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Decisione

16.2024.69

Appalto: oggetto della prova - reclamo della parte contumace

31 gennaio 2025Italiano6 min

versare all'istante fr. 1542.35 oltre a interessi e ha posto le spese processuali

Source ti.ch

Incarto n.

16.2024.69

Lugano,

31 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 13 dicembre 2024 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 5 dicembre 2024 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Est

nella causa CM.2024.25 (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza del 22 agosto 2024 da

CO 1

(rappresentata

dall'amministratore unico P__________ ),

Ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 22 agosto

2024 la ditta CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendogli

di convocare RE 1a un tentativo di conciliazione

volto ad ottenere il pagamento di fr. 1542.35 oltre a interessi, per il mancato pagamento di pulizie svolte

nell'appartamento della convenuta. All'udienza di conciliazione dell'8 novembre 2024 l'istante, unica comparente, ha chiesto

al Giudice di pace di decidere la controversia in applicazione dell'art. 212

CPC.

Fatti

B. Statuendo con

decisione del 5 dicembre 2024 il Giudice di pace ha obbligato la convenuta a

versare all'istante fr. 1542.35 oltre a interessi e ha posto le spese processuali

di fr. 150.– a carico della medesima.

C. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 dicembre 2024

in cui chiede di “confermare l'opposizione al precetto esecutivo. Il memoriale

non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

dal Giudice di pace come autorità di concilia­zione in applicazione dell'art.

212.

cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 12 dicembre 2024. Introdotto

l'indomani il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Il Giudice di pace, preso

atto che le fatture presentare dall'istante non erano state contestate ma al

contrario “riconosciute dall'IAS“ e

constatato la mancata partecipazione della convenuta all'udienza di

conciliazione, ha stabilito che l'esecuzione delle prestazioni fatturate per i

servizi di aiuto domiciliare “devono essere ritenute ammesse” e la mercede

“dev'essere riconosciuta nella misura non contestata”.

3.

La reclamante fa innanzitutto

valere che l'istante “è priva di debita procura” e che per tale mancanza deve

essere negata la rappresentanza processuale. Per tacere del fatto che, come

rileva la reclamante medesima, la mancanza di una procura è sanabile (art. 132

cpv. 1 CPC), all'udienza di conciliazione è comparso P__________,

amministratore unico della società istante. E trattandosi di un organo formale

egli non necessitava di alcuna procura (sentenza del Tribunale federale

4A_530/2021 del 3 agosto 2022 consid. 3 in: RSPC 2023 pag. 186).

4.

Nella misura in cui si

duole della mancata produzione di un titolo di rigetto dell'opposizione, la

reclamante equivoca la decisione impugnata, la quale non è stata emessa nel

quadro di una procedura di rigetto

dell'opposizione, tanto più che agli atti nemmeno risulta che

l'interessata sia stata escussa dall'istante. In effetti, è indubbio che l'impresa

di pulizie ha promosso un tentativo di conciliazione volto alla condanna della

convenuta al pagamento di fr. 1542.35). Dandosi un valore litigioso

inferiore a fr. 2000.–, in

caso di mancata

conciliazione, come in concreto, l'autorità può

quindi, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito. Tale

procedura non va confusa con una procedura di rigetto dell'opposizione, retta dalla legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (sulla questione: CCR sentenza inc. 16.2022.6

del 12 gennaio 2023 consid. 4). Detto altrimenti, proprio perché il creditore non dispone di un titolo di rigetto

dell'opposizione, egli deve far accertare l'esistenza

del suo credito tramite un'azione condannatoria (art. 84 CPC), la quale

va introdotta previo obbligatorio tentativo di conciliazione.

5.

RE 1 sostiene infine

che i documenti prodotti

dall'istante, segnatamente le fatture, non

dimostrano il credito. A suo avviso, esse non provano “in maniera

inequivocabile e incontrovertibile” che le pulizie siano state effettivamente

svolte fino a “raggiungimento del montante preteso”. Per di più la reclamante epiloga,

le fatture sono “integralmente contestate poiché prive di carattere probante”. Ora,

che l'assenza di contestazione di

una fattura non valga ancora come accettazione è vero. È altresì indubbio

che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 CC, spettava alla ditta

istante che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue

prestazioni dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della

sua pretesa. La reclamante

disconosce tuttavia che oggetto di prova in un processo possono essere soltanto

fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non occorre – in linea di principio – dimostrare fatti

non litigiosi. E siccome in concreto l'interessata non è comparsa davanti al

Giudice di pace, i fatti esposti dall'istante potevano ritenersi non

contestati, a meno che sussistessero “notevoli dubbi” al riguardo (art. 153

cpv. 2 CPC), dubbi che la reclamante nemmeno adombra. Si aggiunga che l'odierna

contestazione delle fatture, dal profilo processuale è tardiva, in sede di reclamo

non potendosi addurre nuovi fatti (e quindi contestazioni) o nuove prove (art.

326.

CPC). Ne segue che, in ultima analisi, il reclamo è destinato

all'insuccesso. Non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante,

esso può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.

1.

lett. b n. 3 LOG).

6.

Gli oneri processuali seguirebbero il

principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di

rinunciare – eccezional­mente – a ogni riscossione, la reclamante, sprovvista

di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un

legale. Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato

notificato all'istante per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.