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Decisione

16.2025.36

Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

25 luglio 2025Italiano3 min

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 maggio

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

16.2025.36

Lugano,

25 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Jurissevich

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 maggio

2025 di

AP1,

C______

contro

la decisione 7 aprile 2025 del Giudice di

pace del circolo di Vezia nella causa

SE.2024.7 promossa con istanza 28 giugno 2024

da

AO1,

C______

patrocinata

da PA1, L______

richiamata

la decisione 16 maggio 2025 con cui questa Camera ha assegnato a AP1 un termine - scaduto infruttuoso - per

versare l’anticipo delle spese processuali per il reclamo 8 maggio 2025;

vista

la diffida 18 giugno 2025 di questa Camera con la quale è stato assegnato al

reclamante un termine suppletorio scadente il 4 luglio 2025 per effettuare un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con

la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro

il termine fissato, questa Camera, conformemente all’art. 101 cpv. 3 CPC, non

Considerandi

sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;

preso

atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza

di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra

nel merito del reclamo;

considerato

che gli oneri processuali vanno posti a carico di chi li ha provocati e le

spese giudiziarie devono essere ridotte, la procedura terminando senza

sentenza;

richiamati

gli art. 101 e 108 CPC;

pronuncia: 1. Il reclamo 8 maggio 2025 di AP1 avverso la decisione 7 aprile 2025

del Giudice di pace del Circolo di Vezia è stralciato dai ruoli per mancato

versamento dell'anticipo.

2.

Le spese del presente

giudizio di fr. 50.– sono poste a carico di AP1.

3.

Notificazione a:

-

AP1,

Via

No______ __,

C______;

-

PA1,

Via N______ __,

L______.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la

presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF.