16.2024.12
Ricusazione di un Giudice di pace - ricevibilità del reclamo
5 aprile 2024Italiano8 min
tendenti alla sospensione dei lavori. Costoro hanno ottemperato il 29 dicembre seguente.
Source ti.ch
Incarto n.
16.2024.12
Lugano,
5 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire nella causa SO.2024.149 (ricusa) della Pretore della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 13 febbraio 2024
da
RE
1 e RE 2
nei
confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella
causa SO.2023.1278 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: rapporti di
vicinato) da loro promossa con istanza del 21 dicembre 2023 nei confronti di
CO
1
giudicando
sul reclamo (“ricorso”) presentato il 22 marzo 2024 da RE 1 e RE 2 contro la
decisione emessa il 18 marzo 2024 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 21 dicembre 2023 RE 1 e RE 2, comproprietari in
ragione di metà ciascuno della particella n. __________ RFP di __________,
hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché ordinasse in via di
supercautelare a CO 1, proprietario della contigua particella n. __________ “di
sospendere immediatamente i lavori edili sul muro della cantina/deposito e
della cucina RE 1” e nel merito di “rimettere nel primiero stato il muro della
cantina/deposito RE 1, di rimuovere tutto il materiale franato e di pulire
dalla polvere la cantina medesima”.
B. Il 22 dicembre 2023, il Pretore
ha assegnato agli istanti un termine di 15 giorni per indicare il valore di
causa e per comunicare se intendessero presentare un'istanza per casi manifesti
tendente al ripristino del muro e un'istanza indipendente di misure cautelari
tendenti alla sospensione dei lavori. Costoro hanno ottemperato il 29 dicembre seguente.
Dando seguito a una proposta dell'allora patrocinatore degli istanti, il 2 gennaio 2024 il Pretore ha citato
le parti a un'udienza del 30 gennaio 2024 per un tentativo di conciliazione,
salvo poi annullarla gli istanti medesimi avendo personalmente comunicato al
Pretore il loro rifiuto a presentarsi “per mancanza di fiducia nel giudicare
in modo corretto e onesto del quale ci è già stato dato prova in cause
precedenti che abbiamo segnalato alla Lod. Magistratura”. Chiamato a presentare
osservazioni scritte, in un memoriale del 6 febbraio 2024 il convenuto ha ammesso
un solo danno alla proprietà degli istanti e ha offerto una modalità di
riparazione dello stesso. L'8 febbraio seguente il Pretore ha assegnato agli
istanti un termine di 15 giorni per replicare.
C. Con
istanza del 13 febbraio 2024 RE 1 e RE 2 hanno chiesto la ricusazione del Pretore,
trovando “inopportuno il suo comportamento nella causa in quanto è già stato da
NOI ritenuto e portatole a conoscenza la mancanza di fiducia nei Nostri
confronti nel Giudicare trattandosi delle stesse persone che ebbero a usufruire
di FAVOREGGIAMENTI in una causa da LEI trattata in precedenza”. L'istanza è quindi
stata trasmessa al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, che ha raccolto
le osservazioni del Pretore ricusato mentre CO 1 è rimasto silente. Statuendo
con decisione del 18 marzo 2024 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo gli
oneri processuali di fr. 100.– a carico degli istanti.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un
reclamo (“ricorso”) del 22 marzo 2024 in cui dichiarano di “opporsi alla
decisione di riassegnare l'incombenza al Pretore Losa”, da loro “non gradito” per tutta una
serie di motivi da loro elencati. Il memoriale non è stato oggetto di
notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La
decisione con cui un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di
un altro Pretore è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC).
Trattandosi di procedura sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni
dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3;
analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2). Competente a giudicare
un reclamo su domande di ricusa in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– è la
Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Introdotto
il 22 marzo 2024, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore viciniore ha dapprima ritenuto tardiva la
domanda di ricusa, gli istanti essendo al più tardi dal 29 dicembre 2023 a
conoscenza del fatto che il Pretore Losa avrebbe trattato la loro causa. A
titolo abbondanziale, egli ha ritenuto infondata la domanda “già solo per il
motivo che la stessa non è stata minimamente sostanziata”. A suo avviso, i
ricusanti, al di là di asserire genericamente che il Pretore avrebbe favorito
il convenuto in una precedente causa, non puntualizzano e specificano per nulla quali sarebbero gli elementi
oggettivi atti a considerarlo prevenuto nell'ambito della (nuova) procedura
pendente di fronte a lui. Per il primo giudice, inoltre, anche se gli
istanti avevano avvertito come errate o discriminanti decisioni a loro
sfavorevoli e possano essere intimamente convinti di aver subìto un'ingiustizia
“tale loro persuasione” non trova riscontro in fatti oggettivi. Donde in definitiva
la reiezione dell'istanza.
3.
La decisione impugnata, come si è appena
visto, poggia su più motivazioni indipendenti (alternative o
sussidiarie), sicché una di esse basta da sé sola per definire l'esito della
causa. In tal caso, un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni,
sotto pena di inammissibilità del rimedio giuridico, un'impugnazione potendo essere accolta unicamente se le
critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III
368.
consid. 2.4 con rinvii). Premesso ciò, nella misura in cui i reclamanti
ripropongono le loro ragioni a sostegno della domanda di ricusa senza nulla
obiettare sulla tempestività della loro istanza, il reclamo si rivela d'acchito
irricevibile.
4.
Ad
ogni modo, riguardo alla seconda motivazione, i reclamanti sostengono di non
avere più fiducia nel Pretore Losa “in quanto oltre ad aver fatto
favoreggiamenti e mancanza di approfondimenti nelle cause da lui stralciate dal
ruolo, risulta lo stesso autore di averci segnalato all'A.R.P. sottoponendoci a
visita psichiatrica provocandoci spese e danni (materiali e morali) incaricando un curatore risultante inutile e
provocando truffa-diffamazione medica la stessa pendente al lod. Ministero
pubblico tramite querela”. Essi soggiungono infine di ritenere “che la
persona del Sig. Pretore Losa non abbia a occuparsi della causa in corso allo
scopo che non si abbia a ripetere gli sbagli precedenti”.
Se non che, per tacere del fatto che essi adducono motivazioni nuove (quale una
segnalazione all'autorità regionale di protezione) e come tali inammissibili,
così argomentando i reclamanti non si confrontano con la decisione impugnata. In
secondo grado non basta ripetere le argomentazioni esposte in prima sede, ma
occorre indicare perché la conclusione del primo giudice sarebbe errata. Detto
altrimenti i reclamanti avrebbero dovuto spiegare perché nel ritenere senza
alcun riscontro oggettivo le personali convinzioni degli istanti il Pretore
avrebbe erroneamente applicato il diritto. Essi in realtà si limitano a
riproporre i loro rimproveri nei confronti del Pretore ricusato senza tuttavia
concretamente motivarli. In tali circostanze il reclamo, manifestamente
irricevibile (nel senso dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG), vede la sua sorte segnata.
5.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 seconda frase
CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, gli interessati essendo sprovvisti
di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Essi sono avvertiti ad
ogni modo che non potranno più contare su simile provvidenza in futuro. Non si pone inoltre problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione ad RE 1 e RE
2.
Comunicazione a:
– Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
– CO 1;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.