16.2023.32
Contratto di mandato: esistenza del contratto
27 settembre 2024Italiano25 min
domiciliato a __________, la possibilità di beneficiare di importanti riduzioni
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.32
Lugano,
27 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 ottobre 2023 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall'PA 1)
contro la decisione emessa il 6 settembre 2023 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2022.212 (contratto di mandato) da
lei promossa con petizione del 25 luglio 2022
nei confronti di
CO
1 (I)
(patrocinato
dall'PA 2),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel mese di ottobre
2021 un consulente della L__________ ha prospettato a CO 1, cittadino italiano
domiciliato a __________, la possibilità di beneficiare di importanti riduzioni
del carico fiscale suo e delle società di cui era socio in caso di un suo trasferimento
in Svizzera. A tal fine, CO 1 si è incontrato con dipendenti della RE 1 di __________,
società fiduciaria che offre tra l'altro consulenze fiscali. Dopo un incontro,
avvenuto il 21 ottobre 2021, il 26 ottobre seguente la fiduciaria ha chiesto a CO
1 una serie di documenti per disporre dei “primi elementi per determinare una
prima analisi della situazione fiscale complessiva e sottoporle un nostro preventivo
per un parere specifico e mirato alle sue esigenze”. Ricevuta una parte della
documentazione richiesta, il 9 novembre 2021 la RE 1 ha comunicato a CO 1 che
“nonostante alcuni documenti sono mancanti” era “in grado di predisporle una
simulazione attendibile” che avrebbe necessitato di successivi approfondimenti
da “condividere con lei una volta trasmessole il primo draft di
documento” e di volere “preventivamente
sottoporle una proposta di notula per l'analisi che andremo a definire […] tra i sei e gli ottomila euro”. A
quest'ultima comunicazione CO 1 non ha formalmente reagito.
In occasione di un secondo incontro tenutosi il 25 novembre 2021, la RE
1 ha illustrato a CO 1, accompagnato da __________ C__________, socio della A__________
di __________, un documento di analisi fiscale (memorandum) da
lei predisposto. La società fiduciaria ha poi trasmesso il 14 dicembre
2021 a CO 1 tale documento e successivamente, il 10 e 23 febbraio 2022, lo ha
invitato, senza esito, a volerle comunicare se avesse riflettuto all'idea
discussa di costituire una “holding di partecipazioni” e se avesse la
necessità di ulteriori chiarimenti.
Il 2 maggio 2022 la RE 1 ha trasmesso a CO 1 una nota professionale,
intestata alla __________, di € 7000.– relativa alla consulenza in materia fiscale
effettuata dal 15 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022. CO 1 ha contestato la
pretesa sostenendo che né lui né la A__________ avessero conferito un mandato,
l'attività essendosi limitata a discussioni preliminari in vista del
conferimento di un mandato mai assegnato. Il 18 maggio 2022 la fiduciaria ha comunicato
a CO 1 di avere stornato tale parcella con nota di credito e gli ha trasmesso
una nuova nota a lui intestata con il medesimo importo.
B. Il 25 luglio 2022 la RE
1, rinunciando unilateralmente alla procedura
di conciliazione in virtù dell'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, si è rivolta direttamente al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, per ottenere da
CO 1 il pagamento di € 7000.–
oltre interessi al 5% dal 19 maggio
2022. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 2022 il convenuto ha proposto, in via principale, di dichiarare
irricevibile la petizione per incompetenza territoriale, in via subordinata di
respingerla e in via ancor più subordinata di accoglierla parzialmente
fissando la mercede in maniera proporzionata all'attività effettivamente
svolta. In replica e
duplica del 18 novembre 2022 e 12
dicembre 2022 le parti hanno
reiterato le rispettive posizioni. Alle prime
arringhe del 28 dicembre 2022 esse hanno notificato prove. L'istruttoria si è
chiusa il 1° marzo 2023 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limitandosi
a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 26 e del 30 maggio 2022 esse
hanno ribadito le loro posizioni.
C. Statuendo con decisione del 6 settembre 2023 il
Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr.
450.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto
fr. 1200.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 ottobre 2023 in cui chiede di riformare
la sentenza impugnata nel senso di accogliere la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2023 CO 1
conclude per il rigetto del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura
semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con
un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'attrice il 7 settembre
2023.
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto
sabato 7 ottobre 2023, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv.
3.
CPC). Introdotto il 9 ottobre
2023, ultimo giorno utile, il reclamo in esame, è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole
con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, ravvisata una fattispecie di carattere internazionale,
ha accertato innanzitutto la propria competenza e l'applicabilità del diritto
svizzero. Premesso ciò, egli ha esaminato se, come sostenuto dall'attrice, con
l'invio del preventivo il 9 novembre 2021 e in mancanza di una reazione da parte del convenuto tra le parti fosse sorto un
contratto di mandato per atti concludenti o se, come addotto invece dal
convenuto, nessun contratto è venuto in essere, sia perché con l'inapplicabilità
dell'art. 6 CO l'accettazione del preventivo
avrebbe richiesto una dichiarazione espressa sia perché in occasione dell'incontro
del 25 novembre 2021 egli avrebbe comunicato all'attrice di non volere
procedere con l'attività di consulenza e analisi prospettatagli nel preventivo giacché
dal memorandum sottopostogli risultava che il trasferimento in Svizzera
non avrebbe consentito il risparmio fiscale prefissatosi.
Rammentato
che un contratto è concluso quando i contraenti hanno manifestato concordemente
la loro reciproca volontà (art. 1 cpv. 1 CO), ciò che avviene dopo che una
parte ha presentato un'offerta e l'altra l'ha accettata, il primo giudice ha stabilito
che “nulla permette di confermare l'esistenza di un'offerta”. Inoltre, egli ha soggiunto,
quand'anche il preventivo costituisse un'offerta, “nulla si trova negli atti di
causa che permetta di concludere che vi sia stata un'accettazione esplicita o
tacita”. Il primo giudice ha ritenuto inoltre che le circostanze o la natura
particolare del negozio non necessitassero di un'accettazione espressa nel
senso dell'art. 6 CO. A suo parere visto che prima dell'invio del preventivo
tra le parti vi era stato un solo incontro e uno scambio di e-mail, non
si era instaurato alcun rapporto speciale “che potesse portare a ritenere che
tramite il suo silenzio il convenuto intendesse esplicitare il suo consenso”.
Anzi, egli ha proseguito, “era poi la prima volta che le parti entravano in
contatto cosicché l'attrice neppure si
poteva riferire all'esistenza di una prassi passata che le permetteva
di concludere per l'esistenza di un accordo con il convenuto”. Né, per il
Pretore aggiunto, si può concludere per l'esistenza di un contratto di “natura
particolare”, un negozio del genere potendosi ravvisare quando lo stesso comporta
solo dei benefici per la persona a cui è indirizzata l'offerta. Il primo giudice
ha escluso pure l'applicazione dell'art. 395 CO invocato dall'attrice, giacché quest'ultima “ha
sostenuto la sua pretesa appellandosi alla mancata reazione di CO 1 davanti
all'invio del preventivo (…) e non a una propria mancata reazione a una proposta
d'incarico giunta da CO 1 (scenario questo che sarebbe ricaduto sotto l'art.
395.
CO)”. In definitiva, per il Pretore aggiunto, le
parti non hanno concluso nessun contratto, i loro rapporti essendosi fermati a
una fase preliminare che aveva come scopo quello di valutare la possibilità di
concludere un contratto di mandato volto a stilare “un
parere specifico e mirato” delle esigenze del convenuto. Donde la reiezione
della petizione.
4.
In questa sede, non
sono più litigiose né la competenza territoriale del giudice adito né l'applicabilità
del diritto svizzero. Controversa è la questione di sapere se la conclusione
del Pretore aggiunto, per il quale in sintesi nessun contratto era sorto tra le
parti, resista alla critica. Per la reclamante l'accertamento
del primo giudice secondo cui il preventivo del 9 novembre 2021 inviato a CO 1
costituisse una sua offerta, è arbitrario. Essa fa valere che, contrariamente a
quanto abbia inteso erroneamente il Pretore aggiunto, l'incarico si era già perfezionato all'incontro del 21 ottobre
2021.
in quanto l'oggetto del contratto di mandato e dunque quello dell'incarico
affidatole era già chiaro dal primo incontro, ovvero l'analisi del panorama fiscale elvetico in vista di un
eventuale trasferimento del convenuto
in Svizzera. A suo avviso, già al primo colloquio vi erano tutti gli
elementi costitutivi del contratto di mandato e ciò a prescindere che non vi
fosse un accordo sulla remunerazione, la mercede non essendo un elemento
essenziale di un tale contratto.
5.
Nel
caso in esame, non ci possono essere dubbi sul fatto che, se si accertasse la
conclusione di un contratto, questo non potrebbe che essere qualificato come
mandato. Per l'art. 394 cpv. 1 CO il mandatario si
obbliga a compiere, a norma
del contratto, i servizi di cui viene
incaricato. Non
differentemente che in ogni altro tipo di contratto, il mandato è validamente
stipulato allorché le parti hanno scambiato le loro reciproche volontà,
concordando sui punti essenziali del contratto stesso (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1
CO). La legge non prevede alcuna forma
particolare per la stipulazione del mandato, il quale può essere
concluso anche per atti concludenti.
Ora, il contratto non è
perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro
reciproca volontà (art. 1 cpv. 1 CO). Tale manifestazione può essere espressa
o tacita (art. 1 cpv. 2). Per giudicare di un contratto, sia per la forma che
per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà
dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte
adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto
(art. 18 cpv. 1 CO).
Nel diritto contrattuale
svizzero la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è
sottoposta al principio della priorità della
volontà soggettiva sulla volontà oggettiva. Se le parti si sono espresse
in modo concorde, se si sono effettivamente intese e, dunque, se hanno voluto
impegnarsi, allora vi è un accordo di fatto. Se al contrario, pur
comprendendosi, non sono riuscite ad accordarsi, cosa di cui erano consapevoli
fin dall'inizio, c'è un chiaro dissenso e il contratto non è concluso. Può altresì
accadere che le parti si siano espresse in modo concordante, ma che una o
entrambe non abbiano compreso la volontà interna dell'altra, di cui non erano
a conoscenza fin dall'inizio. In simile evenienza
vi è un dissenso latente e il contratto è concluso nel senso oggettivo
che può essere dato alle loro dichiarazioni di volontà secondo il principio
dell'affidamento; in tal caso l'accordo è normativo (DTF 144 III 98 consid.
5.2.1).
Il giudice deve in un
primo momento ricercare la reale e comune volontà delle parti, se del caso
sulla base di indizi. Costituiscono indizi in tal senso non solo il tenore
delle dichiarazioni di volontà, ma anche il contesto generale, cioè tutte le
circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che
si tratti di dichiarazioni precedenti alla conclusione del contratto o di fatti
posteriori alla stessa, in particolare il comportamento ulteriore delle parti
che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti (DTF 144 III 93
consid. 5.2.2; sentenza del Tribunale
federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.1).
Se il giudice non riesce a
determinare la volontà reale e comune delle parti – per mancanza di prove o perché
quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito
la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto (ciò che
non risulta già dal semplice fatto che è allegato nella causa, ma deve
risultare dalle prove), egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (od
oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il
senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva
ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. A tal fine parte
dal tenore letterale delle dichiarazioni, che non vanno interpretate in modo
isolato, ma valutate considerando il loro significato nell'ambito concreto.
Anche quando il testo appare a prima vista chiaro, egli non si può accontentare
di una semplice interpretazione letterale. Le dichiarazioni delle parti vanno
piuttosto interpretate nel modo in cui esse potevano e dovevano essere capite
tenendo conto di tutte le circostanze, nonché del loro tenore e rapporto (DTF
148.
III 61 consid. 2.2.1 con rinvii). Secondo il principio dell'affidamento, la
volontà interna del dichiarante di legarsi non è l'unico fattore decisivo; un
obbligo da parte sua può derivare dal suo comportamento, dal quale l'altra
parte poteva, in buona fede, dedurre una volontà di vincolarsi. Esso permette
così di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del
suo comportamento, anche se ciò non corrisponde alla sua volontà interna (DTF
144.
III 98 consid. 5.2.3; sentenza del Tribunale
federale 4A_261/2023 del 16 febbraio 2024 consid. 4.1.2).
La determinazione della
volontà oggettiva delle parti, basata sul principio dell'affidamento, è una
questione di diritto, che questa Camera esamina liberamente; per deciderla,
tuttavia, è necessario basarsi sul contenuto delle dichiarazioni di volontà e
sulle circostanze, che sono questioni di fatto. Le circostanze decisive a tale
riguardo sono solo quelle che hanno preceduto o accompagnato la manifestazione
di volontà, ma non gli eventi successivi (DTF 144 III 99 consid. 5.2.3; sentenza del Tribunale federale 4A_261/2023 del 16
febbraio 2024 consid. 4.1.2). Anche
la scelta tra i metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo attiene al diritto.
La decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'istruttoria. L'art.
18.
cpv. 1 CO gli impone di dare la precedenza al metodo soggettivo, a
condizione che vi siano elementi sufficienti per farlo (CCR sentenza inc.
16.2019.68
del 1° dicembre 2020 consid. 6b).
6.
In concreto, la RE 1 di __________ è una
società attiva nel settore fiduciario che fornisce in particolare consulenze
fiscali, mentre CO 1 è una persona fisica domiciliata in Italia ed è socio segnatamente
della A__________ di __________. Dagli atti risulta poi che un funzionario
della banca L__________ ha prospettato a CO 1 la possibilità di ottimizzare il suo carico fiscale in caso di un
suo trasferimento in Svizzera (doc. 3, confermato da __________ C__________i
in occasione della sua audizione del 1° marzo 2023). Ne è quindi seguito un
incontro, il 21 ottobre 2021, alla presenza di __________ B__________ con __________
F__________ per la RE 1 e di CO 1.
Quest'ultimo ha “fin da
subito esposto in maniera chiara e inequivocabile il suo interesse: valutare
un eventuale trasferimento in Svizzera se ciò avesse determinato un importante
risparmio sulle imposte anche in considerazione dei costi da sostenere in
Svizzera (canone di locazione, utenze, servizi…) di gran lunga maggiori
rispetto ai costi già sostenuti in Italia. CO 1 aveva rappresentato all'attrice
che sarebbe stato disponibile a valutare l'ipotesi del trasferimento solo se il
risparmio fiscale fosse stato almeno pari a 250 000.00/300 000.00 euro annui” (osservazioni del 9
settembre 2022 pag. 6 in alto). Il 26 ottobre 2021 la fiduciaria ha chiesto a CO 1 una serie di documenti per disporre
dei “primi elementi per determinare una prima analisi della situazione fiscale
complessiva e sottoporle un nostro preventivo per un parere specifico e mirato
alle sue esigenze” (doc. B). Il giorno successivo CO 1 ha trasmesso una parte
della documentazione richiesta, spiegando alcune dinamiche societarie, per
poi terminare con “per questo sarebbe opportuno valutare la costituzione di
una Holding entro il 2021 anche in considerazione delle nuove acquisizioni già
in opera del 2022 anche in paesi esteri” (doc. C).
Il 9 novembre 2021 __________
B__________ ha comunicato a CO 1 che “nonostante alcuni documenti sono
mancanti” era “in grado di predisporle una simulazione attendibile” che avrebbe
necessitato di successivi approfondimenti da “condividere con lei una volta
trasmessole il primo draft di documento”, di volere “preventivamente
sottoporle una proposta di notula per l'analisi che andremo a definire se lei
riterrà di proseguire con i nostro studio professionale che possiamo quantificare
tra i sei e gli ottomila euro” con l'obbiettivo di “darle una panoramica
ampia e completa delle differenti opportunità che lei potrebbe cogliere con una
residenza in Ticino, evidenziando aspetti di minor interesse così da avere un
quadro preciso della situazione“ (doc. D). A quest'ultima comunicazione CO 1
non ha dato formale riscontro in quanto “sono intercorsi contatti tra le parti
per la programmazione di un nuovo incontro a __________ il giorno 25 novembre
2022.
(osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 6 verso il basso).
Prima di tale incontro, CO
1.
ha riferito a __________ C__________, altro socio della A__________, “che
aveva magari trovato il modo di risparmiare circa € 300 000.00 di tasse all'anno sul reddito dal lui percepito da A__________
e da altre sue società”, chiedendogli di accompagnarlo a __________ (deposizione
di __________ C__________ del 1° marzo 2023, verbali pag. 5). In occasione di tale
incontro __________ B__________ e __________ F__________ hanno sottoposto a CO
1.
e a __________ C__________ un documento di analisi fiscale (memorandum)
da loro predisposto (deposizione di __________ C__________ del 1° marzo 2021,
verbali pag. 5). Durante tale incontro “si è però capito abbastanza in fretta
che il risparmio fiscale ci sarebbe stato a condizione che il signor CO 1 procedesse
con la vendita delle sue quote societarie in Italia e con sostanzialmente l'interruzione
di qualsiasi tipo di legame anche affettivo con l'Italia” al che CO 1 ha
“lanciato l'idea di costituire una Holding in Svizzera che detenesse varie
partecipazioni in Italia”. Anche a seguito del diniego della fiduciaria di
consegnargli seduta stante il memorandum CO 1 ha “espressamente dichiarato
all'attrice di non avere interesse a proseguire nell'attività e, di conseguenza,
a ricevere l'analisi approfondita oggetto della proposta di notula trasmessa dall'attrice
con e-mail del 9 novembre” (osservazioni del 9 settembre 2022 pag. 7 in alto).
L'incontro si è poi concluso
“con la comunicazione RE 1 che il sottoscritto [__________ C__________] e il
dottor CO 1 avrebbero analizzato se effettivamente procedure con la costituzione
di una Holding procedendo poi a eventualmente incaricare la RE 1 per un'analisi
in merito ad A__________ e alla costituzione di questa Holding in Svizzera” (deposizione
di __________ C__________ del 1° marzo 2021, verbali pag. 5). Il 14 dicembre
2021.
la fiduciaria ha poi trasmesso a CO 1 il citato memorandum (doc.
E). Il 10 febbraio 2022 __________ B__________ ha chiesto a CO 1 di fare il punto
“relativamente all'attività sin qui svolta e relativa al parere ed alle
riunioni effettuate” e a comunicargli se “ha valutato di procedere con la
costituzione del-la holding o se necessita di ulteriori approfondimenti”
(doc. 4). La richiesta è stata rinnovata il 23 febbraio seguente da __________
F__________ (doc. 4). Preso atto che nessuna reazione era giunta, la RE 1 ha
emesso la propria nota professionale di € 7000.– prima intestandola alla A__________
e poi a CO 1 (doc. 8).
Visto quanto precede, senza neppure riferirsi
alla testimonianza di un dipendente dell'attrice (__________ F__________), per
il quale all'incontro del 21 ottobre 2021
il convenuto aveva affidato all'RE 1 l'incarico di redigere un parere sulle conseguenze di un
trasferimento in Svizzera (deposizione del 1° marzo 2023, verbali pag. 2), la
conclusione del Pretore aggiunto secondo cui tra le parti non era sorta una
relazione contrattuale non resiste alla critica. Non si può in effetti ritenere
che entrambe le parti non abbiano
compreso la reale volontà dell'altra parte. CO 1 ha richiesto un servizio
(consulenza sull'ottimizzare il suo carico fiscale in caso di un suo
trasferimento dall'Italia alla Svizzera: “offerta”) mentre la RE 1 ha
accettato di rendere il servizio nell'interesse di CO 1 conformemente alla volontà
di quest'ultimo (rilascio di un parere, foss'anche parziale, sulla questione:
“accettazione”). Nella misura in cui le parti si sono effettivamente intese e
hanno voluto impegnarsi, è sorto un accordo di fatto. Che i rapporti tra di loro si siano fermati a una
fase preliminare non può essere condiviso ove appena si pensi alla natura dei
servizi richiesti e alle esigenze del convenuto. Così, se il primo incontro del 21 ottobre 2021 poteva ritenersi meramente
esplorativo, è seguita un'analisi, ancorché parziale, della concreta
situazione del convenuto sulla base di svariata documentazione fiscale
e finanziaria fornita da quest'ultimo così come un secondo incontro ove è
stato esposto il contenuto di tale analisi. E dopo
la verifica della possibile ottimizzazione fiscale sarebbe seguita, con
ogni evidenza, l'implementazione di quegli strumenti per attuare tale condizione. La seconda fase dipendeva così dalla
prima. Certo, un parere specifico e mirato alle esigenze di CO 1 necessitava di ulteriori approfondimenti,
ma il solo fatto che la prima verifica non avesse dato il risultato sperato non
può significare che lo scopo dell'analisi dell'impatto fiscale del trasferimento
dall'Italia alla Svizzera, poi sfociato nel memorandum del 25
novembre 2021, fosse semplicemente quello di valutare la possibilità di
concludere un contratto.
Non si disconosce che per
il convenuto le parti non si erano accordate sulla mercede. Premesso che nel diritto
svizzero il mandato è di principio oneroso, l'accordo sulla mercede non è tuttavia
un elemento caratteristico di tale contratto. Ad ogni modo, nel caso di un
dissenso latente, ovvero nel caso in cui le parti ritengano di aver trovato un accordo benché ciò in realtà non
sia il caso, il contratto si ritiene comunque concluso nel senso oggettivo
che può essere dato alle loro dichiarazioni di volontà secondo il principio
dell'affidamento. Nel caso in esame, visto il contesto in cui si sono svolte le
trattative e la natura dei servizi richiesti, il convenuto non poteva
ragionevolmente ritenere che la richiesta a una società fiduciaria di esaminare
una possibile ottimizzazione fiscale all'estero, trasmettendole a tal fine
svariata documentazione fiscale e finanziaria, non poteva essere intesa dall'attrice
che come la richiesta di una consulenza e quindi, dal profilo oggettivo, come
conclusione di un accordo oneroso. In definitiva, sulla conclusione di un
contratto di mandato il reclamo si rivela fondato.
7.
Relativamente
alla mercede, già si è detto che in un rapporto di mandato, essa
è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO). Se il
mandatario fornisce i propri servizi a titolo professionale, il mandato è
oneroso in virtù dell'uso (DTF 135 III 259 consid. 2.1; cfr. anche CCR sentenza
inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 5). La mercede dovuta a un
mandatario è fissata in primo luogo sulla base dell'accordo delle parti; in mancanza
di un accordo e se non vi è un uso del settore, il giudice la fissa tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso, fermo restando che
essa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi
resi (DTF 135 III 261 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_512/2019
del 12 novembre 2020 consid. 5.1.1; analogamente: RtiD II-2007 n. 42c pag. 736;
CCR sentenza 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 6a). Conformemente a quanto
previsto dall'art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la
remunerazione delle sue prestazioni, oltre all'esistenza del mandato, deve
dimostrare la congruità della sua pretesa. Al riguardo, egli è tenuto ad
allegare prima e – in caso di contestazione – di dimostrare poi, che l'onorario
rivendicato corrisponde alle modalità di computo concordate, è conforme alla regolamentazione
cantonale applicabile, è giustificato in base all'uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base a tutte le
circostanze pertinenti RtiD II-2007 pag. 736 consid. 5; II CCA sentenza inc.
12.2020.122
del 21 settembre 2021 consid. 8).
La reclamante sostiene che
tra le parti sia stata pattuita una mercede tra € 6000.–/ 8000.– poiché, in sintesi, nella
mail del 9 novembre 2021 essa aveva indicato tale ordine di grandezza senza
alcuna reazione da parte del convenuto. Se non che, così argomentando,
l'interessata disconosce che il silenzio vale come consenso solo se a causa
della natura particolare del negozio o delle circostanze l'autore della
proposta non debba aspettarsi un'accettazione espressa e la proposta non viene
respinta entro un termine ragionevole (art. 6 CO). Il silenzio osservato dopo aver
ricevuto un estratto conto, una fattura o un preventivo non vale, salvo patto
contrario, come accettazione (DTF 112 II 500; Rep. 1988 p. 273). Certo, visto
che tale principio trova i propri limiti nei canoni della buona fede, ci si
può chiedere se nella fattispecie al convenuto si imponeva un'immediata reazione
anche perché la consulenza richiesta è stata effettivamente eseguita. Il
quesito può rimanere indeciso.
Sia come sia, nel caso in esame, nella mail del 9
novembre 2021 __________ B__________, dopo avere annunciato di essere in grado
di predisporre una “simulazione attendibile… che necessita successivamente di
alcuni approfondimenti” ha prospettato a CO 1 un preventivo tra €
6000.–/8000.– per l'obiettivo che “vorremmo raggiungere, di darle una panoramica
ampia e completa delle differenti
opportunità che lei potrebbe avere con una residenza in Ticino, evidenziando
anche eventuali aspetti di minor interesse così da avere un quadro preciso
della situazione” (doc. D). Il preventivo approssimativo, dunque, non
poteva oggettivamente riferirsi alla sola simulazione di calcolo poi
sfociata nel memorandum del 25 novembre 2021 ma a una consulenza ben più
estesa e approfondita. In circostanze siffatte, la mercede dovuta non può che essere
fissata tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso in modo da
essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati. Premesso
ciò, visto quanto precede, è evidente che l'importo di € 7000.– non può corrispondere alle prestazioni rese dall'attrice.
Tenuto conto che il mandato è durato da ottobre 2021 a febbraio 2022, quantunque
dopo il mese di novembre 2021 non constano apprezzabili prestazioni dell'attrice,
che la consulenza si è esaurita per finire nella redazione di un memorandum
che ha richiesto una trentina di ore di lavoro (deposizione di __________ F__________
del 1° marzo 2023, verbali pag. 3) e che per una società fiduciaria l'analisi
sui profili fiscali riguardanti il trasferimento di stranieri in Svizzera non costituisce
un'attività inusuale né particolarmente impegnativa, si giustifica di riconoscere
un onorario di € 3500.–. Tale compenso appare proporzionato al servizio reso
ove appena si consideri che l'attrice aveva prospettato una mercede di € 7000.–
per un'analisi approfondita. In definitiva, il reclamo deve essere parzialmente
accolto e, in applicazione dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata
va riformata nel senso che CO 1 è obbligato
a versare alla RE 1 € 3500.–. Gli interessi decorrono dal 5% dal 19
maggio 2022, data di per sé non contestata.
8.
Le
spese processuali di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visto l'esito
della procedura, esse sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo
è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è obbligato a versare alla
RE 1 € 3500.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2022.
2. Le spese processuali di complessivi fr.
450.–, in parte anticipate dall'attrice, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese processuali del
reclamo di fr. 750.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.