16.2024.6
Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova
22 marzo 2024Italiano12 min
1 ha incaricato la società di incasso di crediti CO 1 di riscuotere da __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2024.6
Lugano,
22 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 febbraio 2024 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'PA 1)
contro
la decisione emessa il 22 dicembre 2023
dal Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa SE.2019.1 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione
del 21 febbraio 2019 dalla
CO 1,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 28 novembre 2014 RE
1 ha incaricato la società di incasso di crediti CO 1 di riscuotere da __________
Z__________ l'importo di fr. 45 758.95
oltre interessi. La mercede della mandataria è stata fissata secondo il
seguente “tariffario”:
1.
TASSA FISSA PER SINGOLO MANDATO
Una tantum per formazione ed archiviazione incarto
CHF 15.00
2.
2.1.1
ONORARIO
Tassa base sul credito da incassare
con un minimo per mandato di
fino ad un massimo di
3%
CHF 50.00
CHF 900.00
2.1.2
Tassa base crediti esteri
CHF 200.00
2.2
Provvigione sull'importo incassato:
Crediti fino a CHF 2'000.00
Crediti da CHF 2'000.01 a CHF 5'000.00
Crediti da CHF 5'000.01 a CHF
15'000.00
Crediti superiori a CHF 15'000.01
9%
7%
6%
5%
3.
3.1
3.2
COSTI
Spese vive
Spese postali, telefoni,
fotocopie, trasferte, onorari avvocati, ecc.
Spese legali: Le spese
esecutive, nonché giudiziarie, o dei corrispondenti esteri saranno a carico
del cliente se non potranno essere recuperate dal debitore.
Prezzi non comprensivi d'IVA
Il 10
dicembre 2014 CO 1 ha chiesto a RE 1 di versarle fr. 25.– per “informazioni
UEF”, il 10 novembre 2015 fr. 36.72 per “spese cancelleria”, il 3 giugno
2015 fr. 595.08 per “pratiche e spese cancelleria” e il 1° aprile 2016 fr. 719.98
per “spesa precetto esecutivo, costi conciliazione/rigetto, copia atti, spese
cancelleria”. La mandante ha versato quanto chiestole, pari a complessivi
fr. 1375.88.
B. Il 20
ottobre 2016 CO 1 ha invitato RE 1 a versarle ulteriori fr. 5000.– quale anticipo dei
presumibili onorari e spese dell'avv. __________
S__________, incaricato di patrocinarla in una procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione da lei promossa nei confronti di __________ Z__________ (inc. SO.2015.4934 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5) e in una successiva azione di disconoscimento di debito promossa
dal debitore nei suoi confronti (inc. OR.2016.100 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2). La mandante si è opposta a questa
richiesta ritenendola contraria alla clausola 3.2 del “tariffario”. Non
ottenendo dalla mandante quanto sollecitato, CO 1 ha rescisso il mandato e il
1° febbraio successivo ha chiesto alla mandante, a saldo delle sue pretese
contrattuali, il pagamento di fr. 1943.98 (fr. 1590.30 “per saldo nota
avvocato”, fr. 27.– per “informazioni UEF”, fr. 250.– per “spese
giudiziarie”, fr. 21.60 per “spesa controllo abitanti” e fr. 55.08 per
“spese cancelleria, tel., fax., ecc.”). Tale importo è rimasto impagato.
C. Il
27 agosto 2018 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1943.98
oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2018 e di fr. 141.70, indicando quale
motivo del credito la “Fattura no. 575 del 01.02.2017 Onorario, spese su vs.
mandato di recupero crediti” e “Interessi conteggiati sino al 16.08.2018”. Al
precetto esecutivo l'escussa ha interposto opposizione.
D. Il
18 ottobre 2018 CO 1 si è rivolta
al Giudice di pace del Circolo della Verzasca chiedendo di convocare RE 1 a
un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di
fr. 1943.98 oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2018 e di fr. 141.70 per “interessi aggiornati
al 16.08.2018”. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha
rilasciato all'istante, il 22 gennaio 2019, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono
state poste a carico dell'istante (inc. CO.2018.16).
E. Con petizione del 21 febbraio 2019 CO 1 ha adito il medesimo
Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue
osservazioni del 2 aprile 2019 RE 1 ha proposto di respingere la petizione. In
una replica del 30 aprile 2019 l'attrice ha ribadito il suo punto di vista. All'udienza
del 12 luglio 2019, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato
le rispettive posizioni. La convenuta ha instato per il richiamo
degli atti della conciliazione e, dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, la procura rilasciata all'avv. __________
S__________, offrendo altresì
il proprio interrogatorio. L'attrice si è “associata” a quest'ultima prova. I richiami
sono stati assunti agli atti il 15 ottobre 2019.
F. Statuendo con decisione del 22 dicembre 2023 il Giudice di pace ha
accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta a versare
all'attrice fr. 1943.98 più interessi al 5% dal 17 agosto 2018 così come fr.
141.70 per interessi di mora aggiornati al 16 agosto 2018 e ha pronunciato il
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al noto precetto esecutivo.
Le spese processuali di fr. 200.–, così come quelle della conciliazione, sono
state poste a carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21
febbraio 2024 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e rinviare la
causa al primo giudice per assumere la prova da lei offerta (proprio interrogatorio)
e dare la possibilità alle parti di presentare una memoria scritta conclusiva. CO
1 non è stata chiamata a presentare
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura
semplificata in controversie patrimoniali
con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata, del 22 dicembre 2023, è stata intimata alle parti il 19 gennaio
2024.
ed è stata notificata al patrocinatore
della convenuta il 22 gennaio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98.41.910472.00001366, agli atti). Introdotto il 21 febbraio
2024, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace dopo avere
accertato la corretta rappresentanza dell'attrice, ha considerato che secondo i
punti 3.1 e 3.2 del tariffario sottoscritto dalla
convenuta le spese vive e quelle spese legali possono esserle richieste “indipendentemente
dall'esito delle trattative di recupero del credito”. Ciò posto, il Giudice di
pace ha accolto la petizione.
3.
RE
1.
chiede di annullare la decisione impugnata
e di rinviare gli atti al Giudice di pace per una nuova decisione.
a) Ora,
è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, un reclamante non
può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma
deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità
giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il
giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2021.17
del 16 novembre 2021 consid. 3 con rinvii). Una richiesta di annullamento e di rinvio
è ammissibile, in casi eccezionali, quando l'autorità giudiziaria superiore condividesse
la posizione giuridica del ricorrente e non sarebbe in grado di statuire essa stessa
sulla lite (effetto riformatorio: art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Ciò può essere il caso laddove sia
invocata una violazione del diritto di essere sentito, sempre che il vizio non
possa essere sanato davanti all'autorità giudiziaria superiore.
b) In
concreto, la reclamante lamenta, appunto, la mancata assunzione di una prova da
lei offerta, senza che il Giudice di pace abbia motivato il diniego. Rimprovera
altresì al primo giudice di non averle dato la facoltà di presentare delle
conclusioni di causa, privandola così della
possibilità di esprimersi sui documenti assunti agli atti. Sotto questo profilo, il reclamo è
ammissibile. La questione di sapere se, nel caso concreto, occorresse anche una
richiesta riformatoria si porrà solo se questa Camera dovesse ritenere sanata la
violazione del diritto di essere sentito invocata.
c) Premesso
ciò, il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale la cui
violazione comporta, di regola, l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito. Il diritto di essere
sentito non è tuttavia fine a sé stesso; il suo esercizio deve servire a
evitare l'emanazione di giudizi viziati a causa della
violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura, in
particolare all'assunzione delle prove. Di conseguenza, se non è ravvisabile
l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse
per l'annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii).
Il rinvio al giudice precedente rischia altrimenti di ridursi a una vana formalità,
prolungando inutilmente la procedura. L'ammissione della corrispondente censura
presuppone quindi che, nella propria motivazione, il ricorrente esponga quali
argomenti avrebbe fatto valere e in che modo questi sarebbero stati pertinenti
(sentenza del Tribunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio
2023.
consid. 2.2.1
con rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.53 del 17 marzo 2021 consid.
4b).
4.
Relativamente alla mancata assunzione della prova
richiesta (interrogatorio della convenuta) e dell'assenza di motivazione del
diniego, è indubbio che ogni parte ha il diritto, per accertare un fatto
rilevante controverso, di fare assumere le prove adeguate proposte regolarmente
e tempestivamente secondo la legge processuale applicabile (art. 152 cpv. 1
CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid.
4.3.1). ll diritto alla prova
sussiste unicamente per i fatti pertinenti di modo che il giudice può, sulla
base di un apprezzamento anticipato, rifiutare l'assunzione di ulteriori prove
sia perché non le ritiene idonee a dimostrare i fatti allegati sia perché
reputa che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento
fondato sulle prove già amministrate (DTF 146 III 80 consid. 5.5.2 con riferimenti).
Se intende rifiutare le prove offerte, egli deve però spiegare i motivi per cui
esse risultano inidonee o superflue (CCR sentenza inc. 16.2016.25 del 7 novembre 2016 consid. 4a).
Nella fattispecie, è pacifico che alle prime arringhe
del 12 luglio 2019 la convenuta ha chiesto di esperire il proprio
interrogatorio (art. 191 CPC), richiesta cui l'attrice si è associata. Con la reclamante
si conviene che la decisione impugnata non accenna alla questione. In siffatte circostanze
la violazione del diritto di essere sentito della convenuta è palese. Se non
che, l'interessata non spiega quale sarebbe la pertinenza del mezzo di prova di
cui lamenta la mancata acquisizione, non indicando, fosse
solo di scorcio, cos'altro avrebbe potuto aggiungere il proprio interrogatorio alle
sue precedenti allegazioni e quali sarebbero i fatti controversi che avrebbe
voluto dimostrare con la prova. Ne segue che la censura risulta
insufficientemente motivata e non può trovare ascolto.
5.
Per quel che è
della mancata possibilità di esprimersi sui documenti acquisiti durante
l'istruttoria, è incontestato che, dando seguito alla richiesta della
convenuta, il Giudice di pace ha annesso agli atti l'incarto della procedura conciliativa,
la procura rilasciata dalla convenuta all'attrice e quella rilasciata da quest'ultima
all'avv. __________ S__________. Le parti avevano
quindi il diritto di determinarsi sui fatti desumibili da tali
mezzi di prova ai fini del giudizio. Se non che, il Giudice di pace ha emanato la
decisione impugnata senza indire le arringhe finali o fissare alle parti un
termine entro cui esprimersi. Una volta di più vi è stata una violazione del
diritto di essere sentito giacché ove siano state esperite prove in fase
dibattimentale (art. 231 CPC) o predibattimentale (art. 226 cpv. 3 CPC) il
giudice non può rinunciare a indire le arringhe finali (RtiD I-2019 pag. 613 n.
45c).
In
concreto, premesso che le prove assunte non sono state considerate dal primo
giudice, per ammettere la censura in esame la reclamante avrebbe dovuto esporre
gli argomenti che avrebbe fatto valere nelle conclusioni orali o scritte e in
che modo questi sarebbero stati pertinenti ai fini del giudizio. Limitandosi per
contro a lamentare unicamente la mancata possibilità di esprimersi sulla
documentazione in questione, la censura risulta, una volta di più, insufficientemente
motivata e quindi inammissibile.
6.
Ne segue, in ultima analisi, che l'impugnazione vede la
sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera in composizione
monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Viste le violazioni procedurali, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo. Non si
pone problema di indennità di inconvenienza, CO 1 non essendo stata
chiamata a presentare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.