16.2023.6
Contratto di vendita e di appalto: notifica dei difetti tardiva, perdita del diritto alla garanzia dei difetti
4 settembre 2023Italiano13 min
come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al menzionato PE. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il 7
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Incarto n.
16.2023.6
Lugano
4 settembre 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2023 presentato da
RE
1
(rappresentata
dall'ing. RA 1)
contro
la decisione emessa il 30 dicembre 2022
dal Giudice di pace del circolo di Balerna
nella causa SE.2022.3 (vendita/appalto) promossa nei suoi confronti con petizione
del 2 maggio 2022 da
CO
1
(patrocinato
dall'PA 1),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Tra il 21 marzo e il
28 agosto 2018 CO 1 ha eseguito per RE 1 una serie di lavori, tra i quali la
fornitura e la posa di una lavatrice, per i quali ha emesso, il 6 settembre
2018, una fattura di complessivi fr. 2981.60. Preso atto del mancato pagamento
delle proprie prestazioni, il 7 gennaio 2021 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il
precetto esecutivo n__________2 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per
l'incasso di fr. 2981.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018, al
quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Il 5 novembre 2021 CO
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna per un tentativo di
conciliazione inteso a ottenere da RE 1 il
pagamento di fr. 2981.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2018, così
come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al menzionato PE. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il 7
febbraio 2022 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad
agire ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–, riservata una diversa ripartizione con il
giudizio di merito (inc. CM.21-052).
C. Con petizione del 2 maggio 2022 CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa.
Nelle osservazioni del 6 giugno 2022 RE 1 ha proposto di respingere la
petizione. In una replica del 28 giugno 2022 l'attore ha avversato le
contestazioni della convenuta. In una
duplica del 7 luglio 2022 la convenuta ha confermato la sua domanda. In memoriali
spontanei del 16 agosto e 17 settembre 2022 le parti hanno mantenuto il loro
punto di vista, la convenuta rivendicando inoltre dall'attore il pagamento di fr.
17 980.–.
D. All'udienza del 21
settembre 2022, indetta per le prime arringhe, non consta che le parti abbiano rilasciato
dichiarazioni. Contestualmente è stata assunta una testimonianza offerta
dall'attore. Così invitato dal Giudice di pace, in un memoriale del 3 novembre
2022 l'attore ha contestato la proponibilità della rivendicazione della convenuta.
Alle arringhe finali del 16 dicembre 2022 le parti hanno riaffermato le loro
posizioni.
E. Statuendo con
sentenza del 30 dicembre 2022 il Giudice di pace, in accoglimento della
petizione, ha obbligato RE 1 a versare a CO 1 fr. 2981.60 più interessi al 5%
dal 1° ottobre 2018 e ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta al
citato PE. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 450.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2023
in cui postula “l'abbandono del caso con rimborso di tutte le spese e ripetibili
sostenute dalla parte convenuta”. L'atto non è stato notificato a CO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dal Giudice di pace con la
procedura semplificata in una controversia patrimoniale con un valore litigioso inferiore
a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera (art. 48 lett. d n.
1.
LOG) mediante reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1
CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 3
gennaio 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.41.910450.0000327, agli atti).
Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto
così il 2 febbraio 2023. Datato 30 gennaio 2023 ma impostato il giorno
successivo, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto altrimenti, non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace ha accertato innanzitutto che la convenuta solo in
causa aveva contestato la fattura dell'attore e in particolare il lavoro di
posa della lavatrice poiché “non eseguito a norma e da personale non
qualificato”. Posto che l'allegazione della convenuta, secondo cui si era
rivolta all'attore per il tramite di un rappresentante poco dopo un mese dalla
consegna dell'opera, non era stata provata, per il primo giudice la contestazione
sui lavori formulata in corso di causa era perciò tardiva. Egli ha poi rilevato
che se la perizia privata fatta allestire dalla convenuta in pendenza di causa
confermava l'esistenza di un difetto all'impianto elettrico, “l'ispezione
[dello specialista] è avvenuta tardivamente e pertanto non rilevante ai fini
del giudizio”, anche perché, allestita dopo quattro anni dall'istallazione,
“non si può escludere l'intervento di terzi più o meno qualificati”. Né, per il
Giudice di pace, il fatto che l'attore fosse sprovvisto di un'autorizzazione
per l'istallazione rilasciata dall'Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte ESTI era di rilievo giacché “per la fornitura e l'allacciamento
di una prolunga non è imperativo rivolgersi a uno specialista, dato che può
essere acquistata e allacciata da chiunque, in qualsiasi momento”. In definitiva,
il primo giudice, dopo avere ritenuto “pretenziosa, pretestuosa per non dire
assurda” la rivendicazione pecuniaria della convenuta, ha accolto la petizione.
4.
La reclamante
dichiara di non accettare la decisione impugnata poiché il Giudice di pace non
ha tenuto conto della perizia eseguita da un esperto nel settore dei controlli
elettrici. A suo parere, l'attore non è
esperto nel “campo” e non ha quindi diritto di chiedere il pagamento del
“collegamento eseguito in modo abusivo”. RE 1
fa valere inoltre che per la ricerca di uno specialista e l'ESTI, “il
tempo volava trascorrendo alcuni anni”, di modo che dopo le informazioni
ricevute dal suo rappresentante, si chiede “come [avrebbe potuto] evadere una
simile richiesta di addebito”. Ricordato di avere subìto diversi disagi e danni
di allagamento a seguito dell'intervento dell'attore, così come di avere
versato all'attore € 980.00, la reclamante si dice “a disposizione anche in presenza” e disposta a recare ulteriore
documentazione.
5.
Da quest'ultima richiesta
giova sgombrare subito il campo. Il reclamo, mezzo d'impugnazione straordinario
che mira unicamente al controllo della decisione di primo grado, consente un
esame limitato del giudizio (art. 320 CPC) e, salvo eccezioni, non lascia
spazio a fatti nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In linea di principio la procedura
di reclamo si svolge esclusivamente per scritto (art. 321 cpv. 1
e 322 cpv. 1 CPC) e l'autorità giudiziaria superiore statuisce in base agli
atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La citazione delle parti a un'udienza può
essere eccezionalmente ordinata se può risultare utile ai fini del giudizio. In
concreto, per tacere del fatto che la reclamante non adduce
motivi straordinari per cui il suo rappresentante dovrebbe essere sentito personalmente
dalla Camera, come si vedrà in appresso, non è dato
di vedere quale sia l'utilità di sentire le parti. Né, come si è accennato, in
sede di reclamo sono ammesse nuove conclusioni, l'allegazione di nuovi fatti e
la produzione di nuovi mezzi di prova. Detto altrimenti, il giudizio di questa
Camera si fonda sui fatti allegati e sulle prove amministrate davanti al
Giudice di pace.
6.
Relativamente al
rimprovero mosso al Giudice di pace di non avere tenuto conto né della
relazione di __________ C__________, consulente in sicurezza elettrica, né delle
conclusioni dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, la
reclamante non può essere seguita. Ora, in virtù delle norme sulla
compravendita, la cui applicazione non è
contesta dalla reclamante, il
venditore è tenuto a rispondere in garanzia soltanto nel caso in cui il
compratore abbia verificato tempestivamente lo stato della cosa venduta e gli
abbia dato tempestiva notifica di eventuali difetti (art. 201 cpv.
1.
CO), altrimenti la cosa venduta si
ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante
l’ordinario esame (art. 201 cpv. 2 CO). Nel caso in cui i difetti si
scoprissero più tardi dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta,
altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi (art. 201
cpv. 3 CO). In sintesi, la
legge istituisce una finzione di accettazione laddove non vi sia una tempestiva
segnalazione dell'esistenza di difetti di modo che il venditore è liberato
della sua responsabilità riguardo ai difetti notificati tardivamente, mentre i
diritti del compratore derivanti dalla garanzia per difetti dell'opera sono
perenti. Dal profilo processuale, dopo che il venditore ha allegato la mancanza
di un avviso dei difetti, incombe al compratore la prova della tempestiva
notifica dei difetti, pena la decadenza dei diritti di garanzia (risoluzione
della vendita o riduzione del prezzo: art. 205 CO).
a) Nel
caso in esame il Giudice di pace, pur tenendo conto del fatto che la convenuta non è “persona del mestiere”, ha accertato che solo
in corso di procedura RE 1 aveva formalmente contestato la fornitura di una prolunga e i lavori di
allacciamento della lavatrice. Con tale accertamento la reclamante non si
confronta. Per sue stesse ammissioni la convenuta si era rivolta, un mese dopo
la fine del lavoro, all'ing. RA 1, il quale, dopo essersi documentato, si era
rivolto all'attore. Tale circostanza è stata tuttavia contestata da
quest'ultimo di modo che, processualmente, la convenuta doveva dimostrarla (art. 8 CC). Se non che, come appurato
dal Giudice di pace, nulla risulta agli atti. Certo, la convenuta ha prodotto
una copia di una busta inviata il 30 agosto 2018 per raccomandata a CO 1 e poi
ritornata al mittente. Sta di fatti che tutto si ignora del contenuto di
quell'invio. E senza
riscontri, l'asserzione della compratrice non basta a provare la tempestività
della notifica del difetto.
b) La
reclamante sembra poi sostenere che la ricerca di specialisti per i necessari
controlli abbia comportato del tempo, ma ai fini della notifica un difetto non
è obbligatorio rivolgersi a un esperto, la segnalazione potendo avvenire sulla
base di una semplice supposizione, prima che il difetto sia constatato con certezza. Per di più, se una notifica deve essere
sufficientemente sostanziata, indicando con una certa precisione i
difetti, il compratore non
deve indicare né le cause del difetto né usare termini tecnici o giuridici per
descrivere i diritti di garanzia che invoca. Determinante è unicamente che il
venditore possa comprendere senza esitazione che il compratore lo ritiene
responsabile dei difetti. In concreto,
dandosi un accertamento non arbitrario in merito alla tardività della notifica
dei difetti, il fatto che successivamente uno specialista abbia effettivamente
riscontrato dei difetti non è di rilievo ai
fini del giudizio. Che tale conclusione possa apparire insoddisfacente e che la reclamante
risenta la situazione come iniqua si
può comprendere. Ciò
non toglie che se un acquirente non vuole perdere i suoi diritti di garanzia deve
rispettare gli obblighi relativi alla verifica della cosa venduta e alla tempestiva notifica dei difetti. In definitiva, la reclamante non riesce a
confutare gli accertamenti del primo giudice sulla della notifica, avvenuta tardivamente
solo in pendenza di causa.
c) Con
la reclamante si conviene che l'esecuzione di lavori d'installazione che ricadono
sotto l'egida dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione senza l'autorizzazione d'installazione o di controllo rilasciata
dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI è
inqualificabile. Resta il fatto che come ha accertato il Giudice di pace, senza
che la reclamante muova contestazioni, l'attore si è per finire limitato a
fornire una prolunga e ad allacciare la stessa alla corrente elettrica,
prestazione che può essere svolta “da chiunque in qualsiasi momento”. Perché tale accertamento e la relativa conclusione
sia manifestamente insostenibile la reclamante non spiega. Ne segue che la conclusione del Giudice
di pace, per il quale non vi era spazio per una garanzia dei difetti non può ritenersi errata.
7.
Relativamente
al pagamento all'attore € 980.00, si può comprendere che la valutazione
del primo giudice non aggradi alla reclamante. Sta di fatto che, una volta di
più, a fronte della puntuale contestazione dell'attore, incombeva alla
convenuta dimostrare di avere effettuato tale
versamento (art. 8 CC). In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere, né
l'interessata ha offerto prove al riguardo. In una procedura retta dal principio dispositivo e di quello
attitatorio, come il caso in rassegna, incombe prioritariamente alle parti illustrare la fattispecie e recare
le prove. Il giudice non si limita a sindacare la credibilità di una parte ma applica la legge alla fattispecie così
com'è stata allegata e accertata. La verità processuale, accertata sulla base dei fatti allegati
dalle parti e delle prove da loro offerte nei modi e nelle forme prescritte dalla
procedura, non corrisponde necessariamente alla verità materiale. Nelle
circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo
giudice, deve essere respinto.
8.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma
le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a
CO 1 per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.