Lexipedia

Decisione

16.2023.9

Contratto di spettacolo: recesso del committente contro indennità

29 febbraio 2024Italiano16 min

e del 2020 sono stati annullate dall'organizzatrice a causa delle avverse condizioni meteorologiche,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2023.9

Lugano,

29 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 febbraio 2023 presentato dall'

RE 1

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 9 gennaio 2023 dal

Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 01/2022 (contratto di spettacolo) promossa con petizione

del 24 gennaio 2022 nei confronti della

CO 1

(rappresentata

dal presidente __________, ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L'associazione CO 1 aveva ingaggiato, almeno dal

2018, l'RE 1 per tenere dei concerti durante le manifestazioni estive in quel

Comune. Le rappresentazioni del 2019

e del 2020 sono stati annullate dall'organizzatrice a causa delle avverse condizioni meteorologiche,

il primo e in seguito alla pandemia da Covid-19, il secondo. Il 22 maggio 2021 la CO 1 ha confermato al gruppo

musicale il concerto da tenersi il 20 agosto 2021, con l'avvertenza che “essendo Piazza

__________ piuttosto piccola e le persone sarebbero vicine fisicamente”,

l'evento sarebbe dipeso dall'andamento dell'emergenza

sanitaria e dalle relative misure di contenimento. L'11 agosto 2021 il

Consiglio federale ha deciso di non revocare i provvedimenti di protezione

della popolazione in vigore fino a quel momento che consentivano, tra l'altro, lo

svolgimento di manifestazioni con il certificato COVID senza limiti di capienza

o di persone, mentre senza il certificato COvID

con due terzi della capienza e fino a 1000 sedute e 500 in piedi. Preso atto di

tali misure, l'indomani la CO 1 ha comunicato all'RE 1 l'annullamento

dell'esibizione del 20 agosto seguente. Su richiesta dei musicanti il Municipio

di __________ ha confermato, il 16 agosto 2021, l'autorizzazione per il concerto

del 20 agosto, da tenersi in Piazza __________ o in Piazza __________, fermo

restando che l'ente pubblico non avrebbe fornito per la manifestazione alcun

supporto logistico o finanziario. Il concerto, per finire non si è tenuto.

Il 24 agosto 2021 l'RE 1

ha chiesto alla CO 1 di pagarle l'intero cachet pattuito di fr. 800.– e le

spese sostenute per la stampa dei flyer con il programma del concerto di fr. 80.–, facendo valere che

l'annullamento del concerto era stata una libera scelta dell'organizzatrice,

non dovuta a motivi di polizia, di ordine sanitario o di forza maggiore e che

la mancanza di un adeguato preavviso le aveva impedito di trovare un altro

ingaggio. La richiesta è stata reiterata il 10 settembre 2021. Il 28 ottobre

2021 la CO 1 ha comunicato il suo rifiuto di pagare il compenso pattuito spiegando

le ragioni che avevano condotto all'annullamento di tutte le manifestazioni

programmate in quel periodo.

B. Nel frattempo, il 7 ottobre 2021 l'RE 1 si è

rivolta al Giudice di pace del circolo della Magliasina per un tentativo

di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a

ottenere il pagamento di fr. 880.– oltre interessi al 5% dal 20

agosto 2021. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti,

il Giudice di pace ha rilasciato il 19 gennaio 2022 l'autorizzazione

ad agire all'istante, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico di

quest'ultima (inc. 18/2021).

C. Con petizione del 24

gennaio 2022 l'RE 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quan­to postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni

del 2 marzo 2022 la CO 1 ha proposto

di respingere la petizione. Con

replica del 5 aprile 2022 e duplica del 20 aprile 2022 le parti han-no mantenuto i rispettivi

punti di vista. Alle prime arringhe del 24 agosto 2022 l'attrice, unica

comparente, ha confermato la sua domanda. L'istruttoria si è tenuta seduta

stante con l'audizione di due testimoni. Così invitate dal Giudice di pace, le

parti hanno infine rinunciato alle arringhe finali.

D. Statuendo con decisione

del 9 gennaio 2023 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le spese

processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell'attrice.

E. Contro la decisione

appena citata l'RE 1 è insorta

a questa Camera con un re­clamo del 9 febbraio 2023 in cui chiede di

riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue

osservazioni del 16 febbraio 2024 la CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono impugnabili, dandosi

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'11 gennaio 2023 (traccia dell'invio

n. 98.41.910460.00001643, agli atti). Introdotto il 9 febbraio 2023 (cfr. timbro

sulla busta d'invio), il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, dopo avere riassunto le posizioni delle parti,

ha stabilito che il contratto tra le parti “non è

immediatamente assimilabile a un contratto d'appalto” perché “un'orchestra

non fornisce un risultato che possa essere oggettivamente valutato (giusto o

sbagliato) e che possa essere qualificato come opera e soggetto alla garanzia

per difetti”. Ciò esclude, a suo parere, l'applicazione dell'art. 377 CO,

come prospettato dall'attrice. Egli ha inoltre negato all'attrice un risarcimento del danno in base all'art. 26 CO poiché essendo

noto alle parti il rischio di annullamento del concerto “anche

con un preavviso brevissimo, a causa della situazione pandemica o della meteo, non

si può ritenere che vi è stato un errore derivante da colpa della convenuta”. Per

il primo giudice, inoltre, “in considerazione della particolarità della

manifestazione nonché della situazione sanitaria internazionale e in assenza di

un accordo esplicito, non si può affermare che un periodo di disdetta di 7

giorni non fosse ragionevole e congruo”. Il Giudice di pace ha altresì respinto

la pretesa di pagamento dei flyer con il programma del concerto, l'attrice avendo

deciso di stamparli “nonostante un rischio concreto e conosciuto di

annullamento”. Donde, in definitiva, la reiezione della petizione.

4.

Dal profilo formale,

la reclamante rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non avere esaminato la

tempestività della risposta dalla convenuta, eccezione da lei sollevata con la replica

del 5 aprile 2022. In concreto, che il memoriale della convenuta sia stato

notificato all'attrice unicamente il 23 marzo 2022 è possibile. Se non che,

dagli atti risulta che il plico contenente l'ordinanza

del 21 febbraio 2022, con cui il primo giudice ha assegnato alla convenuta

un termine di 15 giorni per presentare la risposta, è pervenuto all'interessata

al più presto il 22 febbraio 2022. Datate 2 marzo 2022 ma impostate il 3 marzo

2022.

(cfr. timbro sulla busta di invio agli atti), le osservazioni della

convenuta risultano dunque tempestive e di

conseguenza ricevibili. Al riguardo non occorre dilungarsi.

5.

L'RE 1 censura la

conclusione del Giudice di pace secondo cui

il contratto d'ingaggio per il concerto del 20 agosto 2021 non soggiace alle

norme del contratto d'appalto, con

conseguente inapplicabilità dell'art. 377 CO. Essa ribadisce che uno

spettacolo musicale costituisce un'opera immateriale al quale si attribuisce la qualifica di contratto d'appalto. Per

contro, essa rileva, il precedente richiamato dal primo giudice, il quale si è

fondato su una decisione del Tribunale federale, riguardava la prestazione che

si obbliga a fornire un direttore artistico di un festival, fattispecie

estranea al caso specifico.

a) La qualifica giuridica di un contratto si basa sul

suo contenuto (DTF 144 III 48 consid. 3.3). Il primo passo consiste nel ricercare

la reale e comune volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO). Se tale

volontà non può essere accertata, il contenuto del contratto deve essere

interpretato secondo il principio della fiducia (DTF 145 III 368 consid. 3.2.1;

144.

III 48 consid. 3.3; 140 III 138 consid. 3.2). Una volta determinato il

contenuto del contratto, il giudice procede alla qualifica giuridica

dell'accordo. La qualifica giuridica del

contratto è una questione di diritto. Il giudice applica d'ufficio il diritto (art.

57.

CPC), determinando le norme giuridiche applicabili all'accordo, senza essere vincolato dalla qualifica operata dalle

parti né da espres­sioni o denominazioni da loro usate (art. 18 cpv. 1

CO; DTF 131 III 219 consid. 3; sentenza del Tribunale

federale

4A_141/2023 del 9 agosto

2023.

consid. 3.1.1 con riferimenti).

b) Nella fattispecie, non è contestato che il 18

maggio 2021 la CO 1 ha chiesto all'RE 1 di tenere il 20 agosto 2021 un concerto a __________ per un compenso di

fr. 800.–. È rimasto altresì indiscusso che l'attrice, alla quale incombeva il

trasporto con propri mezzi degli strumenti e l'istallazione degli impianti,

poteva liberamente scegliere i brani da suonare, mentre la convenuta avrebbe

messo a disposizione le sedie per i musicisti e per il pubblico, così come gli

allacciamenti alla rete elettrica (cfr. petizione del 24 gennaio 2022, pag. 6).

La reale e comune volontà delle parti era pertanto quella, da una parte, di organizzare un concerto e, dall'altra

parte, di eseguirlo. Premesso ciò, il contratto che ha per oggetto l'assunzione

di un artista, così come di un'orchestra, può configurare un contratto di

lavoro, o a seconda delle circostanze del caso specifico, un contratto d'appalto

o un contratto innominato (contratto di spettacolo; sentenza del

Tribunale federale 4A_53/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.1.2 con

riferimenti).

c) Escluso,

d'acchito, che l'accordo tra le parti contenga gli elementi costitutivi di un

contratto di lavoro, oltre a mancare in particolare un rapporto di

subordinazione tra di esse, l'RE 1 non può essere considerata un lavoratore non

essendo una persona fisica (Aubert in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª

edizione, n. 26 ad art. 319), la loro relazione

contrattuale può quindi configurare un contratto d'appalto ai sensi dell'art.

363.

segg. CO o un contratto innominato al quale si applicano, anche se per

analogia, le medesime norme valevoli per l'appalto. È vero che, come

rilevato dal primo giudice, nella sentenza 4A_129/2017 dell'11 giugno 2018 il Tribunale federale ha

definito quale mandato le prestazioni svolte da un direttore artistico. Se non

che, in quella fattispecie, le prestazioni svolte da quel direttore artistico,

che dovevano concorrere alla riuscita di un festival senza però poterla

garantire, non costituivano un'opera, donde l'inapplicabilità delle norme

sull'appal-to. Quel precedente diverge pertanto dal caso in esame.

d) Visto quanto precede, a ragione la reclamante fa valere che il primo

giudice doveva qualificare il contratto in esame come un contratto d'appalto ed

esaminare se, sulla base delle norme che reggono tale contratto, l'attrice

avesse diritto al pagamento della mercede

pattuita con la convenuta. Ne segue che il reclamo, avendo evidenziato

un'errata applicazione del diritto da parte del Giudice di pace,

dev'essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata.

Soccorrendo tuttavia le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC,

questa Camera può statuire essa stessa nel merito.

6.

Nella

fattispecie, è incontestato che il concerto da tenersi il 20 agosto 2021 sia

stato annullato dall'organizzatrice. Questa ha invero dichiarato di avere

preso tale decisione “per forza” alla luce delle disposizioni emanate dalla

Confederazione che non le permettevano di poter tenere l'evento “nel rispetto

di tutte le normative di igiene e di distanziamento sociale”. In sostanza, per

la committente, il compimento dell'opera (nel caso specifico il concerto) è

diventato impossibile per motivi indipendenti dalla propria volontà, ovvero dovuto

a un provvedimento della pubblica autorità. Ci si potrebbe invero chiedere se alle

conseguenze giuridiche dell'annullamento di manifestazioni a causa dei

provvedimenti presi dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus si

applichi l'art. 378 CO (compimento dell'opera diventato impossibile per caso

fortuito sopraggiunto al committente), nel cui caso l'appaltatore avrebbe

diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non

comprese nella mercede, o la norma generale dell'art. 119 cpv. 1 CO

(impossibilità dell'adempimento per circostanze non imputabili al debitore),

ove il debitore è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito

arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto

gli sarebbe ancora dovuto. La questione può per il momento rimanere indecisa

dovendosi accertare se il concerto del 20 agosto 2021 sia effettivamente stato

annullato per cause estranee alla convenuta.

Dagli atti risulta che dal

26.

giugno 2021 lo svolgimento di manifestazioni all'aperto era consentito,

senza la necessità del certificato COVID (2/3 della

capienza e fino a 1000 persone sedute o fino 500 in piedi) mentre con il

certificato COVID l'evento era possibile senza limiti di capienza o di persone.

Nella seduta dell'11 agosto 2021, il Consiglio federale ha poi deciso di non

revocare i provvedimenti ancora in vigore, ovvero quelli del 26 giugno 2021. Da

ciò si desume che una manifestazione come quella prevista a __________ il 20

agosto 2021 era possibile a determinate condizioni. Pur tenendo conto della

delicatezza della situazione e delle preoccupazioni dell'organizzatrice, non si

può pertanto ritenere che il concerto non potesse tenersi, ovvero che il

compimento dell'opera fosse diventato oggettivamente impossibile, tant'è che per

il Municipio di __________ aveva autorizzato la manifestazione (doc. D). In

circostanze siffatte, l'annullamento del concerto è riconducibile a una scelta

deliberata della convenuta, la quale ha provocato quindi l'impossibilità per

l'attrice di eseguire la sua prestazione. Essa deve pertanto assumere le

proprie responsabilità e tenere indenne l'attrice da ogni danno, come se avesse

rescisso

anticipatamente il contratto (cfr. art. 377 e 378 cpv. 2 CO). Non essendosi,

la convenuta prevalsa di un errore essenziale, non spettava al Giudice di pace esaminare

in una procedura retta dal principio dispositivo (art. 55 CPC) le premesse

dell'art. 26 CO, fermo restando che un vizio della volontà entra in linea di

conto al momento della formazione del contratto.

7.

Relativamente alle

pretese dell'RE 1, per l'art. 377 CO la committente

deve corrispondere all'appaltatrice sia la mercede per il

lavoro già eseguito come pure il completo indennizzo secondo il criterio dell'interesse positivo,

ossia l'interesse dell'appaltatore all'esecuzione completa del contratto,

compreso il mancato guadagno (DTF 96 II 192 consid. 5; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 4A_302/2022 del 30 maggio 2023 consid. 5; v.

anche II CCA sentenza inc. 12.2020.49 del 22 marzo 2021 consid. 6). Nel caso in esame, non è contestato

che se l'esibizione fosse stata portata a termine, l'attrice avrebbe percepito fr.

800.–. Motivi di riduzione o di soppressione dell'indennità, quali una

rescissione per “giusti” motivi imputabili all'appaltatrice, non sono stati

dimostrati dalla convenuta (sulla questione: sentenza

del Tribunale federale 4A_302/2022 del 30 maggio 2023 consid. 5 con

riferimenti), di modo che non vi sono ragioni per negare all'orchestra l'intera

mercede. Vista la tempistica della comunicazione circa l'annullamento

dell'evento, appare impensabile che l'attrice potesse suonare in un'altra

manifestazione.

Quanto all'ulteriore pretesa

di fr. 80.–, fatta valere dall'attrice per la stampa dei flyer pubblicitari,

essa non può invece essere accolta. Per tacere del fatto che nulla dimostra che

la spesa non fosse già compresa nel cachet pattuito con l'organizzatrice, l'ammontare complessivo dell'indennità fondata

sull'art. 377 non può superare la mercede complessiva (Chaix in: Commentaire

Romand, Code des obligations I, op. cit., n. 12 ad art. 377; Zindel/ Schott in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 7ª edizione, n. n. 15 ad art. 377). In merito agli

interessi di mora al 5%, essi decorrono dal 20 agosto 2021, data di per sé

non contestata dalla convenuta. In definitiva, il reclamo si rivela

parzialmente fondato e la decisione del Giudice di pace va riformata di

conseguenza.

8.

Le spe­se

processuali di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). Visto l'esito si giustifica di addebitare un decimo delle

spese processuali a carico dell'attrice e il resto a carico della convenuta. Non si pone problema di ripetibili, la CO 1 avendo

rinunciato a osservazioni ed essendosi rimessa al giudizio

della Camera. Quanto all'indennità di prima sede, in mancanza di una quantificazione

la pretesa si rivela irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo

è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così

riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che la CO

1 è condannata a versare all'RE 1 fr. 800.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2021.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.– della procedura di conciliazione, già

anticipata dall'RE 1, e la tassa di giustizia di fr. 150.– di questa

procedura, sono poste per un decimo a carico dell'attrice e per nove decimi a

carico della convenuta. Non si assegnano

indennità.

II. Le spese processuali del

reclamo di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per un decimo

a carico dell'RE 1 e per nove decimi a carico della CO 1. Non si assegnano

indennità.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.