16.2024.19
Ricusa di un Giudice di pace - se il motivo di ricusazione è scoperto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione
7 giugno 2024Italiano15 min
rigetto dell'opposizione interposto dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________9
Source ti.ch
Incarto n.
16.2024.19
Lugano,
7 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 14 maggio 2024 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 25 aprile 2024 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SO.2024.185 da lei promossa con istanza dell'11 gennaio 2024
per ottenere la ricusa del
Giudice
di pace del circolo di __________
nell'ambito
delle cause SO.2023.178/179 (creditorie) promosse nei confronti di RE 1 dalla
C__________
,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decisione del 1°
settembre 2023 il Giudice di pace del circolo di __________ ha obbligato RE 1 a
versare alla C__________ fr. 1307.– oltre interessi e spese esecutive, ha
pronunciato il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto
esecutivo n. __________8 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ha posto le
spese processuali di fr. 120.– comprensive “delle spese di consegna tramite
polizia” a carico della convenuta (inc. SO.2023.178). Lo stesso giorno, il
Giudice di pace ha obbligato altresì RE 1 a versare al medesimo istituto
finanziario fr. 1111.80 oltre interessi e spese esecutive, ha pronunciato il
rigetto dell'opposizione interposto dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________9
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ha posto le spese processuali di fr. 110.–
a carico della convenuta (inc. SO.2023.179).
Due separati reclami contro tali decisioni presentati il 2 ottobre 2023 da
RE 1 sono stati dichiarati irricevibili dalla Camera di esecuzioni e fallimenti
del Tribunale d'appello con sentenze del 13 dicembre 2023 (inc. 14.2023.100 e
inc.14.2023.101).
B. L'11 gennaio 2024 RE 1 si è rivolta al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la ricusazione del
Giudice di pace del circolo di __________. Invitato a presentare osservazioni,
il Giudice di pace ha negato l'esistenza di motivi di ricusa. In una replica
(“contro osservazioni”) del 13 marzo 2024 l'istante ha confermato la sua domanda,
chiedendo inoltre di annullare tutti gli atti giudiziari emessi dal giudice ricusato.
Ricevuti dalla Giudicatura di pace i fascicoli processuali delle cause SO.2023.178
e SO.2023.179, con decisione del 25
aprile 2024 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusa. Le spese
processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14
maggio 2024 in cui chie-de, in sostanza di accogliere l'istanza di ricusa e che
la tassa di giustizia di fr. 200.– “è compensata con quanto già anticipato
dall'autorità precedente” o quanto meno di annullare il giudizio impugnato e
ritornare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. L'atto non è stato oggetto
di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione con cui un Pretore (o un
Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un Giudice di pace è impugnabile
mediante recla-mo (art. 50 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria,
il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art.
321.
cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870
n. 30c consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta
all'istante il 6 maggio 2024 di modo che il reclamo in esame, introdotto
il 14 maggio 2024, è tempestivo.
2.
Il Pretore ha innanzitutto accertato che le
procedure SO.2023.178 e
SO.2023.179 sono terminate con
l'emanazione il 1° settembre 2023 delle due decisioni finali. A suo parere,
quindi, l'istanza di ricusa si rivela d'acchito inammissibile poiché la ricusa
può essere chiesta solo in pendenza di causa. Ad ogni modo, egli ha soggiunto,
l'istanza sarebbe destituita di fondamento anche qualora fosse stata
tempestivamente introdotta. Intanto, egli ha accertato che gli impedimenti
addotti dall'istante fanno riferimento ad un certificato medico di inabilità
relativo al periodo dal 10 settembre al 15 ottobre 2023 sono successivi alla
data di emanazione delle decisioni del Giudice di pace. Inoltre, per il primo
giudice, il ricorso alla polizia comunale quale ausiliario di notifica in caso
di impossibilità di recapitare con invio raccomandato il primo atto introduttivo
di causa, è mezzo lecito e autorizzato, che non comporta alcuna lesione dei
diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale o dalla CEDU. Infine,
sempre per il Pretore, l'istante non ha debitamente documentato, né comprovato,
l'esistenza di una reale preclusione del Giudice di pace nei suoi confronti e/o
nei confronti di persone transessuali. A suo avviso, quand'anche si ammettesse
che in un contesto estraneo al ruolo
istituzionale il giudice ricusato abbia attaccato un personaggio politico
tacciandolo di “checca isterica”, tale circostanza non permette, da sé sola, di
dimostrare un pregiudizio verso una specifica categoria di persone e/o verso la
ricusante, trattandosi di un termine che, benché riprovevole, viene di sovente
utilizzato per sottolineare un atteggiamento nevrotico e poco concludente di uomini
e/o donne, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Onde in definitiva
il rigetto dell'istanza.
3.
Giovi innanzitutto rilevare che la ricusa di una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria non deve necessariamente
essere chiesta solo “in pendenza di causa”. In effetti, secondo l'art.
51.
cpv. 3 CPC se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura
del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione. Posto che i
procedimenti davanti al Giudice di pace erano passati in giudicato, RE 1
avrebbe dovuto proporre una domanda di revisione per i motivi dell'art. 328 cpv.
1.
lett. a CPC, ovvero i motivi di ricusa che, scoperti successivamente, non
aveva potuto allegare nelle precedenti procedure (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 6 e 7 ad art.
51). È vero che in concreto ciò non
è avvenuto, ma per evitare formalismi eccessivi nei confronti di una parte non
patrocinata, non appariva fuori luogo esaminare se l'iniziativa giudiziaria potesse
configurare una domanda di revisione, tanto più che l'interessava chiedeva
l'annullamento degli atti giudiziari compiuti dal Giudice di pace (cfr. sulla
questione: Tappy in: Commentaire
Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 24 ad art. 51).
Ad
ogni modo, una domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione (art. 329 CPC), fermo restando che se il
termine per proporre un rimedio giuridico contro la decisione a cui quella
persona ha partecipato non è ancora trascorso, il motivo di ricusa va fatto
valere in quell'ambito (DTF 139 III 122 consid. 3.1.1.; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 51). Nella
fattispecie, nella misura in cui la reclamante si duole della notificazione da
parte del Giudice di pace di atti tramite agenti di polizia o di notifiche effettuate
durante un periodo di malattia, il motivo di ricusa andava fatto valere appena
scoperto. Per altro eventuali violazioni procedurali da parte del Giudice di
pace andavano anche addot-te nell'ambito della procedura di reclamo contro le
decisioni del 1° settembre 2023.
Sia come sia, su tale
aspetto, la reclamante disconosce che la notificazione di atti giudiziari è fatta di regola mediante invio
postale raccomandato (art. 138 cpv. 1 CPC), essa si considera avvenuta quando l'invio è
preso in consegna dal destinatario (art. 138
cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il
settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che
il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138
cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche
qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un
indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo
alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti
giudiziari (DTF 141 II 431 consid. 3.1; 139 IV 230 consid. 1.1; 138 III 227
consid. 3.1 con riferimenti). In concreto, dagli atti risulta che il plico
raccomandato contenente la petizione e l'ordinanza di assegnazione
del termine per presentare le osservazioni è ritornato alla Giudicatura di pace
con la menzione “non ritirato”. Trattandosi del primo atto introduttivo della
procedura senza che la convenuta dovesse aspettarsi una notificazione, la
semplice opposizione a un percetto esecutivo non essendo sufficiente, la finzione
dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica (RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c). Dovendosi
in tal caso procedere a una nuova notificazione in “altro modo contro ricevuta”
(art. 138 cpv. 1 CPC), le autorità ticinesi fanno usualmente capo alla polizia
(cfr. Trezzini, op. cit., n. 31 ad
art. 138). Sotto questo profilo non si possono muovere critiche all'operato del
Giudice di pace.
4.
RE
1.
fa valere di poi una
violazione del diritto di essere sentito, il Pretore avendo omesso di
trasmetterle una presa di posizione del Giudice di pace del 24 aprile 2024.
Inoltre, sostiene che il primo giudice ha emesso la decisione il giorno dopo
avere ricevuto gli incarti dalla Giudicatura di pace sicché egli o non li ha nemmeno
visionati o li ha esaminati solo in maniera sbrigativa e sommaria. La
reclamante, sempre dal profilo formale, si duole altresì di una motivazione
sbrigativa “e per nulla approfondita come il caso imponeva”, il Pretore avendole
negato il diritto di essere sentita su elementi fondamentali che avrebbero
potuto portare a un esito diverso.
a) Ora,
che le parti abbiano tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutti gli
argomenti sottoposti al tribunale e di determinarsi su di essi, a prescindere
dal fatto che contengano o meno elementi di fatto o diritto nuovi e siano atti
a influenzare il giudizio è vero. Che ogni allegazione o prova prodotta vada pertanto
portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire della
possibilità di prendere posizione è altrettanto indubbio (DTF 146 III 97
consid. 3.4.1 con rinvii). Premesso ciò, nel caso in esame, la presa di
posizione di cui la reclamante lamenta il mancato invio non è una duplica ma è,
in realtà, una semplice comunicazione di trasmissione dei fascicoli processuali
da parte del Giudice di pace supplente. Non contenendo alcuna argomentazione
sul merito della procedura, la mancata notificazione di tale atto non ha comportato
alcuna lesione dei diritti della convenuta.
b) Relativamente
alla lamentata carenza di motivazione, come ricorda la reclamante medesima,
il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La
motivazione, che può anche essere breve e concisa, deve permettere di capire
perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché la
parte possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio
all'autorità superiore, la quale deve – a
sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo
giurisdizionale (DTF 145 IV 423 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione
minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una
decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette di
capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su
questioni determinanti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc.
16.2020.24
del 15 novembre 2021, consid. 5a). In concreto, il Pretore ha
spiegato perché, a suo parere, non vi fossero gli estremi per ammettere
l'esistenza di motivi di ricusa, le locuzioni utilizzate in passato dal Giudice
di pace non dimostrando un pregiudizio verso una specifica categoria di
persone. Tale motivazione permetteva senz'altro alla convenuta di capire per
quali ragioni il Pretore avesse respinto l'istanza di ricusa. Che poi la
motivazione non si confronti partitamente con le censure o non aggradi alla
convenuta ancora non significa che l'interessata non fosse in grado di far
valere i suoi mezzi di difesa con cognizione di causa. Quanto al fatto che la decisione sia
stata emanata il giorno dopo la ricezione dei fascicoli processuali non si
ravvisa alcuna particolare disattenzione, tali atti non essendo per altro particolarmente
voluminosi. Ne segue che su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.
5.
Nel
merito, per la reclamante la conclusione del Pretore di ritenere che gli
epiteti e commenti proferiti in un contesto non istituzionale dal Giudice di
pace non siano motivo sufficiente per dimostrare
un pregiudizio verso una specifica categoria di persone è “totalmente illogica
e priva di qualsiasi ragionevole buon senso”. Oltre a trattarsi di una
grave offesa rivolta a un determinato gruppo di persone con differente
orientamento sessuale, un termine così marcatamente discriminatorio non può
essere ritenuto “sdoganato come normale utilizzo nella parlata comune”. A suo
parere, è “assolutamente grave che un organo giudiziario possa sdoganare simili
epiteti, lesivi della dignità e discriminatori”.
a) Gli
art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere
giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera
specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la
impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o
di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una
prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale
rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente
previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre
ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere
ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche
aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento
sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze
possono risiedere in un determinato comportamento
del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura
funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive
dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III
379.
consid. 2.3.1).
b) A parte il fatto che non è dato di sapere quando
la reclamante ha scoperto i motivi di ricusa addotti, con la medesima si
può convenire che la locuzione “checca isterica” configura un insulto omofobo,
risulta un atto di odio o di discriminazione verso una persona omosessuale.
Resta il fatto che se una parte può personalmente risentire certi atteggiamenti
del magistrato come determinati da parzialità, decisivo è sapere se le
apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente
giustificate. Una domanda di ricusa risulta fondata quando esistono circostanze
idonee, da un punto di vista oggettivo, a suscitare l'apparenza di una
prevenzione. Ora, le dichiarazioni di una persona che opera in seno a
un'autorità giudiziaria devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo
conto del loro contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato
dal loro autore. In linea di principio commenti inopportuni, impropri non sono
sufficienti per ritenere che quel giudice sia prevenuto, a meno che essi non sembrino
riferirsi a una persona determinata o costituiscano una grave mancanza.
c) Nel
caso in esame, premesso che il Giudice di pace in questione ha assunto la
carica nel gennaio del 2022, è incontestato che i post incriminati pubblicati
su facebook, risalenti uno al 2011 e l'altro al 2015, non sono stati
proferiti nei confronti di RE 1, persona quest'ultima che __________ non ha mai
incontrato “direttamente e personalmente” (osservazioni del 14 febbraio 2024),
la procedura essendosi svolta per iscritto. Ciò esclude altresì che vi si stata
una grave mancanza nei confronti della parte interessata. Sotto il profilo
oggettivo, le affermazioni del Giudice di pace, certamente improprie, ma non
proferite nel contesto giudiziario, non bastano per dare l'impressione di
un'apparenza di parzialità né per ritenere che
il procedimento fosse già deciso a svantaggio della convenuta. In una
procedura di ricusa non si tratta di esaminare se l'epiteto contestato (“checca
isterica”) possa ritenersi di uso normale, ma di verificare se sussistano
circostanze tali da risultare, oggettivamente, atte a suscitare un legittimo
dubbio sull'imparzialità e indipendenza di una persona che opera in seno a
un'autorità giudiziaria. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.
6.
La reclamante contesta infine l'importo di fr. 200.– addebitatole dal Pretore
per le spese processuali rilevando di avere già versato un anticipo di fr.
250.–, somma “certamente sufficiente a coprire le spese necessarie per
l'apertura dell'incarto e per istruire la relativa istanza”. In realtà
l'interessata equivoca. Nella misura in cui l'istante ha versato un anticipo
delle presumibili spese di fr. 250.– e che il Pretore ha fissato gli oneri processuali
in fr. 200.–, non solo l'interessata non dovrà versare ulteriori importi ma le
verrà restituita la quota dell'anticipo versata in eccesso.
7.
Relativamente
alla segnalazione del Giudice di pace al Consiglio
della magistratura, nella misura in cui non risulta essere avvenuta nulla
impedisce all'interessata di farsi promotrice di tale iniziativa.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma le particolarità del
caso inducono a rinunciare, eccezionalmente, a ogni prelievo. Non si pone
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.