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Decisione

16.2024.13

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore

13 maggio 2024Italiano7 min

marzo 2024 il Pretore della giurisdizione di Bellinzona ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP

Source ti.ch

Incarto n.

16.2024.13

Lugano,

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'11 aprile 2024 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 27 marzo 2024 dal

Pretore del Distretto di Bellinzona

nella causa SO.2024.66 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione

del conduttore) promossa con istanza del 16 gennaio 2024

dalla

CO 1,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 27

marzo 2024 il Pretore della giurisdizione di Bellinzona ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP

– di liberare immediatamente un appartamento situato a __________ appartenente

alla CO 1, ordinando misure esecutive, ha liberato in favore della locatrice la “cauzione

mandato __________ n. … presso la Banca…” a parziale copertura del debito

maturato dall'inquilino e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a

carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 20.–.

B. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 aprile 2024

nel quale, senza formulare esplicite domande, spiega la situazione in cui si è

trovato e sostiene come la comminatoria e la disdetta “non sono state inviate

per posta raccomandata”. L'atto non è stato oggetto di notificazione alla CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC),

trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione

con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore

ha quantificato tale valore in fr. 8268.–, donde la competenza di questa Camera

(art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridi­co, la

decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 5 aprile 2024. Datato 12 aprile

2024.

ma spedito il giorno precedente, il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore, preso atto della corretta

messa in mora del conduttore così come della

valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d CO, ha rilevato

che non competeva all'autorità giudiziaria

di concedere dilazioni di pagamento, ovvero di permettere al convenuto

di riprendere il pagamento della pigione. In tali circostanze, per il primo

giudice sussistevano i presupposti per ordinare l'espulsione del convenuto

dall'ente locato.

3.

RE

1.

ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni addotte davanti al

Pretore. Egli spiega di avere subìto, sin dall'inizio della locazione, “vessazioni,

persecuzioni denigrazioni o minacce” da parte di altri inquilini, in

particolare una precisamente indicata, ciò che gli ha causato problemi di

salute ma senza incidenza sul suo comportamento o l'attitudine verso gli altri

conduttori. Sentendosi sempre più a disagio,

con conseguente peggioramento del suo stato di salute, egli rimprovera alla

locatrice la più totale indifferenza della sua situazione. Evidenziate le

problematiche per trovare un nuovo appartamento, per il reclamante la procedura

seguita dall'istante “non è corretta” poiché la comminatoria e la disdetta non

sono state inviate per posta raccomandata.

4.

Secondo

l'art. 257d cpv. 2 CO, se il conduttore di locali d'abitazioni in mora non

paga entro il termine fissatogli giusta l'art. 257d cpv. 1 CO, il

locatore può recedere dal contratto per la fine di un mese con un preavviso di

30.

giorni almeno. Tale regolamentazione implica che il locatario in mora deve

liberare l'ente locato il più presto possibile se non paga la pigione arretrata.

Ove il conduttore non abbia liberato l'ente locato, il locatore può introdurre

un'istanza di espulsione (sfratto) in applicazione della procedura sommaria di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti. E per l'art. 257 CPC tale tutela

giurisdizionale è accordata se i fatti sono incontestati o immediatamente

comprovabili (cpv. 1 lett. a) e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1 lett.

b). Se queste condizioni non sono adempiute, il giudice non entra nel merito

della domanda (art. 257 cpv. 3 CPC) e la dichiara inammissibile.

a)

In concreto, il Pretore ha accertato che le condizioni dell'art. 257d

CO erano adempiute, il locatore avendo trasmesso al conduttore il 18 ottobre

2023.

la comminatoria per mora (art. 257d cpv. 1 CO: doc. B) e il

28.

novembre 2023 la disdetta su formulario ufficiale (art. 257d cpv. 2

CO; doc. C). Dagli atti risulta che, contrariamente all'assunto del reclamante,

sia la comminatoria di pagamento che la disdetta su modulo ufficiale sono state

inviate al locatario per raccomandata, i due plichi essendo poi stati ritornati

al mittente poiché non ritirati. Il tutto come risulta dai tracciamenti postali

allegati ai doc. B e doc. C.

b)

Quanto alle altre argomentazioni del reclamante, esse non inibiscono le

conseguenze del mancato pagamento della pigione. È possibile che l'interessato

abbia subìto “vessazioni, persecuzioni denigrazioni o

minacce” da parte di altri inquilini, ma per tacere del fatto che non è dato di

sapere se la locatrice ne fosse al corrente, tali episodi non sono circostanziati. Inoltre, quand'anche comportamenti

del genere possano costituire mancanze di riguardo per i vicini nel senso

dell'art. 257f CO e quindi un difetto dell'ente locato (art. 259a CO;

sentenza del Tribunale federale 4A_123/2017 consid. 9.1), il convenuto non ha fatto

valere alcuna riduzione della pigione per difetti né ha rilasciato una

dichiarazione di compensazione, tanto meno nel termine di 30 giorni fissatogli

dal locatore in applicazione dell'art. 257d cpv. 1 CO. Che, infine, il

reclamante possa avere difficoltà nel

reperire un altro alloggio è possibile, ma una proroga del contratto di

locazione in caso di mora del conduttore è esclusa per legge (art. 272a

cpv. 1 lett. a CO). Né motivi umanitari permettono di differire gli effetti di

una decisione d'espulsione dall'ente locato. In definitiva, la decisione del

Pretore resiste alla critica, i fatti erano “immediatamente comprovabili” e la situazione giuridica era

“chiara”.

5.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si

giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il reclamante,

sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio

di un legale. Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato

notificato all'istante per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.