16.2023.7
Ritiro di un reclamo: stralcio dal ruolo per desistenza
17 ottobre 2023Italiano4 min
meno di annullarla e rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Invitata
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.7
Lugano
17 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° febbraio 2023 presentato dalla
RE 1
(patrocinata dall'PA 1)
contro
la decisione emessa il 20 dicembre 2022
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2022.131 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione
del 3 maggio 2022 dall'
CO
1
(patrocinata
da PA 2 e PA 3),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 dicembre
2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha obbligato RE 1 a versare
a CO 1 fr. 6216.90 netti a titolo di prestazioni salariali. Non sono state
riscosse spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla
controparte fr. 1300.– per ripetibili.
Fatti
B. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° febbraio 2023 per
ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione di CO 1 o quanto
meno di annullarla e rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Invitata
a esprimersi, in osservazioni del 6 marzo 2023 AO 1 ha proposto di respingere il
reclamo, come pure la richiesta di effetto sospensivo. Quest'ultima richiesta è
stata respinta dal presidente di questa Camera mediante decreto dell'8 marzo
2023.
C. Il 16 ottobre 2023 RE
1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto una transazione giudiziale con
l'attuale datrice di lavoro di CO 1, che prevede tra l'altro il ritiro del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un reclamo,
ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie
richieste di giudizio, configura desistenza a
norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, quand'anche il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale
federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle
condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC), statuendo su spese processuali e ripetibili.
2.
Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea
di principio – il pagamento delle spese e delle ripetibili dovute
all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). In merito alle spese, la procedura nelle
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115
CPC). Quanto alle ripetibili, la reclamante rifonderà alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro de
reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese
processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.