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Decisione

16.2024.10

Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo

18 aprile 2024Italiano3 min

giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2024.6 (espulsione del conduttore) promossa

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

16.2024.10

Lugano,

18 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 6 marzo 2024 presentato da

RE

1

contro la decisione emessa il 27

febbraio 2024 dal Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2024.6 (espulsione del conduttore) promossa

con istanza del 3 gennaio 2024 dalla

CO 1 Chiasso

(rappresentata

dalla C__________ ),

premesso

che con sentenza del 27 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato

a RE 1di liberare entro l'8 marzo seguente due

posteggi esterni (n. __________4 e __________5) situati a __________

appartenenti alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 100.– a

carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.– per

ripetibili;

preso

atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con

un reclamo del 6 marzo 2024 in cui chiede sostanzialmente di concedere una

dilazione del termine per liberare i due posteggi;

rammentato che il 13 marzo 2024 il reclamante è stato invitato

a depositare entro il 29 marzo successivo la somma di fr. 150.– sul conto

corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese

processuali presumibili;

constatato che nel termine fissato non è intervenuto

alcun versamento, di modo che il 2 aprile 2022 è stato impartito al reclamante

un ultimo termine improrogabile fino al 15 aprile seguente per depositare il

citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che non

essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il

reclamo sfugge a qualsiasi esame;

posto che le spese

processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante

(art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito che non

si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per

osservazioni;

decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113.

LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.