16.2024.11
Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio per transazione
5 aprile 2024Italiano4 min
momento nel quale il mio stato di salute non mi permetteva di ben comprendere…”,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2024.11
Lugano,
5 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 marzo 2024 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa l'8 febbraio 2024 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2024.3 (risarcimento danni) promossa con istanza del 15 gennaio 2024 nei
confronti di
CO
1,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 15 gennaio 2024 RE
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo
di conciliazione volto a ottenere da CO 1 complessivi fr. 1764.85 (fr. 1264.85
per risarcimento danni e fr. 500.– torto morale) rivendicati per danni subìti
al proprio veicolo in seguito a un sinistro accaduto il 12 dicembre 2023 in un
autosilo a Lugano.
B. All'udienza di conciliazione dell'8 febbraio 2024
le parti hanno raggiunto un'intesa nel senso che esse “segnaleranno
alle rispettive assicurazioni (…) il sinistro del 12 dicembre 2023 e
attenderanno un loro responso e una loro valutazione del sinistro, sulla
responsabilità e sulla eventuale presa a carico dei rispettivi danni”.
Le parti hanno sottoscritto il verbale per approvazione e ognuna di loro ne ha
ricevuto una copia.
C. L'8 marzo 2024 RE 1
ha presentato un reclamo a questa Camera in cui chiede, sostanzialmente, di
annullare l'accordo raggiunto davanti al Giudice di pace, “sottoscritto in un
momento nel quale il mio stato di salute non mi permetteva di ben comprendere…”,
affinché si possano sentire dei testimoni. La Camera non ha chiesto
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Nella fattispecie, davanti al Giudice di
pace le parti hanno raggiunto un'intesa che, conformemente all'art. 208 cpv. 1
CPC, è stata verbalizzata e il relativo verbale è stato sottoscritto dalle
parti. Una transazione, ovvero un accordo bilaterale con cui le parti mettono fine
con delle concessioni reciproche al loro litigio, ha effetto di una decisione
passata in giudicato (art. 208 cpv. 2 CPC). Essa, pertanto, vale quale titolo
di rigetto definitivo dell'opposizione, ha forza esecutiva ed è munita di
autorità di cosa giudicata (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 11 ad art. 208).
2.
L'autorità
di conciliazione, in concreto il Giudice di pace, prende atto dell'intesa e stralcia
la procedura dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC per analogia). Il decreto di
stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile di
impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). La validità della transazione che
ha comportato lo stralcio della causa dal
ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione
(art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;
DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013
pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora siano invocati vizi del
consenso, segnatamente l'errore (art. 23 segg. CO; sentenza del Tribunale
federale 4A_150/2020 del 17 settembre 2020 consid. 2.2 con rinvii). E una domanda di revisione va
presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328
cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Giudice di pace.
Ne segue che il reclamo si rivela inammissibile già di primo acchito.
Spetterà poi all'interessato adire il Giudice di pace con il rimedio giuridico
pertinente.
3.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente
– a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità, CO 1
non essendo stato invitato a introdurre osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.