto alla libertà generalmente accordata alle
parti in materia di estinzione delle obbligazioni mediante convezione
(art. 115 CO; II CCA sentenza inc. 12.2015.92 del 28 dicembre 2015 consid.
5.1). Risulta così contrario allo spirito della legge
privare il lavoratore della protezione accordatagli dall'art. 341 cpv. 1 CO
applicando l'art. 2 cpv. 2 CC, ragione per cui l'abuso di diritto è ammesso
solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 622 consid. 5.2; più di recente:
sentenza del Tribunale federale 4A_454/2022 del 17 novembre 2022 consid. 5.1). Per
contro, la perenzione, che il
giudice deve accertare d'ufficio, comporta l'estinzione definitiva del
diritto soggettivo a seguito della scadenza del termine entro il quale il suo
titolare doveva esercitarlo o compiere un atto necessario al suo esercizio
(DTF 149 III 306 consid. 4.2). Posto che il datore di lavoro non ha sollevato
vizi della volontà, salvo quanto si dirà in appresso, le sue pretese risarcitorie
cadono nel vuoto.
e) Come
si è detto in precedenza (sopra consid. c), la rinuncia vale solo per quelle pretese di cui il datore di
lavoro conosca l'entità o il fondamento prima della fine della relazione
contrattuale. Nel caso in esame, il reclamante sostiene che la “sottrazione”
dei rilievi eseguiti dal datore di lavoro è
stata scoperta solo con una e-mail del 16 novembre 2021 (doc. 8), che la
problematica dei radiatori è emersa solo nel mese di febbraio 2022 (doc. 11) e che le opposizioni a una domanda di costruzione
sono state sollevate nel mese di aprile 2022 (doc. 15). Premesso che
l'attrice non ha validamente contestato le violazioni contrattuali in esame
(sopra consid. b), salvo la sostituzione dei radiatori quantificata in fr.
3000.–, per le altre due violazioni manca una qualsiasi indicazione che
permetta di determinare l'ammontare dell'indennità risarcitoria in favore
del datore di lavoro. In tali circostanze, quest'ultimo può porre in compensazione
con il credito dell'attrice solo fr. 3000.–. Entro tali limiti il reclamo si
rivela fondato.
9.
In merito alla pretesa per “ore non
lavorate”, nelle osservazioni alla petizione lo RE 1 ha affermato che qualora
il noto CCL fosse applicabile, si sarebbe dovuto considerare che
rispetto al numero di ore previste da quel contratto collettivo, l'attrice non ha
lavorato 32 ore nel 2020 e 160.50 ore nel 2021 per un totale di 192.50 ore, ciò
che corrisponde, ammontando il salario orario a fr. 32.57 (fr. 68 000.–
/ 2088 ore), a fr. 6269.70 lordi (pag. 4). Nella “tabella ore di lavoro
2021” prodotta quale doc. 4 figurano le ore svolte dall'attrice nel 2021 e
quelle che avrebbe dovuto eseguire secondo il CCL. Nella replica la lavoratrice ha contestato il credito fatto valere
dalla controparte, sostenendo che la durata del tempo di lavoro pattuita nel contratto
individuale e da lei “perfettamente ossequiata” rispetta la proporzione delle
42.50
ore settimanali previste per un 100% dall'art. 16.1.2 CCL (“contratto di
lavoro = (8.50 + 8.50 + 8.50): 60% x 100% = 42.50 ore / settimanali”) e che durante
il rapporto di lavoro “nessun deficit di ore lavorative è mai stato lamentato”
dal convenuto (pag. 2 e 3). Ci si può chiedere se, come stabilito
dal Pretore, la pretesa formulata dal
convenuto fosse stata debitamente contestata dall'attrice. Resta il fatto che, quantunque la “tabella
ore di lavoro 2021” sia stata allestita dal contabile della ditta in base alle
informazioni ottenute “dal calendario orario
che la stessa CO 1 aveva compilato” (deposizione di Mariano Esposito del 25
aprile 2023, verbali pag. 3), nella misura in cui prima della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro non ha fatto valere nei confronti della lavoratrice tale pretesa, esso ha perso
ogni diritto alla stessa (sopra consid. 8c). Ne discende che su questo punto
il reclamo è destinato all'insuccesso.
10.
In definitiva, il reclamo si rivela parzialmente
fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima
sulla lite. Visto quanto precede la decisione impugnata va riformata nel
senso che la petizione va accolta limitatamente a fr. 5061.87 lordi dai quali vanno dedotte le varie trattenute mentre
il convenuto può porre in compensazione fr. 3000.–.
11.
La procedura
nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non
realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Visto
l'esito, il reclamante, maggiormente
soccombente, rifonderà alla controparte, quantunque rappresentata da un sindacato (art. 68
cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC), un'equa indennità per ripetibili ridotte (analogamente: CCR,
sentenza inc. 16.2020.38 del 18
ottobre 2021 consid. 5). L'esito del giudizio odierno impone altresì una
moderazione dell'ammontare dell'indennità
riconosciuta all'attrice davanti al Pretore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza lo RE 1 è condannato a
versare all'arch. CO 1 fr. 5061.87 lordi, da cui
dedurre gli oneri sociali, legali e convenzionali, e l'imposta alla fonte, oltre interessi al 5% dal 19
novembre 2022. Lo RE 1 è autorizzato a porre in compensazione fr. 3000.–.
2. Non si riscuotono spese processuali.
Lo RE 1 rifonderà all'attrice fr. 250.– per indennità di rappresentanza ridotta.
II. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà
alla controparte un'indennità ridotta di fr. 150.–.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.