16.2023.3
Azione creditoria - accordo conciliativo
24 novembre 2023Italiano14 min
gennaio 2012 la proprietà per piani n. __________50 è stata venduta da RE 1 ai coniugi
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.3
Lugano
24 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 gennaio 2023 presentato dall'
RE
1
contro
la decisione emessa il 29 novembre 2022
dal Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 02/2021 (creditoria) promossa nei suoi
confronti con petizione del 27 novembre 2021
da
e CO 2
(ora patrocinati dall'PA 1),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n. __________7
RFD di __________ sorge, dal 1983, una proprietà per piani composta
di cinque unità (dalla n. __________49 alla n. __________52). Il 12
gennaio 2012 la proprietà per piani n. __________50 è stata venduta da RE 1 ai coniugi
CO 1 e CO 1. Constatato che l'abitazione presentava dei difetti, il 2
aprile 2013 gli acquirenti si sono rivolti al Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione volto a
ottenere dal venditore il pagamento di fr. 40 716.– oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2012 quale
minor valore dell'opera. All'udienza di conciliazione del 22 maggio 2013 le
parti hanno raggiunto il seguente accordo (inc. CM.2013.213):
“1.1 A saldo di ogni e qualsiasi pretesa
in relazione alla presente procedura e più in genere alla compravendita del
Fol. PPP n. __________59 [recte __________50] quota di 200/1000
del fondo base part. __________7 RFD __________, la parte convenuta – RE 1, __________
– si impegna a corrispondere alle parti attrici – CO 1 e CO 2, __________ – l'importo omnicomprensivo di fr. 32 000.– e ciò entro il 31 luglio 2013.
1.2 Con
il pagamento di cui sopra le parti attrici dichiarano di rinunciare a fare
valere in futuro ulteriori pretese per difetti della cosa compravenduta, con le
riserve che seguono:
- qualora
in futuro si rivelasse necessario effettuare una notifica o persino una domanda
di costruzione in relazione al prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza effettuato a
suo tempo dal convenuto, quest'ultimo si assumerà i costi relativi;
- qualora
in futuro, con riferimento al prolungamento della gronda del tetto citato, si
rivelasse necessario effettuare delle notifiche all'Ufficio registri di Lugano
per un adeguamento dei piani o dei millesimi, i costi relativi saranno assunti
dal convenuto.
1.3 Il
convenuto, a sua volta, dichiara di non vantare più pretese di alcun genere nei
confronti degli attori.”
B. L'8
ottobre 2019 il Municipio di __________ ha ordinato a CO 1 e CO 2 di presentare una notifica lavori a
posteriori per i seguenti interventi, eseguiti dal precedente proprietario senza
la necessaria autorizzazione:
1. posa isolazione termina sull'esterno delle
facciate;
2.
modifica aperture finestre cucina al piano terreno e camera al primo piano;
3.
chiusura con elemento vetrato del vano entrata al piano terreno;
4.
ampliamento falda tetto versante sud;
5.
modifica struttura parapetto terrazza al primo piano;
6.
ampliamento locale soggiorno al piano terreno.
Il 24 ottobre 2019 CO 1 e CO 2 hanno informato RE 1 della
richiesta municipale, avvertendolo che i costi da loro sopportati gli sarebbero
stati addebitati. La notifica richiesta è stata allestita dall'arch. O__________,
che ha trasmesso ai committenti il 20 febbraio 2020 una parcella di complessivi
fr. 1540.– (onorario architetto: 6 ore x fr.
150.–/h = fr. 900.–, onorario disegnatore: 6 ore x fr. 90.–/h = fr. 540.–
e spese documentazione e copie: fr. 100.–). L'8 giugno 2020 il Municipio di __________
ha rilasciato l'autorizzazione per i lavori notificati ponendo a carico dei
proprietari una tassa di fr. 100.–. Il 29
gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno invitato RE 1 a versare loro complessivi
fr. 1640.– entro il 10 febbraio
2021. Preso atto che nulla era stato versato, il 25 marzo 2021 essi hanno fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 3__________ dall'Ufficio
di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1640.– oltre interessi al 5%
dal 10 febbraio 2021, indicando quale motivo del credito “Rechnung O__________,
Comune di __________”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Il 1° aprile 2021 CO
1 e CO 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo della Magliasina,
chiedendo di convocare RE 1 a
un tentativo di conciliazione volto
a ottenere il pagamento di complessivi fr. 1713.30 oltre
interessi del 5% dal 10 febbraio 2021 (fr. 1540.– parcella arch. O__________, fr. 100.–
tassa comunale e fr. 73.30 costi esecutivi), così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 2 giugno 2021, vista l'assenza del convenuto, l'autorità di conciliazione ha preso
atto dell'impossibilità di conciliare le parti. Rifiutata dalle parti una
proposta di giudizio, il 23 luglio 2021 il Giudice di pace ha rilasciato agli
istanti l'autorizzazione ad agire ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 150.– (inc. 13-2021).
D. Con petizione del 27
settembre 2021 CO 1 e CO 2 hanno adito il medesimo Giudice di pace sollecitando
quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2021
RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 2
febbraio 2022 gli attori hanno mantenuto le loro domande mentre il convenuto ha
dichiarato la sua disponibilità ad assumersi fr. 500.– oltre alla tassa
comunale di fr. 100.–. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle
arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Gli attori hanno tuttavia
rinunciato a presentare memoriali, mentre nel suo allegato dell'11 maggio 2022 il
convenuto ha offerto di pagare la metà della “fattura” fatta valere dalla
controparte.
E. Statuendo
con decisione del 29 novembre 2022 il Giudice di pace ha parzialmente accolto
la petizione condannando il convenuto a versare agli attori fr. 1640.–
oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2021 e rigettando in via definitiva
l'opposizione al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 150.–, così come le spese
della procedura di conciliazione, sono state poste a carico del convenuto,
tenuto a rifondere agli attori fr. 200.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13
gennaio 2023 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione o quanto meno di
accoglierla limitatamente a fr. 820.– senza interessi. Nelle loro osservazioni del 21 marzo 2023 CO 1 e CO 2 concludono per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura
semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un
valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è stata notificata al convenuto il 30 novembre 2022 (cfr. tracciamento
dell'invio n. 98.__________ agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani (art.
142.
cpv. 1 CPC), il termine d'impugnazione è
rimasto sospeso dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 (art. 145 cpv. 1
lett. c CPC) e sarebbe scaduto domenica 15
gennaio 2023,
salvo prorogarsi al lunedì
successivo (art. 142 cpv. 3
CPC). Introdotto il 13 gennaio 2023 (cfr.
timbro sulla busta di intimazione), il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte
della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del
suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367.
consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2
con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che la pretesa degli
attori si basa sull'accordo del 22 maggio 2013 con cui essi hanno sì rinunciato
a formulare ulteriori pretese per difetti dell'immobile acquistato ma non per i
costi, che il convenuto si era obbligato ad assumersi, per “effettuare una
notifica o persino una domanda di costruzione concernente l'intervento di prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza”.
Il primo giudice ha poi constatato che il convenuto pur riconoscendo nel merito
la pretesa avversaria, ritiene la parcella dell'arch. O__________ “troppo
elevata per il lavoro che egli era stato chiamato a svolgere”. Egli non ha
disconosciuto che secondo l'arch. F__________, sentito come teste, per l'allestimento
della notifica di costruzione a posteriori relativa al prolungamento della
gronda del tetto si giustificava una mercede
di fr. 840.– (8 ore alla tariffa di fr. 105.– l'una), ma ha stabilito che non
vi fosse “nessun concreto elemento che porti a concludere per la correttezza
della sua stima e quindi a ritenere che la pretesa degli attori sia ingiustificata”.
Ammessa quindi la pretesa di fr. 1540.–, il Giudice
di pace ha ritenuto altresì fondata la richiesta di rimborso della tassa
comunale mentre ha respinto quella relativa alla rifusione delle spese
esecutive.
4.
Ripercorsi gli
antefatti che lo hanno portato a versare agli acquirenti fr. 32 000.– nonostante i difetti da loro fatti valere
non gli fossero “imputabili neppure in minima parte”, RE 1 ammette
il carattere vincolante dell'accordo in merito al pagamento da parte sua dei costi
per “effettuare una notifica o persino una domanda
di costruzione in relazione al prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza”. Egli rimprovera tuttavia al primo giudice di non avere considerato che
la pretesa degli attori riferita alla parcella dell'altro architetto, oltre ai
costi per il rilascio dell'autorizzazione a posteriori del “prolungamento del
tetto per copertura balcone”, comprende anche quelli per l'autorizzazione di altri
lavori soggetti a notifica. Il reclamante, rilevato che per allestire una notifica di costruzione
a posteriori relativa all'estensione del tetto due
ore di lavoro sarebbero bastate, onde un costo di fr. 300.–, ricorda che
la sua offerta formulata in prima sede di pagare la metà della parcella era stata
rifiutata dagli attori “pur di tentare di recuperare (in mala fede) quanto a
loro non spettava”.
5.
Nella fattispecie nemmeno il reclamante
contesta di doversi assumere i costi connessi alla procedura di notifica
relativa al prolungamento della gronda del tetto. Per il resto, il noto accordo
prevede che con il pagamento di fr. 32 000.– da parte di RE 1, CO 1 e CO 2 rinunciavano “a
fare valere in futuro ulteriori pretese per difetti della cosa compravenduta”,
fatta eccezione in particolare per i costi riferiti “al prolungamento della
gronda del tetto” (doc. C). Premesso che la
mancanza di un'autorizzazione comunale per alcuni lavori di carattere edile possa
configurare un difetto, così come formulato l'accordo prevedeva tuttavia la
rinuncia degli acquirenti ad avvalersi, salvo per i costi relativi al
prolungamento della gronda, di “ulteriori” difetti ovvero di quelli, secondo
l'accezione comune del termine, successivi alla conclusione dell'intesa. Né gli
attori hanno specificato in che misura l'accordo in questione, sul quale essi
hanno fondato la loro pretesa, contemplasse la possibilità di valersi dei
difetti evocati in causa. Ne segue che in base all'accordo il convenuto era tenuto
ad assumersi i costi causati dalla notifica a posteriori in relazione al “prolungamento
della gronda del tetto sulla terrazza” ma non di altri costi relativi alla
notifica lavori a posteriori di altre opere. Ciò posto, nella misura in cui la
parcella dell'arch. O__________ si
riferisce alla notifica di tutte le opere sprovviste di autorizzazione, la
conclusione del Giudice di pace di obbligare il convenuto a rifondere agli
attori fr. 1540.–, così come la tassa comunale di fr. 100.–, si rivela errata.
Su questo punto il reclamo si rivela
pertanto fondato di modo che la
decisione impugnata deve essere annullata
6.
Soccorrendo
le premesse dell'art. 327
cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa
medesima sulla causa, riformando il giudizio. Ora, nella misura in cui il
reclamante riconosce il carattere vincolante dell'accordo e quindi l'obbligo di
assumersi i costi della notifica a posteriori relativa al prolungamento della gronda, non vi sono ragioni per
respingere la petizione come da lui richiesto in via principale. Quanto all'ammontare
dei costi relativi alla prestazione riconosciuta, l'arch.
F__________, sentito come teste, ha riferito che l'allestimento di un'istanza
di notifica di costruzione limitata a questo intervento edilizio avrebbe
richiesto una giornata di lavoro a fr. 105.– l'ora (deposizione del 23 marzo
2022, verbale, pag. 2). Trattandosi nondimeno della valutazione di un teste,
che non è stato però sentito come perito, questa non può essere posta a base
del giudizio (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 9 ad art. 169). In
circostanze siffatte non resta che tenere conto dell'offerta formulata dal reclamante
in via subordinata e obbligarlo quindi a versare agli attori fr. 820.–. Quanto agli interessi di mora,
il reclamante non spiega perché a fronte di una valida interpellazione (cfr.
doc. I), quegli non sarebbero dovuti. In definitiva, la petizione va
parzialmente accolta nel senso che __________ è condannato a versare agli attori fr. 820.– oltre interessi
al 5% dal 10 febbraio 2021. Entro tali limiti, dev'essere altresì rigettata in
maniera definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo
n. 3__________ notificatogli dall'Ufficio di esecuzione di Lugano.
7.
Le spese processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del
reclamo le spese processuali vanno suddivise tra le parti in ragione di metà
ciascuno. Quanto alle ripetibili, il reclamante rivendica un'indennità ma,
non avendo fatto capo a un patrocinatore, egli avrebbe tutt'al più diritto a
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Se non che, l'interessato
non ha reso verosimile di avere dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del
processo, di modo che non soccorrono i presupposti per assegnargli un simile
indennizzo. Relativamente all'indennità per ripetibili spettante agli attori, che hanno presentato
osservazioni al reclamo tramite un patrocinatore, dandosi una
ripartizione delle spese processuali a metà tra una parte patrocinata e una non
assistita che non ha reso verosimile i presupposti per legittimare un'indennità
d'inconvenienza, non risultano importi da compensare. In circostanze del
genere la parte soccombente non assistita da un rappresentante professionale va
chiamata a rifondere alla controparte la metà delle ripetibili da questa
sopportate (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.122 del 18 giugno 2021
consid. 8 con riferimenti).
L'esito
dell'attuale giudizio impone altresì la riforma degli oneri processuali di
prima sede, che seguono la medesima sorte. Non entra in linea di conto invece
l'assegnazione di ripetibili, le parti non essendosi avvalse del
patrocinio di un legale. Né ricorrono gli estremi per attribuire un'indennità
d'inconvenienza, nessuna di
loro avendo formulato una richiesta motivata in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto parzialmente nel senso che la decisione
impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che RE 1 è condannato a pagare a CO 1 e CO 2 fr. 820.– oltre
interessi al 5% dal 10 febbraio 2021.
2. È rigettata in via definitiva fino a concorrenza di fr. 820.–
con interessi al 5% dal 10 febbraio 2021 l'opposizione sollevata da RE
1 al precetto esecutivo n. 3__________ notificatogli dall'Ufficio di
esecuzione di Lugano.
3. Le
spese processuali di fr. 150.–, così come quelle della procedura di
conciliazione di fr. 150.–, sono poste carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
II. Le spese del reclamo di fr. 250.–, da anticipare dal
reclamante, sono poste per metà a carico del reclamante stesso e per l'altra
metà in solido a carico di CO 1 e RE
1, ai quali RE 1 rifonderà
fr. 500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.