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Decisione

16.2023.7

Ritiro di un reclamo: stralcio dal ruolo per desistenza

17 ottobre 2023Italiano4 min

meno di annullarla e rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Invitata

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.7

Lugano

17 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 1° febbraio 2023 presentato dalla

RE 1

(patrocinata dall'PA 1)

contro

la decisione emessa il 20 dicembre 2022

dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2022.131 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione

del 3 maggio 2022 dall'

CO

1

(patrocinata

da PA 2 e PA 3),

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 dicembre

2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha obbligato RE 1 a versare

a CO 1 fr. 6216.90 netti a titolo di prestazioni salariali. Non sono state

riscosse spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla

controparte fr. 1300.– per ripetibili.

Fatti

B. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° febbraio 2023 per

ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che il giudizio

impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione di CO 1 o quanto

meno di annullarla e rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Invitata

a esprimersi, in osservazioni del 6 marzo 2023 AO 1 ha proposto di respingere il

reclamo, come pure la richiesta di effetto sospensivo. Quest'ultima richiesta è

stata respinta dal presidente di questa Camera mediante decreto dell'8 marzo

2023.

C. Il 16 ottobre 2023 RE

1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto una transazione giudiziale con

l'attuale datrice di lavoro di CO 1, che prevede tra l'altro il ritiro del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un reclamo,

ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie

richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, quand'anche il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale

federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle

condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC), statuendo su spese processuali e ripetibili.

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea

di principio – il pagamento delle spese e delle ripetibili dovute

all'introduzione del suo ricor­so (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). In merito alle spese, la procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115

CPC). Quanto alle ripetibili, la reclamante rifonderà alla controparte, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro de

reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese

processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.