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Decisione

16.2023.32

Contratto di mandato: esistenza del contratto

27 settembre 2024Italiano25 min

domici­liato a __________, la possibilità di beneficiare di importanti ridu­zioni

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.32

Lugano,

27 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 ottobre 2023 presentato da

RE 1

(patrocinata

dall'PA 1)

contro la decisione emessa il 6 settembre 2023 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2022.212 (con­tratto di mandato) da

lei promossa con petizione del 25 luglio 2022

nei confronti di

CO

1 (I)

(patrocinato

dall'PA 2),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel mese di ottobre

2021 un consulente della L__________ ha prospettato a CO 1, citta­dino italiano

domici­liato a __________, la possibilità di beneficiare di importanti ridu­zioni

del carico fiscale suo e delle società di cui era socio in caso di un suo trasferimento

in Svizzera. A tal fine, CO 1 si è in­contrato con dipendenti della RE 1 di __________,

società fiduciaria che offre tra l'altro consu­lenze fiscali. Dopo un incontro,

avvenuto il 21 ottobre 2021, il 26 ottobre seguente la fiduciaria ha chiesto a CO

1 una serie di documenti per disporre dei “primi elementi per determinare una

prima analisi della situazione fiscale complessiva e sottoporle un nostro pre­ventivo

per un parere specifico e mirato alle sue esigenze”. Rice­vuta una parte della

documentazione richiesta, il 9 novembre 2021 la RE 1 ha comunicato a CO 1 che

“nonostante alcuni documenti sono mancanti” era “in grado di predisporle una

simulazione attendibile” che avrebbe necessitato di successivi approfondimenti

da “condividere con lei una volta trasmessole il primo draft di

documento” e di volere “preventiva­mente

sottoporle una proposta di notula per l'analisi che an­dremo a definire […] tra i sei e gli ottomila euro”. A

quest'ultima comuni­ca­zione CO 1 non ha formalmente reagito.

In occasione di un secondo incontro tenutosi il 25 novembre 2021, la RE

1 ha illustrato a CO 1, accompa­gnato da __________ C__________, socio della A__________

di __________, un docu­mento di ana­lisi fiscale (memorandum) da

lei predisposto. La so­cietà fiduciaria ha poi trasmesso il 14 dicembre

2021 a CO 1 tale documento e successivamente, il 10 e 23 feb­braio 2022, lo ha

invitato, senza esito, a vo­lerle comunicare se avesse riflettuto all'idea

discussa di costituire una “holding di par­tecipa­zioni” e se avesse la

necessità di ulteriori chiarimenti.

Il 2 maggio 2022 la RE 1 ha trasmesso a CO 1 una nota professionale,

intestata alla __________, di € 7000.– relativa alla consulenza in materia fi­scale

effettuata dal 15 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022. CO 1 ha conte­stato la

pretesa sostenendo che né lui né la A__________ aves­sero conferito un mandato,

l'attività es­sendosi limitata a di­scussioni preliminari in vista del

conferimento di un mandato mai assegnato. Il 18 maggio 2022 la fiduciaria ha co­municato

a CO 1 di avere stornato tale parcella con nota di credito e gli ha trasmesso

una nuova nota a lui intestata con il medesimo importo.

B. Il 25 luglio 2022 la RE

1, rinunciando unilateral­mente alla procedura

di conciliazione in virtù dell'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, si è rivolta direttamente al Pretore del Distretto

di Lu­gano, sezione 1, per otte­nere da

CO 1 il pagamento di € 7000.–

oltre interessi al 5% dal 19 maggio

2022. Nelle sue os­serva­zio­ni del 9 settembre 2022 il convenuto ha proposto, in via principale, di dichiarare

irricevibile la petizione per incompetenza territoriale, in via subordi­nata di

respingerla e in via ancor più su­bordinata di accoglierla parzial­mente

fissando la mercede in ma­niera proporzionata all'attività effettivamente

svolta. In replica e

duplica del 18 novembre 2022 e 12

dicembre 2022 le parti hanno

reiterato le rispettive posizioni. Alle prime

arringhe del 28 dicem­bre 2022 esse hanno notifi­cato prove. L'istruttoria si è

chiusa il 1° marzo 2023 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limi­tandosi

a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 26 e del 30 maggio 2022 esse

hanno ribadito le loro posizioni.

C. Statuendo con decisione del 6 settembre 2023 il

Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese proces­suali di fr.

450.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto

fr. 1200.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è in­sorta a questa

Camera con un reclamo del 9 ottobre 2023 in cui chiede di riformare

la sentenza impugnata nel senso di accogliere la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2023 CO 1

conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura

semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con

un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera en­tro trenta giorni dalla notifica­zione

(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore dell'attrice il 7 settembre

2023.

Cominciato a decorrere l'indo­mani, il termine di ricorso sarebbe scaduto

sabato 7 ottobre 2023, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv.

3.

CPC). Intro­dotto il 9 ottobre

2023, ultimo giorno utile, il reclamo in esame, è per­tanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'ac­certamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cogni­zione le censure concernenti l'errata

appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cogni­zione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono

stati accer­tati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole

con un'argomentazione esaustiva. La defini­zio­ne di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimo­strare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente inso­steni­bili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuri­dico chiaro e indiscusso op­pure in contraddizione urtante con

il sentimento di giustizia e d'e­quità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, ravvisata una fat­tispecie di carattere internazionale,

ha accer­tato innanzitutto la propria competenza e l'applicabilità del diritto

svizzero. Premes­so ciò, egli ha esaminato se, come sostenuto dall'attrice, con

l'in­vio del preventivo il 9 novembre 2021 e in mancanza di una rea­zione da parte del convenuto tra le parti fosse sorto un

contratto di mandato per atti concludenti o se, come addotto invece dal

convenuto, nessun contratto è venuto in essere, sia perché con l'inapplicabilità

dell'art. 6 CO l'ac­cettazione del preventivo

avreb­be richiesto una dichiarazione espressa sia perché in occasione dell'incontro

del 25 novembre 2021 egli avrebbe comunicato all'attrice di non volere

procedere con l'attività di consulenza e analisi prospettatagli nel preventivo giacché

dal memorandum sottopostogli risultava che il trasferimento in Svizzera

non avrebbe consentito il risparmio fiscale prefissatosi.

Rammentato

che un contratto è concluso quando i contraenti hanno manifestato concordemente

la loro reci­proca volontà (art. 1 cpv. 1 CO), ciò che avviene dopo che una

parte ha presentato un'offerta e l'altra l'ha ac­cettata, il primo giudice ha stabilito

che “nulla permette di confermare l'esistenza di un'offerta”. Inoltre, egli ha soggiunto,

quand'anche il preventivo costituisse un'offerta, “nulla si trova negli atti di

causa che permetta di concludere che vi sia stata un'accettazione esplicita o

tacita”. Il primo giudice ha rite­nuto inoltre che le circo­stan­ze o la natura

particolare del ne­gozio non necessitassero di un'accettazione espressa nel

senso dell'art. 6 CO. A suo parere visto che prima dell'invio del preven­tivo

tra le parti vi era stato un solo incontro e uno scam­bio di e-mail, non

si era instaurato alcun rapporto speciale “che potesse portare a ri­tenere che

tra­mite il suo silenzio il convenuto inten­desse esplici­tare il suo consenso”.

Anzi, egli ha proseguito, “era poi la prima volta che le parti entravano in

contatto cosicché l'at­trice neppure si

poteva riferire all'esistenza di una prassi pas­sata che le permet­teva

di concludere per l'esistenza di un accordo con il conve­nuto”. Né, per il

Pretore ag­giunto, si può concludere per l'esi­stenza di un contratto di “natura

particolare”, un negozio del ge­nere poten­dosi ravvisare quando lo stesso comporta

solo dei be­nefici per la persona a cui è indirizzata l'offerta. Il primo giu­dice

ha escluso pure l'applicazione dell'art. 395 CO invocato dall'at­trice, giacché quest'ul­tima “ha

soste­nuto la sua pretesa ap­pellan­dosi alla mancata reazione di CO 1 davanti

all'invio del preventivo (…) e non a una propria mancata reazione a una pro­posta

d'incarico giunta da CO 1 (sce­nario questo che sa­rebbe ricaduto sotto l'art.

395.

CO)”. In definitiva, per il Pretore ag­giunto, le

parti non hanno concluso nessun contratto, i loro rap­porti essendosi fermati a

una fase preliminare che aveva come scopo quello di valutare la possibilità di

concludere un contratto di mandato volto a stilare “un

parere specifico e mi­rato” delle esi­genze del convenuto. Donde la reiezione

della petizione.

4.

In questa sede, non

sono più litigiose né la competenza territo­riale del giudice adito né l'applicabilità

del diritto svizzero. Con­troversa è la questione di sapere se la conclusione

del Pretore aggiunto, per il quale in sintesi nessun contratto era sorto tra le

parti, resista alla critica. Per la reclamante l'accertamento

del primo giudice secondo cui il preventivo del 9 novembre 2021 in­viato a CO 1

costituisse una sua offerta, è arbitrario. Essa fa valere che, contrariamente a

quanto abbia inteso erro­neamente il Pretore aggiunto, l'inca­rico si era già perfezionato all'incontro del 21 ottobre

2021.

in quanto l'oggetto del contratto di mandato e dun­que quello dell'incarico

affidatole era già chiaro dal primo incontro, ovvero l'analisi del panorama fiscale elve­tico in vi­sta di un

eventuale trasferimento del convenuto

in Svizzera. A suo avviso, già al primo colloquio vi erano tutti gli

elementi costitutivi del contratto di mandato e ciò a prescindere che non vi

fosse un accordo sulla remunerazione, la mercede non essendo un ele­mento

essenziale di un tale contratto.

5.

Nel

caso in esame, non ci possono essere dubbi sul fatto che, se si accertasse la

conclusione di un con­tratto, questo non potrebbe che essere qualificato come

mandato. Per l'art. 394 cpv. 1 CO il mandatario si

obbliga a compiere, a norma

del contratto, i servizi di cui viene

incaricato. Non

differentemente che in ogni altro tipo di contratto, il mandato è validamente

stipulato allorché le parti hanno scambiato le loro reciproche volontà,

concordando sui punti essenziali del contratto stesso (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1

CO). La legge non prevede alcuna forma

particolare per la stipula­zione del mandato, il quale può essere

concluso anche per atti conclu­denti.

Ora, il contratto non è

perfetto se non quando i contraenti ab­biano manifestato concordemente la loro

reci­proca volontà (art. 1 cpv. 1 CO). Tale manifestazione può essere espressa

o tacita (art. 1 cpv. 2). Per giudi­care di un contratto, sia per la forma che

per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e con­corde volontà

dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte

adoperate per errore, o allo scopo di nascon­dere la vera natura del contratto

(art. 18 cpv. 1 CO).

Nel diritto contrattuale

svizzero la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è

sottoposta al principio della priorità della

volontà soggettiva sulla volontà oggettiva. Se le parti si sono espresse

in modo concorde, se si sono effettivamente in­tese e, dunque, se hanno voluto

impegnarsi, allora vi è un ac­cordo di fatto. Se al contrario, pur

comprendendosi, non sono riuscite ad accordarsi, cosa di cui erano consapevoli

fin dall'ini­zio, c'è un chiaro dissenso e il contratto non è concluso. Può al­tresì

acca­dere che le parti si siano espresse in modo concor­dante, ma che una o

entrambe non abbiano compreso la volontà interna dell'al­tra, di cui non erano

a conoscenza fin dall'inizio. In simile eve­nienza

vi è un dissenso latente e il contratto è con­cluso nel senso oggettivo

che può essere dato alle loro dichiara­zioni di vo­lontà secondo il principio

dell'affi­damento; in tal caso l'accordo è nor­mativo (DTF 144 III 98 consid.

5.2.1).

Il giudice deve in un

primo momento ricercare la reale e comune volontà delle parti, se del caso

sulla base di indizi. Costituiscono indizi in tal senso non solo il tenore

delle dichiarazioni di volontà, ma anche il conte­sto generale, cioè tutte le

circostanze che per­mettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che

si tratti di dichiarazioni precedenti alla conclusione del contratto o di fatti

posteriori alla stessa, in particolare il com­portamento ulteriore delle parti

che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti (DTF 144 III 93

consid. 5.2.2; sentenza del Tribunale

federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.1).

Se il giudice non riesce a

determinare la volontà reale e comune delle parti – per mancanza di prove o per­ché

quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito

la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto (ciò che

non risulta già dal semplice fatto che è allegato nella causa, ma deve

risultare dalle prove), egli deve ricorrere all'inter­pretazione normativa (od

oggettiva) e cioè stabilire la volontà og­gettiva delle parti, determinando il

senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva

ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. A tal fine parte

dal tenore letterale delle dichiarazioni, che non vanno interpretate in modo

isolato, ma valutate considerando il loro significato nell'ambito concreto.

Anche quando il testo appare a prima vista chiaro, egli non si può acconten­tare

di una semplice interpretazione lette­rale. Le dichiarazioni delle parti vanno

piuttosto interpretate nel modo in cui esse potevano e dovevano essere capite

tenendo conto di tutte le circostanze, nonché del loro tenore e rapporto (DTF

148.

III 61 consid. 2.2.1 con rinvii). Secondo il principio dell'affidamento, la

volontà interna del dichiarante di legarsi non è l'unico fattore decisivo; un

obbligo da parte sua può derivare dal suo comportamento, dal quale l'altra

parte poteva, in buona fede, dedurre una volontà di vincolarsi. Esso per­mette

così di im­putare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del

suo comportamento, an­che se ciò non corrisponde alla sua volontà interna (DTF

144.

III 98 consid. 5.2.3; sentenza del Tribu­nale

federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.2).

La determinazione della

volontà oggettiva delle parti, basata sul principio dell'affidamento, è una

questione di diritto, che questa Camera esamina liberamente; per deciderla,

tuttavia, è necessa­rio basarsi sul conte­nuto delle dichiarazioni di volontà e

sulle cir­costanze, che sono questioni di fatto. Le circostanze decisive a tale

riguardo sono solo quelle che hanno preceduto o accompa­gnato la manifestazione

di volontà, ma non gli eventi successivi (DTF 144 III 99 consid. 5.2.3; sentenza del Tribunale federale 4A_261/2023 del 16

feb­braio 2024 consid. 4.1.2). Anche

la scelta tra i metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo at­tiene al di­ritto.

La decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'istrut­toria. L'art.

18.

cpv. 1 CO gli impone di dare la pre­ce­denza al me­todo soggettivo, a

condizione che vi siano elementi sufficienti per farlo (CCR sentenza inc.

16.2019.68

del 1° dicem­bre 2020 con­sid. 6b).

6.

In concreto, la RE 1 di __________ è una

società at­tiva nel settore fiduciario che fornisce in partico­lare consulenze

fiscali, mentre CO 1 è una persona fisica domiciliata in Italia ed è socio segnatamente

della A__________ di __________. Dagli atti risulta poi che un funzionario

della banca L__________ ha prospettato a CO 1 la possibilità di ottimiz­zare il suo carico fiscale in caso di un

suo trasferimento in Sviz­zera (doc. 3, confermato da __________ C__________i

in occasione della sua audizione del 1° marzo 2023). Ne è quindi seguito un

incontro, il 21 ottobre 2021, alla presenza di __________ B__________ con __________

F__________ per la RE 1 e di CO 1.

Quest'ultimo ha “fin da

subito esposto in maniera chiara e inequi­vocabile il suo interesse: valutare

un even­tuale trasferimento in Svizzera se ciò avesse determinato un importante

risparmio sulle imposte anche in considerazione dei costi da sostenere in

Svizzera (canone di locazione, utenze, servizi…) di gran lunga maggiori

rispetto ai costi già sostenuti in Italia. CO 1 aveva rappresentato all'attrice

che sarebbe stato disponibile a valutare l'ipotesi del trasferimento solo se il

risparmio fiscale fosse stato almeno pari a 250 000.00/300 000.00 euro annui” (osservazioni del 9

settembre 2022 pag. 6 in alto). Il 26 ottobre 2021 la fidu­cia­ria ha chiesto a CO 1 una serie di documenti per di­sporre

dei “primi elementi per determinare una prima analisi della situa­zione fiscale

complessiva e sottoporle un nostro pre­ventivo per un parere specifico e mirato

alle sue esigenze” (doc. B). Il giorno successivo CO 1 ha trasmesso una parte

della docu­men­ta­zione richiesta, spiegando alcune dinamiche so­cietarie, per

poi terminare con “per questo sarebbe opportuno valutare la costitu­zione di

una Holding entro il 2021 anche in considerazione delle nuove acquisi­zioni già

in opera del 2022 anche in paesi esteri” (doc. C).

Il 9 novembre 2021 __________

B__________ ha comunicato a CO 1 che “nonostante alcuni documenti sono

mancanti” era “in grado di predisporle una simulazione attendibile” che avrebbe

necessitato di succes­sivi approfondimenti da “condividere con lei una volta

trasmessole il primo draft di documento”, di volere “preventivamente

sottoporle una proposta di notula per l'analisi che andremo a definire se lei

riterrà di pro­seguire con i nostro studio professionale che possiamo quantificare

tra i sei e gli otto­mila euro” con l'obbiet­tivo di “darle una panoramica

ampia e com­pleta delle differenti opportunità che lei potrebbe cogliere con una

residenza in Ticino, evidenziando aspetti di minor inte­resse così da avere un

quadro preciso della situa­zione“ (doc. D). A quest'ultima comunicazione CO 1

non ha dato formale riscontro in quanto “sono intercorsi contatti tra le parti

per la pro­grammazione di un nuovo incontro a __________ il giorno 25 novem­bre

2022.

(osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 6 verso il bas­so).

Prima di tale incontro, CO

1.

ha riferito a __________ C__________, altro socio della A__________, “che

aveva magari trovato il modo di risparmiare circa € 300 000.00 di tasse all'anno sul red­dito dal lui percepito da A__________

e da altre sue società”, chieden­dogli di accompagnarlo a __________ (deposizione

di __________ C__________ del 1° marzo 2023, verbali pag. 5). In occasione di tale

incontro __________ B__________ e __________ F__________ hanno sottoposto a CO

1.

e a __________ C__________ un documento di analisi fiscale (memorandum)

da loro predisposto (deposizione di __________ C__________ del 1° marzo 2021,

verbali pag. 5). Durante tale incontro “si è però capito abbastanza in fretta

che il risparmio fiscale ci sa­rebbe stato a condizione che il signor CO 1 proce­desse

con la vendita delle sue quote societarie in Italia e con sostanzialmente l'interruzione

di qualsiasi tipo di legame anche affettivo con l'Ita­lia” al che CO 1 ha

“lanciato l'idea di costituire una Hol­ding in Sviz­zera che detenesse varie

partecipazioni in Italia”. An­che a seguito del diniego della fiduciaria di

consegnargli seduta stante il memorandum CO 1 ha “espressamente dichia­rato

all'attrice di non avere interesse a proseguire nell'attività e, di conseguenza,

a ricevere l'analisi approfondita oggetto della proposta di notula trasmessa dall'attrice

con e-mail del 9 novem­bre” (osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 7 in alto).

L'incontro si è poi concluso

“con la comunicazione RE 1 che il sottoscritto [__________ C__________] e il

dottor CO 1 avreb­bero analizzato se effettivamente procedure con la costitu­zione

di una Holding proce­dendo poi a eventualmente incari­care la RE 1 per un'analisi

in merito ad A__________ e alla costitu­zione di questa Holding in Svizzera” (deposizione

di __________ C__________ del 1° marzo 2021, verbali pag. 5). Il 14 dicembre

2021.

la fiduciaria ha poi trasmesso a CO 1 il citato me­morandum (doc.

E). Il 10 febbraio 2022 __________ B__________ ha chiesto a CO 1 di fare il punto

“relativamente all'attività sin qui svolta e relativa al parere ed alle

riunioni effettuate” e a comunicargli se “ha valutato di procedere con la

costituzione del-la holding o se necessita di ulteriori approfondimenti”

(doc. 4). La richiesta è stata rinnovata il 23 feb­braio seguente da __________

F__________ (doc. 4). Preso atto che nessuna reazione era giunta, la RE 1 ha

emesso la propria nota professionale di € 7000.– prima intestandola alla A__________

e poi a CO 1 (doc. 8).

Visto quanto precede, senza neppure riferirsi

alla testimonianza di un dipendente dell'attrice (__________ F__________), per

il quale all'in­contro del 21 ottobre 2021

il convenuto aveva affidato all'RE 1 l'incarico di redigere un parere sulle con­seguenze di un

trasferimento in Svizzera (deposizione del 1° marzo 2023, ver­bali pag. 2), la

conclusione del Pretore aggiunto secondo cui tra le parti non era sorta una

relazione contrat­tuale non resiste alla critica. Non si può in effetti ritenere

che entrambe le parti non abbiano

compreso la reale volontà dell'altra parte. CO 1 ha richiesto un servizio

(consulenza sull'ottimizzare il suo carico fiscale in caso di un suo

trasferimento dall'Italia alla Svizzera: “offerta”) mentre la RE 1 ha

accet­tato di rendere il servizio nell'interesse di CO 1 confor­memente alla vo­lontà

di quest'ultimo (rilascio di un parere, fos­s'anche par­ziale, sulla questione:

“accettazione”). Nella misura in cui le parti si sono effettiva­mente intese e

hanno voluto impe­gnarsi, è sorto un ac­cordo di fatto. Che i rapporti tra di loro si siano fermati a una

fase preliminare non può essere condiviso ove appena si pensi alla na­tura dei

servizi richiesti e alle esigenze del convenuto. Così, se il primo incontro del 21 ottobre 2021 po­teva ritenersi me­ramente

esplora­tivo, è seguita un'analisi, ancor­ché parziale, della concreta

situazione del convenuto sulla base di svariata docu­mentazione fiscale

e finanziaria fornita da quest'ul­timo così come un secondo incontro ove è

stato esposto il contenuto di tale ana­lisi. E dopo

la verifica della pos­sibile ottimizzazione fi­scale sa­rebbe se­guita, con

ogni evidenza, l'implementazione di quegli strumenti per attuare tale condizione. La seconda fase di­pen­deva così dalla

prima. Certo, un parere specifico e mirato alle esigenze di CO 1 necessitava di ulte­riori approfondimenti,

ma il solo fatto che la prima verifica non avesse dato il risultato sperato non

può signifi­care che lo scopo dell'analisi dell'impatto fiscale del tra­sferimento

dall'Italia alla Sviz­zera, poi sfociato nel me­moran­dum del 25

novembre 2021, fosse semplicemente quello di valu­tare la possibilità di

concludere un con­tratto.

Non si disconosce che per

il convenuto le parti non si erano ac­cordate sulla mer­cede. Premesso che nel diritto

svizzero il man­dato è di principio oneroso, l'accordo sulla mercede non è tutta­via

un elemento ca­ratte­ristico di tale contratto. Ad ogni modo, nel caso di un

dis­senso latente, ovvero nel caso in cui le parti riten­gano di aver trovato un accordo benché ciò in realtà non

sia il caso, il con­tratto si ritiene comunque concluso nel senso ogget­tivo

che può essere dato alle loro dichiarazioni di volontà se­condo il principio

dell'affida­mento. Nel caso in esame, visto il contesto in cui si sono svolte le

trattative e la natura dei servizi richiesti, il conve­nuto non poteva

ragionevolmente ritenere che la richiesta a una società fiduciaria di esaminare

una possibile otti­mizzazione fi­scale all'estero, trasmettendole a tal fine

svariata documenta­zione fiscale e finan­ziaria, non poteva essere intesa dall'attrice

che come la richiesta di una consulenza e quindi, dal profilo og­get­tivo, come

conclusione di un accordo oneroso. In definitiva, sulla conclusione di un

contratto di mandato il reclamo si rivela fondato.

7.

Relativamente

alla mercede, già si è detto che in un rapporto di mandato, essa

è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO). Se il

mandatario fornisce i propri servizi a titolo professionale, il mandato è

oneroso in virtù dell'uso (DTF 135 III 259 consid. 2.1; cfr. anche CCR sentenza

inc. 16.2020.16 del 10 mag­gio 2021 consid. 5). La mercede dovuta a un

mandatario è fissata in primo luogo sulla base dell'accordo delle parti; in man­canza

di un accordo e se non vi è un uso del settore, il giudice la fissa tenendo

conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso, fermo restando che

essa deve essere oggettivamente pro­porzionata ai servizi

resi (DTF 135 III 261 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_512/2019

del 12 novembre 2020 con­sid. 5.1.1; analogamente: RtiD II-2007 n. 42c pag. 736;

CCR sen­tenza 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 6a). Conforme­mente a quanto

previsto dall'art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la

remunerazione delle sue prestazioni, oltre all'esi­stenza del mandato, deve

dimostrare la congruità della sua pre­tesa. Al riguardo, egli è tenuto ad

allegare prima e – in caso di contestazione – di dimostrare poi, che l'ono­rario

rivendicato corri­sponde alle modalità di computo concordate, è conforme alla re­golamentazione

canto­nale applicabile, è giustificato in base all'uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base a tutte le

circostanze pertinenti RtiD II-2007 pag. 736 consid. 5; II CCA sen­tenza inc.

12.2020.122

del 21 settembre 2021 consid. 8).

La reclamante sostiene che

tra le parti sia stata pattuita una mer­cede tra € 6000.–/ 8000.– poiché, in sintesi, nella

mail del 9 no­vembre 2021 essa aveva indicato tale ordine di grandezza senza

alcuna reazione da parte del convenuto. Se non che, così argo­mentando,

l'interessata disconosce che il silenzio vale come consenso solo se a causa

della natura particolare del negozio o delle circostanze l'autore della

proposta non debba aspettarsi un'accettazione espressa e la proposta non viene

respinta entro un termine ragio­nevole (art. 6 CO). Il silenzio osservato dopo aver

ricevuto un estratto conto, una fattura o un preventivo non vale, salvo patto

contrario, come accettazione (DTF 112 II 500; Rep. 1988 p. 273). Certo, visto

che tale principio trova i propri li­miti nei canoni della buona fede, ci si

può chiedere se nella fatti­specie al convenuto si impo­neva un'immediata reazione

anche perché la consulenza richiesta è stata effettivamente eseguita. Il

quesito può rimanere indeciso.

Sia come sia, nel caso in esame, nella mail del 9

novembre 2021 __________ B__________, dopo avere annunciato di essere in grado

di predisporre una “simulazione attendibile… che necessita suc­ces­sivamente di

alcuni ap­profondimenti” ha prospettato a CO 1 un pre­ventivo tra €

6000.–/8000.– per l'obiettivo che “vor­remmo rag­giungere, di darle una panoramica

ampia e com­pleta delle diffe­renti

opportunità che lei potrebbe avere con una resi­denza in Ti­cino, evidenziando

anche eventuali aspetti di mi­nor in­teresse così da avere un quadro pre­ciso

della situazione” (doc. D). Il pre­ventivo approssimativo, dunque, non

poteva og­gettiva­mente rife­rirsi alla sola simulazione di calcolo poi

sfociata nel memoran­dum del 25 novembre 2021 ma a una consulenza ben più

estesa e approfondita. In circostanze siffatte, la mercede do­vuta non può che essere

fissata tenendo conto di tutti gli ele­menti per­tinenti del caso in modo da

essere oggettivamente pro­porzionata ai servizi effet­tivamente prestati. Premesso

ciò, vi­sto quanto pre­cede, è evidente che l'importo di € 7000.– non può corri­spondere alle prestazioni rese dall'attrice.

Tenuto conto che il mandato è durato da ottobre 2021 a febbraio 2022, quantun­que

dopo il mese di novembre 2021 non constano apprezzabili pre­sta­zioni dell'attrice,

che la consulenza si è esaurita per finire nella re­da­zione di un memorandum

che ha richiesto una trentina di ore di lavoro (deposizione di __________ F__________

del 1° marzo 2023, ver­bali pag. 3) e che per una società fiduciaria l'analisi

sui profili fi­scali riguardanti il trasferimento di stranieri in Svizzera non costi­tuisce

un'attività inusuale né particolarmente impegna­tiva, si giu­stifica di ricono­scere

un onorario di € 3500.–. Tale com­penso ap­pare proporzio­nato al servizio reso

ove appena si consi­deri che l'attrice aveva prospettato una mercede di € 7000.–

per un'ana­lisi approfondita. In definitiva, il reclamo deve essere par­zial­mente

accolto e, in ap­plicazione dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la deci­sione impugnata

va riformata nel senso che CO 1 è ob­bligato

a versare alla RE 1 € 3500.–. Gli inte­ressi decorrono dal 5% dal 19

maggio 2022, data di per sé non conte­stata.

8.

Le

spese processuali di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visto l'esito

della proce­dura, esse sono poste a carico delle parti in ragione di

metà cia­scuno, compensate le ripe­tibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo

è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così rifor­mata:

1. La

petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è obbli­gato a versare alla

RE 1 € 3500.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2022.

2. Le spese processuali di complessivi fr.

450.–, in parte anticipate dall'at­trice, sono poste a carico del­le parti in

ragione di metà ciascuno, compen­sate le ripetibili.

II. Le spese processuali del

reclamo di fr. 750.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.