16.2023.30
Reclamo inammissibile per mancanza di una valida rappresentanza in giudizio – inosservanza del termine sanatorio impartito alla società a garanzia limitata reclamante per produrre una procura
9 novembre 2023Italiano6 min
hanno a che fare con il mondo della ristorazione e dell'ospitalità, si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Ceresio chiedendo di convocare
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.30
Lugano
9 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 15 settembre 2023 presentato dalla
RE 1
(rappresentata
da RA 1 )
contro
il decreto di stralcio emesso il 28
agosto 2023 dal Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa CM.2023.5 (procedura di conciliazione:
azione creditoria) da lei promossa con istanza del 5 luglio 2023 nei
confronti di
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 5 luglio 2023 la CO
1 di __________, società attiva nel settore della consulenza di attività che
hanno a che fare con il mondo della ristorazione e dell'ospitalità, si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Ceresio chiedendo di convocare
CO 1 a un tentativo di conciliazione
volto a ottenere il pagamento di fr. 2318.80 oltre interessi per prestazioni
svolte in suo favore, così come il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. 3__________ dell'Ufficio di esecuzione di
Mendrisio. Il 18 agosto 2023 il Giudice di pace, preso atto che all'udienza di conciliazione del 16 agosto 2023 non aveva
“ricevuto tutta la documentazione per permetterle di seguire il tentativo di
conciliazione”, ha nuovamente citato le parti all'udienza del 28 agosto successivo.
A tale udienza si è presentato unicamente il convenuto. Con decreto del giorno
stesso, il Giudice di pace ha stralciato la procedura dal ruolo per mancata
comparizione dell'istante. Le spese processuale di fr. 200.– sono state poste a carico
dell'istante medesima.
B. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un “opposizione/reclamo”
del 15 settembre 2023 in cui sostanzialmente motiva la mancata comparizione
all'udienza di conciliazione. Il
memoriale non è stato oggetto di notificazione a CO 1.
C. Il
2 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha invitato RA 1 a produrre una
procura che lo abilitasse a rappresentare in giudizio la società reclamante. Il
termine è scaduto infruttuoso.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla
notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all'istante il 29
agosto 2023. Introdotto il 15 settembre 2023 il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Il giudice, in ogni stadio della procedura, esamina
d'ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra
la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della
parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio
rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una persona
giuridica (come una società a garanzia limitata) i suoi organi esecutivi (nella Sagl, il gerente: art.
814.
cpv. 1 CO), così come le
persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi
in virtù delle regole del diritto civile, possono compiere gli atti giudiziari
a nome della persona giuridica medesima, firmando in particolare i memoriali processuali
(DTF 141 III 82 consid. 1.3). Ogni persona abilitata a rappresentare la società in
giudizio deve legittimarsi producendo un estratto dal registro di commercio, o l'autorizzazione
rilasciatale per agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il
tribunale (art. 68 cpv. 3 CPC; loc. cit.).
a) In
concreto, il reclamo, interposto dalla RE 1, è stato sottoscritto da RA 1, il
quale ne è socio con un diritto di firma collettiva a due. Se non che, per essere
valido il rimedio giuridico, la sua sola firma non era sufficiente ma esso avrebbe
dovuto essere sottoscritto dalla gerente della società, che dispone di una
firma individuale, o da lui solo se in possesso di una procura della gerente che
lo abilitava a compiere gli atti
giudiziari a nome della persona giuridica medesima.
b) La mancanza di un presupposto processuale
comporta l'inammissibilità dell'azione. Tuttavia, in virtù del divieto
del formalismo eccessivo, le carenze formali quali la mancanza della procura
possono essere sanate entro il termine fissato dal giudice (art. 132 cpv. 1
CPC). Pertanto, se prodotta, la procura sana a posteriori gli atti già
intrapresi, mentre se essa non è prodotta, l'atto è considerato come non
presentato. Premesso ciò, come si è detto, il 2 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha invitato RA 1
a produrre, entro il termine di 10 giorni, una procura che lo abilitasse a
rappresentare in giudizio la società reclamante, con l'avvertenza che il
silenzio sarebbe stato interpretato come “mancanza
di procura”. L'interessato, che si è visto notificare l'ordinanza il 6 ottobre
2023.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________), non ha reagito. Né,
la gerente della società ha ratificato l'atto. In circostanze siffatte, il
reclamo va considerato come non presentato, ovvero inammissibile.
3.
A
futura memoria giovi ricordare che se per l'art. 134 CPC la citazione (in concreto,
all'udienza di conciliazione) deve essere spedita almeno 10 giorni prima della
data prevista dalla comparizione, il termine decorrendo dal giorno successivo
la spedizione e non dalla ricezione della citazione, il giudice deve tenere
conto che il destinatario può ritirare il plico raccomandato anche il settimo giorno,
e ultimo, di giacenza postale. Può così
succedere che il destinatario prenda conoscenza della citazione due o tre
giorni prima dell'udienza, o finanche il giorno stesso, ciò che potrebbe comportare un'insufficiente preparazione
con conseguente violazione del diritto al contraddittorio (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n. 8 ad art. 134; Brändli/Bühler in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 134).
4.
Le
singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali.
Non si pone problema di ripetibili o di indennità di inconvenienza, CO 1 non
essendo stato interpellato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
, ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.