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Decisione

16.2023.6

Contratto di vendita e di appalto: notifica dei difetti tardiva, perdita del diritto alla garanzia dei difetti

4 settembre 2023Italiano13 min

come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al menzionato PE. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il 7

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.6

Lugano

4 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2023 presentato da

RE

1

(rappresentata

dall'ing. RA 1)

contro

la decisione emessa il 30 dicembre 2022

dal Giudice di pace del circolo di Balerna

nella causa SE.2022.3 (vendita/appalto) promossa nei suoi confronti con petizione

del 2 maggio 2022 da

CO

1

(patrocinato

dall'PA 1),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Tra il 21 marzo e il

28 agosto 2018 CO 1 ha eseguito per RE 1 una serie di lavori, tra i quali la

fornitura e la posa di una lavatrice, per i quali ha emesso, il 6 settembre

2018, una fattura di complessivi fr. 2981.60. Preso atto del mancato pagamento

delle proprie prestazioni, il 7 gennaio 2021 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il

precetto esecutivo n__________2 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per

l'incasso di fr. 2981.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018, al

quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Il 5 novembre 2021 CO

1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna per un tentativo di

conciliazione inteso a ottenere da RE 1 il

pagamento di fr. 2981.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018, così

come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al menzionato PE. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il 7

febbraio 2022 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad

agire ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–, riservata una diversa ripartizione con il

giudizio di merito (inc. CM.21-052).

C. Con petizione del 2 maggio 2022 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per

ottenere quanto postulato in sede conciliativa.

Nelle osservazioni del 6 giugno 2022 RE 1 ha proposto di respingere la

petizione. In una replica del 28 giugno 2022 l'attore ha avversato le

contestazioni della convenuta. In una

duplica del 7 luglio 2022 la convenuta ha confermato la sua domanda. In memoriali

spontanei del 16 agosto e 17 settembre 2022 le parti hanno mantenuto il loro

punto di vista, la convenuta rivendicando inoltre dall'attore il pagamento di fr.

17 980.–.

D. All'udienza del 21

settembre 2022, indetta per le prime arringhe, non consta che le parti abbiano rilasciato

dichiarazioni. Contestualmente è stata assunta una testimonianza offerta

dall'attore. Così invitato dal Giudice di pace, in un memoriale del 3 novembre

2022 l'attore ha contestato la proponibilità della rivendicazione della convenuta.

Alle arringhe finali del 16 dicembre 2022 le parti hanno riaffermato le loro

posizioni.

E. Statuendo con

sentenza del 30 dicembre 2022 il Giudice di pace, in accoglimento della

petizione, ha obbligato RE 1 a versare a CO 1 fr. 2981.60 più interessi al 5%

dal 1° ottobre 2018 e ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta al

citato PE. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della

convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 450.– per ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2023

in cui postula “l'abbandono del caso con rimborso di tutte le spese e ripetibili

sostenute dalla parte convenuta”. L'atto non è stato notificato a CO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate dal Giudice di pace con la

procedura semplificata in una controversia patrimoniale con un valore litigioso inferiore

a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera (art. 48 lett. d n.

1.

LOG) mediante reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1

CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 3

gennaio 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.41.910450.0000327, agli atti).

Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto

così il 2 febbraio 2023. Datato 30 gennaio 2023 ma impostato il giorno

successivo, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto altrimenti, non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace ha accertato innanzitutto che la convenuta solo in

causa aveva contestato la fattura dell'attore e in particolare il lavoro di

posa della lavatrice poiché “non eseguito a norma e da personale non

qualificato”. Posto che l'allegazione della convenuta, secondo cui si era

rivolta all'attore per il tramite di un rappresentante poco dopo un mese dalla

consegna dell'opera, non era stata provata, per il primo giudice la contestazione

sui lavori formulata in corso di causa era perciò tardiva. Egli ha poi rilevato

che se la perizia privata fatta allestire dalla convenuta in pendenza di causa

confermava l'esistenza di un difetto all'impianto elettrico, “l'ispezione

[dello specialista] è avvenuta tardivamente e pertanto non rilevante ai fini

del giudizio”, anche perché, allestita dopo quattro anni dall'istallazione,

“non si può escludere l'intervento di terzi più o meno qualificati”. Né, per il

Giudice di pace, il fatto che l'attore fosse sprovvisto di un'autorizzazione

per l'istallazione rilasciata dall'Ispettorato federale degli impianti a

corrente forte ESTI era di rilievo giacché “per la fornitura e l'allacciamento

di una prolunga non è imperativo rivolgersi a uno specialista, dato che può

essere acquistata e allacciata da chiunque, in qualsiasi momento”. In definitiva,

il primo giudice, dopo avere ritenuto “pretenziosa, pretestuosa per non dire

assurda” la rivendicazione pecuniaria della convenuta, ha accolto la petizione.

4.

La reclamante

dichiara di non accettare la decisione impugnata poiché il Giudice di pace non

ha tenuto conto della perizia eseguita da un esperto nel settore dei controlli

elettrici. A suo parere, l'attore non è

esperto nel “campo” e non ha quindi diritto di chiedere il pagamento del

“collegamento eseguito in modo abusivo”. RE 1

fa valere inoltre che per la ricerca di uno specialista e l'ESTI, “il

tempo volava trascorrendo alcuni anni”, di modo che dopo le informazioni

ricevute dal suo rappresentante, si chiede “come [avrebbe potuto] evadere una

simile richiesta di addebito”. Ricordato di avere subìto diversi disagi e danni

di allagamento a seguito dell'intervento dell'attore, così come di avere

versato all'attore € 980.00, la reclamante si dice “a disposizione anche in presenza” e disposta a recare ulteriore

documentazione.

5.

Da quest'ultima richiesta

giova sgombrare subito il campo. Il reclamo, mezzo d'impugnazione straordinario

che mira unicamente al controllo della decisione di primo grado, consente un

esame limitato del giudizio (art. 320 CPC) e, salvo eccezioni, non lascia

spazio a fatti nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In linea di principio la procedura

di reclamo si svolge esclusivamente per scritto (art. 321 cpv. 1

e 322 cpv. 1 CPC) e l'autorità giudiziaria superiore statuisce in base agli

atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La citazione delle parti a un'udienza può

essere eccezionalmente ordinata se può risultare utile ai fini del giudizio. In

concreto, per tacere del fatto che la reclamante non adduce

motivi straordinari per cui il suo rappresentante dovrebbe essere sentito personalmente

dalla Camera, come si vedrà in appresso, non è dato

di vedere quale sia l'utilità di sentire le parti. Né, come si è accennato, in

sede di reclamo sono ammesse nuove conclusioni, l'allegazione di nuovi fatti e

la produzione di nuovi mezzi di prova. Detto altrimenti, il giudizio di questa

Camera si fonda sui fatti allegati e sulle prove amministrate davanti al

Giudice di pace.

6.

Relativamente al

rimprovero mosso al Giudice di pace di non avere tenuto conto né della

relazione di __________ C__________, consulente in sicurezza elettrica, né delle

conclusioni dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, la

reclamante non può essere seguita. Ora, in virtù delle norme sulla

compravendita, la cui applicazione non è

contesta dalla reclamante, il

venditore è tenuto a rispondere in garanzia soltanto nel caso in cui il

compratore abbia verificato tempestivamente lo stato della cosa venduta e gli

abbia dato tempestiva notifica di eventuali difetti (art. 201 cpv.

1.

CO), altrimenti la cosa venduta si

ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante

l’ordinario esame (art. 201 cpv. 2 CO). Nel caso in cui i difetti si

scoprissero più tardi dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta,

altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi (art. 201

cpv. 3 CO). In sintesi, la

legge istituisce una finzione di accettazione laddove non vi sia una tempestiva

segnalazione dell'esistenza di difetti di modo che il venditore è liberato

della sua responsabilità riguardo ai difetti notificati tardivamente, mentre i

diritti del compratore derivanti dalla garanzia per difetti dell'opera sono

perenti. Dal profilo processuale, dopo che il venditore ha allegato la mancanza

di un avviso dei difetti, incombe al compratore la prova della tempestiva

notifica dei difetti, pena la decadenza dei diritti di garanzia (risoluzione

della vendita o riduzione del prezzo: art. 205 CO).

a) Nel

caso in esame il Giudice di pace, pur tenendo conto del fatto che la convenuta non è “persona del mestiere”, ha accertato che solo

in corso di procedura RE 1 aveva formalmente contestato la fornitura di una prolunga e i lavori di

allacciamento della lavatrice. Con tale accertamento la reclamante non si

confronta. Per sue stesse ammissioni la convenuta si era rivolta, un mese dopo

la fine del lavoro, all'ing. RA 1, il quale, dopo essersi documentato, si era

rivolto all'attore. Tale circostanza è stata tuttavia contestata da

quest'ultimo di modo che, processualmente, la convenuta doveva dimostrarla (art. 8 CC). Se non che, come appurato

dal Giudice di pace, nulla risulta agli atti. Certo, la convenuta ha prodotto

una copia di una busta inviata il 30 agosto 2018 per raccomandata a CO 1 e poi

ritornata al mittente. Sta di fatti che tutto si ignora del contenuto di

quell'invio. E senza

riscontri, l'asserzione della compratrice non basta a provare la tempestività

della notifica del difetto.

b) La

reclamante sembra poi sostenere che la ricerca di specialisti per i necessari

controlli abbia comportato del tempo, ma ai fini della notifica un difetto non

è obbligatorio rivolgersi a un esperto, la segnalazione potendo avvenire sulla

base di una semplice supposizione, prima che il difetto sia constatato con certezza. Per di più, se una notifica deve essere

sufficientemente sostanziata, indicando con una certa precisione i

difetti, il compratore non

deve indicare né le cause del difetto né usare termini tecnici o giuridici per

descrivere i diritti di garanzia che invoca. Determinante è unicamente che il

venditore possa comprendere senza esitazione che il compratore lo ritiene

responsabile dei difetti. In concreto,

dandosi un accertamento non arbitrario in merito alla tardività della notifica

dei difetti, il fatto che successivamente uno specialista abbia effettivamente

riscontrato dei difetti non è di rilievo ai

fini del giudizio. Che tale conclusione possa apparire insoddisfacente e che la reclamante

risenta la situazione come iniqua si

può comprendere. Ciò

non toglie che se un acquirente non vuole perdere i suoi diritti di garanzia deve

rispettare gli obblighi relativi alla verifica della cosa venduta e alla tempestiva notifica dei difetti. In definitiva, la reclamante non riesce a

confutare gli accertamenti del primo giudice sulla della notifica, avvenuta tardivamente

solo in pendenza di causa.

c) Con

la reclamante si conviene che l'esecuzione di lavori d'installazione che ricadono

sotto l'egida dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione senza l'autorizzazione d'installazione o di controllo rilasciata

dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI è

inqualificabile. Resta il fatto che come ha accertato il Giudice di pace, senza

che la reclamante muova contestazioni, l'attore si è per finire limitato a

fornire una prolunga e ad allacciare la stessa alla corrente elettrica,

prestazione che può essere svolta “da chiunque in qualsiasi momento”. Perché tale accertamento e la relativa conclusione

sia manifestamente insostenibile la reclamante non spiega. Ne segue che la conclusione del Giudice

di pace, per il quale non vi era spazio per una garanzia dei difetti non può ritenersi errata.

7.

Relativamente

al pagamento all'attore € 980.00, si può comprendere che la valutazione

del primo giudice non aggradi alla reclamante. Sta di fatto che, una volta di

più, a fronte della puntuale contestazione dell'attore, incombeva alla

convenuta dimostrare di avere effettuato tale

versamento (art. 8 CC). In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere, né

l'interessata ha offerto prove al riguardo. In una procedura retta dal principio dispositivo e di quello

attitatorio, come il caso in rassegna, incombe prioritariamente alle parti illustrare la fattispecie e recare

le prove. Il giudice non si limita a sindacare la credibilità di una parte ma applica la legge alla fattispecie così

com'è stata allegata e accertata. La verità processuale, accertata sulla base dei fatti allegati

dalle parti e delle prove da loro offerte nei modi e nelle forme prescritte dalla

procedura, non corrisponde necessariamente alla verità materiale. Nelle

circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, deve essere respinto.

8.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma

le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone

invece proble­ma di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a

CO 1 per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.