16.2023.36
Protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem
19 febbraio 2024Italiano10 min
moglie ha chiesto altresì di obbligare il convenuto a versarle una provvigione ad
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.36
Lugano
19 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 2 novembre 2023 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 25 ottobre 2023 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2023.44 (misure a protezione dell'unione coniugale:
provvigione ad litem) promossa nei suoi confronti con istanza 5 luglio 2023 da
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 5 luglio 2023 CO 1 (1976) si è rivolta al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere misure a protezione
dell'unione coniugale nei confronti del marito RE 1 (1970). Nell'istanza la
moglie ha chiesto altresì di obbligare il convenuto a versarle una provvigione ad
litem di fr. 7500.–. All'udienza del 23 agosto 2023, indetta per la
discussione sulla provvigione ad litem il convenuto ha proposto di
respingerla. I
coniugi hanno replicato e duplicato oralmente, mantenendo le rispettive
posizioni. Entrambi hanno notificate prove. L'istruttoria si è chiusa il 13
ottobre 2023 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte del 23 ottobre 2023 nelle quali hanno riaffermato il loro
punto di vista. Statuendo il 25 ottobre
2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il marito a
versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 6500.–. Non
sono state riscosse spese processuali ma il convenuto è stato tenuto a
rifondere all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2023.44).
B. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2
novembre 2023 per ottenere la riforma di tale giudizio, nel senso di respingere
la richiesta di provvigione ad litem.
Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2024 CO 1 conclude per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una
decisione che riguarda l'obbligo, per un coniuge, di
corrispondere pendente causa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto
di mezzi sufficienti per sostenere le spese del processo (provvigione ad
litem) non è un provvedimento cautelare a norma degli art. 261 segg.
o 276 CPC (né dell'art. 104 LTF), bensì – secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale – una decisione su una pretesa di carattere sostanziale derivante
dal diritto di famiglia (sentenza 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid.
3.2
ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio
indipendente, emanato con la procedura sommaria degli art. 271 segg. CPC. Dandosi
un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata, la
decisione in questione è impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. a
CPC). Quanto alla tempestività del ricorso,
la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 26
ottobre 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 2 novembre 2023 il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Essa non è pertanto limitata
all'arbitrio ma dispone dello stesso potere d'esame della giurisdizione
inferiore (Jeandin in: Commentaire
Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 2 ad art. 320; Brunner/Vischer in: Oberhammer/ Domej/Haas
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2 ad art. 320; Bastons Bulletti in: CPC, Petit
commentaire, Basilea 2021 n. 2 ad art. 320).
3.
Il
reclamante rimprovera al Pretore di avere ignorato il principio secondo cui nella procedura a protezione dell'unione coniugale non è possibile concedere una provvigione ad litem. Al riguardo egli fa valere, in
sintesi, che la prassi cantonale non ha recepito quella del Tribunale federale
secondo cui una provvigione ad litem può essere concessa anche in una procedura a tutela dell'unione
coniugale. CO 1 ritiene, dal canto suo, che la
decisione impugnata non sia arbitraria proprio perché il Tribunale federale non
esclude lo stanziamento di una provvigione anche nell'ambito delle misure
protettrici.
4.
La
giurisprudenza oltre ventennale della prima Camera civile del Tribunale di
appello non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a tutela
dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). E quella Camera si è
sempre attenuta a tale prassi (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2022.116 del
12.
giugno 2023 consid. 12). Chiamata
a riesaminare la questione, in una recente decisione la prima Camera civile ha
per finire stabilito che la prassi ticinese in
materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale non è contraria al diritto federale, nemmeno considerando che il Tribunale federale
prescrive che in siffatte procedure debba applicarsi una provvigione ad
litem in virtù del diritto federale (sentenza inc. 11.2023.42 del 24 aprile 2023, consid. 5-6). Al riguardo
giovi riprendere le considerazioni formulate in quella decisione:
5.
In materia di provvigione ad litem nelle
procedure a tutela dell'unione coniugale sussistono due tendenze contrapposte.
L'una, invalsa soprattutto nella Svizzera romanda e in determinati Cantoni
svizzero-tedeschi, ammette che un coniuge senza
mezzi adeguati per affrontare le spese del processo può postulare una
provvigione ad litem dall'altro coniuge già nell'ambito di tali
procedure (e non solo nelle cause di divorzio o di separazione: Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 176 Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das
Familienrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizione,
pag. 100 n. 280).
L'altra
tendenza, di scuola zurighese, ritiene invece che nelle protezioni dell'unione
coniugale non sia lecito condannare un coniuge a versare all'altro una somma in
capitale. Essa riconosce nondimeno a un coniuge senza
mezzi adeguati per affrontare le spese del processo la possibilità di chiedere
che il giudice a tutela dell'unione coniugale tenga conto delle spese
legali a suo carico, computando queste ultime nel contributo di mantenimento
in suo favore (Bähler in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad
art. 159 CC; Maier, Die
Finanzierung von familienrechtlichen
Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 835; sentenze dell'Obergericht
del Canton Zurigo LE190047-O/U del 30 marzo 2020 consid. IV/3 e
RE220004-O/U del 21 dicembre 2022 consid. 5.1). A tale corrente di pensiero si
attiene questa Camera da decenni (da ultimo:
I CCA, sentenze inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10a e
inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a). Questa Camera consente
altresì al coniuge richiedente di postulare l'inserimento di una quota per
spese legali già nel contributo alimentare dovutogli pendente causa
(I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 5 marzo 2020 consid. 9).
6.
Finora il
Tribunale federale non ha escluso un orientamento di giurisprudenza in favore
dell'altro (sentenza 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 5; sentenza 5A_212/2012 del 15 agosto 2012
consid. 2.2.2; Samuel Zogg, “Vorsorgliche” Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in:
FamPra.ch 2018 pag. 81 con rinvii). Anzi,
esso ha avuto modo di dichiarare esplicitamente la prassi di questa Camera
sostenibile, ovvero non arbitraria (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015
consid. 2.3 in fine con rinvio), come non arbitrario è ritenuto l'altro
indirizzo di giurisprudenza. Nella sentenza 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020
consid. 3.3, il Tribunale federale si è limitato a dire che una provvigione ad
litem “può” ‒ non “deve” ‒ essere concessa in una
procedura a tutela dell'unione
coniugale (nei Cantoni che ciò prevedano). In tale sentenza il Tribunale
federale ha lasciato quindi irrisolta finanche la questione di sapere se in
una procedura a tutela dell'unione coniugale siano ammissibili provvedimenti
cautelari (consid. 3.4).
In
un'altra sentenza (5D_66/2020 del 14 agosto 2020) il Tribunale federale si è
limitato a precisare che una richiesta di provvigione ad litem avanzata
in una procedura a tutela dell'unione coniugale (nei Cantoni che ciò ammettono)
non può essere respinta o dichiarata senza oggetto solo perché la procedura è
ormai giunta al termine (consid. 3.2; analogamente: sentenza del Tribunale federale
5A_1048/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 12.2). La sentenza non prescrive
invece che in una procedura siffatta debba applicarsi una provvigione ad
litem in virtù del diritto federale. Tant'è che ancora in una recente
decisione a tutela dell'unione coniugale emanata da questa Camera il Tribunale
federale ha ritenuto superfluo esaminare le censure dirette dal ricorrente
contro la prassi ticinese in materia (sentenza 5A_207/2022 del 3 agosto
2022.
consid. 3.3).
5.
Alla
luce di quanto precede, non vi sono ragioni per scostarsi dalla prassi
cantonale, adottata e applicata negli ultimi venti anni dall'autorità preposta
a trattare le procedure di diritto della famiglia. Tale orientamento permette
così di giudicare sulla questione in modo uniforme, evitando incertezze,
andamenti ondivaghi o contraddizioni (il medesimo Pretore avendo in un caso
precedente negato la provvigione ad litem salvo accordarla nel caso in
esame). Ne segue che il reclamo si rivela fondato e la decisione va riformata
nel senso che l'istanza di CO 1 è respinta.
6.
CO
1.
chiede che in caso di reiezione della sua domanda nel suo fabbisogno minimo
sia riconosciuta una quota destinata al pagamento delle spese di patrocinio e
di quelle legali. Che un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese
del processo abbia la possibilità di chiedere al giudice a tutela dell'unione
coniugale l'inserimento di una quota per spese legali nel contributo alimentare
in suo favore è pacifico (I CCA, sentenza inc. 11. 2023.42 del 24 aprile 2023 consid. 5). La
richiesta esula tuttavia dalle competenze di questa Camera. Ciò non esclude,
evidentemente, che l'interessata possa sottoporre una simile pretesa, dandosene
le condizioni, alla prima Camera civile nell'ambito della procedura ricorsuale
attualmente pendente in materia di tutela dell'unione coniugale.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha
proposto a torto di respingere il reclamo. Quanto all'indennità per ripetibili
di fr. 600.– postulata dal reclamante, essa appare adeguata, considerato che
remunera poco meno di due ore di lavoro a fr. 280.– l'una, le spese e l'IVA.
Tale dispendio di tempo appare adeguato a quanto un avvocato solerte e
diligente avrebbe profuso nella trattazione di un mandato analogo. Analoga
conclusione vale per le ripetibili di prima sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza di provvigione ad litem è
respinta.
2. Non
si riscuotono spese processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– per
ripetibili.
II. Le spese del
reclamo di fr. 750.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1,
che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.