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Decisione

16.2024.19

Ricusa di un Giudice di pace - se il motivo di ricusazione è scoperto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione

7 giugno 2024Italiano15 min

rigetto dell'opposizione interposto dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________9

Source ti.ch

Incarto n.

16.2024.19

Lugano,

7 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 14 maggio 2024 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 25 aprile 2024 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SO.2024.185 da lei promossa con istanza dell'11 gennaio 2024

per ottenere la ricusa del

Giudice

di pace del circolo di __________

nell'ambito

delle cause SO.2023.178/179 (creditorie) promosse nei confronti di RE 1 dalla

C__________

,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decisione del 1°

settembre 2023 il Giudice di pace del circolo di __________ ha obbligato RE 1 a

versare alla C__________ fr. 1307.– oltre interessi e spese esecutive, ha

pronunciato il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto

esecutivo n. __________8 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ha posto le

spese processuali di fr. 120.– comprensive “delle spese di consegna tramite

polizia” a carico della convenuta (inc. SO.2023.178). Lo stesso giorno, il

Giudice di pace ha obbligato altresì RE 1 a versare al medesimo istituto

finanziario fr. 1111.80 oltre interessi e spese esecutive, ha pronunciato il

rigetto dell'opposizione interposto dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________9

dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ha posto le spese processuali di fr. 110.–

a carico della convenuta (inc. SO.2023.179).

Due separati reclami contro tali decisioni presentati il 2 ottobre 2023 da

RE 1 sono stati dichiarati irricevibili dalla Camera di esecuzioni e fallimenti

del Tribunale d'appello con sentenze del 13 dicembre 2023 (inc. 14.2023.100 e

inc.14.2023.101).

B. L'11 gennaio 2024 RE 1 si è rivolta al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la ricusazione del

Giudice di pace del circolo di __________. Invitato a presentare osservazioni,

il Giudice di pace ha negato l'esistenza di motivi di ricusa. In una replica

(“contro osservazioni”) del 13 marzo 2024 l'istante ha confermato la sua domanda,

chiedendo inoltre di annullare tutti gli atti giudiziari emessi dal giudice ricusato.

Ricevuti dalla Giudicatura di pace i fascicoli processuali delle cause SO.2023.178

e SO.2023.179, con decisione del 25

aprile 2024 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusa. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14

maggio 2024 in cui chie-de, in sostanza di accogliere l'istanza di ricusa e che

la tassa di giustizia di fr. 200.– “è compensata con quanto già anticipato

dall'autorità precedente” o quanto meno di annullare il giudizio impugnato e

ritornare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. L'atto non è stato oggetto

di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione con cui un Pretore (o un

Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un Giudice di pace è impugnabile

mediante recla-mo (art. 50 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria,

il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art.

321.

cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870

n. 30c consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta

all'istante il 6 maggio 2024 di modo che il reclamo in esame, introdotto

il 14 maggio 2024, è tempestivo.

2.

Il Pretore ha innanzitutto accertato che le

procedure SO.2023.178 e

SO.2023.179 sono terminate con

l'emanazione il 1° settembre 2023 delle due decisioni finali. A suo parere,

quindi, l'istanza di ricusa si rivela d'acchito inammissibile poiché la ricusa

può essere chiesta solo in pendenza di causa. Ad ogni modo, egli ha soggiunto,

l'istanza sarebbe destituita di fondamento anche qualora fosse stata

tempestivamente introdotta. Intanto, egli ha accertato che gli impedimenti

addotti dall'istante fanno riferimento ad un certificato medico di inabilità

relativo al periodo dal 10 settembre al 15 ottobre 2023 sono successivi alla

data di emanazione delle decisioni del Giudice di pace. Inoltre, per il primo

giudice, il ricorso alla polizia comunale quale ausiliario di notifica in caso

di impossibilità di recapitare con invio raccomandato il primo atto introduttivo

di causa, è mezzo lecito e autorizzato, che non comporta alcuna lesione dei

diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale o dalla CEDU. Infine,

sempre per il Pretore, l'istante non ha debitamente documentato, né comprovato,

l'esistenza di una reale preclusione del Giudice di pace nei suoi confronti e/o

nei confronti di persone transessuali. A suo avviso, quand'anche si ammettesse

che in un contesto estraneo al ruolo

istituzionale il giudice ricusato abbia attaccato un personaggio politico

tacciandolo di “checca isterica”, tale circostanza non permette, da sé sola, di

dimostrare un pregiudizio verso una specifica categoria di persone e/o verso la

ricusante, trattandosi di un termine che, benché riprovevole, viene di sovente

utilizzato per sottolineare un atteggiamento nevrotico e poco concludente di uomini

e/o donne, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Onde in definitiva

il rigetto dell'istanza.

3.

Giovi innanzitutto rilevare che la ricusa di una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria non deve necessariamente

essere chiesta solo “in pendenza di causa”. In effetti, secondo l'art.

51.

cpv. 3 CPC se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura

del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione. Posto che i

procedimenti davanti al Giudice di pace erano passati in giudicato, RE 1

avrebbe dovuto proporre una domanda di revisione per i motivi dell'art. 328 cpv.

1.

lett. a CPC, ovvero i motivi di ricusa che, scoperti successivamente, non

aveva potuto allegare nelle precedenti procedure (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 6 e 7 ad art.

51). È vero che in concreto ciò non

è avvenuto, ma per evitare formalismi eccessivi nei confronti di una parte non

patrocinata, non appariva fuori luogo esaminare se l'iniziativa giudiziaria potesse

configurare una domanda di revisione, tanto più che l'interessava chiedeva

l'annullamento degli atti giudiziari compiuti dal Giudice di pace (cfr. sulla

questione: Tappy in: Commentaire

Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 24 ad art. 51).

Ad

ogni modo, una domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla

scoperta del motivo di revisione (art. 329 CPC), fermo restando che se il

termine per proporre un rimedio giuridico contro la decisione a cui quella

persona ha partecipato non è ancora trascorso, il motivo di ricusa va fatto

valere in quell'ambito (DTF 139 III 122 consid. 3.1.1.; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 51). Nella

fattispecie, nella misura in cui la reclamante si duole della notificazione da

parte del Giudice di pace di atti tramite agenti di polizia o di notifiche effettuate

durante un periodo di malattia, il motivo di ricusa andava fatto valere appena

scoperto. Per altro eventuali violazioni procedurali da parte del Giudice di

pace andavano anche addot-te nell'ambito della procedura di reclamo contro le

decisioni del 1° settembre 2023.

Sia come sia, su tale

aspetto, la reclamante disconosce che la notificazione di atti giudiziari è fatta di regola mediante invio

postale raccomandato (art. 138 cpv. 1 CPC), essa si considera avvenuta quando l'invio è

preso in consegna dal destinatario (art. 138

cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il

settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che

il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138

cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche

qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un

indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo

alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti

giudiziari (DTF 141 II 431 consid. 3.1; 139 IV 230 consid. 1.1; 138 III 227

consid. 3.1 con riferimenti). In concreto, dagli atti risulta che il plico

raccomandato contenente la petizione e l'ordinanza di assegnazione

del termine per presentare le osservazioni è ritornato alla Giudicatura di pace

con la menzione “non ritirato”. Trattandosi del primo atto introduttivo della

procedura senza che la convenuta dovesse aspettarsi una notificazione, la

semplice opposizione a un percetto esecutivo non essendo sufficiente, la finzione

dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica (RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c). Dovendosi

in tal caso procedere a una nuova notificazione in “altro modo contro ricevuta”

(art. 138 cpv. 1 CPC), le autorità ticinesi fanno usualmente capo alla polizia

(cfr. Trezzini, op. cit., n. 31 ad

art. 138). Sotto questo profilo non si possono muovere critiche all'operato del

Giudice di pace.

4.

RE

1.

fa valere di poi una

violazione del diritto di essere sentito, il Pretore avendo omesso di

trasmetterle una presa di posizione del Giudice di pace del 24 aprile 2024.

Inoltre, sostiene che il primo giudice ha emesso la decisione il giorno dopo

avere ricevuto gli incarti dalla Giudicatura di pace sicché egli o non li ha nemmeno

visionati o li ha esaminati solo in maniera sbrigativa e sommaria. La

reclamante, sempre dal profilo formale, si duole altresì di una motivazione

sbrigativa “e per nulla approfondita come il caso imponeva”, il Pretore avendole

negato il diritto di essere sentita su elementi fondamentali che avrebbero

potuto portare a un esito diverso.

a) Ora,

che le parti abbiano tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutti gli

argomenti sottoposti al tribunale e di determinarsi su di essi, a prescindere

dal fatto che contengano o meno elementi di fatto o diritto nuovi e siano atti

a influenzare il giudizio è vero. Che ogni allegazione o prova prodotta vada pertanto

portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire della

possibilità di prendere posizione è altrettanto indubbio (DTF 146 III 97

consid. 3.4.1 con rinvii). Premesso ciò, nel caso in esame, la presa di

posizione di cui la reclamante lamenta il mancato invio non è una duplica ma è,

in realtà, una semplice comunicazione di trasmissione dei fascicoli processuali

da parte del Giudice di pace supplente. Non contenendo alcuna argomentazione

sul merito della procedura, la mancata notificazione di tale atto non ha comportato

alcuna lesione dei diritti della convenuta.

b) Relativamente

alla lamentata carenza di motivazione, come ricorda la reclamante medesima,

il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La

motivazione, che può anche essere breve e concisa, deve permet­tere di capire

perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché la

parte possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio

all'autorità superiore, la quale de­ve – a

sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo

giurisdizionale (DTF 145 IV 423 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione

minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una

decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette di

capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su

questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc.

16.2020.24

del 15 novembre 2021, consid. 5a). In concreto, il Pretore ha

spiegato perché, a suo parere, non vi fossero gli estremi per ammettere

l'esistenza di motivi di ricusa, le locuzioni utilizzate in passato dal Giudice

di pace non dimostrando un pregiudizio verso una specifica categoria di

persone. Tale motivazione permetteva senz'altro alla convenuta di capire per

quali ragioni il Pretore avesse respinto l'istanza di ricusa. Che poi la

motivazione non si confronti partitamente con le censure o non aggradi alla

convenuta ancora non significa che l'interessata non fosse in grado di far

valere i suoi mezzi di difesa con cognizione di causa. Quanto al fatto che la decisione sia

stata emanata il giorno dopo la ricezione dei fascicoli processuali non si

ravvisa alcuna particolare disattenzione, tali atti non essendo per altro particolarmente

voluminosi. Ne segue che su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

5.

Nel

merito, per la reclamante la conclusione del Pretore di ritenere che gli

epiteti e commenti proferiti in un contesto non istituzionale dal Giudice di

pace non siano motivo sufficiente per dimostrare

un pregiudizio verso una specifica categoria di persone è “totalmente illogica

e priva di qualsiasi ragionevole buon senso”. Oltre a trattarsi di una

grave offesa rivolta a un determinato gruppo di persone con differente

orientamento sessuale, un termine così marcatamente discriminatorio non può

essere ritenuto “sdoganato come normale utilizzo nella parlata comune”. A suo

parere, è “assolutamente grave che un organo giudiziario possa sdoganare simili

epiteti, lesivi della dignità e discriminatori”.

a) Gli

art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere

giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera

specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la

impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o

di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una

prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale

rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente

previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre

ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere

ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche

aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento

sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze

possono risiedere in un determinato comportamento

del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura

funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive

dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III

379.

consid. 2.3.1).

b) A parte il fatto che non è dato di sapere quando

la reclamante ha scoperto i motivi di ricusa addotti, con la medesima si

può convenire che la locuzione “checca isterica” configura un insulto omofobo,

risulta un atto di odio o di discriminazione verso una persona omosessuale.

Resta il fatto che se una parte può personalmente risentire certi atteggiamenti

del magistrato come determinati da parzialità, decisivo è sapere se le

apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente

giustificate. Una domanda di ricusa risulta fondata quando esistono circostanze

idonee, da un punto di vista oggettivo, a suscitare l'apparenza di una

prevenzione. Ora, le dichiarazioni di una persona che opera in seno a

un'autorità giudiziaria devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo

conto del loro contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato

dal loro autore. In linea di principio commenti inopportuni, impropri non sono

sufficienti per ritenere che quel giudice sia prevenuto, a meno che essi non sembrino

riferirsi a una persona determinata o costituiscano una grave mancanza.

c) Nel

caso in esame, premesso che il Giudice di pace in questione ha assunto la

carica nel gennaio del 2022, è incontestato che i post incriminati pubblicati

su facebook, risalenti uno al 2011 e l'altro al 2015, non sono stati

proferiti nei confronti di RE 1, persona quest'ultima che __________ non ha mai

incontrato “direttamente e personalmente” (osservazioni del 14 febbraio 2024),

la procedura essendosi svolta per iscritto. Ciò esclude altresì che vi si stata

una grave mancanza nei confronti della parte interessata. Sotto il profilo

oggettivo, le affermazioni del Giudice di pace, certamente improprie, ma non

proferite nel contesto giudiziario, non bastano per dare l'impressione di

un'apparenza di parzialità né per ritenere che

il procedimento fosse già deciso a svantaggio della convenuta. In una

procedura di ricusa non si tratta di esaminare se l'epiteto contestato (“checca

isterica”) possa ritenersi di uso normale, ma di verificare se sussistano

circostanze tali da risultare, oggettivamente, atte a suscitare un legittimo

dubbio sull'imparzialità e indipendenza di una persona che opera in seno a

un'autorità giudiziaria. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.

6.

La reclamante contesta infine l'importo di fr. 200.– addebitatole dal Pretore

per le spese processuali rilevando di avere già versato un anticipo di fr.

250.–, somma “certamente sufficiente a coprire le spese necessarie per

l'apertura dell'incarto e per istruire la relativa istanza”. In realtà

l'interessata equivoca. Nella misura in cui l'istante ha versato un anticipo

delle presumibili spese di fr. 250.– e che il Pretore ha fissato gli oneri processuali

in fr. 200.–, non solo l'interessata non dovrà versare ulteriori importi ma le

verrà restituita la quota dell'anticipo versata in eccesso.

7.

Relativamente

alla segnalazione del Giudice di pace al Consiglio

della magistratura, nella misura in cui non risulta essere avvenuta nulla

impedisce all'interessata di farsi promotrice di tale iniziativa.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ma le particolarità del

caso inducono a rinunciare, eccezionalmente, a ogni prelievo. Non si pone

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.