16.2024.10
Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo
18 aprile 2024Italiano3 min
giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2024.6 (espulsione del conduttore) promossa
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2024.10
Lugano,
18 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 marzo 2024 presentato da
RE
1
contro la decisione emessa il 27
febbraio 2024 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2024.6 (espulsione del conduttore) promossa
con istanza del 3 gennaio 2024 dalla
CO 1 Chiasso
(rappresentata
dalla C__________ ),
premesso
che con sentenza del 27 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato
a RE 1di liberare entro l'8 marzo seguente due
posteggi esterni (n. __________4 e __________5) situati a __________
appartenenti alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 100.– a
carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.– per
ripetibili;
preso
atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con
un reclamo del 6 marzo 2024 in cui chiede sostanzialmente di concedere una
dilazione del termine per liberare i due posteggi;
rammentato che il 13 marzo 2024 il reclamante è stato invitato
a depositare entro il 29 marzo successivo la somma di fr. 150.– sul conto
corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese
processuali presumibili;
constatato che nel termine fissato non è intervenuto
alcun versamento, di modo che il 2 aprile 2022 è stato impartito al reclamante
un ultimo termine improrogabile fino al 15 aprile seguente per depositare il
citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che non
essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il
reclamo sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese
processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante
(art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non
si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per
osservazioni;
decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113.
LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.