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Decisione

16.2024.11

Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio per transazione

5 aprile 2024Italiano4 min

momento nel quale il mio stato di salute non mi permetteva di ben comprendere…”,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2024.11

Lugano,

5 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'8 marzo 2024 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa l'8 febbraio 2024 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2024.3 (risarcimento danni) promossa con istanza del 15 gennaio 2024 nei

confronti di

CO

1,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 15 gennaio 2024 RE

1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo

di conciliazione volto a ottenere da CO 1 complessivi fr. 1764.85 (fr. 1264.85

per risarcimento danni e fr. 500.– torto morale) rivendicati per danni subìti

al proprio veicolo in seguito a un sinistro accaduto il 12 dicembre 2023 in un

autosilo a Lugano.

B. All'udienza di conciliazione dell'8 febbraio 2024

le parti hanno raggiunto un'intesa nel senso che esse “segnaleranno

alle rispettive assicurazioni (…) il sinistro del 12 dicembre 2023 e

attenderanno un loro responso e una loro valutazione del sinistro, sulla

responsabilità e sulla eventuale presa a carico dei rispettivi danni”.

Le parti hanno sottoscritto il verbale per approvazione e ognuna di loro ne ha

ricevuto una copia.

C. L'8 marzo 2024 RE 1

ha presentato un reclamo a questa Camera in cui chiede, sostanzialmente, di

annullare l'accordo raggiunto davanti al Giudice di pace, “sottoscritto in un

momento nel quale il mio stato di salute non mi permetteva di ben comprendere…”,

affinché si possano sentire dei testimoni. La Camera non ha chiesto

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Nella fattispecie, davanti al Giudice di

pace le parti hanno raggiunto un'intesa che, conformemente all'art. 208 cpv. 1

CPC, è stata verbalizzata e il relativo verbale è stato sottoscritto dalle

parti. Una transazione, ovvero un accordo bilaterale con cui le parti mettono fine

con delle concessioni reciproche al loro litigio, ha effetto di una decisione

passata in giudicato (art. 208 cpv. 2 CPC). Essa, pertanto, vale quale titolo

di rigetto definitivo dell'opposizione, ha forza esecutiva ed è munita di

autorità di cosa giudicata (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 11 ad art. 208).

2.

L'autorità

di conciliazione, in concreto il Giudice di pace, prende atto dell'intesa e stralcia

la procedura dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC per analogia). Il decreto di

stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile di

impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). La validità della transazione che

ha comportato lo stralcio della causa dal

ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione

(art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;

DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013

pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora siano invocati vizi del

consenso, segnatamente l'errore (art. 23 segg. CO; sentenza del Tribunale

federale 4A_150/2020 del 17 settembre 2020 consid. 2.2 con rinvii). E una domanda di revisione va

presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328

cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Giudice di pace.

Ne segue che il reclamo si rivela inammissibile già di primo acchito.

Spetterà poi all'interessato adire il Giudice di pace con il rimedio giuridico

pertinente.

3.

Le

spese del giudizio odier­no seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente

– a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità, CO 1

non essendo stato invitato a introdurre osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.