16.2023.5
Contratto di lavoro: lavoro straordinario e indennità per malattia
10 maggio 2024Italiano17 min
servizio d'assistenza e cura a domicilio (S__________), ha assunto RE 1 quale infermiera diplomata, dapprima con un
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.5
Lugano,
10 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 gennaio 2023 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa l'11 gennaio 2023 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera
nella causa SE.2022.1 (lavoro) promossa con petizione del 9 aprile 2022 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'PA 1),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L'associazione CO 1, che organizza e gestisce un
servizio d'assistenza e cura a domicilio (S__________), ha assunto RE 1 quale infermiera diplomata, dapprima con un
contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° agosto
2019 al 31 gennaio 2020 e poi con uno a tempo indeterminato. Il secondo contratto, stipulato il 15 gennaio
2020, prevedeva che la lavoratrice fosse impiegata con un grado di
occupazione dell'80%, pari a 32 ore settimanali e percepisse uno stipendio lordo
mensile di fr. 5610.80 lordi, corrispondente alla classe 6ª con 13 annualità
della scala stipendi del contratto collettivo di lavoro per il personale
occupato presso i Servizi di cura a domicilio SACD del 1° luglio 2016 (COSACD).
B. Durante la crisi pandemica da Covid-19, tra
inizio marzo e fine novembre 2020, il volume delle prestazioni erogate dal
servizio a domicilio è diminuito e per far fronte al calo di attività la
CO 1 ha impiegato in maniera ridotta una decina di collaboratori, tra cui RE 1,
il cui saldo ore è passato da -12.39 ore
a fine febbraio a -100.82 ore a fine novembre 2020. Da dicembre 2020 le
richieste di interventi del servizio hanno ripreso ad aumentare al punto che la
datrice di lavoro ha chiesto ai dipendenti di recuperare “il saldo ore
negativo” accumulato nel 2020. RE 1 ha così iniziato a lavorare un numero
maggiore di ore rispetto alla
durata contrattuale del lavoro (saldi ore: -96.92 ore al 31 dicembre 2020,
-80.59 ore al 31 gennaio 2021, -63.8 ore al 28 febbraio 2021, -62.80 ore al 31
marzo 2021, -45.60 ore al 30 aprile 2021),
pur invocando, in una lettera del 16 aprile 2021 alla datrice di lavoro, l'art.
324 CO in virtù del quale il datore di lavoro che non mette il lavoratore nelle
condizioni di lavorare il numero di ore previsto contrattualmente è tenuto a
pagargli il salario e non può pretendere che recuperi il saldo ore negativo
accumulato senza colpa e che pertanto, anche il suo saldo negativo di ore di lavoro andava azzerato e le ore eccedenti la durata ordinaria del suo
lavoro che stava svolgendo andavano considerate ore di lavoro straordinario e come
tali retribuite.
Il 21 maggio 2021 la CO 1 ha
informato tutti i suoi collaboratori di avere deciso quale ringraziamento per gli
sforzi prodigati durante la pandemia, di “azzerare le ore perse per saldi
superiori alle -30 ore (situazione pre-Coronavirus – marzo 2021)”, di
corrispondere a tutti i dipendenti un bonus di fr. 200.–, così come
un ulteriore bonus, variante tra fr. 200.– e fr. 600.– a
seconda del grado d'occupazione, ai soli dipendenti che avevano prestato
servizio pieno durante la fase di lockdown o avevano recuperato “le ore
perse”. A seguito di questa decisione, il saldo ore lavorate di RE 1, che in
quel momento era di -20.41 ore, è stato riportato a zero e nella busta paga di
giugno 2021 alla lavoratrice è stato riconosciuto un bonus di
fr. 200.–.
RE
1 ha chiesto alla CO 1 che delle ore da lei prestate nel 2021 oltre la normale
durata lavorativa, almeno 30, anziché “ore di recupero” fossero considerate ore
straordinarie e come tali retribuite. Essa ha contestato, inoltre, il fatto che
per gli otto giorni in cui era stata malata dall'inizio del rapporto di lavoro,
nonostante la sua durata giornaliera di lavoro fosse
di 8 ore, le fossero state conteggiate solo 6.24 ore e quindi 1.76 ore in meno, ciò che aveva portato a
non riconoscerle in totale 14 ore di malattia (8 x 1.76). Il 22 ottobre
2021 la datrice di lavoro ha respinto ambedue le richieste della lavoratrice,
la quale il 27 ottobre seguente ha rassegnato le dimissioni per il 31 gennaio
2022.
C. Il 29 novembre 2021 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo
di Riviera, chiedendo di convocare l'associazione “S__________” a un tentativo di conciliazione volto a
ottenere in via principale la concessione di 44 ore di tempo libero per
le 30 ore di lavoro straordinario e le 14 ore di malattia, o, in subordine, il
pagamento di fr. 1100.– netti. Constatata all'udienza dell'11 febbraio 2022 l'impossibilità di conciliare le
parti, il Giudice ha rilasciato il 14 febbraio seguente l'autorizzazione ad
agire all'istante. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a
carico dell'istante (inc. 0016-2021-t).
D. Il 9 aprile 2022 RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto chiesto in via subordinata
in sede di conciliazione. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2022 “S__________”
ha proposto di respingere la petizione. Alle
prime arringhe del 1° luglio 2022 le parti hanno confermato le loro
posizioni e notificato prove. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 29
settembre e del 24 ottobre 2022 le parti hanno riaffermato i loro punti di
vista. Statuendo con decisione dell'11 gennaio 2023 il Giudice di pace ha
respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a
carico dello Stato.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2023 in cui chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue
osservazioni del 9 aprile 2024 “S__________”
conclude per la reiezione
del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è pervenuta all'attrice al più presto il 12 gennaio 2023. Datato 29 gennaio
2023.
ma spedito il 31 gennaio seguente (cfr. timbro postale sulla busta d'invio),
il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Preliminarmente occorre chiarire la
designazione della convenuta nel procedimento. La convenuta è stata indicata nel corso della procedura
dalle parti usando più nomi (“S__________” “S__________”, “R__________”, “S__________”),
per poi essere designata “S__________”
nella sentenza impugnata. Se non che nello statuto l'associazione risulta
essere stata costituita con la denominazione di “CO 1” (art. 1; doc. 3). Per di più sul contratto di lavoro del 15
gennaio 2020 essa si è denominata, appunto, “CO 1” (doc. 2). Non
sussistendo confusione, la denominazione della parte interessata va corretta nel
rubrum senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo
esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto
altrimenti, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 145 II 41
consid. 5.1 con rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto infondata la pretesa
dell'attrice volta al pagamento di 30 ore supplementari poiché queste ore sono
quelle che la lavoratrice “ha perso al netto condono” concessole dalla datrice di
lavoro. Per il primo giudice, considerato il “periodo pandemico
incontestabilmente straordinario, delicato e intriso d'incertezza”, il
comportamento della convenuta, la quale oltre a “condonare” i saldi negativi di
ore di lavoro superiori a 30, ha versato ai propri dipendenti un bonus
di fr. 200.–, “sarebbe invero da lodare” e la pretesa dell'attrice va
“oltre a quanto fosse possibile mettere in atto dal datrice di lavoro CO 1 per
assecondare e aiutare i dipendenti durante
il suddetto periodo”. Egli ha poi
ritenuto, altresì, infondata anche la
pretesa volta al pagamento di 14 ore di malattia, ritenendo che essendo le 32
ore di lavoro settimanali previste contrattualmente distribuite su 7 giorni, il
“conteggio
giornaliero delle ore di malattia appare corretto in base al grado di
occupazione” e che “in caso di assenza inferiore alla settimana, il
dipendente può prendersi a carico nei giorni rimanenti di parte delle incombenze assunte dai colleghi che lo hanno
forzatamente sostituito e che, di conseguenza, hanno pure dovuto
aumentare il loro grado di impiego”. In definitiva, per il Giudice di pace le “regole del
gioco” erano chiare e la convenuta “si è limitata ad applicarle, in favore dei
dipendenti”. Donde la reiezione della petizione.
5.
Nel
reclamo, RE 1 rimprovera al Giudice di pace di avere respinto la sua pretesa
volta al pagamento di 30 ore di lavoro straordinario senza avere tenuto conto del
fatto che per l'art. 324 cpv. 1 CO il rischio aziendale è a carico del datore
di lavoro e che, pertanto, la datrice di lavoro non poteva imporle di
recuperare successivamente le ore in cui non l'aveva impiegata nel corso del
2020.
ma doveva retribuirle come ore straordinarie quelle da lei effettuate nel
2021.
eccedenti la sua normale durata del lavoro di 32 ore settimanali.
Nelle
osservazioni al reclamo, CO 1 sostiene che l'art. 324 CO non riguarda situazioni straordinarie come quella
che ha caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19. A suo avviso, la diminuzione
del numero di ore di lavoro durante il 2020 non rientra nel rischio imprenditoriale a suo carico,
siccome questo calo di attività “deriva direttamente dalla decisione del
Governo cantonale di limitare temporaneamente tutta una serie di prestazioni”.
Essa ribadisce, inoltre, che avendo versato l'intero salario anche per i mesi nei quali la lavoratrice
è stata impiegata meno ore rispetto alle 32 previste contrattualmente, costei era tenuta a
recuperare la “perdita” di ore lavorative, tanto più che alla dipendente, come
per tutti gli altri lavoratori che avevano accumulato nel 2020 un saldo ore
negativo, aveva chiesto di recuperare unicamente “una quota parte di 30 ore”
mentre ha condonato quelle
eccedenti tale soglia, per cui l'attrice ha “beneficiato di un condono di 20.41 ore, pari a fr. 1039.85”.
a)
Secondo l'art. 324 CO se il datore di lavoro impedisce per sua
colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del
lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore
debba prestare ulteriormente il suo lavoro (cpv. 1). Il lavoratore deve
lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza
dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso
intenzionalmente di guadagnare (cpv. 2). Questa norma è relativamente
imperativa e quindi non è possibile derogarvi a sfavore del lavoratore (art.
362.
CO; CCR sentenza inc. 16.2016.6 del 10 dicembre 2018 consid. 7c).
b) In virtù dell'art. 324 cpv. 1 CO il rischio d'impresa,
ovvero il rischio connesso all'esercizio dell'attività economica del datore di
lavoro o quello inerente alle mansioni richieste al lavoratore, non ricade sul
lavoratore ma sul datore di lavoro. Se il lavoratore è in grado di fornire la
propria prestazione ma il datore di lavoro rifiuta – in tutto o in parte – il
lavoro debitamente offerto, per ragioni tecniche legate all'esercizio
dell'impresa o per altri motivi economici, anche indipendenti dalla sua
volontà, il datore di lavoro cade in mora (DTF
125.
III 69 consid. 5, 124 III 348 consid. 2a). In tal caso, il datore di lavoro
deve pagare la retribuzione al lavoratore, come se quest'ultimo avesse svolto
normalmente il suo lavoro. Da parte sua, il lavoratore non deve compensare il
lavoro non svolto ma retribuito, perché la
sua obbligazione consiste nell'esecuzione del lavoro mediante prestazioni
successive determinate nel tempo e il verificarsi della mora del datore di
lavoro non consente l'esecuzione in un altro momento della prestazione
lavorativa. Il lavoratore non deve essere chiamato a lavorare al di
fuori dell'orario stabilito dal contratto – se non mediante la prestazione di
ore di lavoro straordinario (art. 321c CO) – e vedersi così obbligato a
farsi carico del rischio d'impresa (cfr.
Portmann/Rudolph in: Basler
Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 4 ad art.
324; Perrenoud in: Commentaire
Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 27 ad art. 324; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2021, n. 20 (ii) ad
art. 324 CO).
c) In una recente sentenza, il Tribunale federale ha
deciso che un impedimento
di lavorare risultante dai provvedimenti per combattere il coronavirus non
ricade nella sfera di rischio del datore di lavoro nel senso dell'art. 324 cpv.
1.
CO. Le chiusure di imprese per contrastare tale virus costituiscono pertanto motivi oggettivi che giustificano, nel
senso dell'art. 91 CO, la ricusa della prestazione
debitamente offerta dal lavoratore. Il datore di lavoro non è quindi
tenuto al pagamento del salario, se il lavoratore non ha potuto effettuare la
prestazione lavorativa a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus (DTF 150 III 22).
d)
Nella
fattispecie, non si disconosce che durante la crisi sanitaria del 2020 il
volume dell'attività del servizio a domicilio gestito dalla convenuta ha subìto
una diminuzione, causata, in particolare, dal divieto di effettuare interventi
medici e terapie non urgenti prescritto dal Consiglio federale dal 16 marzo al
26.
aprile 2020 e dal calo degli interventi chiesti da parte degli stessi
utenti, situazione che ha potuto essere solo in parte compensata dalle
richieste di malati di COVID-19 che potevano essere curati a domicilio. Se non
che, per tacere del fatto che la CO 1 non ha mai dovuto chiudere la propria
attività per decisione delle autorità, pur essendo stata confrontata a una
riduzione temporanea dell'attività che l'ha costretta a impiegare in
maniera ridotta una decina di dipendenti tra cui la reclamante, essa ha versato
sempre ai suoi dipendenti l'intero salario, senza peraltro che dagli atti
risulti aver dovuto ricorrere alle indennità per lavoro ridotto o ad altre
misure di sostegno. Applicandosi l'art. 324 CO, il rischio imprenditoriale è
ricaduto nella sfera della datrice di lavoro con obbligo di versare alla
lavoratrice l'intero salario. Sotto questo profilo nulla può essere
rimproverato alla convenuta.
e) Per quanto riguarda poi la questione di sapere se la
datrice di lavoro potesse pretendere che la reclamante riportasse in attivo il suo
saldo ore, passato da -12.39 ore a -100.82 nel periodo tra fine febbraio 2020 e
fine novembre 2020 (cfr. sopra consid. B), va considerato che il
contratto di lavoro concluso dalle parti non prevedeva una durata del lavoro
variabile ma una durata del lavoro settimanale fissa di 32 ore (clausola 2 del
contratto di lavoro del 15 gennaio 2020). La datrice di lavoro non poteva quindi
chiedere alla lavoratrice di aumentare la durata del lavoro settimanale
pattuita contrattualmente se non alle condizioni previste dall'art. 321c
cpv. 1 CO per il lavoro straordinario. In tali circostanze, le 30 ore
oggetto della pretesa di RE 1, trattandosi di lavoro prestato oltre la normale
la durata del lavoro settimanale di 32 ore, vanno considerate e retribuite come
ore di lavoro straordinario. Si aggiunga, peraltro, che quando la datrice di
lavoro ha deciso di chiedere ai suoi dipendenti “unicamente il recupero di una
quota parte di 30 ore, rispetto a quelle non lavorate” (risposta al reclamo,
pag. 3), il 21 maggio 2021, RE 1 aveva già recuperato, secondo i conteggi agli
atti, all'incirca 80 ore e quindi un maggior numero di ore rispetto alle 30 ore
pretese. In definitiva, su questo
punto, il reclamo è dunque fondato.
6.
La
reclamante si duole altresì del fatto che il Giudice di pace non ha
riconosciuto che nei giorni in cui è stata assente per malattia, la datrice di
lavoro avrebbe dovuto conteggiarle 8 ore anziché 6.24 ore, ciò che ha portato
al mancato pagamento di complessive 14 ore di malattia. Soggiunge che in base
agli art. 324a CO e art. 36 COSACD, indipendentemente dalla suddivisione
su quattro o cinque giorni delle sue ore di lavoro settimanali, aveva comunque
diritto in caso di malattia a percepire l'intero salario senza dovere
recuperare nessuna ora. Ora, che un lavoratore non debba “recuperare” le ore di
malattia è indubbio. Sta di fatto che non appare arbitrario ritenere che in
caso di malattia alla reclamante fosse conteggiata una durata del lavoro
giornaliero di 6.24 ore (80% di 8 ore), giacché, a prescindere dal fatto che
secondo la clausola n. 2 del contratto di
lavoro le 32 ore settimanali potevano essere “distribuite 7 giorni su 7” secondo
le necessità della datrice di lavoro, la
stessa lavoratrice non nega che nel corso del rapporto di lavoro le 32 ore
settimanali non sono sempre state suddivise su quattro giorni ma su cinque
giorni. Ne segue che, al riguardo, il reclamo è destinato all'insuccesso.
7.
Visto quanto precede la decisione
impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC),
deve essere annullata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla
petizione, modificando la decisione del Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett.
b CPC).
Ora, per le 30 ore di lavoro straordinario la
reclamante avrebbe diritto in base all'art. 26 n. 4 e 6 COSACD a una retribuzione
di fr. 1580.90 lordi (30 ore x fr. 35.13 [stipendio mensile di fr. 5610.80
lordi diviso 173 + tredicesima (8.33%)] = fr.1053.95 + una maggiorazione del
50%), corrispondenti a fr.1459.80 netti (contributi
AVS/AI/IPG/AD 5.3%, AD 1.10% e LAINF 1.261%). Il divieto di aggiudicare a una
parte più di quanto abbia domandato (art. 58 CPC) impone tuttavia limitare la
pretesa a fr. 1100.– come richiesto dall'attrice. La
decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è
accolta.
8.
La procedura
nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non
realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Per entrambi i gradi di giudizio,
non si giustifica assegnare ripetibili o indennità di inconvenienza, RE 1 non
essendosi avvalsa del patrocinio di un legale e non avendo affrontato spese
di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è
così riformato:
La petizione è accolta nel senso che la CO 1 è condannata
a pagare a RE 1 fr. 1100.–.
Per
il resto la decisione impugnata rimane invariata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile
è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.