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Decisione

16.2024.6

Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova

22 marzo 2024Italiano12 min

1 ha incaricato la società di incasso di crediti CO 1 di riscuotere da __________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2024.6

Lugano,

22 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 21 febbraio 2024 presentato da

RE

1

(patrocinata

dall'PA 1)

contro

la decisione emessa il 22 dicembre 2023

dal Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa SE.2019.1 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione

del 21 febbraio 2019 dalla

CO 1,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 28 novembre 2014 RE

1 ha incaricato la società di incasso di crediti CO 1 di riscuotere da __________

Z__________ l'importo di fr. 45 758.95

oltre interessi. La mercede della mandataria è stata fissata secondo il

seguente “tariffario”:

1.

TASSA FISSA PER SINGOLO MANDATO

Una tantum per formazione ed archiviazione incarto

CHF 15.00

2.

2.1.1

ONORARIO

Tassa base sul credito da incassare

con un minimo per mandato di

fino ad un massimo di

3%

CHF 50.00

CHF 900.00

2.1.2

Tassa base crediti esteri

CHF 200.00

2.2

Provvigione sull'importo incassato:

Crediti fino a CHF 2'000.00

Crediti da CHF 2'000.01 a CHF 5'000.00

Crediti da CHF 5'000.01 a CHF

15'000.00

Crediti superiori a CHF 15'000.01

9%

7%

6%

5%

3.

3.1

3.2

COSTI

Spese vive

Spese postali, telefoni,

fotocopie, trasferte, onorari avvocati, ecc.

Spese legali: Le spese

esecutive, nonché giudiziarie, o dei corrispondenti esteri saranno a carico

del cliente se non potranno essere recuperate dal debitore.

Prezzi non comprensivi d'IVA

Il 10

dicembre 2014 CO 1 ha chiesto a RE 1 di versarle fr. 25.– per “informazioni

UEF”, il 10 novembre 2015 fr. 36.72 per “spese cancelleria”, il 3 giugno

2015 fr. 595.08 per “pratiche e spese cancelleria” e il 1° aprile 2016 fr. 719.98

per “spesa precetto esecutivo, costi conciliazione/rigetto, copia atti, spese

cancelleria”. La mandante ha versato quanto chiestole, pari a complessivi

fr. 1375.88.

B. Il 20

ottobre 2016 CO 1 ha invitato RE 1 a versarle ulteriori fr. 5000.– quale anticipo dei

presumibili onorari e spese dell'avv. __________

S__________, incaricato di patrocinarla in una procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione da lei promossa nei confronti di __________ Z__________ (inc. SO.2015.4934 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5) e in una successiva azione di disconoscimento di debito promossa

dal debitore nei suoi confronti (inc. OR.2016.100 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2). La mandante si è opposta a questa

richiesta ritenendola contraria alla clausola 3.2 del “tariffario”. Non

ottenendo dalla mandante quanto sollecitato, CO 1 ha rescisso il mandato e il

1° febbraio successivo ha chiesto alla mandante, a saldo delle sue pretese

contrattuali, il pagamento di fr. 1943.98 (fr. 1590.30 “per saldo nota

avvocato”, fr. 27.– per “informazioni UEF”, fr. 250.– per “spese

giudiziarie”, fr. 21.60 per “spesa controllo abitanti” e fr. 55.08 per

“spese cancelleria, tel., fax., ecc.”). Tale importo è rimasto impagato.

C. Il

27 agosto 2018 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precet­to esecutivo n.

__________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1943.98

oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2018 e di fr. 141.70, indicando quale

motivo del credito la “Fattura no. 575 del 01.02.2017 Onorario, spese su vs.

mandato di recupero crediti” e “Interessi conteggiati sino al 16.08.2018”. Al

precetto esecutivo l'escussa ha interposto opposizione.

D. Il

18 ottobre 2018 CO 1 si è rivolta

al Giudice di pace del Circolo della Verzasca chiedendo di convocare RE 1 a

un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di

fr. 1943.98 oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2018 e di fr. 141.70 per “interessi aggiornati

al 16.08.2018”. Constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha

rilasciato all'istante, il 22 gennaio 2019, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono

state poste a carico dell'istante (inc. CO.2018.16).

E. Con petizione del 21 febbraio 2019 CO 1 ha adito il medesimo

Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue

osservazioni del 2 aprile 2019 RE 1 ha proposto di respingere la petizione. In

una replica del 30 aprile 2019 l'attrice ha ribadito il suo punto di vista. All'udienza

del 12 luglio 2019, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato

le rispettive posizioni. La convenuta ha instato per il richiamo

degli atti della conciliazione e, dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, la procura rilasciata all'avv. __________

S__________, offrendo altresì

il proprio interrogatorio. L'attrice si è “associata” a quest'ultima prova. I richiami

sono stati assunti agli atti il 15 ottobre 2019.

F. Statuendo con decisione del 22 dicembre 2023 il Giudice di pace ha

accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta a versare

all'attrice fr. 1943.98 più interessi al 5% dal 17 agosto 2018 così come fr.

141.70 per interessi di mora aggiornati al 16 agosto 2018 e ha pronunciato il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta al noto precetto esecutivo.

Le spese processuali di fr. 200.–, così come quelle della conciliazione, sono

state poste a carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21

febbraio 2024 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e rinviare la

causa al primo giudice per assumere la prova da lei offerta (proprio interrogatorio)

e dare la possibilità alle parti di presentare una memoria scritta conclusiva. CO

1 non è stata chiamata a presentare

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura

semplificata in controversie patrimoniali

con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione

impugnata, del 22 dicembre 2023, è stata intimata alle parti il 19 gennaio

2024.

ed è stata notificata al patrocinatore

della convenuta il 22 gennaio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98.41.910472.00001366, agli atti). Introdotto il 21 febbraio

2024, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace dopo avere

accertato la corretta rappresentanza dell'attrice, ha considerato che secondo i

punti 3.1 e 3.2 del tariffario sottoscritto dalla

convenuta le spese vive e quelle spese legali possono esserle richieste “indipendentemente

dall'esito delle trattative di recupero del credito”. Ciò posto, il Giudice di

pace ha accolto la petizione.

3.

RE

1.

chiede di annullare la decisione impugnata

e di rinviare gli atti al Giudice di pace per una nuova decisione.

a) Ora,

è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, un reclamante non

può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma

deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità

giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il

giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2021.17

del 16 novembre 2021 consid. 3 con rinvii). Una richiesta di annullamento e di rinvio

è ammissibile, in casi eccezionali, quando l'autorità giudiziaria superiore condividesse

la posizione giuridica del ricorrente e non sarebbe in grado di statuire essa stessa

sulla lite (effetto riformatorio: art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Ciò può essere il caso laddove sia

invocata una violazione del diritto di essere sentito, sempre che il vizio non

possa essere sanato davanti all'autorità giudiziaria superiore.

b) In

concreto, la reclamante lamenta, appunto, la mancata assunzione di una prova da

lei offerta, senza che il Giudice di pace abbia motivato il diniego. Rimprovera

altresì al primo giudice di non averle dato la facoltà di presentare delle

conclusioni di causa, privandola così della

possibilità di esprimersi sui documenti assunti agli atti. Sotto questo profilo, il reclamo è

ammissibile. La questione di sapere se, nel caso concreto, occorresse anche una

richiesta riformatoria si porrà solo se questa Camera dovesse ritenere sanata la

violazione del diritto di essere sentito invocata.

c) Premesso

ciò, il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale la cui

violazione comporta, di regola, l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito. Il diritto di essere

sentito non è tuttavia fine a sé stesso; il suo esercizio deve servire a

evitare l'emanazione di giudizi viziati a causa della

violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura, in

particolare all'assunzione delle prove. Di conseguenza, se non è ravvisabile

l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse

per l'annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii).

Il rinvio al giudice precedente rischia altrimenti di ridursi a una vana formalità,

prolungando inutilmente la procedura. L'ammissione della corrispondente censura

presuppone quindi che, nella propria motivazione, il ricorrente esponga quali

argomenti avrebbe fatto valere e in che modo questi sarebbero stati pertinenti

(sentenza del Tribunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio

2023.

consid. 2.2.1

con rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.53 del 17 marzo 2021 consid.

4b).

4.

Relativamente alla mancata assunzione della prova

richiesta (interrogatorio della convenuta) e dell'assenza di motivazione del

diniego, è indubbio che ogni parte ha il diritto, per accertare un fatto

rilevante controverso, di fare assumere le prove adeguate proposte regolarmente

e tempestivamente secondo la legge processuale applicabile (art. 152 cpv. 1

CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid.

4.3.1). ll diritto alla prova

sussiste unicamente per i fatti pertinenti di modo che il giudice può, sulla

base di un apprezzamento anticipato, rifiutare l'assunzione di ulteriori prove

sia perché non le ritiene idonee a dimostrare i fatti allegati sia perché

reputa che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento

fondato sulle prove già amministrate (DTF 146 III 80 consid. 5.5.2 con rife­ri­menti).

Se intende rifiutare le prove offerte, egli deve però spiegare i motivi per cui

esse risultano inidonee o superflue (CCR sentenza inc. 16.2016.25 del 7 novembre 2016 consid. 4a).

Nella fattispecie, è pacifico che alle prime arringhe

del 12 luglio 2019 la convenuta ha chiesto di esperire il proprio

interrogatorio (art. 191 CPC), richiesta cui l'attrice si è associata. Con la reclamante

si conviene che la decisione impugnata non accenna alla questione. In siffatte circostanze

la violazione del diritto di essere sentito della convenuta è palese. Se non

che, l'interessata non spiega quale sarebbe la pertinenza del mezzo di prova di

cui lamenta la mancata acquisizione, non indicando, fosse

solo di scorcio, cos'altro avrebbe potuto aggiungere il proprio interrogatorio alle

sue precedenti allegazioni e quali sarebbero i fatti controversi che avrebbe

voluto dimostrare con la prova. Ne segue che la censura risulta

insufficientemente motivata e non può trovare ascolto.

5.

Per quel che è

della mancata possibilità di esprimersi sui documenti acquisiti durante

l'istruttoria, è incontestato che, dando seguito alla richiesta della

convenuta, il Giudice di pace ha annesso agli atti l'incarto della procedura conciliativa,

la procura rilasciata dalla convenuta all'attrice e quella rilasciata da quest'ultima

all'avv. __________ S__________. Le parti avevano

quindi il diritto di determinarsi sui fatti desumibili da tali

mezzi di prova ai fini del giudizio. Se non che, il Giudice di pace ha emanato la

decisione impugnata senza indire le arringhe finali o fissare alle parti un

termine entro cui esprimersi. Una volta di più vi è stata una violazione del

diritto di essere sentito giacché ove siano state esperite prove in fase

dibattimentale (art. 231 CPC) o predibattimentale (art. 226 cpv. 3 CPC) il

giudice non può rinunciare a indire le arringhe finali (RtiD I-2019 pag. 613 n.

45c).

In

concreto, premesso che le prove assunte non sono state considerate dal primo

giudice, per ammettere la censura in esame la reclamante avrebbe dovuto esporre

gli argomenti che avrebbe fatto valere nelle conclusioni orali o scritte e in

che modo questi sarebbero stati pertinenti ai fini del giudizio. Limitandosi per

contro a lamentare unicamente la mancata possibilità di esprimersi sulla

documentazione in questione, la censura risulta, una volta di più, insufficientemente

motivata e quindi inammissibile.

6.

Ne segue, in ultima analisi, che l'impugnazione vede la

sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera in composizione

monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Viste le violazioni procedurali, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo. Non si

pone problema di indennità di inconvenienza, CO 1 non essendo stata

chiamata a presentare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.