16.2024.13
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore
13 maggio 2024Italiano7 min
marzo 2024 il Pretore della giurisdizione di Bellinzona ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP
Source ti.ch
Incarto n.
16.2024.13
Lugano,
13 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 aprile 2024 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 27 marzo 2024 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona
nella causa SO.2024.66 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione
del conduttore) promossa con istanza del 16 gennaio 2024
dalla
CO 1,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 27
marzo 2024 il Pretore della giurisdizione di Bellinzona ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP
– di liberare immediatamente un appartamento situato a __________ appartenente
alla CO 1, ordinando misure esecutive, ha liberato in favore della locatrice la “cauzione
mandato __________ n. … presso la Banca…” a parziale copertura del debito
maturato dall'inquilino e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a
carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 20.–.
B. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 aprile 2024
nel quale, senza formulare esplicite domande, spiega la situazione in cui si è
trovato e sostiene come la comminatoria e la disdetta “non sono state inviate
per posta raccomandata”. L'atto non è stato oggetto di notificazione alla CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC),
trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione
con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore
ha quantificato tale valore in fr. 8268.–, donde la competenza di questa Camera
(art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 5 aprile 2024. Datato 12 aprile
2024.
ma spedito il giorno precedente, il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore, preso atto della corretta
messa in mora del conduttore così come della
valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d CO, ha rilevato
che non competeva all'autorità giudiziaria
di concedere dilazioni di pagamento, ovvero di permettere al convenuto
di riprendere il pagamento della pigione. In tali circostanze, per il primo
giudice sussistevano i presupposti per ordinare l'espulsione del convenuto
dall'ente locato.
3.
RE
1.
ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni addotte davanti al
Pretore. Egli spiega di avere subìto, sin dall'inizio della locazione, “vessazioni,
persecuzioni denigrazioni o minacce” da parte di altri inquilini, in
particolare una precisamente indicata, ciò che gli ha causato problemi di
salute ma senza incidenza sul suo comportamento o l'attitudine verso gli altri
conduttori. Sentendosi sempre più a disagio,
con conseguente peggioramento del suo stato di salute, egli rimprovera alla
locatrice la più totale indifferenza della sua situazione. Evidenziate le
problematiche per trovare un nuovo appartamento, per il reclamante la procedura
seguita dall'istante “non è corretta” poiché la comminatoria e la disdetta non
sono state inviate per posta raccomandata.
4.
Secondo
l'art. 257d cpv. 2 CO, se il conduttore di locali d'abitazioni in mora non
paga entro il termine fissatogli giusta l'art. 257d cpv. 1 CO, il
locatore può recedere dal contratto per la fine di un mese con un preavviso di
30.
giorni almeno. Tale regolamentazione implica che il locatario in mora deve
liberare l'ente locato il più presto possibile se non paga la pigione arretrata.
Ove il conduttore non abbia liberato l'ente locato, il locatore può introdurre
un'istanza di espulsione (sfratto) in applicazione della procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti. E per l'art. 257 CPC tale tutela
giurisdizionale è accordata se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili (cpv. 1 lett. a) e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1 lett.
b). Se queste condizioni non sono adempiute, il giudice non entra nel merito
della domanda (art. 257 cpv. 3 CPC) e la dichiara inammissibile.
a)
In concreto, il Pretore ha accertato che le condizioni dell'art. 257d
CO erano adempiute, il locatore avendo trasmesso al conduttore il 18 ottobre
2023.
la comminatoria per mora (art. 257d cpv. 1 CO: doc. B) e il
28.
novembre 2023 la disdetta su formulario ufficiale (art. 257d cpv. 2
CO; doc. C). Dagli atti risulta che, contrariamente all'assunto del reclamante,
sia la comminatoria di pagamento che la disdetta su modulo ufficiale sono state
inviate al locatario per raccomandata, i due plichi essendo poi stati ritornati
al mittente poiché non ritirati. Il tutto come risulta dai tracciamenti postali
allegati ai doc. B e doc. C.
b)
Quanto alle altre argomentazioni del reclamante, esse non inibiscono le
conseguenze del mancato pagamento della pigione. È possibile che l'interessato
abbia subìto “vessazioni, persecuzioni denigrazioni o
minacce” da parte di altri inquilini, ma per tacere del fatto che non è dato di
sapere se la locatrice ne fosse al corrente, tali episodi non sono circostanziati. Inoltre, quand'anche comportamenti
del genere possano costituire mancanze di riguardo per i vicini nel senso
dell'art. 257f CO e quindi un difetto dell'ente locato (art. 259a CO;
sentenza del Tribunale federale 4A_123/2017 consid. 9.1), il convenuto non ha fatto
valere alcuna riduzione della pigione per difetti né ha rilasciato una
dichiarazione di compensazione, tanto meno nel termine di 30 giorni fissatogli
dal locatore in applicazione dell'art. 257d cpv. 1 CO. Che, infine, il
reclamante possa avere difficoltà nel
reperire un altro alloggio è possibile, ma una proroga del contratto di
locazione in caso di mora del conduttore è esclusa per legge (art. 272a
cpv. 1 lett. a CO). Né motivi umanitari permettono di differire gli effetti di
una decisione d'espulsione dall'ente locato. In definitiva, la decisione del
Pretore resiste alla critica, i fatti erano “immediatamente comprovabili” e la situazione giuridica era
“chiara”.
5.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si
giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il reclamante,
sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio
di un legale. Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato
notificato all'istante per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.