16.2023.4
Rapporti di vicinato: azione negatoria (alberi sporgenti sul fondo del vicino)
5 febbraio 2024Italiano17 min
1997, a RE 1, il quale è stato autorizzato dall'allora Municipio di __________ a
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.4
Lugano,
5 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 gennaio 2023 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 21 dicembre 2022
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2019.439 (rapporti di vicinato) da lui promossa con petizione
del 17 dicembre 2019 nei confronti di
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 è proprietaria, dal 1971, della particella n. __________7
RFD di __________ (47
070 m2). Il fondo, in gran
parte boschivo (46 192 m2), confina, a est, con la
sottostante particella n. __________9 (331 m2) appartenente, dal
1997, a RE 1, il quale è stato autorizzato dall'allora Municipio di __________ a
costruirvi una casa d'abitazione a una distanza inferiore a dieci metri dal
confine con il fondo sovrastante.
B. L'8 giugno 2016 RE 1,
lamentandosi della presenza di alberi pericolanti e di rami sporgenti sul
proprio fondo e paventando una loro caduta ha
chiesto a CO 1
di
partecipare a un incontro, alla presenza di un forestale, per determinare le piante
da tagliare, così come le modalità dell'intervento e la ripartizione dei
costi. Preso atto della mancata adesione della vicina, nel corso del 2016 egli ha
provveduto, a sue spese, alla potatura di alcuni rami sporgenti. L'11 giugno 2018
l'Ufficio forestale del 5° circondario, così interpellato da RE 1, ha consigliato
l'abbattimento per motivi di sicurezza di un castagno di medie dimensioni e di una decina di castagni di piccole dimensioni
posti sulla particella n. __________7, fermo restando la necessità di un'autorizzazione scritta all'intervento su richiesta
della proprietaria. Le trattative per risolvere in via amichevole la
controversia sono fallite.
C. Il 17 dicembre 2018 RE
1 si è rivolto al Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione volto a ordinare a CO 1,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di tagliare a sue spese tutti i rami e gli alberi sporgenti sulla particella n. __________9, così come le
piante ritenute pericolose dall'Ufficio forestale. Decaduta infruttuosa la
conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato, il 30 settembre 2019, a RE
1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 350.– sono state poste a
carico dell'istante, riservata una diversa ripartizione con il giudizio di
merito (CM.2018.804).
D. Con petizione del 17
dicembre 2019 RE 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa, limitatamente al taglio di
tutti i rami e gli alberi sporgenti dal fondo della vicina (“rami e alberi che
verranno meglio identificati in corso di istruttoria”). Nelle sue osservazioni
del 13 febbraio 2020 CO 1, dopo avere preliminarmente eccepito la competenza
del giudice civile, ha proposto di dichiarare la petizione irricevibile o
comunque di respingerla. In memoriali di replica e duplica spontanea del
27 febbraio e del 9 marzo 2020 le parti hanno confermato le loro posizioni. Respinta,
il 20 maggio 2020, una richiesta di semplificazione del processo presentata
dalla convenuta, alle prime arringhe del 5 giugno 2020 le parti hanno
notificato prove. L'istruttoria, durante la quale
l'ing. E__________ ha rilasciato il 27 dicembre 2021 una perizia,
completata il 20 maggio 2022, è terminata il 23 maggio 2022 e le parti hanno
rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali
del 2 e del 5 settembre 2022 esse hanno riconfermato le loro domande, l'attore
precisando che i rami e i tronchi sporgenti da tagliare sono quelli indicati dal
perito con le lettere da A1 a A6.
E. Statuendo con
decisione del 21 dicembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di
giustizia di fr. 1000.– e le spese, comprese quelle peritali, sono state poste
a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 gennaio
2023 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel
senso di accogliere la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2023 CO
1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata
sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il Pretore ha fissato il valore
litigioso in fr. 5001.–, stima
che le parti non contestano e che non appare d'acchito inverosimile. Ne segue
la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il
22.
dicembre 2022 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98__________, agli
atti), durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023
incluso, art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Il termine d'impugnazione è così
cominciato a decorrere il 3 gennaio 2023 e sarebbe
scaduto il 1° febbraio 2023. Introdotto il 23 gennaio 2023 (timbro
postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore, dopo avere respinto l'eccezione di incompetenza
materiale sollevata dalla convenuta, ha rammentato che l'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC volta all'eliminazione di rami o radici sporgenti va
interpretata alla luce dell'art. 687 CC. Ciò comporta che, pertanto, un proprietario può ottenere dal vicino il
taglio dei rami e delle radici sporgenti soltanto in presenza di un danno, ovvero se dimostra l'esistenza di un
eccessivo pregiudizio per il proprio fondo. Per il primo giudice, inoltre, l'azione negatoria permette altresì al
proprietario di chiedere al vicino anche il taglio di alberi che “crescendo storti” sconfinano sul proprio fondo. Premesso ciò, il Pretore, dopo avere ricordato
che le disposizioni federali e cantonali
sulle foreste, alle quali i fondi boschivi sottostanno, hanno priorità rispetto
a quelle di diritto privato e che il taglio di alberi di un bosco richiede
l'autorizzazione da parte dell'Ufficio forestale del circondario competente,
ha respinto la richiesta volta a ordinare alla convenuta di tagliare gli
alberi posti sul suo fondo che sporgono su quello dell'attore.
Il Pretore, rilevato poi che il diritto pubblico non osta
all'eliminazione dei rami sporgenti su un fondo (edificabile) del vicino a
condizione che tale misura non equivalga all'abbattimento degli alberi, ha accertato,
sulla scorta delle risultanze peritali, che gli alberi “da A1 ad A6” sporgono
con il tronco sul fondo dell'attore “fino
a oltre 3 m e con le fronde da 5 a 7 m”. Ciò nonostante, il primo giudice ha constatato che il perito non si era
espresso invece sulla pericolosità di questa situazione, l'attore non avendo
formulato alcun quesito al riguardo. Quanto all'invito formulato dall'Ufficio
forestale del 5° circondario il Pretore ha rilevato che questo, pur consigliando
l'abbattimento degli alberi “per motivi di sicurezza …onde evitare eventuali
danni a persone o cose”, non aveva indicato un pericolo di caduta attuale,
tant'è che la situazione si protrae da diversi anni senza che vi sia stato
alcun intervento da parte dell'autorità competente. Il primo giudice ha appurato
inoltre che il medesimo ufficio forestale nemmeno aveva rilasciato un'autorizzazione
per il taglio degli alberi. In tali circostanze, il Pretore ha stabilito
che l'attore non aveva provato l'esistenza di un pregiudizio eccessivo per la
sua proprietà tale da giustificare l'eliminazione dei rami sporgenti. A suo parere,
inoltre questa condizione va giudicata con particolare severità, giacché la
casa dell'attore è stata “edificata in deroga alle distanze minime dal bosco …
il cui scopo è – tra l'altro – proprio quello di proteggere l'uomo e le cose
dalla caduta degli alberi e dagli ulteriori svantaggi che la vicinanza del
bosco può comportare, sicché appare opportuno ritenere che chi postula un
tale permesso accetti anche di assumersi il rischio da esso derivante”. Ciò
posto, il Pretore ha respinto la petizione.
4.
Nelle sue osservazioni al reclamo
CO 1 afferma che il
rimedio non contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 321 cpv. 1
CPC. A suo avviso, il reclamante si limita a ribadire la sua tesi senza
confrontarsi con
la decisione impugnata. A suo dire, il reclamante nulla adduce riguardo alla priorità
delle norme di diritto pubblico rispetto a quelle del diritto civile. Premesso
che la motivazione di un reclamo ha esigenze equivalenti
a quella di un appello (CCR, sentenza inc.
16.2016.15
del 25 settembre 2018 consid. 4),
è pacifico che un reclamo dev'essere “scritto e motivato” (art. 321 cpv. 1
CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza
di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze
generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta
al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata,
indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_462/2022
del 6 marzo 2023 consid. 5.1.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2023.13 del
22.
maggio 2023 consid. 2a). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla
critica.
In concreto, pur con argomentazioni a
tratti poco puntuali, nel suo insieme il reclamante si confronta con la motivazione del Pretore spiegando perché quest'ultimo avrebbe
accertato i fatti in maniera manifestamente
errata e perché egli avrebbe erroneamente applicato il diritto. Il reclamo non
appare quindi d'acchito irricevibile e nulla osta a procedere alla
sua trattazione.
5.
Per
RE 1 il rigetto della sua domanda di ordinare alla convenuta di tagliare i rami
e i tronchi sporgenti, indicati nel referto peritale con le lettere da A1 a A6,
è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti poiché la
vegetazione sporgente rappresenta un pregiudizio eccessivo per la sua proprietà.
A suo avviso, la conclusione cui è giunto il Pretore è insostenibile già solo
per il fatto che gli alberi della vicina sovrastano, in parte, la sua
abitazione ciò che rappresenta un concreto rischio per le persone e le cose sottostanti.
Per di più, egli soggiunge, l'Ufficio forestale del 5° circondario ha
consigliato di tagliare le piante “per motivi di sicurezza … onde evitare danni
a persone o cose”. Ciò costituisce una prova sufficiente della pericolosità della vegetazione sporgente per il suo fondo, tanto
più che lo stesso ufficio ha attestato un pericolo attuale e concreto di caduta
di alberi poiché l'invio fa seguito a una caduta di alberi verificatosi su un fondo
contiguo al proprio.
Per
il reclamante anche l'argomentazione del Pretore secondo cui la vegetazione
sporgente non costituirebbe un pericolo poiché esistente da anni senza provvedimenti
dell'autorità competente è errata poiché non tiene conto del fatto che nelle
controversie tra privati, ove degli interessi pubblici non sono lesi,
l'Ufficio forestale interviene unicamente quale consulente e non può ordinare
l'abbattimento di alberi ma può soltanto concedere, su richiesta del
proprietario del bosco, l'autorizzazione di taglio. Se non che, al riguardo, l'interessato rileva che la vicina, oltre a non avere
mai chiesto una tale autorizzazione, ha sempre rifiutato le sue richieste di
reciderne la parte sporgente. Questa renitenza l'ha quindi costretto a promuovere
un'azione giudiziaria per ottenere appunto il taglio delle piante. Il
reclamante ritiene poi che alla luce dello scopo dei combinati art. 684 e 687
CC di assicurare una protezione degli interessi del proprietario del fondo, la
sua azione volta appunto all'adozione di misure di protezione per persone e
cose, merita l'accoglimento. E ciò a maggior
ragione, egli soggiunge, visto che la vicinanza al bosco della sua abitazione,
la quale è stata edificata in forza di una regolare licenza di costruzione, non
costituisce un motivo per respingere la petizione. In definitiva, il reclamante
ritiene, in applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC di avere il diritto di
ottenere il taglio di tutti i rami e degli alberi sporgenti sul proprio fondo.
6.
Nella
misura in cui RE 1 parrebbe chiedere di ordinare alla vicina di tagliare i rami
sporgenti sul proprio fondo in applicazione dell'art. 687 cpv. 1 CC, il reclamo
è d'acchito infondato. Tale norma non conferisce al proprietario del fondo
invaso il diritto di ottenere l'eliminazione dei rami sporgenti da parte del
vicino ma unicamente quello di tagliare egli stesso i rami sporgenti sulla sua
proprietà se entro un termine conveniente il vicino non li abbia tolti. Al
riguardo non occorre dilungarsi.
7.
Relativamente all'azione negatoria dell'art. 641 cpv.
2.
CC, con il reclamante si conviene che essa permette al proprietario di
ottenere la cessazione di ogni turbativa pregiudizievole per la sua proprietà
(da ultimo: CCR, sentenza inc. 16.2020.48 del 10 dicembre 2022 consid. 6a). Il
proprietario può far capo dunque a quest'azione non soltanto per chiedere al
giudice di obbligare il vicino a recidere i rami sporgenti o le radici
penetranti (RtiD I-2004 pag.
608.
n. 113c; CCR, sentenza inc.
16.2015.31
del 30 settembre 2016 consid. 4 con rinvii) ma pure gli alberi che,
crescendo inclinati sul fondo del vicino, sconfinano sul fondo contiguo (Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB
II, 7ª edizione, n. 3 ad art. 687/688). Infine,
l'azione è altresì data nel caso in cui – come in concreto – gli alberi
crescono in un bosco privato, fermo restando che al riguardo si applicano le disposizioni
federali e cantonali sulle foreste che hanno priorità rispetto a quelle di
diritto privato (art. 702 CC e art. 168 LAC).
Premesso
ciò, contrariamente a quanto parrebbe sostenere il reclamante, dandosi controversie
relative a piante sporgenti o penetranti nel senso dell'art. 687 CC,
l'applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC dipende dall'esistenza di un danno
rilevante (DTF 131 III 505 consid. 5.5; I CCA, sentenza inc. 11.2020.33 del 12
agosto 2021 consid. 10 con rinvio a DTF 132 III 654 consid. 7). Tale orientamento
è invero criticato da Zobl/Thurnherr, i quali negano
quest'ultimo requisito (in: Pflanzenstreitigkeiten
− Eine Übersicht über die Möglichkeiten des Grundeigentümers und deren
Verhältnis zur actio negatoria, FS Bruno Huwiler, Berna 2007, pag. 777 e seg.),
ma l'opinione è isolata (cfr. Foëx
in: Commentaire romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 40 ad art. 641 CC con rimando a nota 115; Rey/Strebel, op. cit., n. 12 ad art. 687/688; Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 6ª edizione, pag. 267 n. 969a; Göksu in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,
Sachenrecht, 2ª edizione, n. 9 ad art. 687 CC). E un tale danno
consiste in un qualsiasi pregiudizio che impedisca o riduca l'uso
previsto del fondo del vicino (disagi alle coltivazioni, privazione della vista, presenza
di ombra o, umidità, oppure ostacoli a condotte: Steinauer, op. cit., pag. 240 n. 2652; Rey/ Strebel, op. cit., n. 8 ad art.
687/688; Göksu, op. cit., n.
6.
ad art. 687 CC). Detto altrimenti, semplici
inconvenienti non sono sufficienti, il vicino dovendo tollerare turbative che
non comportano danni significativi alla proprietà.
In concreto, il reclamante ribadisce che il pregiudizio
eccessivo per la sua proprietà consiste nel pericolo di caduta degli alberi, ma
non si confronta con il rimprovero mossogli dal Pretore di avere bensì richiesto
una perizia atta a determinare la pericolosità della situazione senza tuttavia aver
formulato al proposito un quesito ricevibile. Certo, la domanda n. 3 accennava
alle modalità di taglio necessarie “per la sicurezza del fondo”, ma la stessa non
è stata ammessa senza che la decisione del Pretore sia stata oggetto di
contestazioni né in prima sede né in sede di reclamo. Quanto alla lettera dell'11 giugno 2018 dell'Ufficio forestale del 5°
circondario, è vero che questi ha consigliato l'abbattimento degli alberi “per
motivi di sicurezza … onde evitare danni a persone o cose” anche in riferimento
alla caduta di un albero verificatasi sul fondo contiguo a quello dell'attore
(doc. E). Se non che, per tacere del fatto che il forestale nemmeno è
stato sentito in prima sede, sull'attualità del pericolo, circostanza
contestata dalla convenuta, il reclamante si limita a ribadire il suo punto di
vista senza tuttavia addurre, né dimostrare, che la valutazione probatoria del
Pretore sia manifestamente insostenibile. Non si disconosce che alberi in
procinto di cadere possano rappresentare un potenziale rischio per persone e
cose. Resta il fatto che l'attore, sul quale gravava l'onere probatorio, non è
stato in grado di dimostrare la pericolosità della situazione. Sapere poi se,
in caso di danni, la convenuta possa essere tenuta a risarcirli per avere
lasciato sussistere sul proprio fondo una situazione di pericolo per il vicino,
esula dalla presente procedura. Ne segue che il reclamo
vede dunque la sua sorte segnata.
8.
Visto quanto precede il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore
manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte
del primo giudice, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 550.– sono poste a carico dal
reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.