16.2023.8
Ricusazione di un Giudice di pace - errori procedurali
28 aprile 2023Italiano15 min
presentato una domanda riconvenzionale volta a ottenere l'annullamento dell'esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.8
Lugano
28 aprile 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire nella causa SO.2022.5788
(ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa il 6
dicembre 2022 dell'
avv.
dott. RE 1,
nei
confronti del
Giudice
di pace del circolo di Breno
nell'ambito
della causa SE1/2022 (creditoria) promossa con petizione del 28 luglio 2022 dalla
CO 1,
nei
confronti della medesima
RE 1, ,
giudicando sul reclamo presentato il 6 febbraio 2023 da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 20
gennaio 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 9 aprile 2022 la ditta CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto
esecutivo n. __________21 dell'Ufficio di
esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2468.40 più
interessi al 5% dal 30 novembre 2021, indicando quale causa del credito il
“Contratto di ritiro mobilio da __________ come richiesto – Contratto di
magazzinaggio per le masserizie depositate”, cui l'escussa ha interposto
opposizione.
B. Con istanza del 20 aprile 2022 la CO 1 si è rivolta al Giudice
di pace del circolo di Breno chiedendo di
convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di
fr. 2468.40 più interessi al 5% dal 30 novembre 2021 e il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 7
giugno 2022 la convenuta ha prodotto un memoriale di osservazioni e ha
presentato una domanda riconvenzionale volta a ottenere l'annullamento dell'esecuzione
promossa nei suoi confronti così come la cancellazione della stessa dal suo
estratto delle esecuzioni. Il Giudice di
pace, constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato il 27
giugno 2022 l'autorizzazione ad agire all'istante (inc. CO3/2022). Un reclamo “per
diniego di giustizia” introdotto il 7 luglio 2020 dalla convenuta è stato
respinto da questa Camera con decisione del 25 luglio 2022 (inc. 16.2022.22).
C. Con petizione del 28 luglio 2022 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo
Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Il 2 settembre 2022 la convenuta ha denunciato la lite a __________ L__________,
la quale è rimasta silente. Nelle sue osservazioni del 6 settembre 2022 RE 1 ha proposto di dichiarare inammissibile la
petizione o quanto meno di respingerla,
chiedendo di annullare l'esecuzione promossa nei suoi confronti e
ordinarne la cancellazione dal suo estratto delle esecuzioni. Con
replica spontanea del 22 settembre 2022 e duplica spontanea del 6 ottobre
seguente le parti hanno ribadito le loro
posizioni. Alle prime arringhe
del 28 novembre 2022 le parti hanno confermato le loro domande e hanno offerto prove. Il Giudice di
pace ha ammesso, seduta stante, l'audizione di due testimoni e il sopralluogo.
D. Il 6 dicembre 2022 RE 1 ha
presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, un'istanza di
ricusazione nei confronti del Giudice di pace, rimproverandogli di non essere indipendente per avere:
- “usato certi modi di sopraffazione”;
- ignorato
l'allegato scritto da lei presentato all'udienza;
- deciso
di sentire dei testi e essere entrato nel merito della causa;
-
impeditole di mettere a verbale quanto stava dettando, interrompendola in
continuazione e violando il suo diritto d'essere sentita;
- condotto l'udienza
mettendola all'angolo della sua scrivania, permettendo così “un'invasione
fisica” e esprimendosi poi “roteando gli occhi e alzando il tono della voce, o
muovendo le mani con dei fogli che teneva in pugno”;
- impeditole
di pensare tranquillamente e di portare avanti le sue argomentazioni;
- aiutato
l'attrice, affiancandola sottilmente e qualificando un documento che non era
nemmeno stato allegato all'istanza;
- aggiunto
a una frase da lei dettata a verbale l'indicazione “a parere della convenuta”,
sminuendo così le sue dichiarazioni;
- postole
delle domande “irrite e svianti dal punto di vista del diritto”;
- commentato
ogni sua dichiarazione rimproverandola duramente perché non ne condivideva le
opinioni;
- assunto
insomma un comportamento “non […] sicuramente dignitoso”.
Nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2022 il Giudice
di pace ha dichiarato di non intravvedere
motivi di ricusazione. Statuendo con
decisione del 20 gennaio 2023 il Pretore
ha respinto l'istan-za, senza riscuotere oneri processuali e senza assegnare ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6
febbraio 2023 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo
nel senso di accogliere l'istanza di ricusazione. L'atto non è stato notificato
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione con cui
un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un altro Pretore o
Giudice di pace è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il
termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art.
321.
cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870
n. 30c consid. 2). Competente a giudicare un reclamo su domande di ricusa
in controversie patrimoniale con un
valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.– è
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello (art. 48 lett. d n. 1
LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione
impugnata è pervenuta all'istante il 25 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio postale n. 98.41.__________,
agli atti). Iniziato a decorrere
l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe così scaduto sabato 4 febbraio 2023, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato alla cancelleria del Tribunale
d'appello il 6 febbraio 2023, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è
tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore, riassunte le condizioni per ricusare una
persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria, ha rimproverato anzitutto all'istante di non
avere “minimamente allegato né provato” quale interesse personale avrebbe il Giudice di pace ricusato senza che
fosse dato di vedere quali “possibili ricadute potrebbero derivargli
dalla trattazione del caso in esame”. Né, per il primo
giudice, le allegazioni addotte
dalla ricusante in merito alla parzialità e prevenzione del Giudice
di pace trovano conferma negli atti e nemmeno sono sufficienti per ammettere
una sua ricusa. Egli ha soggiunto che il verbale d'udienza del 28 novembre 2022
“non fa stato di problemi particolari” e che ove ce ne fosse stata la reale necessità, la ricusante, avvocata
di professione, si sarebbe attivata “per almeno far
lasciare traccia nel verbale” delle asserite violazioni. A suo avviso,
inoltre, “espressioni di perplessità, anche forti e
financo al limite dell'inopportuno, circa la fondatezza o meno di una tesi
giudiziaria non bastano, da sole, ad oggettivare una prevenzione del giudice”. Per il Pretore, poi, il Giudice di pace ha il dovere di istruire una
causa sottopostagli senza che vi siano elementi per ritenere che, al momento del
giudizio, questi non sarà in grado “di lasciarsi guidare
esclusivamente sulle risultanze istruttorie e dall'applicazione del diritto”. E ciò a maggior ragione nel caso in esame visto che “le perplessità sospette sono state espresse all'udienza di dibattimento,
prima di esperire le prove”. Il Pretore ha infine rilevato come eventuali
violazioni “per abuso e/o eccesso dell'interpello” riguardano il merito e non possono fondare una ricusa, tanto meno ove non
vi siano “elementi seri ed oggettivi che indiziano
un'illecita prevenzione del giudice”. In tali circostanze
l'istanza di ricusa è stata respinta.
4.
Nel reclamo RE 1 chiede anzitutto l'annullamento
della decisione impugnata per delle questioni formali. Tali censure vanno
esaminate prioritariamente e separatamente.
a) Secondo la reclamante, la procedura di ricusazione non
doveva concludersi con la pronuncia da parte del Pretore di una “decisione” ma
di una “sentenza”, perché “nel linguaggio giuridico solo la sentenza è propria
di un organo giudiziario, a differenza di
quello amministrativo”, il quale adotta decisioni. A suo avviso, va
annullata la sentenza impugnata poiché se il Pretore usa deliberatamente la
qualifica di decisione, anziché quella di sentenza, “si deve ritenere che ciò
vuole indicare di non poter agire in modo indipendente, ma di dover seguire
delle direttive interne come un funzionario della pubblica amministrazione”. La censura, speciosa, non può trovare ascolto.
Per tacere del fatto che l'interessata si limita a mere congetture senza alcun
riscontro, con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero si è rinunciato alle varie terminologie cantonali in proposito adottando
indistintamente per tutti i giudizi il termine “semplice e conciso” di
decisione (Messaggio del Consiglio federale: FF 2006 pag. 6715 in basso; Steck/Brunner in: Basler Kommentar, ZPO,
3ª edizione, n. 5 ad art. 236; Killias
in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione
2012, n. 5 ad art. 236). Al riguardo non
occorre dilungarsi.
b)
La reclamante si duole del fatto che nella decisione
impugnata il Pretore non abbia indicato che essa è rappresentata dal proprio
studio legale. Si tratta di una censura inconsistente. Ad ogni modo, una
rappresentanza processuale è la facoltà per una persona autorizzata dal diritto
di procedura (“il rappresentante”) di agire su base contrattuale in nome e per
conto di un'altra persona (la parte o “il rappresentato”) nel quadro di un
processo. Parte e rappresentante sono pertanto due figure diverse. Se non che, in
concreto, l'istante vorrebbe essere nel contempo mandante e mandataria, ciò che
non è possibile non risultando che nello studio legale di cui è titolare operino
altri avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un
tribunale svizzero (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC). In sostanza RE 1 si difende personalmente in una causa propria
di modo che non si scorge alcuna rappresentanza contrattuale. In proposito, il
reclamo non merita ulteriore disamina, tanto più che come l'interessata ammette
il Pretore le ha notificato la decisione impugnata al suo indirizzo
professionale.
c) RE
1.
critica il Pretore per avere scritto
erroneamente il suo cognome. A suo parere, gli errori di battitura
commessi dal primo giudice non possono considerarsi una semplice svista ma
“denotano piuttosto una certa sciatteria e non soltanto fretta nella redazione
della sentenza”, nonché “un certo imbarazzo (Befangenheit) del Pretore
nel dovere esaminare l'attività del Giudice di pace ricusato”. Ora, che nella
decisione impugnata il Pretore abbia sbagliato il cognome dell'istante è vero, ma ciò si riconduce manifestamente a
un errore di scrittura rimasto senza conseguenze ai fini del giudizio. Nemmeno
la reclamante pretende peraltro che tale imprecisione costituisca motivo di
nullità o annullamento della decisione impugnata. Per il resto la censura si
risolve in un rimprovero soggettivo al primo giudice fondato su congetture. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua
sorte segnata.
5.
La reclamante lamenta il mancato accoglimento della
sua istanza di ricusazione nonostante gli errori procedurali commessi dal Giudice di pace da lei evidenziati. Essa ribadisce
che non avendo la CO 1 indicato nella petizione nessun mezzo di prova,
al dibattimento il Giudice di pace doveva respingere, in quanto tardiva, la produzione
di un documento e soprattutto non poteva
aprire l'istruttoria ordinando l'assunzione di mezzi di prova, nemmeno
preannunciati nella petizione. Così facendo, a suo avviso, il giudice ricusato
ha violato delle norme essenziali di procedura, in particolare l'art. 55 CPC, ha
dimostrato di avere un interesse personale
nella causa e comunque di non essere un giudice indipendente come richiesto
dall'art. 30 Cost. e dall'art. 6 § 1 CEDU.
a) I criteri che giustificano la ricusazione sono già stati evocati dal Pretore. Al proposito basti ricordare che la ricusa riveste
un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la
persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo
dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di
carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza
che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere
in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto
per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le
apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente
giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1). Dev'essere garantito che il
processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 144 I 159 consid.
4.3). Gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti
da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili
di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di
principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori
particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri
del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69
consid. 3.2; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2021.9 del 7 dicembre 2021
consid. 5 con rinvii; v. anche Chaix, La récusation devant les tribunaux (aperçu de jurisprudence
récente), collana gialla CFPG n. 29,
Lugano 2023, pag. 22). Detto
altrimenti, la procedura di ricusazione non ha lo scopo di consentire alle
parti di contestare il modo in cui viene condotta la causa.
b) Nella fattispecie, è vero che nella
petizione la CO 1 non ha indicato mezzi
di prova. Se non che, diversamente dalla
procedura ordinaria (art. 221 cpv. 1
lett. e CPC), in quella semplificata, applicabile nella fattispecie, una petizione non deve necessariamente contenere l'indicazione dei
singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti né alla stessa deve
essere allegato l'elenco dei mezzi di
prova (art. 244 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre
2013.
consid. 3.2; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,
2ª edizione, n. 19 ad art. 244; Heinzmann
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 8
ad art. 244). La parte può produrre poi documenti anche all'udienza (CCR
sentenza inc. 16.2019.24 del 9 settembre 2020 consid. 4a con rinvio a Heinzmann, La procédure simplifiée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, pag. 191 n. 323; v.
anche Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 16 ad art. 244; Fraefel in: Oberhammer/Domej/Haas
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 7 ad art. 244; Hauck in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,
n. 12 ad art. 244; Sutter-Somm/Seiler
in:
Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung Art. 1-408 ZPO,
Zurigo 2021, n. 18 e 19 ad art. 244). Non
si può dunque ritenere che il Giudice di
pace sia incorso in un errore, tanto meno grave.
c) Quanto
alla violazione del principio dispositivo e di quello attitatorio, la
reclamante dimentica che nella procedura semplificata il giudice ha un obbligo
d'interpello qualificato nel senso che con pertinenti domande fa in modo che le
parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di
prova (art. 247 cpv. 1 CPC; DTF 147 III 448 consid. 5.3). Né è dato di vedere,
e la reclamante nemmeno spiega, quale sia l'interesse personale del Giudice di
pace per avere esercitato il suo obbligo di interpello. In siffatte
circostanze, non si può ritenere – nemmeno a un giudizio di verosimiglianza –
che il giudice ricusato abbia commesso errori
particolarmente gravi o ripetuti, che rappresentino una grave violazione degli obblighi
giurisdizionali e denotino l'intenzione di sfavorirla, rispettivamente che siano tali
da giustificare un
sospetto di parzialità e configurare un caso di ricusazione.
7.
Se
ne conclude che nei motivi addotti dalla reclamante non si ravvisano elementi
oggettivamente idonei a far nascere l'apparenza di un rischio di parzialità
nella persona del Giudice di pace adito. Il
reclamo è pertanto destinato all'insuccesso. Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, il reclamo
non essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione all' .
Comunicazione a:
–
Giudice di pace del circolo di Breno;
–
;
–
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.