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Decisione

16.2023.5

Contratto di lavoro: lavoro straordinario e indennità per malattia

10 maggio 2024Italiano17 min

servizio d'assistenza e cura a domicilio (S__________), ha assunto RE 1 quale infermiera diplomata, dapprima con un

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.5

Lugano,

10 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 29 gennaio 2023 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa l'11 gennaio 2023 dal

Giudice di pace del circolo della Riviera

nella causa SE.2022.1 (lavoro) promossa con petizione del 9 aprile 2022 dalla

CO 1

(patrocinata

dall'PA 1),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L'associazione CO 1, che organizza e gestisce un

servizio d'assistenza e cura a domicilio (S__________), ha assunto RE 1 quale infermiera diplomata, dapprima con un

contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° agosto

2019 al 31 gennaio 2020 e poi con uno a tempo indeterminato. Il secondo contratto, stipulato il 15 gennaio

2020, prevedeva che la lavoratrice fosse impiegata con un grado di

occupazione dell'80%, pari a 32 ore settimanali e percepisse uno stipendio lordo

mensile di fr. 5610.80 lordi, corrispondente alla classe 6ª con 13 annualità

della scala stipendi del contratto collettivo di lavoro per il personale

occupato presso i Servizi di cura a domicilio SACD del 1° luglio 2016 (COSACD).

B. Durante la crisi pandemica da Covid-19, tra

inizio marzo e fine novembre 2020, il volume delle prestazioni erogate dal

servizio a domicilio è diminuito e per far fronte al calo di attività la

CO 1 ha impiegato in maniera ridotta una decina di collaboratori, tra cui RE 1,

il cui saldo ore è passato da -12.39 ore

a fine febbraio a -100.82 ore a fine novembre 2020. Da dicembre 2020 le

richieste di interventi del servizio hanno ripreso ad aumentare al punto che la

datrice di lavoro ha chiesto ai dipendenti di recuperare “il saldo ore

negativo” accumulato nel 2020. RE 1 ha così iniziato a lavorare un numero

maggiore di ore rispetto alla

durata contrattuale del lavoro (saldi ore: -96.92 ore al 31 dicembre 2020,

-80.59 ore al 31 gennaio 2021, -63.8 ore al 28 febbraio 2021, -62.80 ore al 31

marzo 2021, -45.60 ore al 30 aprile 2021),

pur invocando, in una lettera del 16 aprile 2021 alla datrice di lavoro, l'art.

324 CO in virtù del quale il datore di lavoro che non mette il lavoratore nelle

condizioni di lavorare il numero di ore previsto contrattualmente è tenuto a

pagargli il salario e non può pretendere che recuperi il saldo ore negativo

accumulato senza colpa e che pertanto, anche il suo saldo negativo di ore di lavoro andava azzerato e le ore eccedenti la durata ordinaria del suo

lavoro che stava svolgendo andavano considerate ore di lavoro straordinario e come

tali retribuite.

Il 21 maggio 2021 la CO 1 ha

informato tutti i suoi collaboratori di avere deciso quale ringraziamento per gli

sforzi prodigati durante la pandemia, di “azzerare le ore perse per saldi

superiori alle -30 ore (situazione pre-Coronavirus – marzo 2021)”, di

corrispondere a tutti i dipendenti un bonus di fr. 200.–, così come

un ulteriore bonus, variante tra fr. 200.– e fr. 600.– a

seconda del grado d'occupazione, ai soli dipendenti che avevano prestato

servizio pieno durante la fase di lockdown o avevano recuperato “le ore

perse”. A seguito di questa decisione, il saldo ore lavorate di RE 1, che in

quel momento era di -20.41 ore, è stato riportato a zero e nella busta paga di

giugno 2021 alla lavoratrice è stato riconosciuto un bonus di

fr. 200.–.

RE

1 ha chiesto alla CO 1 che delle ore da lei prestate nel 2021 oltre la normale

durata lavorativa, almeno 30, anziché “ore di recupero” fossero considerate ore

straordinarie e come tali retribuite. Essa ha contestato, inoltre, il fatto che

per gli otto giorni in cui era stata malata dall'inizio del rapporto di lavoro,

nonostante la sua durata giornaliera di lavoro fosse

di 8 ore, le fossero state conteggiate solo 6.24 ore e quindi 1.76 ore in meno, ciò che aveva portato a

non riconoscerle in totale 14 ore di malattia (8 x 1.76). Il 22 ottobre

2021 la datrice di lavoro ha respinto ambedue le richieste della lavoratrice,

la quale il 27 ottobre seguente ha rassegnato le dimissioni per il 31 gennaio

2022.

C. Il 29 novembre 2021 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo

di Riviera, chiedendo di convocare l'associazione “S__________” a un tentativo di conciliazione volto a

ottenere in via principale la concessione di 44 ore di tempo libero per

le 30 ore di lavoro straordinario e le 14 ore di malattia, o, in subordine, il

pagamento di fr. 1100.– netti. Constatata all'udienza dell'11 febbraio 2022 l'impossibilità di conciliare le

parti, il Giudice ha rilasciato il 14 febbraio seguente l'autorizzazione ad

agire all'istante. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a

carico dell'istante (inc. 0016-2021-t).

D. Il 9 aprile 2022 RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto chiesto in via subordinata

in sede di conciliazione. Nelle sue osservazioni del 17 mag­gio 2022 “S__________”

ha proposto di respingere la petizione. Alle

prime arringhe del 1° luglio 2022 le parti hanno confermato le loro

posizioni e notificato prove. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al

dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 29

settembre e del 24 ottobre 2022 le parti hanno riaffermato i loro punti di

vista. Statuendo con decisione dell'11 gennaio 2023 il Giudice di pace ha

respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a

carico dello Stato.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2023 in cui chiede di riformare il

giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue

osservazioni del 9 aprile 2024 “S__________”

conclude per la reiezione

del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è pervenuta all'attrice al più presto il 12 gennaio 2023. Datato 29 gennaio

2023.

ma spedito il 31 gennaio seguente (cfr. timbro postale sulla busta d'invio),

il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Preliminarmente occorre chiarire la

designazione della convenu­ta nel procedimento. La convenuta è stata indicata nel corso della procedura

dalle parti usando più nomi (“S__________” “S__________”, “R__________”, “S__________”),

per poi essere designata “S__________”

nella sentenza impugnata. Se non che nello statuto l'associazione risulta

essere stata costituita con la denominazione di “CO 1” (art. 1; doc. 3). Per di più sul contratto di lavoro del 15

gennaio 2020 essa si è denominata, appunto, “CO 1” (doc. 2). Non

sussistendo confusione, la denominazione della parte interessata va corretta nel

rubrum senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo

esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto

altrimenti, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 145 II 41

consid. 5.1 con rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto infondata la pretesa

dell'attrice volta al pagamento di 30 ore supplementari poiché queste ore sono

quelle che la lavoratrice “ha perso al netto condono” concessole dalla datrice di

lavoro. Per il primo giudice, considerato il “periodo pandemico

incontestabilmente straordinario, delicato e intriso d'incertezza”, il

comportamento della convenuta, la quale oltre a “condonare” i saldi negativi di

ore di lavoro superiori a 30, ha versato ai propri dipendenti un bonus

di fr. 200.–, “sarebbe invero da lodare” e la pretesa dell'attrice va

“oltre a quanto fosse possibile mettere in atto dal datrice di lavoro CO 1 per

assecondare e aiutare i dipendenti durante

il suddetto periodo”. Egli ha poi

ritenuto, altresì, infondata anche la

pretesa volta al pagamento di 14 ore di malattia, ritenendo che essendo le 32

ore di lavoro settimanali previste contrattualmente distribuite su 7 giorni, il

“conteggio

giornaliero delle ore di malattia appare corretto in base al grado di

occupazione” e che “in caso di assenza inferiore alla settimana, il

dipendente può prendersi a carico nei giorni rimanenti di parte delle incombenze assunte dai colleghi che lo hanno

forzatamente sostituito e che, di conseguenza, hanno pure dovuto

aumentare il loro grado di impiego”. In definitiva, per il Giudice di pace le “regole del

gioco” erano chiare e la convenuta “si è limitata ad applicarle, in favore dei

dipendenti”. Donde la reiezione della petizione.

5.

Nel

reclamo, RE 1 rimprovera al Giudice di pace di avere respinto la sua pretesa

volta al pagamento di 30 ore di lavoro straordinario senza avere tenuto conto del

fatto che per l'art. 324 cpv. 1 CO il rischio aziendale è a carico del datore

di lavoro e che, pertanto, la datrice di lavoro non poteva imporle di

recuperare successivamente le ore in cui non l'aveva impiegata nel corso del

2020.

ma doveva retribuirle come ore straordinarie quelle da lei effettuate nel

2021.

eccedenti la sua normale durata del lavoro di 32 ore settimanali.

Nelle

osservazioni al reclamo, CO 1 sostiene che l'art. 324 CO non riguarda situazioni straordinarie come quella

che ha caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19. A suo avviso, la diminuzione

del numero di ore di lavoro durante il 2020 non rientra nel rischio imprenditoriale a suo carico,

siccome questo calo di attività “deriva direttamente dalla decisione del

Governo cantonale di limitare temporaneamente tutta una serie di prestazioni”.

Essa ribadisce, inoltre, che avendo versato l'intero salario anche per i mesi nei quali la lavoratrice

è stata impiegata meno ore rispetto alle 32 previste contrattualmente, costei era tenuta a

recuperare la “perdita” di ore lavorative, tanto più che alla dipendente, come

per tutti gli altri lavoratori che avevano accumulato nel 2020 un saldo ore

negativo, aveva chiesto di recuperare unicamente “una quota parte di 30 ore”

mentre ha condonato quelle

eccedenti tale soglia, per cui l'attrice ha “beneficiato di un condono di 20.41 ore, pari a fr. 1039.85”.

a)

Secondo l'art. 324 CO se il datore di lavoro impedisce per sua

colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del

lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore

debba prestare ulteriormente il suo lavoro (cpv. 1). Il lavoratore deve

lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza

dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso

intenzionalmente di guadagnare (cpv. 2). Questa norma è relativamente

imperativa e quindi non è possibile derogarvi a sfavore del lavoratore (art.

362.

CO; CCR sentenza inc. 16.2016.6 del 10 dicembre 2018 consid. 7c).

b) In virtù dell'art. 324 cpv. 1 CO il rischio d'impresa,

ovvero il rischio connesso all'esercizio dell'attività economica del datore di

lavoro o quello inerente alle mansioni richieste al lavoratore, non ricade sul

lavoratore ma sul datore di lavoro. Se il lavoratore è in grado di fornire la

propria prestazione ma il datore di lavoro rifiuta – in tutto o in parte – il

lavoro debitamente offerto, per ragioni tecniche legate all'esercizio

dell'impresa o per altri motivi economici, anche indipendenti dalla sua

volontà, il datore di lavoro cade in mora (DTF

125.

III 69 consid. 5, 124 III 348 consid. 2a). In tal caso, il datore di lavoro

deve pagare la retribuzione al lavoratore, come se quest'ultimo avesse svolto

normalmente il suo lavoro. Da parte sua, il lavoratore non deve compensare il

lavoro non svolto ma retribuito, perché la

sua obbligazione consiste nell'esecuzione del lavoro mediante prestazioni

successive determinate nel tempo e il verificarsi della mora del datore di

lavoro non consente l'esecuzione in un altro momento della prestazione

lavorativa. Il lavoratore non deve essere chiamato a lavorare al di

fuori dell'orario stabilito dal contratto ­– se non mediante la prestazione di

ore di lavoro straordinario (art. 321c CO) – e vedersi così obbligato a

farsi carico del rischio d'impresa (cfr.

Portmann/Rudolph in: Basler

Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 4 ad art.

324; Perrenoud in: Commentaire

Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 27 ad art. 324; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2021, n. 20 (ii) ad

art. 324 CO).

c) In una recente sentenza, il Tribunale federale ha

deciso che un impedimento

di lavorare risultante dai provvedimenti per combattere il coronavirus non

ricade nella sfera di rischio del datore di lavoro nel senso dell'art. 324 cpv.

1.

CO. Le chiusure di imprese per contrastare tale virus costituiscono pertanto motivi oggettivi che giustificano, nel

senso dell'art. 91 CO, la ricusa della prestazione

debitamente offerta dal lavoratore. Il datore di lavoro non è quindi

tenuto al pagamento del salario, se il lavoratore non ha potuto effettuare la

prestazione lavorativa a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus (DTF 150 III 22).

d)

Nella

fattispecie, non si disconosce che durante la crisi sanitaria del 2020 il

volume dell'attività del servizio a domicilio gestito dalla convenuta ha subìto

una diminuzione, causata, in particolare, dal divieto di effettuare interventi

medici e terapie non urgenti prescritto dal Consiglio federale dal 16 marzo al

26.

aprile 2020 e dal calo degli interventi chiesti da parte degli stessi

utenti, situazione che ha potuto essere solo in parte compensata dalle

richieste di malati di COVID-19 che potevano essere curati a domicilio. Se non

che, per tacere del fatto che la CO 1 non ha mai dovuto chiudere la propria

attività per decisione delle autorità, pur essendo stata confrontata a una

riduzione temporanea dell'attività che l'ha costretta a impiegare in

maniera ridotta una decina di dipendenti tra cui la reclamante, essa ha versato

sempre ai suoi dipendenti l'intero salario, senza peraltro che dagli atti

risulti aver dovuto ricorrere alle indennità per lavoro ridotto o ad altre

misure di sostegno. Applicandosi l'art. 324 CO, il rischio imprenditoriale è

ricaduto nella sfera della datrice di lavoro con obbligo di versare alla

lavoratrice l'intero salario. Sotto questo profilo nulla può essere

rimproverato alla convenuta.

e) Per quanto riguarda poi la questione di sapere se la

datrice di lavoro potesse pretendere che la reclamante riportasse in attivo il suo

saldo ore, passato da -12.39 ore a -100.82 nel periodo tra fine febbraio 2020 e

fine novembre 2020 (cfr. sopra consid. B), va considerato che il

contratto di lavoro concluso dalle parti non prevedeva una durata del lavoro

variabile ma una durata del lavoro settimanale fissa di 32 ore (clausola 2 del

contratto di lavoro del 15 gennaio 2020). La datrice di lavoro non poteva quindi

chiedere alla lavoratrice di aumentare la durata del lavoro settimanale

pattuita contrattualmente se non alle condizioni previste dall'art. 321c

cpv. 1 CO per il lavoro straordinario. In tali circostanze, le 30 ore

oggetto della pretesa di RE 1, trattandosi di lavoro prestato oltre la normale

la durata del lavoro settimanale di 32 ore, vanno considerate e retribuite come

ore di lavoro straordinario. Si aggiunga, peraltro, che quando la datrice di

lavoro ha deciso di chiedere ai suoi dipendenti “unicamente il recupero di una

quota parte di 30 ore, rispetto a quelle non lavorate” (risposta al reclamo,

pag. 3), il 21 maggio 2021, RE 1 aveva già recuperato, secondo i conteggi agli

atti, all'incirca 80 ore e quindi un maggior numero di ore rispetto alle 30 ore

pretese. In definitiva, su questo

punto, il reclamo è dunque fondato.

6.

La

reclamante si duole altresì del fatto che il Giudice di pace non ha

riconosciuto che nei giorni in cui è stata assente per malattia, la datrice di

lavoro avrebbe dovuto conteggiarle 8 ore anziché 6.24 ore, ciò che ha portato

al mancato pagamento di complessive 14 ore di malattia. Soggiunge che in base

agli art. 324a CO e art. 36 COSACD, indipendentemente dalla suddivisione

su quattro o cinque giorni delle sue ore di lavoro settimanali, aveva comunque

diritto in caso di malattia a percepire l'intero salario senza dovere

recuperare nessuna ora. Ora, che un lavoratore non debba “recuperare” le ore di

malattia è indubbio. Sta di fatto che non appare arbitrario ritenere che in

caso di malattia alla reclamante fosse conteggiata una durata del lavoro

giornaliero di 6.24 ore (80% di 8 ore), giacché, a prescindere dal fatto che

secondo la clausola n. 2 del contratto di

lavoro le 32 ore settimanali potevano essere “distribuite 7 giorni su 7” secondo

le necessità della datrice di lavoro, la

stessa lavoratrice non nega che nel corso del rapporto di lavoro le 32 ore

settimanali non sono sempre state suddivise su quattro giorni ma su cinque

giorni. Ne segue che, al riguardo, il reclamo è destinato all'insuccesso.

7.

Visto quanto precede la decisione

impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC),

deve essere annullata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla

petizione, modificando la decisione del Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett.

b CPC).

Ora, per le 30 ore di lavoro straordinario la

reclamante avrebbe diritto in base all'art. 26 n. 4 e 6 COSACD a una retribuzione

di fr. 1580.90 lordi (30 ore x fr. 35.13 [stipendio mensile di fr. 5610.80

lordi diviso 173 + tredicesima (8.33%)] = fr.1053.95 + una maggiorazione del

50%), corrispondenti a fr.1459.80 netti (contributi

AVS/AI/IPG/AD 5.3%, AD 1.10% e LAINF 1.261%). Il divieto di aggiudicare a una

parte più di quanto abbia domandato (art. 58 CPC) impone tuttavia limitare la

pretesa a fr. 1100.– come richiesto dall'attrice. La

decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è

accolta.

8.

La procedura

nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non

realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Per entrambi i gradi di giudizio,

non si giustifica assegnare ripetibili o indennità di inconvenienza, RE 1 non

essendosi avvalsa del patrocinio di un legale e non avendo affrontato spese

di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è

così riformato:

La petizione è accolta nel senso che la CO 1 è condannata

a pagare a RE 1 fr. 1100.–.

Per

il resto la decisione impugnata rimane invariata.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile

è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.