16.2024.69
Appalto: oggetto della prova - reclamo della parte contumace
31 gennaio 2025Italiano6 min
versare all'istante fr. 1542.35 oltre a interessi e ha posto le spese processuali
Source ti.ch
Incarto n.
16.2024.69
Lugano,
31 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 dicembre 2024 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 5 dicembre 2024 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Est
nella causa CM.2024.25 (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza del 22 agosto 2024 da
CO 1
(rappresentata
dall'amministratore unico P__________ ),
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 22 agosto
2024 la ditta CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendogli
di convocare RE 1a un tentativo di conciliazione
volto ad ottenere il pagamento di fr. 1542.35 oltre a interessi, per il mancato pagamento di pulizie svolte
nell'appartamento della convenuta. All'udienza di conciliazione dell'8 novembre 2024 l'istante, unica comparente, ha chiesto
al Giudice di pace di decidere la controversia in applicazione dell'art. 212
CPC.
Fatti
B. Statuendo con
decisione del 5 dicembre 2024 il Giudice di pace ha obbligato la convenuta a
versare all'istante fr. 1542.35 oltre a interessi e ha posto le spese processuali
di fr. 150.– a carico della medesima.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 dicembre 2024
in cui chiede di “confermare l'opposizione al precetto esecutivo. Il memoriale
non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art.
212.
cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 12 dicembre 2024. Introdotto
l'indomani il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Il Giudice di pace, preso
atto che le fatture presentare dall'istante non erano state contestate ma al
contrario “riconosciute dall'IAS“ e
constatato la mancata partecipazione della convenuta all'udienza di
conciliazione, ha stabilito che l'esecuzione delle prestazioni fatturate per i
servizi di aiuto domiciliare “devono essere ritenute ammesse” e la mercede
“dev'essere riconosciuta nella misura non contestata”.
3.
La reclamante fa innanzitutto
valere che l'istante “è priva di debita procura” e che per tale mancanza deve
essere negata la rappresentanza processuale. Per tacere del fatto che, come
rileva la reclamante medesima, la mancanza di una procura è sanabile (art. 132
cpv. 1 CPC), all'udienza di conciliazione è comparso P__________,
amministratore unico della società istante. E trattandosi di un organo formale
egli non necessitava di alcuna procura (sentenza del Tribunale federale
4A_530/2021 del 3 agosto 2022 consid. 3 in: RSPC 2023 pag. 186).
4.
Nella misura in cui si
duole della mancata produzione di un titolo di rigetto dell'opposizione, la
reclamante equivoca la decisione impugnata, la quale non è stata emessa nel
quadro di una procedura di rigetto
dell'opposizione, tanto più che agli atti nemmeno risulta che
l'interessata sia stata escussa dall'istante. In effetti, è indubbio che l'impresa
di pulizie ha promosso un tentativo di conciliazione volto alla condanna della
convenuta al pagamento di fr. 1542.35). Dandosi un valore litigioso
inferiore a fr. 2000.–, in
caso di mancata
conciliazione, come in concreto, l'autorità può
quindi, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito. Tale
procedura non va confusa con una procedura di rigetto dell'opposizione, retta dalla legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (sulla questione: CCR sentenza inc. 16.2022.6
del 12 gennaio 2023 consid. 4). Detto altrimenti, proprio perché il creditore non dispone di un titolo di rigetto
dell'opposizione, egli deve far accertare l'esistenza
del suo credito tramite un'azione condannatoria (art. 84 CPC), la quale
va introdotta previo obbligatorio tentativo di conciliazione.
5.
RE 1 sostiene infine
che i documenti prodotti
dall'istante, segnatamente le fatture, non
dimostrano il credito. A suo avviso, esse non provano “in maniera
inequivocabile e incontrovertibile” che le pulizie siano state effettivamente
svolte fino a “raggiungimento del montante preteso”. Per di più la reclamante epiloga,
le fatture sono “integralmente contestate poiché prive di carattere probante”. Ora,
che l'assenza di contestazione di
una fattura non valga ancora come accettazione è vero. È altresì indubbio
che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 CC, spettava alla ditta
istante che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue
prestazioni dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della
sua pretesa. La reclamante
disconosce tuttavia che oggetto di prova in un processo possono essere soltanto
fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non occorre – in linea di principio – dimostrare fatti
non litigiosi. E siccome in concreto l'interessata non è comparsa davanti al
Giudice di pace, i fatti esposti dall'istante potevano ritenersi non
contestati, a meno che sussistessero “notevoli dubbi” al riguardo (art. 153
cpv. 2 CPC), dubbi che la reclamante nemmeno adombra. Si aggiunga che l'odierna
contestazione delle fatture, dal profilo processuale è tardiva, in sede di reclamo
non potendosi addurre nuovi fatti (e quindi contestazioni) o nuove prove (art.
326.
CPC). Ne segue che, in ultima analisi, il reclamo è destinato
all'insuccesso. Non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante,
esso può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.
1.
lett. b n. 3 LOG).
6.
Gli oneri processuali seguirebbero il
principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di
rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante, sprovvista
di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un
legale. Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato
notificato all'istante per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.