Lexipedia

Decisione

16.2023.29

Contratto di lavoro: applicabilità di un contratto collettivo di lavoro, salario minimo – massima inquisitoria sociale, onere di allegazione e di contestazione

10 settembre 2024Italiano30 min

ha as­sunto a tempo indeter­minato, con inizio dal 1° settembre 2019, l'architetta

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.29

Lugano,

10 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 6 settembre 2023 presentato dallo

RE 1

(patrocinato

dall'PA 1)

contro la decisione emessa il 4 agosto 2023 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2022.124 (contratto lavoro) promossa

nei suoi confronti con petizione del 20 aprile 2022

dall'

CO

1

(rappresentata

dal RA 1),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 17 luglio 2019 lo RE 1, che gestisce uno studio di architet­tura,

ha as­sunto a tempo indeter­minato, con inizio dal 1° settembre 2019, l'architetta

CO 1 per un grado d'occupazione del 60% e un

salario di fr. 2340.– mensili netti, al quale si aggiungeva un rimborso

spese forfettario di fr. 300.– mensili. Il contratto di lavoro prevedeva

che la dipendente lavorasse il lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 08.00

alle 12.00 e dalle 12.30 alle 17.00, per complessive 25.5 ore settimanali.

Nel corso del rapporto di lavoro la per­centuale d'im­piego della lavoratrice ha subìto frequenti modifiche,

variando tra il 60% e il 100%, a dipendenza delle necessità del datore di

lavoro. Il 19 agosto

2021 lo RE 1 ha disdetto il contratto

di lavoro per il 31 ottobre 2021.

B. Il

19 novembre 2021 CO 1 ha chiesto al datore di lavoro di versarle fr. 11 140.30 netti, soste­nendo che nel 2020 non le era stato

pagato un salario proporzionato al suo effettivo grado di occupazione per una

differenza salariale complessiva di fr.

3612.25 men­tre dall'inizio 2021, con l'applicabilità del contratto

collettivo di lavoro (CCL) per gli ingegneri, gli architetti e le pro­fessioni

affini decretato l'obbligatorietà gene­rale, avrebbe dovuto essere col­locata

nella classe salariale 7.3 e percepire una mag­giore retribuzione per complessivi

fr. 7528.05 netti. La richiesta è rimasta senza esito.

C. Con istanza del 14 gennaio 2022 CO 1

si è rivolta al Segretario assesso­re della

Pretura del Distretto di Lugano, se­zione 1, chiedendo di convoca­re

lo RE 1 per un ten­tativo di conciliazione volto a ottenere il pa­gamento

di fr. 12

687.45 lordi più

interessi al 5% dal 19 novembre 2021,

corrispondenti alle differenze salariali tra il salario lordo rico­nosciutole e

quanto avrebbe dovuto esserle riconosciuto nel 2020 (fr. 4713.42) e nel 2021 (fr. 7974.05). Constatata l'impossibilità di concilia­re

le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 21 feb­braio 2022

all'istante l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spe­se

processuali (inc. CM.2022.15).

D. Con petizione del 20

aprile 2022 CO 1 ha con­venuto lo RE 1 davanti al Pre­tore del

Distretto di Lugano, sezione 1, per ottene­re il paga­mento di fr. 7974.23

lordi più interessi al 5% dal 19 novembre 2021 a “titolo di differenze sala­riali

ancora dovute”. Nel­le

sue osserva­zioni del 24 giugno 2022 il convenuto ha propo­sto, in via

princi­pale, di respingere la petizione in ordine, e in via subordinata, di

respingerla nel me­rito perché il

contratto di lavoro tra le parti non soggiaceva al CCL per gli ingegneri,

gli archi­tetti e le profes­sioni affini e in via ancor più subordinata,

qualora il CCL fosse stato rite­nuto

ap­plicabile, di respingerla, perché la

pretesa dell'at­trice sarebbe estinta per compensazione. L'at­trice ha replicato il 5 settembre

2022 e il convenuto ha duplicato il 15 settembre suc­cessivo, entrambi mantenendo le rispettive

posizioni. Alle prime arringhe del 7 dicembre 2022 le parti hanno ribadito

le loro do­mande e noti­ficato prove. Chiusa l'istruttoria il 23 aprile 2023, alle

ar­ringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclu­sioni scritte.

Nei loro rispettivi memo­riali del 28 giugno 2023 esse hanno riconfermato le

loro posizioni, il convenuto aumentando il suo credito posto in compensazione.

E. Statuendo con decisione del 4 agosto

2023 il Pretore ha parzial­mente accolto la petizione nel senso che il convenuto

è stato ob­bligato a versare all'attrice fr. 5674.– lordi più interessi al 5%

dal 19 novembre 2022. Non sono

state preleva­te spese processuali mentre il convenuto è stato tenuto a

rifondere all'attrice un'in­den­nità di rappresentanza di fr. 500.–.

F. Contro la decisione appena citata lo RE 1 è insorto a

que­sta Camera con un reclamo del 6 settembre 2023 in cui chiede di annullare la sentenza impu­gnata e di riformarla nel senso di respingere

integralmente la petizione. Nelle

sue osservazioni del 3 ottobre 2023 CO 1 con­clude per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono

impu­gna­bili, trattandosi di controver­sie patrimoniali con un valore liti­gioso

inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta

giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione

im­pugnata è pervenuta al patrocinatore del con­venuto il 7 agosto 2023 (cfr. tracciamento degli invii po­sta­li n.

98.41.912373.00199571, agli atti) durante

le ferie giudizia­rie (dal 15 luglio al 15 agosto 2023 incluso: art.

145.

cpv. 1 lett. b CPC). Cominciato a decorrere il 16 agosto 2023, il termine di re­clamo

sarebbe scaduto così il 14 settembre 2023. Introdotto il 6 settembre 2023, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'ac­certamento manifesta­mente errato dei fatti (lett.

b). L'autorità di reclamo esa­mina con pieno potere di cogni­zione le censure

concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero

– da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del di­ritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cogni­zione limi­tato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accer­tati in modo manifestamente errato. An­che in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, ac­compagnandole con un'argomentazione esaustiva. La defini­zio­ne

di “manifestamente erra­to” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­cer­ta­mento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impu­gnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimo­strare per quale motivo

l'ac­certamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

inso­steni­bili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente

lesivi di una norma o di un principio giuri­dico chiaro e indiscusso op­pure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'e­quità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere accertato

innan­zitutto che “l'attrice adempie

i presupposti del CCL per gli inge­gneri, architetti e le professioni affini,

dichiarato di obbligatorietà generale il 21 ottobre 2020” e che “secondo quel

CCL” il salario lordo dovutole ammontava a fr. 5230.77 lordi mensili, ha

consta­tato che tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2021 l'attrice ha per­ce­pito

un salario inferiore per una differenza di fr. 7974.23 lordi. Pre­messo

ciò, egli ha esami­nato se la pretesa fatta

valere dall'attrice fosse estinta per compensazione con i crediti vantati

dal conve­nuto. Al riguardo, il primo

giudice, oltre a rimproverare alla ditta di non avere di­mo­strato una

violazione degli obblighi lavorativi da parte dell'impiegata, ha evidenziato il

fatto che l'aver sotta­ciuto le pretese dedotte in compensazione “fintanto che

durava il rapporto di lavoro […] è sicuramente indi­ziante della loro

pochezza”. Per il Pretore, le critiche alla dipen­dente per la cat­tiva qualità

del lavoro prestato sono contraddette con il contenuto del certificato di la­voro

in cui figura “che tutti i compiti assegnati all'attrice sono stati da lei

svolti con coscienza e diligenza” mentre per il minor numero di ore prestate la

lavoratrice non è mai stata oggetto di

un ri­chiamo. Inoltre, a suo avviso, l'infondatezza delle richieste risar­citorie

del conve­nuto risulta altresì dall'accordo di cui al doc. M, sottoscritto anche

dal datore di lavoro, poiché se quest'ul­timo “avesse avuto qualcosa da

pretendere dall'attrice, non lo avrebbe sottoscritto”. Per il primo giudice, inoltre,

tale accordo è rilevante anche in relazione alla pretesa relativa al pagamento

in denaro delle va­canze non godute, pari all'8.33%, che “va ricono­sciuto (e

del resto neppure è stato partitamente contestato dalla convenuta nei suoi

scritti introduttivi)”. Per quel che con­cerne,

in­vece, il rimborso spese forfettario di fr. 300.– mensili versato all'at­trice

pari a comples­sivi fr. 3000.– nel 2021, il Pretore ha ricono­sciuto che questa

indennità corrispondeva solo per fr. 700.– a delle spese effettive avute dalla

lavoratrice mentre per la diffe­renza di fr. 2300.– si trat­tava di un

salario camuffato. Donde il par­ziale accoglimento della petizione, nel

senso che il convenuto è stato condannato a paga-re all'attrice in totale fr.

5674.– lordi (fr. 7974.23 ./. fr. 2300.–) più interessi al 5% dal 19

novembre 2022.

4.

Il

reclamante lamenta innanzitutto una carente motivazione della decisione impugnata, rimpro­ve­rando al Pre­tore

di avere ammesso l'applicabilità dal mese di gennaio 2021 del CCL per gli

ingegneri, architetti e profes­sioni affini alla relazione di lavoro tra le

parti, senza tuttavia minima­mente esaminare le argomentazioni da lui addotte a

sostegno dell'inapplicabilità dello stesso. Egli ribadisce che l'attrice non ha mai fatto valere l'applica­bilità del CCL

durante il rap­porto di lavoro, né in occasione della discussione riguardante i

giorni di vacanza rimanenti che l'ha por­tato a sottoscrivere l'ac­cordo di cui

al doc. M, chiedendo il rispetto del salario minimo pre­visto da tale

convenzione soltanto dopo la fine del contratto di la­voro “quando ormai aveva ottenuto l'at­te­stato di lavoro e tutto quanto

da lei preteso (vacanze non ancora

eseguite e la pos­sibi­lità di lasciare anticipata­mente il lavoro)”. A suo

avviso, tale com­portamento dev'essere con­siderato un manifesto abuso di

diritto e contrario al principio della buona fede.

a) Le esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2

CPC appli­cabile alla procedura sempli­fi­cata per rinvio dall'art. 219 CPC)

sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il de­sti­natario della

decisione, come ogni interessato, deve quindi poterla comprendere e impu­gnare

con cognizione di causa (DTF 145 III 326 consid.

6.1) e l'autorità di ricorso adita deve potere esercitare pienamente il suo

controllo (sentenza del Tri­bunale federale 4A_463/2021 del 20 giugno 2023 consid. 3.3.1 in RSPC 2024 pag. 52). Per

soddi­sfare tale esigenza è suffi­ciente che l'autorità esponga almeno

brevemente i motivi che l'hanno in­dotta a decidere in un determinato modo. Non le in­combe di esporre e discutere

tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure addotte dalle parti, ma può invece

limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. L'essenziale è che la decisione indichi

chiaramente i fatti che sono stati accertati

e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 148 III 30 consid.

3.1

con rinvii). Se non permette di capire perché il giu­dice ha sta­tuito in

un modo piuttosto che in un altro su que­stioni determinanti, la motivazione

non è sufficiente (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c). Sapere se una motivazione sia

convin­cente è una questione distinta dal diritto a una decisione moti­vata;

se le ragioni che hanno guidato il giudice possono essere individuate, il diritto

a una decisione motivata è rispettato, an­che se la motivazione è errata

(sentenza del Tribu­nale fede­rale 4A_193/2024 del 12 aprile 2024 consid. 6.2.1;

CCR sen­tenza inc. 16.2022.43 del 12 ottobre 2023 consid. 4a).

b) Nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto che dal

mese di gennaio 2021 il salario della dipen­dente dovesse essere almeno equi­valente

al minimo previsto per la classe 7.3 del CCL per gli in­gegneri, architetti

e pro­fessioni affini, perché tale contratto è stato dichiarato di obbliga­torietà

generale. La motivazione sarà anche concisa, ma non è dato di vedere che cosa

il Pretore avrebbe dovuto ulteriormente spiegare visto che il 21 ottobre 2020

il Consiglio di Stato ha decretato l'obbligatorietà gene­rale, per il periodo

dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023, di alcune disposizioni del CCL in esame,

tra cui quelle relative ai salari minimi. Dal mo­mento che si possono

comprendere le ra­gioni che hanno indotto il giudice a decidere a fa­vore dell'appli­ca­bilità

del CCL, il diritto di ottenere una decisione motivata è rispettato. La

censura di carenza di motiva­zione è dunque

in­fondata.

c) Si

aggiunga che nemmeno per ragioni di merito il contratto collettivo risulta

inapplicabile. Dandosi l'as­sog­getta­mento del rapporto di lavoro a un

contratto collettivo di lavoro dichia­rato di obbligatorietà gene­rale, accordi

tra le parti, in quanto dero­gano a disposizioni impe­rative del contratto

collettivo, sono nulli e sostituiti da queste ultime, salvo disposizioni più

favo­revoli per i lavoratori (art. 357 cpv. 2 CO). Né il lavo­ratore può validamente rinunciare a crediti

risultanti da un contratto collet­tivo di lavoro (art. 341 cpv. 1 CO). In

tali circostanze, anche se la rivendicazione salariale dell'attrice è avvenuta

dopo la fine del con­tratto di la­voro, non si riscontrano gli estremi dell'a­buso

(analogamente: CCR sentenza inc. 16.2020.10 del 21 dicembre 2020 consid. 5e).

5.

Il reclamante rimprovera al Pretore di non avere esaminato

la censura da lui sollevata nelle osservazioni secondo cui “qualora si fosse applicato il CCL [..], allora era

indispensabile pro­cedere con un riconteggio a 360° che considerasse anche

l'aumento dei contributi sociali, le trattenute delle imposte alla fonte (IF) e

della cassa pensione (LPP), ciò che avrebbe limitato la pretesa atto­rea a soli

fr. 1735.60 [netti]”. Al proposito esso fa valere che l'at­trice non ha con­testato

né tale allegazione né il conteggio da lui allestito relativo alle trattenute

salariali (doc. 7). Che il Pretore non si sia espresso su tale argomentazione è

vero. Sta di fatto che, nella fattispecie, l'attrice ha rivendicato un importo

lordo, ciò che è ammissibile (CCR sentenza inc. 16.2018.4 del 27 agosto 2019 consid.

6.

con rinvii). E in tale caso, il giudice si fonda sull'im­porto lordo ed emana

la sua decisione, che costituisce un titolo di rigetto definitivo sempre che la

stessa precisi la deduci­bi­lità degli oneri sociali

e dell'eventuale imposta alla fonte (DTF 149 III 258). I relativi conteggi

andranno quindi effettuati in sede di pagamento effettivo. Ne segue che al

Pretore non può essere mosso alcun rim­provero per avere obbligato la ditta a pagare

un salario lordo.

6.

Lo RE 1 rimprovera al Pretore di avere accolto, ancorché

parzialmente, l'azione quantunque l'attrice non abbia adempiuto all'onere

dell'allegazione. Esso fa valere che nella peti­zione

la dipendente non ha esposto il calcolo da lei eseguito per giungere alla somma

richiesta di fr. 7974.23 lordi ma si è limitata a rinviare, in

maniera a suo avviso inammis­sibile, a un conteggio (doc. F), il quale è stato

peraltro da lui con­testato.

a) Nel

caso in esame, trattandosi di una controversia in materia di lavoro con un

valore liti­gioso inferiore a fr. 30 000.–, il giu­dice

accerta i fatti d'ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC: massima

inquisitoria sociale). Ciò significa che, come nelle procedure ordinarie,

rette dal principio attitatorio, spetta alle parti racco­gliere gli elementi

del processo. Il giudice le aiuta tuttavia con delle domande adeguate affinché

le alle­gazioni necessarie e i mezzi di prova corrispondenti siano

enumerati con precisione. Quando le parti sono patro­cinate da un avvo­cato, il

giudice può far prova di riserbo come nella procedura ordinaria (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1; sentenza del Tribu­nale federale

4A_64/2021 del 9 settembre 2021 consid. 4.2.3 pubblicata in: RSPC 2022 pag. 79; analogamente: CCR sen­tenza inc.

16.2019.64

del 10 novembre 2020 consid. 6 con rinvii).

Per quanto concerne l'allegazione di una fattura, o di

un con­teggio, è possibile che l'attore alleghi nella sua petizione, ri­spettivamente

nella replica, il montante totale della stessa e rinvii per i dettagli al docu­mento

prodotto. In un simile caso, occorre esaminare se la con­troparte e il

tribunale ottengono in tal modo le informazioni necessarie, così che l'esigenza

di riportare i dettagli della fattura nell'allegato di causa non avrebbe senso.

Il semplice rin­vio al documento prodotto può essere insufficiente quando le

informazioni contenute nello stesso non sono chiare e complete ed esse devono

ancora esservi ricer­cate. Non basta che il documento contenga sotto l'una o

l'altra forma le suddette informazioni. Occorre che l'accesso alle informazioni

sia agevole e che non sussista al­cun margine di interpreta­zione. Il rinvio

figurante nell'allegato di causa deve designare specificatamente il docu­mento

in questione e permettere di comprendere chiaramente quale parte di esso è

consi­derata come allegata. L'accesso age­vole è assi­curato quando il

documento è esplicito e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il

caso, il rin­vio può essere considerato sufficiente soltanto se il documento in

questione è concretizzato e commen­tato nell'alle­gato mede­simo in maniera

tale da rendere facilmente comprensibili le informazioni, senza necessità di

interpretarle o di ricercarle (DTF 144 III 523 consid. 5.2.1.2 e rinvii; più di

re­cente: sen­tenza 4A_567/2024 del 14 maggio 2024 consid. 3.2.2; analo­gamente:

CCR sen­tenza inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020

consid. 7a).

b) Nella fattispecie,

l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 7974.24 lordi più interessi, a titolo di differenza salariale

tra quanto versatole tra gennaio e ottobre 2021 e quanto avrebbe do­vuto

ricevere se le fosse stato correttamente versato il sala­rio previsto per la

classe sa­lariale 7.3 (Politecnico o equiva­lente, 3° anno) e ha rinviato per

il dettaglio al doc. F, il cui

contenuto è il seguente:

Dal

Al Salario al 100% % Salario dovuto Salario

ricevuto Differenza

01.01.2021

31.01.2021

> CHF 5230.77 x 100.00% = CHF 5230.77 - CHF 4300.00

= CHF 930.77

01.02.2021

28.02.2021

> CHF 5230.77 x 60.00% = CHF 3138.46 - CHF 2580.00

= CHF 558.56

01.03.2021

14.03.2021

> CHF 2362.28 x 60.00% = CHF 1417.37

- CHF 3051.60 = CHF 660.56

15.03.2021

31.03.2021

> CHF 2868.49 x 80.00% = CHF 2294.79

01.04.2021

30.04.2031

> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00

= CHF 744.62

01.05.2021

31.05.2021

> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00

= CHF 744.62

01.06.2021

30.06.2021

> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00

= CHF 744.62

01.07.2021

31.07.2021

> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00

= CHF 744.62

01.08.2021

31.08.2021

> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00

= CHF 744.62

01.09.2021

30.09.2021

> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00

= CHF 744.62

01.10.2021

31.10.2021

> CHF 5230.77 x 80.00% = CHF 4184.62 - CHF 3440.00

= CHF 744.62

01.01.2021

31.10.2021

> CHF 41373.70 x 8.33% = CHF 3446.43 - CHF 3834.30

= CHF 612.13

CHF 7974.23

Salvo

quanto si dirà in appresso (sotto consid. 7), il conteg­gio in esame può

ritenersi chiaro e completo poiché senza particolare sforzo permette di capire l'ammontare

del sala­rio dovutole in funzione del grado d'occupazione, quello effetti­vamente percepito e quindi la differenza

rivendicata per i mesi da gen­naio a ottobre 2021. Contrariamente all'opinione

del reclamante, il rinvio al documento in esame non necessitava di particolari

ricerche, né era suscettibile di interpretazioni, giacché esso contiene in modo

esplicito le informazioni ri­guardanti la pretesa di pagamento invocata

dall'attrice. Sotto questo profilo si può ammet­tere che l'attrice ha adempiuto

al suo onere di sostanziare l'allegazio­ne.

c) Confrontato con tale conteggio, il

convenuto poteva conse­guentemente sollevare conte­stazioni specifi­che e

motivate nell'ambito dello scambio degli allegati. Se non che, esso si è

limitato a contestare il con­teggio, facendo valere che questo “costituisce una

mera di­chiarazione di parte, sprovvista di al­cun va­lore probatorio” e che lo

stesso non è stato “neppure ripreso e riformulato nella petizione, ciò che

risulta essere inammissibile” (osser­vazioni, pag. 2). Si tratta tuttavia

di una contestazione generica e quindi in­sufficiente. Ne discende che il Pretore poteva

senza arbitrio considerare che gli importi indicati nel con­teg­gio erano

rimasti incontroversi e come tali non necessitavano di essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC). Al riguardo il reclamo cade nel vuoto.

7.

Il reclamante rimprovera altresì al Pretore di avere riconosciuto all'attrice anche “l'ultima pre­tesa di cui al doc.

F”, ossia “il paga­mento in denaro

delle vacanze non godute, pari appunto all'8.33%”, quantunque essa non

abbia mai rivendicato tale pre­tesa. Esso ritiene che l'8.33%, come le altre

cifre indicate nella colonna “%” della tabella di cui al doc. F, indicava una

percen­tuale lavorativa e assevera che se l'attrice avesse voluto fare va­lere

una pretesa riferita a va­canze maturate non godute avrebbe dovuto

esplicitarlo. A suo avviso, l'accoglimento della pretesa liti­giosa risulta del

tutto insostenibile anche perché la lavoratrice, oltre ad avere sotto­scritto

un accordo comprendente anche le fe­rie residue (doc. M), nella replica ha

confermato di avere effet­tuato interamente le vacanze maturate prima della

fine del con­tratto di lavoro.

In

concreto a ragione il reclamante obietta che nella petizione l'at­trice non ha

fatto valere alcuna pretesa rela­tiva a vacanze matu­rate non godute mentre il

Pretore le ha riconosciute in denaro “pari

appunto all'8.33%”. Ora, come si è visto in precedenza (so­pra consid. 6b), il

conteggio esposto dall'attrice è il seguente:

01.01.2021

31.10.2021

> CHF 41373.70 x 8.33% = CHF 3446.43 - CHF 3834.30

= CHF 612.13

Che

la percentuale dell'8.33% costituisca la quota di tredicesima, come affermato

dall'attrice nelle osserva­zioni al reclamo, o quel-la applicabile all'indennità

le vacanze non godute come stabilito dal Pretore, non è a questo stadio del

ragionamento di rilievo. Dandosi possibili inter­pretazioni, il conteggio al

quale l'attrice ha rinviato non poteva più considerarsi esplicito (sel­bsterklärend).

Il rinvio, dal quale non si evincevano

chiara­mente gli elementi che assurgevano ad allegazione di parte, non era pertanto

sufficiente. Poco importa che altre prove permettano di comprendere il cal­colo e confermarlo poiché

non è ammissibile supplire a un'alle­gazione ca­rente con uno o più mezzi di

prova. In altre parole, questi possono essere considerati unica­mente se posti in corre­lazione a una sufficiente

allegazione (II CCA sentenza inc. 12.2023.110 dell'11 gennaio 2024

consid. 13 con rinvii). Ciò che non è il caso in concreto. In circostanze

siffatte l'attrice non ha assolto l'onere di sostanziare la sua pretesa, che

non andava pertanto riconosciuta. Su questo punto il reclamo si rivela dun­que

fondato.

8.

La reclamante si duole poi del fatto che il Pretore ha

respinto tutte le eccezioni di compensa­zione da lui sol­levate. A suo av­viso

il primo giudice non ha considerato che tali

pretese non sono state contestate puntual­mente dall'attrice e che pertanto, in

as­senza di una contestazione sufficiente, andavano ritenute non contro­verse

e quindi ammesse.

a) Relativamente alle violazioni

degli obblighi lavorativi, di com­plessivi fr. 8 498.–, nelle

osser­vazioni scritte alla petizione, lo RE 1 ha sostenuto che la

lavoratrice aveva infranto i doveri fedeltà e di diligenza cagio­nandole un danno

“che ora è tenuta a rifondere” e che viene posto in compensazione alla pretesa avversaria.

Nello spe­ci­fico esso ha addotto quanto segue:

a) l'attrice si è appropriata ed ha

utilizzato per scopi personali disegni

tecnici

allestiti dal datore di lavoro nel 2018, inviandoli alle signore M__________ il

1° novembre 2021. Non avendo chiesto ed ottenuto alcun consenso, tale agire

costituisce senza dubbio una gravissima viola­zione dei propri doveri nei

confronti del (ex) datore di lavoro (doc. 8);

b) nel

progetto A__________ l'attrice ha sbagliato i calcoli della pendenza della

rampa, ben

superiore al 30% indicato, risultando impraticabile, i lavori di sistemazione sono stati fatturati alla mia

mandante fr. 1700.– (doc. 9);

c) sempre sul

cantiere A__________, l'attrice ha comandato un miscelatore per la cucina

troppo alto, che impediva l'apertura della finestra. Il pezzo sostitutivo è

costato fr. 221.– (doc. 10);

d) nel

cantiere P__________ si osserva innanzitutto che l'attrice ha segnato 600 ore

di DL. Nonostante ciò il can­tiere non è stato esente da pro­blemi. Il primo problema

risiede nell'errata predisposi­zione degli allac­cia­menti di due radiatori

voluti dal cliente. Essi sono stati comandati di tipo misto, vale a dire con

allaccia­mento elettrico e acqua. Quest'ultimo allacciamento non è stato previsto nell'abitazione e la convenuta ha do­vuto

coman­dare due nuovi radiatori al prezzo di € 2140.– (doc. 11),

equivalenti a fr. 2155.34 al cambio attuale (doc. 12), oltre a IVA, traspo­sto

e spese di sdoganamento, per complessivi fr. 3000.– complessivi;

e) sempre nel cantiere P__________ sono

state cambiate le pendenze della terrazza al 1° piano, da quelle origi­narie

che davano verso l'interno alle attuali rivolte all'esterno. L'attrice non si è

accorta che la terrazza del vicino scaricava nella medesima colonna, provocando

un blocco e il conseguente allagamento della pro­prietà confinante. Si è dovuto

risol­vere il problema costruendo una nuova

canaletta al costo di fr. 1077.– (doc. 13);

f)

nello stesso cantiere è stata creata anche

una parete in cartongesso

adiacente

ad una parete esistente: l'isolazione necessaria non è stata posata, se non

limitatamente alle zone perimetrali (doc. 14). La DL, in capo all'attrice, non

poteva non accorgersi di tale mancanza. Il cliente ha già segnalato la

problematica che farà valere in sede di liquidazione, in­vocando un minor valore

dell'opera di fr. 2000.–;

g) ancora nel

cantiere P__________ non è stato posato un tubo per l'allaccia­men­to dell'acqua

calda in lavanderia che era di com­petenza dell'at­trice. Nel mese di febbraio

2022.

la ditta R__________ Sagl ha dovuto correg­gere la dimenticanza posando un

tubo esterno, non ancora fatturato. In fase di liquidazione si prospetta un

costo di almeno fr. 500.– (depo­sizio­ne/testimo­nianze).

Che

il lavoro offerto dall'attrice sia stato impreciso, lacunoso e non all'altezza

del ruolo e del salario riven­dicato nella peti­zione emerge an­che dalla

lettura delle opposizioni a una domanda di costruzione fon­data sui piani

allestiti dall'attrice (pag. 6 e 7).

b) Confrontata

con tali allegazioni, che indicavano chiaramente il fondamento delle varie pre­tese

e la quan­tificazione delle medesime, nella replica l'attrice si è limitata a

contestarle “fermamente in quanto infon­date o tutt'al più tardive e quindi

prescritte”, per poi soggiun­gere che nessuna pretesa per ri­sarcimento danni è

mai stata formulata dalla parte conve­nuta prima di compiere quegli atti (la

disdetta del contratto di la­voro, il resoconto residuo ferie, il pagamento

delle ultime spettanze salariali e il

rilascio del certificato di lavoro (pag. 3). Se non che, per quel

che è di fatti rimproverati alla lavora­trice, le poste del danno e il loro

ammontare, si trattava di una contestazione generica e globale che non permetteva di capire le ra­gioni della pretesa infondatezza. In

tali circostanze, in mancanza di contestazioni sufficientemente con­crete

e precise, il Pretore non poteva ritenere che l'attrice avesse con­cretizzato

la sua contestazione e quindi ossequiato l'o­nere di sostanziare la contestazione. Ne segue che, su que­sto

punto, le violazioni contrattuali e il danno patito dal datore di la­voro dovevano reputarsi come non controverse e

dun­que non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC).

c) L'esame

del reclamo non si esaurisce tuttavia in questi soli termini, poiché,

contrariamente all'assunto dal datore di la­voro, la seconda obiezione, relativa

alla “tardività” della riven­di­cazione, può ritenersi suffi­ciente. Nella misura

in cui l'at­trice ha rilevato che il convenuto, mai prima della fine della

relazione aveva preteso alcunché o formulato riserve al ri­guar­do, la

contestazione poteva ritenersi concreta e preci­sa. Premesso ciò, la legge non prevede termini entro i quali il da­tore di

lavoro deve far valere eventuali pre­tese di risarcimen­to danni nei confronti

del suo dipendente. In particola­re il di­ritto federale non prevede norme

particolari sulla prescrizione di tali pretese, per cui vale il termine genera­le

di dieci anni per le violazioni contrattuali

(art. 127 CO). Tuttavia, ove il da­tore di lavoro ometta di far valere nei

confronti del lavoratore, prima della fine del rapporto di lavoro, pretese di

cui conosca l'entità o il fondamento, egli perde ogni diritto alle stesse (pe­renzione del credito del datore di lavoro

per risarcimento di danni: DTF 110 II

345.

consid. 2; più di recen­te: sentenza del Tri­bunale federale 4A_257/2019

del 6 novembre 2019 con­sid. 4.4.2). Una rinuncia del datore di

la­voro a chiedere un risarci­mento danni può segnatamente es­sere ammessa se

il com­portamento delle parti – interpretato secondo il principio dell'affidamento – permette nel caso con­creto di dedurre

l'esi­stenza di un annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115

CO (cfr. Trezzini in: Commen­tario pratico al con­tratto di lavoro, Lugano 2022, n. 8 ad

art. 321e CO). In que­sto

contesto, la natura del contratto di lavoro esige che alla fine del

contratto il lavoratore possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a

rendergli note even­tuali pretese nei suoi

confronti prima di compiere gli atti che normalmente ac­compagnano la fine del

rapporto di lavoro, come il paga­mento delle ultime spettanze, il

regolamento delle prestazioni di previdenza e l'allestimento di un certifi­cato

di lavoro (CCC sentenza inc. 16.2002.60 del 15 aprile

2003, consid. 6 con rinvii; II CCA sentenza inc. 12.2019.93 dell'8 marzo 2021

consid. 13; v. anche Bohnet,

Actions civi­les, vol. II: CO, 2ª edizione, § 34 n. 16).

d) Nel

caso di specie, non solo la lavoratrice ha ricevuto l'ultimo salario di

ottobre 2021 e il certificato di lavoro, ma le parti hanno finanche raggiunto

un accordo “in merito al saldo del salario” (doc. M), senza che il datore di

lavoro abbia formu­lato riserve. La pretesa risarcito­ria di quest'ultimo deve

es­sere consi­derata così perenta. Non si disconosce che, for­s'an­che sorprendentemente,

la lavoratrice dopo essersi ri­volta a un sindacato ha rivendicato la

differenza salariale og­getto della presente procedura. Se non che, in virtù

dell'art. 341 CO, durante il rapporto di lavoro

e nel mese successivo alla sua fine essa non

poteva tuttavia rinunciare a crediti de­rivanti dal rapporto di lavoro

risultanti da disposizioni impera­tive della legge o del CCL. La norma costituisce

una regola particolare per rapporto alla libertà ge­neralmente accordata alle

parti in materia di estinzione delle obbligazioni mediante conve­zione

(art. 115 CO; II CCA sentenza inc. 12.2015.92 del 28 dicembre 2015 consid.

5.1). Risulta così contrario allo spirito della legge

privare il lavoratore della protezione ac­cor­datagli dall'art. 341 cpv. 1 CO

applicando l'art. 2 cpv. 2 CC, ragione per cui l'abuso di diritto è ammesso

solo in circo­stanze eccezionali (DTF 129 III 622 consid. 5.2; più di re­cente:

sentenza del Tribunale federale 4A_454/2022 del 17 novembre 2022 consid. 5.1). Per

contro, la perenzione, che il

giudice deve accertare d'ufficio, comporta l'estinzione defi­ni­tiva del

diritto soggettivo a seguito della scadenza del termi­ne entro il quale il suo

titolare doveva esercitarlo o com­piere un atto necessario al suo esercizio

(DTF 149 III 306 consid. 4.2). Posto che il datore di lavoro non ha sollevato

vizi della volontà, salvo quanto si dirà in appresso, le sue pretese ri­sar­citorie

cadono nel vuoto.

e) Come

si è detto in precedenza (sopra consid. c), la rinuncia vale solo per quelle pretese di cui il datore di

lavoro conosca l'entità o il fondamento prima della fine della relazione

contrat­tuale. Nel caso in esame, il reclamante sostiene che la “sot­trazione”

dei rilievi eseguiti dal datore di lavoro è

stata sco­perta solo con una e-mail del 16 novembre 2021 (doc. 8), che la

problematica dei radiatori è emersa solo nel mese di febbraio 2022 (doc. 11) e che le opposizioni a una domanda di costruzione

sono state sollevate nel mese di aprile 2022 (doc. 15). Premesso che

l'attrice non ha validamente conte­stato le violazioni contrattuali in esame

(sopra consid. b), salvo la sostituzione dei radiatori quantificata in fr.

3000.–, per le altre due vio­lazioni manca una qualsiasi indicazione che

permetta di determinare l'ammon­tare dell'indennità risar­cito­ria in favore

del datore di lavoro. In tali circostanze, que­st'ultimo può porre in compensazione

con il cre­dito dell'at­trice solo fr. 3000.–. Entro tali limiti il re­clamo si

rivela fon­dato.

9.

In merito alla pretesa per “ore non

lavorate”, nelle osservazioni alla petizione lo RE 1 ha affer­mato che qualora

il noto CCL fosse applicabile, si sarebbe do­vuto considerare che

rispetto al numero di ore previste da quel contratto collettivo, l'attrice non ha

lavorato 32 ore nel 2020 e 160.50 ore nel 2021 per un totale di 192.50 ore, ciò

che corri­sponde, ammontando il salario orario a fr. 32.57 (fr. 68 000.–

/ 2088 ore), a fr. 6269.70 lordi (pag. 4). Nella “tabella ore di lavoro

2021” prodotta quale doc. 4 figurano le ore svolte dall'attrice nel 2021 e

quelle che avrebbe dovuto eseguire secondo il CCL. Nella replica la la­voratrice ha contestato il credito fatto valere

dalla controparte, sostenendo che la durata del tempo di lavoro pattuita nel contratto

individuale e da lei “perfettamente ossequiata” ri­spet­ta la proporzione delle

42.50

ore settimanali previste per un 100% dall'art. 16.1.2 CCL (“contratto di

lavoro = (8.50 + 8.50 + 8.50): 60% x 100% = 42.50 ore / settimanali”) e che durante

il rapporto di lavoro “nessun deficit di ore lavorative è mai stato lamentato”

dal convenuto (pag. 2 e 3). Ci si può chiedere se, come stabilito

dal Pretore, la pretesa formu­lata dal

convenuto fosse stata de­bita­mente contestata dall'attrice. Resta il fatto che, quantunque la “tabella

ore di lavoro 2021” sia stata allestita dal contabile della ditta in base alle

informazioni ottenute “dal calenda­rio ora­rio

che la stessa CO 1 aveva compilato” (deposizione di Mariano Esposito del 25

aprile 2023, verbali pag. 3), nella misura in cui prima della fine del rapporto di lavoro il da­tore di lavoro non ha fatto valere nei confronti della lavoratrice tale pretesa, esso ha perso

ogni diritto alla stessa (sopra consid. 8c). Ne di­scende che su questo punto

il reclamo è desti­nato all'insucces­so.

10.

In definitiva, il reclamo si rivela parzialmente

fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima

sulla lite. Visto quanto precede la deci­sione impugnata va rifor­mata nel

senso che la petizione va ac­colta limitatamente a fr. 5061.87 lordi dai quali vanno dedotte le varie trattenute mentre

il convenuto può porre in com­pensazione fr. 3000.–.

11.

La procedura

nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di te­merarietà processuali, circostanze non

realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Visto

l'esito, il reclamante, maggiormente

soccombente, rifonderà alla controparte, quantunque rappresentata da un sindacato (art. 68

cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC), un'equa indennità per ripetibili ridotte (analogamente: CCR,

sen­tenza inc. 16.2020.38 del 18

ottobre 2021 consid. 5). L'esito del giudizio odierno impone altresì una

modera­zione dell'ammontare dell'in­dennità

ricono­sciuta all'attrice davanti al Pretore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente

accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta e di conseguenza lo RE 1 è condannato a

versare all'arch. CO 1 fr. 5061.87 lordi, da cui

dedurre gli oneri sociali, legali e convenzionali, e l'imposta alla fonte, oltre interessi al 5% dal 19

novembre 2022. Lo RE 1 è autorizzato a porre in compensa­zione fr. 3000.–.

2. Non si riscuotono spese processuali.

Lo RE 1 rifonderà all'attrice fr. 250.– per indennità di rappresentanza ridotta.

II. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà

alla controparte un'indennità ri­dotta di fr. 150.–.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribu­nale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legitti­mazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.