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Decisione

16.2023.30

Reclamo inammissibile per mancanza di una valida rappresentanza in giudizio – inosservanza del termine sanatorio impartito alla società a garanzia limitata reclamante per produrre una procura

9 novembre 2023Italiano6 min

hanno a che fare con il mondo della ristorazione e dell'ospitalità, si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Ceresio chiedendo di convocare

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.30

Lugano

9 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 15 settembre 2023 presentato dalla

RE 1

(rappresentata

da RA 1 )

contro

il decreto di stralcio emesso il 28

agosto 2023 dal Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa CM.2023.5 (procedura di conciliazione:

azione creditoria) da lei promossa con istanza del 5 luglio 2023 nei

confronti di

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 5 luglio 2023 la CO

1 di __________, società attiva nel settore della consulenza di attività che

hanno a che fare con il mondo della ristorazione e dell'ospitalità, si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Ceresio chiedendo di convocare

CO 1 a un tentativo di conciliazione

volto a ottenere il pagamento di fr. 2318.80 oltre interessi per prestazioni

svolte in suo favore, così come il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. 3__________ dell'Ufficio di esecuzione di

Mendrisio. Il 18 agosto 2023 il Giudice di pace, preso atto che all'udienza di conciliazione del 16 agosto 2023 non aveva

“ricevuto tutta la documentazione per permetterle di seguire il tentativo di

conciliazione”, ha nuovamente citato le parti all'udienza del 28 agosto successivo.

A tale udienza si è presentato unicamente il convenuto. Con decreto del giorno

stesso, il Giudice di pace ha stralciato la procedura dal ruolo per mancata

comparizione dell'istante. Le spese processuale di fr. 200.– sono state poste a carico

dell'istante medesima.

B. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un “opposizione/reclamo”

del 15 settembre 2023 in cui sostanzialmente motiva la mancata comparizione

all'udienza di conciliazione. Il

memoriale non è stato oggetto di notificazione a CO 1.

C. Il

2 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha invitato RA 1 a produrre una

procura che lo abilitasse a rappresentare in giudizio la società reclamante. Il

termine è scaduto infruttuoso.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla

notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all'istante il 29

agosto 2023. Introdotto il 15 settembre 2023 il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Il giudice, in ogni stadio della procedura, esamina

d'ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra

la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della

parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio

rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una persona

giuridica (come una società a garanzia limitata) i suoi organi esecutivi (nella Sagl, il gerente: art.

814.

cpv. 1 CO), così come le

persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi

in virtù delle regole del diritto civile, possono compiere gli atti giudiziari

a nome della persona giuridica medesima, firmando in particolare i memoriali processuali

(DTF 141 III 82 consid. 1.3). Ogni persona abilitata a rappresentare la società in

giudizio deve legittimarsi producendo un estratto dal registro di commercio, o l'autorizzazione

rilasciatale per agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il

tribunale (art. 68 cpv. 3 CPC; loc. cit.).

a) In

concreto, il reclamo, interposto dalla RE 1, è stato sottoscritto da RA 1, il

quale ne è socio con un diritto di firma collettiva a due. Se non che, per essere

valido il rimedio giuridico, la sua sola firma non era sufficiente ma esso avrebbe

dovuto essere sottoscritto dalla gerente della società, che dispone di una

firma individuale, o da lui solo se in possesso di una procura della gerente che

lo abilitava a compiere gli atti

giudiziari a nome della persona giuridica medesima.

b) La mancanza di un presupposto processuale

comporta l'inammissibilità dell'azione. Tuttavia, in virtù del divieto

del formalismo eccessivo, le carenze formali quali la mancanza della procura

possono essere sanate entro il termine fissato dal giudice (art. 132 cpv. 1

CPC). Pertanto, se prodotta, la procura sana a posteriori gli atti già

intrapresi, mentre se essa non è prodotta, l'atto è considerato come non

presentato. Premesso ciò, come si è detto, il 2 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha invitato RA 1

a produrre, entro il termine di 10 giorni, una procura che lo abilitasse a

rappresentare in giudizio la società reclamante, con l'avvertenza che il

silenzio sarebbe stato interpretato come “mancanza

di procura”. L'interessato, che si è visto notificare l'ordinanza il 6 ottobre

2023.

(tracciamento dell'invio n. 98.__________), non ha reagito. Né,

la gerente della società ha ratificato l'atto. In circostanze siffatte, il

reclamo va considerato come non presentato, ovvero inammissibile.

3.

A

futura memoria giovi ricordare che se per l'art. 134 CPC la citazione (in concreto,

all'udienza di conciliazione) deve essere spedita almeno 10 giorni prima della

data prevista dalla comparizione, il termine decorrendo dal giorno successivo

la spedizione e non dalla ricezione della citazione, il giudice deve tenere

conto che il destinatario può ritirare il plico raccomandato anche il settimo giorno,

e ultimo, di giacenza postale. Può così

succedere che il destinatario prenda conoscenza della citazione due o tre

giorni prima dell'udienza, o finanche il giorno stesso, ciò che potrebbe comportare un'insufficiente preparazione

con conseguente violazione del diritto al contraddittorio (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n. 8 ad art. 134; Brändli/Bühler in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 134).

4.

Le

singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali.

Non si pone problema di ripetibili o di indennità di inconvenienza, CO 1 non

essendo stato interpellato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

, ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.