16.2025.36
Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
25 luglio 2025Italiano3 min
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 maggio
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2025.36
Lugano,
25 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Jurissevich
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 maggio
2025 di
AP1,
C______
contro
la decisione 7 aprile 2025 del Giudice di
pace del circolo di Vezia nella causa
SE.2024.7 promossa con istanza 28 giugno 2024
da
AO1,
C______
patrocinata
da PA1, L______
richiamata
la decisione 16 maggio 2025 con cui questa Camera ha assegnato a AP1 un termine - scaduto infruttuoso - per
versare l’anticipo delle spese processuali per il reclamo 8 maggio 2025;
vista
la diffida 18 giugno 2025 di questa Camera con la quale è stato assegnato al
reclamante un termine suppletorio scadente il 4 luglio 2025 per effettuare un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con
la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro
il termine fissato, questa Camera, conformemente all’art. 101 cpv. 3 CPC, non
Considerandi
sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;
preso
atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza
di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra
nel merito del reclamo;
considerato
che gli oneri processuali vanno posti a carico di chi li ha provocati e le
spese giudiziarie devono essere ridotte, la procedura terminando senza
sentenza;
richiamati
gli art. 101 e 108 CPC;
pronuncia: 1. Il reclamo 8 maggio 2025 di AP1 avverso la decisione 7 aprile 2025
del Giudice di pace del Circolo di Vezia è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
2.
Le spese del presente
giudizio di fr. 50.– sono poste a carico di AP1.
3.
Notificazione a:
-
AP1,
Via
No______ __,
C______;
-
PA1,
Via N______ __,
L______.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la
presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF.