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Decisione

16.2023.8

Ricusazione di un Giudice di pace - errori procedurali

28 aprile 2023Italiano15 min

presentato una domanda riconvenzionale volta a ottenere l'annullamento dell'esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.8

Lugano

28 aprile 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire nella causa SO.2022.5788

(ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa il 6

dicembre 2022 dell'

avv.

dott. RE 1,

nei

confronti del

Giudice

di pace del circolo di Breno

nell'ambito

della causa SE1/2022 (creditoria) promossa con petizione del 28 luglio 2022 dalla

CO 1,

nei

confronti della medesima

RE 1, ,

giudicando sul reclamo presentato il 6 febbraio 2023 da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 20

gennaio 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 9 aprile 2022 la ditta CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto

esecutivo n. __________21 dell'Ufficio di

esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2468.40 più

interessi al 5% dal 30 novembre 2021, indicando quale causa del credito il

“Contratto di ritiro mobilio da __________ come richiesto – Contratto di

magazzinaggio per le masserizie depositate”, cui l'escussa ha interposto

opposizione.

B. Con istanza del 20 aprile 2022 la CO 1 si è rivolta al Giudice

di pace del circolo di Breno chiedendo di

convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di

fr. 2468.40 più interessi al 5% dal 30 novembre 2021 e il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta al citato

precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 7

giugno 2022 la convenuta ha prodotto un memoriale di osservazioni e ha

presentato una domanda riconvenzionale volta a ottenere l'annullamento dell'esecuzione

promossa nei suoi confronti così come la cancellazione della stessa dal suo

estratto delle esecuzioni. Il Giudice di

pace, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato il 27

giugno 2022 l'autorizzazione ad agire all'istante (inc. CO3/2022). Un reclamo “per

diniego di giustizia” introdotto il 7 luglio 2020 dalla convenuta è stato

respinto da questa Camera con decisione del 25 luglio 2022 (inc. 16.2022.22).

C. Con petizione del 28 luglio 2022 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo

Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Il 2 settembre 2022 la convenuta ha denunciato la lite a __________ L__________,

la quale è rimasta silente. Nelle sue osservazioni del 6 settembre 2022 RE 1 ha proposto di dichiarare inammissibile la

petizione o quanto meno di respingerla,

chiedendo di annullare l'esecuzione promossa nei suoi confronti e

ordinarne la cancellazione dal suo estratto delle esecuzioni. Con

replica spontanea del 22 settembre 2022 e duplica spontanea del 6 ottobre

seguente le parti hanno ribadito le loro

posizioni. Alle prime arringhe

del 28 novembre 2022 le parti hanno confermato le loro domande e hanno offerto prove. Il Giudice di

pace ha ammesso, seduta stante, l'audizione di due testimoni e il sopralluogo.

D. Il 6 dicembre 2022 RE 1 ha

presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, un'istanza di

ricusazione nei confronti del Giudice di pace, rimproverandogli di non essere indipendente per avere:

- “usato certi modi di sopraffazione”;

- ignorato

l'allegato scritto da lei presentato all'udienza;

- deciso

di sentire dei testi e essere entrato nel merito della causa;

-

impeditole di mettere a verbale quanto stava dettando, interrompendola in

continuazione e violando il suo diritto d'essere sentita;

- condotto l'udienza

mettendola all'angolo della sua scrivania, permettendo così “un'invasione

fisica” e esprimendosi poi “roteando gli occhi e alzando il tono della voce, o

muovendo le mani con dei fogli che teneva in pugno”;

- impeditole

di pensare tranquillamente e di portare avanti le sue argomentazioni;

- aiutato

l'attrice, affiancandola sottilmente e qualificando un documento che non era

nemmeno stato allegato all'istanza;

- aggiunto

a una frase da lei dettata a verbale l'indicazione “a parere della convenuta”,

sminuendo così le sue dichiarazioni;

- postole

delle domande “irrite e svianti dal punto di vista del diritto”;

- commentato

ogni sua dichiarazione rimproverandola duramente perché non ne condivideva le

opinioni;

- assunto

insomma un comportamento “non […] sicuramente dignitoso”.

Nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2022 il Giudice

di pace ha dichiarato di non intravvedere

motivi di ricusazione. Statuendo con

decisione del 20 gennaio 2023 il Pretore

ha respinto l'istan-za, senza riscuotere oneri processuali e senza assegnare ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6

febbraio 2023 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo

nel senso di accogliere l'istanza di ricusazione. L'atto non è stato notificato

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione con cui

un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un altro Pretore o

Giudice di pace è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il

termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art.

321.

cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870

n. 30c consid. 2). Competente a giudicare un reclamo su domande di ricusa

in controversie patrimoniale con un

valore litigioso inferiore a

fr. 10 000.– è

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello (art. 48 lett. d n. 1

LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione

impugnata è pervenuta all'istante il 25 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio postale n. 98.41.__________,

agli atti). Iniziato a decorrere

l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe così scaduto sabato 4 febbraio 2023, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato alla cancelleria del Tribunale

d'appello il 6 febbraio 2023, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è

tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore, riassunte le condizioni per ricusare una

persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria, ha rimproverato anzitutto all'istante di non

avere “minimamente allegato né provato” quale interesse personale avrebbe il Giudice di pace ricusato senza che

fosse dato di vedere quali “possibili ricadute potrebbero derivargli

dalla trattazione del caso in esame”. Né, per il primo

giudice, le allegazioni addotte

dalla ricusante in merito alla parzialità e prevenzione del Giudice

di pace trovano conferma negli atti e nemmeno sono sufficienti per ammettere

una sua ricusa. Egli ha soggiunto che il verbale d'udienza del 28 novembre 2022

“non fa stato di problemi particolari” e che ove ce ne fosse stata la reale necessità, la ricusante, avvocata

di professione, si sarebbe attivata “per almeno far

lasciare traccia nel verbale” delle asserite violazioni. A suo avviso,

inoltre, “espressioni di perplessità, anche forti e

financo al limite dell'inopportuno, circa la fondatezza o meno di una tesi

giudiziaria non bastano, da sole, ad oggettivare una prevenzione del giudice”. Per il Pretore, poi, il Giudice di pace ha il dovere di istruire una

causa sottopostagli senza che vi siano elementi per ritenere che, al momento del

giudizio, questi non sarà in grado “di lasciarsi guidare

esclusivamente sulle risultanze istruttorie e dall'applicazione del diritto”. E ciò a maggior ragione nel caso in esame visto che “le perplessità sospette sono state espresse all'udienza di dibattimento,

prima di esperire le prove”. Il Pretore ha infine rilevato come eventuali

violazioni “per abuso e/o eccesso dell'interpello” riguardano il merito e non possono fondare una ricusa, tanto meno ove non

vi siano “elementi seri ed oggettivi che indiziano

un'illecita prevenzione del giudice”. In tali circostanze

l'istanza di ricusa è stata respinta.

4.

Nel reclamo RE 1 chiede anzitutto l'annullamento

della decisione impugnata per delle questioni formali. Tali censure vanno

esaminate prioritariamente e separatamente.

a) Secondo la reclamante, la procedura di ricusazione non

doveva concludersi con la pronuncia da parte del Pretore di una “decisione” ma

di una “sentenza”, perché “nel linguaggio giuridico solo la sentenza è propria

di un organo giudiziario, a differenza di

quello amministrativo”, il quale adotta decisioni. A suo avviso, va

annullata la sentenza impugnata poiché se il Pretore usa deliberatamente la

qualifica di decisione, anziché quella di sentenza, “si deve ritenere che ciò

vuole indicare di non poter agire in modo indipendente, ma di dover seguire

delle direttive interne come un funzionario della pubblica amministrazione”. La censura, speciosa, non può trovare ascolto.

Per tacere del fatto che l'interessata si limita a mere congetture senza alcun

riscontro, con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero si è rinunciato alle varie terminologie cantonali in proposito adottando

indistintamente per tutti i giudizi il termine “semplice e conciso” di

decisione (Messaggio del Consiglio federale: FF 2006 pag. 6715 in basso; Steck/Brunner in: Basler Kommentar, ZPO,

3ª edizione, n. 5 ad art. 236; Killias

in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione

2012, n. 5 ad art. 236). Al riguardo non

occorre dilungarsi.

b)

La reclamante si duole del fatto che nella decisione

impugnata il Pretore non abbia indicato che essa è rappresentata dal proprio

studio legale. Si tratta di una censura inconsistente. Ad ogni modo, una

rappresentanza processuale è la facoltà per una persona autorizzata dal diritto

di procedura (“il rappresentante”) di agire su base contrattuale in nome e per

conto di un'altra persona (la parte o “il rappresentato”) nel quadro di un

processo. Parte e rappresentante sono pertanto due figure diverse. Se non che, in

concreto, l'istante vorrebbe essere nel contempo mandante e mandataria, ciò che

non è possibile non risultando che nello studio legale di cui è titolare operino

altri avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un

tribunale svizzero (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC). In sostanza RE 1 si difende personalmente in una causa propria

di modo che non si scorge alcuna rappresentanza contrattuale. In proposito, il

reclamo non merita ulteriore disamina, tanto più che come l'interessata ammette

il Pretore le ha notificato la decisione impugnata al suo indirizzo

professionale.

c) RE

1.

critica il Pretore per avere scritto

erroneamente il suo cognome. A suo parere, gli errori di battitura

commessi dal primo giudice non possono considerarsi una semplice svista ma

“denotano piuttosto una certa sciatteria e non soltanto fretta nella redazione

della sentenza”, nonché “un certo imbarazzo (Befangenheit) del Pretore

nel dovere esaminare l'attività del Giudice di pace ricusato”. Ora, che nella

decisione impugnata il Pretore abbia sbagliato il cognome dell'istante è vero, ma ciò si riconduce manifestamente a

un errore di scrittura rimasto senza conseguenze ai fini del giudizio. Nemmeno

la reclamante pretende peraltro che tale imprecisione costituisca motivo di

nullità o annullamento della decisione impugnata. Per il resto la censura si

risolve in un rimprovero soggettivo al primo giudice fondato su congetture. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua

sorte segnata.

5.

La reclamante lamenta il mancato accoglimento della

sua istanza di ricusazione nonostante gli errori procedurali commessi dal Giudice di pace da lei evidenziati. Essa ribadisce

che non avendo la CO 1 indicato nella petizione nessun mezzo di prova,

al dibattimento il Giudice di pace doveva respingere, in quanto tardiva, la produzione

di un documento e soprattutto non poteva

aprire l'istruttoria ordinando l'assunzione di mezzi di prova, nemmeno

preannunciati nella petizione. Così facendo, a suo avviso, il giudice ricusato

ha violato delle norme essenziali di procedura, in particolare l'art. 55 CPC, ha

dimostrato di avere un interesse personale

nella causa e comunque di non essere un giudice indipendente come richiesto

dall'art. 30 Cost. e dall'art. 6 § 1 CEDU.

a) I criteri che giustificano la ricusazione sono già stati evocati dal Pretore. Al proposito basti ricordare che la ricusa riveste

un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la

persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo

dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di

carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza

che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere

in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto

per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le

apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente

giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1). Dev'essere garantito che il

processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 144 I 159 consid.

4.3). Gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti

da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili

di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di

principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori

particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri

del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69

consid. 3.2; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2021.9 del 7 dicembre 2021

consid. 5 con rinvii; v. anche Chaix, La récusation devant les tribunaux (aperçu de jurisprudence

récente), collana gialla CFPG n. 29,

Lugano 2023, pag. 22). Detto

altrimenti, la procedura di ricusazione non ha lo scopo di consentire alle

parti di contestare il modo in cui viene condotta la causa.

b) Nella fattispecie, è vero che nella

petizione la CO 1 non ha indicato mezzi

di prova. Se non che, diversamente dalla

procedura ordinaria (art. 221 cpv. 1

lett. e CPC), in quella semplificata, applicabile nella fattispecie, una petizione non deve necessariamente contenere l'indicazione dei

singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti né alla stessa deve

essere allegato l'elenco dei mezzi di

prova (art. 244 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre

2013.

consid. 3.2; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,

2ª edizione, n. 19 ad art. 244; Heinzmann

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 8

ad art. 244). La parte può produrre poi documenti anche all'udienza (CCR

sentenza inc. 16.2019.24 del 9 settembre 2020 consid. 4a con rinvio a Heinzmann, La procédure simplifiée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, pag. 191 n. 323; v.

anche Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 16 ad art. 244; Fraefel in: Oberhammer/Domej/Haas

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 7 ad art. 244; Hauck in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,

n. 12 ad art. 244; Sutter-Somm/Seiler

in:

Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung Art. 1-408 ZPO,

Zurigo 2021, n. 18 e 19 ad art. 244). Non

si può dunque ritenere che il Giudice di

pace sia incorso in un errore, tanto meno grave.

c) Quanto

alla violazione del principio dispositivo e di quello attitatorio, la

reclamante dimentica che nella procedura semplificata il giudice ha un obbligo

d'interpello qualificato nel senso che con pertinenti domande fa in modo che le

parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di

prova (art. 247 cpv. 1 CPC; DTF 147 III 448 consid. 5.3). Né è dato di vedere,

e la reclamante nemmeno spiega, quale sia l'interesse personale del Giudice di

pace per avere esercitato il suo obbligo di interpello. In siffatte

circostanze, non si può ritenere – nemmeno a un giudizio di verosimiglianza –

che il giudice ricusato abbia commesso errori

particolarmente gravi o ripetuti, che rappresentino una grave violazione degli obblighi

giurisdizionali e denotino l'intenzione di sfavorirla, rispettivamente che siano tali

da giustificare un

sospetto di parzialità e configurare un caso di ricusazione.

7.

Se

ne conclude che nei motivi addotti dalla reclamante non si ravvisano elementi

oggettivamente idonei a far nascere l'apparenza di un rischio di parzialità

nella persona del Giudice di pace adito. Il

reclamo è pertanto destinato all'insuccesso. Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, il reclamo

non essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione all' .

Comunicazione a:

Giudice di pace del circolo di Breno;

;

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.