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Decisione

16.2024.17

Azione creditoria: azione di diritto privato tra comune e proprietari - contributi di miglioria

30 luglio 2025Italiano29 min

acquistato, in ragione di un mez­zo ciascuno, la particella n. 587 RFD di A______,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2024.17

Lugano,

30 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 7 maggio 2024 presentato da

RE1,

V________

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

Lo______)

contro

la decisione emessa il 20 marzo 2024 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3

nella causa SE.2023.32 (azione creditoria) promossa nei suoi confronti con petizione

del 27 gennaio 2023 dal

CO2,

A______

(rappresentato

dal Municipio e

patrocinato

dall'avv.

PA2,

L______)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 1° aprile 2003 i coniugi RE1 e S______ G______ R______ hanno

acquistato, in ragione di un mez­zo ciascuno, la particella n. 587 RFD di A______,

situata nella zona non edificabile del comune, in località B______. Con lettera del 24 luglio

2006 RE1 e altri due abitanti

della frazione di B______ hanno chiesto al

Municipio se vi fosse la possibilità di

allacciare i loro fondi alla rete dell'acqua potabile comunale, rilevando che

le loro abitazioni, il cui approvvigionamento idrico è garantito da

sorgenti private, nei periodi di siccità estiva rimanevano con pochissima acqua.

Il Municipio ha risposto di stare valutando di estendere l'acquedotto comunale non

solo per servire la frazione di Be______, in

zona edificabile ma anche le abitazioni di B______

site fuori zona edificabile e di avere già incaricato un consulente di

allestire un progetto di massima. Dall'ottobre

2009 all'aprile 2012 RE1 ha ricoperto la carica di municipale del CO2 e capo del Dicastero A______ P______ e si è occupato, in prima persona, del citato

progetto.

B. Dopo

aver raccolto la conferma dell'interesse dei proprietari delle frazioni di Be______ e di B______,

incluso RE1 e presa

conoscenza del progetto allestito dall'ing. C______ C______, il 25 maggio

2011 il Municipio di A______ ha sottoposto

alla Sezione degli enti locali una serie di quesiti volti a chiarire, tra

l'altro, se il finanziamento dell'opera sarebbe dovuto avvenire anche per i

proprietari delle abitazioni di B______, site

fuori della zona edificabile, tramite il

prelievo di contributi di miglioria oppure se essi non fossero assoggettati

all'imposizione di quei contributi e con loro avreb­be dovuto concludere degli accordi privati. Il 29

luglio 2011 la Sezione degli enti locali ha risposto, in estrema sintesi, che

il Comune non aveva alcun obbligo di urbanizzare i fondi della frazione

di B______ essendo situati in zona non

edificabile e che qualora i proprietari delle abitazioni di questa località, il

cui approvvigionamento idrico era già garantito da sorgenti private (salvo nei

periodo di siccità), non avessero voluto allacciarsi alla nuova condotta

dell'acqua potabile, essendo i loro fondi già serviti in modo confacente alla

loro destinazione, non sarebbe stato possibile riconoscere alcun vantaggio

particolare e quindi ritenerli soggetti imponibili di contributi di miglioria

(art. 1 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LCM); soltanto

qualora i proprietari delle abitazioni di B______

si fossero allacciati alla nuova rete comunale si sarebbe potuto ritenerli

beneficiari di un vantaggio particolare e dunque assoggettarli alla LCM e, in

tal caso, l'intervento sarebbe da considerare un'“urbanizzazione particolare”

ai sensi della LCM e, riguardando “un comprensorio di vantaggio ben delimitato,

la procedura di imposizione potrebbe essere sostituita da convenzioni con i

proprietari ai sensi dell'art. 14 LCM”.

Preso

atto del menzionato parere della Sezione degli enti locali, il Municipio ha

deciso, prima ancora di sottoporre al Consiglio Comunale una richiesta di

credito, di concludere con i sei proprietari delle abitazioni di B______ degli accordi nei quali si impegnavano ad

assumersi l'85% della spesa complessiva. Il 15 ottobre 2011 anche i coniugi R______ hanno così sottoscritto una

dichiarazione con cui si sono impegnati “ad assumersi in quota parte i

costi di ampliamento della rete di distribuzione AP in zona Be______, secondo il progetto 27 aprile

2011 allestito dallo studio d'ing. C______ C______, ritenuta una partecipazione ai costi

determinanti dell'opera in misura del 85% e suddivisa in modo equo fra le particelle

beneficiarie (6 unità), per un importo massimo corrispon­den­te a

fr. 33'000.– [fr. 233'000.– / 6 abitazioni * 85%] a carico della

part. 587 RFD di A______.

A tal riguardo si fa riferimento alla Legge sui contributi di miglioria, che

per inciso ammette il pagamento a rate distribuito su 10 anni. L'esecuzione del­l'o­pera

è condizionata all'accettazione del necessario credito di costruzione da parte

del Consiglio comunale di A______ e relativa crescita in giudicato.

L'esecuzione dell'opera è prevista a cavallo degli anni 2012/ 2013”.

C. Il 12

dicembre 2011 il Consiglio comunale ha approvato il messaggio municipale dell'8

novembre 2011 concernente la richiesta di credito di complessivi fr. 488'000.–

per l'ampliamento dell'acquedotto in località Be______-B______ (MM n. 32/2011), la quale prevedeva per

la tratta fino alla frazione Be______, in zona

edificabile, trattandosi di urbanizzazione generale ai sensi della LCM,

l'imposizione di contributi di miglioria nella misura del 60% della spese

determinante mentre per la tratta dalla frazione di Be______

fino a B______, fuori della zona edificabile,

di recuperare l'85% della spesa mediante

“convenzioni private, accordi già sottoposti ai proprietari coinvolti”.

D. Il 9

luglio 2015 è stata messa in esercizio la nuova tratta dell'acquedotto comunale,

alla quale i coniugi R______ non hanno mai

allacciato il loro fondo. Il 9 dicembre 2015 il Municipio ha comunicato loro

che il contributo definitivo a carico della loro particella n. 587, calcolato sulla base del consuntivo finale e

degli accordi sottoscritti in precedenza, sarebbe ammontato a fr. 25'597.32.

Il 25 maggio 2016 i coniugi R______ hanno

scelto di pagare il “contributo di miglioria relativo all'ampliamento

dell'acquedotto” di fr. 25'597.32, in luogo di un versamento unico, mediante 10

rate annuali, con prima scadenza il 29

febbraio 2016. La prima rata dell'anno 2016 è stata pagata regolarmente.

Successivamente

RE1, il quale tra il 2016 e il 2017 ha

lasciato l'abitazione coniugale di A______, si

è rifiutato di pagare la metà

della seconda rata con scadenza al 31 maggio 2017, poi saldata a seguito della

decisione di rigetto definitivo emessa il 30 agosto 2018 dal Giudice di pace

del circolo di Paradiso (inc. S18-119). RE1 ha poi omesso di pagare

anche la metà della terza (per l'anno 2018) e della quarta rata (per l'anno

2019).

E. L'ente

pubblico gli ha fatto notificare un secondo precetto esecutivo (n. _______ dell'Ufficio

esecuzioni di Lugano) volto a ottenere il pagamento di fr. 2'559.80

oltre interessi a titolo di “contributi di miglioria Beretta-B______

quota di ½ part. 587 RFD di A______, fatture n. 524/2018 e 516/2019”, al

quale RE1 ha interposto opposizione e l'istanza

di rigetto definitivo dell'opposizione promossa il 24 giugno 2019 dal CO2 è stata accolta con decisione del 24 giugno

2019 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso (inc. S19-159). Un reclamo

presentato il 23 marzo 2023 da RE1 contro

questa decisione è stato accolto con sentenza del 5 ottobre 2020 dalla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, che ha riformato la decisione

impugnata nel senso della reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione,

considerando in particolare che la legge sui contributi di miglioria prevede

che la normale procedura d'imposizione di contributi di miglioria possa essere

sostituita, in casi speciali, da convenzioni sui contributi tra comune e

contribuenti (art. 14 cpv.1 LCM), la cui

validità è subordinata all'approvazione del presidente del Tribunale d'espropriazione (art. 14 cpv. 2 LCM) e che nel caso in esame, i documenti fatti valere

dal CO2 come titoli di riconoscimento di

debito non risultavano approvati dal presidente del Tribunale d'espropriazione (inc. 14.2020.46).

F. Frattanto, con istanza del 10 settembre 2018 RE1 ha chiesto al Municipio di A______ di accertare l'esistenza o l'inesistenza

di una valida procedura di imposizione di contributi di miglioria,

rispettivamente la validità o la nullità delle fatture emesse a suo carico,

sostenendo che i presupposti per il prelievo di contributi di miglioria non

sarebbero stati dati perché il Municipio di A______

non aveva seguito la procedura prevista dalla LCM, non avendo né proceduto

all'allestimento e alla pubblicazione di un prospetto

dei contributi come richiesto dagli art. 11 e 12 LCM né tantomeno concluso

una convenzione sui contributi ai sensi dell'art.

14 LCM la quale avrebbe richiesto l'approvazione da parte del presidente del

Tribunale di espropriazione. Nell'ambito di uno scambio di corrispondenza il

Municipio di A______ ha sostanzialmente

rilevato come RE1 abbia riconosciuto per

iscritto di essere debitore del Comune, per cui le sue contestazioni per

mettere in discussione “il diritto di prelevare i contributi” sarebbero

pretestuose, oltre che tardive e irricevibili. Da parte sua RE1 ha contestato l'esistenza di un

riconoscimento di debito e non ottenendo una decisione formale, il 13 maggio 2019 ha inoltrato un ricorso per

denegata giustizia al Consiglio di Stato, il quale con decisione del 19

febbraio 2020 (n. 993) lo ha trasmes­so per competenza al Tribunale di

espropriazione, che con sentenza del 12 marzo 2020 lo ha a sua volta retrocesso

per competenza al Consiglio di Stato (inc. 30.2020.3), il quale con decreto del

27 aprile 2020 lo ha stralciato dai ruoli essendo il ricorso divenuto privo di

oggetto.

G. In

effetti, statuendo con una “decisione” del 30 marzo 2020 il CO2 ha evaso l'istanza di accertamento di RE1, rilevando di non avere mai negato che il

Municipio non avesse avviato una procedura impositiva ai sensi della LCM e che il

suo credito nei confronti di RE1 si fondava

sull'accordo di partecipazione ai costi di costruzione dell'acquedotto da lui

sottoscritto. Adito con ricorso del 6 maggio 2020 da RE1, con decisione del 2

settembre 2020 il Consiglio di Stato, verificato

pregiudizialmente se quella avversata costituisse una decisione impugnabile o

meno, ha proceduto all'esame della questione se le pretese oggetto della

controversia discendano da un contratto di diritto amministrativo oppure da un

contratto di diritto privato e, avendo stabilito che “nel caso concreto

l'accordo contrattuale tra l'autorità comunale e il signor R______ relativo all'ampliamento

della tratta Be______-B______ dell'acquedotto, eseguito su richiesta dei

privati che si sono dichiarati disposti ad assumersene buona parte dei costi

risulta esclusivamente retto dal diritto

privato” e quindi eventuali controversie al riguardo rientrano nella

competenza esclusiva del giudice civile, ha concluso che “il ricorso, in quanto

teso ad avversare una determinazione del Municipio di A______ fondata sul diritto privato, deve

essere dichiarato irricevibile per mancanza di una decisione impugnabile ex

art. 208 LOC” (inc. 4504). Tale decisione è passata in giudicato.

H. Con istanza del 22 novembre 2022 il CO2 si è rivol­to al

Segretario assesso­re della Pretura del Distretto di Lugano, se­zione 3, chiedendo di convoca­re RE1 per un ten­tativo

di conciliazione volto a ottenere il pa­gamento di fr. 6'399.50 oltre

accessori a saldo delle rate per gli anni dal 2018 al 2022 (doc. U) dovute

sulla base dell'accordo di partecipazione ai costi di ampliamento della rete di

distribuzione AP in zona B______ sottoscritto

il 15 ottobre 2011 (doc. F) e dell'accordo di rateizzazione (doc. H e doc. I). All'udienza di conciliazione del 27 gennaio 2023 il

Segretario assessore, constatata l'impos­sibi­lità di conciliare le

parti, ha rilasciato seduta stante all'istante

l'autorizzazio­ne ad agire, ponendo a suo carico le spese di fr.

250.– (inc. CM.2022.590).

I. Con la petizione del 27 gennaio 2023 il CO2 ha convenuto RE1

davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2023

il convenuto ha proposto, in via principale, di dichiarare la petizione

irricevibile per carenza di giurisdizione civile e, in via subordinata, di

respingerla. Egli ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, che l'attore fosse

condannato a restituirgli le due rate relative agli anni 2016 e 2017 da lui pagate di complessivi fr. 2'559.80 più

interessi al 5% dal 1° marzo 2016 su fr. 1'279.90 e dal 1° settembre 2018 su

fr. 1'279.90. Con replica e risposta

riconvenzionale del 19 giugno 2023 l'attore ha ribadito la propria

domanda e proposto di respingere la riconven­zione.

Mediante duplica e replica

riconvenzione del 17 agosto 2023 il convenuto ha mantenuto il suo punto di

vista. Alle prime arringhe del 9 ottobre 2023 le

parti hanno riaffermato le rispettive domande e hanno notificato pro­ve.

Esperita l'i­struttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali,

limitandosi a conclusioni scritte del 24 gennaio 2024 nei quali

hanno ribadito le rispettive domande.

L. Statuendo con decisione del 20 marzo 2024 il Pretore ha accolto la

petizione, condannando il convenuto a versare all'attore fr. 6'399.55

oltre interessi del 5% dal 19 novembre 2021 e ponendo le spese processuali di

fr. 1'000.– così come quelle della procedura di conciliazione a carico del

convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 1'500.– di ripetibili. Il primo

giudice ha invece respinto la domanda riconvenzionale con spese processuali di

fr. 300.– e ripetibili a favore dell'attore di fr. 1'000.– messe a carico

del convenuto.

M. Contro la decisione appena citata RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo

del 7 maggio 2024, in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via

principale, l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di

respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale e, in via

subordinata, di rinviare gli atti al Pretore per una nuova decisione. Con

decreto del 14 maggio 2024 il presidente di questa Camera ha respinto

la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 17 giugno

2024 il CO2 conclude per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella

procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10'000.–, con reclamo a

questa Camera en­tro trenta giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è

pervenuta alla patrocinatrice del convenuto

il 25 marzo 2024 (cfr. tracciamento degli invii postali n.

__.__.______.________ agli atti) durante le

ferie giudiziarie (dal 24 marzo al 7 aprile 2024;

art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). Il termine d'impugnazione è così

iniziato a decorrere l'8 aprile 2024 e sarebbe scaduto il 7 maggio

2024.

Intro­dotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame

è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può

essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di

reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cogni­zione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono

stati accer­tati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La defini­zio­ne di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole

una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insosteni­bili, in aperto contrasto con la

situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico

chiaro e indiscusso op­pure in contraddizione urtante con il sentimento

di giustizia e d'e­quità (DTF 148 II 126 consid. 5.2; DTF 144 III 146 consid. 2

con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato anzitutto che le tesi delle parti

divergono sulla questione dell'applicazione della legge sui contributi di

miglioria (LCM): per il CO2, la LCM non

trova applicazione e il credito da lui fatto valere nei confronti del convenuto

si fonda su accordi di diritto privato e di competenza del giudice civile, ciò

che è già stato stabilito dalla decisione emessa il 2 settembre 2020 dal

Consiglio di Stato, mentre secondo RE1 il

CO2 avreb­be dovuto seguire la procedura

prevista dalla LCM e siccome l'accordo da

lui sottoscritto non costituisce una convenzione [di diritto amministrativo] ai

sensi dell'art. 14 LCM, la quale avrebbe richiesto per la sua validità l'approvazione

del presidente del Tribunale delle espropriazioni, esso è nullo. Per il primo

giudice, “come rilevato al

riguardo dalla Sezione degli enti locali”, la frazione di B______ è posta fuori dalla

zona edificabile ed è già dotata di accesso

all'acqua potabile mediante l'allacciamento a sorgenti private per cui l'ampliamento

dell'acquedotto “per la tratta Be______-B______, destinato a servire la frazione di B______, non avrebbe presentato alcun vantaggio

particolare ai sensi della LCM, ostando dunque al prelievo dei contributi di

miglioria” (TE sentenza inc. 30.2004.34 del 20 gennaio 2006). Nel caso concreto, – egli ha proseguito – non

applicandosi la legge sui contributi di miglioria, il CO2 ha

deciso per “una diversa modalità di investimento

tramite accordi di

finanziamento privati con gli interessati” e in effetti, nel

messaggio municipale dell'8 novembre 2011 concernente la richiesta di credito (MMN n. 20/2011) è indicato

che “Per le opere di posa della condotta dalla

frazione di “Ba______” fino a B______ si provvederà al recupero dell’85% della

spesa, mediante convenzioni private, accordi già sottoposti ai proprietari

coinvolti”.

Il convenuto ­– ha proseguito il Pretore – non ha

dimostrato che, diversamente da quanto risulta sia dal parere della Sezione

degli enti locali sia dalla citata giurisprudenza del Tribunale di espropriazione,

la procedura di finanziamento della tratta Be______-B______ avrebbe dovuto essere retta dalla LCM e

per di più, questa legge “non contempla la nullità di eventuali accordi privati

sottoscritti dal Comune per il finanziamento di opere di interesse pubblico

fuori dalla zona edificabile”. RE1 – ha continuato

il primo giudice – a prescindere che in

qualità di membro del Municipio e capo del Dicastero dell'AAP, era al corrente

delle decisioni prese dal Municipio, già prima della delibera comunale, ha

sottoscritto la dichiarazione di accettazione dell'assunzione dell'85% del

costo dell'investimento fino a concorrenza di un massimo di fr. 33'000.–, poi ribadita il 25 maggio

2011, benché già al momento della

ricezione della comunicazione del 9 dicembre 2015 del Municipio, avrebbe potuto constatare che la richiesta di

pagamento non era stata preceduta da una procedura di prelievo secondo la LCM e

il fatto che ha “atteso quasi tre anni prima di rimettere in discussione gli

accordi presi e in parte da lui già assolti”, attesta che, contrariamente a

quanto da lui asserito, “l'applicabilità della LCM non costituiva un

elemento oggettivamente e soggettivamente essenziale del contratto ai sensi

dell’art. 24 CO”. Ritenuto così che

l'obiezione di nullità degli accordi sottoscritti sollevata dal convenuto

era “infondata, se non temeraria e contraria al principio della buona fede”,

nonché tardiva ai sensi dell'art. 31 CO, il Pretore ha accolto la pretesa di pagamento di fr. 6'399.55 oltre interessi

dell'attore mentre ha respinto la domanda riconvenzionale.

4.

Preliminarmente si

rileva che nel suo reclamo RE1 riprende

ampi stralci delle sue osservazioni del 28 aprile 2023 e rimanda “a tutto

quanto sollevato in prima istanza”. Tale modo di procedere, come rilevato dal

resistente nelle sue osservazioni del 17 giugno 2024, non è ammissibile. L'atto

di reclamo deve, in effetti, contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali

si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321

cpv. 1 CPC) e il reclamante deve

spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero

erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può limitarsi a proporre una propria tesi

e una propria lettura dei fatti, bensì deve

confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo

sbaglio del primo giudice (DTF 141

III 569 consid. 2.3.3; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; cfr. CCR, sentenza

inc. 16.2023.4 consid. 4 con rinvii). Pertanto il reclamo verrà esaminato unicamente nella

misura (alquanto limitata) in cui rispetta i criteri previsti dalla legge.

5.

Il reclamante, il quale ribadisce che quanto da

lui sottoscritto il 15 ottobre 2011 (doc. G) non ha alcun valore perché non è

stata seguita la procedura prevista dalla legge sui contributi di miglioria,

la quale prevede che una convenzione sui contributi di miglioria ai sensi

dell'art. 14 LCM per essere valida deve ottenere l'approvazione del presidente

del Tribunale di espropriazione, adduce che il CO2 “ha improvvisamente cambiato rotta

sostenendo che non era sua intenzione applicare la LCM (probabilmente perché si

è reso conto dell'errore nella mancata approvazione degli accordi)”. Egli

rimprovera il primo giudice per non avere esaminato “la questione centrale

dell'approvazione degli accordi privati da parte del Presidente del Tribunale

d'espropriazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 LCM”, nonostante

questa necessità sia stata confermata sia dal parere del 29 luglio 2011 della

Sezione degli enti locali sia dalla sentenza emessa il 5 ottobre 2020 dalla

Camera di esecuzioni e fallimenti. Critica, inoltre, il Pretore per avere omesso

di esaminare la sua competenza giurisdizionale, nonostante nelle osservazioni

alla petizione egli abbia eccepito la sua incompetenza, facendo valere che “le

vertenze che sorgono a proposito delle convenzioni ex art. 14 LCM sono di

diritto pubblico, sulle quali deve pronunciarsi semmai il Tribunale

d'espropriazione”.

a) Nel Cantone Ticino

la legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL

703.100) stabilisce che i Comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti

per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo,

segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei

terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Per urbanizzazione generale s'intende

l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli

impianti di urbanizzazione, segnatamente alle

condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto

nonché a strade e accessi che servono direttamente il territorio edificabile

(art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare

comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti

di urbanizzazione, nonché alle strade

di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Un

vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione

dei fondi ai fini dell'utilizzazione

prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett.

a LCM) rispettivamente quando la redditività, la

sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi,

tenuto conto della loro destinazione, sono migliorate in modo evidente (art. 4

cpv. 1 lett. b LCM). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti

reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere

derivi un vantaggio particolare

(art. 5 cpv. 1 LCM).

Nel contesto di impianti pubblici di

urbanizzazione le condotte dell'acqua potabile sono

installazioni indispensabili che normalmente

danno luogo al prelievo di contributi di miglioria poiché creano le premesse

per l'edificazione dei fondi (o le migliorano) e dunque conferiscono loro un

vantaggio particolare (Ponti Brog­gini, Tributi pubblici e contributi di miglioria,

Lugano 2021, pag. 47, n. 23).

Secondo la giurisprudenza se un fondo situato in zona non edificabile è già

rifornito d'acqua in modo confacente alla sua destinazione

tramite di una sorgente privata, non

esistendo peraltro alcuna norma che preveda un obbligo di allacciarsi alle

condotte di approvvigionamento di acqua potabile, non è possibile riconoscere alcun vantaggio particolare per il fondo e quindi

procedere con il prelievo dei contributi di miglioria (TE sentenza inc. 30.2004.34 del 20 gennaio 2006; cfr. anche Ponti

Brog­gini, op. cit., pag. 48, n. 25).

Gli art. art. 11 segg. LCM prevedono una procedura d'impo­sizione, che consiste

nell'elaborazione del prospetto dei contributi (art. 11) e nella pubblicazione

dello stesso unitamente ai documenti giustificativi della spesa (art. 12), e

delle vie di ricorso, anzitutto all’autorità che lo ha elaborato (art. 13 cpv.

1) e contro la decisione su

reclamo al Tribunale di espropriazione (art.

13.

cpv. 2). In casi speciali la procedura d'imposizione può essere sostituita

da convenzioni sui contributi (art. 14 cpv. 1), che non possono però scostarsi

dai principi fissati dalla legge (art. 14 cpv. 2 primo periodo). La validità

delle convenzioni è subordinata all’approva­zione del presidente del Tribunale

d’espropriazione (art. 14 cpv. 2 secondo periodo). La possibilità di

concludere una convenzione sui contributi di miglioria ai sensi dell'art. 14

LCM, ossia un contratto di diritto amministrativo, è volta a evitare la procedura d'imposizione secondo gli art. 11 e

seguenti allorché è coinvolto un numero limitato di persone per interventi di

poca importanza (Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, 2a edizione, Cadenazzo 2002, n. 302 e 304).

b) Ciò

posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura del reclamante secondo cui

il Pretore non avrebbe esaminato la sua

competenza giurisdizionale. Il primo giudice ha verificato invero la propria competenza. In effetti, egli ha considerato che secondo il CO2 la dichiarazione di assunzione dei costi sottoscritta il 15

ottobre 2011 dal convenuto (doc. G), da lui confermata il 25 maggio 2016 (doc.

L), costituisce un “riconoscimento di debito” e che la decisione del 2

settembre 2020 del Consiglio di Stato (doc. U) ha già confermato “che

nel caso concreto non potrebbe trovare applicazione la LCM, trattandosi di

accordi di natura esclusivamente privata e di competenza del giudice civile”

mentre secondo il convenuto i documenti da lui sottoscritti su cui la controparte

fonda la sua pretesa non costituiscono un accordo di diritto privato perché a

suo dire “il CO2 avrebbe dovuto seguire la

procedura prevista dalla legge cantonale sui contributi di miglioria (LCM)”. Egli si è domandato quindi se l'ampliamento

dell'acquedotto destinato a servire le

abitazioni della frazione di B______ costituisse un'opera di interesse pubblico

arrecante un vantaggio particolare ai sensi della LCM, giungendo alla

conclusione, che per queste abitazioni, poste in zona non edificabile e già

dotate di un accesso all'acqua potabile mediante sorgenti private, non era

possibile riconoscere un vantaggio particolare

ai sensi dell'art. 4 LCM e di conseguenza, non essendo dati i presupposti di

applicazione della LCM, non era possibile prelevare contributi di miglioria. Pertanto,

il Pretore ha accertato che,

diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, nel caso in esame il CO2 non doveva seguire la procedura di prelievo

di contributi di miglioria prevista

dalla LCM e che l'accordo di finanziamento dell'ampliamento dell'acquedotto sottoscritto dall'attore su cui

il CO2 fonda la sua pretesa è retto esclusivamente

dal diritto privato, ciò che comporta la competenza del giudice civile.

c)

Quanto all'argomentazione del reclamante secondo cui l'intenzione

del CO2 era quella di applicare la legge

suoi contributi di miglioria e non quella di concludere un accordo, retto dal diritto privato, di partecipazione ai costi di ampliamento della rete di

distribuzione dell'acqua potabile, non si disconosce che riguardo alla

questione dell'applicabilità della menzionata legge anche ai proprietari delle

abitazioni fuori zona edificabile, il Comune aveva dei dubbi, tant'è vero che ha

chiesto, tramite il Municipio, alla Sezione degli enti locali se “i

proprietari situati fuori dalla zona edificabile sono soggetti all'imposizione

dei contributi di miglioria, oppure il Comune può/deve procedere con accordi

privati?”. È vero anche che il CO2 non è stato un esempio di chiarezza riguardo all'applicabilità della legge sui contributi di

miglioria giacché nella sua comunicazione del 9 dicembre 2015 ha intimato al

convenuto e alla sua ex moglie il prelevamento di un “contributo di miglioria” di fr. 25'597.32 (doc. I) e ha chiesto

loro di indicargli mediante un apposito

formulario se desideravano “provvedere al pagamento del contributo di

miglioria” mediante

un versamento unico o dieci rate annuali (doc. L). Il CO2 ha inviato, inoltre, a RE1 diverse diffide di pagamento nelle quali ha

sollecitato il pagamento di rate scadute di “contributi di miglioria” (doc.

V) e nei precetti esecutivi fatti

spiccare nei confronti di RE1 ha indicato

come causa del suo credito “contributi di miglioria” (doc. M e inc. 14.2020.46

richiamato).

d) Resta il fatto che dal messaggio municipale dell'8

novembre 2011 risulta che il finanziamento dell'ampliamento dell'acquedotto in

località Be______-B______ (MM n. 20/2011) doveva avvenire per la

tratta fino alla frazione di Be______ tramite

il prelievo di contributi di miglioria mentre per quella fino alla frazione di B______ il finanziamento doveva invece essere

garantito mediante “convenzioni private” (cfr. sopra consid. C). Non solo, il Consiglio di Stato ha peraltro

stabilito nella sua decisione del 2 settembre 2020 che nel caso in esame la legge

sui contributi di miglioria non si applica e gli accordi su cui il CO2 fonda il proprio credito sono retti

esclusivamente dal diritto privato (doc. U). Considerato che il giudice

civile è vincolato da una decisione passata in giudicato emessa dall'autorità amministrativa competente, a meno

che tale decisione risulti assolutamente nulla (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3;

DTF 108 II 460 consid. 2; più di recente: sentenza

4A_85/2019 del 3 settembre 2019 consid. 3.2 in: SJ 2019 pag. 457; CCR,

sentenza inc. 16.2022.3 del 23 maggio 2023 consid. 5b), il Pretore non avrebbe invero

neppure dovuto riesaminare la questione dell'applicabilità della legge sui

contributi di miglioria ma egli avrebbe dovuto limitarsi a verificare che la

decisione amministrativa non fosse nulla. La nullità va peraltro ammessa

solo eccezionalmente, quando la decisione amministrativa è intaccata da un

vizio particolarmente grave, manifesto

o perlomeno facilmente riconoscibile, e a condizione che non ne risulti compromessa seriamente la

sicurezza del diritto. Sono motivi di nullità principalmente l'incompetenza funzionale

e materiale dell'autorità nonché i gravi vizi procedurali (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3 con rinvii; più di

recente: sentenza 4A_85/2019 del 3 settembre 2019 consid. 3.2 in: SJ 2019

pag. 457). In concreto, –

come si vedrà in appresso – dalle argomentazioni del reclamante non risulta che

sussistano estremi del genere.

e)

Il

reclamante, anziché confrontarsi con i motivi che hanno portato

il Consiglio di Stato e il Pretore a concludere per l'inapplicabilità della

LCM,

si limita a riaffermare che quanto da lui sottoscritto non costituisce

una valida convenzione ai sensi dell'art.

14.

LCM perché non vi è stata alcuna approvazione da parte del presidente del

Tribunale di espropriazione e a dolersi del fatto che il Pretore non ha

considerato che la Sezione degli enti locali e la Camera di esecuzione e

fallimenti hanno confermato la necessità “dell'approvazione degli accordi

privati da parte del Presidente del Tribunale d'espropriazione, conformemente a

quanto previsto dall'art. 14 LCM”, evidenziando che nel suo parere del 29 luglio 2011 (pag. 3) la Sezione degli enti locali ha indicato che

“la procedura di imposizione potrebbe essere sostituita da convenzioni con i

proprietari ai sensi dell'art. 14 LCM” e che nella sua decisione del 5 ottobre

2020.

(pag. 7 e 8) la Camera di esecuzione e fallimenti ha accolto il suo reclamo e respinto l'istanza di

rigetto definitivo presentata nei suoi confronti dal CO2 perché “i documenti fatti valere

dall'istante come titoli di riconoscimento di debito non risultano

approvati dal presidente del Tribunale d'espropriazione”.

Se non che, nel suo parere la Sezione

degli enti locali, come rammentato dal Pretore, ha rilevato che “l'ampliamento

per la tratta Be______-B______, destinato a servire la frazione di B______, posta fuori dalla zona edificabile e già

servita da sorgenti private, non avrebbe presentato alcun vantaggio particolare

ai sensi della LCM, ostando dunque al prelievo dei contributi di miglioria (TE

inc. 30.2004.34)” (decisione, pag. 5). E la frase evidenziata dal reclamante secondo

la quale “a procedura di imposizione potrebbe essere sostituita da convenzioni

con i proprietari ai sensi dell'art. 14 LCM” è subordinata all'ipotesi in cui i

proprietari delle abitazioni di B______

fossero stati ritenuti dei soggetti imponibili ai sensi della LCM, ciò che

avrebbe però presupposto, sempre secondo la Sezione degli enti locali, che essi decidessero, benché già serviti d'acqua mediante sorgenti private,

di allacciarsi alla futura rete di distribuzione

dell'acqua potabile comunale o si obbligassero a farlo e che li si

potesse quindi considerare beneficiari di un vantaggio particolare ai sensi

della LCM (cfr. sopra consid. B).

Quanto alla decisione del 5 ottobre 2020 della Camera di esecuzione e fallimenti (inc. 14.2020.46) è vero che il primo

giudice non l'ha menzionata nel suo giudizio. La procedura sommaria di rigetto

definitivo (come quella di rigetto provvisorio) dell'opposizione ha

tuttavia unicamente effetti di diritto esecutivo e non riveste forza di

cosa giudicata (res iudicata) circa l'esistenza del credito (DTF

140.

III 461 consid. 2.5; CCR sentenza inc. 16.2022.6 del 12 gennaio 2023 consid.

4b e sentenza della CEF 14.2022.63 del 23 settembre 2022

consid. 5.3).

f) Si aggiunga che il convenuto stesso ha evidenziato

in prima sede di non essersi mai allacciato alla rete dell'acquedotto comunale

perché l'acqua della sua sorgente è sufficiente (deposizione di RE1 del 10 gennaio 2024, pag. 2) e che egli,

benché si lamenti del mancato rispetto la procedura di prelievo

di contributi di miglioria prevista dalla LCM, ha comunque asserito che il fatto che non ha mai allacciato

la sua proprietà alla rete dell'acqua potabile e non si è nemmeno impegnato a

farlo “è estremamente rilevante”. Senza l'allacciamento egli non ottiene alcun

vantaggio particolare ai sensi dell'art. 4 LCM, principio fondamentale e alla

base della LCM (osservazioni alla petizione, pag. 4). Il reclamante ha dunque

riconosciuto che per il suo fondo non sarebbe stato

possibile attribuire alcun vantaggio particolare ai sensi della LCM e che, di

conseguenza, il CO2 non avrebbe potuto assoggettarlo al prelievo di

contributi di miglioria. In tali circostanze, per evitare di doversi accollare

la totalità dell'investimento al CO2 non

restava dunque che concludere delle convenzioni rette dal diritto privato.

6.

Visto quanto precede il reclamo, che

non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del

primo giudice, dev'essere respinto. Le spe­se processuali seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà inoltre

alla controparte, che ha presentato osserva­zioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

1'500.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte fr. 1'000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.

PA1, M______ SA,

Lo______;

avv.

PA2,

M______

l______,

L______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la

presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF è ammissibile unicamente se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.