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Decisione

16.2023.4

Rapporti di vicinato: azione negatoria (alberi sporgenti sul fondo del vicino)

5 febbraio 2024Italiano17 min

1997, a RE 1, il quale è stato autorizzato dall'allora Municipio di __________ a

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.4

Lugano,

5 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 23 gennaio 2023 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 21 dicembre 2022

dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2019.439 (rapporti di vicinato) da lui promossa con petizione

del 17 dicembre 2019 nei confronti di

CO

1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 è proprietaria, dal 1971, della particella n. __________7

RFD di __________ (47

070 m2). Il fondo, in gran

parte boschivo (46 192 m2), confina, a est, con la

sottostante particella n. __________9 (331 m2) appartenente, dal

1997, a RE 1, il quale è stato autorizzato dall'allora Municipio di __________ a

costruirvi una casa d'abitazione a una distanza inferiore a dieci metri dal

confine con il fondo sovrastante.

B. L'8 giugno 2016 RE 1,

lamentandosi della presenza di alberi pericolanti e di rami sporgenti sul

proprio fondo e paventando una loro caduta ha

chiesto a CO 1

di

partecipare a un incontro, alla presenza di un forestale, per determinare le piante

da tagliare, così come le modalità dell'intervento e la ripartizione dei

costi. Preso atto della mancata adesione della vicina, nel corso del 2016 egli ha

provveduto, a sue spese, alla potatura di alcuni rami sporgenti. L'11 giugno 2018

l'Ufficio forestale del 5° circondario, così interpellato da RE 1, ha consigliato

l'abbattimento per motivi di sicurezza di un castagno di medie dimensioni e di una decina di castagni di piccole dimensioni

posti sulla particella n. __________7, fermo restando la necessità di un'autorizzazione scritta all'intervento su richiesta

della proprietaria. Le trattative per risolvere in via amichevole la

controversia sono fallite.

C. Il 17 dicembre 2018 RE

1 si è rivolto al Segretario assessore della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione volto a ordinare a CO 1,

sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di tagliare a sue spese tutti i rami e gli alberi sporgenti sulla particella n. __________9, così come le

piante ritenute pericolose dall'Ufficio forestale. Decaduta infruttuosa la

conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato, il 30 settembre 2019, a RE

1 l'autorizzazione ad agi­re. Le spese di fr. 350.– sono state poste a

carico dell'istante, riservata una diversa ripartizione con il giudizio di

merito (CM.2018.804).

D. Con petizione del 17

dicembre 2019 RE 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per

ottenere quanto postulato in sede conciliativa, limitatamente al taglio di

tutti i rami e gli alberi sporgenti dal fondo della vicina (“rami e alberi che

verranno meglio identificati in corso di istruttoria”). Nelle sue osservazioni

del 13 febbraio 2020 CO 1, dopo avere preliminarmente eccepito la competenza

del giudice civile, ha proposto di dichiarare la petizione irricevibile o

comunque di respingerla. In memoriali di replica e duplica spontanea del

27 febbraio e del 9 marzo 2020 le parti hanno confermato le loro posizioni. Respinta,

il 20 maggio 2020, una richiesta di semplificazione del processo presentata

dalla convenuta, alle prime arringhe del 5 giugno 2020 le parti hanno

notificato pro­ve. L'istruttoria, durante la quale

l'ing. E__________ ha rilasciato il 27 dicembre 2021 una perizia,

completata il 20 maggio 2022, è terminata il 23 maggio 2022 e le parti hanno

rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali

del 2 e del 5 settembre 2022 esse hanno riconfermato le loro domande, l'attore

precisando che i rami e i tronchi sporgenti da tagliare sono quelli indicati dal

perito con le lettere da A1 a A6.

E. Statuendo con

decisione del 21 dicembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di

giustizia di fr. 1000.– e le spese, comprese quelle peritali, sono state poste

a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 gennaio

2023 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel

senso di accogliere la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2023 CO

1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata

sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso

inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il Pretore ha fissato il valore

litigioso in fr. 5001.–, stima

che le parti non contestano e che non appare d'acchito inverosimile. Ne segue

la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rime­dio

giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il

22.

dicembre 2022 (cfr. tracciamento degli invii po­stali n. 98__________, agli

atti), durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023

incluso, art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Il termine d'impugnazione è così

cominciato a decorrere il 3 gennaio 2023 e sarebbe

scaduto il 1° febbraio 2023. Introdotto il 23 gennaio 2023 (timbro

postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore, dopo avere respinto l'ecce­zione di incompetenza

materiale sollevata dalla convenuta, ha rammentato che l'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC volta all'eliminazione di rami o radici sporgenti va

interpretata alla luce dell'art. 687 CC. Ciò comporta che, pertanto, un proprietario può ottenere dal vicino il

taglio dei rami e delle radici sporgenti soltanto in presenza di un danno, ovvero se dimostra l'esistenza di un

eccessivo pregiudizio per il proprio fondo. Per il primo giudice, inoltre, l'azione negatoria permette altresì al

proprietario di chie­dere al vicino anche il taglio di alberi che “cre­scendo storti” sconfi­nano sul proprio fondo. Premesso ciò, il Pretore, dopo avere ricordato

che le disposizioni federali e cantonali

sulle foreste, alle quali i fondi boschivi sottostanno, hanno priorità rispetto

a quelle di diritto privato e che il taglio di alberi di un bosco richiede

l'auto­rizzazione da parte dell'Ufficio forestale del circondario compe­tente,

ha respinto la richiesta volta a ordinare alla convenuta di ta­gliare gli

alberi posti sul suo fondo che sporgono su quello dell'attore.

Il Pretore, rilevato poi che il diritto pubblico non osta

all'eliminazione dei rami sporgenti su un fondo (edificabile) del vicino a

condizione che tale misura non equivalga all'abbattimento degli alberi, ha accertato,

sulla scorta delle risultanze peritali, che gli alberi “da A1 ad A6” sporgono

con il tronco sul fondo dell'attore “fino

a oltre 3 m e con le fronde da 5 a 7 m”. Ciò nonostante, il primo giudice ha constatato che il perito non si era

espresso invece sulla pericolosità di questa situa­zione, l'attore non avendo

formulato alcun quesito al riguardo. Quanto all'invito formulato dall'Ufficio

fore­stale del 5° circondario il Pretore ha rilevato che questo, pur consigliando

l'abbattimento degli alberi “per motivi di sicu­rezza …onde evitare eventuali

danni a persone o cose”, non aveva indicato un pericolo di caduta attuale,

tant'è che la situazione si protrae da diversi anni senza che vi sia stato

alcun intervento da parte dell'autorità competente. Il primo giudice ha appurato

inoltre che il medesimo ufficio fo­restale nemmeno aveva rila­sciato un'autorizzazione

per il taglio degli alberi. In tali circo­stanze, il Pretore ha stabilito

che l'at­tore non aveva provato l'esistenza di un pregiudizio eccessivo per la

sua proprietà tale da giustificare l'eliminazione dei rami sporgenti. A suo parere,

inoltre questa condi­zione va giudicata con particolare severità, giacché la

casa dell'at­tore è stata “edificata in deroga alle distanze minime dal bosco …

il cui scopo è – tra l'altro – pro­prio quello di proteggere l'uomo e le cose

dalla caduta degli alberi e dagli ulteriori svantaggi che la vici­nanza del

bosco può compor­tare, sicché appare oppor­tuno ritenere che chi postula un

tale per­messo accetti anche di as­sumersi il ri­schio da esso derivante”. Ciò

posto, il Pretore ha re­spinto la peti­zione.

4.

Nelle sue osservazioni al reclamo

CO 1 afferma che il

rimedio non contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 321 cpv. 1

CPC. A suo avviso, il reclamante si limita a ribadire la sua tesi senza

confrontarsi con

la decisione impugnata. A suo dire, il reclamante nulla adduce riguardo alla priorità

delle norme di diritto pubblico rispetto a quelle del diritto civile. Premesso

che la motivazione di un reclamo ha esigenze equivalenti

a quella di un appello (CCR, sentenza inc.

16.2016.15

del 25 settembre 2018 consid. 4),

è pacifico che un reclamo dev'essere “scritto e motivato” (art. 321 cpv. 1

CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza

di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze

generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta

al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata,

indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_462/2022

del 6 marzo 2023 consid. 5.1.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2023.13 del

22.

maggio 2023 consid. 2a). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla

critica.

In concreto, pur con argomentazioni a

tratti poco puntuali, nel suo insieme il reclamante si confronta con la motivazione del Pretore spiegando perché quest'ultimo avrebbe

accertato i fatti in maniera manifestamente

errata e perché egli avrebbe erroneamente applicato il diritto. Il reclamo non

appare quindi d'acchito irricevibile e nulla osta a procedere alla

sua trattazione.

5.

Per

RE 1 il rigetto della sua domanda di ordinare alla convenuta di tagliare i rami

e i tronchi sporgenti, indicati nel referto peritale con le lettere da A1 a A6,

è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti poiché la

vegetazione sporgente rappresenta un pregiudizio eccessivo per la sua proprietà.

A suo avviso, la conclusione cui è giunto il Pretore è insostenibile già solo

per il fatto che gli alberi della vicina sovrastano, in parte, la sua

abitazione ciò che rappresenta un concreto rischio per le persone e le cose sottostanti.

Per di più, egli soggiunge, l'Ufficio forestale del 5° circondario ha

consigliato di tagliare le piante “per motivi di sicurezza … onde evitare danni

a persone o cose”. Ciò costituisce una prova sufficiente della pericolosità della vegetazione sporgente per il suo fondo, tanto

più che lo stesso ufficio ha attestato un pericolo attuale e concreto di caduta

di alberi poiché l'invio fa seguito a una caduta di alberi verificatosi su un fondo

contiguo al proprio.

Per

il reclamante anche l'argomentazione del Pretore secondo cui la vegetazione

sporgente non costituirebbe un pericolo poiché esistente da anni senza provvedimenti

dell'autorità competente è errata poiché non tiene conto del fatto che nelle

controversie tra privati, ove degli interessi pubblici non sono lesi,

l'Ufficio forestale interviene unicamente quale consulente e non può ordinare

l'abbattimento di alberi ma può soltanto concedere, su richiesta del

proprietario del bosco, l'autorizzazione di taglio. Se non che, al riguardo, l'interessato rileva che la vicina, oltre a non avere

mai chiesto una tale autorizzazione, ha sempre rifiutato le sue richieste di

reciderne la parte sporgente. Questa renitenza l'ha quindi costretto a promuovere

un'azione giudiziaria per ottenere appunto il taglio delle piante. Il

reclamante ritiene poi che alla luce dello scopo dei combinati art. 684 e 687

CC di assicurare una protezione degli interessi del proprietario del fondo, la

sua azione volta appunto all'adozione di misure di protezione per persone e

cose, merita l'accoglimento. E ciò a maggior

ragione, egli soggiunge, visto che la vicinanza al bosco della sua abitazione,

la quale è stata edificata in forza di una regolare licenza di costruzione, non

costituisce un motivo per respingere la petizione. In definitiva, il reclamante

ritiene, in applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC di avere il diritto di

ottenere il taglio di tutti i rami e degli alberi sporgenti sul proprio fondo.

6.

Nella

misura in cui RE 1 parrebbe chiedere di ordinare alla vicina di tagliare i rami

sporgenti sul proprio fondo in applicazione dell'art. 687 cpv. 1 CC, il reclamo

è d'acchito infondato. Tale norma non conferisce al proprietario del fondo

invaso il diritto di ottenere l'eliminazione dei rami sporgenti da parte del

vicino ma unicamente quello di tagliare egli stesso i rami sporgenti sulla sua

proprietà se entro un termine conveniente il vicino non li abbia tolti. Al

riguardo non occorre dilungarsi.

7.

Relativamente all'azione negatoria dell'art. 641 cpv.

2.

CC, con il reclamante si conviene che essa permette al proprietario di

ottenere la cessazione di ogni turbativa pregiudizievole per la sua proprietà

(da ultimo: CCR, sentenza inc. 16.2020.48 del 10 dicembre 2022 consid. 6a). Il

proprietario può far capo dunque a quest'azione non soltanto per chiedere al

giudice di obbligare il vicino a recidere i rami sporgenti o le radici

penetranti (RtiD I-2004 pag.

608.

n. 113c; CCR, sentenza inc.

16.2015.31

del 30 settembre 2016 consid. 4 con rinvii) ma pure gli alberi che,

crescendo inclinati sul fondo del vicino, sconfinano sul fondo contiguo (Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB

II, 7ª edizione, n. 3 ad art. 687/688). Infine,

l'azione è altresì data nel caso in cui – come in concreto – gli alberi

crescono in un bosco privato, fermo restando che al riguardo si applicano le disposizioni

federali e cantonali sulle foreste che hanno priorità rispetto a quelle di

diritto privato (art. 702 CC e art. 168 LAC).

Premesso

ciò, contrariamente a quanto parrebbe sostenere il reclamante, dandosi controversie

relative a piante sporgenti o penetranti nel senso dell'art. 687 CC,

l'applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC dipende dall'esistenza di un danno

rilevante (DTF 131 III 505 consid. 5.5; I CCA, sentenza inc. 11.2020.33 del 12

agosto 2021 consid. 10 con rinvio a DTF 132 III 654 consid. 7). Tale orientamento

è invero criticato da Zobl/Thurnherr, i quali negano

quest'ultimo requisito (in: Pflanzenstreitigkeiten

− Eine Übersicht über die Möglichkeiten des Grundeigentümers und deren

Verhältnis zur actio negatoria, FS Bruno Huwiler, Berna 2007, pag. 777 e seg.),

ma l'opinione è isolata (cfr. Foëx

in: Commentaire romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 40 ad art. 641 CC con rimando a nota 115; Rey/Strebel, op. cit., n. 12 ad art. 687/688; Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 6ª edizione, pag. 267 n. 969a; Göksu in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Sachenrecht, 2ª edizione, n. 9 ad art. 687 CC). E un tale danno

consiste in un qualsiasi pregiudizio che impedisca o riduca l'uso

previsto del fondo del vicino (disagi alle coltivazioni, privazione della vista, presenza

di ombra o, umidità, oppure ostacoli a condotte: Steinauer, op. cit., pag. 240 n. 2652; Rey/ Strebel, op. cit., n. 8 ad art.

687/688; Göksu, op. cit., n.

6.

ad art. 687 CC). Detto altrimenti, semplici

inconvenienti non sono sufficienti, il vicino dovendo tollerare turbative che

non comportano danni significativi alla proprietà.

In concreto, il reclamante ribadisce che il pregiudizio

eccessivo per la sua proprietà consiste nel pericolo di caduta degli alberi, ma

non si confronta con il rimprovero mossogli dal Pretore di avere bensì richiesto

una perizia atta a determinare la pericolosità della situazione senza tuttavia aver

formulato al proposito un quesito ricevibile. Certo, la domanda n. 3 accennava

alle modalità di taglio necessarie “per la sicurezza del fondo”, ma la stessa non

è stata ammessa senza che la decisione del Pretore sia stata oggetto di

contestazioni né in prima sede né in sede di reclamo. Quanto alla lettera dell'11 giugno 2018 dell'Ufficio forestale del 5°

circondario, è vero che questi ha consigliato l'abbattimento degli alberi “per

motivi di sicurezza … onde evitare danni a persone o cose” anche in riferimento

alla caduta di un albero verificatasi sul fondo contiguo a quello dell'attore

(doc. E). Se non che, per tacere del fatto che il forestale nemmeno è

stato sentito in prima sede, sull'attualità del pericolo, circostanza

contestata dalla convenuta, il reclamante si limita a ribadire il suo punto di

vista senza tuttavia addurre, né dimostrare, che la valutazione probatoria del

Pretore sia manifestamente insostenibile. Non si disconosce che alberi in

procinto di cadere possano rappresentare un potenziale rischio per persone e

cose. Resta il fatto che l'attore, sul quale gravava l'onere probatorio, non è

stato in grado di dimostrare la pericolosità della situazione. Sapere poi se,

in caso di danni, la convenuta possa essere tenuta a risarcirli per avere

lasciato sussistere sul proprio fondo una situazione di pericolo per il vicino,

esula dalla presente procedura. Ne segue che il reclamo

vede dunque la sua sorte segnata.

8.

Visto quanto precede il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore

manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte

del primo giudice, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte,

che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 550.– sono poste a carico dal

reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.