16.2023.9
Contratto di spettacolo: recesso del committente contro indennità
29 febbraio 2024Italiano16 min
e del 2020 sono stati annullate dall'organizzatrice a causa delle avverse condizioni meteorologiche,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2023.9
Lugano,
29 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 febbraio 2023 presentato dall'
RE 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 9 gennaio 2023 dal
Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 01/2022 (contratto di spettacolo) promossa con petizione
del 24 gennaio 2022 nei confronti della
CO 1
(rappresentata
dal presidente __________, ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L'associazione CO 1 aveva ingaggiato, almeno dal
2018, l'RE 1 per tenere dei concerti durante le manifestazioni estive in quel
Comune. Le rappresentazioni del 2019
e del 2020 sono stati annullate dall'organizzatrice a causa delle avverse condizioni meteorologiche,
il primo e in seguito alla pandemia da Covid-19, il secondo. Il 22 maggio 2021 la CO 1 ha confermato al gruppo
musicale il concerto da tenersi il 20 agosto 2021, con l'avvertenza che “essendo Piazza
__________ piuttosto piccola e le persone sarebbero vicine fisicamente”,
l'evento sarebbe dipeso dall'andamento dell'emergenza
sanitaria e dalle relative misure di contenimento. L'11 agosto 2021 il
Consiglio federale ha deciso di non revocare i provvedimenti di protezione
della popolazione in vigore fino a quel momento che consentivano, tra l'altro, lo
svolgimento di manifestazioni con il certificato COVID senza limiti di capienza
o di persone, mentre senza il certificato COvID
con due terzi della capienza e fino a 1000 sedute e 500 in piedi. Preso atto di
tali misure, l'indomani la CO 1 ha comunicato all'RE 1 l'annullamento
dell'esibizione del 20 agosto seguente. Su richiesta dei musicanti il Municipio
di __________ ha confermato, il 16 agosto 2021, l'autorizzazione per il concerto
del 20 agosto, da tenersi in Piazza __________ o in Piazza __________, fermo
restando che l'ente pubblico non avrebbe fornito per la manifestazione alcun
supporto logistico o finanziario. Il concerto, per finire non si è tenuto.
Il 24 agosto 2021 l'RE 1
ha chiesto alla CO 1 di pagarle l'intero cachet pattuito di fr. 800.– e le
spese sostenute per la stampa dei flyer con il programma del concerto di fr. 80.–, facendo valere che
l'annullamento del concerto era stata una libera scelta dell'organizzatrice,
non dovuta a motivi di polizia, di ordine sanitario o di forza maggiore e che
la mancanza di un adeguato preavviso le aveva impedito di trovare un altro
ingaggio. La richiesta è stata reiterata il 10 settembre 2021. Il 28 ottobre
2021 la CO 1 ha comunicato il suo rifiuto di pagare il compenso pattuito spiegando
le ragioni che avevano condotto all'annullamento di tutte le manifestazioni
programmate in quel periodo.
B. Nel frattempo, il 7 ottobre 2021 l'RE 1 si è
rivolta al Giudice di pace del circolo della Magliasina per un tentativo
di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a
ottenere il pagamento di fr. 880.– oltre interessi al 5% dal 20
agosto 2021. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti,
il Giudice di pace ha rilasciato il 19 gennaio 2022 l'autorizzazione
ad agire all'istante, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico di
quest'ultima (inc. 18/2021).
C. Con petizione del 24
gennaio 2022 l'RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni
del 2 marzo 2022 la CO 1 ha proposto
di respingere la petizione. Con
replica del 5 aprile 2022 e duplica del 20 aprile 2022 le parti han-no mantenuto i rispettivi
punti di vista. Alle prime arringhe del 24 agosto 2022 l'attrice, unica
comparente, ha confermato la sua domanda. L'istruttoria si è tenuta seduta
stante con l'audizione di due testimoni. Così invitate dal Giudice di pace, le
parti hanno infine rinunciato alle arringhe finali.
D. Statuendo con decisione
del 9 gennaio 2023 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le spese
processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell'attrice.
E. Contro la decisione
appena citata l'RE 1 è insorta
a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2023 in cui chiede di
riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue
osservazioni del 16 febbraio 2024 la CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono impugnabili, dandosi
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'11 gennaio 2023 (traccia dell'invio
n. 98.41.910460.00001643, agli atti). Introdotto il 9 febbraio 2023 (cfr. timbro
sulla busta d'invio), il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, dopo avere riassunto le posizioni delle parti,
ha stabilito che il contratto tra le parti “non è
immediatamente assimilabile a un contratto d'appalto” perché “un'orchestra
non fornisce un risultato che possa essere oggettivamente valutato (giusto o
sbagliato) e che possa essere qualificato come opera e soggetto alla garanzia
per difetti”. Ciò esclude, a suo parere, l'applicazione dell'art. 377 CO,
come prospettato dall'attrice. Egli ha inoltre negato all'attrice un risarcimento del danno in base all'art. 26 CO poiché essendo
noto alle parti il rischio di annullamento del concerto “anche
con un preavviso brevissimo, a causa della situazione pandemica o della meteo, non
si può ritenere che vi è stato un errore derivante da colpa della convenuta”. Per
il primo giudice, inoltre, “in considerazione della particolarità della
manifestazione nonché della situazione sanitaria internazionale e in assenza di
un accordo esplicito, non si può affermare che un periodo di disdetta di 7
giorni non fosse ragionevole e congruo”. Il Giudice di pace ha altresì respinto
la pretesa di pagamento dei flyer con il programma del concerto, l'attrice avendo
deciso di stamparli “nonostante un rischio concreto e conosciuto di
annullamento”. Donde, in definitiva, la reiezione della petizione.
4.
Dal profilo formale,
la reclamante rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non avere esaminato la
tempestività della risposta dalla convenuta, eccezione da lei sollevata con la replica
del 5 aprile 2022. In concreto, che il memoriale della convenuta sia stato
notificato all'attrice unicamente il 23 marzo 2022 è possibile. Se non che,
dagli atti risulta che il plico contenente l'ordinanza
del 21 febbraio 2022, con cui il primo giudice ha assegnato alla convenuta
un termine di 15 giorni per presentare la risposta, è pervenuto all'interessata
al più presto il 22 febbraio 2022. Datate 2 marzo 2022 ma impostate il 3 marzo
2022.
(cfr. timbro sulla busta di invio agli atti), le osservazioni della
convenuta risultano dunque tempestive e di
conseguenza ricevibili. Al riguardo non occorre dilungarsi.
5.
L'RE 1 censura la
conclusione del Giudice di pace secondo cui
il contratto d'ingaggio per il concerto del 20 agosto 2021 non soggiace alle
norme del contratto d'appalto, con
conseguente inapplicabilità dell'art. 377 CO. Essa ribadisce che uno
spettacolo musicale costituisce un'opera immateriale al quale si attribuisce la qualifica di contratto d'appalto. Per
contro, essa rileva, il precedente richiamato dal primo giudice, il quale si è
fondato su una decisione del Tribunale federale, riguardava la prestazione che
si obbliga a fornire un direttore artistico di un festival, fattispecie
estranea al caso specifico.
a) La qualifica giuridica di un contratto si basa sul
suo contenuto (DTF 144 III 48 consid. 3.3). Il primo passo consiste nel ricercare
la reale e comune volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO). Se tale
volontà non può essere accertata, il contenuto del contratto deve essere
interpretato secondo il principio della fiducia (DTF 145 III 368 consid. 3.2.1;
144.
III 48 consid. 3.3; 140 III 138 consid. 3.2). Una volta determinato il
contenuto del contratto, il giudice procede alla qualifica giuridica
dell'accordo. La qualifica giuridica del
contratto è una questione di diritto. Il giudice applica d'ufficio il diritto (art.
57.
CPC), determinando le norme giuridiche applicabili all'accordo, senza essere vincolato dalla qualifica operata dalle
parti né da espressioni o denominazioni da loro usate (art. 18 cpv. 1
CO; DTF 131 III 219 consid. 3; sentenza del Tribunale
federale
4A_141/2023 del 9 agosto
2023.
consid. 3.1.1 con riferimenti).
b) Nella fattispecie, non è contestato che il 18
maggio 2021 la CO 1 ha chiesto all'RE 1 di tenere il 20 agosto 2021 un concerto a __________ per un compenso di
fr. 800.–. È rimasto altresì indiscusso che l'attrice, alla quale incombeva il
trasporto con propri mezzi degli strumenti e l'istallazione degli impianti,
poteva liberamente scegliere i brani da suonare, mentre la convenuta avrebbe
messo a disposizione le sedie per i musicisti e per il pubblico, così come gli
allacciamenti alla rete elettrica (cfr. petizione del 24 gennaio 2022, pag. 6).
La reale e comune volontà delle parti era pertanto quella, da una parte, di organizzare un concerto e, dall'altra
parte, di eseguirlo. Premesso ciò, il contratto che ha per oggetto l'assunzione
di un artista, così come di un'orchestra, può configurare un contratto di
lavoro, o a seconda delle circostanze del caso specifico, un contratto d'appalto
o un contratto innominato (contratto di spettacolo; sentenza del
Tribunale federale 4A_53/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.1.2 con
riferimenti).
c) Escluso,
d'acchito, che l'accordo tra le parti contenga gli elementi costitutivi di un
contratto di lavoro, oltre a mancare in particolare un rapporto di
subordinazione tra di esse, l'RE 1 non può essere considerata un lavoratore non
essendo una persona fisica (Aubert in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª
edizione, n. 26 ad art. 319), la loro relazione
contrattuale può quindi configurare un contratto d'appalto ai sensi dell'art.
363.
segg. CO o un contratto innominato al quale si applicano, anche se per
analogia, le medesime norme valevoli per l'appalto. È vero che, come
rilevato dal primo giudice, nella sentenza 4A_129/2017 dell'11 giugno 2018 il Tribunale federale ha
definito quale mandato le prestazioni svolte da un direttore artistico. Se non
che, in quella fattispecie, le prestazioni svolte da quel direttore artistico,
che dovevano concorrere alla riuscita di un festival senza però poterla
garantire, non costituivano un'opera, donde l'inapplicabilità delle norme
sull'appal-to. Quel precedente diverge pertanto dal caso in esame.
d) Visto quanto precede, a ragione la reclamante fa valere che il primo
giudice doveva qualificare il contratto in esame come un contratto d'appalto ed
esaminare se, sulla base delle norme che reggono tale contratto, l'attrice
avesse diritto al pagamento della mercede
pattuita con la convenuta. Ne segue che il reclamo, avendo evidenziato
un'errata applicazione del diritto da parte del Giudice di pace,
dev'essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata.
Soccorrendo tuttavia le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC,
questa Camera può statuire essa stessa nel merito.
6.
Nella
fattispecie, è incontestato che il concerto da tenersi il 20 agosto 2021 sia
stato annullato dall'organizzatrice. Questa ha invero dichiarato di avere
preso tale decisione “per forza” alla luce delle disposizioni emanate dalla
Confederazione che non le permettevano di poter tenere l'evento “nel rispetto
di tutte le normative di igiene e di distanziamento sociale”. In sostanza, per
la committente, il compimento dell'opera (nel caso specifico il concerto) è
diventato impossibile per motivi indipendenti dalla propria volontà, ovvero dovuto
a un provvedimento della pubblica autorità. Ci si potrebbe invero chiedere se alle
conseguenze giuridiche dell'annullamento di manifestazioni a causa dei
provvedimenti presi dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus si
applichi l'art. 378 CO (compimento dell'opera diventato impossibile per caso
fortuito sopraggiunto al committente), nel cui caso l'appaltatore avrebbe
diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non
comprese nella mercede, o la norma generale dell'art. 119 cpv. 1 CO
(impossibilità dell'adempimento per circostanze non imputabili al debitore),
ove il debitore è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito
arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto
gli sarebbe ancora dovuto. La questione può per il momento rimanere indecisa
dovendosi accertare se il concerto del 20 agosto 2021 sia effettivamente stato
annullato per cause estranee alla convenuta.
Dagli atti risulta che dal
26.
giugno 2021 lo svolgimento di manifestazioni all'aperto era consentito,
senza la necessità del certificato COVID (2/3 della
capienza e fino a 1000 persone sedute o fino 500 in piedi) mentre con il
certificato COVID l'evento era possibile senza limiti di capienza o di persone.
Nella seduta dell'11 agosto 2021, il Consiglio federale ha poi deciso di non
revocare i provvedimenti ancora in vigore, ovvero quelli del 26 giugno 2021. Da
ciò si desume che una manifestazione come quella prevista a __________ il 20
agosto 2021 era possibile a determinate condizioni. Pur tenendo conto della
delicatezza della situazione e delle preoccupazioni dell'organizzatrice, non si
può pertanto ritenere che il concerto non potesse tenersi, ovvero che il
compimento dell'opera fosse diventato oggettivamente impossibile, tant'è che per
il Municipio di __________ aveva autorizzato la manifestazione (doc. D). In
circostanze siffatte, l'annullamento del concerto è riconducibile a una scelta
deliberata della convenuta, la quale ha provocato quindi l'impossibilità per
l'attrice di eseguire la sua prestazione. Essa deve pertanto assumere le
proprie responsabilità e tenere indenne l'attrice da ogni danno, come se avesse
rescisso
anticipatamente il contratto (cfr. art. 377 e 378 cpv. 2 CO). Non essendosi,
la convenuta prevalsa di un errore essenziale, non spettava al Giudice di pace esaminare
in una procedura retta dal principio dispositivo (art. 55 CPC) le premesse
dell'art. 26 CO, fermo restando che un vizio della volontà entra in linea di
conto al momento della formazione del contratto.
7.
Relativamente alle
pretese dell'RE 1, per l'art. 377 CO la committente
deve corrispondere all'appaltatrice sia la mercede per il
lavoro già eseguito come pure il completo indennizzo secondo il criterio dell'interesse positivo,
ossia l'interesse dell'appaltatore all'esecuzione completa del contratto,
compreso il mancato guadagno (DTF 96 II 192 consid. 5; più di recente: sentenza
del Tribunale federale 4A_302/2022 del 30 maggio 2023 consid. 5; v.
anche II CCA sentenza inc. 12.2020.49 del 22 marzo 2021 consid. 6). Nel caso in esame, non è contestato
che se l'esibizione fosse stata portata a termine, l'attrice avrebbe percepito fr.
800.–. Motivi di riduzione o di soppressione dell'indennità, quali una
rescissione per “giusti” motivi imputabili all'appaltatrice, non sono stati
dimostrati dalla convenuta (sulla questione: sentenza
del Tribunale federale 4A_302/2022 del 30 maggio 2023 consid. 5 con
riferimenti), di modo che non vi sono ragioni per negare all'orchestra l'intera
mercede. Vista la tempistica della comunicazione circa l'annullamento
dell'evento, appare impensabile che l'attrice potesse suonare in un'altra
manifestazione.
Quanto all'ulteriore pretesa
di fr. 80.–, fatta valere dall'attrice per la stampa dei flyer pubblicitari,
essa non può invece essere accolta. Per tacere del fatto che nulla dimostra che
la spesa non fosse già compresa nel cachet pattuito con l'organizzatrice, l'ammontare complessivo dell'indennità fondata
sull'art. 377 non può superare la mercede complessiva (Chaix in: Commentaire
Romand, Code des obligations I, op. cit., n. 12 ad art. 377; Zindel/ Schott in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 7ª edizione, n. n. 15 ad art. 377). In merito agli
interessi di mora al 5%, essi decorrono dal 20 agosto 2021, data di per sé
non contestata dalla convenuta. In definitiva, il reclamo si rivela
parzialmente fondato e la decisione del Giudice di pace va riformata di
conseguenza.
8.
Le spese
processuali di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). Visto l'esito si giustifica di addebitare un decimo delle
spese processuali a carico dell'attrice e il resto a carico della convenuta. Non si pone problema di ripetibili, la CO 1 avendo
rinunciato a osservazioni ed essendosi rimessa al giudizio
della Camera. Quanto all'indennità di prima sede, in mancanza di una quantificazione
la pretesa si rivela irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo
è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la CO
1 è condannata a versare all'RE 1 fr. 800.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2021.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.– della procedura di conciliazione, già
anticipata dall'RE 1, e la tassa di giustizia di fr. 150.– di questa
procedura, sono poste per un decimo a carico dell'attrice e per nove decimi a
carico della convenuta. Non si assegnano
indennità.
II. Le spese processuali del
reclamo di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per un decimo
a carico dell'RE 1 e per nove decimi a carico della CO 1. Non si assegnano
indennità.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.