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Decisione

16.2023.36

Protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem

19 febbraio 2024Italiano10 min

moglie ha chiesto altresì di obbligare il convenuto a versarle una provvigione ad

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.36

Lugano

19 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo 2 novembre 2023 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 25 ottobre 2023 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2023.44 (misure a protezione dell'unione coniugale:

provvigione ad litem) promossa nei suoi confronti con istanza 5 luglio 2023 da

CO

1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 5 luglio 2023 CO 1 (1976) si è rivolta al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere misure a protezione

dell'unione coniugale nei confronti del marito RE 1 (1970). Nell'istanza la

moglie ha chiesto altresì di obbligare il convenuto a versarle una provvigione ad

litem di fr. 7500.–. All'udienza del 23 agosto 2023, indetta per la

discussione sulla provvigione ad litem il convenuto ha proposto di

respingerla. I

coniugi hanno replicato e duplicato oralmente, mantenendo le rispettive

posizioni. Entrambi hanno notificate prove. L'istruttoria si è chiusa il 13

ottobre 2023 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte del 23 ottobre 2023 nelle quali hanno riaffermato il loro

punto di vista. Statuendo il 25 ottobre

2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il marito a

versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 6500.–. Non

sono state riscosse spese processuali ma il convenuto è stato tenuto a

rifondere all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2023.44).

B. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2

novembre 2023 per ottenere la riforma di tale giudizio, nel senso di respingere

la richiesta di provvigione ad litem.

Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2024 CO 1 conclude per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una

decisione che riguarda l'obbligo, per un coniuge, di

corrispondere pendente cau­sa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto

di mezzi sufficienti per sostenere le spese del proces­so (provvigione ad

litem) non è un provvedimento cautelare a norma degli art. 261 segg.

o 276 CPC (né del­l'art. 104 LTF), bensì – secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale – una decisione su una pretesa di carattere sostanziale derivante

dal diritto di famiglia (sentenza 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid.

3.2

ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio

indipendente, emanato con la procedura sommaria degli art. 271 segg. CPC. Dandosi

un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata, la

decisione in questione è impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. a

CPC). Quanto alla tempestività del ricorso,

la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 26

ottobre 2023 (traccia del­l'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 2 novembre 2023 il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Essa non è pertanto limitata

all'arbitrio ma dispone dello stesso potere d'esame della giurisdizione

inferiore (Jeandin in: Commentaire

Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 2 ad art. 320; Brunner/Vischer in: Oberhammer/ Domej/Haas

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2 ad art. 320; Bastons Bulletti in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021 n. 2 ad art. 320).

3.

Il

reclamante rimprovera al Pretore di avere ignorato il principio secondo cui nella procedura a protezione dell'unione coniugale non è possibile concedere una provvigione ad litem. Al riguardo egli fa valere, in

sintesi, che la prassi cantonale non ha recepito quella del Tribunale federale

secondo cui una provvigione ad litem può essere concessa anche in una procedura a tutela del­l'unio­­ne

coniugale. CO 1 ritiene, dal canto suo, che la

decisione impugnata non sia arbitraria proprio perché il Tribunale federale non

esclude lo stanziamento di una provvigione anche nell'ambito delle misure

protettrici.

4.

La

giurisprudenza oltre ventennale della prima Camera civile del Tribunale di

appello non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a tutela

dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). E quella Camera si è

sempre attenuta a tale prassi (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2022.116 del

12.

giugno 2023 consid. 12). Chiamata

a riesaminare la questione, in una recente decisione la prima Camera civile ha

per finire stabilito che la prassi ticinese in

materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unio­ne

coniugale non è contraria al diritto federale, nemmeno considerando che il Tribunale federale

prescrive che in siffatte procedure debba applicarsi una provvigione ad

litem in virtù del diritto federale (sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023, consid. 5-6). Al riguardo

giovi riprendere le considerazioni formulate in quella decisione:

5.

In materia di provvigione ad litem nelle

procedure a tutela dell'unione coniugale sussistono due tenden­ze contrapposte.

L'una, invalsa soprattutto nella Svizzera romanda e in determinati Cantoni

svizzero-tedeschi, ammette che un coniu­ge senza

mezzi adeguati per affrontare le spese del processo può postulare una

provvigione ad litem dall'altro coniuge già nell'ambito di tali

procedure (e non solo nelle cause di divorzio o di separazione: Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 176 Haus­heer/Geiser/Aebi-Müller, Das

Familienrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizione,

pag. 100 n. 280).

L'altra

tendenza, di scuola zurighese, ritiene invece che nelle protezio­ni dell'unione

coniugale non sia lecito condannare un coniuge a versare all'altro una somma in

capitale. Essa riconosce nondimeno a un coniuge senza

mezzi adeguati per affrontare le spese del processo la possibilità di chiede­re

che il giudice a tutela dell'unione coniugale tenga conto delle spese

legali a suo carico, computando queste ultime nel contributo di mantenimen­to

in suo favore (Bähler in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizio­ne, n. 5b ad art. 271; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad

art. 159 CC; Maier, Die

Finanzierung von familienrechtlichen

Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 835; sentenze dell'Obergericht

del Canton Zurigo LE190047-O/U del 30 marzo 2020 consid. IV/3 e

RE220004-O/U del 21 dicembre 2022 consid. 5.1). A tale corrente di pensiero si

attiene questa Camera da decenni (da ultimo:

I CCA, sentenze inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10a e

inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a). Questa Camera consente

altresì al coniuge richiedente di postulare l'inserimento di una quota per

spese legali già nel contributo alimentare dovutogli pendente causa

(I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 5 marzo 2020 consid. 9).

6.

Finora il

Tribunale federale non ha escluso un orientamento di giurisprudenza in favore

dell'altro (sentenza 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 5; sentenza 5A_212/2012 del 15 agosto 2012

consid. 2.2.2; Samuel Zogg, “Vorsorgliche” Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in:

FamPra.ch 2018 pag. 81 con rinvii). Anzi,

esso ha avuto modo di dichiarare esplicitamente la prassi di questa Camera

sostenibile, ovvero non arbitraria (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015

consid. 2.3 in fine con rinvio), come non arbitrario è ritenuto l'altro

indirizzo di giurisprudenza. Nella sentenza 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020

consid. 3.3, il Tribunale federale si è limitato a dire che una provvigione ad

litem “può” ‒ non “deve” ‒ essere concessa in una

procedura a tutela del­l'unio­­ne

coniugale (nei Cantoni che ciò prevedano). In tale senten­za il Tribunale

federale ha lasciato quindi irrisolta finanche la questio­ne di sapere se in

una procedura a tutela dell'unione coniugale siano ammissibili provvedimenti

cautelari (consid. 3.4).

In

un'altra sentenza (5D_66/2020 del 14 agosto 2020) il Tribunale federale si è

limitato a precisare che una richiesta di provvigione ad litem avanzata

in una procedura a tutela dell'unione coniugale (nei Cantoni che ciò ammettono)

non può essere respinta o dichiarata senza oggetto solo perché la procedura è

ormai giunta al termine (consid. 3.2; analogamente: sentenza del Tribunale federale

5A_1048/2021 del­l'11 ottobre 2022 consid. 12.2). La sentenza non prescrive

inve­ce che in una procedura siffatta debba applicarsi una provvigione ad

litem in virtù del diritto federale. Tant'è che ancora in una recente

decisione a tutela dell'unione coniugale emanata da questa Camera il Tribunale

federale ha ritenuto superfluo esaminare le censure dirette dal ricorrente

contro la prassi ticinese in materia (sentenza 5A_207/2022 del 3 agosto

2022.

consid. 3.3).

5.

Alla

luce di quanto precede, non vi sono ragioni per scostarsi dalla prassi

cantonale, adottata e applicata negli ultimi venti anni dall'autorità preposta

a trattare le procedure di diritto della famiglia. Tale orientamento permette

così di giudicare sulla questione in modo uniforme, evitando incertezze,

andamenti ondivaghi o contraddizioni (il medesimo Pretore avendo in un caso

precedente negato la provvigione ad litem salvo accordarla nel caso in

esame). Ne segue che il reclamo si rivela fondato e la decisione va riformata

nel senso che l'istanza di CO 1 è respinta.

6.

CO

1.

chiede che in caso di reiezione della sua domanda nel suo fabbisogno minimo

sia riconosciuta una quota destinata al pagamento delle spese di patrocinio e

di quelle legali. Che un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese

del processo abbia la possibilità di chiedere al giudice a tutela dell'unione

coniugale l'inserimento di una quota per spese legali nel contributo alimentare

in suo favore è pacifico (I CCA, sentenza inc. 11. 2023.42 del 24 aprile 2023 consid. 5). La

richiesta esula tuttavia dalle competenze di questa Camera. Ciò non esclude,

evidentemente, che l'interessata possa sottoporre una simile pretesa, dandosene

le condizioni, alla prima Camera civile nell'ambito della procedura ricorsuale

attualmente pendente in materia di tutela dell'unione coniugale.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha

proposto a torto di respingere il reclamo. Quanto all'indennità per ripetibili

di fr. 600.– postulata dal reclamante, essa appare adeguata, considerato che

remunera poco meno di due ore di lavoro a fr. 280.– l'una, le spese e l'IVA.

Tale dispendio di tempo appare adeguato a quanto un avvocato solerte e

diligente avrebbe profuso nella trattazione di un mandato analogo. Analoga

conclusione vale per le ripetibili di prima sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza di provvigione ad litem è

respinta.

2. Non

si riscuotono spese processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– per

ripetibili.

II. Le spese del

reclamo di fr. 750.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1,

che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

. ;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.