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Decisione

16.2023.3

Azione creditoria - accordo conciliativo

24 novembre 2023Italiano14 min

gennaio 2012 la proprietà per piani n. __________50 è stata venduta da RE 1 ai coniugi

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.3

Lugano

24 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 13 gennaio 2023 presentato dall'

RE

1

contro

la decisione emessa il 29 novembre 2022

dal Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 02/2021 (creditoria) promossa nei suoi

confronti con petizione del 27 novembre 2021

da

e CO 2

(ora patrocinati dall'PA 1),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n. __________7

RFD di __________ sorge, dal 1983, una proprietà per piani composta

di cinque unità (dalla n. __________49 alla n. __________52). Il 12

gennaio 2012 la proprietà per piani n. __________50 è stata venduta da RE 1 ai coniugi

CO 1 e CO 1. Constatato che l'abitazione presentava dei difetti, il 2

aprile 2013 gli acquirenti si sono rivolti al Segretario assessore della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione volto a

ottenere dal venditore il pagamento di fr. 40 716.– oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2012 quale

minor valore dell'opera. All'udienza di conciliazione del 22 maggio 2013 le

parti hanno raggiunto il seguente accordo (inc. CM.2013.213):

“1.1 A saldo di ogni e qualsiasi pretesa

in relazione alla presente procedura e più in genere alla compravendita del

Fol. PPP n. __________59 [recte __________50] quota di 200/1000

del fondo base part. __________7 RFD __________, la parte convenuta – RE 1, __________

– si impegna a corrispondere alle parti attrici – CO 1 e CO 2, __________ – l'importo omnicomprensivo di fr. 32 000.– e ciò entro il 31 luglio 2013.

1.2 Con

il pagamento di cui sopra le parti attrici dichiarano di rinunciare a fare

valere in futuro ulteriori pretese per difetti della cosa compravenduta, con le

riserve che seguono:

- qualora

in futuro si rivelasse necessario effettuare una notifica o persino una domanda

di costruzione in relazione al prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza effettuato a

suo tempo dal convenuto, quest'ultimo si assumerà i costi relativi;

- qualora

in futuro, con riferimento al prolungamento della gronda del tetto citato, si

rivelasse necessario effettuare delle notifiche all'Ufficio registri di Lugano

per un adeguamento dei piani o dei millesimi, i costi relativi saranno assunti

dal convenuto.

1.3 Il

convenuto, a sua volta, dichiara di non vantare più pretese di alcun genere nei

confronti degli attori.”

B. L'8

ottobre 2019 il Municipio di __________ ha ordinato a CO 1 e CO 2 di presentare una notifica lavori a

posteriori per i seguenti interventi, eseguiti dal precedente proprietario senza

la necessaria autorizzazione:

1. posa isolazione termina sull'esterno delle

facciate;

2.

modifica aperture finestre cucina al piano terreno e camera al primo piano;

3.

chiusura con elemento vetrato del vano entrata al piano terreno;

4.

ampliamento falda tetto versante sud;

5.

modifica struttura parapetto terrazza al primo piano;

6.

ampliamento locale soggiorno al piano terreno.

Il 24 ottobre 2019 CO 1 e CO 2 hanno informato RE 1 della

richiesta municipale, avvertendolo che i costi da loro sopportati gli sarebbero

stati addebitati. La notifica richiesta è stata allestita dall'arch. O__________,

che ha trasmesso ai committenti il 20 febbraio 2020 una parcella di complessivi

fr. 1540.– (onorario architetto: 6 ore x fr.

150.–/h = fr. 900.–, onorario disegnatore: 6 ore x fr. 90.–/h = fr. 540.–

e spese documentazione e copie: fr. 100.–). L'8 giugno 2020 il Municipio di __________

ha rilasciato l'autorizzazione per i lavori notificati ponendo a carico dei

proprietari una tassa di fr. 100.–. Il 29

gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno invitato RE 1 a versare loro complessivi

fr. 1640.– entro il 10 febbraio

2021. Preso atto che nulla era stato versato, il 25 marzo 2021 essi hanno fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 3__________ dall'Ufficio

di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1640.– oltre interessi al 5%

dal 10 febbraio 2021, indicando quale motivo del credito “Rechnung O__________,

Comune di __________”, cui l'escusso ha interposto opposizione.

C. Il 1° aprile 2021 CO

1 e CO 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo della Magliasina,

chiedendo di convocare RE 1 a

un tentativo di conciliazione volto

a ottenere il pagamento di complessivi fr. 1713.30 oltre

interessi del 5% dal 10 febbraio 2021 (fr. 1540.– parcella arch. O__________, fr. 100.–

tassa comunale e fr. 73.30 costi esecutivi), così come il rigetto definitivo

dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 2 giugno 2021, vista l'assenza del convenuto, l'autorità di conciliazione ha preso

atto dell'impossibilità di conciliare le parti. Rifiutata dalle parti una

proposta di giudizio, il 23 luglio 2021 il Giudice di pace ha rilasciato agli

istanti l'autorizzazione ad agire ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 150.– (inc. 13-2021).

D. Con petizione del 27

settembre 2021 CO 1 e CO 2 hanno adito il medesimo Giudice di pace sollecitando

quan­to postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2021

RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 2

febbraio 2022 gli attori hanno mantenuto le loro domande mentre il convenuto ha

dichiarato la sua disponibilità ad assumersi fr. 500.– oltre alla tassa

comunale di fr. 100.–. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle

arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Gli attori hanno tuttavia

rinunciato a presentare memoriali, mentre nel suo allegato dell'11 maggio 2022 il

convenuto ha offerto di pagare la metà della “fattura” fatta valere dalla

controparte.

E. Statuen­do

con decisione del 29 novembre 2022 il Giudice di pace ha parzialmente accolto

la petizione condannando il convenuto a versare agli attori fr. 1640.–

oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2021 e rigettando in via definitiva

l'opposizione al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 150.–, così come le spese

della procedura di conciliazione, sono state poste a carico del convenuto,

tenuto a rifondere agli attori fr. 200.– per ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un re­clamo del 13

gennaio 2023 in cui chiede di rifor­ma­re la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione o quanto meno di

accoglierla limitatamente a fr. 820.– senza interessi. Nelle loro osservazioni del 21 marzo 2023 CO 1 e CO 2 concludono per la

reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura

semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un

valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è stata notificata al convenuto il 30 novembre 2022 (cfr. tracciamento

dell'invio n. 98.__________ agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani (art.

142.

cpv. 1 CPC), il termine d'impugnazione è

rimasto sospeso dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 (art. 145 cpv. 1

lett. c CPC) e sarebbe scaduto domenica 15

gennaio 2023,

salvo prorogarsi al lunedì

successivo (art. 142 cpv. 3

CPC). Introdotto il 13 gennaio 2023 (cfr.

timbro sulla busta di intimazione), il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte

della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del

suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2

con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che la pretesa degli

attori si basa sull'accordo del 22 maggio 2013 con cui essi hanno sì rinunciato

a formulare ulteriori pretese per difetti dell'immobile acquistato ma non per i

costi, che il convenuto si era obbligato ad assumersi, per “effettuare una

notifica o persino una domanda di costruzione concernente l'intervento di prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza”.

Il primo giudice ha poi constatato che il convenuto pur riconoscendo nel merito

la pretesa avversaria, ritiene la parcella dell'arch. O__________ “troppo

elevata per il lavoro che egli era stato chiamato a svolgere”. Egli non ha

disconosciuto che secondo l'arch. F__________, sentito come teste, per l'allestimento

della notifica di costruzione a posteriori relativa al prolungamento della

gronda del tetto si giustificava una mercede

di fr. 840.– (8 ore alla tariffa di fr. 105.– l'una), ma ha stabilito che non

vi fosse “nessun concreto elemento che porti a concludere per la correttezza

della sua stima e quindi a ritenere che la pretesa degli attori sia ingiustificata”.

Ammessa quindi la pretesa di fr. 1540.–, il Giudice

di pace ha ritenuto altresì fondata la richiesta di rimborso della tassa

comunale mentre ha respinto quella relativa alla rifusione delle spese

esecutive.

4.

Ripercorsi gli

antefatti che lo hanno portato a versare agli acquirenti fr. 32 000.– nonostante i difetti da loro fatti valere

non gli fossero “imputabili neppure in minima parte”, RE 1 ammette

il carattere vincolante dell'accordo in merito al pagamento da parte sua dei costi

per “effettuare una notifica o persino una domanda

di costruzione in relazione al prolungamento della gronda del tetto sulla terrazza”. Egli rimprovera tuttavia al primo giudice di non avere considerato che

la pretesa degli attori riferita alla parcella dell'altro architetto, oltre ai

costi per il rilascio dell'autorizzazione a posteriori del “prolungamento del

tetto per copertura balcone”, comprende anche quelli per l'autorizzazione di altri

lavori soggetti a notifica. Il reclamante, rilevato che per allestire una notifica di costruzione

a posteriori relativa all'estensione del tetto due

ore di lavoro sarebbero bastate, onde un costo di fr. 300.–, ricorda che

la sua offerta formulata in prima sede di pagare la metà della parcella era stata

rifiutata dagli attori “pur di tentare di recuperare (in mala fede) quanto a

loro non spettava”.

5.

Nella fattispecie nemmeno il reclamante

contesta di doversi assumere i costi connessi alla procedura di notifica

relativa al prolungamento della gronda del tetto. Per il resto, il noto accordo

prevede che con il pagamento di fr. 32 000.– da parte di RE 1, CO 1 e CO 2 rinunciavano “a

fare valere in futuro ulteriori pretese per difetti della cosa compravenduta”,

fatta eccezione in particolare per i costi riferiti “al prolungamento della

gronda del tetto” (doc. C). Premesso che la

mancanza di un'autorizzazione comunale per alcuni lavori di carattere edile possa

configurare un difetto, così come formulato l'accordo prevedeva tuttavia la

rinuncia degli acquirenti ad avvalersi, salvo per i costi relativi al

prolungamento della gronda, di “ulteriori” difetti ovvero di quelli, secondo

l'accezione comune del termine, successivi alla conclusione dell'intesa. Né gli

attori hanno specificato in che misura l'accordo in questione, sul quale essi

hanno fondato la loro pretesa, contemplasse la possibilità di valersi dei

difetti evocati in causa. Ne segue che in base all'accordo il convenuto era tenuto

ad assumersi i costi causati dalla notifica a posteriori in relazione al “prolungamento

della gronda del tetto sulla terrazza” ma non di altri costi relativi alla

notifica lavori a posteriori di altre opere. Ciò posto, nella misura in cui la

parcella dell'arch. O__________ si

riferisce alla notifica di tutte le opere sprovviste di autorizzazione, la

conclusione del Giudice di pace di obbligare il convenuto a rifondere agli

attori fr. 1540.–, così come la tassa comunale di fr. 100.–, si rivela errata.

Su questo punto il reclamo si rivela

pertanto fondato di modo che la

decisione impugnata deve essere annullata

6.

Soccorrendo

le premesse dell'art. 327

cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa

medesima sulla causa, riformando il giudizio. Ora, nella misura in cui il

reclamante riconosce il carattere vincolante dell'accordo e quindi l'obbligo di

assumersi i costi della notifica a posteriori relativa al prolungamento della gronda, non vi sono ragioni per

respingere la petizione come da lui richiesto in via principale. Quanto all'ammontare

dei costi relativi alla prestazione riconosciuta, l'arch.

F__________, sentito come teste, ha riferito che l'allestimento di un'istanza

di notifica di costruzione limitata a questo intervento edilizio avrebbe

richiesto una giornata di lavoro a fr. 105.– l'ora (deposizione del 23 marzo

2022, verbale, pag. 2). Trattandosi nondimeno della valutazione di un teste,

che non è stato però sentito come perito, questa non può essere posta a base

del giudizio (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 9 ad art. 169). In

circostanze siffatte non resta che tenere conto dell'offerta formulata dal reclamante

in via subordinata e obbligarlo quindi a versare agli attori fr. 820.–. Quanto agli interessi di mora,

il reclamante non spiega perché a fronte di una valida interpellazione (cfr.

doc. I), quegli non sarebbero dovuti. In definitiva, la petizione va

parzialmente accolta nel senso che __________ è condannato a versare agli attori fr. 820.– oltre interessi

al 5% dal 10 febbraio 2021. Entro tali limiti, dev'essere altresì rigettata in

maniera definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo

n. 3__________ notificatogli dall'Ufficio di esecuzione di Lugano.

7.

Le spese processuali

seguono la reciproca soc­combenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del

reclamo le spese processuali vanno suddivise tra le parti in ragione di metà

ciascuno. Quanto alle ripetibili, il reclamante rivendica un'indennità ma,

non avendo fatto capo a un patrocinatore, egli avrebbe tutt'al più diritto a

un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Se non che, l'interessato

non ha reso verosimile di avere dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del

processo, di modo che non soccorrono i presupposti per assegnargli un simile

indennizzo. Relativamente all'indennità per ripetibili spettante agli attori, che hanno presentato

osservazioni al reclamo tramite un patrocinatore, dandosi una

ripartizione delle spese processuali a metà tra una parte patrocinata e una non

assistita che non ha reso verosimile i presupposti per legittimare un'indennità

d'inconvenien­za, non risultano importi da compensare. In circostanze del

genere la parte soccombente non assistita da un rappresentante professionale va

chia­mata a rifondere alla controparte la metà delle ripetibili da questa

sopportate (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.122 del 18 giugno 2021

consid. 8 con riferimenti).

L'esito

dell'attuale giudizio impone altresì la riforma degli oneri processuali di

prima sede, che seguono la medesima sorte. Non entra in linea di conto invece

l'assegnazione di ripetibili, le parti non essendosi avvalse del

patrocinio di un legale. Né ricorrono gli estremi per attribuire un'indennità

d'inconvenienza, nessuna di

loro avendo formulato una richiesta motivata in tal senso.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto parzialmente nel senso che la decisione

impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta,

nel senso che RE 1 è condannato a pagare a CO 1 e CO 2 fr. 820.– oltre

interessi al 5% dal 10 febbraio 2021.

2. È rigettata in via definitiva fino a concorrenza di fr. 820.–

con interessi al 5% dal 10 febbraio 2021 l'opposizione sollevata da RE

1 al precetto esecutivo n. 3__________ notificatogli dall'Ufficio di

esecuzione di Lugano.

3. Le

spese processuali di fr. 150.–, così come quelle della procedura di

conciliazione di fr. 150.–, sono poste carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

II. Le spese del reclamo di fr. 250.–, da anticipare dal

reclamante, sono poste per metà a carico del reclamante stesso e per l'altra

metà in solido a carico di CO 1 e RE

1, ai quali RE 1 rifonderà

fr. 500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.