Lexipedia

Decisione

16.2023.33

Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

20 dicembre 2023Italiano4 min

settembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato a RE 1 e alla L__________ Sagl – sotto

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.33

Lugano

20 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 19 ottobre 2023 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 9 ottobre 2023 con

cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una domanda

di restituzione del termine nella causa

SO.2023.675 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del

conduttore) promossa con istanza del 23 settembre 2023

da

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4 e

CO 5

(rappresentati dall'RA 1),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 14

settembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato a RE 1 e alla L__________ Sagl – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente un locale

commerciale situato a __________ appartenente a CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5,

ponendo le spese processuali di complessivi

fr. 350.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili.

B. Il 9 ottobre 2023 il

medesimo Pretore ha respinto una domanda di restituzione del termine per

presenziare all'udienza di discussione presentata il 23 settembre 2023 da RE 1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante,

tenuto a rifondere alle controparti fr. 250.– per ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2023

nel quale chiede di annullarla e di accogliere la sua domanda di restituzione.

D. Il presidente della

Camera ha invitato il 3 novembre 2023 il reclaman­te a depositare entro il 20

novembre 2023 un anticipo di fr. 250.– sul conto postale del Tribunale

d'appello in garanzia delle spese

processuali presunte. Il termine è decorso infruttuoso, di modo che egli

ha fissato a RE 1 il 7 dicembre 2023 un termi­ne suppletorio fino al 18

dicembre 2023, con l'avvertenza che il mancato versamento avrebbe comportato

l'irricevibilità del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC). Il deposito non è

intervenuto nemmeno entro il termine suppletorio.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il giudice può

esigere che un reclamante anticipi un importo a

copertura parziale o

totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC per analogia). A tal

fine egli impartisce un termine all'interessato (art. 101 cpv. 1 CPC). Se il

termine decorre infruttuoso, il giudice fissa un termine suppletorio. Se

l'anticipo non è prestato nemme­no entro il termine suppletorio, il tribunale

non entra nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC per analogia).

2.

La prassi citata è

applicata senza eccezioni, dalla Camera civile dei reclami, a tutti i rimedi

giuridici diretti contro le sentenze dei Giudici di pace o dei Pretori, a meno

che si tratti di procedure gratuite o che il reclamante postuli il beneficio

del gratuito patrocinio. Nessuna delle due ipotesi ricorre nella fattispecie.

3.

In concreto il

reclamante non ha dato seguito – come detto – al primo termine e, senza

reagire, ha lasciato scadere inefficacemente anche il secondo. Il reclamo va

dunque dichiarato irricevibile, come prevede la legge.

4.

Nelle circostanze

descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili del giudicato odierno.

Date le particolarità del caso, si può rinunciare all'incasso di oneri

processuali, anche perché la procedura si è esaurita nella notifica di due

semplici ordinanze presidenziali per la fissazione dei termini. Non si pone

inoltre problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alle controparti

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.