16.2023.33
Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
20 dicembre 2023Italiano4 min
settembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato a RE 1 e alla L__________ Sagl – sotto
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.33
Lugano
20 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 ottobre 2023 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 9 ottobre 2023 con
cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una domanda
di restituzione del termine nella causa
SO.2023.675 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del
conduttore) promossa con istanza del 23 settembre 2023
da
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4 e
CO 5
(rappresentati dall'RA 1),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 14
settembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato a RE 1 e alla L__________ Sagl – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente un locale
commerciale situato a __________ appartenente a CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5,
ponendo le spese processuali di complessivi
fr. 350.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili.
B. Il 9 ottobre 2023 il
medesimo Pretore ha respinto una domanda di restituzione del termine per
presenziare all'udienza di discussione presentata il 23 settembre 2023 da RE 1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante,
tenuto a rifondere alle controparti fr. 250.– per ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2023
nel quale chiede di annullarla e di accogliere la sua domanda di restituzione.
D. Il presidente della
Camera ha invitato il 3 novembre 2023 il reclamante a depositare entro il 20
novembre 2023 un anticipo di fr. 250.– sul conto postale del Tribunale
d'appello in garanzia delle spese
processuali presunte. Il termine è decorso infruttuoso, di modo che egli
ha fissato a RE 1 il 7 dicembre 2023 un termine suppletorio fino al 18
dicembre 2023, con l'avvertenza che il mancato versamento avrebbe comportato
l'irricevibilità del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC). Il deposito non è
intervenuto nemmeno entro il termine suppletorio.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il giudice può
esigere che un reclamante anticipi un importo a
copertura parziale o
totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC per analogia). A tal
fine egli impartisce un termine all'interessato (art. 101 cpv. 1 CPC). Se il
termine decorre infruttuoso, il giudice fissa un termine suppletorio. Se
l'anticipo non è prestato nemmeno entro il termine suppletorio, il tribunale
non entra nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC per analogia).
2.
La prassi citata è
applicata senza eccezioni, dalla Camera civile dei reclami, a tutti i rimedi
giuridici diretti contro le sentenze dei Giudici di pace o dei Pretori, a meno
che si tratti di procedure gratuite o che il reclamante postuli il beneficio
del gratuito patrocinio. Nessuna delle due ipotesi ricorre nella fattispecie.
3.
In concreto il
reclamante non ha dato seguito – come detto – al primo termine e, senza
reagire, ha lasciato scadere inefficacemente anche il secondo. Il reclamo va
dunque dichiarato irricevibile, come prevede la legge.
4.
Nelle circostanze
descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili del giudicato odierno.
Date le particolarità del caso, si può rinunciare all'incasso di oneri
processuali, anche perché la procedura si è esaurita nella notifica di due
semplici ordinanze presidenziali per la fissazione dei termini. Non si pone
inoltre problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alle controparti
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.