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Decisione

16.2024.12

Ricusazione di un Giudice di pace - ricevibilità del reclamo

5 aprile 2024Italiano8 min

tendenti alla sospensione dei lavori. Costoro hanno ottemperato il 29 dicembre seguente.

Source ti.ch

Incarto n.

16.2024.12

Lugano,

5 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire nella causa SO.2024.149 (ricusa) della Pretore della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 13 febbraio 2024

da

RE

1 e RE 2

nei

confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella

causa SO.2023.1278 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: rapporti di

vicinato) da loro promossa con istanza del 21 dicembre 2023 nei confronti di

CO

1

giudicando

sul reclamo (“ricorso”) presentato il 22 marzo 2024 da RE 1 e RE 2 contro la

decisione emessa il 18 marzo 2024 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 21 dicembre 2023 RE 1 e RE 2, comproprietari in

ragione di metà ciascuno della particella n. __________ RFP di __________,

hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché ordinasse in via di

supercautelare a CO 1, proprietario della contigua particella n. __________ “di

sospendere immediatamente i lavori edili sul muro della cantina/deposito e

della cucina RE 1” e nel merito di “rimettere nel primiero stato il muro della

cantina/deposito RE 1, di rimuovere tutto il materiale franato e di pulire

dalla polvere la cantina medesima”.

B. Il 22 dicembre 2023, il Pretore

ha assegnato agli istanti un termine di 15 giorni per indicare il valore di

causa e per comunicare se intendessero presentare un'istanza per casi manifesti

tendente al ripristino del muro e un'istanza indipendente di misure cautelari

tendenti alla sospensione dei lavori. Costoro hanno ottemperato il 29 dicembre seguente.

Dando seguito a una proposta dell'allora patrocinatore degli istanti, il 2 gennaio 2024 il Pretore ha citato

le parti a un'udienza del 30 gennaio 2024 per un tentativo di conciliazione,

salvo poi annullarla gli istanti medesimi avendo personalmente comunicato al

Pretore il loro rifiuto a presentarsi “per mancanza di fiducia nel giudicare

in modo corretto e onesto del quale ci è già stato dato prova in cause

precedenti che abbiamo segnalato alla Lod. Magistratura”. Chiamato a presentare

osservazioni scritte, in un memoriale del 6 febbraio 2024 il convenuto ha ammesso

un solo danno alla proprietà degli istanti e ha offerto una modalità di

riparazione dello stesso. L'8 febbraio seguente il Pretore ha assegnato agli

istanti un termine di 15 giorni per replicare.

C. Con

istanza del 13 febbraio 2024 RE 1 e RE 2 hanno chiesto la ricusazione del Pretore,

trovando “inopportuno il suo comportamento nella causa in quanto è già stato da

NOI ritenuto e portatole a conoscenza la mancanza di fiducia nei Nostri

confronti nel Giudicare trattandosi delle stesse persone che ebbero a usufruire

di FAVOREGGIAMENTI in una causa da LEI trattata in precedenza”. L'istanza è quindi

stata trasmessa al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, che ha raccolto

le osservazioni del Pretore ricusato mentre CO 1 è rimasto silente. Statuendo

con decisione del 18 marzo 2024 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo gli

oneri processuali di fr. 100.– a carico degli istanti.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un

reclamo (“ricorso”) del 22 marzo 2024 in cui dichiarano di “opporsi alla

decisione di riassegnare l'incombenza al Pretore Losa”, da loro “non gradito” per tutta una

serie di motivi da loro elencati. Il memoriale non è stato oggetto di

notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La

decisione con cui un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di

un altro Pretore è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC).

Trattandosi di procedura sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni

dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3;

analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2). Competente a giudicare

un reclamo su domande di ricusa in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– è la

Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Introdotto

il 22 marzo 2024, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore viciniore ha dapprima ritenuto tardiva la

domanda di ricusa, gli istanti essendo al più tardi dal 29 dicembre 2023 a

conoscenza del fatto che il Pretore Losa avrebbe trattato la loro causa. A

titolo abbondanziale, egli ha ritenuto infondata la domanda “già solo per il

motivo che la stessa non è stata minimamente sostanziata”. A suo avviso, i

ricusanti, al di là di asserire genericamente che il Pretore avrebbe favorito

il convenuto in una precedente causa, non puntualizzano e specificano per nulla quali sarebbero gli elementi

oggettivi atti a considerarlo prevenuto nell'ambito della (nuova) procedura

pendente di fronte a lui. Per il primo giudice, inoltre, anche se gli

istanti avevano avvertito come errate o discriminanti decisioni a loro

sfavorevoli e possano essere intimamente convinti di aver subìto un'ingiustizia

“tale loro persuasione” non trova riscontro in fatti oggettivi. Donde in definitiva

la reiezione dell'istanza.

3.

La decisione impugnata, come si è appena

visto, poggia su più motivazioni indipendenti (alternative o

sussidiarie), sicché una di esse basta da sé sola per definire l'esito della

causa. In tal caso, un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni,

sotto pena di inammissibilità del rimedio giuridico, un'impugnazione potendo essere accolta unicamente se le

critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III

368.

consid. 2.4 con rinvii). Premesso ciò, nella misura in cui i reclamanti

ripropongono le loro ragioni a sostegno della domanda di ricusa senza nulla

obiettare sulla tempestività della loro istanza, il reclamo si rivela d'acchito

irricevibile.

4.

Ad

ogni modo, riguardo alla seconda motivazione, i reclamanti sostengono di non

avere più fiducia nel Pretore Losa “in quanto oltre ad aver fatto

favoreggiamenti e mancanza di approfondimenti nelle cause da lui stralciate dal

ruolo, risulta lo stesso autore di averci segnalato all'A.R.P. sottoponendoci a

visita psichiatrica provocandoci spese e danni (materiali e morali) incaricando un curatore risultante inutile e

provocando truffa-diffamazione medica la stessa pendente al lod. Ministero

pubblico tramite querela”. Essi soggiungono infine di ritenere “che la

persona del Sig. Pretore Losa non abbia a occuparsi della causa in corso allo

scopo che non si abbia a ripetere gli sbagli precedenti”.

Se non che, per tacere del fatto che essi adducono motivazioni nuove (quale una

segnalazione all'autorità regionale di protezione) e come tali inammissibili,

così argomentando i reclamanti non si confrontano con la decisione impugnata. In

secondo grado non basta ripetere le argomentazioni esposte in prima sede, ma

occorre indicare perché la conclusione del primo giudice sarebbe errata. Detto

altrimenti i reclamanti avrebbero dovuto spiegare perché nel ritenere senza

alcun riscontro oggettivo le personali convinzioni degli istanti il Pretore

avrebbe erroneamente applicato il diritto. Essi in realtà si limitano a

riproporre i loro rimproveri nei confronti del Pretore ricusato senza tuttavia

concretamente motivarli. In tali circostanze il reclamo, manifestamente

irricevibile (nel senso dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG), vede la sua sorte segnata.

5.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 seconda frase

CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, gli interessati essendo sprovvisti

di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Essi sono avvertiti ad

ogni modo che non potranno più contare su simile provvidenza in futuro. Non si pone inoltre problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione ad RE 1 e RE

2.

Comunicazione a:

– Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

– CO 1;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.